CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 408

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI

il 25 luglio 2012

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si propone di disciplinare la materia dell'espropriazione per pubblica utilità, con efficacia sul territorio regionale, in armonia con le norme contenute nel titolo V della II parte della Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, col proprio Statuto regionale e con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

La medesima disciplina si attiene altresì al rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché dei principi fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e di quelli stabiliti dalle leggi dello Stato, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni.

Ricordiamo in proposito che alla Regione autonoma della Sardegna è riconosciuta in materia competenza legislativa concorrente.

Al fine di comprendere al meglio le disposizioni normative contenute nel presente disegno di legge ed analizzare le novità in materia di potestà legislativa regionale connessa all'espropriazione per pubblica utilità, appare necessario ricostruire preventivamente, seppure in maniera sintetica, l'istituto espropriativo che, nel corso degli anni, si è andato definendo nella produzione legislativa statale e regionale, con l'importante contributo della giurisprudenza e della dottrina.

In primo luogo è necessario rammentare come in tale evoluzione normativa si siano inseriti, quasi contemporaneamente, due provvedimenti legislativi di indubbia importanza ed incisività riferibili all'impatto, agli effetti ed alle conseguenze che si sono prodotte in materia espropriativa dall'applicazione pratica degli stessi.

Ovvero, il succitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la nota riforma del titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3 del 2001.

Con il primo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 327, emanato il 18 giugno del 2001, entrato in vigore il 30 giugno del 2003, successivamente modificato ed integrato col decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, il legislatore ha disciplinato la materia delle espropriazioni di beni immobili e di altri diritti sugli stessi beni, per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

Il citato testo unico ha segnato una svolta epocale nella storia della legislazione italiana in materia di espropriazioni per pubblica utilità, sostituendo un unico corpus normativo alla frammentata legislazione esistente in materia, caratterizzata da un coacervo disordinato e settoriale di norme.

Oltre a possedere un notevole carattere innovativo e non meramente compilativo, il testo unico del 2001, ha altresì svolto, come abbiamo detto, un'opera di semplificazione e razionalizzazione della complessa legislazione stratificatasi nel tempo, coordinandola ed integrandola alla luce di varie sentenze della Corte costituzionale e dei consolidati indirizzi della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

Nel razionalizzare la materia espropriativa, il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 contiene in sé, come sopra rilevato, importanti elementi innovativi che riguardano sia alcuni aspetti della pregressa disciplina regolante i procedimenti ablatori, sia alcune figure che erano state elaborate dalla giurisprudenza e che non avevano mai avuto un preciso e diretto riconoscimento legislativo.

Al fine di comprendere appieno detta portata innovativa e soprattutto l'essenza delle disposizioni contenute nel testo unico, ovviamente allo scopo precipuo di illustrare poi il significato della presente proposta di legge regionale, appare necessaria una breve analisi del contesto offerto dal preesistente quadro normativo e dai numerosi interventi giurisprudenziali.

La materia dell'espropriazione per pubblica utilità è stata regolata per la prima volta, in Italia, dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, che ha rappresentato, fino al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, l'unica legge generale ed organica di disciplina del procedimento espropriativo. La stessa normativa trovava applicazione su tutto il territorio nazionale.

Il 15 gennaio 1885, seguì la legge n. 2892, cosiddetta legge "per il risanamento della città di Napoli", emanata dopo il colera dell'estate del 1884 (che fece molte migliaia di vittime), con la quale si stabilì, in sostanza, lo "sventramento" di vecchi quartieri e la costruzione di nuovi complessi edilizi igienicamente attrezzati in sostituzione di vecchi tuguri ed abitazioni insalubri.

L'articolo 13 di tale legge fissò la determinazione dell'indennità di esproprio nella "media fra il valore venale del bene da espropriare e le somme dei fitti riscossi negli ultimi dieci anni".

Tale criterio fu poi ripreso, con aggiustamenti di vario tipo, dalla legge n. 359 del 1992, e poi nel testo unico del 2001.

Con la Costituzione repubblicana venne consacrata, come è noto, la tutela della proprietà consentendone l'espropriazione solo per interventi di interesse generale, nelle ipotesi previste dalla legge e verso la corresponsione di un indennizzo (articolo 42 della Costituzione).

La legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha, di seguito, disciplinato le espropriazioni finalizzate all'edilizia residenziale pubblica, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla costruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, nonché alla realizzazione di singole opere pubbliche.

Il procedimento previsto dalla legge n. 865 del 1971, si caratterizza per una maggiore speditezza rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 2359 del 1865, mentre l'indennità di esproprio è correlata al cosiddetto "valore agricolo medio" dell'area.

Nell'ambito dell'applicazione di quest'ultima normativa sorsero, tuttavia, molte incertezze che trovarono una temporanea soluzione con la legge 25 febbraio 1973, n. 11, che chiarì che essa doveva essere applicata a qualsiasi opera pubblica di competenza regionale e con la successiva legge 27 giugno 1974, n. 247, che estese anche alle espropriazioni statali le norme della legge n. 865 del 1971, relative alla determinazione della misura dell'indennità.

Con la legge n. 10 del 1971 si sono poi introdotte nuove disposizioni in materia di determinazione dell'indennità di esproprio, decentrando ai livelli locali funzioni prima demandate ad organi statali e ritoccando i criteri ed i valori delle indennità di esproprio in favore dei proprietari fondiari nell'intento precipuo di rendere più celeri le procedure di acquisizione bonaria dei terreni da parte degli enti locali.

Successive innovazioni sono state poi apportate dalla legge n. 1 del 1978, con cui, fra l'altro, si è disposta la generalizzazione del sistema della dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza del bene da espropriare.

La Corte costituzionale, con sentenza del 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato tuttavia l'illegittimità delle disposizioni delle leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1077, nella parte in cui commisuravano al valore agricolo l'indennità per l'espropriazione di aree edificabili.

Nell'attesa di una legge organica che definisse un nuovo criterio indennitario, la legge 22 luglio 1980, n. 385, ha introdotto una disciplina provvisoria, prorogata poi con le successive leggi n. 58 del 1981, n. 535 del 1981, n . 94 del 1982 e n. 943 del 1982.

Ma anche tale normativa è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza del 19 luglio 1983, n. 223.

Con successiva legge n. 396 del 1992, è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, molto simile a quello già fissato nel 1885 dalla cosiddetta "legge su Napoli" (media fra valore venale ed i fitti).

