CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 346

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti,
SOLINAS

il 20 dicembre 2011

Disposizioni in materia di continuità territoriale e di trasporto pubblico locale

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge in argomento si compone di 17 articoli così di seguito strutturati e ripartiti in 4 capi.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del capo I del disegno legge e richiama il quadro costituzionale e comunitario di riferimento nell'ambito del quale disciplinare la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale.

L'articolo 2 sancisce il diritto alla mobilità del popolo sardo e stabilisce il concorso della Regione, con una propria politica marittima, al mercato del cabotaggio sulle rotte da e per la Sardegna in un contesto di libera concorrenza tra armatori comunitari, prevenendo la formazione di monopoli, oligopoli e cartelli.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di continuità territoriale marittima con espressa previsione di trasferimento in capo alla Regione dei servizi di cabotaggio marittimo da e per la Sardegna e imposizione, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da e verso l'Isola nonché tra questa e le sue isole minori, di obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura degli stessi.

L'articolo 4 individua i servizi marittimi di preminente interesse regionale. Essi sono così specificati:
- i servizi di trasporto passeggeri con punto di origine o di arrivo in uno dei porti o scali della Regione;
- il trasporto di merci di linea;
- i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;
- i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;
- i servizi internazionali passeggeri e merci, in armonia con la politica europea di vicinato e con particolare riferimento ai paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo istituita a Parigi il 13 luglio 2008;
- il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento del tessuto industriale, artigianale e di trasformazione regionale;
- i servizi marittimi di collegamento della rete ferroviaria della Sardegna con le reti ferroviarie nazionale ed internazionale.

Sempre nell'ambito dei servizi marittimi di preminente interesse regionale, l'articolo 5 prevede, in determinate condizioni, che gli stessi possano essere espletati mediante apposita società di navigazione ai sensi dell'articolo 7. Al fine di valutare lo stato di esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, approva entro il 30 settembre di ciascun anno un atto ricognitivo.

Con riferimento al trasporto delle merci e dei rotabili ferroviari il medesimo articolo prevede il ricorso ad idonea politica contributiva qualora specifiche esigenze dell'economia regionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi, ovvero il mantenimento di determinate linee, per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla società Sardegna regionale marittima Spa (Saremar). Nello specifico viene circoscritto l'ambito di operatività della medesima ai servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica nonché è prevista la cessione, previo espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica, del ramo d'azienda relativo ai collegamenti tra la Sardegna ed il continente italiano, unitamente ai contratti ad esso afferenti ed in essere alla data di cessione.

L'articolo 7 autorizza l'Assessore regionale dei trasporti a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata Flotta sarda Spa, alla quale affidare l'esercizio dei servizi delle linee di navigazione di preminente interesse regionale destinando a tal fine, quale quota regionale di conferimento del relativo capitale sociale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 31, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, fino all'importo massimo ivi previsto. Le azioni della costituenda società sono attribuite all'Assessorato regionale dei trasporti che esercita i relativi diritti sociali.

L'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del capo II del disegno legge con particolare riferimento alle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, sia con riferimento alla legislazione regionale vigente (legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21) sia in relazione alla normativa statale di settore quale il decreto legislativo n. 46 del 2008 ed il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

Gli articoli 9 e 10 recano disposizioni in materia di trasporto pubblico locale su ferro.

In particolare l'articolo 9 qualifica, in conformità all'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2005, le infrastrutture, i servizi ferroviari (passeggeri e merci), i servizi delle reti metropolitane a guida vincolata ed i servizi ferroviari turistici quali elementi costituenti la struttura portante di livello regionale del trasporto pubblico locale. Sancisce, inoltre, sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 46 del 2008, il trasferimento alla Regione, entro sei mesi dall'approvazione del disegno legge, delle strutture ferroviarie, del patrimonio, delle funzioni e delle risorse attualmente in capo ad RFI Spa con riferimento al territorio regionale, prevedendo al contempo l'unitario svolgimento, in capo alla Regione medesima, delle relative funzioni di programmazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti.

Con l'articolo 10 si dispone, invece, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, presso l'Assessorato dei trasporti, di una ulteriore direzione generale denominata Direzione generale per il trasporto ferroviario e per gli impianti fissi metropolitani.

