CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 417
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, FLORISil 7 settembre 2012
Norme modificative ed integrative della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e altre norme in materia di mobilità del personale
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge ha lo scopo:
a) di introdurre fattori di flessibilità nell'impiego del personale;
b) di armonizzare le norme regionali in materia di mobilità con i principi contenuti nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'articolo 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni); il predetto articolo 30 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche e impone l'attivazione di una procedura di mobilità prima d'indire i concorsi pubblici per il reclutamento.Per ragioni di sistematicità il disegno di legge interviene, con gli articoli 1, 2, 3 e 4, sulla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), nella quale, anticipando elementi già contenuti nel progetto di riforma approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 46/20 del 16 novembre 2011, si introducono due nuovi articoli: il 32 bis e il 38 bis, e si sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 bis per consentire il passaggio diretto di personale tra amministrazioni regionali (Amministrazione, agenzie ed enti pubblici della Regione) e, presso di esse, da amministrazioni pubbliche; si riformula poi l'articolo 40 (trasferimenti, assegnazioni e comandi); e infine, con una disposizione di carattere straordinario, all'articolo 4 si prevede una procedura di mobilità in entrata di personale del soppresso ESAF nelle amministrazioni regionali. In particolare, l'articolo 38 bis (inserito tra le disposizioni del titolo IV che già trattano della mobilità dei dipendenti) contiene la disciplina organica del passaggio diretto (ipotesi, procedure, contingente), mentre l'articolo 32 bis, inserito nel titolo III relativo alla dirigenza, ne prevede l'estensione ad essa.
Sul piano della disciplina del rapporto di lavoro, la mobilità del personale tra amministrazioni, nella forma del passaggio diretto, si realizza attraverso l'istituto della cessione del contratto previsto nel Codice civile. Così, come dispone l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, al dipendente trasferito si applica il contratto collettivo vigente nell'amministrazione di destinazione, con inquadramento nella categoria corrispondente per contenuti professionali e titolo di accesso e nel livello economico di valore pari a quello in godimento. Al dipendente trasferito inoltre è mantenuta l'iscrizione alle particolari forme di previdenza integrativa e di quiescenza esistenti presso l'amministrazione di provenienza.
Sul piano procedurale, la mobilità prende avvio col programma triennale del fabbisogno di personale. Per quanto riguarda l'Amministrazione, la Giunta, nel programma, deve stabilire il numero dei posti che possono essere coperti mediante passaggio diretto di dipendenti a tempo indeterminato che facciano domanda di trasferimento da altre amministrazioni, e deve precisare le categorie e le caratteristiche professionali. Analogamente provvedono gli organi competenti delle agenzie e degli enti regionali. Nell'esame delle domande deve essere seguito il seguente ordine di preferenza: dipendenti dell'amministrazione, delle agenzie e degli enti della Regione, dipendenti di altre amministrazioni che, nell'ultimo quinquennio, abbiano prestato servizio in comando nell'Amministrazione (esclusi gli uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica), dipendenti di altre amministrazioni.
Quanto ai posti copribili mediante passaggio diretto, per quanto riguarda l'Amministrazione la Giunta regionale deve stabilire un numero (sia per i dipendenti che i dirigenti) non superiore al 50 per cento dei posti destinati al reclutamento nel piano triennale del fabbisogno; invece per gli enti e le agenzie si è preferito non porre limiti, e quindi potranno essere disponibili per la mobilità la totalità dei posti inseriti nei rispettivi programmi.
Va chiarito, a questo riguardo, che sebbene la norma nazionale (articolo 49 del decreto legislativo del n. 150/2009, sopra citato) non preveda limiti alla copertura dei posti vacanti delle amministrazioni mediante il preventivo esperimento di mobilità, prevedere un limite con riguardo agli ingressi nell'Amministrazione risponda a ragioni di equilibrio tra ingressi per concorso, che vanno preservati in quanto regolabili in modo da renderli strettamente funzionali alle esigenze organizzative in atto dell'Amministrazione, e ingressi per mobilità, potendosi ipotizzare, sulla base di esperienze pregresse, un eccesso di domande per il passaggio nell'Amministrazione, e di conseguenza una eliminazione delle assunzioni per concorso.
Per quanto riguarda le modalità con cui si realizza il passaggio diretto, è previsto, come nella normativa quadro nazionale, che i posti da ricoprire e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi, siano resi pubblici da ciascuna amministrazione nell'apposito avviso di mobilità, e che il trasferimento venga disposto previo parere favorevole delle amministrazioni da cui e presso cui il dipendente chiede di essere trasferito.
L'articolo 4 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, dispone in materia d'impiego di personale all'interno delle amministrazioni del comparto di contrattazione collettiva regionale (Amministrazione, agenzie ed enti), coniugando il criterio della massima flessibilità con l'autonomia funzionale, organizzativa e di bilancio di cui sono dotati gli enti e le agenzie, il che richiede sempre che gli oneri relativi al trattamento economico del dipendente di un ente in temporanea assegnazione presso altro ente siano a carico dell'amministrazione che lo utilizza (obbligo di rimborso) e che vi sia comunque un limite temporale per evitare modifiche indirette e quindi la non veridicità dei ruoli.
In sintesi, la norma dispone che i dipendenti delle amministrazioni del comparto possano essere assegnati temporaneamente (o comandati) al loro interno senza limiti numerici, ma con un limite temporale di tre anni. Invece, da amministrazioni di altri comparti, l'Amministrazione regionale e gli enti/agenzie possono richiedere l'assegnazione temporanea (o il comando), la prima sino a 15 dipendenti complessivamente nell'esercizio finanziario, i secondi sino a 3 dipendenti, e tutti per un periodo non superiore a dodici mesi, motivatamente rinnovabile una sola volta.