A quest'ampio panorama di norme, si è in seguito aggiunta tutta una serie di leggi speciali che hanno disciplinato singoli procedimenti espropriativi per determinate categorie di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Da questo contesto normativo emerge evidente come la materia dell'espropriazione per pubblica utilità, anche in considerazione dei suoi stretti rapporti con l'urbanistica e con i sistemi di realizzazione di opere pubbliche, si sia caratterizzata nel corso degli anni passati non solo per la notevole diversità delle fonti normative, ma soprattutto per l'affermarsi di una disciplina sostanzialmente episodica, che, pur non avendo abrogato la legge del 1865, ancora definita comunemente come "l'unica legge generale in materia", ha dettato le più variegate regole sulle competenze, sui procedimenti da seguire e sulla determinazione dell'importo spettante quale indennità di esproprio.

Si è peraltro notato come anche le più importanti riforme che hanno inciso sul testo della legge n. 2359 del 1865, a seguito dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario, come la citata legge n. 865 del 1971, la legge n. 247 del 1974 e poi anche quella n. 10 del 1977, più che dar luogo ad un parziale sistema normativo, hanno ancor più frammentato la materia. (V. Cons. Stato. Ad. Gen. 29 marzo 2001).

Concludendo questa breve sintesi riguardante la legislazione preesistente al citato testo unico del 2001, possiamo aggiungere in fine che la suddetta frammentazione e la diversità delle fonti in materia generava fra l'altro anche una notevole differenziazione nel riparto di competenze degli enti esproprianti a seconda della natura dell'opera da realizzare in concreto, rendendo particolarmente difficile individuare un modello unico di procedimento espropriativo.

Esisteva, infatti, una notevole quantità di modelli procedurali, che confondevano ovviamente la collettività e le stesse pubbliche amministrazioni che dovevano gestire in concreto gli espropri.

In questo quadro legislativo molto caotico si è tentato di porre ordine attraverso la redazione di un testo unico, ispirato, appunto, a finalità di semplificazione e razionalizzazione della disciplina normativa.

Il testo unico degli espropri è stato originariamente predisposto dal Consiglio di Stato, trovando la sua fonte di legittimazione nell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, che prevede l'emanazione di testi unici di riordino normativo e di semplificazione di una serie di settori, fra i quali l'urbanistica e l'espropriazione.

Si è tuttora convinti che tale effetto semplificatorio poteva essere raggiunto, così com'è poi avvenuto, solo attraverso la cancellazione di quella frammentata e caotica normativa precedente per disciplinare ex novo, in modo unitario e uniforme, tutta la materia.

Ed infatti, l'articolo 58 del testo unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, contiene un lunghissimo elenco di disposizioni legislative abrogate, e conclude con una formula residuale ed onnicomprensiva, secondo cui sono abrogate "tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità ed urgenza, all'esproprio, all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza".

Ciò che peraltro appare importante rilevare in questa sede, è che si tratta di un testo unico ad "efficacia rinforzata", nel senso che le sue previsioni non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con riferimento a specifiche disposizioni.

Tale norma quindi esclude che possano aversi abrogazioni implicite o tacite delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (anche se, sul punto, non tutta la prevalente dottrina si trova concorde in ragione dell'assunto contemplato nell'articolo 15 delle disposizioni preliminari del Codice civile che, com'è noto, prevede che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore).

Il richiamo alla previgente normativa è di particolare rilevanza alla luce delle innovazioni all'originaria formulazione del testo unico introdotte con il decreto legislativo n. 302 del 2002, che ha previsto, all'articolo 57, la non applicabilità della nuova procedura ai progetti per i quali alla data del 30 giugno 2003, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, casi nei quali continueranno ad applicarsi tutte le normative previgenti.

In questo quadro ora esaminato s'inserisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, composto da disposizioni legislative e da disposizioni regolamentari, il cui valore nella gerarchia delle fonti deve essere rinvenuto negli articoli 1, 2 e 5.

L'articolo 2 ribadisce il principio di legalità da sempre operante nei procedimenti ablatori reali, stabilendo che l'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili può essere disposta solo nei casi previsti da leggi e da regolamenti. Fissa inoltre i criteri cui si ispirano le nuove norme: principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Quanto al valore da attribuire ai principi contenuti nel testo unico, l'articolo 1, comma 3 nella sua originaria formulazione, stabiliva che le disposizioni legislative del decreto del Presidente della Repubblica costituivano norme fondamentali di riforma economica-sociale. Ciò avrebbe imposto all'interprete di distinguere, di volta in volta, quali fossero i principi contenuti in norme di rango legislativo e quali quelli presenti in norme di natura regolamentare per poi valutare se il principio in esame dovesse considerarsi o meno norma di riforma economico sociale.

Tale dato assume certamente una notevole rilevanza in ragione del fatto che dette norme, insieme con i principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dal testo unico in esame, dovevano considerarsi parametro per l'esercizio della potestà legislativa esclusiva o concorrente delle regioni a statuto speciale.

La norma tuttavia è stata poi abrogata dal decreto legislativo n. 302 del 2002, in quanto l'espressione "norme di riforma economica sociale", non fu ritenuta coerente con il nuovo assetto scaturito dalla riforma del titolo V della Costituzione nell'ambito dei rapporti fra Stato e regioni.

Ma la necessaria applicazione del principio generale contenuto nel richiamato articolo 7, comma 6, della legge n. 50 del 1999 secondo il quale le norme del testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non con dichiarazione espressa e con esplicito riferimento a singole disposizioni, produce comunque ed inevitabilmente la conseguenza di impedire che futuri interventi normativi regionali in materia di espropriazione, anche quelli di tipo settoriale, possano incidere sull'assetto generale creato con il testo unico.

Si ritiene pertanto che l'abrogazione di quella norma non abbia in concreto modificato la sostanziale natura di grande riforma economica e sociale del testo unico.

La citata abrogazione trae peraltro origine dall'esigenza di evitare le notevoli difficoltà interpretative del legislatore regionale in ordine alla distinzione fra i principi contenuti in norme di rango legislativo e quelli previsti in norme di natura regolamentare per stabilire poi se il principio in esame dovesse considerarsi o meno norma di riforma economico-sociale.

È necessario peraltro considerare che il testo unico, all'articolo 5, prevede una esplicita disciplina in materia di rapporto fra Stato e regione.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, il comma 2 dell'articolo 5, stabilisce che dette regioni esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazioni nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Tale disposizione opera direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.

