CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 483

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, DE FRANCISCI

il 12 febbraio 2013

Norme per la formazione specialistica medica, medico-veterinaria e non medica dell'area sanitaria

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge riguarda il tema della formazione specialistica universitaria post lauream nelle discipline del settore sanitario, attraverso il definitivo superamento di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5, e dalle leggi ad essa collegate (legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e legge regionale 7 agosto 2009, n. 3), con la previsione di una normativa che consenta, in combinato disposto con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il finanziamento regionale di contratti medici e borse di studio non mediche da destinare anche ad università non aventi sede amministrativa, ma solo aggregata, in Sardegna ed in favore di laureati non sardi.

Il disegno di legge si compone di quattro capi e tredici articoli.

Il primo capo, rubricato "Disposizioni generali", individua l'oggetto e prevede le finalità della legge di riforma. Il secondo ed il terzo capo disciplinano, rispettivamente, le modalità di istituzione e finanziamento dei contratti di formazione medica e delle borse di studio per non medici e medici veterinari. Il quarto ed ultimo capo contiene le disposizioni finali e, nello specifico, la previsione dell'abrogazione della precedente disciplina legislativa regionale e la norma di copertura finanziaria.

La riforma della disciplina in oggetto si rende necessaria ed indifferibile, in considerazione delle preclusioni giuridico-amministrative che, per il corrente anno accademico, e potenzialmente per gli anni a venire, rendono inattuabile il finanziamento previsto dalla legge regionale n. 5 del 1992 in favore dei laureati medici della Sardegna, nei casi in cui, per previsione ministeriale, le scuole di specializzazione di Cagliari e di Sassari siano "declassate" ed individuate quali sedi aggregate ad università non sarde.

Il vincolo di territorialità di cui alla legge regionale n. 5 del 1992, nonché i requisiti soggettivi da questa richiesti per accedere al finanziamento, si pongono infatti in assoluto contrasto con quanto disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cui decreto ha imposto, anche per l'anno accademico 2011/2012, che tutti i contratti per la formazione medica, inclusi quelli aggiuntivi regionali, siano previsti, attivati e richiesti dalle scuole specializzazione indicate come sedi amministrative.

Posta l'attiguità dei campi di intervento ed attività, si ritiene inoltre indispensabile estendere la riformata disciplina alle borse di studio non mediche e mediche veterinarie, così da garantire, quanto alle modalità di erogazione del contributo ed ai requisiti richiesti per accedervi, parità di condizioni tra medici chirurghi, medici veterinari e laureati non medici dell'area sanitaria.

Con il presente disegno di legge si intende, dunque, prevedere il finanziamento di contratti e borse di studio regionali anche nell'ipotesi di "aggregazione" di scuole di specializzazione delle università della Sardegna ad atenei di altra regione, ed in favore dei laureati non sardi, mantenendo tuttavia inalterata la ratio della disciplina, ovvero l'incentivazione del percorso specialistico dei laureati che risiedono e prestano attività lavorativa in Sardegna. Si prevede dunque l'obbligo, per ciascuno specializzando, di dichiarare la residenza in Sardegna per tutto il periodo formativo, nonché quello di prestare servizio nella stessa Regione nei due anni immediatamente successivi alla conclusione della specializzazione, qualora il relativo profilo sia richiesto dalle aziende. Si persegue pertanto l'obiettivo di creare figure professionali specialistiche, in ragione del fabbisogno e delle criticità afferenti al personale dirigenziale del Sistema sanitario regionale, senza tuttavia che ciò determini alcun diritto all'assunzione in favore dello specializzato né alcun vincolo per le aziende sanitarie (articolo 5, commi 2 e 3, ed articolo 10, commi 2 e 3 del disegno di legge).

Quanto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 13, la stessa é determinata sulla base della previsione del numero massimo di contratti e borse di studio finanziabili per il triennio 2013-2015, tenuto conto dell'importo indicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per singolo contratto (euro 25.000 per i primi due anni - euro 26.000 per gli anni seguenti) e per singola borsa di studio (euro 11.603,49). La previsione di spesa si riferisce al triennio in quanto i contratti e le borse, ed i relativi contributi regionali, vengono predisposti ed autorizzati per il primo anno di formazione e procedono poi in forma automatica per gli anni seguenti sino all'acquisizione della specializzazione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, la Regione autonoma della Sardegna concede contributi annuali in favore delle università degli studi della Sardegna, per la stipulazione di contratti di formazione specialistica medica e per l'attivazione di borse di studio di specializzazione medico-veterinaria e non medica dell'area sanitaria.

2. Il finanziamento dei contratti e delle borse di studio di cui al comma 1 è relativo alla frequenza delle scuole di specializzazione universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia, aventi sede amministrativa o sede aggregata presso le università degli studi della Sardegna.

