CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 452
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale,
LIORIil 19 novembre 2012
Interventi finalizzati ad agevolare il conseguimento delle finalità costitutive del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna mediante azioni di riorganizzazione e di raccordo delle risorse operative presenti nell'ambito dei territori interessati
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge intende promuovere in modo organico tutte quelle misure atte a consolidare, razionalizzandole, le attività che insistono nel territorio del Parco geominerario e, in termini indotti, i livelli occupativi a suo tempo creati con la convenzione quadro sottoscritta tra i diversi ministeri e la Regione in data 23 ottobre e 4 dicembre del 2001 a sua volta recepita in ambito regionale dalla Giunta con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 47/1, e dalla convenzione attuativa sottoscritta il 21 dicembre 2001 tra la stessa Regione e l'Ati-Ifras. La convenzione, secondo la previsione contenuta nell'articolo 4, fu rinnovata e, successivamente, la scadenza venne rideterminata al 31 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 33, della legge regionale n. 3 del 2009, ai sensi del quale furono attivati tutta una serie di accordi di programma con enti locali suscettibili di inserimento nella riperimetrazione del Parco. Il valore annuale della convenzione fu quindi rideterminato in euro 25.000.000.
La copertura è al momento prevista fino al 2014.
I lavoratori complessivamente interessati sono circa 500, molti dei quali, una stima prudenziale definisce il contingente in circa 160 unità, possono essere accompagnati alla pensione nei prossimi quattro anni, mediante una procedura di mobilità volontaria ed incentivata.
Il tutto mediante opportune verifiche sulla situazione contributiva individuale da effettuarsi attraverso l'INPS, in questo senso sempre molto collaborativo.
Nel merito il disegno di legge prevede il rinnovo della convenzione con l'Ati-Ifras Spa per altri quattro anni e, in parallelo, l'adozione di uno specifico piano che, finalmente, avvii in termini efficaci la fruibilità dei territori del Parco.
A tal fine, si evidenzia che l'azione interessa tutta la Sardegna, seppure in modo particolare il Sulcis-Iglesiente-Guspinese. Infatti i siti interessati dall'area Parco sono i seguenti:
1) Monte Arci
2) Orani
3) Funtana Raminosa-Gadoni
4) Gallura
5) Argentiera/Nurra
6) Sos Enattos/Guzzurra-Lula
7) Sarrabus-Gerrei
8) Sulcis-Iglesiente-Guspinese.Il testo si ricollega e completa in modo organico quanto già previsto dall'articolo 2, comma 33, della legge regionale n. 3 del 2009 inerente "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale".
Atteso, infatti, che il Parco geominerario istituito con decreto del Ministero dell'ambiente 16 ottobre 2001, n. 990, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle attività produttive, riconosciuto dall'Unesco, su proposta della stessa Regione, ancora necessita di un riconoscimento di fatto a livello di attività e di volano per lo sviluppo economico e quindi non solo di salvaguardia, valorizzazione e di bonifica dei siti interessati e, laddove possibile, per indurre occupazione stabile e di qualità.
Pertanto l'articolo 1, al primo comma (33 bis), inquadra la natura del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e richiama le funzioni finora svolte dai soggetti ex LSU attraverso il progetto interregionale ed interministeriale a suo tempo promosso e approvato dalla Commissione centrale per l'impiego ex decreto legislativo n. 468 del 1997. Introduce altresì la necessità dell'adozione di uno specifico Piano di razionalizzazione delle risorse operative presenti nei territori interessati.
Il comma successivo (33 ter) definisce le modalità di predisposizione del piano ed individua i soggetti pubblici di cui la Regione si deve avvalere per la sua attuazione. Il riferimento per evidenti ragioni tecnico-giuridiche è alla società in house IGEA Spa, già competente in materia di bonifiche e titolare della maggior parte dei siti interessati dagli interventi, scelta sostanzialmente indotta dalla vigente normativa. L'ente cui, invece, in prospettiva, deve essere affidata organicamente la futura gestione degli interventi dopo effettuati gli interventi di razionalizzazione del sistema è il Consorzio pubblico del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna o, come genericamente definito, Ente Parco geominerario, la cui funzione strategica assumerebbe maggiore rilievo attraverso siffatta decisione, dando attuazione agli impegni a suo tempo assunti anche nei confronti dell'Unesco, che, peraltro, da tempo attende in questo senso un tangibile riscontro.
Nel medesimo comma si definisce l'iter di approvazione del piano e si inquadra la titolarità della Giunta rispetto a quella del Consiglio regionale.
L'ultimo comma riguarda la copertura finanziaria del piano, peraltro già prevista per il 2013 e 2014, estendendola agli altri due anni necessari per portare a compimento la fase transitoria, 2015 e 2016, in ragione di ulteriori stanziamenti di euro 25.000.000 ad annualità.
L'articolo 2 definisce n modo puntuale la copertura finanziaria per l'intero quadriennio individuando tecnicamente l'UPB di riferimento ed il relativo capitolo di spesa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 20091. Dopo il comma 33 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), sono inseriti i seguenti commi:
"33 bis. La Regione autonoma della Sardegna, allo scopo di perseguire lo sviluppo socio-economico del territorio ricompreso nell'ambito del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, predispone un piano di razionalizzazione delle risorse operanti nel territorio stesso in forza della convenzione di cui al comma 33, mediante la previsione degli strumenti per il loro raccordo con l'attività del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna istituito con decreto 16 ottobre 2001, n. 990, del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), nonché della società in house Interventi geoambientali Spa (Igea Spa).
33 ter. Il Piano di cui al comma 33 bis predisposto dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'industria e con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e riorganizza le attività delle risorse umane costituite prevalentemente dai lavoratori socialmente utili ex decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e di cui all'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, promuovendone il consolidamento delle attività e garantendo i livelli occupativi, tenendo altresì conto della naturale quiescenza dei lavoratori e fermo restando il blocco del turn-over, al fine di perseguire il completo raggiungimento degli obiettivi della convenzione sottoscritta dalla Regione autonoma della Sardegna con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministero per i beni e le attività culturali e col Ministero delle attività produttive il 23 ottobre 2001.
33 quater. In attesa dell'attuazione di quanto previsto ai commi 33 bis e 33 ter è autorizzata la spesa, valutata in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2013-2014-2015-2016, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, che sono rinnovate per pari periodo."
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, si provvede:
a) per le annualità 2013 e 2014, mediante utilizzo delle risorse già destinate, per il medesimo intervento, dall'autorizzazione di spesa di cui alla voce "L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 13 e L.R. n. 3/2009, art. 2, comma 33 - Salvaguardia e valorizzazione ambiente - Parco geominerario" della tabella D, rubrica "Lavoro" allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), iscritte in conto dell'UPB S04.06.005 (cap. SC04.1369) del bilancio regionale per gli stessi anni;
b) per le annualità 2015 e 2016, con la legge di bilancio per i medesimi anni.