CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 440
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica,
RASSU
il 31 ottobre 2012Ordinamento delle autonomie locali
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSA
Lo Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) all'articolo 3, attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, con la precisazione che la normativa statale, nelle materie attribuite alla competenza della Regione, trova applicazione "fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali" (articolo 57 dello Statuto speciale per la Sardegna).
Il legislatore regionale, sulla materia degli enti locali, è intervenuto in diverse fasi, in particolare negli anni 2000 con l'approvazione di importanti testi attuativi delle principali innovazioni costituzionali (legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali", legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni" e legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali") e in altri casi ha disposto rinvii formali alla normativa nazionale di settore.
Nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, il disegno di legge tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, adeguandole alle norme regionali vigenti e alla realtà storico geografica e socio culturale degli enti locali della Sardegna.
COMMENTO ALL'ARTICOLATO
Gli articoli 1 e 2 recano l'oggetto dell'ordinamento e l'ambito di applicazione che trova la fonte normativa nello Statuto sardo.
L'articolo 3, concernente l'autonomia dei comuni e delle province, è stato adeguato alla riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ed alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). L'articolo richiama altresì i principi che regolano i rapporti tra i diversi livelli di governo: leale collaborazione, differenziazione e adeguatezza.
L'articolo 4 riguarda il sistema regionale delle autonomie locali in armonia con le disposizioni del titolo V della Costituzione, come innovata nel 2001.
L'articolo 5 disciplina le forme e i modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali.
L'articolo 6, riguardante gli statuti comunali e provinciali, integra la disciplina nazionale con i richiami allo Statuto ed ai principi delle leggi regionali. È prevista la raccolta e la conservazione, a cura della Regione, di tutti gli statuti degli enti locali approvati e pubblicati.
L'articolo 7 disciplina i regolamenti in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione, che ha attribuito potestà regolamentare agli enti locali.
L'articolo 8 riguarda i sistemi informativi e statistici.
L'articolo 9 stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale. Stabilisce altresì, che il comune può svolgere tali funzioni in forma singola o associata e, in quest'ultimo caso, ai fini delle incentivazioni previste dalla legislazione statale o regionale, si applicano le stesse norme sui limiti demografici previste dal successivo articolo 11.
L'articolo 10 stabilisce che le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti e le funzioni delle unioni di comuni e delle comunità montane sono disciplinati dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
L'articolo 11 riguarda le funzioni fondamentali. Il primo comma dispone che le funzioni fondamentali sono definite con legge statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Infatti, tali funzioni fondamentali sono state definite dall'articolo 19 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. I commi 2 e 3 riscrivono il primo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, alla luce delle innovazioni introdotte dal suddetto decreto legge, adeguando le scadenze ivi previste alla realtà dei comuni della Sardegna. Stabiliscono, in particolare, che le funzioni fondamentali sono obbligatoriamente esercitate in forma associate tramite unione di comuni, comunità montane o convenzione ex articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Analogamente il comma 4 riscrive il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale sopra indicata stabilendo il limite demografico che l'insieme dei comuni, tenuti all'esercizio in forma associata, deve raggiungere. Il comma 5 dispone che i comuni, entro trenta giorni dall'adozione o dalla modifica degli atti riguardanti il trasferimento della titolarità della funzione alla forma associativa prescelta, devono trasmetterli all'Assessorato competente in materia di enti locali, ai fini di agevolare l'attività istruttoria degli uffici. Il comma 6 prevede l'intervento sostitutivo regionale qualora gli enti locali non ottemperino agli adempimenti entro i termini previsti dal comma 2. Il comma 7 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2012 per le considerazioni anzidette.
L'articolo 12 dispone che il contenuto delle funzioni fondamentali è definito con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative di cui all'articolo 11. Tale disposizione si rende necessaria per meglio identificare le funzioni fondamentali dei comuni anche alla luce delle esperienze maturate dagli stessi in attuazione della legge regionale n. 12 del 2005.
L'articolo 13 riscrive l'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005, che infatti viene abrogato, e riguarda i finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni svolte dai comuni in forma associata. In particolare stabilisce che i trasferimenti regionali sono disposti a favore delle forme associative di cui all'articolo 11 e nel rispetto dei limiti demografici ivi indicati. Dispone altresì che i criteri per la ripartizione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, avuto riguardo alla situazione di maggior svantaggio economico-sociale dei territori interessati e tenuto conto di indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi.
