CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 406
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI
di concerto con l'Assessore regionale dell'industria,
ZEDDA
e l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente,
OPPIil 19 luglio 2012
Legge europea regionale 2011
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Analisi della disciplina
La legge regionale n. 13 del 2010, intervenuta a disciplinare le procedure per le attività della Regione relative alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, introduce lo strumento della legge europea regionale annuale al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa comunitaria (fase discendente del diritto comunitario).
La struttura del disegno di legge europea regionale annuale riprende i contenuti obbligatori indicati dall'articolo 11 della legge regionale n. 13 del 2010, che a sua volta si è ispirata al modello della legge comunitaria nazionale e delle leggi comunitarie adottate da altre regioni. In particolare, la legge regionale n. 13 del 2010 prevede che la Regione adegui il proprio ordinamento non soltanto alle direttive comunitarie inerenti le materie di propria competenza, ma a tutti gli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Di conseguenza, il disegno di legge assicura il recepimento e l'attuazione tempestiva e programmata da parte della Regione, nelle materie di propria competenza, degli atti normativi comunitari, l'adozione delle misure necessarie a far fronte a eventuali procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano per inadempimenti della Regione stessa, e l'ottemperanza ad eventuali sentenze di condanna della Corte di giustizia della Comunità europea (articolo 16 della legge n. 11 del 2005).
In particolare, la tematica relativa alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per comportamenti posti in essere dalle regioni, è divenuta ancora più attuale alla luce dell'inserimento dell'articolo 16 bis nella legge n. 11 del 2005. Questa disposizione stabilisce, infatti, un vero e proprio diritto di rivalsa esercitabile dallo Stato nei confronti delle regioni che, a causa delle violazioni di obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, abbiano determinato l'apertura di procedure di infrazione o non abbiano operato adeguatamente per la chiusura delle stesse.
Monitoraggio e analisi delle direttive comunitarie
La scelta di recepire la direttiva inserita nel disegno di legge è stata effettuata in seguito ad un preliminare lavoro di monitoraggio e analisi giuridica della normativa comunitaria, che ha visto impegnata la rete di funzionari con competenza in diritto comunitario ed internazionale prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2010, n. 17/28. Il monitoraggio è stato circoscritto alle 95 direttive adottate dal gennaio 2011 al dicembre 2011, in quanto le direttive adottate precedentemente erano già state analizzate in occasione della predisposizione del disegno di legge europea regionale annuale 2010.
L'analisi, con l'obiettivo finale di individuare le direttive di possibile interesse regionale, si è svolta attraverso diverse fasi, esaminando per ogni direttiva l'oggetto e il termine di recepimento, la competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (esclusiva statale, concorrente o residuale), la materia di competenza, l'eventuale normativa statale di recepimento. Una volta eliminate le direttive inerenti materie di competenza esclusiva statale, sulle quali la Regione non ha alcun margine di intervento normativo, si è passati alla valutazione delle direttive aventi ad oggetto materie di competenza concorrente o residuale, tralasciando comunque quelle con un termine di recepimento non immediato inserite nel disegno di legge comunitaria 2011 attualmente all'esame delle Camere, del quale si è ritenuto opportuno di attendere gli esiti per valutare successivamente un eventuale recepimento a livello regionale.
Conclusa l'analisi sulla base dei criteri illustrati, tra le direttive emanate nel 2011 oggetto del monitoraggio, non ne è stata individuata alcuna sulla quale la Regione abbia interesse ad un recepimento autonomo.
Si è poi proceduto ad individuare, tra le direttive di competenza concorrente o residuale emanate nel 2011, quelle di cui dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13 del 2010, ovvero le direttive che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato (cosiddetti self-executing) oppure perché la Regione non ha interesse a discostarsi dal recepimento già effettuato a livello statale. Neppure in questo caso sono state individuate direttive da inserire nell'eventuale allegato alla presente relazione, secondo quanto disposto dal citato articolo 10.
La direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
Una volta concluso il monitoraggio delle direttive emanate nel corso del 2011 senza averne individuata alcuna alla quale dare attuazione col presente disegno di legge, si è ritenuto opportuno recepire nell'ordinamento regionale un'importante direttiva di notevole interesse per la Regione, la n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2010 ed era quindi stata oggetto del monitoraggio effettuato antecedentemente alla predisposizione del disegno di legge europea regionale 2010. Tuttavia, in quella sede, è stato ritenuto opportuno rinviarne il recepimento, peraltro fissato al 9 luglio 2012, dando la precedenza al completamento del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva servizi). È stato infatti ritenuto prioritario estendere l'ambito di applicazione della normativa regionale sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all'articolo 1, commi 16-32, della legge regionale n. 3 del 2008, a tutti i prestatori di servizi e di confermare per tutti i procedimenti amministrativi relativi alla produzione di beni e servizi, le procedure di maggior favore previste dalla vigente normativa regionale, nonché modificare altre disposizioni regionali in contrasto con una direttiva fondamentale per la realizzazione del mercato unico quale la direttiva servizi.
Il recepimento della direttiva n. 2010/31/UE nel presente disegno di legge nasce invece dall'esigenza di disciplinare nel territorio regionale l'attuazione delle norme sulla prestazione energetica degli edifici, al momento regolamentata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia). Tale direttiva è stata abrogata dalla successiva direttiva n. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia che, attraverso lo strumento della rifusione legislativa, ha ripreso al suo interno, in parte modificandoli, concetti e dispositivi già contenuti nella direttiva n. 2002/91/CE. Pertanto, per poter legiferare in tema di prestazione energetica degli edifici, si deve attualmente far riferimento alla direttiva n. 2010/31/UE.
