CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 413/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LIORI

il 21 agosto 2012

Riordino dei servizi per l'impiego nel territorio regionale. Integrazioni al titolo IV "Sistema regionale dei servizi per il lavoro" della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego). Introduzione dell'articolo 14 bis

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge, formato da un articolo, si rende necessario per il riordino dei Centri servizi per il lavoro nel territorio regionale, sulla base del Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro che definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da erogare in materia di lavoro e il fabbisogno delle risorse umane per l'erogazione dei predetti servizi.

Come è noto, per effetto dell'emanazione delle seguenti disposizioni legislative nazionali e regionali è da tempo intervenuta, per la parte che lo Stato non si è riservata, una ricollocazione, nell'ambito istituzionale della Regione e delle province, delle competenze in materia di lavoro e servizi per l'impiego che la legge regionale n. 20 del 2005 ha, poi, novativamente ridisciplinato disegnando un'architettura dispositiva estremamente articolata, caratterizzata da numerose e complesse interrelazioni istituzionali:
- decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della L. 15.3.1997, n. 59";
- decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, disposizioni su delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego";
- legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, recante "Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 in materia di lavoro e servizi all'impiego";
- legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi all'impiego".

Prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2005 sono insorte rilevanti problematiche correlate all'attivazione, in via sperimentale, mediante l'utilizzo di programmi finanziari comunitari previsti dal POR 2000-2006, Misure 3.1, 3.4 e 3.10, dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e delle omologhe strutture Centri di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) e Agenzia di sviluppo Due Giare.

I primi sono stati istituiti ed attivati dalle province, mentre i secondi e l'Agenzia di sviluppo Due Giare sono stati attivati da comuni singoli e associati.

Proprio in ragione della sperimentalità delle finalità cui i finanziamenti comunitari erano sottesi e, quindi, in ragione dell'assenza di una prospettiva finanziaria certa, necessario presupposto per assumere scelte organizzative proiettate verso una prospettiva temporale di funzionamento a tempo indeterminato, il reclutamento del personale necessario al funzionamento delle predette strutture è avvenuto con contratti a tempo determinato e con procedure selettive di evidenza pubblica. Ciò ha determinato il radicarsi di una vasta platea di personale precario tuttora sussistente che si trova nell'impossibilità di stabilizzazione nell'ambito dell'originario contesto in cui il reclutamento è avvenuto.

Il legislatore regionale si é preoccupato in più occasioni di affrontare il problema, vedasi in particolare la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, articolo 6, comma 1, lettera e), la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 3, comma 13, la legge regionale n. 3 del 2009, la legge regionale n. 16 del 2011 e in ultimo la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), nelle quali è stata disposta a favore delle amministrazioni provinciali, dei comuni capofila CESIL e del Consorzio Due Giare, l'assegnazione delle risorse necessarie alla proroga delle rispettive attività sino al 31 dicembre 2012, disponendo il mantenimento in servizio dei lavoratori impiegati nelle strutture in parola ed attribuendo alla Giunta regionale il compito di predisporre un apposito disegno di legge per la loro stabilizzazione.

Tentativi più diretti di attivare meccanismi automatici di stabilizzazione sono stati posti in essere con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che all'articolo 3 recava "disposizioni per il superamento del precariato" e, per ultimo, dalla legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, articolo 2, commi 6 e 7, nella quale il legislatore regionale ha adottato disposizioni tese ad isolare gli enti locali dalle prescrizioni nazionali in materia di contenimento di spesa e di limiti alle assunzioni di personale quando si tratti di processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione e soppressione di enti locali il cui onere sia finanziato con risorse regionali.

Entrambi i tentativi sono stati resi vani dalle note sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale, rispettivamente, n. 235/2010 e n. 30/2012 su ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Si rileva che l'attuale assetto del Sistema dei servizi per il lavoro evidenzia una scarsa integrazione nella gestione delle politiche del lavoro tra le strutture pubbliche, gli operatori privati, i soggetti deputati all'attuazione delle politiche di sviluppo locale e le parti sociali.

Il ruolo di indirizzo e coordinamento dei servizi per il lavoro il cui esercizio è riservato dalla legge alla Regione non è stato esercitato pienamente: gli interventi, partiti in modo sperimentale con la già citata programmazione comunitaria per il periodo 2000-2006, sono stati prorogati senza che sia intervenuta un'attività di riordino del sistema.

