CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 415

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LIORI

il 4 settembre 2012

Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e dell'Agenzia di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, in sostituzione del testo del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'allegato disegno di legge regionale muove dalla necessità di garantire senza soluzioni di continuità, nelle more della sua riorganizzazione, l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008.

La nuova formulazione del testo del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, è confermativa dell'autorizzazione, per il solo anno 2012, della spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali per l'esercizio del servizio pubblico predetto.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2011

1. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è sostituito, senza previsione di incremento della spesa, con il seguente:
"8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CeSIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.".