L'obiettivo principale del recepimento è quello di consentire nel territorio regionale un'applicazione delle norme sulla prestazione energetica degli edifici più aderente alle corrispondenti regole europee. Si rileva, infatti, che la Commissione europea ha avviato nel 2006 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per recepimento incompleto e non corretto della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, procedura proseguita con un parere motivato del 2010 e con un invito del settembre 2011 a conformarsi alle regole europee. I punti contestati dalla Commissione europea sono la deroga dell'obbligo della certificazione energetica nel caso di locazione, la possibilità, nel caso di compravendita di edifici esistenti, di presentare una autocertificazione energetica in classe G al posto del certificato energetico, la mancata previsione delle ispezioni periodiche sugli impianti di climatizzazione estiva. A fronte della perdurante inerzia delle autorità italiane, la Commissione, ad aprile 2012, ha deciso di deferire l'Italia davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato pieno recepimento della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, nel frattempo rifusa nella direttiva n. 2010/31/UE.
Altro obiettivo fondamentale è quello di implementare il catasto dei certificati energetici ed il catasto degli impianti termici, indispensabili per un corretto monitoraggio e una migliore pianificazione energetica. A tal proposito si rappresenta che nell'ambito della strategia energetica europea denominata "20-20-20", la direttiva n. 28/2009/CE ha fissato per l'Italia, nei settori elettrico e termico, un obiettivo di copertura con fonti rinnovabili, da raggiungersi nel 2020, pari al 17 per cento dei consumi finali lordi di energia nei settori elettrico, termico e dei trasporti. Per il raggiungimento di tale obiettivo, il 15 marzo 2012 è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, in virtù del meccanismo denominato "Burden Sharing", viene codificato per ciascuna regione un obiettivo specifico che per la Sardegna è pari al 17,8 per cento. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, si prevede la nomina da parte dello Stato di un apposito commissario che, con oneri a carico della Regione, provvederà ad accordi con altre regioni per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile. La Giunta regionale, con la deliberazione n. 12/21 del 20 marzo 2012, ha approvato il Documento di indirizzo per le fonti rinnovabili, con cui ha codificato gli scenari al 2020 per il raggiungimento dell'obiettivo specifico per la Sardegna, che prevedono la copertura di un'aliquota significativa dei consumi di energia termica regionale con fonti rinnovabili, rendendo imprescindibile l'istituzione del catasto degli impianti termici, che consentirà di raggiungere e monitorare gli obiettivi specifici per il macrosettore termico.
Ancora, attraverso il recepimento della direttiva n. 2010/31/UE, ci si propone di rendere le procedure più efficienti e meno costose per i cittadini attraverso la "dematerializzazione" dei documenti, di introdurre regole virtuose per migliorare la prestazione energetica degli edifici e nuovi standard costruttivi, quale ad esempio quello degli edifici ad energia quasi zero, di definire un opportuno sistema di controlli e sanzioni in modo da garantire agli acquirenti/locatari di edifici una certa attendibilità sugli attestati di certificazione energetica che vengono rilasciati.
Per quanto concerne, in particolare, la certificazione energetica degli edifici, occorre considerare la specificità della materia, il cui elevato tasso tecnico impone l'individuazione di parametri unitari ai quali ancorare le politiche di efficienza energetica. Solo un'uniforme applicazione delle norme sull'intero territorio nazionale, infatti, può consentire il conseguimento di risultati apprezzabili in termini di risparmio energetico, ed ecco perché la normativa proposta intende fare integrale riferimento a quanto stabilito a livello nazionale dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e dai relativi decreti attuativi per i seguenti aspetti:
- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti.Tale impostazione è anche quella raccomandata dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), che, imponendo alle regioni che avessero già legiferato di adeguarsi gradualmente alle metodologie dettate dalle norme nazionali, recita testualmente: "le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'articolo 4.".
Pertanto, ci si discosterà da quelli che sono i dettami della normativa nazionale solamente per rendere l'applicazione della certificazione degli edifici in Sardegna più aderente alle regole europee in materia di efficienza energetica degli edifici o per rendere l'applicazione delle procedure più moderne ed efficienti.
Tenuto conto che il disegno di legge presenta numerosi rinvii alla normativa nazionale, suscettibile di possibili modifiche, all'articolo 1 è stato fatto rinvio alla normativa nazionale in materia e ai relativi decreti di attuazione, comprese le loro successive modifiche ed integrazioni.
Stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo
L'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010 disciplina l'attuazione della normativa europea e la verifica di conformità, stabilendo, al comma 1, che la Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento; il comma 2 attribuisce alla Giunta regionale il compito di verificare costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea. La Giunta ha provveduto pertanto ad inviare alla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'elenco di atti di cui sopra in riferimento al 2011, ed a trasmettere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
Al fine di verificare lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione, sono stati utilizzati i seguenti parametri di valutazione:
- stato dell'arte delle procedure di infrazione aperte nei confronti della Repubblica italiana per inadempimenti e violazioni del diritto dell'Unione europea da parte della Regione;
- provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- stato dell'arte delle procedure di indagine formale finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuti di Stato concessi dalla Regione a norma degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).Per quanto riguarda lo stato dell'arte delle procedure di infrazione, si segnala che nel corso del 2011 non risultano aperte nuove procedure a carico della Regione, mentre sono ancora in corso 4 procedure in materia ambientale. Nel 2011 la Commissione europea ha inoltre deciso l'archiviazione di una procedura.