Il testo unico in esame è composto, come noto, da disposizioni regolamentari e da disposizioni legislative. Il problema si pone in particolare per le fonti regolamentari, la cui potestà è attribuita alle regioni per tutte le materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato.

Come è noto la potestà regolamentare è oggi attribuita alle regioni, in base al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, in tutte le materie diverse da quelle di esclusiva competenza statale.

La distinzione contenuta nel testo unico di parti legislative e parti regolamentari, contraddistinte rispettivamente nel testo dalle lettere L ed R, pone il dubbio circa l'applicabilità alle regioni delle fonti regolamentari definite così dallo stesso legislatore statale, sia che le stesse regioni abbiano competenza concorrente, sia che, a maggior ragione, vantino competenza esclusiva.

E ciò in forza della natura di immediata precettività del novellato articolo 117 della Costituzione.

L'interrogativo che si è così rappresentato, costituisce tuttora oggetto di differenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che non consentono, al momento, di trarne un'adeguata soluzione giuridica.

Allo stato attuale, occorre altresì evidenziare come due pronunce della Corte costituzionale del 2010 e del giugno 2011, abbiano, di fatto, travolto alcune norme fondamentali dell'assetto originario del testo unico in materia di espropriazioni. Detti pronunciamenti hanno inciso, in modo determinante, anche sulla stesura del disegno di legge regionale.

Si tratta delle sentenze della Corte costituzionale n. 293 del 2010 e n. 181 del 10 giugno 2011, con le quali si è disposta, rispettivamente, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 5 bis, comma 4, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la sentenza n. 293 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 intitolato "L'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico". In altre parole si è disposta la giusta abrogazione di una norma che consentiva agli enti esproprianti di utilizzare un bene per scopi d'interesse pubblico, modificato in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della sua pubblica utilità, acquisendolo quindi al proprio patrimonio indisponibile dietro un mero risarcimento di danni.

Era pertanto consentita alla pubblica amministrazione espropriante l'acquisizione di un bene mediante uno specifico atto unilaterale di acquisizione sanante, da trascrivere nei registri immobiliari. Il risarcimento era dovuto nella misura del valore del fondo dichiarato di pubblica utilità e degli interessi moratori su detto valore, dal momento della illegittima o illecita occupazione del fondo medesimo.

A condizione di concedere il risarcimento dei danni e di adottare il provvedimento di acquisizione sanante, la pubblica amministrazione poteva, di fatto, paralizzare anche l'azione restitutoria, eventualmente posta in essere dal privato cittadino.

Per converso, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato (sent. In Ad. Plenaria, n. 2 del 2005), pur in presenza di un'irreversibile trasformazione del suolo, in difetto di provvedimento di acquisizione sanante, al privato spettava anche la tutela restitutoria, sino a quando la pubblica amministrazione non avesse adottato un legittimo provvedimento sanante.

La Corte costituzionale, nell'auspicare nuove norme in materia, ha peraltro fatto presente nel medesimo succitato pronunciamento, che non riterrà, in ogni caso, legittime quelle soluzione legislative che si limitino a trasferire la proprietà dei beni dal privato cittadino a quella pubblica amministrazione che non abbia perfezionato i procedimenti ablatori nei modi e nei tempi imposti dalla legge.

Con l'eliminazione della norma succitata, si dovrebbe attivare un effetto moralizzatore sulle pubbliche amministrazioni, inducendo le stesse ad attuare con estrema cura e massima correttezza le varie procedure espropriative, in quanto un'eventuale condanna alla restituzione di aree occupate illegittimamente o perfino illecitamente, comporterebbe per gli enti esproprianti il risarcimento di danni ingenti, con verosimili conseguenze nefaste anche in termini di responsabilità contabili.

Al fine di colmare il grave vuoto normativo determinatosi in forza della caducazione dell'articolo 43 del testo unico n. 327 del 2001 ed in considerazione delle obiettive difficoltà gestionali e finanziarie che ciò avrebbe comportato per le pubbliche amministrazioni, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), ha introdotto una modifica al suddetto testo unico, con l'articolo 42 bis, intitolato "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico".

Con detta norma si disciplina in maniera puntuale l'ipotesi di utilizzo, da parte degli enti esproprianti, di beni immobili per scopi di interesse pubblico, modificati in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, attraverso l'acquisizione dei beni medesimi, non retroattivamente, al loro patrimonio indisponibile con la corresponsione ai proprietari di un indennizzo forfetariamente liquidato nella misura del 10 per cento del valore venale del bene, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

Il provvedimento di acquisizione dei suddetti beni può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, quello che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio ed anche nei casi di atti impositivi di servitù.

Il citato articolo 42 bis in buona sostanza riproduce, seppur con maggiori oneri per gli enti esproprianti e maggiori garanzie per i soggetti espropriati, l'articolo 43 del medesimo testo unico n. 327 del 2001, per il quale è intervenuta la summenzionata sentenza di incostituzionalità della Corte costituzionale.

Per ovviare a verosimili nuovi interventi della Corte costituzionale nella materia in questione, peraltro ancora molto controversa nella più recente giurisprudenza, con il presente disegno di legge si è ritenuto opportuno disporre un mero rinvio ricettizio alle norme del testo unico e sue modifiche ed integrazioni, non adottando pertanto una specifica norma regionale.

Con la più recente sentenza del 10 giugno 2011, n. 181, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 26, il 15 giugno successivo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 bis, comma 4, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che, per la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa alle aree agricole ed a quelle non suscettibili di classificazione edificatoria, rinviava alle norme di cui al titolo II della legge n. 865 del 1971 e successive modiche ed integrazioni, stabilendo che l'indennità di esproprio per le aree esterne ai centri edificati, doveva essere commisurata al valore agricolo medio, annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali.

Detto valore doveva corrispondere al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare (comma quinto), e nelle aree comprese nei centri edificati, l'indennità doveva essere commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia fra quelle che, nella regione agraria in cui ricadeva l'area da espropriare, coprivano una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria medesima (comma sesto).

Con la stessa sentenza, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dei commi 2 e 3 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

La Corte costituzionale ha osservato, in particolare, che non è ravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, fra i suoli edificabili e quelli agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria.

Già nel 2007, la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 348, aveva evidenziato che: "sia la Giurisprudenza della Corte costituzionale italiana che quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato".

Siffatto punto di riferimento quindi non può variare in base alla natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà economica, postulato come necessario per pervenire alla corretta determinazione di una "giusta indennità".