L'articolo 14 è relativo al personale delle unioni di comuni. Stabilisce, in primo luogo, che le unioni di comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale messo a disposizione dai comuni associati, fatte salve le piante organiche in vigore alla data di entrata in vigore del comma 5 quater dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005. Eventuali piante organiche possono essere costituite solamente entro i limiti numerici e dei tetti di spesa complessivi dei comuni associati. A tal fine i comuni possono cedere, a favore dell'unione di cui fanno parte, propri spazi assunzionali. Inoltre, qualora per la realizzazione di compiti ad esse affidati si renda necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni associati, le unioni possono stipulare convenzioni a progetto o provvedere ad assunzioni a tempo determinato per un numero massimo di cinque unità.
L'articolo 15 dispone che i comuni costituenti le forme associative garantiscono ai cittadini e alle imprese servizi di informazione e conoscenza sull'adozione di atti che li riguardano.
L'articolo 16 posticipa al 31 dicembre 2013 il termine per l'entrata in vigore della Centrale unica di committenza.
L'articolo 17 istituisce l'Osservatorio regionale del sistema delle autonomie locali. L'organismo predispone strumenti di monitoraggio, raccolta e diffusione delle informazioni inerenti l'attività degli enti locali e attua specifici programmi di assistenza tecnica e formazione finalizzati all'espletamento ottimale delle funzioni.
L'articolo 18 disciplina ex novo la carta dei servizi, introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), quale strumento diretto a garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni dei servizi pubblici; strumento fondamentale per la regolazione dei rapporti tra erogatore dei servizi e utenti, a tutela dei diritti dei consumatori.
L'articolo 19 modifica la legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni), introducendo una semplificazione procedurale in ordine alle correzioni dei confini in caso di accordo tra i comuni interessati.
L'articolo 20 disciplina l'istituzione della municipalità nei territori di origine in caso di fusione tra comuni.
L'articolo 21 riguarda la concessione di titolo di città, attribuendo la competenza al Presidente della Regione.
L'articolo 22 prevede l'articolazione del territorio della Regione nelle quattro circoscrizioni provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Prevede inoltre che l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisponga lo schema del relativo assetto provinciale, che è sottoposto a referendum consultivo delle popolazioni interessate. Stabilisce infine che ai fini dell'elezione del Consiglio regionale il territorio regionale è suddiviso in otto collegi elettorali.
L'articolo 23 disciplina le funzioni delle province in armonia con le ultime diposizioni legislative statali.
L'articolo 24 rubricato "Servizi all'amministrazione" intende garantire agli enti locali l'autonomia di poter scegliere i diversi modelli di gestione per l'erogazione dei servizi di cui sono titolari, nel rispetto dei principi di autodeterminazione degli enti locali ai sensi degli articoli 5, 114, 117 e 118 della Costituzione. In particolare per le due categorie di servizi, quelli di interesse generale e quelli strumentali, si riconosce agli enti locali il diritto di poter erogare gli stessi con le modalità che si ritiene opportuno, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concessioni e appalti di servizio.
L'articolo 25 individua gli organi di governo del comune: sindaco, giunta e consiglio.
L'articolo 26 rinvia alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, la composizione dei consigli comunali.
L'articolo 27 disciplina l'elezione, la durata in carica e la posizione giuridica dei consigli comunali.
L'articolo 28 reca disposizioni in ordine alla presidenza dei consigli comunali.
L'articolo 29, che disciplina l'elettorato passivo, conferma al comma 1 le disposizioni in vigore; è stato riformulato il comma 2 con il richiamo alla eleggibilità alla carica di consigliere comunale o circoscrizionale dei cittadini dell'Unione europea ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza).
L'articolo 30 conferma le disposizioni vigenti in ordine alle cause ostative alla candidatura con l'introduzione al comma 1 dell'incompatibilità per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma a ricoprire l'incarico di presidente e componente dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle unioni di comuni.
L'articolo 31 è stato adeguato ai sensi delle norme che dispongono il trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione stabilendo che l'azione popolare può essere promossa anche dal Presidente della Regione.
L'articolo 32 disciplina la prima seduta del consiglio comunale.