I provvedimenti sono adottati sentito il dipendente interessato, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza non disponibile nell'amministrazione richiedente.
Inoltre, con riferimento a specifici progetti e quindi per fronteggiare interventi ben definiti negli obiettivi e nel tempo, le amministrazioni regionali possono stipulare tra loro e con altre pubbliche amministrazioni apposite intese per la temporanea assegnazione o l'avvalimento di dipendenti, stabilendo in esse oneri, compiti, modalità e tempi con durata sino ad un biennio.
La norma dell'articolo 4 è di natura straordinaria; tiene conto che il personale ESAF, ente pubblico della Regione, è stato trasferito al soggetto gestore del servizio integrato ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato) e, avuto riguardo a pressanti esigenze operative di diverse strutture regionali (la direzione generale dei lavori pubblici in conseguenza della soppressione dell'ESAF, quella della protezione civile recentemente costituita, quelle coinvolte nella gestione del demanio regionale ed altre strutture depauperate da numerose cessazioni dal servizio), dispone l'apertura a una procedura a domanda per l'immissione nell'organico dell'Amministrazione regionale di 12 unità già dipendenti del soppresso ESAF e trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Nell'avviso di mobilità sono indicati i criteri per l'esame delle domande e le figure professionali richieste. Alla procedura di mobilità possono accedere gli enti e le agenzie regionali nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modificazioni all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 19981. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è inserito il seguente:
"Art. 32 bis (Passaggio diretto di dirigenti tra amministrazioni diverse)
1. La Giunta regionale stabilisce, nel piano triennale di reclutamento e in misura non superiore al 50 per cento del contingente a tale fine determinato, il numero dei posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, secondo le procedure e le modalità dell'articolo 38 bis.".
Art. 2
Modificazioni all'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 19981. Il comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. L'Amministrazione regionale, fermo quanto previsto nell'articolo 28, comma 2, per l'attribuzione delle funzioni di direzione generale, per le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), può avvalersi:
a) di dirigenti delle agenzie e degli enti pubblici della Regione in assegnazione temporanea per un triennio, rinnovabile sino a cinque anni, e in numero non superiore al 10 per cento dei posti istituiti per le medesime funzioni;
b) di dirigenti di altre pubbliche amministrazioni collocati in assegnazione temporanea, secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, per un triennio rinnovabile sino a cinque anni e in numero non superiore al 4 per cento dei posti.
La norma si applica nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione relativamente al punto a) entro il limite di due unità e relativamente al punto b) di una unità. Si applica per ogni altro aspetto l'articolo 4.".
Art. 3
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 19981. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente, ma rendono disponibile la totalità dei posti dei rispettivi programmi di reclutamento.
3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Nell'esame delle domande, è data preferenza, nell'ordine, ai dipendenti delle predette amministrazioni e ai dipendenti delle altre amministrazioni che, nell'ultimo quinquennio, abbiano prestato servizio in posizione di comando per tre anni nell'amministrazione, esclusi gli uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica.
4. Per l'attuazione del comma 3, l'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.
5. L'amministrazione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito:
a) adotta il provvedimento previo parere favorevole di quella di provenienza;
b) applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento;
c) mantiene l'iscrizione alle particolari forme di previdenza anche integrativa e di quiescenza cui il dipendente era iscritto presso l'ente di provenienza.".
Art. 4
Modificazioni alla legge regionale n. 31 del 19981. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)
1. La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente interessato e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione o d'ufficio. Si prescinde dai pareri nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale e negli interventi generali di razionalizzazione organizzativa volti anche al riequilibrio nella distribuzione del personale.
2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.
3. L'Amministrazione regionale, nel numero massimo di 12 unità nell'esercizio finanziario, e le agenzie e gli enti, nel numero massimo, ciascuno, di 3 unità, possono avvalersi di dipendenti di amministrazioni pubbliche di comparti diversi in assegnazione temporanea secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti per un periodo non superiore a dodici mesi, motivatamente rinnovabile una sola volta.
4. Nei casi di assegnazione temporanea previsti nei commi 2 e 3, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale.
5. Le amministrazioni di cui al comma 2 possono stipulare tra loro e con pubbliche amministrazioni apposite intese per la temporanea assegnazione o l'avvalimento di dipendenti ai fini dell'attuazione di progetti specifici. Le intese stabiliscono oneri, eventualmente ripartiti nei progetti di comune interesse, compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio.".
Art. 5
Assunzione per mobilità dipendenti ex ESAF1. Per le esigenze operative derivanti dalla soppressione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), dalla costituzione della direzione generale della protezione civile, dalla gestione delle competenze in materia di energia rinnovabile, attività estrattive e demanio regionale, è attivata, nell'anno 2012, una procedura a domanda per l'immissione nell'organico dell'Amministrazione regionale di 12 dipendenti a tempo indeterminato dell'ESAF e trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). Nell'avviso di mobilità sono indicati i criteri per l'esame delle domande e le figure professionali richieste. Ai relativi oneri, quantificati in euro 564.000 annui, si fa fronte, per gli anni 2012 e seguenti, con l'utilizzo, nell'ambito delle UPB S01.02.001 e S01.02.002, delle risorse già destinate a copertura della dotazione dirigenziale, che è corrispondentemente ridotta. Alla procedura di mobilità possono accedere gli enti e le agenzie regionali nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci pluriennali.