Appare evidente in proposito la sostanziale modifica che con detto pronunciamento la Corte ha introdotto nelle disposizioni legislative di cui al testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Ed inevitabilmente, il presente disegno di legge ha dovuto tener conto nel suo contesto, della suddetta pronuncia della Corte costituzionale in materia di valutazione dell'indennità per le aree agricole o similari.

Il disegno di legge si compone di 37 articoli inseriti in nove capi e quattro sezioni.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione della norme; regola l'espropriazione anche nei confronti di privati di beni immobili o dei diritti relativi a beni immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare sul territorio regionale da parte di soggetti diversi dallo Stato.

Nell'ambito di tale disciplina vanno quindi compresi tutti i diritti reali relativi a beni immobili con esclusione dei diritti relativi ai beni mobili.

Disposizione innovativa di particolare importanza è quella contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 1, nel quale è specificato che deve considerarsi opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione di tutti quegli interventi finalizzati all'utilizzo da parte della collettività di beni e terreni di cui non è prevista alcuna modificazione o trasformazione.

Appare pertanto evidente il riferimento alla realizzazione di zone verdi, aree protette o aree di particolare pregio artistico e culturale in genere.

L'articolo 2 definisce i soggetti dell'espropriazione, l'ente espropriante, l'autorità espropriativa ed il promotore dell'espropriazione.

L'articolo 3 prevede che i beni del patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici regionali, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati solo per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

L'articolo 4 disciplina le funzioni attribuite ai comuni e quelle proprie della Regione.

Quanto ai soggetti materialmente investiti della competenza espropriativa, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficienza della pubblica amministrazione, è stabilito che tutte le autorità pubbliche titolari di poteri espropriativi organizzino al loro interno l'Ufficio per le espropriazioni, attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente o creandone uno comune fra enti locali che a tal fine potranno consorziarsi, al vertice del quale dovrà essere preposto un dirigente o, solo in mancanza di personale con qualifica dirigenziale, un funzionario di qualifica più elevata fra tutti i dipendenti.

Inoltre, per ciascun procedimento espropriativo deve essere designato un responsabile, incaricato di compiere e coordinare tutte le attività del procedimento stesso, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico.

L'articolo 5 prevede che la competenza in materia di espropriazioni sia affidata ad apposito ufficio incardinato presso la Direzione generale della Presidenza della Regione, al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneizzazione operativa di enti ed amministrazioni operanti in Sardegna.

L'articolo 6 del disegno di legge istituisce la Commissione regionale per le espropriazioni, la cui costituzione compete, tramite decreto, al Presidente della Regione.

Il comma 1 determina la composizione effettiva della stessa commissione, affidandone la Presidenza al direttore del Servizio regionale delle espropriazioni.

Il comma 2 stabilisce la sede e prevede altresì che nell'atto di nomina dei componenti effettivi debbano essere indicati anche i supplenti nei casi di assenza o impedimento di quelli effettivi.

Il comma 5 prevede che la partecipazione dei componenti alla commissione debba avvenire esclusivamente "a titolo onorifico".

L'articolo 7 indica le competenze della commissione.

L'articolo 8 disciplina le modalità ed i termini delle notifiche degli atti e dei provvedimenti, delle comunicazioni e degli avvisi attinenti alle procedure ablatorie o espropriative.

Il capo II attiene alla disciplina dei vincoli espropriativi.

In particolare, all'articolo 9 si evidenzia che il procedimento espropriativo può svolgersi legittimamente soltanto se il bene è stato preventivamente sottoposto a vincolo d'identificabilità preordinato all'esproprio. I successivi commi regolano i tempi ed i modi dell'apposizione e della decadenza del vincolo o dei vincoli medesimi.

L'articolo 10 disciplina la materia dei vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici.

L'articolo 11 prevede la possibilità della reiterazione per la durata massima di altri cinque anni dei vincoli espropriativi decaduti per decorrenza dei termini di legge, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate un indennizzo del 4 per cento delle originarie indennità di esproprio.

Il secondo comma dell'articolo 11 prevede altresì che detto indennizzo aggiuntivo a quello di esproprio venga corrisposto su richiesta dell'interessato, entro il termine di un anno, a pena di decadenza.

Il terzo comma stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non trovino applicazione nell'ipotesi in cui la reiterazione del vincolo derivi direttamente dall'approvazione del progetto delle opere da cui consegue la dichiarazione di pubblica utilità.

Il capo III disciplina la materia della progettazione del piano espropriativo delle opere pubbliche o di pubblica utilità.

In particolare, l'articolo 12 regola modi e termini riguardanti l'autorizzazione che deve essere rilasciata ai tecnici per la progettazione di dette opere.

L'articolo 13 disciplina inoltre le modalità ed i tempi che riguardano le varie attività che i promotori dell'esproprio debbono compiere, in via preliminare, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse.

L'articolo 14 prevede e disciplina l'ipotesi di acquisizione integrativa di altri immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione.

Si tratta di quei casi in cui durante i lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare o asservire altri bei attigui a quelli per cui è in corso il regolare procedimento espropriativo.

Si evidenzia in particolare che l'approvazione del piano particellare integrativo comporta, oltre ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche la specifica dichiarazione di particolare urgenza della stessa procedura e d'indifferibilità dei lavori, (comma 5).

Il capo IV, agli articoli 15, 16 e 17, disciplina gli atti che comportano la pubblica utilità, il contenuto e gli effetti dei medesimi atti, e prevede l'istituzione presso il Servizio regionale delle espropriazioni, di apposito registro di tutti gli atti relativi a procedimenti espropriativi che tutti gli enti, diversi dalla Regione, devono trasmettere in copia.

Il capo V disciplina dettagliatamente la procedura espropriativa.

L'articolo 18 regola le modalità ed i tempi in cui deve essere determinata l'indennità provvisoria di espropriazione.

L'articolo 19 prevede che l'indennità provvisoria determinata dal dirigente competente dell'ente espropriante vada corrisposta direttamente agli interessati o depositata presso la Cassa depositi e prestiti (in caso di non accettazione da parte degli interessati), in via preliminare rispetto all'adozione del provvedimento espropriativo.

L'articolo 20 stabilisce quale deve essere il contenuto e gli effetti del decreto di esproprio ed il successivo articolo 21 disciplina la materia dell'esecuzione del decreto.

