CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 463/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI

il 2 gennaio 2013

Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), all'articolo 4, comma 36, prevede l'impegno per la presentazione di apposito disegno di legge di modifica della legge regionale n. 29 del 1997 sul Servizio idrico integrato.

Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), all'articolo 1, comma 1 quinquies recita:
"Decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2011), sono soppresse le Autorità d'Ambito territoriali di cui agli articoli 148 (Autorità d'Ambito territoriale ottimale) e 201 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge.".

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 191 con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2010, n. 31/10, e lo stesso è ancora all'esame della IV Commissione del Consiglio regionale.

La prevista data di soppressione delle Autorità d'ambito è stata prorogata al 31 marzo 2011, con il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivamente al 31 dicembre 2011 per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, articolo 1, tabella 1, infine la data di soppressione delle Autorità d'ambito è stata portata al 31 dicembre 2012 per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011.

Considerato che non appare perseguibile l'ipotesi che l'approvazione della legge regionale di riforma del servizio idrico integrato possa essere licenziata entro il 31 dicembre 2012, per evitare un vuoto normativo a partire dai primo gennaio 2013, data di soppressione dell'Autorità d'ambito, con ripercussioni per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, si propone l'introduzione di una norma transitoria che consenta il governo del sistema fino alla entrata in vigore della legge oggi in discussione in Consiglio regionale.

La proposta, di per se transitoria, prevede la nomina su designazione della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente della Regione di un commissario straordinario che espleti tutte le competenze per legge poste in capo all'Autorità d'ambito per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2013 fino alla data di emanazione della legge regionale di riforma e recepimento della legge nazionale e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2013.

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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITÀ E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai consiglieri

SANNA Matteo, Presidente - LOTTO, Vice presidente - PERU, Segretario - CUGUSI, Segretario - BARDANZELLU - DIANA Mario - MELONI Francesco, relatore - MELONI Valerio - MORICONI - MURGIONI - SANNA Giacomo - STOCHINO

pervenuta il 30 gennaio 2013

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato nella seduta antimeridiana del 30 gennaio 2013 a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti dei gruppi di minoranza, il disegno di legge n. 463/A recante la "Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria".

La Commissione, dopo aver acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ed il parere del Consiglio delle autonomie locali, ha effettuato una valutazione del testo proposto, proprio alla luce delle problematiche e delle critiche rispettivamente avanzate in tali pareri.

In particolare la Commissione ha ritenuto di adeguare il testo normativo ai suggerimenti formulati dalla Prima Commissione consiliare sotto due aspetti:
a) in primo luogo è stata approvata una formulazione dell'articolo 1 che esplicita in modo più chiaro la successione nel tempo della normativa in via di approvazione, la sua diretta attuazione di una superiore normativa statale e il suo chiaro carattere transitorio, fino all'approvazione di una legge di riordino del servizio idrico integrato, e comunque non oltre un preciso termine temporale;
b) in secondo luogo all'articolo 2 si è meglio precisato che tutto il personale in servizio presso il soppresso organismo continua ad esercitare la propria attività per tutto il periodo della gestione commissariale; con ciò evitando l'utilizzo di formulazioni imprecise e suscettibili di creare difficoltà applicative.

La Commissione, in considerazione dell'estrema importanza ed urgenza delle questioni affrontate dal disegno di legge, auspica un rapidissimo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea consiliare ed una sua celere approvazione.

La discussione di tale disegno di legge impone, peraltro, una breve riflessione sull'approvazione della generale riforma delle funzioni in materia di servizio idrico, da tempo all'esame della Commissione e che non ha, purtroppo, trovato un condiviso quadro politico di definizione.

La Commissione nell'auspicio che tutte le forze politiche presenti nell'Assemblea consiliare concorrano, a seconda del ruolo e della responsabilità ad esse attribuito, alla definizione di una compiuta riforma del settore, ritiene che questa debba avvenire con la massima tempestività e sulla base di valutazioni che siano il frutto di considerazioni politiche complessive e non il risultato di approcci e punti di vista di natura eccessivamente dirigistici e di tipo esclusivamente tecnico.

