CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 342

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta Assessore regionale dei lavori pubblici,
NONNIS

il 19 dicembre 2011

Disciplina transitoria per l'organizzazione e regolazione del servizio idrico integrato

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) all'articolo 4, comma 36, prevede l'impegno per la presentazione di un apposito disegno di legge di modifica della legge regionale n. 29 del 1997 sul servizio idrico integrato.

La legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), all'articolo 1, comma 1 quinquies, recita: "Decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2011), sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (Autorità d'ambito territoriale ottimale) e 201 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge.".

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 191 con la deliberazione n. 31/10 del 6 agosto 2010 e lo stesso è ancora all'esame della Quarta Commissione del Consiglio regionale.

La prevista data di soppressione delle Autorità d'ambito è stata prorogata al 31 marzo 2011, con il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivamente al 31 dicembre 2011 per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011, articolo 1, tabella 1.

Considerato che non appare perseguibile l'ipotesi che l'approvazione della legge regionale di riforma del servizio idrico integrato possa essere licenziata entro il 31 dicembre 2011, per evitare un vuoto normativo a partire dal primo gennaio 2012, data di soppressione dell'Autorità d'ambito, con ripercussioni per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, si propone l'introduzione di una norma transitoria che consenta il governo del sistema fino alla entrata in vigore della legge oggi in discussione in Consiglio regionale.

La proposta, di per sé transitoria, prevede la nomina, su designazione della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario che espleti tutte le competenze per legge poste in capo all'Autorità d'ambito per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di emanazione della legge regionale di riforma e recepimento della legge nazionale e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2012.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Attribuzione transitoria delle funzioni di organizzazione e regolazione del
servizio idrico integrato

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di recepimento dell'articolo 1, comma 1 quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Regione sono esercitate, dal 1° gennaio 2012 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge e comunque non oltre la data del 30 aprile 2012, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione.

 

Art. 2
Funzionamento dell'ufficio a supporto
del commissario straordinario

1. Il personale non dirigenziale in servizio presso l'Autorità d'ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2011, dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore della suddetta legge e sino e non oltre la data del 30 aprile 2012, mantiene il proprio status giuridico ed economico ed è assegnato all'ufficio di supporto dell'attività del commissario straordinario.

2. Il funzionamento dell'ufficio a supporto dell'attività del commissario straordinario è assicurato con la temporanea assegnazione dei beni già nella disponibilità della Autorità d'ambito territoriale e con i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte degli enti locali, eseguiti proporzionalmente alla durata del mandato secondo le modalità già vigenti per l'Autorità d'ambito territoriale.