A detta nuova direzione, che si avvale anche delle risorse finanziarie per gli investimenti destinate dallo Stato alla Regione in attuazione del decreto legislativo n. 46 del 2008, sono attribuiti nello specifico compiti in materia di programmazione dei servizi ferroviari passeggeri e merci, contratti di servizio nel trasporto ferroviario, amministrazione dei servizi metropolitani, amministrazione dei beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46, interoperabilità all'esercizio dei sistemi di trasporto ferro-gomma, rapporti istituzionali con gli organismi preposti, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee ferroviarie ordinarie, metropolitane ed a scartamento ridotto e realizzazione impianti fissi per il trasporto di persone.

Con l'articolo 11 si intende procedere all'adeguamento della quota del capitale sociale di ARST Spa, oggi pari al 30 per cento per effetto del disposto di cui all'articolo 30 della richiamata legge regionale n. 21 del 2005, ai valori (pari al 40 per cento) previsti dal più volte richiamato articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma.

Nelle more dell'approvazione del Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2005, ed in sede di prima applicazione dei programmi triennali previsti dall'articolo 15 della medesima legge, vengono definiti, attraverso lo strumento di deliberazione di Giunta regionale, previa intesa con il sistema delle autonomie locali, i livelli minimi dei servizi provinciali (l'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 21 del 2005) e comunali (articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 21 del 2005). Vengono, altresì, determinati gli ambiti territoriali dei collegamenti d'area di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 21 del 2005 al fine di individuare, in buona sostanza, anche le aree vaste di Cagliari e Sassari.

Al fine di garantire un livello di servizi di trasporto pubblico locale il cui grado di soddisfacimento e programmazione rispecchi il principio di sussidiarietà, il relativo fabbisogno finanziario, oggi a carico esclusivo della UPB S07.06.001 - Trasporto pubblico locale, viene in parte imputato sul fondo unico destinato alle autonomie locali di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

Nello specifico, su tale fondo unico trova imputazione, con decorrenza dall'anno 2012, quota parte degli oneri relativi ai servizi di trasporto qualificati quali provinciali ed urbani, comunali o di area urbana, ai sensi del citato articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2005. L'incidenza di tali oneri sul citato fondo avverrà in modo progressivo con avvio nell'anno 2012 per una quota del 20 per cento, per passare al 30 per cento nell'anno 2013 ed al 40 per cento nell'anno 2014 e per ciascuno degli anni successivi.

In concreto l'ambito di applicazione del fondo unico di cui al richiamato articolo10 della legge regionale n. 2 del 2007 viene esteso anche alla legge regionale n. 21 del 2005. Ciò consentirà di fatto un concreto coinvolgimento dell'ente locale nelle dinamiche di individuazione ed attuazione della rete dei servizi minimi e di quelli aggiuntivi ritenuti coerenti con la domanda di mobilità del territorio di riferimento. Al riguardo si deve, infatti, rimarcare come la sopra richiamata mancata approvazione del Piano regionale dei trasporti e dei Programmi triennali regionali, abbia di fatto precluso agli enti locali di riferimento (province e comuni) la redazione dei rispettivi piani provinciali di trasporto pubblico locale e piani urbani del traffico restando, pertanto, inattuate le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 21 del 2005.

Al fine di superare tale criticità e tenuto conto che l'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede una proroga dei servizi pubblici locali non oltre il 31 marzo 2012, si rende necessario disporre in merito:
- all'affidamento degli stessi servizi mediante procedure ad evidenza pubblica;
- alla individuazione di un termine ultimo di proroga dei medesimi decorso il quale la Regione interviene anche, se del caso, in via sostitutiva;
- alla individuazione delle amministrazioni competenti allo svolgimento delle sopra richiamate procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 13 reca modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.

Nello specifico sulla base dei principi del disegno di legge costituzionale recante "Soppressione di enti intermedi", approvato dal Consiglio dei ministri in data 8 settembre 2011 e mirante alla riduzione dei costi della politica e di quelli amministrativi generati e connessi al livello territoriale di governo provinciale (province), si rende opportuno adeguare il testo della richiamata legge regionale n. 21 del 2005 abrogando le competenze attribuite alle province e ridefinendo conseguentemente le competenze tra Regione ed enti locali territoriali. Ciò consentirà di evitare che le attuali province strutturino, per lo svolgimento delle competenze di cui alla citata legge regionale n. 21 del 2005, ciascuna propri uffici, che peraltro andrebbero a moltiplicare per otto i centri di responsabilità e le relative spese, incorrendo poi peraltro in successiva soppressione.

