CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 437
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LIORIil 25 ottobre 2012
Interventi a favore dei sardi nel mondo
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge concernente "Interventi a favore dei sardi nel mondo" costituisce il risultato di un'attività di semplificazione e snellimento della legge regionale n. 7 del 1991 concernente interventi a favore del mondo dell'emigrazione, finalizzata principalmente a rendere più flessibili e coerenti con l'azione amministrativa in mutamento le azioni a favore del settore, con particolare riferimento a modalità di quantificazione e concessione di contributi e provvidenze, ambito degli interventi, criteri e modalità di riconoscimento di circoli, federazioni e associazioni.
Il capo I del disegno di legge afferma i principi generali che devono orientare la Regione al fine di garantire la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti; promuovere forme di associazionismo, partecipazione e solidarietà tra sardi residenti e sardi non residenti coerenti con gli indirizzi dello Stato con la programmazione regionale; assicurare pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano in Sardegna o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine; sostenere ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare legami di identità tra la Sardegna e queste comunità; promuovere iniziative volte al rafforzamento del ruolo di rappresentanza e di promozione della Sardegna da parte delle comunità dei sardi non residenti; valorizzare la funzione sociale, culturale e promozionale dell'associazionismo, le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.
Vengono inoltre individuati quali destinatari degli interventi coloro che siano nati in Sardegna con stabile dimora fuori del territorio regionale, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna; i circoli e le altre associazioni costituite secondo le leggi ed i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, oppure dello Stato estero ospitante, le federazioni dei circoli territoriali e le associazioni di tutela degli emigrati.
Il capo II definisce la natura degli interventi, che devono essere mirati a promuovere l'associazionismo a favore e tra i sardi nel mondo; contribuire all'assistenza morale e materiale ai sardi nel mondo ed alle loro famiglie; garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola; promuovere la conoscenza della cultura, della lingua, dei beni ambientali, del patrimonio artistico e culturale, anche attraverso iniziative di formazione e informazione; agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna; favorire l'integrazione di quanti intendano rientrare in Sardegna, agevolarne l'attività economica e garantirne il reinserimento abitativo; favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi nel mondo; favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dai sardi nel mondo utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarde; favorire attività di comunicazione e di informazione, anche tramite la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito, sia cartaceo che on lire, destinato agli emigrati sardi e alle famiglie, nonché ad enti, istituzioni e comuni della Sardegna; favorire il coordinamento delle precedenti attività tra i diversi livelli organizzativi dell'Amministrazione.
È inoltre enfatizzato il ruolo della programmazione: il Piano triennale e il Programma annuale dei sardi nel mondo dovranno essere approvati entro il 31 dicembre rispettivamente dei triennio e dell'anno precedenti a quello di riferimento, in modo tale da accelerare il più possibile lo svolgimento delle attività ed il conseguente finanziamento, anticipando le ricadute degli interventi.
Le strutture di base del mondo dell'emigrazione sono individuate nei circoli territoriali, nelle federazioni dei circoli, nelle associazioni di tutela e nelle associazioni di promozione sociale.
È quindi ampliata la platea dei destinatari degli interventi, comprendente anche le associazioni di promozione sociale che dimostrino di occuparsi dei sardi nel mondo e di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica. Tali organismi garantiranno un'attività più mirata a favore del settore di riferimento, favorendo la concorrenza.
Il capo III reca disposizioni relative alla Consulta regionale dei sardi nel mondo, avente il compito di esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di sardi nel mondo; esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale per i sardi nel mondo; effettuare proposte normative ed amministrative nella materia del settore; svolgere studi e ricerche storiche e sociali nel campo dei sardi nel mondo; vigilare sull'attività di circoli, federazioni ed associazioni di tutela; formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni ed i circoli nella redazione dei rispettivi statuti. La composizione della Consulta è stata snellita rispetto a quella prevista dal vecchio disposto normativo, individuando i rappresentanti in maniera tale da non esplicitare i riferimenti alle nazioni, considerate le possibilità di modifica della compagine complessiva (ad esempio chiusure di circoli, riduzione del numero dei circoli appartenenti ad una determinata federazione).
Vengono inoltre definite le modalità di funzionamento e di finanziamento della Consulta, nonché gli organi, invariati rispetto al precedente disposto normativo.