Si segnala che, nel corso dell'anno di riferimento, la Commissione europea non ha adottato decisioni che attestano l'illegittimità o l'incompatibilità con il TFUE di regimi di aiuto concessi dalla Regione. Tuttavia risultano ancora aperte due procedure di indagine formale della Commissione europea finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla Regione a norma degli articoli 107 e 108 del TFUE. Per quanto riguarda le procedure di recupero degli importi erogati in relazione ad aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione, si tratta di 3 casi, in 2 dei quali la Corte ha deferito l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Analisi dell'articolato
Articolo 1 - Finalità e oggetto
Finalità e oggetto del disegno di legge sono la disciplina di procedure e criteri finalizzati al miglioramento della prestazione energetica degli edifici nel territorio della Regione. Per conseguire tale obiettivo è necessario far riferimento alla direttiva n. 2010/31/UE che, attraverso lo strumento della rifusione legislativa, ha aggiornato la direttiva n. 2002/91/CE.
Al comma 2 si fa riferimento alla direttiva n. 2009/28/CE che, recepita nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo n. 28 del 2011, ha fissato per l'Italia, nell'ambito della strategia energetica europea denominata "20-20-20", un obiettivo di copertura con fonti rinnovabili pari al 17 per cento per il 2020. Si tratta di un riferimento particolarmente importante in quanto la certificazione energetica degli edifici e la regolamentazione degli impianti termici, disciplinati nel presente disegno di legge, sono strumenti indispensabili per il conseguimento dell'obiettivo regionale pari al 17,8 per cento all'interno del meccanismo "Burden Sharing" citato in premessa. Il riferimento a quanto stabilito a livello nazionale dal decreto legislativo n. 192 del 2005 è dovuto alla necessità di garantire una uniformità di disciplina in tutto il territorio nazionale, anche per le finalità di verifica e attestazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Al comma 3 si è ritenuto opportuno, per tutto quanto non disciplinato dal disegno di legge (ad esempio definizioni e ambito di applicazione), prevedere un rinvio di ampio respiro alla normativa comunitaria e nazionale in materia, compresi i decreti di attuazione. Poiché tale normativa è suscettibile di possibili modifiche, è stata inserita una clausola di aggiornamento automatico alla nuove disposizioni in materia che dovessero successivamente intervenire.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Questa disposizione esclude dall'applicazione della legge gli edifici agricoli non residenziali non dotati di impianti termici, conformemente alla possibilità offerta dall'articolo 4, par. 2, lettera c), della direttiva n. 2010/31/CE che prevede un'apposita deroga per edifici agricoli non residenziali a basso consumo energetico.
La scelta di utilizzare come discriminante per l'esclusione dall'applicazione della legge l'assenza di impianti termici è dettata dalla necessità di introdurre un criterio oggettivo e verificabile in base al quale stabilire se un edificio è effettivamente caratterizzato da un basso consumo energetico, concetto di per sé generico e non quantificabile. La maggior parte degli edifici e delle strutture produttive agricole nella nostra Regione, infatti, è effettivamente caratterizzata da un basso consumo energetico, non essendo tali edifici riscaldati, raffrescati o ventilati artificialmente. Il conseguimento dei requisiti minimi da raggiungere avrebbe quindi un costo sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti e non si è ritenuto opportuno far gravare ulteriori costi su di un comparto già in crisi, che condurrebbe, inoltre, a risultati di scarso rilievo in termini di risparmio energetico. Sono naturalmente esclusi dalla deroga gli edifici agricoli residenziali, come ad esempio i locali adibiti ad agriturismo.
Articolo 3 - Certificazione energetica degli edifici e attestati di certificazione
Tale articolo prevede che l'attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ed a quelle previste dal disegno di legge. Anche per quanto concerne le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici, si farà riferimento al decreto legislativo n. 192 del 2005 e alle Linee guida.
Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, l'attestato di certificazione energetica dovrà essere prodotto in caso di edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione, nel caso di compravendita e anche in caso di locazione. Quest'ultima fattispecie non è al momento prevista dalla normativa nazionale e costituisce uno dei motivi per cui la Commissione europea nel 2010 ha ribadito, nell'ambito della procedura d'infrazione aperta contro l'Italia, il non corretto recepimento della normativa europea in discorso.
Nel caso di compravendita, il certificato energetico è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. Sulla scorta di quanto disposto da altre regioni, tale disposizione, facendo diventare il certificato parte integrante del contratto, rafforza quanto stabilito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede semplicemente l'inserimento di un'apposita clausola nei contratti di compravendita o di locazione di edifici con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Si ritiene, infatti, che per diffondere e radicare la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, sia necessario dare maggiore rilevanza al certificato energetico, documento che fornisce ai potenziali acquirenti o locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle relative spese) dell'immobile da acquistare o affittare.
Al comma 7 si impone che gli annunci commerciali di edifici o singole unità immobiliari, posti in vendita o in locazione, debbano riportare non solo l'indice di prestazione energetica, come previsto dalla modifica al decreto legislativo n. 192 del 2005 introdotta col decreto legislativo n. 28 del 2011, ma anche la classe energetica, in maniera tale da fornire un'informazione più completa e di più agevole comprensione per l'utente.
L'autodichiarazione con cui il proprietario afferma che l'edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l'attestato di certificazione energetica che, pertanto, andrà in ogni caso redatto in conformità al presente articolo. Con tale disposizione si supera uno dei punti maggiormente contestati dalla Commissione europea alla legislazione italiana, accusata di aggirare la normativa europea e quindi di impedire di fatto ad acquirenti o locatari di conoscere la reale performance energetica della casa che si accingono a comprare o ad affittare.
