CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 397/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
CHERCHI

il 15 giugno 2012

Interventi urgenti per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007-2013

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha carattere di urgenza in quanto finalizzato alla soluzione di problemi che, diversamente, sarebbero causa di serie difficoltà per Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nell'attuazione del PSR 2007-2013.

L'articolo 1, in particolare, è diretto a superare le difficoltà incontrate dai GAL e dagli enti locali nell'attuazione di alcune misure del PSR 2007-2013.

Il programma é articolato in 4 assi prioritari. Gli assi 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale e 4 "Attuazione dell'approccio Leader" comprendono complessivamente 9 misure articolate in circa 26 azioni, di cui 6 misure e 21 azioni sono gestite con il metodo Leader, ovvero attraverso i 13 Gruppi di azione locale che comprendono 281 comuni a cui sono rivolti numerosi bandi gestiti dagli stessi GAL. Per il pacchetto di misure del PSR da gestire attraverso i GAL si dispone di un finanziamento di euro 169.926.136.

Alcune difficoltà riscontrate dai GAL e dagli enti locali derivano dalle tipologie di "Investimenti" definite dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006, le sole per le quali il successivo articolo 56 prevede la possibilità di concedere anticipazioni ai beneficiari fino al 50 per cento del contributo pubblico. Le modifiche al regolamento (CE) n. 1974/2006 apportate dal regolamento (UE) n. 679/2011 hanno mantenuto sostanzialmente invariati i contenuti degli articoli 55 e 56.

Ciò comporta l'esclusione dalla possibilità di ottenere un'anticipazione per tutti i beneficiari delle seguenti misure:
a) misure attuate con bando GAL con beneficiari gli enti locali:
- misura 321, azione 1 "Servizi sociali", azione 2 "Interventi a sostegno dell'attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale", azione 3 "Servizi ambientali";
b) misure attuate con bando regionale e con beneficiari i 13 GAL:
- misura 413 "azioni di sistema";
- misura 421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale";
c) misure con bando regionale e con beneficiari gli enti locali:
- misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale-Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000".

A tale riguardo si evidenzia che:
- i GAL non dispongono di risorse proprie. Essi usufruiscono solo dei rimborsi per le spese di gestione riconducibili allo svolgimento delle proprie funzioni a valere sulla misura 431 del programma;
- è noto che i finanziamenti a favore degli enti locali negli ultimi anni hanno subito una rilevante riduzione. Tale situazione pesa soprattutto sui 281 comuni dell'area Leader di cui 229 risultano classificati in stato di malessere demografico grave, gravissimo, precario (68,74 per cento dei comuni sardi con densità di 28 ab/Kmq, identificabili con le sigle C1 e D1).

Con l'articolo 1 si vuole dare ai GAL e agli enti locali la possibilità di usufruire delle anticipazioni regionali per poter attuare i progetti finanziabili mediante le misure sopra elencate.

Il costo di tale operazione per la Regione è sostanzialmente pari a zero in quanto sia i GAL sia gli enti locali provvederanno a restituire le somme ricevute a seguito del rimborso delle spese effettuate da parte dell'organismo pagatore AGEA.

Al fine di semplificare almeno in parte le procedure, l'articolo prevede che l'Amministrazione regionale possa recuperare le anticipazioni degli enti locali mediante conguaglio a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, a seguito dei rimborsi effettuati a favore degli enti locali stessi dall'organismo pagatore AGEA.

L'articolo 2 é invece diretto ad assicurare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale la regolare prosecuzione delle attività svolte dai dipendenti a tempo indeterminato, provenienti da altri enti ed organismi regionali, che prestano o che negli ultimi due anni hanno prestato servizio in regime di comando e/o in mobilità temporanea ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998.

Tale personale lavora o ha lavorato per più anni all'attuazione delle misure del programma ed ha acquisito competenze e professionalità alle quali l'Assessorato non può più rinunciare.

Ad aggravare la situazione, per alcuni di loro è venuto a scadenza il periodo di comando o mobilità temporanea presso l'Assessorato, con notevoli disagi per gli uffici che, come più volte evidenziato nelle sedi competenti, si caratterizzano per un organico gravemente sottodimensionato rispetto al livello qualitativo richiesto e al carico di lavoro che sono chiamati a svolgere. In particolare si evidenzia la complessa articolazione del PSR 2007-2013 e, soprattutto, la complessità delle procedure amministrative e finanziarie, di gran lunga superiore a quelle dei periodi di programmazione precedenti. Si ricorda, inoltre, che è in fase di definizione anche la programmazione 2014-2020 e che il personale di cui sopra ha seguito la quotidiana evoluzione di tale programmazione.

Per tutti i motivi sopra descritti si rende necessario e urgente prevedere un percorso normativo diretto ad offrire la possibilità di transitare definitivamente presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e, in particolare, presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale al personale qualificato che opera o che negli ultimi due anni ha operato in regime di comando o di mobilità temporanea, acquisendo competenze che non devono essere perdute.