Il capo IV istituisce il Coordinamento dei giovani sardi nel mondo, importante elemento di innovazione rispetto al precedente disposto normativo, con funzione di sviluppare proposte, favorire iniziative organizzate rivolte alle nuove generazioni, promuovere occasioni di scambio e confronto approfittando di una platea giovane ed aperta al cambiamento.
Infine, il capo V e il capo VI recano rispettivamente criteri e modalità di attuazione e disposizioni finali.
Il primo, demanda ad una deliberazione della Giunta regionale i criteri e le modalità di concessione dei contributi e delle incentivazioni, nonché i criteri di riconoscimento e le modalità di finanziamento dei circoli territoriali, delle federazioni, delle associazioni di tutela e delle associazioni di promozione sociale. I criteri e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai circoli saranno invece definiti con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Il secondo, quantifica la copertura finanziaria della presente legge in euro 2.000.000 a valere sulla UPB S05.05.002.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Principi generaliArt. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, individua nei sardi nel mondo, nelle loro famiglie e nei discendenti una parte integrante del popolo sardo, riconosce il valore della rete dei sardi nel mondo, fondata sull'emigrazione storica dei lavoratori sardi, e li considera una risorsa.
2. Perciò, al fine di rafforzare i legami con queste comunità sarde non residenti nell'Isola:
a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti;
b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di associazionismo, partecipazione e solidarietà tra sardi residenti e sardi non residenti;
c) assicura pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano in Sardegna o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine;
d) sostiene ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare legami di identità tra la Sardegna e queste comunità;
e) promuove iniziative volte al rafforzamento del ruolo di rappresentanza e di promozione della Sardegna da parte delle comunità dei sardi non residenti;
f) valorizza la funzione sociale, culturale e promozionale dell'associazionismo, le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.
Art. 2
Destinatari1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) coloro che siano nati in Sardegna con stabile dimora fuori del territorio regionale, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna;
b) i circoli e le altre associazioni costituite secondo le leggi ed i principi della costituzione italiana e dello statuto sardo, oppure dello Stato estero ospitante, le federazioni dei circoli territoriali e le associazioni di tutela degli emigrati.
Capo II
Natura degli interventiArt. 3
Tipologia degli interventi1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso contributi, incentivazioni finanziarie e servizi rivolti a:
a) promuovere l'associazionismo a favore e tra i sardi nel mondo;
b) contribuire all'assistenza morale e materiale ai sardi nel mondo ed alle loro famiglie;
c) garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola;
d) promuovere la conoscenza della cultura, della lingua, dei beni ambientali, del patrimonio artistico e culturale, anche attraverso iniziative di formazione e informazione;
e) agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna;
f) favorire l'integrazione di quanti intendano rientrare in Sardegna, agevolarne l'attività economica e il loro reinserimento abitativo;
g) favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi nei mondo;
h) favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dai sardi nel mondo utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarda;
i) favorire lo studio della lingua sarda e della lingua italiana;
j) favorire attività di comunicazione e di informazione, anche tramite la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito, sia cartaceo che on line, destinato agli emigrati sardi e alle famiglie, nonché ad enti, istituzioni e comuni della Sardegna;
k) favorire il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti tra i diversi livelli organizzativi dell'amministrazione.
Art. 4
Piano triennale e programma annuale1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso piani triennali e programmi annuali.
2. Il piano triennale è approvato entro il 31 dicembre del triennio precedente a quello di riferimento con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta regionale dei sardi nel mondo e la competente Commissione consiliare, il cui parere è da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali lo stesso è dato per acquisito.
3. I programmi annuali sono approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta regionale dei sardi nel mondo.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, i programmi annuali sono adeguati sulla base degli stanziamenti autorizzati.
Art. 5
Circoli territoriali1. La Regione riconosce quali strutture di base i circoli territoriali dei sardi nel mondo che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.
2. Il riconoscimento dei circoli territoriali è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento.
3. Ai circoli riconosciuti sono erogati finanziamenti per il funzionamento e l'attività sulla base del piano triennale e del programma annuale.
Art. 6
Federazione dei circoli1. La Regione, al fine di coordinare l'attività dei circoli nei rispettivi territori nazionali, riconosce le federazioni costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuti democratici, comprendenti tutti i circoli dei territorio nazionale nell'ambito del quale operano.
