CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 367
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, CAPPELLACCIil 2 marzo 2012
Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali con
le elezioni comunali e provinciali***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di coordinare le norme elettorali in caso di svolgimento contemporaneo di referendum regionali ed elezioni comunali e provinciali.
L'articolo 1 detta disposizioni per lo svolgimento dei referendum regionali da tenersi nell'anno 2012 (nella fattispecie, 5 referendum abrogativi e 5 referendum consultivi), prevedendo il possibile abbinamento con il primo turno delle elezioni comunali e provinciali indette nella Regione Sardegna.
La ratio della norma si rinviene in esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzandosi nella fattispecie un risparmio di spesa sia per la Regione che per gli enti locali che rinnovano i propri organi nella primavera 2012. Le spese derivanti da adempimenti comuni ai referendum regionali e alle elezioni comunali e provinciali sono, infatti, ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla legge per particolari voci di spesa.
Ulteriori benefici sono rappresentati dalla chiamata alle urne degli elettori per una sola volta e dal minor impatto sul calendario scolastico degli istituti sedi di seggio elettorale.
La previsione dell'abbinamento per la sola tornata elettorale 2012 si fonda sulla necessità di non incidere strutturalmente e organicamente sulla vigente normativa in materia di referendum regionali, alla luce di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna. Ai sensi di tale norma, infatti, la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo è rimessa ad una legge regionale rinforzata, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed eventualmente sottoposta a referendum "confermativo".
L'articolo 1, al comma 1, indica la normativa applicabile all'ipotesi di abbinamento, in relazione alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali.
L'articolo 1, ai commi 2 e 3 indica la sequenza e la durata delle operazioni di scrutinio: considerato che i referendum coinvolgono tutte le sezioni elettorali del territorio regionale, mentre le consultazioni comunali e provinciali coinvolgono solo una parte di queste, dovranno essere scrutinate prima le schede inerenti i referendum ed in seguito le schede inerenti le elezioni amministrative.
Si rileva, infine, che le spese elettorali sono annoverate tra le spese obbligatorie e che il presente disegno di legge non necessita di norma di copertura finanziaria, non comportando oneri aggiuntivi per le amministrazioni interessate.
La ripartizione delle spese derivanti dall'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni amministrative non è espressamente disciplinata dal presente disegno di legge, in quanto segue le regole generali già delineate dalle leggi statali e regionali vigenti in materia. In concreto, si provvederà a dare attuazione alle suddette regole tramite apposite circolari esplicative, previo accordo con il Ministero dell'interno.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali1. Limitatamente all'anno 2012, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum regionali con le elezioni dei consigli comunali e provinciali e con il primo turno delle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province, alle consultazioni referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, salvo quanto disposto ai commi successivi, le disposizioni concernenti le elezioni amministrative.
2. Nel caso di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative ai referendum regionali iniziano subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni preliminari allo scrutinio di tutte le consultazioni e sono ultimate entro le ventiquattro ore successive.
3. Nel caso di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative alle elezioni amministrative vengono rinviate alle ore sette del mercoledì successivo alla votazione e si concludono entro dodici ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro ventiquattro ore se hanno avuto luogo due consultazioni amministrative.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).