L'articolo 33 disciplina le competenze dei consigli comunali, inserendo ex novo materie quali: i piani strategici, la ricapitalizzazione di società partecipate, la cessione di quote societarie, la messa in liquidazione delle società, gli indirizzi generali in materia di dotazione organica e l'istituzione di tributi locali.
L'articolo 34 che disciplina le prerogative dei consiglieri, è stato adeguato alla sopravvenuta normativa in materia di dematerializzazione dei documenti (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 e deliberazione del CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004).
L'articolo 35 relativo alla composizione delle giunte comunali rinvia alla disciplina di cui alla legge regionale n. 4 del 2012. L'articolo 36 disciplina le competenze delle giunte comunali.
L'articolo 37, che disciplina le competenze del sindaco, conferma le disposizioni vigenti ad eccezione del comma 9 laddove si prevede che le nomine di rappresentanti del comune nei vari organismi debbano essere effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento e che in mancanza l'Assessore regionale degli enti locali adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.
L'articolo 38 conferma il terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
L'articolo 39 rubricato "Mozione di sfiducia", conferma le disposizioni vigenti ad eccezione del comma 2 laddove prevede l'intervento sostitutivo in capo all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
L'articolo 40 intitolato "Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco" conferma le disposizioni statali ad eccezione del comma 3 nella parte che prevede l'intervento sostitutivo in capo all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
L'articolo 41 individua gli organi di governo della provincia, consiglio, giunta e presidente e stabilisce la composizione del consiglio e della giunta. Tali organi, in linea con il contenimento dei costi della politica, subiscono una drastica riduzione numerica rispetto alla normativa vigente.
L'articolo 42 riguarda la composizione della giunta provinciale, limitata a due assessori.
L'articolo 43 disciplina la prima seduta del consiglio provinciale.
L'articolo 44 disciplina le attribuzioni dei consigli provinciali.
L'articolo 45, che disciplina le prerogative dei consiglieri provinciali, è stato adeguato alla sopravvenuta normativa in materia di dematerializzazione dei documenti (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 e deliberazione del CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004).
L'articolo 46 disciplina le competenze delle giunte provinciali.
L'articolo 47 reca disposizioni sulle competenze del presidente della provincia.
L'articolo 48 disciplina la durata del mandato del presidente della provincia.
L'articolo 49 rubricato "Mozione di sfiducia", conferma le disposizioni vigenti ad eccezione del comma 2 laddove prevede l'intervento sostitutivo in capo all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
L'articolo 50 intitolato "Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente" conferma le disposizioni statali ad eccezione del comma 3 nella parte che prevede l'intervento sostitutivo in capo all'Assessore competente in materia di enti locali.
L'articolo 51 dispone al comma 1 che i dati relativi all'anagrafe degli amministratori locali e regionali siano raccolti anche dall'Osservatorio regionale delle autonomie locali di cui all'articolo 17 del disegno di legge.
L'articolo 52 dispone al comma 3 che il sindaco e i componenti della giunta devono astenersi dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Al comma 5 dispone che ai parenti e affini sino al quarto grado del sindaco, presidente della provincia, assessori e consiglieri comunali e provinciali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. Al comma 6 prevede che il servizio civile non possa essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
L'articolo 53, attribuisce alla Direzione generale degli enti locali e finanze la promozione delle attività di aggiornamento degli amministratori locali e la formazione di quelli neo-eletti.
L'articolo 54 dispone che all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del Codice civile fatte salve le diverse disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché quelle contenute nel disegno di legge.
L'articolo 55 disciplina le fonti del lavoro alle dipendenze degli enti locali in coerenza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 sopra richiamato e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione), nonché alle sopravvenute disposizioni in materia di trasferimento di funzioni e servizi e loro gestione associata.
L'articolo 56, disciplina la facoltà, limitatamente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di redigere il piano delle performance ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009.
L'articolo 57 dispone la soppressione di tutti gli organi collegiali con funzioni amministrative in attuazione dei principi di netta separazione delle competenze, di semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa. Permangono, laddove previste, le commissioni consiliari.
L'articolo 58 dispone in merito alla pubblicazione nell'albo pretorio on line di tutte le deliberazioni, in ossequio alla norma nazionale che ha disposto che "a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
L'articolo 59 dispone che, contestualmente alla pubblicazione nell'albo on line, il segretario dell'ente invii anche in via telematica, la comunicazione della avvenuta pubblicazione ai capigruppo consiliari.
