CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 451

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale,
DE FRANCISCI

il 15 novembre 2012

Interventi per l'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana e per la prevenzione della trichinellosi in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge č composto da tre articoli di cui uno relativo alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

Tale disposizione si prefigge di reperire le risorse finanziarie a disposizione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale per l'allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento suino.

A tale proposito si rammenta il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, di attuazione della direttiva 2008/71/CE, che regolamenta l'identificazione e la registrazione dei suini.

Il decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale 4 giugno 2012, n. 30, concernente "Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste suina africana. Anno 2012" all'articolo 11, comma 1 "Allevamento semibrado" disciplina quanto segue: "L'allevamento semibrado prevede il pascolamento dei suini all'interno di terreni recintati. I proprietari o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni ed a procedere agli eventuali interventi di manutenzione, al fine di scongiurare la possibilitą di contatto con suini selvatici.".

Il comma 2 del medesimo articolo statuisce che il Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale, al fine di favorire la regolarizzazione degli allevamenti clandestini, predispone progetti pilota con il supporto dei comuni interessati.

Pertanto č intendimento dell'Assessore regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale, in riferimento alle risorse finanziarie disponibili, favorire gli interventi per l'allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento suino.

Al riguardo si fa presente che l'Assessorato regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ha quantificato in euro 6.000.000 le risorse economiche necessarie.

Stante l'urgente ed oramai inderogabile necessitą di regolarizzazione dei suini clandestini, risulta quanto mai improcrastinabile che venga adottata una legge che consenta alla Amministrazione regionale, per il tramite di un Fondo regionale all'uopo istituito, di provvedere all'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di "Interventi per l'attuazione del Piano di eradicazione della Peste suina africana e per la prevenzione della trichinellosi in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200.".

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finanziamenti ai comuni

1. Al fine di favorire le azioni volte alla lotta alla Peste suina africana, per la prevenzione della trichinellosi e per la regolarizzazione degli allevamenti clandestini, finalizzata a ridurre il diffondersi dell'infezione, l'Amministrazione regionale č autorizzata a provvedere all'erogazione, prioritariamente, a favore dei Comuni di Orgosolo, Desulo, Fonni, Arzana, Villagrande Strisaili, Gairo, Baunei, Talana e Urzulei, di finanziamenti per l'allestimento di aree recintate da adibire come siti di allevamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina), e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

2. In relazione all'andamento epidemiologico dell'infezione l'Assessore competente in materia provvede alla rivisitazione ed all'adeguamento degli interventi previsti dal Piano di eradicazione della peste suina africana.

3. Al fine di ottenere il risanamento sanitario dell'allevamento suinicolo regionale gli allevatori che detengono suini irregolari allo stato brado nel demanio pubblico ottemperano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 200 del 2010.

4. I criteri e le modalitą di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale.

 

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 6.000.000 per l'anno 2012, si fa fronte con le variazioni di cui al comma 2.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell'entrata
2012 euro 6.000.000

in aumento

STRATEGIA 05

UPB S05.02.004
Interventi sanitari a salvaguardia del settore zootecnico - Investimenti
2012 euro 6.000.000.

 

Art. 3
Urgenza

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.