CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 481/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, RASSUil 30 gennaio 2013
Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante "Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011"
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La legge regionale 25 maggio 2012, n.11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011) all'articolo 1 ha disciplinato le procedure di riordino generale delle autonomie locali, stabilendo quanto segue:
1. Entro il 31 ottobre 2012 il Consiglio regionale, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, approva una legge contenente il riordino generale delle autonomie locali, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative.
2. Entro il 31 dicembre 2012 deve essere data attuazione al procedimento di riforma assicurando la consultazione delle popolazioni interessate.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta ad assicurare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all'esito del referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento.Entro il 31 ottobre 2012 non è stata approvata la legge regionale di riordino generale delle autonomie locali e di conseguenza sono stati superati anche gli altri termini previsti dai commi 2 e 3.
Le province sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge regionale, stanno definendo i contratti inerenti ai servizi fondamentali dell'ente fissando la relativa scadenza al 28 febbraio 2013. Pertanto, senza un provvedimento legislativo al riguardo, dal 1° marzo 2013 potrebbe verificarsi la paralisi istituzionale e il blocco dei servizi essenziali (tra quelli più significativi si citano quelli sociali, scolastici e viabilità).
La Prima Commissione permanente del Consiglio regionale ha recentemente approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 301, 428, 430, 432, 435 e 442 concernente "Norme sul riordino delle province" che recepisce anche le recenti riforme di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Mentre la stessa Commissione non ha esaminato il disegno di legge n. 440 approvato dalla Giunta il 23 ottobre 2012.
Si evidenzia che la Regione autonoma della Sardegna e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia hanno presentato ricorsi per questione di legittimità costituzionale relativi al citato articolo 23, commi dal 14 al 22. Le impugnative sono state proposte dalle regioni non solo per la lesione diretta subita dalle norme dell'articolo 23, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali delle province. Infatti, secondo le regioni ricorrenti, le norme impugnate violano gli articoli 5, 114 e 117, commi 2, lettera p), 4 e 6 , 118 e 119 della Costituzione. La Costituzione, ai sensi dell'articolo 5, riconosce rilievo costituzionale alle autonomie locali e quindi alle province nel senso del più ampio decentramento amministrativo e l'articolo 114 sancisce che le province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Le stesse regioni sostengono pertanto, che l'intervento operato con il decreto legge n. 201 del 2011 si pone in contrasto con la Costituzione, perché una proposta complessiva di riordino delle autonomie locali non può essere oggetto di un decreto legge che ha come obiettivo il risanamento del bilancio pubblico. Né il legislatore ordinario può scardinare quei principi fondamentali dell'ordinamento che connotano la forma di Stato, creando un totale sovvertimento dell'assetto costituzionale del sistema delle autonomie locali.
Si evidenzia inoltre che con decreti del Presidente della Corte costituzionale la causa riguardanti i ricorsi sopra citati, prevista originariamente per il 6 novembre 2012, è stata rinviata sine die.
Di conseguenza il processo di riforma in atto ha subito una battuta d'arresto e il Parlamento con la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha provveduto ad apportate modifiche all'articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011. In particolare ha disposto la proroga dei termini temporali della riforma al 31 dicembre 2013 e nel contempo ha stabilito la scadenza naturale degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Si soggiunge che la Giunta regionale, tenendo conto delle disposizioni e dei tempi previsti dall'articolo 1 della legge regionale di cui all'oggetto, al fine di disciplinare la materia, con la deliberazione n. 42/29 del 23 ottobre 2012, ha approvato il disegno di legge "Ordinamento delle autonomie locali" n. 440, come sopra detto, non ancora discusso dal Consiglio regionale.
Pertanto, stante l'evoluzione in atto sotto il profilo politico-normativo, dalla quale emerge una situazione di incertezza, che si riverbera nella governance del livello istituzionale locale, sarebbe auspicabile valutare la riforma nella sua interezza e al fine di evitare estremi disagi ai cittadini e agli utenti dei servizi erogati dalle province, analogamente a quanto già legiferato dal Parlamento, si rende opportuno differire i termini di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2012, così come proposti nel disegno di legge di cui trattasi. In particolare, il disegno di legge prevede:
a) entro il 30 giugno 2013 il Consiglio regionale approva la legge di riordino generale delle autonomie locali;
b) entro il 31 dicembre 2013 si attua il procedimento di riforma assicurando la consultazione delle popolazioni interessate;
c) la scadenza naturale dei mandati degli organi in carica.Il disegno di legge é pertanto coerente con l'esito referendario in quanto la soppressione delle quattro province spiega efficacia alla scadenza delle attuali consiliature.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
COCCO Pietro, Vice Presidente - AGUS, Segretario - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio - COSSA, relatore di minoranza - CUCCUREDDU - FLORIS Rosanna - GRECO, relatore di maggioranza - LAI - PITEA - SORU
Relazione di maggioranza
On.le Greco
pervenuta il 26 febbraio 2013
La Prima commissione, nella seduta del 6 febbraio 2013, al termine di una breve discussione, ha esitato per l'Aula il testo del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica "Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 recante "Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011".
