CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 416
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCIil 7 settembre 2012
Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione
del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito indicato come CREL, istituito con la legge regionale 3 novembre 2000, n. 19, con il compito di concorrere alla programmazione regionale e agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie, nei suoi pochi anni di attività ha avuto modo di caratterizzarsi per la sua partecipazione attiva ai temi assegnatigli dalla legge.
In particolare, nella presente legislatura, da giugno 2010 ad oggi, il CREL ha lavorato sui temi legati alla crisi ed alle politiche di sviluppo ed è impegnato, attraverso l'attività di tre commissioni, sul settore pesca, sul modello di welfare alla luce della crisi economica e del federalismo fiscale e sulla pubblica amministrazione in Sardegna.
Il contributo autonomo del CREL si dimostra di grande utilità ai fini dell'attività di governo e legislativa, in quanto frutto della discussione unitaria dei principali soggetti del mondo dell'economia e del lavoro, svolta in un contesto nel quale ogni componente, pur portatore di una propria storia ed esperienza, nonché rappresentante di un preciso segmento di quel mondo, contribuisce in maniera propositiva e libera al raggiungimento di posizioni di sintesi più avanzate.
Il presente disegno di legge mira a risolvere alcuni problemi di natura organizzativa e funzionale del CREL che necessitano di un intervento legislativo.
In particolare, s'intende innanzitutto garantire la continuità dell'attività amministrativa tra una legislatura e l'altra, a cui la legge ricollega la durata del CREL. Infatti, nelle sue due legislature di vita, tra lo scioglimento del vecchio Consiglio regionale e l'insediamento del nuovo si è verificata ogni volta più di un anno di inattività con interruzione anche delle funzioni amministrative ordinarie per mancanza della figura del presidente che ne è responsabile.
Pertanto, a tal fine, si propone di modificare l'articolo 2 della legge regionale, n. 19 del 2000 istitutiva CREL (la cui versione attuale prevede che i componenti del CREL sono designati entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale), stabilendo che il CREL "uscente" prosegua la propria attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento effettivo dei nuovi componenti, i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge regionale n. 19 del 2000, sono nominati con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dalla loro designazione.
Il disegno di legge introduce l'attribuzione di un gettone di presenza giornaliero "per la partecipazione alle sedute delle commissioni istituite nel rispetto del regolamento interno del medesimo organo", mediante inserimento di apposito inciso all'articolo 18, comma 15 ter, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).
Con l'occasione, inoltre, viene stabilita una riduzione del 10 per cento rispetto alla misura dell'importo, stabilito dall'articolo 18, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, dei gettoni di presenza giornalieri attribuiti ai componenti del CREL per la partecipazione alle sedute dell'organismo; resta fermo il numero massimo di sedute annue previste dallo stesso comma.
La riduzione del 10 per cento riguarda anche il compenso forfettario riconosciuto al presidente del CREL con l'articolo 18, comma 15, della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, e modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge regionale n. 3 del 2008.
Tali riduzioni sono previste in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le cui disposizioni, pur non applicandosi in via diretta alle regioni (comma 20), costituiscono per esse principi di coordinamento della finanza pubblica. Si osserva che in altri disegni di legge, la Giunta regionale, su esplicita indicazione dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ha già recepito il suddetto articolo 6 del disegno di legge n. 78 del 2010; infine, analoga riduzione è stata disposta dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, nei confronti dei componenti degli uffici di gabinetto del Presidente e degli Assessori della Regione, del personale degli uffici ausiliari degli organi di direzione politica, del portavoce del Presidente e dei componenti dell'Ufficio stampa.
Il disegno di legge, inoltre, autorizza la Giunta regionale ad adeguare i compensi, le indennità e i rimborsi dei componenti del CREL, ivi compreso il presidente, in corrispondenza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sopravvenuta.
Infine, si intende integrare la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2000, stabilendo la possibilità che il regolamento del CREL preveda la decadenza dei singoli componenti che si assentino per più sedute senza giustificazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
n. 19 del 20001. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), è inserito il seguente periodo "Il CREL prosegue la propria attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi componenti.".
Art. 2
Disposizioni per il contenimento della spesa
e modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 20041. Il gettone di presenza attribuito ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ivi compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 18, comma 15 ter, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è ridotto del 10 per cento.
2. Analoga riduzione del 10 per cento è stabilita per la misura del compenso forfettario attribuito al presidente del CREL ai sensi dell'articolo 18, comma 15 bis, della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
3. Al comma 15 ter dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004 introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, dopo le parole "per la partecipazione alle sedute dell'organismo" è inserito il seguente periodo "e per la partecipazione alle sedute delle commissioni istituite nel rispetto del regolamento interno del medesimo organo.".
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare i compensi, le indennità e i rimborsi dei componenti del CREL, ivi compreso il presidente, in corrispondenza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sopravvenuta.
Art. 3
Modifica all'articolo 4 della legge regionale
n. 19 del 20001. Alla fine del comma 4, dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000, è inserito il seguente periodo "Il regolamento può disciplinare la decadenza dei singoli componenti in caso di ripetute assenze ingiustificate.".