CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 355/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISA

il 25 gennaio 2012

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2012

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge dispone:
- all'articolo 1 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2012 per un periodo di un mese, che si ritiene sufficiente a garantire la continuità dell'attività amministrativa in rapporto ai tempi occorrenti per l'esame e l'approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014 da parte del Consiglio regionale; lo stesso articolo 1 regolamenta la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio;
- all'articolo 2 l'entrata in vigore.

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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZA E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai consiglieri

FOIS, Presidente e relatore - SABATINI, Vice presidente - LAI, Segretario - SALIS, Segretario - BARRACCIU - CAPELLI - CAPPAI - DIANA Giampaolo - DIANA Mario - PIRAS - RODIN - SANJUST - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - STERI - URAS

pervenuta il 26 gennaio 2012

La Terza Commissione, nella seduta del 26 gennaio 2012, ha licenziato il testo senza modifiche.

La Commissione, concluso l'esame della manovra 2012-2014 e nell'imminenza della discussione della stessa in Aula, ha ritenuto così di venire incontro all'esigenza di garantire la continuità dell'attività amministrativa per il solo mese di gennaio 2012.

Il testo è stato lasciato invariato e disciplina l'esercizio provvisorio secondo le modalità ordinarie di gestione dell'esercizio provvisorio.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2012 per un periodo non superiore a un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini dei commi 2, 3e 4.

 

Art. 1
Esercizio provvisorio


(identico)

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti giuridici dal 1° gennaio 2012.

 

Art. 2
Entrata in vigore


(identico)