L'articolo 60 conferma le disposizioni vigenti del controllo eventuale sugli atti degli enti locali.
L'articolo 61 dispone in merito alla esecutività delle deliberazioni, decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione per quindici giorni consecutivi, o dal giorno della loro pubblicazione nei casi di dichiarazione d'immediata esecutività, a seguito di valutazione d'urgenza. Tale asserto è coerente con l'interpretazione data agli articoli 124 e 134 del TUEL nazionale a seguito dei cambiamenti intervenuti in materia di controllo (abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione con l'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
L'articolo 62 conferma la vigente normativa in materia, riportando inoltre, integralmente, l'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), che ha disciplinato ex novo l'intera materia.
L'articolo 63 è stato predisposto tenendo conto della normativa regionale intervenuta (legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 - Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane), come modificata dalla legge regionale 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13) e la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e dispone in capo all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica l'emanazione del decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina, ove prevista, del commissario. La procedura di esercizio del potere sostitutivo è improntata al principio di leale collaborazione.
L'articolo 64 dispone in capo all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica l'emanazione del decreto di rimozione degli amministratori se si accerta il compimento d'atti contrari alla Costituzione o di gravi e persistenti violazioni di legge.
L'articolo 65 è stato adeguato alle sopravvenute disposizioni di cui al titolo secondo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) concernente "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance".
L'articolo 66 introduce norme riguardanti i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (cosiddetti piccoli comuni come disciplinato dall'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12) in un'ottica di semplificazione dei documenti e adempimenti contabili; in particolare dispone che i piccoli comuni hanno facoltà di sostituire il bilancio di previsione con il bilancio pluriennale dell'anno di riferimento, di applicare il controllo di gestione, redigere ulteriori documenti contabili (conto economico e prospetto di conciliazione e la relazione morale della giunta al rendiconto di gestione).
L'articolo 67 riguardante tutti gli enti locali, dispone l'incremento massimo fino al 5 per cento del fondo di riserva e ciò al fine di evitare continui consigli comunali per la ratifica delle variazioni di bilancio disposte dalla giunta. La modifica ha altresì la finalità di consentire l'utilizzo di tutte le risorse disponibili entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
L'articolo 68 prevede per tutti gli enti locali la possibilità di anticipazioni di cassa a favore di fondi a specifica destinazione. La norma ha la finalità, nelle more dell'erogazione delle risorse, di adempiere alle obbligazioni assunte utilizzando la disponibilità di cassa di cui gli enti dispongono; la sua concreta applicazione necessita di specifica previsione nei regolamenti di contabilità degli enti.
L'articolo 69 prevede la predisposizione da parte dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un disegno di legge riguardante la puntuale individuazione e attribuzione delle materie di competenze dei comuni e delle province, nonché i criteri e gli enti destinatari dei beni, delle risorse finanziarie, del personale, compreso quello delle società partecipate dall'ente, e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alle funzioni già svolte dalle province soppresse.
L'articolo 70 dispone un rinvio alla normativa statale vigente per gli istituti non disciplinati dalla presente legge.
L'articolo 71 stabilisce l'entrata in vigore del testo legislativo.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto1. In attuazione dei principi costituzionali in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna), la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie locali in Sardegna.
2. La presente legge stabilisce i principi cui gli enti locali della Sardegna devono attenersi per disciplinare la propria organizzazione interna, i livelli di governo delle comunità locali e l'esercizio delle relative funzioni.
Art. 2
Ambito di applicazione1. Ai fini della presente legge si intendono per enti locali i comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni.
Art. 3
Autonomia dei comuni e delle province1. I comuni e le province sono enti autonomi e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e socio-economiche dei territori costituenti la Regione e informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione nello svolgimento delle loro funzioni.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, in armonia con la Costituzione, lo Statuto speciale e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite loro dallo Stato e dalla Regione, secondo le rispettive competenze, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Art. 4
Sistema regionale delle autonomie locali1. La presente legge individua e disciplina le funzioni fondamentali dei comuni e delle province.
2. La Regione favorisce l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi locali con particolare attenzione ai piccoli comuni. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza le attività esercitate nei piccoli comuni.
3. La Regione, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevede strumenti, procedure e organismi di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse.
Art. 5
Programmazione regionale e locale1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La presente legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.
Art. 6
Statuti1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale per la Sardegna, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.
