CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 505

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ZEDDA

il 28 marzo 2013

Istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, articolo 46, recante norme d'attuazione dello Statuto sardo, sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Tale conferimento di funzioni è stato poi completato con il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, norma di attuazione dello Statuto, che ha recepito nell'ambito territoriale sardo il trasferimento di funzioni già effettuato a favore delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 105, lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88. Con tale conferimento la Regione ha completato l'assunzione delle funzioni inerenti la gestione del demanio marittimo e dei porti di interesse regionale ed interregionale, con esclusione delle funzioni concernenti le concessioni per l'approvvigionamento di fonti di energia, e delle funzioni strettamente connesse alla sicurezza della navigazione.

A fronte di tale cospicuo conferimento di funzioni, peraltro, lo Stato continua ad incamerare il canone erariale dovuto annualmente dai concessionari nella misura stabilita dal decreto legge n. 400 del 1993, come modificato con la legge finanziaria dello Stato per l'esercizio 2007, sia per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative che per la nautica da diporto.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione del demanio marittimo, con determinazione n. 2081 del 28 dicembre 2001 e con determinazione n. 2220/D del 29 dicembre 2003, l'Amministrazione regionale ha imposto ai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative il pagamento di un importo annuo definito sovra canone. Tale sovra canone veniva direttamente percepito dalle amministrazioni comunali al fine di assicurare i servizi minimi destinati alla balneazione e pulizia spiagge.

I provvedimenti istitutivi del sovra canone sono stati annullati dalla sentenza del TAR Sardegna n. 1122 del 3 ottobre 2012, a causa della carenza del presupposto normativo a legittimazione della pretesa impositiva.

Tale presupposto normativo aveva già formato oggetto di proposta legislativa, che la Giunta regionale aveva effettuato al Consiglio regionale con la presentazione del disegno di legge n. 78/A del 30 settembre 2009, articolo 1, comma 14. Tale disegno di legge non aveva avuto all'epoca positivo seguito presso l'organo legislativo.

La formulazione della proposta di legge consegue alla constatazione che la Regione ha la competenza di determinare imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri, in base a quanto previsto nell'articolo 8, lettera h) dello Statuto speciale, con l'unico limite del rispetto della "armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". Il legislatore regionale deve perciò rispettare "lo spirito del sistema tributario dello Stato" e agire in "coerenza e omogeneità con tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono" (cfr. Corte costituzionale sent. n.102 del 15 aprile 2008).

La Regione ha l'unico obbligo di valutare essa stessa la coerenza del sistema regionale con quello statale e conformare, di conseguenza, i propri tributi agli elementi essenziali del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari (così sent. Corte costituzionale n. 102/2008).

A questo proposito, e con riferimento alla misura del canone regionale aggiuntivo, si richiama la legge n. 281 del 16 maggio 1970 (emanata per le Regioni a statuto ordinario) che prevede l'istituzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e che, al secondo comma, dispone che "le Regioni determinano l'ammontare del canone in misura non superiore al triplo del canone di concessione".

Le regioni costiere, occupando la materia, hanno legiferato istituendo il canone regionale sulle concessioni demaniali marittime.

Si ritiene pertanto ragionevole e conforme ai principi del sistema tributario dello Stato stabilire che il canone regionale aggiuntivo venga istituito con provvedimento legislativo, anche nell'ambito territoriale sardo, e sia calcolato in misura pari alla metà dell'importo dovuto a titolo di canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto superfici scoperte, opere di facile e di difficile rimozione ed in misura pari al 5 per cento del canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

Tale differenza è giustificata dal fatto che i titolari di concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate alle predette attività, a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007, che ancora il calcolo ai valori OMI (elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate), devono affrontare oggettive difficoltà in quanto l'importo del canone erariale ha subito un incremento pari anche al 1.000 per cento rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa previgente.

Il sistema adottato nel disegno di legge allegato alla presente deliberazione, di converso, ha una maggiore gradualità rispetto a quello adottato dalle altre regioni a statuto ordinario, che prevedono un'imposizione applicabile ad ogni tipo di canone demaniale marittimo (CDM) nelle misure sotto riportate:
- Liguria, Puglia, Marche 10 per cento del canone statale;
- Lazio 15 per cento del canone statale;
- Veneto, Emilia Romagna 5 per cento del canone statale;
- Campania 100 per cento del canone statale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Canone regionale sulle concessioni demaniali marittime

1. È istituito il canone regionale sulle concessioni demaniali marittime nella misura del 50 per cento del canone dovuto allo Stato.

2. Sono soggette al canone, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, le concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), anche di natura temporanea, aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nel territorio della Regione.

3. Il canone regionale è dovuto direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale ed è riscosso ed acquisito ai rispettivi bilanci dagli enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni. Ai medesimi enti sono conferite le funzioni di controllo, accertamento, e rappresentanza in giudizio negli eventuali contenziosi collegati alla riscossione del canone regionale.

4. Per le pertinenze demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1), del decreto legge n. 400 del 1993, convertito con legge n. 494 del 1993, la misura del canone regionale è pari al 5 per cento del canone erariale.

5. L'importo del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime non può essere inferiore al 100 per cento del canone minimo erariale di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Al canone regionale si applicano le riduzioni previste dall'articolo 3 del decreto legge n. 400 del 1993.

7. Il 30 per cento dei proventi incassati direttamente dall'Amministrazione regionale, per ambiti provinciali, dal canone regionale sulle concessioni demaniali marittime è devoluto, quale contributo per garantire i servizi essenziali a supporto della balneazione, ai comuni costieri secondo i seguenti criteri:
a) per una percentuale pari al 50 per cento dell'importo complessivo in misura eguale a tutti i comuni costieri ricadenti nell'ambito provinciale;
b) il restante 50 per cento in proporzione allo sviluppo di litorale costiero ricadente nel territorio di ciascun comune.