L'articolo 22 disciplina la fattispecie dell'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, prevedendo che qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla natura dell'opera, l'applicazione delle disposizioni del capo IV, possa essere disposta, secondo specifiche modalità e termini, l'occupazione d'urgenza dei beni necessari. Il secondo comma del medesimo articolo 22 prevede espressamente i casi in cui può essere chiesta l'occupazione d'urgenza.

Il comma 4 stabilisce inoltre che il provvedimento di occupazione d'urgenza debba essere eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione.

Si prevede altresì, al comma 5, che al proprietario che abbia condiviso la misura dell'indennità sia accordato un acconto dell'80 per cento dell'indennità stessa.

Inoltre, il comma 6 stabilisce che, per il periodo intercorrente fra la data di immissione in possesso del bene e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio, vada corrisposta l'ulteriore indennità di occupazione d'urgenza.

L'articolo 23 stabilisce gli effetti dell'espropriazione presso i terzi.

Il capo VI prevede che per la determinazione dell'indennità si rinvii a quanto stabilito in proposito dalla normativa statale, introducendo in ogni caso alcune disposizioni di maggior dettaglio in materia.

In particolare, l'articolo 24 dispone che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, occorre far riferimento al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, sia che si tratti di suoli edificabili o di quelli agricoli, o di quelli non suscettibili di classificazione edificatoria.

L'articolo 25 disciplina nel dettaglio le modalità di determinazione delle indennità di esproprio e di asservimento sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincolo di qualunque tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa.

Il capo VII riguarda la fattispecie dell'indennità provvisoria; ne disciplina l'offerta ai soggetti interessati e l'eventuale accettazione concordata (articoli 26 e 27).

Il capo VIII dedica ampio spazio alle modalità ed ai termini del pagamento o deposito della citata indennità espropriativa e al successivo svincolo delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio (articoli 28, 29 e 30).

Il capo IX disciplina la materia della determinazione dell'entità dell'indennità definitiva (articolo 31).

Il capo X prende in considerazione i casi di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ivi comprese le aree da assoggettare ad asservimento; l'occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio che non può protrarsi oltre un anno dalla data di immissione in possesso e l'indennità per le suddette occupazioni, (articoli 32, 33 e 34).

L'articolo 35 determina i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, catastale ed ipotecaria di tutti gli atti soggetti a registrazione.

L'articolo 36, inoltre, prevede che per quanto non disciplinato dalla legge regionale in esame, si rinvii, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001, testo unico in materia di espropriazioni.

L'articolo 37 disciplina l'entrata in vigore della normativa.

Si evidenzia, infine, come l'applicazione della legge non comporti alcun onere finanziario per l'Amministrazione regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione della legge

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 3, lettera f), e 4, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione da parte di qualsiasi soggetto diverso dalle amministrazioni statali.

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge:
a) per espropriato, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per autorità espropriativa, si intende l'autorità amministrativa titolare del potere ablatorio attribuitole in base ad una norma;
c) per beneficiario dell'espropriazione, si intende il soggetto, pubblico o privato, in favore del quale è emesso il decreto di esproprio;
d) per ente espropriante, si intende, l'autorità amministrativa che cura il relativo procedimento espropriativo, ovvero il soggetto privato al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
e) per promotore dell'espropriazione, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

 

Art. 3
Espropriazione di beni appartenenti
a particolari categorie

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi, possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di intesa comunque denominato.

2. La dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dell'intervento o del programma da realizzare, determina l'immediata cessazione del vincolo d'indisponibilità, nonché degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo precedentemente esistente sui beni da espropriare.

3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorterie tra gli stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilità derivanti dall'uso civico o dall'esercizio di diritti collettivi comunque denominati, ovvero dall'uso esclusivo degli stessi diritti, trasferiscono sulle indennità di espropriazione le prerogative già esercitabili sui beni espropriati.

 

Art. 4
Funzioni comunali e regionali

1. Spettano ai comuni le funzioni espropriative nei casi in cui l'approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera pubblica o di pubblica utilità sia di competenza comunale. In ogni altro caso, nonché per le opere di pubblica utilità promosse da privati, comprese quelle promosse da ENEL Spa, Terna Spa o da altro gestore di linee elettriche, le funzioni espropriative sono esercitate dalla Regione.

2. L'esercizio delle funzioni espropriative è subordinato alla costituzione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di un ufficio per le espropriazioni. I comuni possono costituire l'ufficio anche in forma associata.

3. Per ciascun procedimento è designato un responsabile che coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici esterni.

4. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità è realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nel provvedimento di concessione i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

 

Art. 5
Ufficio regionale delle espropriazioni
per pubblica utilità

1. Al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneizzazione operativa di enti ed amministrazioni operanti in Sardegna, le attribuzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità di competenza dell'Amministrazione regionale sono attribuite alla Direzione generale della Presidenza della Regione che opera attraverso il proprio competente ufficio.

 

Art. 6
Commissione regionale per le espropriazioni

1. È istituita la Commissione regionale per le espropriazioni, di seguito denominata commissione, composta da:
a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di espropriazioni, con funzioni di presidente;
b) il dirigente responsabile dell'Agenzia del territorio;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela ambientale;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali;
g) un dirigente in rappresentanza di ogni provincia.

2. La commissione, che ha sede presso l'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni della Presidenza, è costituita con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura; nell'atto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi di cui al comma 1, in ogni caso di assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, possono, di volta in volta, nominare per iscritto un delegato che li sostituisca.

3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni della Presidenza, designato dal competente direttore.

 

Art. 7
Competenze della commissione

1. La commissione determina, ad istanza dell'ente espropriante, l'indennità definitiva di espropriazione, l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, nonché quella di retrocessione, qualora sulla misura delle predette indennità non vi sia stato accordo tra le parti, secondo le modalità ed i termini di cui agli articoli 31 e 34.

 

Art. 8
Disposizioni generali sulle notifiche
e sulle comunicazioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge sono trasmessi al destinatario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento di espropriazione è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare.

4. Se l'ente espropriante ha accertato che l'intestazione catastale, per inevasa voltura, non coincide con quella risultante dai pubblici registri immobiliari, le notificazioni di cui al presente articolo sono inviate, oltre che all'intestatario catastale, anche al diverso soggetto che al momento dell'accertamento risulti proprietario nei registri immobiliari.

5. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.

6. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale, e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.

 

Capo II
Regime dei vincoli espropriativi

Art. 9
Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici

1. Non può procedersi all'espropriazione se il bene non è stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione.

2. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto d'approvazione del piano urbanistico che preveda la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero che destini l'area ad un pubblico servizio.