In tale ottica è indispensabile assicurare il più compiuto contemperamento tra l'esigenza del necessario riconoscimento delle funzioni originariamente riconosciute al sistema degli enti locali dalla normativa nazionale di riferimento e delle funzioni di indirizzo e controllo della Regione. In particolare queste ultime, in un quadro di responsabilizzazione degli enti locali, vanno attentamente calibrate al fine di evitare la pratica cancellazione di funzioni riconosciute in linea di principio.

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La Prima Commissione permanente, nella seduta del 17 gennaio 2013, si è pronunciata a maggioranza sul disegno di legge n. 463 formulando le seguenti osservazioni.

Il disegno di legge prevede la nomina di un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito, in attesa dell'approvazione di una legge regionale "di recepimento" delle disposizioni statali (articolo 1, comma 1 quinquies del decreto legge n. 2 del 2010). Specifica inoltre che il commissario opera dal 1° gennaio 2013 e non oltre il 30 aprile 2013.

La scelta effettuata con il disegno di legge n. 463, probabilmente condizionata dalla tassativa previsione statale che considera nullo ogni atto compiuto oltre i termini da parte delle soppresse Autorità, prevedendo il subentro del commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attualmente in capo all'Autorità, sembra configurare una situazione transitoria "ibrida". Infatti, non si chiarisce del tutto se il commissario rappresenti un organismo nuovo, ancorché transitorio, ovvero più limitatamente una gestione straordinaria dell'organismo preesistente in attesa della sua modifica/soppressione anche da parte del legislatore regionale.

Una qualche indicazione in più si ricava dall'integrazione all'articolo 1, introdotta dalla IV Commissione, con la quale si specifica che il commissario subentra anche in tutte le posizioni giuridiche ed economiche imputabili all'Autorità.

Sotto questo profilo, dunque, la Commissione ritiene che sia opportuno chiarire in modo esplicito se l'Autorità si debba ritenere soppressa o se invece prosegua la propria attività con la gestione commissariale.

In ogni caso - passando all'esame della disciplina sul personale - sembra superfluo e, probabilmente, fuorviante prevedere che il personale di cui all'articolo 2 del disegno di legge venga "assegnato" all'ufficio di supporto dell'attività del commissario. In tal senso, oltre a confermare che il personale mantiene il proprio status giuridico ed economico, si suggerisce di modificare il citato articolo 2 ad esempio con una previsione di questo tenore:
«Il personale, durante il periodo di gestione commissariale, prosegue la propria attività ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1».

In tal modo si dovrebbe favorire l'automatismo nel passaggio alla nuova situazione e si dovrebbero eliminare le incertezze in ordine alla continuità del rapporto.

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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 25 gennaio 2013

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) della Sardegna esprime un parere obbligatoriamente positivo a al disegno di legge n. 463. L'obbligo deriva dal fatto che si deve necessariamente evitare un disastro e rimettere ordine ad un'incredibile situazione di non governo generata dalla mancata approvazione della legge di riordino. Nel merito dei contenuti si chiede però di apportare una modifica all'articolo 1. In particolare l'Assemblea del CAL ribadisce ancora una volta la necessità di scegliere una guida dell'ATO che sia espressione degli enti locali e non, come previsto appunto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 463, la nomina di un tecnico da parte della Giunta regionale.

Il CAL non può però esimersi dal sottolineare ancora una volta l'ingiustificabile superficialità con cui vengono trattati temi decisivi e prioritari per la Sardegna e per i sardi. Il governo del sistema idrico regionale, tra le altre cose, è stato volutamente sottratto al controllo degli enti locali e questo è stato fatto con illegittimi commissariamenti protrattisi per anni, disattendendo inoltre gli accordi e gli impegni assunti dalla Regione con gli enti locali stessi, che hanno portato alla modifica degli organismi dirigenti di Abbanoa.

