CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 519 parte II
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ZEDDAil 23 maggio 2013
Disposizioni di carattere finanziario e istituzionale e in materia di riqualificazione della spesa, politiche di sviluppo e della cultura
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge la Giunta regionale, in coerenza con la manovra finanziaria 2013, integra la stessa con un insieme di interventi collegati finalizzati alla crescita ed allo sviluppo. Nel contempo si prevedono una serie di misure atte a garantire il contenimento e la razionalizzazione della spese, il taglio dei costi della politica e la lotta agli sprechi. L'approccio della spending review viene esteso alla galassia degli enti pubblici/agenzie, eliminando duplicazioni di attività e riprogettando quelle che non creano valore.
Grazie a questi interventi la Regione è in grado di focalizzare meglio il proprio impegno e le proprie risorse sulle azioni di contrasto della crisi e sulle attività strategiche per la crescita e lo sviluppo.
Più in particolare, con riferimento all'articolato, si prevede quanto di seguito specificato.
Art. 1 - Agenzia delle entrate - dispone l'abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, ricostituendo l'Agenzia regionale delle entrate e delle riscossioni secondo le competenze, modalità organizzative e procedure previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. La necessità di ricostituire un'Agenzia delle entrate nasce dalla valutazione di dotarsi di uno strumento indispensabile ed efficace per il governo e la gestione delle entrate e in particolare di quelle tributarie, nonché da quella di disciplinare la riscossione dei tributi e dei crediti di competenza.
L'articolo 2 reca norme di contenimento della spesa introducendo, da un lato, meccanismi di risparmio nelle spese di funzionamento dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie e dall'altro lato prevedendo norme di semplificazione di procedure volte a rendere più efficace ed economica l'azione amministrativa.
Comma 1 - Ricalcolo interessi di mora. Le imprese attraversano una fase di protratta difficoltà economica che si ripercuote su diverse fasi della vita dell'azienda. Questo aspetto si rileva nella riduzione della domanda da parte dei consumatori, nella mancanza di liquidità per il pagamento dei fornitori, nell'accesso al credito, reso meno agevole a causa di un atteggiamento fortemente prudenziale da parte degli istituti di credito, nella complessiva situazione di indebitamento che impedisce alle imprese di onorare i propri debiti verso banche e pubbliche amministrazioni.
Si segnala che numerose imprese hanno manifestato la volontà di pervenire ad una soluzione transattiva per l'estinzione delle proprie posizioni debitorie. In numerosi casi il debito risulta formato da una quota considerevole di interessi moratori.
Si rileva che le difficoltà manifestate dalle imprese comportano analoghe problematiche per la Regione sotto il profilo del recupero dei crediti regionali. La tardiva restituzione delle quote di finanziamento produce l'avvio di azioni giudiziali di recupero dei crediti e di procedure di esecuzione mobiliare ed immobiliare sui beni del debitore il cui esito si rivela in molti casi infruttuoso o inadeguato.
Altrettanto preoccupanti si profilano le conseguenze delle azioni di recupero sul piano della sopravvivenza stessa delle imprese o sul mantenimento dei livelli occupazionali.
La soluzione qui proposta di riduzione dei tassi di interessi moratori pattuiti nei contratti di finanziamento, ancorandoli ai tassi praticati, tempo per tempo, secondo le stime trimestrali del Ministro del tesoro, costituisce una più ampia e condivisibile opportunità per la risoluzione di controversie insorte con le imprese o di recupero dei debiti dallo stesse maturati.
Una loro ulteriore riduzione troverebbe, invece, ostacolo nella considerazione che tali percentuali, per quanto onerose, costituivano comunque emanazione del quadro economico finanziario entro il quale i finanziamenti erano stati concessi.
Infine, stante la finalità di facilitare il recupero del credito sottesa alla disposizione in esame, l'effetto del ricalcolo trova un limite quantitativo nell'ammontare di ciascun debito, con esclusione della possibilità di condurre alla maturazione di crediti in capo all'impresa.
Art. 3 - Disposizioni in materia di agricoltura.