2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti secondo criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli o i loro delegati.
3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:
a) stabiliscono gli indirizzi generali per l'attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attività tra un congresso e l'altro e forniscono agli stessi assistenza tecnico-amministrativa;
b) formulano le proposte di ripartizione ai circoli dei contributi previsti dai piani triennali e dal programma annuale;
c) promuovono iniziative di interesse generale per circoli;
d) discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione;
e) vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti.4. Il riconoscimento delle federazioni è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
5. Alle federazioni riconosciute sono erogati finanziamenti per il funzionamento e l'attività sulla base del piano triennale e del programma annuale.
Art. 7
Associazioni di tutela1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, che abbiano carattere nazionale ed operino con uffici regionali dislocati nell'Isola, sono riconosciute dalla Regione.
2. Il riconoscimento delle associazioni di tutela è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
3. Alle associazioni di tutela riconosciute sono erogati finanziamenti per il funzionamento e l'attività sulla base del piano triennale e del programma annuale.
Art. 8
Associazioni di promozione sociale1. Le associazioni di promozione sociale che dimostrino di occuparsi dei sardi nel mondo e di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, sono riconosciute dalla Regione.
2. Il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Capo III
Consulta regionale dei sardi nel mondoArt. 9
Consulta regionale dei sardi nel mondo1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione autonoma della Sardegna a favore dei sardi nel mondo è istituita la Consulta regionale dei sardi nel mondo.
2. Sono compiti della Consulta:
a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di sardi nel mondo;
b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;
c) effettuare proposte normative ed amministrative nel settore argomento della legge;
d) svolgere studi e ricerche storiche e sociali sull'emigrazione;
e) vigilare sull'attività di circoli, federazioni ed associazioni di tutela;
f) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni ed i circoli nella redazione dei rispettivi statuti.3. La Consulta può nominare nel suo seno gruppi di lavoro su temi e problemi specifici.
Art. 10
Composizione della Consulta regionale1. La Consulta regionale dei sardi nel mondo è composta da:
a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede o un suo delegato;
b) un rappresentante per ogni federazione dei circoli, regolarmente riconosciuti, eletto secondo le modalità di cui all'articolo 12, e due per le federazioni composte da un numero di circoli non inferiori a quindici;
c) un rappresentante per ogni nazione priva di federazione, ma con almeno due circoli regolarmente riconosciuti, eletto secondo le modalità di cui all'articolo 12;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;
e) cinque esperti in materia di emigrazione designati dal Consiglio regionale: due in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori; uno delle camere di commercio; uno delle associazioni dei comuni; uno delle università;
f) tre rappresentanti del Coordinamento dei giovani sardi nel mondo di cui all'articolo 17.2. Un dipendente designato dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale svolge funzioni di segretario.
Art. 11
Modalità di costituzione della Consulta regionale - Funzionamento ed oneri1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. La Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.
3. In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 1.
4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.
5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, quale suo presidente, o qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, tra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vicepresidenti, di cui uno vicario. In caso di parità di voti esercita le funzioni di vicepresidente il componente più anziano di età.
7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.
8. Ai componenti della Consulta, per la loro partecipazione alle sedute, spettano rimborsi spese e diarie, da determinarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12
Modalità di elezione dei rappresentanti
nella Consulta1. I rappresentanti dei sardi nel mondo in seno alla Consulta di cui all'articolo 10, sono eletti con le seguenti modalità:
a) se rappresentanti delle federazioni di cui all'articolo 6, in assemblea plenaria regolarmente convocata dal direttivo delle federazioni;
b) se rappresentanti delle nazioni prive di federazione, dall'assemblea dei presidenti dei circoli riconosciuti dalla Regione, o da un loro delegato;
c) se rappresentanti del coordinamento dei giovani sardi nel mondo di cui all'articolo 17, durante una seduta dei coordinamento appositamente convocata.2. Costituiscono condizioni di eleggibilità:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) il non aver riportato in Italia o all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 13
Organi della Consulta1. Sono organi della Consulta:
a) il presidente;
b) il comitato di presidenza.
Art. 14
Funzioni del presidente della Consulta1. Il presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell'attività della Consulta.
2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.
3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il comitato di presidenza di cui all'articolo 15.