Sono sotto gli occhi di tutti i disservizi nella gestione del servizio idrico dell'Isola. Criticità gravi che nascono anche dall'impossibilità d'intervento dei comuni e delle province e dunque dei soggetti prioritariamente deputati a esprimersi sul piano d'ambito e su una rimodulazione degli investimenti che tenga conto delle sopraggiunte priorità. Allo stato attuale si vive una situazione di emergenza incredibile. Gli stessi dipendenti, ascoltati in audizione dall'Ufficio di presidenza del CAL, hanno espresso preoccupazione per il blocco totale delle attività che si ripercuote sia nei rapporti con il gestore Abbanoa, sia con la Regione. Questo significa l'interruzione dell'approvazione di progetti e perizie, la sospensione del pagamento degli stati di avanzamento alle imprese che eseguono i lavori, la mancata programmazione delle risorse e il rischio di perdere finanziamenti, come quelli previsti dal Piano nazionale per il sud. Senza dimenticare l'impossibilità, per i dipendenti, di percepire la retribuzione mensile, come è avvenuto per il mese di gennaio e come é possibile che avvenga per i mesi successivi. Tutte questo a causa, di un vuoto normativo previsto e prevedibile con mesi di anticipo a cui oggi si vuole porre rimedio tardivo con la legge in oggetto, l'ennesima norma d'emergenza.

Gli enti locali auspicano che questa situazione di incertezza e precarietà sia finalmente superata dall'approvazione in tempi brevi di una legge di riordino del governo del sistema idrico che restituisca agli enti locali stessi e ai cittadini tutti gli atti di programmazione e di indirizzo del sistema acqua. A questo proposito vogliamo ricordare che sono passati oltre due anni dalla presentazione del primo progetto di legge. Il CAL invita pertanto la Commissione competente a portare rapidamente all'attenzione del Consiglio regionale un testo definitivo che non sia l'ennesima espressione della vocazione centralistica della Regione.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Attribuzione transitoria delle funzioni
di organizzazione e regolazione
del Servizio idrico integrato

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di recepimento dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Regione sono esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge e comunque non oltre la data del 30 aprile 2013, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che abbia requisiti di comprovata professionalità ed esperienza coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

 

Art. 1
Attribuzione transitoria delle funzioni
di organizzazione e regolazione
del Servizio idrico integrato

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, e nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna sono esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge e comunque non oltre la data del 30 aprile 2013, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che abbia requisiti di comprovata professionalità ed esperienza coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. Il commissario straordinario succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche esercitate dall'Autorità d'ambito.

 

Art. 2
Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario

1. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011, e il personale a tempo determinato con contratto individuale di lavoro in corso afferente a percorsi formativi Master and Back, dal 1° gennaio 2013 alla data di entrata in vigore della suddetta legge di riforma e sino e non oltre la data del 30 aprile 2013, mantiene il proprio status giuridico ed economico ed è assegnato all'ufficio di supporto dell'attività del commissario straordinario.

2. Il funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario è assicurato con la temporanea assegnazione dei beni già nella disponibilità della Autorità d'ambito territoriale e con i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli enti locali, eseguiti proporzionalmente alla durata del mandato secondo le modalità già vigenti per l'Autorità d'ambito territoriale.

 

Art. 2
Funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario

1. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011, e il personale a tempo determinato con contratto individuale di lavoro in corso afferente a percorsi formativi Master and Back, durante il periodo di gestione commissariale, prosegue la propria attività ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

2. Il funzionamento dell'ufficio a supporto del commissario straordinario è assicurato con la temporanea assegnazione dei beni già nella disponibilità dell'Autorità d'ambito territoriale e con i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli enti locali, eseguiti proporzionalmente alla durata del mandato secondo le modalità già vigenti per l'Autorità d'ambito territoriale.

 

 

Art. 2 bis
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).