Comma 1 - Credito in agricoltura. La norma in oggetto prevede l'istituzione di un fondo per il credito in agricoltura destinato alle aziende di produzione agricola e zootecnica operanti nel territorio della Sardegna. Il perdurare della situazione di grave crisi economica e finanziaria internazionale sta determinando una sempre crescente difficoltà delle imprese a reperire risorse finanziarie presso le banche e un forte peggioramento delle condizioni di accesso al credito, in particolare per le imprese del settore agricolo, considerate ad alto rischio di insolvenza dal sistema bancario. In tale contesto l'istituzione di un fondo per la concessione di prestiti a tasso agevolato per iniziative inerenti il settore primario rappresenta un importante strumento in grado di ridurre il costo delle operazioni di finanziamento, e nel contempo migliorare la competitività dell'apparato economico agricolo regionale. La definizione delle procedure di attuazione della presente norma e le modalità di funzionamento del fondo saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. L'aiuto é sottoposto all'approvazione della Commissione europea ex articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Comma 2 - Salvataggio e ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà. La norma in oggetto prevede l'istituzione di un regime di aiuto finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine delle imprese agricole di produzione primaria e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna, che consenta alle stesse di far fronte agli oneri di funzionamento con risorse proprie. La definizione delle procedure di attuazione della presente norma sarà definita con apposita deliberazione della Giunta regionale. L'aiuto sarà sottoposto all'approvazione della Commissione europea ex articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le risorse destinate per questo intervento sono quantificate per l'anno 2013 in euro 4.000.000.
Comma 3 - Contributo consorzi di bonifica. La ratio della norma è da rinvenirsi nella volontà di contribuire con maggiore incidenza alle spese di gestione e di coprire in parte i costi riguardanti l'attività istituzionale per ridurre il carico impositivo gravante sui consorziati in una situazione di forte crisi dell'intero settore agricolo, al fine di promuovere la ripresa del comparto. La definizione dei criteri di ripartizione, nonché quelli di riqualificazione e quantificazione dei costi da considerare è demandata alla Giunta regionale.
Art. 4 - Zone franche doganali. Con il presente articolo si determinano le condizioni per l'urgente definizione dell'iter attuativo riguardante le zone franche doganali della Sardegna. Si prevede in particolare che la Giunta regionale, attraverso un proprio atto deliberativo, richieda con urgenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'adozione di un decreto di modifica ed integrazione di quello già adottato nel 2001 che preveda la trasformazione del soggetto preposto alla gestione (da Cagliari Free Zone in Sardegna Free Zone) per dare vita ad un soggetto societario idoneo a provvedere all'attuazione operativa non più di una sola, ma di tutte le sei zone franche istituite nella Regione. La norma prevede, inoltre, sia le quote di partecipazione al capitale sociale del soggetto gestore, sia la dotazione finanziaria per gli investimenti necessari e per le attività di gestione.
Art. 5 - Il presente articolo detta disposizioni in materia di cultura, istruzione, spettacolo e sport.
Comma 1 - Accademia delle belle arti "Mario Sironi". La presente norma affronta le problematiche relative al finanziamento dell'Istituto di alta cultura per la formazione delle arti visive presente in Sardegna - Accademia delle belle arti "Mario Sironi" di Sassari.
L'Accademia in parola si trova oggi in una situazione di crescente difficoltà: gli esigui finanziamenti del MIUR e le tasse pagate dagli iscritti non consentono di far fronte alle spese derivanti dalla gestione ordinaria della didattica e, ancor di più, alla programmazione di medio-lungo termine.
L'Accademia Mario Sironi, unica in Sardegna, in assenza di soluzioni adeguate si avvia verso un lento, inesorabile decadimento di qualità o, ancora peggio, verso la chiusura dei battenti.
È paradossale che ciò accada nell'unico istituto di alta formazione che negli ultimi anni ha visto crescere il numero degli iscritti, in controtendenza rispetto ai corsi universitari sardi, e nel Paese dell'arte che deve all'arte il suo grande prestigio nel mondo.
Si rende pertanto necessario, al fine anche di evitare la trasmigrazione del titolo verso altra regione, tutelare adeguatamente l'istruzione artistica in Sardegna.
Con il presente disegno di legge si intende, in modo concreto, ancorché con risorse limitate, dare un segnale per avviare a soluzione la crisi economica in cui versa l'Accademia delle belle arti di Sassari, consentendo alla stessa di continuare ad essere un punto di riferimento per tanti giovani artisti e progettisti, oltre che laboratorio di idee per tutti.
Comma 2 - Biblioteche private. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, prevede il trasferimento alle province delle risorse per il funzionamento dei centri e delle istituzioni private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, indicati nella lettera g) del medesimo comma. Le province, a loro volta, provvedono al trasferimento dei contributi in favore dei centri e delle istituzioni private. Tale procedura comporta una notevole dilatazione dei tempi di erogazione dei contributi, limitando e ritardando le attività e i servizi di pubblica lettura che gli organismi privati erogano. Gli organismi che gestiscono le biblioteche private sono costretti inoltre a relazionarsi con due soggetti istituzionali (Regione e province) e a duplicare quindi tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi di propria competenza. Occorre inoltre evidenziare che l'unico soggetto che espleta tutte le procedure per l'emanazione dei bandi, l'individuazione dei beneficiari, l'assegnazione dei contributi e il supporto agli organismi che gestiscono le biblioteche private è la Regione. L'unico adempimento in capo alle province é la liquidazione delle risorse già definite dalla Regione. La modifica normativa consentirà alla Regione di poter erogare le somme direttamente agli enti beneficiari, con un conseguente alleggerimento del procedimento amministrativo ed una notevole contrazione dei tempi di accreditamento delle risorse.