Per contro, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, il Piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro 2011, si pone l'obiettivo di incidere positivamente sulla crescita dei livelli di occupazione, sulla competitività, sull'innovazione, sui processi di revisione organizzativa dei servizi, sulle politiche di impiego o di reimpiego dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e il target di riferimento riguarda in primo luogo i giovani, le donne, i soggetti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, le autonomie locali con particolare riferimento ai piccoli comuni in fase di spopolamento, non escludendo gli altri soggetti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Il processo di riorganizzazione dei servizi per il lavoro, quale strumento indispensabile per rendere evidenti le opportunità occupazionali, per supportare le politiche per il lavoro regionali e provinciali, per erogare servizi ai cittadini ed alle imprese in termini di maggiore efficienza ed efficacia, riveste notevole valenza strategica per le politiche regionali del lavoro e dello sviluppo, ha reso necessaria la predisposizione del "Masterplan regionale dei servizi per il lavoro" che definisce le strategie del modello organizzativo, le norme per l'accreditamento dei soggetti privati nonché, le regole per la cooperazione pubblico/privato di utilizzo dell'infrastruttura tecnologica di gestione e monitoraggio del sistema (SIL Sardegna).

Il predetto Masterplan, inteso sia come progetto attivo "in progress", sia come strumento operativo, che dovrà regolare i servizi per l'impiego nei prossimi anni, dovrà consentire di far convergere e coordinare i diversi elementi tecnico-organizzativi utili alla ridefinizione del sistema regionale e migliorare la gestione delle politiche e dei servizi per il lavoro, definendone anche modalità e tempistica realizzativa.

In quest'ottica il Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro rappresenta il documento di pianificazione strategica attraverso il quale la Regione pone delle basi operative uniformi per tutto il proprio territorio, al fine di completare e dare piena attuazione alla riforma dei servizi per il lavoro mediante l'articolazione, in un unico documento, delle innovazioni normative, soprattutto regionali, e procedurali intervenute in materia.

Il Masterplan si configura, pertanto, come un atto di indirizzo e di sviluppo del Sistema integrato dei servizi per il lavoro, volto a definire:
1) i processi di qualificazione dei servizi;
2) i processi di implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) offerte ai cittadini lavoratori e imprenditori;
3) i processi di sviluppo, completamento, manutenzione e costante aggiornamento delle infrastrutture e delle strumentazioni tecnologiche ed informative;
4) i processi di definizione degli obiettivi e delle modalità di realizzazione di programmi innovativi di intervento, anche rivolti a target specifici;
5) il processo di condivisione e consolidamento del sistema di governance della rete regionale dei servizi per il lavoro;
6) il processo di definizione e implementazione del sistema di monitoraggio delle attività.

Nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi per il lavoro e nell'ottica di un'assunzione di scelte organizzative finalizzate anche alla prospettiva temporale di funzionamento delle predette strutture, che preveda il reclutamento del personale attraverso l'adeguamento delle piante organiche delle province, per garantire l'erogazione dei propri servizi, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con nota prot. n. 21526 del 5 aprile 2012 ha chiesto un parere al Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla possibilità di prorogare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro a tempo determinato di prossima scadenza (31 dicembre 2012) stipulati dalle province per l'erogazione dei servizi del lavoro. Nella richiesta di parere si evidenziava che i predetti contratti sono stati prorogati più volte e che l'esigenza di proseguire, fino alla data del 31 dicembre 2012, i rapporti di lavoro instaurati nasceva dal fatto che a quella data sarebbe stato ultimato il Masterplan regionale dei servizi per il lavoro quale base per "procedere ad una storicizzazione delle risorse regionali e alla conseguente acquisizione del personale attraverso l'adeguamento delle piante organiche delle province e con l'indizione di pubblici concorsi".

La Regione ha evidenziato la necessità di continuare ad assicurare l'erogazione dei predetti servizi mediante l'impiego e l'attività di personale che sarebbe difficile sostituire per i tempi ristretti, per le competenze e le professionalità acquisite. La richiesta di chiarimento nasceva dal fatto che i contratti stipulati hanno superato il limite massimo di durata previsto dalla normativa vigente in materia e dall'esigenza di accertare la sussistenza di specifici presupposti di ulteriore proroga, ricorrendo alle ipotesi di deroga previste dalla legge.

Il Dipartimento della funzione pubblica, nel merito, con nota prot. n. 0019039 dell'11 maggio 2012 indirizzata all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, richiamava il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, da cui si deduce che la durata massima di un contratto di lavoro a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti non può essere superiore ai 36 mesi (articolo 5, comma 4 bis) e che la proroga può intervenire per una sola volta, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato (articolo 4, comma 1). I suddetti vincoli, rilevava il Dipartimento, possono essere derogati attraverso le procedure di cui al citato articolo 5, comma 4 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001. Le procedure richiamate prevedono:
"1. La stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. La stipula presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (cd. "deroga assistita"). Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In assenza di una specifica previsione di avvisi comuni a livello decentrato, si intende, secondo i criteri generali dell'ermeneutica, che i predetti avvisi vadano sottoscritti a livello nazionale".