Articolo 4 - Soggetti abilitati alla certificazione
Il presente articolo rimanda alle disposizioni della normativa statale per quanto concerne i soggetti abilitati a redigere i certificati energetici.
Pertanto, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che dovrebbe definire i "requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici", l'attestato di certificazione energetica potrà essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti nell'articolo 2 dell'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Secondo quest'ultimo, "si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.".
Non si è ritenuto opportuno, in questa fase transitoria, definire un sistema regionale di formazione ed accreditamento dei certificatori, che potrebbe condurre ad un aggravio del procedimento e ad una lievitazione dei costi senza neppure fornire, viste anche le esperienze di altre regioni, una effettiva garanzia di qualità dei certificati energetici. A tal fine, si ritiene invece più efficace un solido sistema di controlli e sanzioni.
Gli attestati di certificazione energetica, redatti dai soggetti abilitati alla certificazione, dovranno essere rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle citate Linee guida, previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali.
Gli attestati indicano le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.
Articolo 5 - Redazione ed invio dell'attestato di certificazione energetica
Si tratta di un articolo particolarmente importante perché evita le incertezze interpretative e applicative tipiche dei periodi transitori successivi all'entrata in vigore di nuove disposizioni. Vengono infatti individuate le procedure per la redazione e l'invio degli attestati di certificazione energetica nel periodo transitorio che va dall'entrata in vigore della legge alla creazione del sistema informativo regionale, per giungere a disciplinare la materia a regime, ovvero quando sarà definitivamente attivato il sistema informativo di cui all'articolo 9 del presente disegno di legge.
Si stabilisce che i soggetti certificatori dovranno inserire, entro 6 mesi dall'entrata in funzione di tale sistema, i dati dei certificati emessi in formato cartaceo prima dell'entrata in vigore della legge, qualora non dovessero averli già trasmessi alla Regione secondo quanto previsto dalle citate linee guida di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2005.
Articolo 6 - Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di edifici ad energia quasi zero
La normativa nazionale, con il decreto legislativo n. 192 del 2005 e con il decreto legislativo n. 28 del 2011, individua un quadro complessivo di obblighi inerenti la copertura dei consumi finali di energia primaria mediante il ricorso a fonti di energia rinnovabile, articolato in una percentuale fissa ed in una crescente nel tempo.
Per quanto riguarda la parte fissa, i commi 1 e 2 ribadiscono gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale relativi alla copertura, con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, di una aliquota dei consumi annui di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, pari al 50 per cento (al 20 per cento per i centri storici).
Al comma 3, per quanto riguarda la parte variabile, crescente nel tempo, si impongono delle percentuali superiori per la copertura con fonti rinnovabili della somma dei consumi annui di energia primaria per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento rispetto a quelle indicate dal decreto legislativo n. 28 del 2011 per le annualità 2013 e 2016. Tale modifica è dettata dalla necessità di accelerare la conversione degli usi domestici di energia verso forme più sostenibili.
Con il comma 4, tenuto conto della elevata producibilità della fonte solare sia nel settore termico che elettrico a fronte dei suoi bassi impatti, si intende richiamare il progettista sulla particolare attenzione da riservare alla collocazione degli impianti solari già in fase di ideazione dell'edificio (esposizione, inclinazione, assenza di ombreggiamenti, superfici libere, ecc.).
Con il comma 5 si vuole ribadire l'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011 e il relativo dimensionamento della potenza elettrica.
Con i commi 6 e 7, al fine di incentivare la diffusione di edifici ad elevate prestazioni energetiche, viene introdotto il concetto di edificio a energia quasi zero di cui alla direttiva n. 2010/31/CE, al momento non ancora presente nel panorama legislativo nazionale. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di competenza statale riguardanti i requisiti minimi degli edifici a energia quasi zero, si rimanda alle direttive di attuazione di cui all'articolo 13, da emanare con deliberazione della Giunta regionale. Nelle stesse direttive saranno definiti le premialità per gli edifici a energia quasi zero costruiti prima delle scadenze di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2010/31/CE e per gli edifici ad energia quasi zero certificati secondo protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici (ad esempio ITACA), da adottarsi con le medesime direttive di attuazione. Si fa presente che tali tipologie di edifici, poiché obbligatori non prima del 2020 per il settore residenziale, necessitano di incentivi al fine di renderne conveniente la realizzazione. La graduale diffusione degli edifici ad energia quasi zero riveste un ruolo chiave nella strategia di contenimento dei consumi e, quindi, nel raggiungimento dell'obiettivo regionale nel meccanismo del "Burden sharing".
Articolo 7 - Esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
Il presente articolo, riguardante l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, è stato elaborato in condivisione con gli enti locali competenti ai sensi della legge regionale n. 9 del 2006, nell'ambito del tavolo tecnico istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/63 del 23 dicembre 2011.
Il comma 1 richiama la disciplina vigente per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, ricomprendendo esplicitamente anche quelli alimentati da biomassa. Tale specifica si rende necessaria per non limitare l'attività di verifica e manutenzione, come, invece, spesso si registra, ai soli impianti a combustibili fossili.
Al comma 2 è richiamato l'obbligo previsto dalla vigente normativa statale di dotare di libretto di centrale gli impianti funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore. Nelle more della definizione a livello nazionale di tale modello, per gli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, si rimanda al modello di libretto di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147.
Al comma 3 è introdotto l'obbligo, attualmente non presente nella normativa nazionale, della manutenzione ordinaria degli impianti termici funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore.
Grazie al combinato disposto dei commi 2 e 3, sarà possibile avviare l'attività di censimento, verifica e manutenzione almeno degli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, ora del tutto trascurate da parte degli enti preposti.
