CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 477

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, FLORIS
di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, BIANCAREDDU

il 28 gennaio 2013

Modificazioni alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione) in materia di personale

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Ente foreste della Sardegna è stato istituito con la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), che all'articolo 2, lo qualifica ente pubblico non economico regionale. É dotato di potere regolamentare e di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria e, oltre che alla legge istitutiva, è soggetto alle leggi riguardanti gli enti pubblici regionali, in particolare:
- ai controlli dell'Amministrazione regionale previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali);
- alle disposizioni sugli organi amministrativi previste dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione);
- alle disposizioni sull'ordinamento degli enti regionali definite dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale);
- ai criteri e ai principi generali della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) per la definizione dei regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento.

Riguardo a questo ultimo punto, va detto che l'applicabilità nell'Ente della legge regionale n. 31 del 1998, limitata ai criteri e ai principi generali consegue ad una modifica introdotta con la legge regionale 9 agosto 2002, n. 12; la legge istitutiva infatti, originariamente, prevedeva, per tutto ciò che non fosse in essa disciplinato, l'applicazione, in via integrativa, della legge regionale n. 31 del 1998.

La modifica del 2002 ha però dato luogo a non poche difficoltà operative a causa di rilevate carenze normative in ordine a diversi istituti in materia di lavoro e di organizzazione ed a inopportune diversificazioni nel campo organizzativo rispetto agli altri enti regionali.

Occorre conseguentemente modificare la legge regionale n. 24 del 1999, al fine di dotare l'Ente di un ordinamento compiuto ed organico con un'organizzazione e regole di funzionamento omogenee a quelle degli enti e delle agenzie regionali, reintroducendo l'integrale rinvio alla legge regionale n. 31 del 1998 per tutto ciò che la legge istitutiva non ha direttamente disciplinato.

Per quanto concerne in particolare il personale, va premesso che il vigente articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2002, dispone che si applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (I livello) e il contratto integrativo regionale (II livello); evidentemente l'indicazione di questo regime contrattuale "speciale" rispetto a quello cui è soggetta la generalità del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali trova giustificazione nelle attività e mansioni che il personale è chiamato a svolgere in relazione alle precipue funzioni dell'Ente, tenuto a:
a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni o da altri enti pubblici o privati e provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni;
b) provvedere all'esecuzione e sperimentazione di opere di silvicoltura e all'esecuzione di opere di arboricoltura da legno;
c) concorrere alle campagne antincendio e a tutti gli altri interventi di protezione civile;
d) promuovere attività di allevamento e diffusione faunistica, attività di turismo, di turismo rurale e ricreative e promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali.

Rispetto ai compiti dell'Ente foreste, risultano quindi di misura cospicua e prevalente quelli di tipo operativo manuale, rispetto a quelli amministrativi, e la consistenza organica attuale (31 dicembre 2011) ne dà conto:
- amministrativi: 426 (di cui 83 quadri, 343 impiegati);
- operai: 6.181 (tempo indeterminato e determinato);
Totale: 6.607

Pertanto, la particolarità della disciplina, salvo quanto si dirà in seguito in merito alla dirigenza, va confermata, dovendo essere congruente rispetto alle attività proprie dell'Ente; la disciplina non può trovare allocazione nei contratti collettivi dei dipendenti dell'Amministrazione, specificamente definiti per prevalenti attività di carattere amministrativo e relativi a n. 6.565 dipendenti.

Ciò significa che il rinvio generale alla legge regionale n. 31 del 1998, che si vuole introdurre col presente disegno di legge, continuerà opportunamente a non operare relativamente a tale aspetto. Nondimeno sulla legge vigente occorre intervenire con alcune modifiche, alla luce dell'esperienza sin qui maturata.

L'esperienza evidenzia infatti, da un lato, esigenze di chiarezza nell'indicazione delle fonti della disciplina, per evitare sovrapposizioni dei due livelli di negoziazione e rivendicazioni incoerenti rispetto ai poteri attribuiti alla contrattazione integrativa, e, dall'altro, un più trasparente controllo della spesa secondo i recenti indirizzi introdotti in materia. Per superare tali criticità, si intende disporre, col presente disegno di legge, la cessazione del rinvio ai contratti collettivi nazionali del settore agricolo forestale e prevedere, in sostituzione, una contrattazione regionale analogamente a quanto avviene per il personale dell'Amministrazione e degli enti ed agenzie regionali.

Per quanto riguarda la dirigenza dell'Ente, l'articolo 9, comma 4, della legge istitutiva dispone l'applicazione del "contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura". L'esperienza ha però dimostrato l'inadeguatezza di tale rinvio, in quanto quel contratto rimette gran parte degli istituti normativi e retributivi al contratto individuale di lavoro, in contrasto con i principi vigenti nel settore della pubblica amministrazione in tema di ordinamento dirigenziale; ma a parte ciò, poiché l'ordinamento deve essere congruente con l'organizzazione dell'Ente, e poiché questa, com'è obiettivo del presente disegno di legge, deve essere conforme ai criteri della legge regionale n. 31 del 1998, una disciplina diversa da quella applicabile ai dirigenti dell'Amministrazione non avrebbe ragion d'essere.

Col presente disegno di legge, si intende dunque:
- istituire un nuovo e specifico comparto di contrattazione collettiva regionale dei dipendenti dell'Ente foreste (I livello) e una contrattazione integrativa interna all'Ente (II livello) operante esclusivamente con le limitazioni previste dal primo;
- estendere le regole, le procedure e gli organi definiti dalla legge regionale n. 31 del 1998 per la contrattazione collettiva dei dipendenti dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali alla contrattazione collettiva dei dipendenti dell'Ente foreste;
- estendere ai dirigenti l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro dei dirigenti dell'Amministrazione, enti ed agenzie regionali.

Infine, si intende intervenire su alcune norme della legge regionale n. 24 del 1999 per i seguenti fini:
- definire il procedimento di nomina del direttore generale secondo i principi indicati nella legge regionale n. 31 del 1998 (articolo 4 bis), in modo da colmare una carenza della legge;
- armonizzare l'articolo 13 in materia di assunzioni con i principi generali dell'ordinamento, dichiarati di diretta emanazione dell'articolo 97 della Costituzione dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico), in conformità alla recente giurisprudenza costituzionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1999

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Per l'organizzazione degli uffici e la disciplina del rapporto di lavoro del personale si applica la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ove non incompatibile con le disposizioni della presente legge.";
b) il secondo periodo del comma 4 è soppresso.

 

Art. 2
Modificazioni all'articolo 4 bis della legge regionale n. 24 del 1999

1. All'articolo 4 bis della legge regionale n. 24 del 199, introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nomina e compiti del direttore generale";
b) prima del comma 1 è inserito il seguente:
"01. Il direttore generale è nominato secondo le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998.".

 

Art. 3
Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1999

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è soppressa;
b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i bis) propone la nomina del direttore generale, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998".

 

Art. 4
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Regime contrattuale del personale dell'Ente)
1. Il personale dell'Ente foreste costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998.
2. La contrattazione collettiva è regionale e integrativa ed è disciplinata dagli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. Il contratto collettivo regionale è negoziato, per la Regione, dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998.
4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, degli enti, istituti, aziende e agenzie regionali.".

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si assume a base dell'inquadramento economico la retribuzione annua in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; l'eventuale maggior importo è mantenuto come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

 

Art. 5
Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1999

1. All'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1999, nella rubrica e nel comma 1 la parola "integrativa" è sostituita dalla parola "regionale".

 

Art. 6
Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1999

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1999, è soppressa.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria per i rinnovi contrattuali a legislazione vigente.