CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 445/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISAil 9 novembre 2012
Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 2006, n. 11, concernente la redazione dell'inventario generale
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (legge di contabilità) come è noto, ha previsto (articolo 61), un sistema di rilevazione basato sulla contabilità economico-patrimoniale che, integrando il sistema principale di rilevazione contabile rappresentato dalla contabilità finanziaria, ha lo scopo di aumentare il contenuto informativo dei documenti contabili della Regione in riferimento alla dinamica economica della gestione ed all'evoluzione del valore del patrimonio, anticipando in tal senso, le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che stabiliscono, a partire dal 2014, l'introduzione di un sistema di rilevazione basato sulla contabilità economico-patrimoniale per regioni, province, comuni e per i rispettivi enti strumentali.
Nel definire i prospetti contabili indispensabili per l'implementazione della contabilità economico patrimoniale (articolo 62 e successivi), la succitata legge regionale n. 11 del 2006, ha previsto (articolo 69, comma 1, lettera c)) i termini di applicazione delle disposizioni relative alla contabilità economica, in via sperimentale dal 2009 e in via definitiva "dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della contabilità economica medesima ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)".
L'Amministrazione regionale, in vista degli adempimenti previsti dalla normativa contabile, ha già avviato una serie complessa di attività, sia sotto l'aspetto dispositivo - approvazione del manuale della contabilità economica - sia sotto l'aspetto operativo, quali ad esempio gli adempimenti previsti dall'articolo 70, comma 3, della predetta legge regionale n. 11 del 2006.
Nel corso del 2010 è stata avviata l'inventariazione straordinaria mediante ricognizione fisica finalizzata ad individuare i beni mobili strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali, prescritta dall'articolo 70 della legge regionale n. 11 del 2006.
A luglio del 2011, terminata la ricognizione fisica dalle competenti commissioni, sulla base dei dati rilevati è stato redatto il nuovo inventario.
Il 30 marzo 2012 è stato presentato il rendiconto inventariale redatto nei termini prescritti dalla contabilità finanziaria (vigente) e per la prima volta coi valori monetari in termini di contabilità economica (costo storico, ammortamento e netto) dettagliata da opportuni castelletti di raffronto e concordanza tra i dati del vecchio e nuovo inventario.
Sono state altresì impartite ai consegnatari ed ai sub consegnatari le istruzioni relative alle ultime operazioni riguardanti la chiusura dell'inventariazione straordinaria relativamente alla registrazione in entrata quei beni mobili ritrovati ai quali non è stato possibile attribuire con certezza il rispettivo numero d'inventario, perché sprovvisti di etichetta. Al termine delle relative registrazioni saranno distribuite le rispettive etichette e con l'applicazione di queste ultime I'inventariazione straordinaria potrà considerarsi conclusa.
Le risultanze contabili, che dovranno essere approvate della Giunta regionale, consentiranno di abbandonare il precedente inventario generale per consentire il passaggio alle nuove scritture, che potranno essere impiegate a regime sin dal prossimo esercizio finanziario.
I valori monetari espressi nel nuovo inventario sono stati elaborati a costo storico e quota ammortizzata, per essere riportati nello stato patrimoniale iniziale, documento essenziale per la contabilità in termini economici, che l'Amministrazione adotterà solo dal 2014 così come previsto dalla vigente normativa.
Perciò, stante l'attuale normativa (decorrenza 2014), l'Amministrazione sarebbe tenuta a rielaborare le risultanze contabili relative a tali valori monetari nei termini previsti dalla contabilità finanziaria, che come è noto contempla una differente modalità di rivalutazione dei beni e di conseguenza porta a risultati altrettanto diversi.
In tal caso verrebbe vanificato il lavoro sin qui svolto dal personale dell'ufficio inventario nella realizzazione di uno specifico software, nel caricamento di un'infinità di dati e nelle necessarie verifiche contabili; ma la conseguenza più rilevante per la perdita di quei dati è costituita dal fatto che il medesimo ufficio dovrà rielaborare un inventario simile, nel momento del definitivo passaggio alla contabilità in termini economici (prevista dal 2014), ovviamente con i dati relativi alla consistenza di quel momento e a parametri temporali diversi.
Inoltre, in ottemperanza delle direttive in materia di economato, in previsione del decentramento operativo, il software dedicato al nuovo inventario é stato strutturato per consentire ai consegnatari ed ai sub consegnatari il caricamento dei dati inventariali di pertinenza, mentre il software in uso, predisposto per la contabilità finanziaria, lo consente esclusivamente al personale dell'ufficio inventario.
Con il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, si intende, pertanto, annotare nel nuovo inventario i beni con i valori già elaborati consentendo così di mantenere le stesse modalità di calcolo (costo storico e quota ammortizzata) anticipando in tal modo agli adempimenti di cui all'articolo 70, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006 relativi all'adozione definitiva della contabilità in termini economici e, soprattutto, non vanificando l'enorme e impegnativa attività svolta, anche con l'adeguamento del software inventariale.
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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZA E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai consiglieri
FOIS, Presidente e relatore - SABATINI, Vice presidente - RODIN, Segretario - SALIS, Segretario - BARRACCIU - DIANA Giampaolo - DIANA Mario - OPPI - PIRAS - PITTALIS - SANJUST - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - STERI - URAS
pervenuta l'11 dicembre 2012
La Terza Commissione, nella seduta n. 48/178 del 5 dicembre 2012, fatte proprie le argomentazioni espresse dalla Giunta regionale nella relazione illustrativa, ha licenziato il disegno di legge a maggioranza, nel testo del proponente.
La Commissione, stante l'urgenza sottolineata nella relazione della Giunta regionale e ribadita in sede di audizione dall'Assessore, ne raccomanda una rapida approvazione da parte del Consiglio.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Inventario generale1. I termini di applicazione in via definitiva delle disposizioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 3, della medesima legge regionale, si applicano con decorrenza anticipata, a far data dalla elaborazione del rendiconto per l'anno 2012, qualora rispettati i requisiti di rilevazione contabile previsti nel medesimo comma.
Art. 1
Inventario generale
(identico)