Il comma 4 intende superare un altro dei punti contestati dalla Commissione europea alla legislazione italiana, introducendo l'obbligo delle ispezioni periodiche per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza superiore ai 12 kW, le cui modalità verranno definite nelle direttive di attuazione della Giunta regionale, previa concertazione con gli enti preposti al controllo. Tali ispezioni, non ascrivibili alla semplice manutenzione ordinaria di cui al comma 2, dovranno contemplare una valutazione dell'efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in merito ai possibili miglioramenti.
Al comma 5 viene ribadito, conformemente alla normativa nazionale, che i controlli sugli impianti termici devono essere effettuati all'atto della prima messa in esercizio, nel caso di ristrutturazione di impianti esistenti, di sostituzione del generatore di calore e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma possono modificare l'efficienza energetica.
Al comma 6 viene standardizzata una procedura, già in essere presso alcune province, secondo cui i soggetti che effettuano le verifiche sugli impianti termici trasmettono per via telematica gli esiti delle stesse all'ente preposto.
Con il comma 7 si ribadisce che per enti preposti per territorio si intendono i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per le restanti parti del territorio.
Con il comma 8 si vogliono uniformare le procedure di controllo e manutenzione degli impianti termici sotto la regia regionale.
Al comma 9 viene definita per gli enti preposti la priorità per i controlli che devono effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dando precedenza agli impianti per i quali non è stata eseguita una regolare manutenzione.
Articolo 8 - Servizi energetici centralizzati
La norma introduce l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartamenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di prevedere in sede progettuale la realizzazione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore e del freddo. Tale disposizione, non presente nella normativa nazionale, consentirà ai proprietari/locatari di ottenere notevoli vantaggi in termini economici sia per quanto riguarda i consumi sia per quanto concerne i costi di gestione (maggiore efficienza, minore potenza termica da installare, minori costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi, esenzione del singolo dall'obbligo di provvedere annualmente in proprio ai controlli e alle denuncie alla provincia dello stato dell'impianto, ecc.). Nel contempo la contabilizzazione permette di gestire in modo autonomo gli impianti centralizzati, consentendo di misurare la quantità di calore/freddo effettivamente consumata in ogni appartamento. Inoltre, la centralizzazione sia del calore che del freddo consentirà di avere le facciate degli edifici sgombre dalle unità esterne degli impianti termici e quindi più gradevoli dal punto di vista paesaggistico.
Con il comma 2, salvo cause tecniche o di forza maggiore, è previsto il divieto di conversione di impianti termici centralizzati esistenti in impianti termici individuali. Tale dispositivo introduce un divieto laddove la norma nazionale prevede una semplice raccomandazione.
Con il comma 3, si dispone, ribadendo quanto già previsto a livello nazionale, che in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, sono realizzati gli interventi necessari per permettere, se tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.
Articolo 9 - Sistema informativo regionale per la certificazione energetica e per gli impianti termici
Catasto energetico degli edifici e catasto degli impianti termici
Con i commi dall'1 al 3 vengono istituiti il Catasto regionale delle certificazioni energetiche e il Catasto regionale degli impianti termici. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione dovrà realizzare il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e per gli impianti termici, condiviso e georiferito, che conterrà documenti e dati dei catasti di cui al comma 1. I requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo saranno specificati nel dettaglio con le direttive previste all'articolo 13 del disegno di legge.
I commi dal 4 al 9 contengono una serie di disposizioni tese al reperimento dei dati necessari al popolamento del Catasto regionale degli impianti termici. L'importanza riservata all'istituzione dei catasti di cui sopra e al reperimento dei dati che dovranno contenere, è dovuta, tra l'altro, alla improcrastinabile necessità di monitorare l'energia termica prodotta e consumata in Sardegna, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 citato in premessa.
Allo scopo di non perdere le informazioni inerenti gli impianti installati dopo l'entrata in vigore della presente legge, il comma 4 introduce l'obbligo per gli installatori di denunciare, agli enti competenti per territorio, l'installazione di nuovi impianti termici di qualsiasi specie e potenza. Le modalità con le quali i soggetti installatori devono denunciare il nuovo impianto saranno codificate con le direttive di cui all'articolo 13. Nelle more della loro emanazione tali modalità verranno definite dagli enti preposti con apposito provvedimento da rendersi noto alle popolazioni.
Al fine di acquisire, invece, i dati relativi al parco impianti esistente alla data di entrata in vigore della presente normativa, i commi dal 5 al 9 contengono una serie di obblighi di comunicazione di dati tecnici in capo ai responsabili di impianti termici (comma 5), agli installatori (comma 7) ed ai comuni (comma 9), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, che all'articolo 3, comma 3 recita testualmente:
"3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, (...), possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati, In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del D.P.R. 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.";
al punto 14 dell'Allegato L recita:
"14. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti o gli organismi da esse delegati, (...), con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.".Sulla base di tale disposizione, il comma 5 fa obbligo ai responsabili degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente normativa, di comunicare agli enti preposti per territorio, come definiti all'articolo 7, i dati dei propri impianti, di qualsiasi potenza e specie, compresi gli impianti solari termici, quelli alimentati da biomassa o funzionati mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore. Le modalità di comunicazione sono stabilite dagli enti preposti con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
Il comma 6 obbliga i soggetti distributori di combustibile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia), a comunicare agli enti preposti per territorio le informazioni relative all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
Il comma 7, al fine di intercettare i dati degli impianti termici che ai sensi del comma 5 non dovessero essere forniti da parte degli utenti, impone agli installatori di trasmettere, agli enti preposti per territorio, i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disegno di legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Il comma 8, allo scopo di non gravare ulteriormente gli utenti che, svolgendo regolarmente le attività di manutenzione, hanno già censito i propri impianti, introduce una deroga a loro favore rispetto agli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7.