3. Il vincolo preordinato all'espropriazione decade se nei cinque anni successivi alla sua apposizione non è dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ovvero non è approvato uno strumento attuativo del piano urbanistico cui consegua la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti.

 

Art. 10
Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici

1. Quando l'opera da realizzare ricade su aree che il piano urbanistico non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del medesimo piano.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano urbanistico.

3. Il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilità provvede a far sì che all'avvio della procedura finalizzata alla modificazione del piano urbanistico, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante l'avviso:
a) dell'avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione;
b) del luogo e delle modalità per la consultazione della relativa documentazione;
c) della possibilità e delle modalità per l'eventuale presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano urbanistico ed i vincoli che ne derivano.

4. Le comunicazioni di cui al comma 3 sono contestuali al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano urbanistico.

 

Art. 11
Reiterazione dei vincoli espropriativi
e loro indennizzabilità

1. Il vincolo espropriativo decaduto può essere riconfermato per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate, ancorché non ancora conosciuti al momento della reiterazione del vincolo, un indennizzo commisurato al 4 per cento delle indennità di espropriazione iniziali riferibili ai beni vincolati, per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo.

2. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l'atto impositivo e non può essere portato in detrazione dall'indennità d'espropriazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui la reiterazione del vincolo espropriativo derivi direttamente dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità, e a tale approvazione consegua la contestuale dichiarazione di pubblica utilità preordinata alla promozione della procedura di espropriazione.

 

Capo III
Progettazione del piano espropriativo

Art. 12
Autorizzazione all'accesso

1. Per le attività di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, sono autorizzati, su richiesta, ad accedere ai luoghi interessati.

2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, indica i nominativi delle persone autorizzate ad accedere ai luoghi interessati ed è comunicata al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.

 

Art. 13
Attività che precedono l'approvazione
del progetto definitivo e la dichiarazione
di pubblica utilità

1. Il promotore dell'espropriazione deposita presso l'Ufficio per le espropriazioni, il progetto definitivo dell'opera almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato:
a) da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilità ambientale o gli altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della normativa vigente;
b) dal piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato dal rilievo topografico e dal progetto di frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti nei registri catastali e di quelli accertati, presso l'ufficio dei registri immobiliari, nonché degli indirizzi di ciascuno di essi, desunti dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato impossibile per incompletezza del dato catastale, ovvero eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti accertamenti catastali ed anagrafici devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito;
c) dalla relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione, nonché della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, di un valore congruo a quello di mercato e delle indennità di espropriazione, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti e fabbricati da demolire, delle indennità per la soppressione o lo spostamento di attività commerciali o produttive, delle indennità per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti e di ogni altra circostanza valutabile.

2. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio per le espropriazioni esegue una verifica, anche a campione, dell'attendibilità e dell'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), e, qualora riscontri incongruenze od omissioni, invita il promotore dell'espropriazione a compiere i necessari supplementi di indagine e le dovute integrazioni.

3. Il soggetto di cui al comma 1, dopo aver proceduto alle eventuali integrazioni richieste ai sensi del comma 2, provvede altresì, mediante un unico atto, ad inviare al proprietario dell'area interessata dalla realizzazione dell'opera:
a) la comunicazione della realizzazione dell'opera;
b) l'avviso del deposito del progetto definitivo, precisando che all'approvazione del progetto consegue la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
c) l'avviso della messa a disposizione, a favore del proprietario, degli elaborati progettuali, indicando il nominativo del responsabile del procedimento, ovvero del promotore dell'espropriazione, al quale possono essere inviate osservazioni da parte degli interessati nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'avviso.

4. Il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione si estenda anche alle frazioni residue dei suoi beni, qualora di esse, in esito all'espropriazione, risulti un'utilizzazione eccessivamente onerosa.

5. L'ente espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto motivato. Se l'accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei confronti di quest'ultimo le comunicazioni di cui al comma 3.

6. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'Amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

 

Art. 14
Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione

1. Se nel corso dei lavori si manifesta la necessità o l'opportunità di espropriare o di asservire altri beni attigui a quelli già espropriati, il promotore dell'espropriazione dispone, ad istanza del direttore dei lavori, la formazione di un piano particellare di espropriazione integrativo.

2. Il piano particellare integrativo è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni dell'ente espropriante che provvede agli adempimenti di cui all'articolo 13.

3. I termini per proporre osservazioni sono ridotti a cinque giorni se i destinatari dell'avviso sono proprietari di aree già espropriate per la realizzazione dello stesso intervento.

4. Se le nuove aree da espropriare sono già destinatarie di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione e la loro acquisizione comporta un costo che possa trovare copertura nella somma stanziata per l'opera, il piano particellare integrativo è approvato dal promotore dell'opera, che si pronuncia anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il nuovo piano è approvato nelle stesse forme previste per l'approvazione del progetto originario.

5. L'approvazione del piano particellare integrativo comporta, oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche la dichiarazione di particolare urgenza della procedura espropriativa e d'indifferibilità dei lavori.

6. Se i proprietari dei nuovi immobili da espropriare, anche prima dell'approvazione del piano particellare integrativo, accettano bonariamente l'espropriazione, la sottoscrizione del verbale di accordo sostituisce ogni informativa o comunicazione e dà titolo all'ente espropriante e all'ente pubblico o privato incaricato della esecuzione dei lavori di procedere senza ulteriori formalità all'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire, al fine della prosecuzione immediata dei lavori.

7. In favore dei proprietari che hanno sottoscritto il verbale di accordo sull'espropriazione prima dell'approvazione del nuovo piano particellare e che abbiano pertanto consentito l'immediata occupazione dei propri beni, è riconosciuta una indennità aggiuntiva pari al 20 per cento delle corrispondenti indennità di espropriazione, da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e nei termini ordinari.

8. Se non si raggiunge l'immediato accordo con i proprietari delle aree, il dirigente o il responsabile dell'Ufficio per le espropriazioni, sulla base del nuovo piano particellare approvato, dispone, ai sensi dell'articolo 33, su richiesta motivata del promotore dell'espropriazione, l'occupazione d'urgenza delle aree integrative da espropriare.

 

Capo IV
Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 15
Atti che comportano la dichiarazione
di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, quando è approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità; inoltre, equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di un accordo di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto altrimenti equivalente.

