CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 468
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCIil 10 gennaio 2013
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), nonché degli articoli 19 e 20 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989, n. 3)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge riguarda la modifica dell'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), avente ad oggetto le disposizioni in materia di Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), nonché la modifica degli articoli 19 e 20 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989, n. 3).
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, stabilisce che gli enti creditizi pubblici, individuati ai sensi del decreto legislativo n. 356 del 1990, debbano "destinare una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi (al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti previsti per legge) alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività".
La materia è regolata dal decreto interministeriale emesso in data 8 ottobre 1997 dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro per la solidarietà sociale nonché dalle disposizioni esplicative predisposte dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il decreto prevede che ogni fondo speciale sia amministrato da un comitato di gestione composto da 15 membri così strutturato:
- un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali maggiormente presenti nel territorio regionale nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
- sette membri nominati dagli enti e dalle casse che contribuiscono al fondo;
- un membro in rappresentanza delle casse di risparmio italiane;
- un membro in rappresentanza degli enti locali della regione.La normativa della Regione è stata dapprima regolata dall'articolo 45 della legge n. 23 del 2005, la quale si discostava dalla normativa nazionale attraverso la previsione della nomina di 24 componenti con una maggiore composizione dei rappresentanti delle associazioni e delle autonomie locali.
Successivamente, la normativa regionale in materia, è stata modificata dal comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, la quale si discosta, comunque, dal decreto ministeriale disponendo per un aumento di un'unità dei componenti da 15 a 16, prevedendo che tra i 16 componenti due siano nominati in rappresentanza degli enti locali, comuni e province, eletti dal Consiglio delle autonomie locali, nell'intento di sostenere e valorizzare il volontariato e di promuovere le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale.
Attualmente, il Comitato di gestione della Regione Sardegna, opera, per quanto riguarda i 4 componenti rappresentanti le associazioni di volontariato, in regime di prorogatio, poiché dall'anno 2007 non viene convocata l'Assemblea generale del volontariato, organo deputato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 39 del 1993 alla designazione dei componenti del Comitato di gestione.
Pertanto, si evidenzia il perdurare della eccezionalità con cui sta operando il Comitato di gestione poiché, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1997 i "componenti restano in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente" e i membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il componente così sostituito.
Inoltre, si ricorda che l'Assemblea generale del volontariato deve designare anche i componenti dell'Osservatorio regionale del volontariato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale già citata, dura in carica tre anni. La discrepanza tra la durata dell'Osservatorio e la convocazione biennale dell'Assemblea non ha permesso nel tempo un'adeguata attuazione della norma, come già evidenziato in merito ai componenti delle associazioni di volontariato del Comitato di gestione, pertanto è necessario intervenire con il presente disegno di legge su più fronti:
- adeguare la normativa regionale al decreto ministeriale attraverso una nuova formulazione dell'articolo 45 della legge regionale n. 23 del 2005 come modificato dall'articolo 27, comma 3 della legge n. 4 del 2006, riportando a 15 il numero dei componenti del comitato, riducendo di conseguenza le nomine del Consiglio delle autonomie locali a una sola unità;
- modificare il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993 nella parte in cui prevede che partecipino all'Assemblea generale del volontariato i rappresentanti legali o i loro delegati delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale e iscritte al Registro generale del volontariato, e non già tutti i responsabili delle organizzazioni di volontariato non iscritte al registro medesimo, adeguando, peraltro, in tal modo, la previsione regionale alla legge quadro nazionale;
- modificare il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge, nella parte in cui prevede che l'Assemblea si riunisce ogni due anni, con la previsione che essa venga convocata "ogni due anni, alla scadenza in carica del Comitato di gestione e dell'Osservatorio regionale del volontariato";
- modificare il comma 3 dell'articolo 19 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che la nomina dei componenti del Comitato di gestione sia di spettanza del Presidente del Consiglio e non già del Presidente della Regione, come verificato dall'applicazione della legge medesima e sulla considerazione che tutte le nomine in materia di volontariato sono demandate al Presidente della Regione medesima;
- sostituire il comma 4 dell'articolo 19 della predetta legge, nella parte in cui prevede che le designazioni in seno al Comitato di gestione dei fondi di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 siano fatte in modo tale da garantire la rappresentanza di tutti i settori di attività del volontariato ricompresi nel registro regionale, prevedendo che nello stesso siano invece ricompresi i settori di attività ricompresi nel registro generale favorendo la rappresentanza dell'intero territorio regionale;
- modificare il comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale n. 39 del 1993 nella parte in cui prevede che l'Osservatorio regionale del volontariato duri in carica quattro anni e non già tre anni, rispondendo all'esigenza manifestata dall'Osservatorio regionale del volontariato e implicitamente dalle organizzazioni di volontariato di cui l'Osservatorio stesso è espressione.Infine, si introduce una proroga degli organi, prevedendo che i componenti dell'Osservatorio regionale del volontariato di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 39 del 1993 restino in carica fino all'elezione, da parte dell'Assemblea medesima, dei nuovi componenti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale
n. 23 del 20051. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), come sostituito dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è sostituita dalla seguente:
"f) un componente, in rappresentanza degli enti locali della Regione, eletto dal Consiglio delle autonomie locali.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale
n. 39 del 19931. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989, n. 3), è sostituito dal seguente:
"1. È istituita l'Assemblea generale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali, o i loro delegati, delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale e iscritte al Registro generale del volontariato di cui all'articolo 5.".2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alla scadenza in carica del Comitato di gestione del fondo speciale, di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, e dell'Osservatorio regionale del volontariato, di cui all'articolo 20, per le designazioni di propria competenza dei componenti dei rispettivi organi.".
3. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993, le parole: "del Presidente del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "del Presidente della Regione".
4. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993 è sostituito dal seguente:
"4. Le designazioni devono garantire in seno al Comitato di gestione di cui al comma 3, la partecipazione dei settori ricompresi nel Registro generale del volontariato, favorendo la rappresentanza dell'intero territorio regionale.".
Art. 3
Modifica dell'articolo 20 della legge regionale
n. 39 del 19931. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale n. 39 del 1993 è sostituito dal seguente:
"8. L'Osservatorio dura in carica quattro anni.".
Art. 4
Proroga degli organi1. I componenti dell'Osservatorio regionale del volontariato di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 39 del 1993 eletti ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 39 del 1993 dall'Assemblea generale del volontariato restano in carica fino all'elezione da parte dell'Assemblea medesima dei nuovi componenti.