CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 422

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio,
CRISPONI

il 28 settembre 2012

Interventi urgenti in materia di commercio: adeguamento all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento
dei conti pubblici)

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regionale in materia di commercio al mutato quadro normativo di riferimento e nello specifico alle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale, richiamando le norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione ammette limitazioni e vincoli all'apertura degli esercizi commerciali solo se connessi alla "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali" disponendo inoltre che "La Regione e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti entro il 30 settembre 2012".

Successivamente ulteriori e analoghe disposizioni sono state emanate dal Governo nazionale, in un'ottica, così come si evince dalla relazione allegata al decreto legge n. 201 del 2011 "di revisione complessiva del quadro normativo e regolamentare" finalizzata a "eliminare le molte e ingiustificate situazioni di barriere all'accesso e le rendite di posizione esistenti, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale". Appare pertanto evidente che, con specifico riferimento al settore del commercio, si dovrà procedere ad interventi abrogativi e innovativi, riferiti a tutte quelle disposizioni che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, basate su disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità economica, incompatibili e non proporzionate rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali.

Tuttavia, appare opportuno evidenziare che la tutela della concorrenza, come principio costituzionale e del diritto dell'Unione europea, non può essere identificato con l'assenza di regole e prescrizioni all'iniziativa economica, ma piuttosto sono proprio le regole e le prescrizioni che hanno l'effetto di promuovere un mercato concorrenziale equilibrato e capace di svolgere la sua "funzione sociale", nel quale deve essere garantito uno sviluppo equilibrato tra le diverse tipologie distributive, capaci di svolgere una positiva funzione sociale in risposta alle differenti esigenze delle comunità insediate nei vari territori, evitando le problematiche relative all'appiattimento dell'offerta commerciale che caratterizzerebbe la presenza di una sola tipologia di esercizi commerciali.

A tali considerazioni si aggiungono le posizioni di alcune regioni italiane, tra le quali è inclusa anche la Regione autonoma della Sardegna che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/1 del 16 febbraio 2012 ha disposto la proposizione del ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legge n. 201 del 2011, tra i quali è ricompreso anche l'articolo 31, per violazione dello Statuto della Regione, della Costituzione della Repubblica italiana e per violazione del principio di leale collaborazione, di ragionevolezza e di uguaglianza.

Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte e in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale previsto per il mese di novembre 2012, si ritiene opportuno, allo stato attuale, intervenire sulla normativa regionale vigente in materia di commercio in misura strettamente necessaria e sufficiente ad evitare eventuali interventi sostitutivi da parte del Governo centrale e prevenire gli effetti distorsivi di una disciplina di totale deregolamentazione in materia di commercio, con specifico riferimento alla materia della grande distribuzione commerciale. La grande distribuzione è infatti attualmente basata su un modello che prevede una programmazione di tipo prevalentemente quantitativo, fondata sulla individuazione di contingentamenti delle superfici di vendita e, più in generale, su vincoli quantitativi che tendono a sviluppare una programmazione rigida misurata in termini di superfici di vendita autorizzabili e basata sul "Piano regionale per le grandi strutture di vendita" previsto nella legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e richiamato nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 5.

Successivamente, a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale, si potrà procedere ad un intervento più puntuale e generalizzato sulle tematiche riconducibili alla disciplina del commercio, adeguando tutti i settori coinvolti dalle riforme adottate dal Governo centrale.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli e stabilisce quanto di seguito sommariamente descritto.

Articolo 1: Abrogazione della legge regionale n. 5 del 2005.

Si prevede l'abrogazione integrale della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, contenente disposizioni per la predisposizione del "Piano regionale per le grandi strutture di vendita" rimasta di fatto inattuata e ormai in palese contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia.

Articolo 2: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, in adeguamento al comma 2, dell'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

Contiene le disposizioni modificative ed integrative da adottarsi in evidente recepimento del decreto legge n. 201 del 2011: in particolare le modifiche contenute nelle lettere d), e), f) e g) del presente disegno di legge intervengono sulla definizione delle tipologie di strutture di vendita, eliminando i riferimenti alla determinazione della tipologia di esercizio basata sul rapporto tra metri quadri della superficie di vendita e popolazione comunale. Le modifiche contenute nella lettera i) introducono e recepiscono le uniche limitazioni ammesse per l'apertura degli esercizi commerciali. Le modifiche contenute nelle restanti lettere dell'articolo 2 ricomprendono piccoli interventi atti a rendere coerenti ed organiche le modifiche introdotte con le restanti disposizioni della legge.

Articolo 3: Abrogazioni alla legge regionale n. 5 del 2006 in adeguamento all'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011.