Si vuole fare riferimento, inoltre, all'adeguamento del testo della citata legge regionale n. 21 del 2005 con le disposizioni relative alla durata dei contratti di servizio in materia di liberalizzazione delle rotte marittime contenute nell'articolo 19 ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n.166.

L'articolo 14 intende compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari nei servizi di trasporto pubblico locale, sostenuti dalle aziende titolari di rapporti concessori per il periodo dal 1996 al 2007 e non ricadenti nell'ambito di applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008, così come modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge regionale n. 1 del 2009. A tal fine l'Amministrazione regionale può definire appositi accordi con le medesime aziende destinando a ciò la spesa complessiva di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale riduzione, di pari importo, dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2010 così come modificata dall'articolo l, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2011.

L'articolo 15, introducendo il capo III della presente legge, reca disposizioni in materia di continuità territoriale aerea. Sulla base del processo di trasferimento delle funzioni in materia di continuità territoriale disposto dal legislatore nazionale con l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente della Regione viene individuato quale organo competente ad indire e presiedere la Conferenza di servizi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Vengono quindi definiti i contenuti dell'onere di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna nonché previsti specifici adempimenti posti in capo alla Regione in merito agli esiti della citata conferenza di servizi, sia con riferimento alle azioni da intraprendere qualora nessun vettore aereo assuma l'onere di servizio pubblico.

L'articolo 16 è finalizzato alla razionalizzazione delle competenze in materia di trasporti. A tal fine alle competenze attribuite all'Assessorato dei trasporti dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni e sono formalmente aggiunte quelle relative:
- a porti ed aeroporti;
- impianti fissi metropolitani;
- viabilità e mobilità ciclabile;
- continuità territoriale aerea e marittima;
- demanio e patrimonio ferroviario, portuale ed aeroportuale.

In chiusura l'articolo 17 dispone in merito all'integrazione dell'efficacia del presente disegno di legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Della continuità territoriale marittima
e dei servizi di cabotaggio aventi
preminente interesse regionale

Art. 1
Oggetto

1. In armonia con l'articolo 117 della Costituzione ed in applicazione dei principi di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 relativo all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), il presente capo disciplina la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale.

 

Art. 2
Finalità

1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità del popolo sardo, rimuovendo gli ostacoli di ordine materiale che di fatto derivano dalla condizione di insularità della Sardegna e ne impediscono un armonico sviluppo economico e sociale, la Regione concorre con una propria politica marittima al mercato del cabotaggio sulle rotte da e per l'Isola.

2. La politica marittima regionale è orientata alla garanzia dei servizi di cabotaggio di preminente interesse regionale in un contesto di libera concorrenza tra armatori comunitari, prevenendo la formazione di monopoli, oligopoli e cartelli nonché contrastando le gravi perturbazioni del mercato interno dei trasporti dovute alla liberalizzazione.

 

Art. 3
Continuità territoriale marittima

1. La Regione esercita le funzioni relative alla continuità territoriale marittima.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da e verso l'Isola, nonché tra questa e le sue isole minori.

3. Qualora la Regione concluda contratti di servizio pubblico, o imponga obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.

4. L'imposizione degli obblighi di servizio pubblico è limitata alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.

5. Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, è reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.

6. Dall'entrata in vigore della presente legge, mediante opportune intese con lo Stato, la titolarità dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e comunque i servizi di cabotaggio marittimo da e per l'Isola, è trasferita alla Regione, unitamente alle risorse stanziate per farvi fronte.

 

Art. 4
Servizi marittimi di preminente
interesse regionale

1. Ai fini della presente legge, rappresentano servizi marittimi di preminente interesse regionale:
a) i servizi di trasporto passeggeri con punto di origine o di arrivo in uno dei porti o scali della Regione;
b) il trasporto di merci di linea;
c) i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;
d) i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;
e) i servizi internazionali passeggeri e merci, in armonia con la politica europea di vicinato e con particolare riferimento ai paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo istituita a Parigi il 13 luglio 2008;
f) il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento del tessuto industriale, artigianale e di trasformazione regionale;
g) i servizi marittimi di collegamento della rete ferroviaria della Sardegna con le reti ferroviarie nazionale ed internazionale.