2. Se dopo l'approvazione del progetto definitivo siano ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, compreso l'eventuale perfezionamento della procedura di variante urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con successivo provvedimento con cui l'amministrazione che ha approvato il progetto dà atto dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti e della immediata espropriabilità delle aree, anche nelle more del completamento della progettazione esecutiva.

 

Art. 16
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera, può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.

2. La dichiarazione di pubblica utilità produce gli effetti previsti dalla normativa vigente, anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sono indicati gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo espropriativo ed è altresì stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio è emanato.

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera acquista efficacia.

5. L'ente che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, può disporre, per giustificate ragioni, la proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

7. Restano ferme le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini più ampi rispetto a quelli di cui al comma 4.

 

Art.17
Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilità

1. L'ente che approva uno degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero che emana un decreto di espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia all'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni.

2. Presso l'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni è tenuto il registro degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, e degli atti con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati.

3. L'ente espropriante comunica inoltre all'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni:
a) se sia stato emanato entro il prescritto termine, il decreto di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e se il decreto sia stato eseguito;
b) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio;
c) se nel corso dell'esecuzione del lavoro si sia reso necessario procedere ad acquisizioni integrative di aree non comprese nell'originario piano particellare di espropriazione e per quali motivazioni.

 

Capo V
Procedura di espropriazione

Art. 18
Determinazione dell'indennità provvisoria
di espropriazione

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, nei successivi trenta giorni, il promotore dell'espropriazione trasmette all'ufficio per le espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del progetto.

2. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni dell'ente espropriante nomina il responsabile del singolo procedimento espropriativo, il quale:
a) dispone lo svolgimento delle operazioni topografiche necessarie alla redazione e all'approvazione dei tipi di frazionamento delle aree da espropriare, ove non ancora acquisiti, anche avvalendosi di tecnici esterni;
b) effettua l'aggiornamento dei dati anagrafici e catastali risultanti dal piano particellare di espropriazione;
c) verifica gli indirizzi dei nuovi intestatari, compiendo indagini presso gli uffici anagrafici dei comuni di nascita e dei comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare;
d) notifica a ciascun proprietario un avviso di avvio del procedimento espropriativo e, contestualmente, indica, con un preavviso di almeno sette giorni, il giorno e l'ora fissati per il compimento di un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale è dato conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in contraddittorio con il proprietario o il possessore.

3. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della stima dell'indennità predisposta dal progettista e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati sui beni da espropriare, nonché delle eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che valuta congrue per le espropriazioni.

 

Art. 19
Pronuncia dell'espropriazione

1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, in relazione alle risultanze dell'attività istruttoria compiuta per la stima delle indennità dal responsabile del procedimento ed acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento delle aree da espropriare approvati dall'ufficio competente, determina la misura delle indennità provvisorie e adotta il decreto di esproprio previa la corresponsione o deposito della somma indennitaria presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio, da parte del soggetto espropriante.

 

Art. 20
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
c) indica l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dall'espropriando e successivamente corrisposta, ovvero se la stessa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio;
d) dispone, in favore del beneficiario, il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell'espropriazione;
e) dispone che il beneficiario provveda alla corresponsione o al deposito delle somme indennitarie presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio;
f) è eseguito mediante l'immissione del beneficiario nel possesso del bene espropriato.

2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'ufficio per la tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali.

3. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), per la sua pubblicazione.

 

Art. 21
Esecuzione del decreto di esproprio

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso nei beni espropriati, purché sia stata offerta al proprietario l'indennità provvisoria di espropriazione e siano state depositate le medesime somme presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio, ovvero corrisposte all'interessato.

2. Un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione è notificata all'espropriato almeno sette giorni prima della stessa.

3. Lo stato di consistenza e il verbale d'immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato ovvero, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene.

4. L'immissione in possesso si intende compiuta anche quando, nonostante la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

5. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo anche contestualmente alla sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano state indirizzate ad un soggetto che, per inevasa volturazione catastale, risultava ancora intestatario dell'immobile alla data di avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni circostanza in cui l'interessato dichiari di non aver ricevuto avviso del decreto di esproprio, la notifica si intende effettuata con la consegna a mani del destinatario, a cura del soggetto incaricato delle operazioni di immissione in possesso, di copia conforme del decreto stesso; una seconda copia è sottoscritta dal destinatario per ricevuta. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene alla immissione in possesso, ovvero sorgano oggettive difficoltà di esecuzione del provvedimento, nel verbale si dà atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite ad altra data.

6. L'ente che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni della Presidenza della Regione entro e non oltre tre giorni.

 

Art. 22
Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, può essere disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, con decreto adeguatamente motivato, contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere in particolare emanato nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) per la realizzazione di opere relative a servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia;
c) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
d) quando il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta.

3. La Giunta regionale può adottare, nell'ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione del presente articolo in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1.

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 21 e ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

5. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80 per cento dell'indennità stessa, previa presentazione di un'autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

6. Per il periodo intercorrente tra la data d'immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità per l'occupazione, da determinare ai sensi dell'articolo 34.

7. Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza, perde efficacia qualora non sia emanato il decreto di esproprio nei termini di cui all'articolo 16.

 

Art. 23
Effetti dell'espropriazione per i terzi

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

4. Se, a seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, o nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano riscontrate problematiche, non precedentemente risolte in fase progettuale, relative ai rapporti con enti terzi o soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, l'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni della Presidenza convoca, su motivata proposta del promotore dell'espropriazione, un'apposita conferenza di servizi che provvede altresì a definire eventuali spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche definite nel corso della conferenza di servizi.

 

Capo VI
Determinazione dell'indennità di espropriazione

Art. 24
Principi generali

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le disposizioni statali vigenti.

2. Sia per i suoli edificabili che per quelli agricoli e per quelli non suscettibili di classificazione edificatoria, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, si fa riferimento al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso.

 

Art. 25
Determinazione delle indennità

1. L'indennità di espropriazione e quella di asservimento sono determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa.

2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano, in ogni caso, realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento di espropriazione.

3. Al fine della stima del valore del bene e dell'applicazione dei criteri indennitari previsti per le aree edificabili, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.

 

Capo VII
Dell'indennità provvisoria

Art. 26
Offerta dell'indennità provvisoria

1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione, in via provvisoria, della corrispondente indennità è notificato per estratto al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili, e trasmesso al promotore o al beneficiario dell'esproprio, se quest'ultimo sia soggetto diverso dall'ente espropriante e sia tenuto al pagamento delle indennità; unitamente a tale atto, al proprietario è altresì notificato un invito del responsabile del procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni successivi, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre, in tempo utile, la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento.