3. L'intervento regionale di cui al presente articolo è finalizzato a:
a) incentivare il percorso formativo specialistico post lauream dei dottori in discipline mediche e non mediche dell'area sanitaria, nati o residenti in Sardegna o figli di emigrati sardi, secondo le esigenze formative della Regione;
b) creare figure professionali specialistiche, in ragione del fabbisogno e delle criticità afferenti al personale dirigenziale medico e non medico del Sistema sanitario regionale della Sardegna;
c) consentire ed agevolare anche la frequenza delle scuole di specializzazione aventi sede amministrativa presso università non sarde e sede aggregata presso le università degli studi della Sardegna;
d) favorire i rapporti di collaborazione tra le università degli studi della Sardegna coinvolte e le strutture delle aziende sanitarie presso le quali si svolge la parte pratica ed assistenziale dell'attività di formazione.

 

Capo II
Formazione dei medici specialisti

Art. 2
Contributi aggiuntivi finanziati dalla Regione Sardegna per l'istituzione dì contratti di formazione specialistica

1. La Regione autonoma della Sardegna concede contributi annuali in favore delle università sarde, per l'istituzione di contratti aggiuntivi di formazione specialistica, di cui si assume interamente l'onere finanziario, ad integrazione del numero di contratti ministeriali di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli).

2. I contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 sono destinati alla frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in discipline mediche delle facoltà di medicina e chirurgia, aventi sede amministrativa o sede aggregata presso le università sarde.

 

Art. 3
Modalità di previsione e determinazione del finanziamento

1. Il finanziamento annuale ed il programma triennale di spesa sono predisposti dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sulla base della programmazione del fabbisogno annuale e triennale dei medici specialisti da formare, tenuto conto delle esigenze sanitarie e sulla base di un'approfondita analisi della situazione occupazionale.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende favorevolmente espresso, delibera:
a) l'ammontare del finanziamento annuale ed il relativo riparto tra le università della Sardegna e le rispettive scuole di specializzazione;
b) l'approvazione del programma di spesa triennale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in favore delle università della Sardegna entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento dirigenziale.

 

Art. 4
Contratto regionale di formazione specialistica

1. Le università della Sardegna avviano annualmente le procedure per l'ammissione dei medici alle rispettive scuole di specializzazione, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

2. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale con la Regione autonoma della Sardegna e con l'università degli studi presso la quale si svolge la specializzazione.

3. La disciplina del contratto regionale di formazione specialistica, ivi comprese le modalità di svolgimento dell'attività formativa, è integralmente individuata e determinata ai sensi degli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

4. Le università degli studi della Sardegna, destinatarie del finanziamento regionale, accertano la sussistenza del diritto dei candidati idonei alla frequenza delle scuole di specializzazione di usufruire del contributo regionale per la formazione specialistica.

5. Nel caso di aggregazione ad università di altra regione, l'università della Sardegna presso la quale è istituita la scuola aggregata determina, in accordo con la sede amministrativa, i seguenti criteri operativi:
a) modalità di erogazione del contributo in favore dello specializzando;
b) modalità di controllo e verifica sul possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 1;
c) modalità di verifica ed attestazione dell'attività didattica svolta dallo specializzando;
d) modalità di rendicontazione alla Regione delle spese sostenute.

 

Art. 5
Criteri e requisiti soggettivi per l'attribuzione del finanziamento e la stipulazione del contratto di formazione specialistica

1. Possono accedere ai contributi regionali di cui al presente capo i medici abilitati all'esercizio della professione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 (Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni) ed in possesso di almeno uno tra i sotto elencati requisiti:
a) siano nati nel territorio della Regione;
b) siano figli di emigrati sardi;
c) siano residenti nel territorio della Regione alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica.

2. I soggetti destinatari del contributo regionale hanno l'obbligo di:
a) risiedere in Sardegna per l'intera durata del corso;
b) prestare la propria attività professionale a tempo determinato nel territorio regionale per almeno due anni, decorrenti dalla data di conseguimento della specializzazione.

3. L'obbligo di cui al comma 2, lettera b), é subordinato, per ciascuna specializzazione, alla vacanza in organico della relativa figura professionale all'interno del Servizio sanitario regionale ed all'espletamento delle relative procedure di legge da parte delle aziende sanitarie.

4. L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni di cui al comma 2 comporta l'obbligo di restituzione degli emolumenti percepiti, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione in base all'indice ISTAT al consumo per famiglie, e, nel caso di contratto formativo in svolgimento, determina la risoluzione anticipata del contratto.

 

Art. 6
Incompatibilità

1. I benefici di cui al presente capo sono incompatibili con il godimento di altro contributo economico concesso dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici. L'opzione per altro e diverso contributo pubblico comporta la rinuncia al finanziamento regionale per la formazione specialistica e, nel caso di contratto formativo in svolgimento, determina la risoluzione anticipata dello stesso.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, le cause di incompatibilità e le cause di risoluzione anticipata del contratto sono individuate e disciplinate ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

3. I requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono previsti nel contratto di formazione specialistica stipulato dal medico con la Regione e l'università.