Ad avviso del predetto Dipartimento "la disposizione prevista per il settore privato si può estendere anche al settore pubblico alla luce del rinvio al decreto legislativo n. 368 del 2001 operato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia pure solo in riferimento alla procedura di cui al "punto 1, non sussistendo gli "avvisi comuni" richiesti dalla norma e necessari per ricorrere alle modalità di cui al punto 2.".

Rilevava, inoltre, "che considerata l'esigenza di evitare il rischio di precarizzazione, la proroga dei contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi con il ricorso allo strumento del contratto decentrato, sì può giustificare ove l'Amministrazione desse seguito a procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti in argomento. In particolare si tratta delle procedure previste dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102".

Per questi motivi, ad avviso del Dipartimento, ricomprendere nel piano di reclutamento del personale le predette procedure concorsuali rappresenta un presupposto importante per supportare le ragioni di una possibile deroga.

Il Dipartimento della funzione pubblica, pur riconoscendo di non avere competenza ad autorizzare la stipula di accordi decentrati per il superamento del limite temporale prescritto dalla normativa richiamata, rileva che "rimane in capo alla Regione, nell'esercizio della propria discrezionalità e dei poteri gestionali, il compito di valutare, anche in funzione del proprio fabbisogno organizzativo, l'eventuale sussistenza delle ragioni oggettive da dover addurre, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, quale presupposto necessario per ricorrere alla procedura di deroga di cui al punto I, fermo restando, in sede di eventuale sottoscrizione dell'accordo, il ruolo delle OO.SS. circa la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori".

Il 6 giugno 2012, dopo mesi di impegno e di intense discussioni, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si sono incontrati l'Assessore regionale del lavoro, le province, le segreterie regionali confederali e di categoria CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, per la firma dell'accordo regionale dei servizi per il lavoro, tappa fondamentale per il riordino dell'intero sistema.

Le parti, a seguito del parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con la già citata nota dell'11 maggio 2012, che è allegata all'accordo per farne parte integrante e sostanziale, hanno concordato, con particolare riferimento alla tipologia contrattuale del lavoro subordinato a tempo determinato utilizzata per una parte dei lavoratori impegnati nei servizi per il lavoro, sulla necessità di derogare, in vista della definizione della complessa vertenza e della prosecuzione della fase sperimentale, i vincoli del decreto legislativo n. 368 del 2001, articolo 5, comma 4 bis, anche in caso di una successione di contratti che complessivamente abbiano superato i 36 mesi.

Al fine di proseguire i servizi per il lavoro con tutte le tipologie contrattuali già monitorate, i rapporti di collaborazione e a tempo determinato con il personale sopraccitato, operante presso i CSI, CESIL e Agenzie di sviluppo, sono prorogati dopo la loro scadenza, esclusivamente per una sola volta, fino al 31 dicembre 2012.

La Giunta regionale, nel voler dare seguito agli impegni assunti nel predetto accordo dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, presenta la seguente proposta di disegno di legge di riordino dei servizi per l'impiego nel territorio regionale, sulla base del Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni da erogare in materia di lavoro e il fabbisogno delle risorse umane per l'erogazione dei predetti servizi, anche attraverso la storicizzazione delle risorse finanziarie per garantire stabilità ai servizi degli enti erogatori.

Considerato che gli enti erogatori dei servizi, a seguito dell'adempimento di quanto sopracitato, hanno assunto nell'accordo l'impegno ad avviare le procedure necessarie all'ampliamento delle rispettive dotazioni organiche sulla base degli standard definiti dal Masterplan regionale e delle risorse che verranno loro stabilmente assegnate, in considerazione dei provvedimenti adottati e in funzione di un definitivo riordino del sistema dei servizi per il lavoro, per come detto in premessa, si rilevano tutte le motivazioni per la predisposizione del presente intervento normativo.

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai consiglieri

RANDAZZO, Presidente - PORCU, Vice presidente - AGUS, Segretario - BARDANZELLU - COCCO Pietro - DESSÌ - FLORIS Rosanna - MULA - MULAS - OPPI - PERU, relatore - PITEA

pervenuta il 30 gennaio 2013

La Sesta Commissione ha approvato a maggioranza, nella seduta del 16 gennaio 2013, il presente disegno di legge con il quale si intende a dare avvio al processo di riordino dei Centri servizi per il lavoro nel territorio regionale, sulla base del Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro che definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da erogare in materia di lavoro e il fabbisogno delle risorse umane per l'erogazione dei predetti servizi.

La riorganizzazione dei servizi per il lavoro è resa improrogabile dall'esigenza di garantire un adeguato e omogeneo livello qualitativo della imprescindibile funzione in questione su tutto il territorio regionale e dalla opportunità di salvaguardare l'occupazione e le professionalità maturate in tale ambito.