3. Gli statuti stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi. Gli statuti sono pubblicati senza alcun onere a carico dell'ente locale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione e al Ministero dell'interno presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.
Art. 7
Regolamenti1. L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni dei comuni e delle province sono disciplinati, in armonia con i principi fondamentali previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai comuni e dalle province con appositi regolamenti.
Art. 8
Sistemi informativi e statistici1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni e tra i cittadini. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
Titolo II
SoggettiCapo I
Comune e forme associativeArt. 9
Funzioni amministrative1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito, dalla legge statale o regionale, ad altri soggetti istituzionali.
2. Il comune svolge le funzioni proprie o conferitegli con legge statale o regionale, in forma singola o associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), di durata non inferiore a tre anni. Qualora l'esercizio delle funzioni si svolga in forma associata, ai fini delle incentivazioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, si applicano i limiti demografici di cui all'articolo 11, comma 4.
Art. 10
Unioni di comuni e comunità montane1. Le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti e le funzioni delle unioni di comuni e delle comunità montane sono disciplinati dalla legge regionale n. 12 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Funzioni fondamentali1. Le funzioni fondamentali dei comuni sono definite con legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di durata non inferiore a tre anni, entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tre funzioni, entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle ulteriori funzioni fondamentali; entro gli stessi termini i comuni definiscono la forma associativa prescelta.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla funzione fondamentale riguardante la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
4. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non trova applicazione qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti.
5. I comuni, entro trenta giorni dall'adozione o dalla modifica degli atti riguardanti il trasferimento della titolarità della funzione alla forma associativa prescelta, sono tenuti a trasmetterli all'Assessorato competente in materia di enti locali.
6. Trascorsi i termini di cui al comma 2, l'Assessore competente in materia di enti locali assegna agli enti inadempienti trenta giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
7. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie).
Art. 12
Contenuto delle funzioni fondamentali1. Salvo diversa disposizione di legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, il contenuto delle funzioni fondamentali è definito con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, tenuto conto della ricognizione delle attività, dei procedimenti e dei servizi già svolti dalle forme associative di cui all'articolo 11.
Art. 13
Trasferimenti per l'esercizio associato
di funzioni1. Per favorire la stabilità delle gestioni associate, la Regione contribuisce al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.
2. I trasferimenti sono disposti a favore delle forme associative di cui all'articolo 11, comma 2, e nel rispetto dei limiti demografici stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo.
3. I criteri per la ripartizione delle risorse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, avuto riguardo alle situazioni di maggiore svantaggio economico sociale dei territori interessati e tenuto conto di indicatori di efficacia e di efficienza nel conseguimento degli obiettivi.
4. L'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 è abrogato.
Art. 14
Personale delle unioni di comuni1. Le unioni di comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui all'articolo 3, comma 5 quater, della legge regionale n. 12 del 2005 e con quello messo a disposizione dai comuni associati mediante distacco, comando o trasferimento.
2. Le unioni di comuni, attraverso specifica norma statutaria, possono costituire proprie piante organiche esclusivamente entro i limiti numerici e dei tetti di spesa complessivi dei comuni associati, ai sensi della legislazione statale e regionale in materia. A tal fine ogni comune ha facoltà di cedere, a favore dell'unione di cui fa parte, propri spazi assunzionali.
3. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, le unioni di comuni possono stipulare convenzioni a progetto o a termine o provvedere ad assunzioni a tempo determinato, per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Il comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è abrogato.
Art. 15
Informazione e conoscenza1. I comuni costituenti le forme associative di cui al presente capo garantiscono ai cittadini e alle imprese servizi di informazione e conoscenza sull'adozione di atti che li riguardano, nonché la ricezione di domande e istanze secondo la disciplina prevista dai rispettivi atti associativi.
Art. 16
Centrale unica di committenza1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 è posticipato al 31 dicembre 2013.
Art. 17
Osservatorio regionale del sistema
delle autonomie locali1. Al fine di promuovere e favorire il processo di riordino del sistema delle autonomie locali è istituito l'Osservatorio regionale delle autonomie locali.
2. L'Osservatorio predispone strumenti di monitoraggio, raccolta e diffusione delle informazioni inerenti l'attività degli enti locali anche sulla base dei dati trasferiti dagli stessi; attua specifici programmi di assistenza tecnica e formazione finalizzati all'espletamento ottimale delle funzioni.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali, emana un decreto con il quale disciplina la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio regionale delle autonomie locali.
