CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 449/A (parte I)
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISAil 16 novembre 2012
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti per agevolare la riscossione dei crediti vantati nei confronti di Regione, enti e agenzie regionali ed enti locali per somministrazioni, forniture e appalti
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge, composto da due capi, dispone:
Al capo I l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2013 per un periodo di un mese che si ritiene sufficiente a garantire la continuità dell'attività amministrativa in rapporto ai tempi occorrenti per la definizione del quadro finanziario per il triennio 2013-2015 necessario per la predisposizione e la conseguente approvazione della manovra finanziaria per il medesimo triennio. Lo stesso articolo 1 regolamenta la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio e disciplina, in particolare nei commi da 6 a 8, modalità di procedure e contenimento della spesa pubblica.
Il capo II detta disposizioni urgenti atte a contrastare l'attuale crisi di liquidità in cui versano le imprese sarde sulla quale incide, in modo significativo, il sistematico ritardo nel pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla direttiva europea n. 2011/7/UE, concernente il contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui costituiscono attuazione i commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, e dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i quattro decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che ne disciplinano le modalità di attuazione. In particolare, due di tali decreti concernono la certificazione di crediti scaduti, rispettivamente, nei confronti delle amministrazioni centrali, inclusi gli enti pubblici nazionali, le regioni e gli enti locali (compresi gli enti dei servizio sanitario), mentre un terzo decreto concerne le compensazioni tra crediti e somme iscritte a ruolo; un quarto decreto, infine, di competenza del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è teso a facilitare l'accesso al Fondo centrale di garanzia ai fini della cessione dei crediti. Completa tale quadro di interventi in favore delle imprese il protocollo sottoscritto il 22 maggio 2012 tra l'ABI e le associazioni delle imprese, volto ad agevolare lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare si prevede:
- al comma 1 l'oggetto e il campo di applicazione delle disposizioni de quo ovverossia i crediti di natura commerciale, derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti, vantati nei confronti della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali, e nei confronti degli enti locali. Al fine di agevolare lo smobilizzo di tali crediti sono previsti una serie di strumenti tesi a potenziare e ad integrare le misure già previste a livello nazionale dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter del decreto legge n. 185 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- al comma 2 l'impegno della Regione per la promozione di accordi col sistema bancario finalizzati all'ottenimento di condizioni economiche omogenee e più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, da applicare alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo e di anticipazione, con o senza cessione, dei crediti certificati. In tal modo, attraverso lo strumento della certificazione, si tende a favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;
- al comma 3 i limiti massimi delle condizioni economiche previsti dagli accordi di cui al comma 2 che si applicheranno oltre che alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo, anche alle anticipazioni con o senza cessione. L'Amministrazione regionale si farà carico degli oneri finanziari e degli interessi moratori connessi alle operazioni di cessione/anticipazione eseguite in conformità agli accordi in argomento anche per gli enti di cui al comma 1;
- al comma 4 la possibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, per far fronte agli oneri finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati nonché l'integrazione regionale in caso di incapienza delle suddette risorse;
- al comma 5 l'autorizzazione ad integrare le dotazioni del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di elevare dal 70 per cento all'80 per cento la copertura del Fondo sulle operazioni di anticipazione dei crediti senza cessione effettuate dalle imprese creditrici nei confronti degli enti di cui al comma 1;
- ai commi 6 e 7 le competenze della Giunta regionale in ordine alla definizione dei criteri e le modalità di attuazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e di quanto disposto dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e di ogni altra norma nazionale in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
- al comma 8 é previsto che, al fine di garantire il pieno rispetto del patto di stabilità, è considerata indisponibile ad altri utilizzi la quota del plafond assegnato a ciascuna direzione generale, nella misura corrispondente alla somma dei crediti certificati dalla medesima direzione;
- al comma 9 l'abrogazione espressa dell'articolo 9 "Misure per favorire l'accesso al credito", della legge regionale 12 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011);
- al comma 10 si prevede la possibilità per l'Amministrazione regionale di assicurare la garanzia prevista dall'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2012 concessa per l'anticipazione di cassa richiesta entro i limiti di tre quarti dei crediti accertati in bilancio e vantati nei confronti di soggetti pubblici, di diritto pubblico o interamente partecipati da soggetti pubblici, a valere anche su finanziamenti già concessi e non ancora utilizzati.***************
RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZA E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai consiglieri
FOIS, Presidente e relatore - SABATINI, Vice presidente - RODIN, Segretario - SALIS, Segretario - BARRACCIU - DIANA Giampaolo - DIANA Mario - OPPI - PIRAS - PITTALIS - SANJUST - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - STERI - URAS
pervenuta il 20 dicembre 2012
La Commissione Bilancio, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha licenziato a maggioranza il disegno di legge n. 449/A (parte I), facendo proprie le motivazioni del proponente.