4. In casi particolari od eccezionali il presidente può convocare la Consulta senza il previo accordo con il comitato di presidenza, fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.
Art. 15
Comitato di presidenza della Consulta1. Il Comitato di presidenza è composto dal presidente della Consulta, dai due vicepresidenti della Consulta e da due membri espressi dalla Consulta.
2. Almeno tre dei componenti del comitato di presidenza della Consulta devono essere emigrati.
3. Il segretario della Consulta svolge funzione verbalizzante.
Art. 16
Funzioni del comitato di presidenza
della Consulta1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
a) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;
b) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;
c) elaborare ogni proposta da sottoporre alla Consulta;
d) esaminare i documenti di programmazione, di cui all'articolo 4;
e) svolgere funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle federazioni e dei circoli;
f) intervenire, su mandato del presidente della Consulta, in caso di problemi organizzativi o economico-finanziari dei circoli.2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del programma di cui al comma 1, lettera d), nonché ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
3. Ai componenti del comitato di presidenza compete il trattamento previsto all'articolo 11, comma 8.
Capo IV
Coordinamento dei giovani sardi nel mondoArt. 17
Coordinamento dei giovani sardi nel mondo1. É istituito il Coordinamento dei giovani sardi nel mondo quale organo di rappresentanza dei giovani non residenti in Sardegna al fine di sviluppare proposte, favorire iniziative organizzate e rivolte alle giovani generazioni, promuovere incontri tematici, seminari, stage e convegni.
2. Possono far parte del Coordinamento i giovani sardi aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni.
3. Il Coordinamento è composto da:
a) un rappresentante per ogni nazione priva di federazione, due rappresentanti per ogni federazione, e tre per le federazioni composte da un numero di circoli non inferiori a quindici, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 19;
b) due rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione.4. Un delegato dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, dipendente dell'Amministrazione regionale, svolge funzioni di coordinamento dei lavori.
5. Un dipendente designato dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale svolge funzioni di segretario.
Art. 18
Modalità di costituzione del Coordinamento - Funzionamento ed oneri1. Il Coordinamento è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. Il Coordinamento è insediato entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.
3. In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 1 per la nomina del Coordinamento.
4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti il Coordinamento non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.
5. Il Coordinamento ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno. Il funzionamento è regolamentato da un atto interno approvato con deliberazione della maggioranza dei presenti.
6. Nella sua prima seduta il Coordinamento elegge, tra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, un portavoce. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età.
7. Il Coordinamento può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.
8. Ai membri del Coordinamento per la partecipazione alle sedute spettano rimborsi spese e diarie da determinarsi con le modalità di cui all'articolo11, comma 8.
Art. 19
Modalità di elezione dei rappresentanti
del Coordinamento1. I rappresentanti in seno al Coordinamento, di cui all'articolo 17, sono eletti con le seguenti modalità:
a) se rappresentanti delle federazioni di cui all'articolo 6, in assemblea plenaria regolarmente convocata dal direttivo delle federazioni;
b) se rappresentanti delle nazioni prive di federazione, dall'assemblea dei presidenti dei circoli riconosciuti dalla Regione, o da un loro delegato.2. Costituiscono condizioni di eleggibilità:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) il non aver riportato in Italia o all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.
Capo V
Criteri e modalità di attuazioneArt. 20
Criteri e modalità di attuazione1. Entro novanta glomi dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta regionale per l'emigrazione e la competente Commissione consiliare, il cui parere è da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali lo stesso è dato per acquisito, sono approvati:
a) i criteri e modalità di concessione dei contributi e delle incentivazioni finanziarie di cui all'articolo 3;
b) i criteri di riconoscimento e le modalità di finanziamento dei circoli territoriali, delle federazioni e delle associazioni di tutela di cui agli articoli 5, 6 e 7;
c) i criteri di riconoscimento delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 8.2. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, criteri e modalità di rendicontazione delle provvidenze di cui al comma 1.
Capo VI
Disposizioni finaliArt. 21
Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2013, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione), abrogata dall'articolo 22 ed iscritte in conto dell'UPB S05.05.002 (cap. SC05.1068) del bilancio regionale per gli anni 2012-2014 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 22
Abrogazione1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: legge regionale n. 7 del 1991; articolo 85, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992).
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1991.