Il comma 9 è finalizzato a reperire dati relativi agli impianti termici in possesso dei comuni. Tale necessità deriva dal fatto che alcune tipologie di impianti (ad esempio gli impianti solari termici), non essendo caratterizzati da una programmata e standardizzata attività di controllo da parte degli enti preposti, sfuggono al censimento che è invece ineludibile a causa del meccanismo del "Burden Sharing". Per raggiungere lo scopo ci si avvale di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 gennaio 2012 (Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili), che recita testualmente:
"1. I soggetti pubblici e, su richiesta del GSE, i soggetti privati, titolari di informazioni necessarie all'implementazione del sistema, sono tenuti a fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui alle schede riportate nell'allegato 1. I dati sono forniti secondo le modalità operative indicate dal GSE e per le sole finalità statistiche di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011.".
2. Le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 1989 si applicano ai soggetti pubblici e privati che, senza giustificato motivo, non ottemperino, nei tempi e nei modi stabiliti, all'obbligo di fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui al comma 1.".Il comma 10, regola il primo caricamento dei dati e del loro aggiornamento periodico nel Catasto regionale degli impianti termici, prevedendo che gli enti preposti inseriscano nel sistema informativo i dati in proprio possesso, ottenuti in base ai commi precedenti, secondo modalità da stabilirsi con apposite intese.
Articolo 10 - Dematerializzazione della documentazione relativa alla prestazione energetica degli edifici
L'articolo definisce, attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 9, le procedure informatizzate di invio dei documenti previsti dalla normativa vigente in materia di prestazione energetica degli edifici (la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'attestato di qualificazione energetica e l'attestato di certificazione energetica). Scopo della norma è quello di rendere le procedure più efficienti e meno costose per i cittadini e, allo stesso tempo, di ridurre la grande mole di documentazione cartacea da archiviare presso i comuni. Inoltre, con il popolamento del sistema informativo, la Regione disporrà di una base dati relativa agli edifici di tutto il territorio regionale idonea alle proprie attività istituzionali di controllo e pianificazione.
Articolo 11 - Accertamenti ed ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici
La norma stabilisce che i controlli sulla documentazione di cui all'articolo 10 saranno effettuati dalla Regione sia nei casi di edifici di nuova costruzione che per quelli soggetti a compravendita e locazione, onde garantire terzietà ed uniformità di giudizio su tutto il territorio regionale.
Articolo 12 - Sanzioni
Vengono definite le sanzioni per gli inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dal presente disegno di legge i cui proventi, introitati dalla Regione, dalle province e dai comuni, saranno destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni stabilite dal disegno di legge medesimo e, in generale, dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
Rispetto al decreto legislativo n. 192 del 2005, per quanto concerne le sanzioni per i professionisti, non si fa riferimento alle parcelle vidimate dagli ordini professionali, ma a quanto fatturato dai medesimi.
Le sanzioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, caratterizzate da un valore massimo e minimo, nelle more della emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 13 che ne definiranno la gradualità, devono applicarsi con il valore minimo.
Articolo 13 - Disposizioni finali
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con deliberazione il relativo regolamento di attuazione che dovrà tra l'altro definire:
a) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 9;
b) modalità, criteri e priorità dei controlli sui certificati energetici e sui documenti di cui all'articolo 10;
c) le modalità di applicazione delle sanzioni;
d) l'adozione di protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetico e ambientale degli edifici;
e) la definizione dei requisiti minimi delle caratteristiche degli edifici a energia quasi zero e delle relative premialità;
f) la definizione di modalità e frequenza delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva;
g) le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 4;
h) eventuali disposizioni aggiuntive a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2005 in materia di prestazioni energetiche degli edifici in considerazione delle specificità climatiche della Regione.Per quanto riguarda i costi, si sottolinea come l'applicazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione in quanto le risorse necessarie verranno reperite nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Amministrazione relativa all'informatizzazione delle procedure.
Articolo 14 - Entrata in vigore
La legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e oggetto1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva n. 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2012 sulla prestazione energetica nell'edilizia.
2. Nell'ambito delle materie di competenza regionale, la presente legge disciplina le procedure e i criteri generali relativi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della direttiva n. 2010/31/CE e nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge è fatto rinvio alla direttiva n. 2010/31/CE, al decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), alla restante normativa nazionale in materia e ai relativi decreti di attuazione, comprese le loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Ambito di applicazione1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, par. 2, lettera c), della direttiva n. 2010/31/CE e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli edifici agricoli non residenziali non dotati di impianti termici.
Art. 3
Certificazione energetica degli edifici e attestati di certificazione1. L'attestato di certificazione energetica è redatto secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 e al decreto ministeriale 26 giugno 2009.
2. Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e le procedure per la certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).
3. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.
4. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
5. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
6. In caso di compravendita o di locazione degli edifici l'attestato di certificazione energetica è redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
7. Gli annunci commerciali di edifici o singole unità immobiliari, posti in vendita o in locazione, riportano la classe energetica e l'indice di prestazione energetica contenuti nell'attestato di certificazione energetica.
8. L'attestato di certificazione energetica, da redigere in conformità al presente articolo, non è sostituibile dall'autodichiarazione di cui al punto 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009.
