CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 418

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
DE FRANCISCI

il 12 settembre

Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge riguarda la modifica del primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), relativo alla nomina di guardie zoofile.

La norma prevede che il Presidente della Regione, per la vigilanza sull'applicazione della stessa legge, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, proceda alla nomina di guardie particolari giurate addette alla protezione degli animali, denominate "guardie zoofile".

Il Prefetto rilascia la licenza di guardia particolare giurata ai soggetti preposti che hanno i requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), mediante decreto. Solo una volta che tale decreto viene emesso, può essere adottato il provvedimento di nomina a guardia zoofila.

Una volta nominate, le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.

Il provvedimento di nomina, quindi, una volta emesso, viene trasmesso dalla Presidenza della regione, oltre che all'associazione proponente, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, affinché quest'ultimo interessi le aziende sanitarie locali ricadenti nella provincia di competenza territoriale del Prefetto intervenuto nel procedimento, ai fini dell'utilizzazione delle guardie zoofile.

In applicazione della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ed in particolare dell'articolo 8, che sancisce il principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa, e ricollegandosi anche a quanto statuito con la deliberazione della Giunta regionale 17 agosto 2000, n. 35/8 (Indirizzi interpretativi ed applicativi in merito al principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa), sono stati forniti, con deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2004, n. 51/2, indirizzi interpretativi ed applicativi in merito alla nomina in argomento, attribuendo, ai sensi dell'articolo 25 della succitata legge regionale n. 31 del 1998, il suddetto provvedimento di nomina al dirigente che svolge le funzioni di direttore del Servizio della Direzione generale della Presidenza competente a curare l'istruttoria del procedimento.

Ma poiché le guardie zoofile sono, come detto, guardie particolari giurate di nomina prefettizia, che affiancano gli organi pubblici, ed in particolare i servizi veterinari delle ASL nella vigilanza sull'osservanza della normativa regionale in materia di protezione degli animali (materia, appunto, disciplinata dalla legge regionale in argomento), si ritiene necessario, al fine di garantire una maggiore organicità della materia, che la competenza in ordine alla nomina di guardie zoofile venga trasferita dalla Presidenza della Regione all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Per tale motivo, il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, viene modificato, stabilendo che l'organo amministrativo competente ad emanare il provvedimento di nomina a guardia zoofila sia il direttore del competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica all'articolo 19 della legge regionale
n. 21 del 1994

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), è sostituito dal seguente:
"1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il direttore del competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).".