CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 443
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISAil 7 novembre 2012
Interpretazione autentica del comma 2, articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, dispone che "la determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è stabilita dalla legge di bilancio".
Con il presente disegno di legge si intende specificare, attraverso un'interpretazione autentica, l'essenza di queste tipologie di spesa che trovano, per loro natura, collocazione direttamente nella legge di bilancio e di conseguenza, nell'allegato tecnico, naturale proiezione, in termini gestionali, dei contenuti finanziari della medesima.
Occorre al riguardo fare una premessa.
Con la legge regionale n. 11 del 2006 (riforma della legge di contabilità regionale) la struttura del bilancio regionale viene profondamente modificata.
L'unità elementare del bilancio sino ad allora rapportata al capitolo di spesa è individuata nell'unità previsionale di base determinata "con riferimento a gruppi omogenei di attività corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative alla medesima funzione obbiettivo" (articolo 12, comma 2, lettera a)), e costituisce l'oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale.
Tale UPB è a sua volta ripartita in capitoli (unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione) con apposito decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (Allegato tecnico o bilancio amministrativo che viene trasmesso per conoscenza al Consiglio regionale in fase di proposta e successivamente entro quindici giorni dall'approvazione della manovra finanziaria (articolo 9, comma 5).
La ripartizione tiene conto delle disposizioni di legge che quantificano le autorizzazioni di spesa vigenti o di nuova vigenza in misura "determinata" (determinazione che può anche essere rivisitata dal legislatore con apposita norma o con la tabella D che costituisce allegato alla legge finanziaria in virtù dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f)).
Lo stesso articolo, al comma 2, rimanda alla legge di bilancio (e di conseguenza all'allegato tecnico che individua i capitoli come già detto ai fini della gestione e rendicontazione), la quantificazione e quindi l'importo delle autorizzazioni di spesa recate da leggi che comportano oneri pluriennali "valutati".
L'espressione "valutata" viene, pertanto, utilizzata per connotare quelle autorizzazioni di spesa che rimandano ad una stima per anno la loro quantificazione in sede gestoria del bilancio.
Si contrappongono alle spese che comportano "oneri inderogabili", composte sia dalle cosiddette spese obbligatorie, quali quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, sia quelle così determinate nel loro concreto ammontare per espressa disposizione normativa per le quali la terminologia di legge parla di "determinazione", "quantificazione" o "autorizzazione".
Diversamente dalle leggi di spesa che determinano lo stanziamento da iscrivere annualmente in bilancio che può essere modificato in diminuzione o in aumento solo da apposita legge sostanziale, queste tipologie di spesa, per le quali non viene indicato un limite minimo o massimo di spesa, possono essere incrementare o ridotte, anche fino ad azzerarne lo stanziamento, dalla legge di bilancio e quindi, tradotto in termini gestionali, dall'allegato tecnico di cui al comma 5 dell'articolo 9 della predetta legge regionale n. 11 del 2006 (che dispone che entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite in capitoli con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio).
Rafforza i contenuti del loro inquadramento nell'ordinamento giuscontabilistico con siffatta connotazione, il dispositivo del successivo comma 6, che prevede che "con decreto dell'Assessore competente per materia, emesso su proposta del rispettivo direttore generale, previo parere del direttore del servizio del bilancio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge".
È evidente che tutte le eccezioni previste al comma 6 che rientrano nella categoria degli oneri inderogabili e per le quali è esclusa qualsiasi variazione compensativa, individuano, in forma residuale, tutte le spese per le quali è possibile effettuare variazioni compensative, ovvero quelle per le quali, per loro natura, sono soggette, a termini di legge, alla stima annua delle spese.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Interpretazione autentica1. Il dettato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), si interpreta nel senso che la determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente è rappresentata dallo stanziamento appostato nel relativo capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge regionale. Resta ferma per tali tipologie di spesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2006.