CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 345
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
DE FRANCISCIil 20 dicembre 2011
Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Modifica dell'articolo 44 recante "Disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)"
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Nel disporre il riordino della tradizionale forma giuridica delle IPAB, disciplinata dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, che riconduceva esclusivamente nell'ambito del diritto pubblico le storiche opere pie ed i diversi enti educativi e caritativi nati per iniziativa privata, la legge regionale n. 23 del 2005 e il relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Regione n. 3 del 2008, hanno previsto la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona, che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, o in associazioni o fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.
Viene inoltre prevista l'estinzione di quelle istituzioni che non siano in grado di trasformarsi in una delle nuove forme giuridiche così individuate e di garantire un corretto funzionamento, prevedendo in questo caso il passaggio delle relative funzioni, del personale e dei beni ai comuni in cui le stesse IPAB hanno sede legale.
Lo schema di modifica alla legge regionale n. 23 del 2005 e al relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Regione n. 3 del 2008, che si presenta al Consiglio regionale, si propone di delineare un diverso percorso per le IPAB che svolgono prevalentemente attività socio-sanitaria, prevedendo, in caso di estinzione, che le funzioni, i beni e il personale siano trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale hanno la sede legale.
La proposta di modifica normativa mira quindi ad assicurare una più corretta corrispondenza tra le funzioni socio-sanitarie eventualmente svolte dalle IPAB e l'ente - azienda sanitaria locale - concretamente chiamato ad esercitare le stesse funzioni, proprie del sistema sanitario, con l'assorbimento dei relativi beni e del personale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alle disposizioni in materia di IPAB1. All'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato del servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Le IPAB che svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi socio-sanitari che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale hanno la sede legale.".