Art. 18
Carta dei servizi1. Gli enti locali e le rispettive forme associative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi delle carte dei servizi erogati con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori dei servizi in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori dei servizi pubblici assicurano adeguata pubblicità delle carte dei servizi erogati.
Art. 19
Determinazione, rettifica e contestazione
di confini1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:
a) in caso di accordo tra i comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e dai medesimi trasmessa alla Regione; la determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;
b) in caso di mancato accordo tra i comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni degli enti locali.
Art. 20
Municipi1. Nei comuni istituiti mediante la fusione di due o più comuni contigui, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano gli organi, l'organizzazione e le funzioni dei municipi.
Art. 21
Titolo di città1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'importanza che rivestono.
Capo II
ProvinciaArt. 22
Circoscrizioni provinciali1. Il territorio della Regione si articola nelle quattro circoscrizioni provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
2. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni interessati, predispone lo schema di assetto provinciale previsto dal comma 1.
3. Lo schema di assetto provinciale, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale, è sottoposto a referendum consultivo delle popolazioni interessate.
4. Ai fini dell'elezione del Consiglio regionale della Sardegna il territorio della Regione è ripartito in otto circoscrizioni elettorali.
Art. 23
Funzioni1. La provincia, oltre alle funzioni di indirizzo e coordinamento:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni e dalle unioni di comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale.2. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale e di coordinamento;
b) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
c) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
d) costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
e) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.
Capo III
ServiziArt. 24
Servizi all'amministrazione1. Gli enti locali affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale, ad eccezione del servizio di distribuzione di energia elettrica, del servizio di distribuzione di gas naturale e dei servizi aperti ad una effettiva concorrenza nel mercato, dei servizi strumentali connessi alla loro attività o all'esercizio delle funzioni amministrative e fondamentali ad essi conferite ai sensi degli articoli 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione, nonché di ogni altra attività d'interesse pubblico regionale e locale, mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, in ogni caso, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concessioni e appalti di servizio.
2. Gli enti locali motivano le ragioni della scelta della forma di affidamento adottata ai sensi del comma 1 e la sussistenza al riguardo dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.
3. Gli enti locali, per i servizi di interesse generale, stabiliscono nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, ove necessario, i diritti di esclusiva, gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale e determinano le eventuali compensazioni dovute all'affidatario del servizio, osservando le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Titolo III
OrganiCapo I
Organi di governo del comuneArt. 25
Organi di governo1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
Art. 26
Composizione dei consigli comunali1. Per la composizione dei consigli comunali si rinvia alla disciplina di cui alla legge regionale n. 4 del 2012.
Art. 27
Consigli comunali1. L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla presente legge.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare può essere dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento del mandato.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 63.
9. In occasione delle riunioni del consiglio sono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, della Regione autonoma della Sardegna, dell'Unione europea e dell'ente per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea), concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.
Art. 28
Presidenza dei consigli comunali1. I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere più giovane.
2. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco.
3. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Capo II
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli organi di governo del comuneArt. 29
Elettorato passivo1. Sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza).
Art. 30
Cause ostative alla candidatura1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del TUEL, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del Codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia).2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 del TUEL la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del Codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).
Art. 31
Azione popolare1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal Presidente della Regione.
Capo III
Competenze e prerogative degli organi di governo dei comuniArt. 32
Convocazione della prima seduta del consiglio1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere più giovane di età fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.
3. Qualora il consigliere più giovane sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria dei consiglieri più giovani occupa il posto immediatamente successivo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, salvo diversa previsione regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
Art. 33
Attribuzioni dei consigli1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuito alla giunta, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; piani strategici;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamento da parte dei soci alle medesime, cessione di quote societarie, messa in liquidazione;
i) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
m) indirizzi sulla dotazione organica dell'ente, aziende speciali e società partecipate a prevalente capitale pubblico;
n) istituzione dei tributi locali.3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 34
Diritti dei consiglieri comunali1. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell' articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.
3. Il sindaco e gli assessori competenti per materia rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare che deve ispirarsi al principio della dematerializzazione dei documenti.
Art. 35
Composizione delle giunte1. La composizione della giunta comunale è disciplinata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2012.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Art. 36
Competenze delle giunte1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Art. 37
Competenze del sindaco1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del TUEL, esso esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 5.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica adotta i relativi provvedimenti sostitutivi.
10. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del TUEL, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
11. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Art. 38
Durata del mandato del sindaco. Limitazione
dei mandati1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. È altresì consentito un terzo mandato consecutivo nei comuni aventi popolazione sino a 3.000 abitanti.
Art. 39
Mozione di sfiducia1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario con provvedimento dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Art. 40
Dimissioni impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 64.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario con provvedimento dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.
Capo IV
Organi di governo della provinciaArt. 41
Organi di governo della provincia1. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da 12 membri.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. Il sistema elettorale è disciplinato dalla normativa statale cui si rinvia integralmente.
Art. 42
Composizione della giunta provinciale1. La giunta provinciale è composta dal presidente che la presiede e da due assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente.
2. Gli assessori sono nominati dal presidente anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Capo V
Competenze e prerogative degli organi di governo delle provinceArt. 43
Convocazione della prima seduta del consiglio provinciale1. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata dal presidente della provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il presidente della provincia assume anche la presidenza del consiglio provinciale; in caso di sua assenza la presidenza del consiglio è assunta dal consigliere più votato per l'elezione del consiglio provinciale.
Art. 44
Attribuzioni dei consigli provinciali1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali nelle materie indicate nell'articolo 23.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 45
Diritti dei consiglieri provinciali1. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.
3. Il presidente e gli assessori competenti per materia rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare che deve ispirarsi al principio della dematerializzazione dei documenti.
Art. 46
Competenze delle giunte provinciali1. La giunta provinciale, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta provinciale collabora con il presidente nell'amministrazione della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Art. 47
Competenze del presidente della provincia1. Il presidente della provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della provincia.
2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio provinciale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del TUEL il presidente della provincia esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla provincia.
4. Il presidente esercita altresì le altre funzioni attribuitegli nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. Il presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del TUEL, nonché dallo statuto e dai regolamenti provinciali.
6. Il presidente presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portarsi a tracolla.
Art. 48
Durata del mandato del presidente della provincia. Limitazione dei mandati1. Il presidente e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Art. 49
Mozione di sfiducia1. Il voto del consiglio provinciale contrario ad una proposta del presidente o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario con provvedimento dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Art. 50
Dimissioni impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 142 del TUEL.
3. Le dimissioni presentate dal presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario con provvedimento dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
4. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del presidente, nonché della giunta.
Capo VI
Anagrafe e status degli amministratori localiArt. 51
Anagrafe degli amministratori locali e regionali1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'Osservatorio di cui all'articolo l7 raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni e nelle province concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso i comuni e le province, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
Art. 52
Doveri e condizione giuridica1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, è improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del TUEL, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del TUEL, si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Il sindaco e i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici si astengono dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali nonché ai parenti e affini sino al quarto grado è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Il servizio civile non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
Art. 53
Attività di aggiornamento degli
amministratori locali1. La Direzione generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, promuove attività di aggiornamento degli amministratori locali e di formazione per gli amministratori neo eletti in collaborazione con le forme associative degli enti locali, le scuole di formazione pubblica e le università degli studi.
Titolo IV
Organizzazione e personaleArt. 54
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del Codice civile, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nella presente legge.
Art. 55
Fonti1. La disciplina dell'organizzazione delle strutture degli enti locali e le disposizioni concernenti la dirigenza e i rapporti di lavoro sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, pari opportunità, responsabilità, semplificazione, partecipazione ai procedimenti e accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di direzione politico-amministrativa e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse e alla soddisfazione dei bisogni della collettività;
b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema amministrativo regionale, anche al fine di favorire il dialogo e la collaborazione con le altre istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
c) realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, valorizzando la flessibilità nella gestione del lavoro;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione professionale, prevedendo meccanismi che assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati e la valorizzazione del merito.2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nei limiti delle disposizioni vigenti.
3. I regolamenti concernenti la disciplina di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i limiti derivanti dalle norme di legge, comprese quelle di finanza pubblica, dal riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
5. Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Art. 56
Piano della performance e relazione
sulla performance1. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti hanno la facoltà di redigere il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
Art. 57
Soppressione degli organismi collegiali1. In coerenza al principio di separazione dei poteri di indirizzo e gestionali e al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi sono soppressi i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ad eccezione delle commissioni consiliari laddove previste nei regolamenti consiliari.