 

Art. 5
Garanzia dei servizi marittimi
di preminente interesse regionale

1. I servizi marittimi di preminente interesse regionale sono ordinariamente garantiti dagli armatori comunitari in regime di libero mercato.

2. Qualora uno o più servizi tra quelli previsti dall'articolo 4 non siano eserciti da alcun armatore comunitario ovvero non lo siano in misura ritenuta sufficiente con riferimento alla continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio; alle tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi, o ancora non siano adeguati alle reali esigenze della Sardegna, la Regione ne garantisce l'espletamento mediante apposita società di navigazione ai sensi dell'articolo 7 secondo criteri di prevalente specializzazione.

3. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi perentoriamente entro quindici giorni, approva entro il 30 settembre di ciascun anno la ricognizione dello stato di esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse regionale unitamente al piano di attività da espletarsi a cura della società di navigazione di cui all'articolo 7 per il successivo anno.

4. Per garantire le linee destinate al trasporto delle merci e dei rotabili ferroviari, l'Assessore regionale dei trasporti è autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare in conformità ai principi di cui all'articolo 3, quando specifiche esigenze dell'economia regionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione:
a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni; nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi sia autorizzato il noleggio a scafo armato di navi, il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, è pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dall'Assessorato regionale dei trasporti;
b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari, in misura comunque non superiore all'intensità del contributo equivalente ai sensi della lettera a).

5. Le convenzioni relative alle sovvenzioni indicate nel comma 4, lettera b), hanno durata annuale e possono essere rinnovate per un periodo massimo di cinque anni.

6. Le convenzioni di cui al comma 4 non possono essere stipulate con armatori comunitari che percepiscano altri contributi statali o regionali sia direttamente sia mediante società di navigazione comunque da essi partecipate o ad essi riconducibili.

 

Art. 6
Sardegna regionale marittima (Saremar) Spa

1. La Sardegna regionale marittima (Saremar) Spa garantisce i servizi di cui all'articolo 4, lettera c), in conformità al contratto di servizio pubblico vigente alla data di approvazione della presente legge e fino alla scadenza dello stesso.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Saremar Spa dovrà cedere alla società di cui all'articolo 7 il ramo d'azienda relativo ai collegamenti tra la Sardegna ed il continente italiano, unitamente ai contratti ad esso afferenti ed in essere alla data di cessione.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione procede alla pubblicazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica e non discriminatorie per la privatizzazione del capitale azionario della Saremar Spa.

 

Art. 7
Flotta sarda Spa

1. L'Assessore regionale dei trasporti è autorizzato a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata Flotta sarda Spa, alla quale sarà affidato l'esercizio dei servizi delle linee di navigazione di preminente interesse regionale in conformità agli articoli 4 e 5.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti per l'espressione del parere, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorso il quale lo stesso si intenderà acquisito.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 31, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), fino all'importo massimo previsto, è destinata interamente al versamento dei conferimenti di legge del capitale della società di cui al comma 1 (UPB S01.05.002).

5. Le azioni della società sono attribuite all'Assessorato regionale dei trasporti che esercita i relativi diritti sociali.

 

Capo II
Delle disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale

Art. 8
Ambito di applicazione

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e adegua la normativa regionale alla disciplina statale in materia di servizi pubblici locali.

 

Art. 9
Servizi ferroviari e metropolitani
a guida vincolata

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), le infrastrutture, i servizi ferroviari (passeggeri e merci), i servizi delle reti metropolitane a guida vincolata e i servizi ferroviari turistici costituiscono struttura portante di livello regionale del trasporto pubblico locale unitamente alle altre modalità di trasporto ed all'interconnessione del sistema trasportistico regionale con le corrispondenti reti e funzioni di livello nazionale e internazionale.

2. In attuazione del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale), entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione, previo accordo di programma disciplinante modalità, tempi e risorse finanziarie da destinare all'ammodernamento anche tecnologico della rete, definisce nell'ambito del territorio regionale l'acquisizione delle strutture ferroviarie, del patrimonio, delle funzioni e delle risorse in capo ad Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi di ammodernamento, riqualificazione e sviluppo delle reti di cui al presente articolo, le relative funzioni di programmazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sono svolte unitariamente dalla Regione.