Comma 3 - Centri per i servizi culturali UNLA. Per il Centro per i servizi culturali della Società umanitaria di Cagliari le risorse finanziarie vengono direttamente trasferite dalla Regione al soggetto beneficiario. Per quanto concerne invece, i Centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria con sede ad Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano, l'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006 prevede, al comma 2, lettera h), che le risorse per il funzionamento dei centri vengano trasferite dalla Regione alle province di appartenenza e da queste all'ente beneficiario. L'impossibilità di erogazione diretta delle risorse da parte della Regione comporta un ritardo nei tempi di assegnazione delle stesse. La proposta di modifica comporterà, attraverso l'erogazione diretta dalla Regione agli enti beneficiari, un conseguente alleggerimento del procedimento amministrativo ed una notevole contrazione dei tempi di accreditamento delle risorse.
Comma 4 - CONI. La necessità di fare fronte alle esigenze finanziarie legate all'organizzazione in Sardegna della manifestazione Jeux des iles 2012 ha comportato una riduzione degli stanziamenti a favore delle attività istituzionali degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali, pari a complessivi euro 200.000 per l'annualità 2012. Conseguentemente si ritiene opportuno integrare il programma annuale 2012, destinando agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive nazionali, in misura proporzionale alle rispettive riduzioni degli stanziamenti di bilancio 2012, la somma di euro 184.000. Viene altresì destinata la somma di euro 100.000 alla realizzazione di un progetto per disabili nell'ambito delle discipline sportive individuate dal Comitato italiano paralimpico (CIP).
Comma 5 - Opere cinematografiche. Gli interventi relativi alla concessione di contributi per progetti di sceneggiatura per la realizzazione di cortometraggi e per la promozione e distribuzione di opere cinematografiche di interesse regionale sono stati regolarmente avviati. Sono stati, inoltre, regolarmente stipulati i contratti di coproduzione per la realizzazione di lungometraggi di rilevante interesse regionale, di cui all'articolo 12, comma 4, individuati a seguito di valutazione da parte della commissione tecnico-artistica. I film finanziati sono in corso di produzione con importanti ricadute economiche sul territorio.
Di contro, i procedimenti di concessione del prestito a tasso agevolato attivati in sede di prima applicazione, e per i quali sono già stati individuati i beneficiari a seguito di procedura pubblica, non sono ancora stati avviati stante l'inadeguatezza dello strumento finanziario alla particolare tipologia di prodotto e impresa cinematografici. Il ruolo della Regione che, come previsto dall'articolo 8, in caso di mancata restituzione del prestito acquisisce quote dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera finanziata è difficilmente ipotizzabile e non trova riscontro nell'attuale struttura organizzativa dell'ente. Le attuali modalità di concessione del prestito prevedono, infatti, per le società di produzione, condizioni poco vantaggiose sotto il profilo delle procedure istruttorie e della garanzie finanziarie. Alle considerazioni sopra esposte si aggiunga che sono entrate in vigore nuove disposizioni a livello nazionale in materia di tesoreria unica (decreto legge n. 1 del 2012, articolo 35, commi 8-13, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27). Si propone pertanto la modifica dell'articolo 7 e l'abrogazione dell'articolo 8 della legge in questione che disciplinano il prestito a tasso agevolato e l'istituzione del fondo di rotazione. I lungometraggi potranno essere sostenuti con un contributo o, per progetti di rilevante interesse regionale, con la coproduzione, come previsto dall'articolo 12, comma 4.
Art. 6 - Contiene disposizioni varie
Comma 1 - Nido aziendale. Il comma prevede l'autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000, per la realizzazione del servizio sostitutivo di nido aziendale a sostegno delle famiglie dei dipendenti regionali.
Comma 2 - Progetto assistenza psicologica malati oncologici. Prevede l'autorizzazione di spesa per l'avvio di un progetto pilota finalizzato all'assistenza psicologica ai malati oncologici. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'organizzazione del progetto.
Comma 3 - Immobili Ministero difesa. La disposizione autorizza la spesa di euro 1.000.000 per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni svolte dal Ministero della difesa negli immobili da trasferire alla Regione.
