CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 382

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport,
MILIA

il 17 aprile 2012

Interventi straordinari in materia di valorizzazione di beni e attività culturali

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge, in armonia con la normativa regionale e nazionale di settore, intende disciplinare l'attuazione di programmi straordinari di valorizzazione di beni e attività culturali, mediante la realizzazione di interventi e manifestazioni che contribuiscano a favorire la promozione della conoscenza del patrimonio culturale della Sardegna e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni.

Le attività di valorizzazione, in quanto dirette a migliorare il livello di conoscenza del patrimonio, non solo rivestono un'elevata finalità educativa, ma producono, anche, effetti positivi sulla conservazione dei beni culturali e, conseguentemente, ne incrementano la fruibilità, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela e salvaguardia dei beni medesimi.

La valorizzazione, inoltre, nei suoi effetti, esalta anche la rilevanza economica del patrimonio culturale, in termini di attività, di servizi e prodotti connessi alle azioni sul territorio.

Al riguardo, un ruolo fondamentale è da riconoscersi anche al patrimonio immateriale, legato alle tradizioni, ai saperi e alle produzioni locali tipiche della Sardegna nel passato come nel presente, che rappresentano un sicuro valore aggiunto di ogni iniziativa in tal senso.

Obiettivo prioritario del presente disegno di legge è quello di incrementare l'offerta culturale della Regione, valorizzando e migliorando la fruizione dei beni e dei luoghi della cultura, anche nell'ottica dell'ampliamento, destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge, che prevede la realizzazione di programmi straordinari di interventi e manifestazioni di promozione di beni e attività culturali. Al comma 2 vengono individuati, negli enti locali, singoli o associati, e nelle associazioni di settore regolarmente riconosciute, i soggetti ammissibili al finanziamento.

L'articolo 2 individua i progetti finanziabili.

L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione promuove i beni e le attività culturali anche attraverso programmi straordinari di interventi e manifestazioni volti a favorire il miglioramento della qualità della vita della popolazione e l'incremento delle attività recettive e commerciali anche tramite l'ampliamento dei periodi tradizionali di presenza turistica.

2. I soggetti ammissibili al finanziamento dei programmi straordinari sono gli enti locali singoli o associati e le associazioni di settore regolarmente riconosciute.

3. Il programma straordinario di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

 

Art. 2
Progetti finanziabili

1. Sono finanziati programmi straordinari, anche integrati, di interventi e manifestazioni riguardanti:
a) la promozione e la valorizzazione di siti e luoghi della cultura di epoca nuragica;
b) il restauro e la valorizzazione di chiese di alto valore storico e religioso;
c) le manifestazioni di promozione della lettura e i festival letterari di livello nazionale ed internazionale;
d) le manifestazioni amatoriali connesse alla promozione e valorizzazione dei beni culturali, riguardanti la vela, il golf e autovetture, imbarcazioni e motocicli storici.

 

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 10.000.000 per l'anno 2012.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2012 euro 2.500.000

risorse derivanti dal definanziamento di autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), relativamente alle somme disimpegnate e recuperate in entrata nell'esercizio finanziario 2012 per interventi nel campo dei beni culturali
2012 euro 1.800.000

UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2012 euro 2.700.000

UPB S01.03.010
Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA
2012 euro 3.000.000

in aumento

UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

cap. SC03.0057
Spese per il restauro ed il consolidamento delle chiese di particolare interesse storico ed artistico (art. 20, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 26, comma 10, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 8, comma 4, lett. g), L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e art. 5, comma9, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1)
2012 euro 2.500.000

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti

cap. NI
Interventi di parte corrente per la valorizzazione di beni e attività culturali
2012 euro 7.500.000