 

Capo III
Borse di studio in favore dei laureati medici veterinari e dei laureati in discipline non mediche dell'area sanitaria

Art. 7
Contributi finanziati dalla Regione per l'istituzione di borse di studio

1. La Regione autonoma della Sardegna concede, entro i limiti di stanziamento di bilancio, contributi annuali in favore delle università sarde, per l'istituzione di borse di studio di formazione specialistica nelle discipline di medicina veterinaria e nelle discipline non mediche dell'area sanitaria previste dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario).

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono destinate alla frequenza delle scuole universitarie di specializzazione medico-veterinarie e non mediche delle facoltà di medicina e chirurgia e delle facoltà di farmacia, aventi sede amministrativa o sede aggregata presso le università sarde.

 

Art. 8
Modalità di previsione e determinazione del finanziamento

1. Il finanziamento annuale ed il programma triennale di spesa sono predisposti dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sulla base della programmazione del fabbisogno formativo annuale e triennale dei medici veterinari e del personale dirigenziale sanitario non medico, tenuto conto delle esigenze sanitarie e sulla base di un'approfondita analisi della situazione occupazionale.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende favorevolmente espresso, delibera:
a) l'ammontare del finanziamento annuale ed il relativo riparto tra le università della Sardegna e le rispettive scuole di specializzazione;
b) l'approvazione del programma di spesa triennale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in favore delle università della Sardegna entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento dirigenziale.

 

Art. 9
Borsa di studio regionale

1. Le università della Sardegna avviano annualmente le procedure per l'ammissione dei medici veterinari e dei laureati non medici alle rispettive scuole di specializzazione, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

2. Per quanto non previsto dal presente capo, la disciplina della borsa di studio, ivi comprese le modalità di svolgimento dell'attività formativa, è integralmente individuata e determinata ai sensi del capo II della presente legge e degli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

3. Le università degli studi della Sardegna, destinatarie del finanziamento regionale, accertano la sussistenza del diritto dei candidati idonei alla frequenza delle scuole di specializzazione di usufruire del contributo regionale per la formazione specialistica.

4. Nel caso di aggregazione ad università di altra regione, si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5.

 

Art. 10
Criteri e requisiti soggettivi per l'attribuzione del finanziamento e la stipulazione delle borse di studio

1. Possono accedere ai contributi regionali di cui al presente capo i medici veterinari abilitati all'esercizio della professione ed i laureati appartenenti alle categorie previste dall'articolo 8 della legge n. 401 del 2000, in possesso di almeno uno tra i sottoelencati requisiti:
a) siano nati nel territorio della Regione;
b) siano figli di emigrati sardi;
c) siano residenti nel territorio della Regione alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica.

2. I soggetti destinatari del contributo regionale per la formazione specialistica medico-veterinaria e non medica sono tenuti a:
a) risiedere in Sardegna per l'intera durata del corso;
b) prestare la propria attività professionale a tempo determinato nel territorio regionale per almeno due anni, decorrenti dalla data di conseguimento della specializzazione.

3. L'obbligo di cui al comma 2, lettera b), è subordinato, per ciascuna specializzazione, alla vacanza in organico della relativa figura professionale all'interno del Servizio sanitario regionale ed all'espletamento delle relative procedure di legge da parte delle aziende sanitarie.

4. L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni di cui al comma 2 comporta l'obbligo di restituzione degli emolumenti percepiti, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione in base all'indice ISTAT al consumo per famiglie, e, nel caso di borsa di studio in svolgimento, determina l'estinzione della stessa.

 

Art. 11
Incompatibilità

1. I benefici di cui al presente capo sono incompatibili con il godimento di altro contributo economico concesso dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici. L'opzione per altro e diverso contributo pubblico comporta la rinuncia al finanziamento regionale per la formazione specialistica e, nel caso di borsa di studio attivata ed in svolgimento, determina la risoluzione anticipata del rapporto con l'università e con la Regione e l'estinzione del relativo finanziamento.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, le cause di incompatibilità, le cause di risoluzione anticipata del rapporto e le cause di estinzione della borsa di studio sono individuate e disciplinate ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

 

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 12
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia);
b) comma 9 dell'articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), modificativo della legge regionale n. 5 del 1992;
c) comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998);
d) comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), modificativo della legge regionale n. 5 del 1992;
e) commi 25 e 26 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge decorrono dall'anno 2013 e sono valutate in euro 3.173.003 per l'anno 2013, in euro 6.346.005 per l'anno 2014 ed in euro 9.719,008 per l'anno 2015 e successivi. Alle medesime spese si fa fronte, per gli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 5 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, delle quali si dispone l'abrogazione con l'articolo 11, ed iscritte, per gli stessi anni, in conto della UPB S02.04.012 (cap. SC02.1118) del bilancio regionale 2012-2014.

2. Alle spese previste per l'anno 2015 e a quelle per gli anni successivi, si provvede con la legge di bilancio per i medesimi anni, sulla base del programma triennale di spesa di cui agli articoli 3 e 8.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB S02.04.012 del bilancio regionale per gli anni 2012-2014 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.