Comma 4 - Destagionalizzazione collegamenti aerei isolani. La norma destina la spesa di euro 20.000.000 al fine di favorire un programma d'intervento finalizzato ad ampliare i flussi turistici verso l'Isola e ad incentivare la presenza turistica nel corso dell'intero anno solare.
Comma 5 - Consorzi fidi commercio. Con il presente comma si intende sostenere lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese del settore commercio.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art 1
Agenzia dell'entrata e delle riscossioni1. È istituita L'Agenzia della riscossione delle entrate, della fiscalità di vantaggio e della moneta complementare, quale organo specialistico della Regione nei seguenti ambiti operativi:
a) attività di riscossione delle entrate regionali;
b) attività di controllo e riscontro in merito al corretto utilizzo della fiscalità di vantaggio e delle agevolazioni fiscali concesse dalla Regione;
c) predisposizione degli strumenti operativi per l'implementazione della fiscalità di vantaggio e delle agevolazioni fiscali nel territorio regionale;
d) attività di consulenza ai contribuenti in materia di fiscalità di vantaggio e agevolazioni fiscali;
e) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
f) gestione e controllo della moneta complementare;
g) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali.2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; essa ha sede in Cagliari.
3. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.
4. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli; il personale dipendente dell'Agenzia è scelto mediante selezione pubblica per titoli tra il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia di riscossione, recupero crediti e agevolazioni fiscali, deve essere in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l'Agenzia è regolato da contratto quinquennale, di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
Art. 2
Modalità di calcolo del debito d'impresa1. Stante l'aggravarsi della situazione di crisi economica in cui versano le imprese, l'Amministrazione regionale, su richiesta delle imprese che hanno percepito finanziamenti regionali sotto forma di fondi di rotazione e nei cui confronti permangano situazioni debitorie gravate da tassi di interesse moratori più elevati rispetto ai tassi di interesse medi applicati tempo per tempo, ricalcola il debito complessivamente dovuto. La determinazione del debito dell'impresa effettuata sommando alla quota capitale ancora dovuta gli interessi corrispettivi calcolati secondo l'originario piano di ammortamento e gli interessi moratori determinati applicando sulla sola quota capitale del debito scaduto, o sull'intera rata nei casi previsti dall'articolo 1283 del Codice civile, un tasso, se più vantaggioso per l'impresa, pari al tasso effettivo globale medio rilevato dal Ministro del tesoro, individuato tempo per tempo. Nei casi in cui le rate di finanziamento non pagate siano scadute in data anteriore al 1° aprile 1997, il tasso di mora da applicare sulle quote capitale delle rate di finanziamento, o sull'intera rata nei casi previsti dall'articolo 1283 del Codice civile, se più favorevole per l'impresa, è determinato sulla base del tasso effettivo globale medio rilevato dal Ministro del tesoro per il secondo trimestre 1997. Il ricalcolo così effettuato non può comunque determinare l'insorgere di un credito in capo all'impresa nei confronti dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
Interventi in materia di agricoltura1. È istituito, nell'anno 2013 un fondo destinato al credito in agricoltura a favore delle aziende di produzione primaria aventi sede operativa in Sardegna, con una dotazione di euro 12.072.000. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le procedure di attuazione, i criteri e le modalità di funzionamento del fondo. L'aiuto di cui al presente comma è sottoposto all'approvazione della Commissione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte quanto a:
a) euro 11.072.000 mediante rimodulazione delle seguenti risorse sussistenti in carico dei sottoelencati capitoli:
1) euro 4.603.000 in conto del capitolo SC06.1028 e 1.673.000 in conto del capitolo SC06.1029 (UPB S06.04.009);
2) euro 1.796.000 in conto del capitolo SC06.1088 (UPB S06.04.013);
3) euro 3.000.000 in conto del capitolo SC06.0949 (UPB S06.04.005);
b) euro 1.000.000 a valere sull'UPB S06.04.004.2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del settore agricolo, è autorizzato un programma di interventi che prevede la concessione di finanziamenti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole, singole o associate, in difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà". Sono ammissibili al regime le aziende agricole di produzione primaria e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa nella Sardegna. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del regime di salvataggio e ristrutturazione. I relativi oneri sono determinati in euro 4.000.000 per l'anno 2013 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), già trasferite ad Argea Sardegna (UPB S06.01.002). Le disposizioni attuative del presente comma sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. L'Amministrazione regionale é autorizzata a concorrere alle spese per la gestione degli impianti consortili ed ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica, nella misura massima del 60 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. I criteri di ripartizione, nonché quelli di riqualificazione e quantificazione dei costi da considerare, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura. I relativi oneri, valutati in euro 13.000.000 annui, fanno carico alle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.02.003).