Pertanto, si propone la riattivazione delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, in modo tale che le stesse possano essere estese ai dipendenti a tempo indeterminato che si trovano nelle condizioni sopra descritte e che, quindi, hanno usufruito o stanno usufruendo del comando o della mobilità temporanea e che risultano indispensabili per gli uffici dell'Assessorato presso i quali hanno svolto o stanno svolgendo la propria attività lavorativa.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, quantificata in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

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QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai consiglieri

SANNA Paolo Terzo, Presidente e relatore - SOLINAS Antonio, Vice presidente - MULA Segretario, COCCO Pietro, Segretario - ARTIZZU - CAPPAI - CUCCA - GRECO - LOTTO - PIRAS - PLANETTA - STOCHINO - ZUNCHEDDU

pervenuta il 18 dicembre 2012

La Quinta Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 397 (Interventi urgenti per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007-2013) nella seduta del 28 giugno 2012. In ottemperanza all'atto di assegnazione, la Commissione, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, ha provveduto a richiedere il parere della Seconda Commissione, la quale, nella seduta del 4 settembre 2012 ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole sul provvedimento.

La Quinta Commissione ha avviato la discussione sul disegno di legge n. 397 nella seduta pomeridiana del 23 ottobre 2012. Nel corso del dibattito, la Commissione ha ritenuto di condividere all'unanimità il contenuto dell'articolo 1, finalizzato a superare talune difficoltà incontrate dai GAL e dagli enti locali nell'attuazione delle misure del PSR 2007-2013; tale norma, infatti, è diretta a estendere la possibilità di concedere anticipazioni ai GAL e agli enti locali quali soggetti beneficiari per l'attuazione delle misure ricomprese negli assi 3 e 4 del PSR, misure che, attualmente, in considerazione delle spese in esse ricomprese, non possono avvalersi del regime delle anticipazioni di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Per raggiungere questo risultato viene disposto lo stanziamento di 2 milioni di euro finalizzati alla concessione di anticipazioni nei limiti del 50 per cento del contributo pubblico ammesso, somme che i soggetti beneficiari restituiranno successivamente alla Regione al momento del rimborso delle spese da parte dell'organismo pagatore AGEA e che la Regione potrà recuperare anche mediante compensazione sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

La Commissione ha ritenuto, inoltre, di condividere, a maggioranza, il contenuto dell'articolo 2, per mezzo del quale ci si propone, attraverso l'inquadramento negli organici dell'Amministrazione regionale, di mantenere in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura il personale in comando che materialmente si è occupato dell'istruttoria delle pratiche concernenti i GAL, al fine di non perdere l'esperienza già maturata sul campo.

Anche l'articolo 3 del disegno di legge relativo alla copertura finanziaria è stato approvato a maggioranza.

La Commissione ha, quindi, sospeso la votazione finale sul disegno di legge e, in applicazione del disposto dell'articolo 45, comma 3, del regolamento interno, ha richiesto i pareri di competenza alla Prima e alla Terza Commissione.

La Quinta Commissione, nella seduta del 4 dicembre 2012, preso atto della mancata espressione del parere di competenza da parte della Prima e Terza Commissione nei termini di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno, ha provveduto all'approvazione finale a maggioranza del disegno di legge n. 397 (Interventi urgenti per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007-2013) e ha nominato quale relatore il Presidente della Commissione.

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La Seconda Commissione Permanente nella seduta del 4 settembre 2012 ha espresso all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge.

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I pareri della Prima e Terza Commissione permanente, richiesti rispettivamente in data 8 novembre 2012 e 24 ottobre 2012, non sono pervenuti nei termini.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale e agli enti locali

1. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, è autorizzata per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 2.000.000 finalizzata alla concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei gruppi di azione locale e degli enti locali, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Le anticipazioni concesse ai sensi di cui al comma 1 possono essere recuperate anche mediante compensazione a valere sulle assegnazioni effettuate sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, successivamente ai rimborsi operati dall'organismo pagatore AGEA a favore dell'ente locale beneficiario.

 

Art. 1
Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale e agli enti locali

(identico)

Art. 2
Applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2007

1. Per consentire il regolare svolgimento delle attività poste in capo all'Amministrazione regionale per l'attuazione degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria 2007/2013 e per quelle delle programmazioni successive, il personale che presta o che negli ultimi due anni ha prestato servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), che si trova o si é trovato nella condizione prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2007, può presentare domanda di inquadramento negli organici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è accolta nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili nel bilancio della Regione.

 

Art. 2
Applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2007

(identico)

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e fanno carico all'UPB S06.04.024 del bilancio della Regione per l'anno 2012 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2012 e per gli anni 2013 e 2014 sono introdotte le seguenti modifiche:

ENTRATA

in aumento

UPB E361.006
Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
2014 euro 2.000.000

SPESA

STRATEGIA 06

in aumento

UPB S06.04.024 (NI) FR tit. II
Anticipazioni per l'attuazione del Piano di sviluppo rurale
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
2014 euro 2.000.000

 

Art. 3
Copertura finanziaria

(identico)

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 4
Entrata in vigore

(identico)