Il disegno di legge si è reso necessario in quanto entro il 31 ottobre 2012, come previsto appunto dall'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2012, non è stata approvata la legge per il riordino delle autonomie locali e di conseguenza sono trascorsi anche gli altri termini previsti dal comma 2 (31 dicembre 2012, attuazione procedimento di riforma) e dal comma 3 (28 febbraio 2013, gestione provvisoria).
Conseguentemente, in mancanza di un provvedimento legislativo, dal 1° marzo si potrebbe verificare la paralisi istituzionale ed il blocco dei servizi essenziali tra cui quelli sociali, scolastici e la viabilità.
A seguito della discussione in Commissione, durante la quale sono emerse posizioni differenziate, la maggioranza dei commissari ha ritenuto di privilegiare l'esigenza di prorogare la scadenza entro la quale agli organi provinciali è attribuita, in via provvisoria, la gestione delle funzioni amministrative delle province.
L'imminente scadenza del termine del 28 febbraio 2013, previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2012, in assenza di una legge di riordino complessivo delle province e della sua conseguente attuazione, comporterebbe, infatti, una situazione di incertezza istituzionale con conseguenze gravi e imprevedibili in ordine, ad esempio, all'erogazione dei servizi che dipendono dalle province o in ordine al personale dipendente da tali enti, ai beni e ai rapporti giuridici in atto.Pertanto rispetto al testo della Giunta - che prevedeva la "gestione provvisoria" delle funzioni fino alla scadenza naturale degli organi provinciali attualmente in carica - il testo adottato dalla Commissione ha tuttavia notevolmente anticipato il termine di scadenza della "gestione provvisoria", stabilendo come data ultima il 30 giugno 2013.
La scelta della Commissione scaturisce dall'esigenza di dare attuazione, quanto prima, ai risultati del referendum del 6 maggio 2012 e tiene conto del fatto che un primo testo sul riordino è già stato licenziato nella seduta del 13 dicembre 2012, ed è all'ordine del giorno dell'Aula.
Si auspica inoltre che il nuovo termine favorisca le ricognizione dei rapporti e dei beni già affidata alle gestioni provvisorie e consenta, con un necessario impulso della Giunta, di giungere ad un'organica disciplina di riallocazione delle funzioni provinciali fra i diversi livelli di governo.
Relazione di minoranza
On.le Cossa
non pervenuta nei termini
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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 4 febbraio 2013
Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) della Sardegna esprime parere positivo al disegno di legge regionale n. 481.
L'approvazione del testo in esame, infatti, è in linea con quanto il CAL aveva rimarcato nel parere espresso in merito al testo unificato delle proposte di legge n. 301, n. 428, n. 430, n. 435 e n. 442 (Norme sul riordino delle province). In quell'occasione l'assemblea del CAL aveva segnalato una serie di incongruenze e di problemi di legittimità costituzionale di cui la Giunta regionale pare aver preso atto.
Il Consiglio delle autonomie locali aveva sottolineato il rischio di un possibile caos istituzionale e gli effetti devastanti che l'applicazione di quel disegno di legge avrebbe comportato. Anche in questa occasione il CAL rileva l'assoluta necessità di avviare da subito il confronto per elaborare una riforma complessiva del sistema istituzionale sardo. Il Consiglio delle autonomie locali è pronto sin da ora a dare il proprio contributo e a mettere a disposizione tutto il patrimonio di competenze degli enti locali per avviare un processo di riforma indispensabile.
Su questo tema il CAL intende essere presente, incalzante e propositivo perché ritiene che sia assolutamente necessario arrivare in tempi brevi alla definizione di una legge di riordino generale condivisa e frutto di un fattivo confronto tra la Regione e gli enti locali.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 20121. All'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "31 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2013";
b) al comma 2 le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013";
c) al comma 3 le parole "al 28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti "alla scadenza naturale dei mandati".2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2012, come modificata dalla presente legge, si applicano anche agli organi per i quali sono intervenuti provvedimenti di scioglimento ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)).
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 20121. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2013".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2012, come modificata dalla presente legge, si applicano anche agli organi delle province per i quali sono intervenuti provvedimenti di scioglimento ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)).
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 2
Entrata in vigore
(identico)