 

Art. 10
Direzione generale per il trasporto ferroviario
e per gli impianti fissi metropolitani

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è istituita presso l'Assessorato regionale dei trasporti la Direzione generale per il trasporto ferroviario e per gli impianti fissi metropolitani. Per l'effetto la Direzione generale dei trasporti è rinominata Direzione generale del trasporto aereo e marittimo.

2. La Direzione generale per il trasporto ferroviario e per gli impianti fissi metropolitani si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998, con compiti in materia di programmazione dei servizi ferroviari passeggeri e merci, contratti di servizio nel trasporto ferroviario, amministrazione dei servizi metropolitani, amministrazione dei beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 2008, interoperabilità all'esercizio dei sistemi di trasporto ferro-gomma, rapporti istituzionali con gli organismi preposti, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee ferroviarie ordinarie, metropolitane ed a scartamento ridotto e realizzazione impianti fissi per il trasporto di persone. A tal fine la Direzione generale per il trasporto ferroviario e per gli impianti fissi metropolitani si avvale anche delle risorse finanziarie per gli investimenti destinate dallo Stato alla Regione in attuazione del decreto legislativo n. 46 del 2008.

3. In sede di prima istituzione, la dotazione organica della Direzione generale per il trasporto ferroviario e per gli impianti fissi metropolitani è costituita mediante trasferimento e/o mobilità di personale già appartenente al ruolo unico dell'Amministrazione regionale, degli enti, delle agenzie e delle aziende regionali nonché delle società regionali o statali comprese quelle eventualmente sottoposte a controllo analogo, anche in deroga alle relative disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni di direttore generale possono essere, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore ad un triennio, attribuite anche in deroga al limite previsto dall'articolo 29 della medesima legge regionale n. 31 del 1998.

4. I beni acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 2008 non strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale sono alienati dalla Direzione generale per il trasporto ferroviario e per gli impianti fissi metropolitani con destinazione dei relativi proventi ad interventi di realizzazione e/o miglioramento di infrastrutture di trasporto ferroviario e metropolitano, ovvero concessi con vincolo di utilizzo per finalità pubbliche o di pubblico interesse. Al tal fine il comma 5 dell'articolo l della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è abrogato.

 

Art. 11
Adeguamento della normativa regionale
alla disciplina statale in materia
di servizi pubblici locali

1. La quota di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), punto 1), della legge regionale n. 21 del 2005, è adeguata alla disciplina statale in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

 

Art. 12
Prima applicazione dei programmi triennali
dei servizi di trasporto pubblico locale

1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale dei trasporti ed in sede di prima applicazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, previa intesa con le autonomie locali conseguita in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), ed acquisizione del parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da rendersi entro il termine perentorio di quindici giorni, decorso il quale lo stesso si intende positivamente reso, sono definiti i livelli minimi dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale n. 21 del 2005 nonché determinati gli ambiti territoriali dei collegamenti d'area di cui all'articolo 3, lettera f), comma 1, della medesima legge.

2. Gli enti locali interessati concorrono alla copertura degli oneri sostenuti dalla Regione relativi ai livelli dei servizi di cui al comma 1, mediante imputazione degli stessi, per una quota pari al 20 per cento nell'anno 2012, elevata al 30 per cento nell'anno 2013 ed al 40 per cento nell'anno 2014 e per ciascuno degli anni successivi, a valere sulle disponibilità del fondo unico delle autonomie locali di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), intendendosi, al riguardo, estese le finalità del fondo medesimo agli ambiti applicativi della legge regionale n. 21 del 2005.

3. I livelli dei servizi di trasporto pubblico locale in essere alla data del 31 dicembre 2011 sono garantiti sino al 31 marzo 2012 e comunque fino al loro materiale affidamento, previo espletamento delle relative procedure ad evidenza pubblica, con copertura dei relativi oneri secondo le modalità di cui al comma 2. A far data dal 1° aprile 2012 gli enti locali interessati attuano i livelli dei servizi di cui al comma 1, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica cui può provvedere anche la Regione d'intesa con gli enti locali medesimi o in via sostitutiva.

4. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio al fine della attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 13
Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale n. 21 del 2005

1. Nella legge regionale n. 21 del 2005 sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è soppressa;
b) nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, sono soppresse le seguenti parole "che collegano il territorio di due o più province";
c) i punti 1, 2, 3 e 4 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 sono soppressi;
d) nel comma 3 dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole: "per i servizi portanti, e sono conferite alle province per le relazioni di trasporto dei servizi, di linea e non di linea, secondo gli ambiti territoriali di competenza";
e) il comma 3 dell'articolo 6, è così modificato:
"3. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dai comuni per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali e dalla Regione per i collegamenti di scala regionale.";
f) il comma 1 dell'articolo 7 è così modificato:
"1. Le funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell'Isola e delle sue acque interne sono svolte:
a) dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali localizzati sul territorio di più province;
b) dai comuni quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di competenza.";
g) il comma 2 dell'articolo 7 è così modificato:
"2. La Regione delega le competenze del trasporto lacuale, fluviale e lagunare ai comuni qualora la via o specchio d'acqua rientri nella competenza territoriale di un'unica amministrazione comunale.";
h) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 è così modificata:
"a) servizi regionali quando abbiano come scali due distinti comuni;";
i) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
"2 bis. La Regione, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove sull'intero territorio regionale forme associative fra i comuni per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in materia i trasporto pubblico locale.";
j) l'articolo 9 (Competenza delle province) è abrogato;
k) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 sono soppresse le seguenti parole "e alla provincia";
l) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 sono soppresse le seguenti parole "dei piani delle province e";
m) nel comma 1 dell'articolo 14 sono soppresse le seguenti parole: "e contestualmente inviato alle province";
n) nel comma 2 dell'articolo 14 le parole: "per province" sono sostituite dalle seguenti "per ambiti territoriali omogenei";
o) l'articolo 16 (Piani provinciali) è abrogato;
p) nel comma 1 dell'articolo 17 sono soppresse le seguenti parole "e tenuto conto della pianificazione provinciale";
q) nel comma 1 dell'articolo 21 le parole "non superiore a nove anni" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a dodici anni";
r) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 è così sostituita:
"a) il periodo di durata del contratto, stabilita nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 21, e le modalità di esercizio delle opzioni di rinnovo;";
s) il disposto dell'articolo 43 è così modificato:
"43. La programmazione e l'amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa di interesse regionale e locale è svolta dalla Regione.".

 

Art. 14
Compensazione oneri di servizio
nel trasporto pubblico locale

1. Al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari nei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale può definire appositi accordi con le aziende titolari di rapporti concessori per il periodo dal 1996 al 2007 non ricadenti nell'ambito di applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2008, così come modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).

2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018 con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), così come modificata dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2011 (UPB S07.06.001).

 

Capo III
Della disciplina della continuità
territoriale aerea

Art. 15
Continuità territoriale aerea

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Presidente della Regione, o l'Assessore competente per materia all'uopo delegato, indice e presiede la Conferenza di servizi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna, indicando in particolare:
a) le tipologie, i livelli tariffari e le relative modalità di vendita;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero e gli orari dei voli;
d) le tipologie di aeromobili;
e) la capacità di offerta;
f) le sanzioni per disservizi ed inadempienze.

3. All'esito della Conferenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), della legge n. 144 del 1999, adotta il decreto di imposizione dell'onere di servizio pubblico. Tale decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e trasmesso al competente Ministero per le conseguenti comunicazioni ed informazioni alla Commissione europea.

4. Qualora nessun vettore aereo assuma l'onere di servizio pubblico di cui al comma 3, la Regione provvede a:
a) indire apposita gara d'appalto di rilevanza comunitaria per l'assegnazione dei servizi onerati, nei termini e con i contenuti definiti dal decreto di imposizione dell'onere di servizio pubblico e nel rispetto del regolamento CE n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, curandone la predisposizione degli atti necessari e la relativa aggiudicazione;
b) sottoscrivere e gestire le convenzioni con i vettori assegnatari delle rotte onerate;
c) corrispondere ai vettori le somme pattuite quale controprestazione economica per il servizio effettuato ed applicare le penali ivi previste.

 

Capo IV
Delle norme finali

Art. 16
Razionalizzazione delle competenze
in materia di trasporti

1. All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono aggiunte le seguenti lettere:
"d) porti ed aeroporti;
e) impianti fissi metropolitani;
f) viabilità e mobilità ciclabile;
g) continuità territoriale aerea e marittima;
h) demanio e patrimonio ferroviario, portuale ed aeroportuale.".

 

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.