Dette esigenze sono state rappresentate con forza in occasione dell'audizione dei segretari regionali dei sindacati CGIL, CISL e UIL e degli Assessori provinciali al lavoro.

La Commissione, pertanto, condivide le valutazioni e le prospettive rappresentate in tal senso dall'Assessore regionale del lavoro, audito unitamente al Direttore generale Assessorato del lavoro in data 6 settembre 2012, e, nuovamente, in data 20 novembre 2012.

La Commissione, completata la discussione, nella medesima seduta del 20 novembre 2012, ha sospeso la votazione finale sul disegno di legge e, in applicazione del disposto dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento interno, ha richiesto i pareri di competenza alla Prima e alla Terza Commissione. Ha provveduto, inoltre, ad inviare il testo al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

La Commissione, nella seduta del 16 gennaio 2013, preso atto della mancata espressione del parere di competenza da parte della Prima e della Terza Commissione nei termini di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno, e del mancato ricevimento del parere richiesto al Consiglio delle autonomie locali, ha provveduto all'approvazione finale a maggioranza del disegno di legge n. 413 "Riordino dei servizi per l'impiego nel territorio regionale. Integrazioni al titolo IV "Sistema regionale dei servizi per il lavoro" della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego). Introduzione dell'articolo 14 bis".

La Commissione, in occasione della discussione, ha rilevato l'opportunità di un necessario coordinamento del testo proposto, per quanto riguarda la titolarità delle funzioni in parola, alle risultanze della riforma, tutt'ora in corso, delle province della Regione autonoma della Sardegna.

Considerata, tuttavia, l'urgenza dell'intervento in esame, la Commissione ha comunque ritenuto di dover procedere alla sua approvazione, auspicandone il più rapido esame da parte dell'Aula.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale n. 20 del 2005

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è inserito il seguente:
"Art. 14 bis (Dimensionamento e adeguamento delle piante organiche dei Centri servizi per il lavoro)
1. Il dimensionamento delle piante organiche delle strutture delle province denominate Centri dei servizi per il lavoro, nei quali sono state trasferite le risorse umane delle soppresse Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (ex SCICA), legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria 2005), articolo 17, sono definite sulla base dei fabbisogno rilevato dal Masterplan regionale dei servizi per il lavoro.
2. Le province, per l'attuazione della rete dei servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro (CSL) di cui alla presente legge, adeguano le proprie piante organiche e indicono pubblici concorsi sulla base della normativa vigente in materia.
3. I compiti assegnati ai Centri di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) e all'Agenzia di sviluppo Due Giare sono funzionalmente trasferiti alle province di competenza, le quali li esercitano garantendo l'erogazione territoriale dei servizi sulla base del fabbisogno rilevato dal Masterplan regionale.
4. Le somme integrative della Regione per il finanziamento alle province relativo allo svolgimento di funzioni trasferite in materia di lavoro, legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), articolo 3, comma 8, e legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), articolo 6, comma 8, sono storicizzate sulla base del fabbisogno rilevato dal Masterplan regionale dei servizi per il lavoro e assegnate alle province per l'attuazione delle attività di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nell'importo massimo di euro 11.500.000 annui, si provvede mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 10, lettera e) della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), ed iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 (cap. SC06.1623) del bilancio della Regione per l'anno 2012 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.".

 

Art. 1
Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale n. 20 del 2005

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è inserito il seguente:
"Art. 14 bis (Dimensionamento e adeguamento delle piante organiche dei Centri servizi per il lavoro)
1. Il dimensionamento delle piante organiche delle strutture delle province denominate Centri dei servizi per il lavoro, nei quali sono state trasferite le risorse umane delle soppresse Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (ex SCICA), legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria 2005), articolo 17, sono definite sulla base dei fabbisogno rilevato dal Masterplan regionale dei servizi per il lavoro.
2. Le province, per l'attuazione della rete dei servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro (CSL) di cui alla presente legge, adeguano le proprie piante organiche e indicono pubblici concorsi sulla base della normativa vigente in materia.
3. I compiti assegnati ai Centri di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) e all'Agenzia di sviluppo Due Giare sono funzionalmente trasferiti alle province di competenza, le quali li esercitano garantendo l'erogazione territoriale dei servizi sulla base del fabbisogno rilevato dal Masterplan regionale.
4. Le somme integrative della Regione per il finanziamento alle province relativo allo svolgimento di funzioni trasferite in materia di lavoro, legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), articolo 3, comma 8, e legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), articolo 6, comma 8, sono storicizzate sulla base del fabbisogno rilevato dal Masterplan regionale dei servizi per il lavoro e assegnate alle province per l'attuazione delle attività di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nell'importo massimo di euro 11.500.000 annui, si provvede mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 10, lettera e) della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), ed iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 (cap. SC06.1623) del bilancio della Regione per l'anno 2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.".