La Commissione ha peraltro deliberato, all'unanimità, di stralciare il capo II e di introdurre alcune disposizioni urgenti in materia di contabilità ed di interpretazione di disposizioni vigenti.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti per agevolare la riscossione dei crediti vantati nei confronti di Regione, enti e agenzie regionali ed enti locali per somministrazioni, forniture e appalti
Titolo: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti
Capo I
Esercizio provvisorioArt. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 per un periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2013.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.
5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza ai termini dei commi 2, 3 e 4.
6. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata possono essere utilizzati sino all'importo dell'accertamento dell'entrata medesima.
7. Gli stanziamenti iscritti in bilancio (allegato tecnico) riferiti a trasferimenti o erogazione di contributi in qualsiasi forma previsti a favore di soggetti pubblici e privati sono concessi entro i limiti consentiti dal patto di stabilità.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completo pagamento dei trasferimenti o dei contributi concessi alla medesima data e non ancora erogati a beneficiari pubblici o privati, fermo restando quanto disposto nel comma 7, è sospesa la concessione di ulteriori trasferimenti o contributi, fatta eccezione per i trasferimenti quali contributo al funzionamento di enti o agenzie regionali e di quelli coperti con entrate a destinazione vincolata, ferma restando per questi ultimi la disposizione di cui al comma 6.
9. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico al bilancio per l'anno 2012, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Capo I
Esercizio provvisorioArt. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 per un periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2013.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni. Il limite di cui al comma 2 non si applica inoltre agli interventi di sostegno al reddito e ai bonus di utilizzo di cui all'accordo Regione, istituzioni locali e parti sociali sottoscritto il 1° marzo 2010.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.
5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza ai termini dei commi 2, 3 e 4.
6. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata possono essere utilizzati sino all'importo dell'accertamento dell'entrata medesima.
7. Gli stanziamenti iscritti in bilancio (allegato tecnico) riferiti a trasferimenti o erogazione di contributi in qualsiasi forma previsti a favore di soggetti pubblici e privati sono concessi entro i limiti consentiti dal patto di stabilità.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completo pagamento dei trasferimenti o dei contributi concessi alla medesima data e non ancora erogati a beneficiari pubblici o privati, fermo restando quanto disposto nel comma 7, è sospesa la concessione di ulteriori trasferimenti o contributi, fatta eccezione per i trasferimenti quali contributo al funzionamento di enti o agenzie regionali e di quelli coperti con entrate a destinazione vincolata, ferma restando per questi ultimi la disposizione di cui al comma 6.
9. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico al bilancio per l'anno 2012, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Art. 1 bis
Disposizioni urgenti1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) è così modificato:
"2. Lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale, iscritto in apposita UPB, è trasferito dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al medesimo Consiglio, in due rate semestrali: la prima il 1° gennaio, la seconda il 1° luglio di ciascun esercizio finanziario.".2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) si interpreta nel senso che il "5 per cento per i costi generali relativi alle attrezzature" è da intendersi a favore dei soggetti gestori dei progetti sia per l'annualità 2012 che per quella 2013.
Art. 2
Entrata in vigore1. Il presente capo I entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti giuridici dal 1° gennaio 2013.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Capo II
Misure per agevolare la riscossione dei crediti
Capo II
Misure per agevolare la riscossione dei crediti(stralciato)