Art. 4
Soggetti abilitati alla certificazione1. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che individua i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione e all'ispezione degli impianti di climatizzazione, l'attestato di certificazione energetica è redatto dai tecnici abilitati di cui all'articolo 2 dell'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
2. Gli attestati di certificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali redatti dai soggetti di cui al comma 1 sono rilasciati in conformità, rispettivamente, agli allegati 6 e 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2009.
3. Gli attestati indicano le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.
Art. 5
Redazione ed invio dell'attestato di certificazione energetica1. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 9, l'invio dei certificati energetici avviene tramite posta elettronica certificata a cura del soggetto certificatore all'indirizzo indicato sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.
2. Gli attestati di certificazione energetica rilasciati dopo l'entrata in funzione del sistema informativo di cui all'articolo 9 sono redatti esclusivamente in formato digitale tramite gli strumenti a disposizione sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna ed inviati, entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, tramite il sistema informativo medesimo.
3. I dati contenuti nei certificati redatti in formato cartaceo prima dell'entrata in vigore della presente legge e non trasmessi alla Regione secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2009, sono inseriti, a cura dei soggetti certificatori emittenti, nel sistema informativo di cui all'articolo 9 entro sei mesi dalla sua entrata in funzione.
Art. 6
Disposizioni in materia di impianti alimentati
da fonti rinnovabili e di edifici ad energia
quasi zero1. Negli edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica è progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.
3. Le percentuali di copertura di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), sono da intendersi, nel territorio della Regione, rispettivamente pari al 30 per cento per il 2013, 40 per cento per il 2016 e 50 per cento per il 2017.
4. Nella fase di progettazione dell'intervento edilizio è resa disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente producibilità degli impianti solari.
5. Fermo quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e secondo quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del decreto legislativo n. 192 del 2005, negli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o in caso di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono installati impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai sensi del paragrafo 3 dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
6. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di competenza statale, al fine di incentivare la diffusione di edifici ad alte prestazioni energetiche, requisiti minimi degli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva n. 2010/31/CE sono stabiliti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 13.
7. Le direttive di attuazione di cui all'articolo 13 prevedono premialità per gli edifici a energia quasi zero costruiti prima delle scadenze di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2010/31/CE e per gli edifici ad energia quasi zero certificati secondo i protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, da adottarsi con le medesime direttive di attuazione.
Art. 7
Esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, compresi quelli alimentati da biomassa, sono regolati dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
2. Secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), gli impianti termici, di qualsiasi potenza e specie, funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, sono muniti di libretto di centrale. Nelle more dell'approvazione della normativa statale relativa alla definizione del modello del libretto, in caso di impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, questo è redatto conformemente all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147 (Regolamento 2037/2000/CE - Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore).
3. Al fine di limitare i consumi energetici, gli impianti di cui al comma 2, sono sottoposti a cura del responsabile a manutenzione ordinaria da parte di personale abilitato, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), secondo le cadenze e le modalità riportate dai libretti di uso e manutenzione rilasciati dalla ditta costruttrice e comunque non oltre i quattro anni.
4. Gli impianti termici per la climatizzazione estiva con potenza utile nominale maggiore di 12 kW sono sottoposti a specifiche ispezioni, le cui modalità e frequenza, nelle more dell'emanazione delle disposizioni di competenza statali, sono definite con le direttive di attuazione di cui all'articolo 13.
5. I controlli di cui al presente articolo sono effettuati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto nel caso di installazione di nuovi impianti termici, di ristrutturazione di impianti esistenti, di sostituzione del generatore di calore e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma possono modificare l'efficienza energetica. Le date di effettuazione dei controlli costituiscono il riferimento per la determinazione delle successive scadenze.
6. Il soggetto esecutore dei controlli di cui ai commi 1, 3 e 4 trasmette per via telematica gli esiti del controllo all'ente preposto, congiuntamente ai dati contenuti nel libretto di impianto.
7. Ai fini del presente articolo, per enti preposti per territorio si intendono i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per le restanti parti del territorio.
8. La Regione promuove intese ed accordi con gli enti preposti al fine di implementare ed uniformare le procedure di controllo e manutenzione degli impianti termici mediante l'uso di strumenti informatici.
9. Gli enti preposti effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), dando precedenza agli impianti per i quali non esiste alcuna comunicazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e dei commi 5 e 7 dell'articolo 9.
Art. 8
Servizi energetici centralizzati1. Per gli edifici di nuova costruzione con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartamenti alle categorie E1 ed E2 e così come classificati in base alla destinazione d'uso dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, è prevista in sede progettuale la realizzazione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore e del freddo, salvo che ne sia dimostrata la non fattibilità tecnica o la non realizzabilità per impedimenti di tipo urbanistico e/o ambientale.
2. Salvo cause tecniche o di forza maggiore, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a quattro, appartenente alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, è vietata la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare.
3. In tutti gli edifici appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, sono realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione di tali interventi, sono evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 15 dell'allegato I del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Art. 9
Sistema informativo regionale
Catasto energetico degli edifici
e Catasto degli impianti termici1. Sono istituiti presso la Regione autonoma della Sardegna il Catasto regionale delle certificazioni energetiche e il Catasto regionale degli impianti termici.
2. I dati dei catasti di cui al comma 1 sono contenuti nel Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e per gli impianti termici, condiviso e georiferito, da istituirsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo sono definiti con le direttive di attuazione di cui all'articolo 13.
4. Nelle more dell'emanazione delle direttive di cui all'articolo 13 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti per territorio comunicano con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni le modalità di trasmissione dei dati tecnici dell'impianto e della dichiarazione di conformità del medesimo che l'installatore comunica in occasione di ogni nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva, di qualsiasi potenza, compresi quelli alimentati a biomassa, quelli funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore e gli impianti solare termici.
5. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e dal punto 14 dell'allegato L del decreto legislativo n. 192 del 2005, i responsabili di impianti termici esistenti, di qualsiasi potenza e specie, compresi gli impianti solari termici, quelli alimentati da biomassa o funzionati mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, comunicano agli enti preposti i dati tecnici degli impianti medesimi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità di comunicazione sono stabilite dagli enti preposti con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. I soggetti distributori di combustibile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999 n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia), comunicano agli enti preposti per territorio le informazioni relative all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
7. Gli installatori di impianti termici, di qualsiasi potenza e specie, compresi gli impianti solari termici, quelli alimentati da biomassa o funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, trasmettono per via informatica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge agli enti preposti i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano a quegli impianti per cui l'ente preposto ha già acquisito i rapporti di controllo di cui agli allegati F e G del decreto legislativo n. 192 del 2005.
9. In conformità all'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 gennaio 2012 (Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili), i comuni trasmettono agli enti preposti per territorio, qualora non lo siano essi stessi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dati energetici nei comparti elettrico e termico relativi al territorio di loro competenza secondo le modalità da stabilirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale. Nelle more della emanazione della deliberazione, i comuni trasmettono per via informatica agli enti preposti per territorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i dati contenuti nei documenti previsti dalla vigente normativa per l'installazione, l'attestazione di conformità, nonché l'incentivazione di qualsiasi natura degli impianti termici.
10. Ai fini del popolamento e dell'aggiornamento periodico del Catasto regionale degli impianti termici, gli enti preposti inseriscono i dati in proprio possesso nel sistema informativo di cui al comma 2, secondo modalità da stabilirsi con apposite intese.
Art. 10
Dematerializzazione della documentazione relativa alla prestazione energetica degli edifici1. La relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991 come definita dall'allegato E del decreto legislativo n. 192 del 2005, qualora debba essere predisposta, è inviata esclusivamente tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9 e reca la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. La dichiarazione di avvenuto invio della relazione tramite il sistema informativo è allegata alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.
2. Il direttore dei lavori assevera e presenta al comune di competenza, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e senza alcun onere aggiuntivo per il committente:
a) la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1;
b) la dichiarazione di avvenuto invio, a sua cura, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9, dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato;
c) la relazione tecnica di cui al comma 1 qualora siano state adottate varianti, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9.3. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se non accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 2.
4. La dichiarazione di avvenuto invio dell'attestato di certificazione energetica tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9 è allegata all'istanza per l'ottenimento dell'agibilità dell'edificio, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 11
Accertamenti ed ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici1. Al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale, la Regione dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione sia in corso d'opera sia entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La Regione dispone annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.
Art. 12
Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico abilitato che rilascia attestati di certificazione energetica non veritieri o che sia privo dei requisiti di cui all'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 500 euro e con l'esclusione dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
2. Il tecnico abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui agli articoli 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia una relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991, come definita dall'allegato E del decreto legislativo n. 192 del 2005, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 2.000 euro ed altresì con l'esclusione dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il progettista che rilascia una relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali previsti nella relazione di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 2.000 euro.
5. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e 2.000 euro. Il direttore dei lavori che nella asseverazione attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e con l'esclusione dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
6. Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le previsioni della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo del costo della costruzione.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
8. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro proporzionalmente alla superficie utile dell'edificio.
9. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro proporzionalmente alla superficie utile dell'edificio.
10. Ai soggetti certificatori che non provvedono all'immissione dei dati dei certificati emessi in formato cartaceo prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, è impedito l'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9 per un periodo minimo di sei mesi sino ad un massimo di ventiquattro mesi.
11. Il proprietario o avente titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti a fonte rinnovabile, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 o non realizza impianti centralizzati nei casi previsti dall'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. Il proprietario o avente titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non ottempera alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, è punito con la medesima sanzione amministrativa.
12. Il proprietario o avente titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro.
13. Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, concernenti l'obbligo di riportare la classe energetica e l'indice di prestazione energetica contenuti nell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare posti in vendita o in locazione mediante l'annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.
14. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, e 10 sono accertate dalla Regione che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sono accertate dal comune competente per territorio che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.
15. I proventi delle sanzioni spettanti alla Regione e ai comuni sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge e, in generale, dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. I proventi possono essere, altresì, destinati all'incentivazione di interventi di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili.
16. Nelle more della emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 13, la sanzione di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applica con il valore minimo.
17. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono graduate secondo quanto disciplinato dalle direttive di cui all' articolo 13.
18. Le sanzioni in materia di impianti termici sono disciplinate dal decreto legislativo n. 192 del 2005. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di 500 euro applicata dall'ente preposto per territorio, al quale spettano i relativi proventi.
19. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 13
Disposizioni finali1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con propria deliberazione le direttive di attuazione della presente legge che definiscono:
a) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 9;
b) le modalità, i criteri e le priorità dei controlli sui certificati energetici e sui documenti di cui all'articolo 10;
c) le modalità di applicazione delle sanzioni;
d) l'adozione di protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetico e ambientale degli edifici;
e) la definizione dei requisiti minimi delle caratteristiche degli edifici a energia quasi zero e delle relative premialità;
f) la definizione di modalità e frequenza delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva;
g) le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 4;
h) eventuali disposizioni aggiuntive a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 in materia di prestazioni energetiche degli edifici in considerazione delle specificità climatiche della Regione.
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).