Titolo V
ControlliCapo I
Controllo sugli attiArt. 58
Pubblicazione delle deliberazioni1. Tutte le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate entro sette giorni dalla loro adozione nell'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione con le modalità di cui al comma 1.
Art. 59
Comunicazione delle deliberazioni
ai capigruppo1. Contestualmente alla pubblicazione nell'albo on line, il segretario dell'ente invia ai capigruppo consiliari, anche in via telematica, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni.
Art. 60
Controllo eventuale1. Le deliberazioni degli organi esecutivi ed assembleari degli enti locali sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando tre consiglieri comunali o provinciali o tre componenti degli altri organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo on line nelle seguenti materie:
a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici.2. Le altre deliberazioni degli organi esecutivi possono essere sottoposte al controllo quando ne facciano richiesta scritta e motivata, negli stessi termini di cui al comma 1, due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti, se le ritengono viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono inviate, per il tramite del segretario comunale, ai servizi territoriali competenti per territorio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo.
4. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'Assessore nomina uno o più commissari che provvedono in via sostituiva.
Art. 61
Esecutività delle deliberazioni1. Le deliberazioni diventano esecutive decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; nel caso di urgenza le deliberazioni degli organi degli enti locali possono essere dichiarate, con separata votazione, immediatamente eseguibili dalla data dell'adozione.
2. Le norme regolamentari e i piani attuativi degli strumenti urbanistici diventano esecutivi decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
Art. 62
Poteri sostitutivi della Regione1. L'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali previsto dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni è esercitato dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
2. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali, di atti obbligatori per legge, nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'Assessore regionale competente per materia, nomina uno o più commissari in via sostitutiva.
3. La procedura prevista al comma 2 si applica in tutti i casi in cui la legge prevede poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali.
Capo II
Controllo sugli organiArt. 63
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio, ovvero il bilancio pluriennale per i comuni che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 66;
d) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei 1.000 abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.2. Il decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica di cui al comma 1 è accompagnato da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione è allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.
3. Nella ipotesi di cui al comma 1, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, è disposta la nomina del commissario con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a sessanta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Di tali provvedimenti è data comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
4. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, conforma la procedura di esercizio del potere sostitutivo in ossequio al principio di leale collaborazione, apprestando congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.
5. Rimangono, per ogni aspetto di competenza degli organi statali, i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Art. 64
Rimozione e sospensione di
amministratori locali1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti delle unioni dei comuni e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
2. L'eventuale sospensione per motivi di grave e urgente necessità è disposta dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del TUEL.
Capo III
Controlli interniArt. 65
Tipologia dei controlli interni1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale secondo i principi di cui al titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 concernente "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance";
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 150 del 2009.
Titolo VI
Disposizioni in materia di contabilitàArt. 66
Semplificazione contabile per i piccoli comuni1. I comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti hanno facoltà di:
a) sostituire il bilancio di previsione con il bilancio pluriennale dell'anno di riferimento;
b) applicare il controllo di gestione;
c) redigere il conto economico e il prospetto di conciliazione;
d) predisporre la relazione illustrativa al rendiconto della gestione.
Art. 67
Fondo di riserva1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 5 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Art. 68
Utilizzo di entrate a specifica destinazione1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del TUEL.
2. La norma riguardante l'utilizzo di somme a specifica destinazione deve essere contenuta nel regolamento di contabilità ed è attivata dal tesoriere su richiesta del servizio finanziario dell'ente.
3. Il regolamento di contabilità può prevedere l'utilizzo di fondi propri in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti a specifica destinazione.
4. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
5. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
Titolo VII
Norme finaliArt. 69
Norma di rinvio1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone un disegno di legge riguardante la puntuale individuazione e l'attribuzione delle materie di competenza dei comuni, singoli o associati, e delle province, nonché le modalità, i criteri e gli enti destinatari dei beni, delle risorse finanziarie, del personale, compreso quello dipendente dalle società controllate o interamente partecipate dall'ente o società pubbliche partecipate almeno sino al 51 per cento e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alle funzioni già svolte dalle province soppresse ovvero trasferite dalle province ai comuni.
Art. 70
Norma finale1. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla normativa statale vigente in materia.
Art. 71
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.