Contiene le disposizioni abrogative da adottarsi in recepimento del disegno di legge n. 201 del 2011 e sulle quali il pronunciamento della Corte costituzionale non potrà esercitare alcun effetto sostanziale.

Articolo 4: Istituzione dei distretti economici territoriali.

A fronte dell'adozione di interventi di liberalizzazione è stata prevista l'istituzione di nuovi organismi capaci di svolgere attività integrate di valorizzazione, animazione e riqualificazione dei centri urbani, ai quali si attribuisce il compito di valorizzazione delle produzioni distintive dell'identità territoriale regionale, attraverso l'integrazione di tutte le risorse pubbliche e private di cui dispone il territorio, prevedendo a favore di questi soggetti, la possibilità di fruire di finanziamenti pubblici. La disciplina di dettaglio è rinviata a specifici atti da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, ritenuta rispetto alla previsione normativa, uno strumento snello ed efficace capace di intervenire con procedure semplificate, adattandosi in tempo reale alle eventuali mutate esigenze del comparto che presenta evidenti caratteri di dinamicità.

Articolo 5: Entrata in vigore.

L'entrata in vigore della presente legge è prevista per il medesimo termine previsto dal decreto legge n. 201 del 2011 al fine di scongiurare eventuali interventi sostitutivi da parte del Governo centrale.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Abrogazione della legge regionale n. 5 del 2005

1. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di Commercio), è abrogata.

 

Art. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5

1. Alla legge regionale 18 maggio 2006 n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole "il centro commerciale e la grande" sono aggiunte le parole "o media";
b) al comma 6 dell'articolo 3 le parole "deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti;" sono sostituite dalle parole "deve indicare il numero complessivo di esercizi e la tipologia:
1) esercizio di vicinato;
2) media struttura di vendita;
3) grande struttura di vendita;
4) il settore merceologico e la superficie di vendita di ogni singolo esercizio in esso inserito;"
c) al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole "L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede" sono aggiunte le parole "con decreto dell'Assessore";
d) al comma 2 dell'articolo 4 le parole "Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti." sono sostituite dalle parole "Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
e) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a: a) 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti; b) 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti; c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti; d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti." sono sostituite dalle parole "Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore al limite di cui al comma 2 e fino a 2.500 metri quadrati;"
f) nel comma 4 dell'articolo 4, l'alinea "un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2" è sostituita dall'alinea "un quarto della superficie lorda di vendita quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati";
g) nel comma 4 dell'articolo 4, l'alinea "un terzo della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 6.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3" è sostituita dall'alinea "un terzo della superficie lorda di vendita quando questa sia superiore a 2.500 metri quadrati.";
h) al comma 5, dell'articolo 4 le parole "sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10" sono sostituite dalle parole "sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all'articolo 8";
i) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
"f bis) garantire la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.";
j) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole "hanno applicazione integrale e immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale, comprese quelle di cui all'articolo 19" sono aggiunte le parole "salvo che la stessa deliberazione regionale che adotta i criteri urbanistico-commerciali non disponga diversamente".

 

Art. 3
Abrogazioni alla legge regionale n. 5 del 2006

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 5 del 2006:
a) il comma 7 dell'articolo 3 (Definizioni);
b) l'articolo 10 (Piano regionale per le grandi strutture di vendita);
c) l'articolo 11 (Criteri di priorità).

 

Art.4
Istituzione dei distretti economici territoriali

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
"l bis) favorire la nascita dei distretti economici territoriali, intesi come polarità commerciali, localizzati in ambito urbano, e prevalentemente composti da piccole attività commerciali, turistiche, artigianali e di servizi, comunque distinte, che svolgono attività integrate di valorizzazione e di animazione dei centri urbani, di riqualificazione degli stessi, di rigenerazione del tessuto urbano, di supporto allo sviluppo delle imprese localizzate al proprio interno e quindi di supporto alla competitività della stessa polarità commerciale, valorizzando le produzioni distintive dell'identità territoriale regionale, attraverso l'integrazione di tutte le risorse pubbliche e private di cui dispone il territorio; il distretto economico territoriale può anche svolgere attività e funzioni ad esso delegate, nel rispetto delle leggi vigenti, dalla Regione, dagli enti locali e da altri enti pubblici; il distretto economico territoriale svolge le proprie attività nelle forme e secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, con l'obiettivo di favorire l'interazione tra soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento; le grandi o medie strutture di vendita non possono in nessun caso essere considerate "distretti economici territoriali" così come definiti nel comma 1.".

2. All'intestazione del titolo IV della legge regionale n. 5 del 2006 dopo la parola "naturali" sono aggiunte le parole "e dei distretti economici territoriali".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza e aiuti di Stato, è autorizzato il finanziamento in favore dei distretti economici territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l bis), secondo direttive da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.".

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il 30 settembre 2012.