 

Art. 27
Accettazione concordata dell'indennità

1. Il proprietario o l'enfiteuta che intende accettare la misura dell'indennità espropriativa offerta, sottoscrive una dichiarazione di accettazione; tale dichiarazione è inviata all'Ufficio per le espropriazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel caso di beni in proprietà comune ed indivisa, la dichiarazione d'accettazione è sottoscritta dal comproprietario limitatamente alla sua quota.

3. Con la dichiarazione di accettazione dell'indennità, il proprietario, ovvero l'enfiteuta produce, oltre al codice fiscale e ad una copia del documento di identità personale:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il bene, alla data dell'espropriazione, era nella proprietà esclusiva del dichiarante, ovvero, nel caso di bene in comproprietà, quali fossero le quote appartenenti a ciascun comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennità;
b) una dichiarazione dell'usufruttuario, del concedente o del garantito di accettazione dell'indennità e di concordamento con il proprietario delle modalità di ripartizione, nel caso di bene sul quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura.

 

Capo VIII
Pagamento e deposito delle indennità

Art. 28
Pagamento diretto dell'indennità concordata

1. Il dirigente o il responsabile dell'Ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario e accertata la titolarità di questi alla percezione delle indennità, nei sessanta giorni successivi, dispone il pagamento diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente esecutivo qualora non risultino diritti di terzi.

2. Il provvedimento che autorizza il pagamento diretto delle indennità è notificato ai terzi titolari di diritti reali risultanti dalla documentazione esibita.

3. Decorsi quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il provvedimento d'autorizzazione al pagamento diretto diviene esecutivo se non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il responsabile del procedimento annota in calce al provvedimento l'avvenuta esecutività.

4. Divenuto esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la procedura per la liquidazione delle indennità si conclude nei successivi sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono maggiorate degli interessi determinati nella misura legale.

5. Al pagamento dell'indennità provvede l'ente espropriante ovvero il soggetto pubblico o privato che vi sia altrimenti tenuto.

6. L'Ufficio per le espropriazioni procede ad idonei controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsità, presenta apposita denuncia all'autorità competente.

 

Art. 29
Deposito delle indennità

1. Il responsabile del procedimento forma l'elenco:
a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle indennità loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la documentazione attestante la titolarità alla loro percezione;
b) dei proprietari rispetto ai quali è intervenuta l'accettazione tacita dell'indennità;
c) dei proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al pagamento diretto.

2. L'elenco di cui al comma 1, con l'indicazione delle indennità spettanti a ciascun proprietario, è allegato al provvedimento con il quale il dirigente o il responsabile dell'Ufficio per le espropriazioni dispone il deposito delle corrispondenti somme presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio.

3. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 2 è data comunicazione al proprietario ed ai terzi che risultano dalla documentazione in possesso dell'ufficio.

 

Art. 30
Svincolo delle indennità depositate

1. Il provvedimento di svincolo delle indennità espropriative depositate presso la competente Cassa depositi e prestiti è adottato dal l'ufficio regionale competente in materia di espropriazioni della Presidenza, dietro istanza degli aventi diritto.

2. Non può essere disposto lo svincolo delle indennità se queste non siano divenute definitive rispetto a tutti gli aventi diritto.

3. Nel caso d'indennità depositate a seguito dell'esistenza di diritti di terzi non risolti in sede di accettazione concordata, ovvero a seguito di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo può essere disposto allorché sia esibito l'atto di concordamento sulla ripartizione delle somme, ovvero la pronuncia dell'autorità giudiziaria che abbia deciso la controversia eventualmente insorta tra il proprietario ed il terzo.

 

Capo IX
Determinazione dell'indennità definitiva

Art. 31
Stima delle indennità

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'articolo 26, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata.

2. Il responsabile del procedimento forma l'elenco dei proprietari che non hanno accettato le indennità loro offerte, con l'indicazione delle somme da sottoporre alla stima della commissione di cui all'articolo 6.

3. L'elenco è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento, alla commissione; all'elenco sono allegati gli stati di consistenza redatti ai sensi dell'articolo 20, nonché, se del caso, ogni altro documento o elaborato in possesso dell'ente espropriante utile alla stima delle indennità.

4. La commissione determina l'indennità di secondo grado entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, sulla base della documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo.

5. La commissione trasmette la relazione di stima al responsabile del procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, la notifica al proprietario espropriato, al concessionario dell'opera pubblica, al beneficiario dell'espropriazione o al promotore, se soggetti diversi dall'ente espropriante; una seconda copia della relazione di stima è affissa per quindici giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati gli immobili espropriati.

6. Se, entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo degli adempimenti di pubblicità previsti dal comma 5, nessuno dei soggetti interessati, compreso l'ente espropriante, abbia proposto opposizione alla stima, le somme stimate dalla commissione si intendono definitive; delle somme così determinate si provvede al pagamento ovvero al deposito presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio.

 

Capo X
Occupazione temporanea
ed entrata in vigore

Art. 32
Occupazione temporanea di aree
non soggette ad esproprio

1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da assoggettare ad asservimento, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori risultanti dall'approvazione del progetto.

2. Al proprietario del fondo è notificata l'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione. Copia dell'avviso è affissa per la durata di quindici giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati gli immobili da occupare.

3. Al momento dell'immissione in possesso è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Il possessore e i titolari di diritti, reali o personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle operazioni.

 

Art. 33
Occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio

1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, può procedere all'occupazione temporanea ed urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui debbano utilizzarsi beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.

2. L'occupazione d'urgenza non si protrae in ogni caso, in assenza dell'avvio della procedura espropriativa, oltre il termine di un anno dalla data d'immissione in possesso.

 

Art. 34
Indennità per l'occupazione

1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene occupato, ovvero, in mancanza di prova sull'ammontare del reddito, una somma pari, per un anno di occupazione, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

2. Se manca l'accordo fra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, l'indennità è determinata dalla commissione di cui all'articolo 6.

 

Art. 35
Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, catastale ed ipotecaria degli atti soggetti a registrazione

1. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l'imposta di registro, catastale ed ipotecaria degli atti soggetti a registrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sono dovute solo dall'ente espropriante senza diritto di rivalsa.

 

Art. 36
Rinvio alle disposizioni statali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al testo unico sulle espropriazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 37
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.