Art. 4
Disposizioni in materia di delimitazione e gestione delle zone franche doganali1. Al fine di dare piena operatività alle zone franche doganali della Sardegna istituite ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche), la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta apposita delibera contenente la proposta di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, che preveda la trasformazione della società di gestione denominata "Cagliari Free Zone" in "Sardegna Free Zone" e avente la finalità di porre in capo a quest'ultima e per tutte le zone franche istituite, le competenze già previste agli articoli 7, 9 e 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001. Nei termini previsti, inoltre, la Giunta regionale definisce e propone la delimitazione territoriale di tutte le zone franche doganali della Sardegna.
2. La società "Sardegna Free Zone" dispone di un capitale sociale ripartito per il 33 per cento fra le Aziende distrettuali di sviluppo industriale (ADSI) interessate, il 33 per cento fra le autorità di gestione dei porti e il restante 34 per cento detenuto dalla Regione autonoma della Sardegna.
3. Per gli interventi infrastrutturali e per quelli riguardanti la delimitazione, la sorveglianza e la sicurezza delle zone franche è autorizzato uno stanziamento straordinario pari a euro 100.000, mentre gli oneri della società di gestione sono valutati, a decorrere dall'anno 2013, in complessivi euro 100.000 annui (UPB NI).
Art. 5
Disposizioni in materia di cultura, istruzione, spettacolo e sport1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 una spesa valutata in euro 100.000 per la concessione di un contributo a favore dell'Accademia delle belle arti "Mario Sironi" di Sassari (UPB S02.01.009).
2. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), modificato dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), dopo le parole "enti locali" è aggiunto il seguente periodo: "e, per le finalità di cui alla lettera g), direttamente ai soggetti beneficiari,".
3. Nell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera p) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"p) il funzionamento dei Centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna), e delle relative biblioteche con sede ad Alghero, Cagliari, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano";
b) la lettera h) del comma 2 è abrogata.4. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa complessiva di euro 284.000 a favore del Comitato regionale del CONI ad integrazione del proprio programma annuale di attività per l'anno 2012, nella misura di euro 100.000, per la realizzazione di un progetto a favore dei disabili nell'ambito delle discipline sportive individuate dal Comitato italiano paralimpico (CIP) - (UPB S05.04.001) e nella misura di euro 184.000 per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 23 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e delle federazioni del CONI di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 17 del 1999.
5. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) l'articolo 7 è così sostituito:
"Art. 7 (Produzione di lungometraggi)
1. La Regione concede contributi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4. Possono accedere ai benefici esclusivamente le società di produzione.";
b) l'articolo 8 è abrogato, fatti salvi i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2010;
c) nel comma 6 dell'articolo 12 è abrogato il periodo da "Le somme non spese" a "all'articolo 8".
Art. 6
Disposizioni varie1. Per l'intervento relativo al servizio sostitutivo di nido aziendale, a sostegno delle famiglie dei dipendenti regionali, negli anni 2013 e seguenti è disposto lo stanziamento di euro 50.000 (UPB S01.02.003). Per gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione regionale si provvede attraverso il contributo di funzionamento.
2. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.01.002 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 700.000 per l'avvio di un progetto pilota finalizzato all'assistenza psicologica a malati oncologici. I criteri e le modalità per l'organizzazione del progetto sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità.
3. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni svolte dal Ministero della difesa negli immobili da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e per intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 1.000.000 (UPB S07.10.004).
4. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2013 (UPB S07.06.001).
5. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.03.008).
Art. 7
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 22.634.000 per l'anno 2013, e in euro 250.000 per gli anni 2014 e 2015.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 e in quello per gli anni 2013-2015 sono apportate le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente
2013 euro 2.634.000
2014 euro 250.000
2015 euro 250.000
mediante riduzione della somma di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2013;UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2013 euro 20.000.000in aumento
UPB NI
Oneri per operatività delle zone franche doganali
2013 euro 200.000
2014 euro 100.000
2015 euro 100.000UPB S02.01.009
Formazione universitaria
2013 euro 100.000
2014 euro 100.000
2015 euro 100.000UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - Spese correnti
2013 euro 284.000UPB S01.02.003
Altre spese per il personale
2013 euro 50.000
2014 euro 50.000
2015 euro 50.000UPB S07.10.004
Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata
2013 euro 1.000.000UPB S06.03.008
Sostegno alle attività commerciali - Investimenti
2013 euro 1.000.000UPB S 07.06.001
Trasporto pubblico locale
2013 euro 20.000.000