CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 341

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica,
RASSU

il 6 dicembre 2011

Disciplina in materia di compagnie barracellari

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le compagnie barracellari sono state istituite in Sardegna per la lotta al banditismo e all'abigeato con regio decreto 17 luglio 1898, n. 403.

Esse hanno rappresentato e rappresentano tuttora un'istituzione fortemente radicata nel territorio specialmente nelle zone interne dell'Isola, insostituibile nell'opera di prevenzione e di lotta per reati caratteristici che sono propri del mondo agro-pastorale.

Ciò lo si deve al fatto che per la maggior parte i componenti della compagnie sono allevatori del posto che ben conoscono i territori in cui operano.

A quest'opera preziosa, che forniscono come supporto a quella delle forze dell'ordine, si accompagna nei mesi estivi l'azione di prevenzione e lotta agli incendi, coadiuvando l'opera del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

Nel corso degli anni, specialmente nel secolo scorso, stante la diversificazione dei compiti loro assegnati, adeguati alle nuove esigenze socio-economiche dei nostri territori, l'attività e il funzionamento delle compagnie sono stati regolamentati da dispositivi normativi, da ultimo la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25.

La legge suddetta necessita allo stato attuale di una rivisitazione obiettiva, imposta dai nuovi modelli di sviluppo che, nell'ultimo ventennio, hanno interessato anche l'economia agro-pastorale dell'Isola, e di un adeguamento normativo.

Per tali ragioni il presente disegno di legge prevede l'abrogazione della precedente disciplina. Tuttavia, ragioni di ordine giuridico e pratico portano a un'abrogazione differita di alcune disposizioni della vecchia normativa, per le quali à stata prevista un'applicazione transitoria, al fine di facilitare l'adeguamento dei regolamenti comunali alle nuove norme.

È necessario comunque rimarcare e difendere il valore storico e identitario delle compagnie, stante la loro unicità e il contesto nel quale sono state istituite ed operano attualmente, che nulla ha a che vedere con altre forme di servizi di vigilanza legati a scopi ed esigenze economiche differenti ed estranei ai compiti loro demandati.

Questo principio è fortemente rimarcato nell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Le modifiche apportate riguardano in particolare l'eliminazione, rendendola facoltativa, dell'obbligatorietà dell'assicurazione dei beni legati all'attività agro-pastorale, istituto che appare oggi di anacronistica applicazione. Si è ritenuto ciò nonostante di conservare lo storico servizio assicurativo, nato per la tutela di quei beni che nel sistema economico isolano assumono un interesse di rilevanza generale, lasciando in capo ai proprietari terrieri, laddove rilevata l'esigenza, la facoltà di avvalersene secondo le modalità stabilite dalla legge. Alle compagnie barracellari rimane in ogni caso il compito della salvaguardia e vigilanza dei suddetti beni, come pure di quelli di uso civico e di demanio armentizio per i quali è stata eliminata la competenza alla loro amministrazione.

Nello svolgimento dell'attività fondamentale di presidio del territorio extra-urbano, le compagnie barracellari esercitano i compiti attribuiti dalla legge in coordinamento con le autorità competenti per materia; è stato, pertanto, inserito l'obbligo per il capitano di informare, anticipatamente, le forze di polizia e i carabinieri del calendario del servizio di pattugliamento.

Il testo è stato attualizzato per quanto riguarda i rapporti fra le compagnie, i comuni di riferimento e la Regione, ridefinendo le modalità di assegnazione dei contributi e delle premialità, i cui criteri devono essere stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e con assunzione in carico alla Regione delle spese relative ad addestramento, formazione e visite mediche, queste ultime già previste a carico del sistema sanitario regionale.

Il contributo ordinario è stato sensibilmente incrementato al fine di far fronte sia alle maggiori spese derivanti dall'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai danni causati a terzi nell'esercizio dei compiti istituzionali (articoli 19 e 20), sia alle quote di iscrizione ai corsi annuali di tiro a segno ai fini del rilascio o conferma da parte della Prefettura della qualifica di P.S.

La presente proposta prevede, infine, l'istituzione della commissione regionale per le compagnie barracellari quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato. Questa previsione nasce dall'esigenza di trovare un punto di raccordo tra i diversi organismi che per diversi aspetti si occupano dell'attività delle compagnie barracellari, oltre a costituire la sede istituzionale idonea a valutare le istanze provenienti dai diretti operatori.

Per tutte le questioni attinenti requisiti, funzionamento e organizzazione in generale delle compagnie barracellari, è stata prevista l'emanazione di apposite direttive regionali da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, stabilendo il termine di centottanta giorni entro i quali i comuni sono tenuti ad uniformare i propri regolamenti barracellari. L'adozione dei regolamenti in coerenza con le direttive regionali è posta come condizione per l'accesso ai contributi previsti.

L'onere del presente disegno di legge é a carico della UPB S04.03.007.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi generali

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il valore storico identitario e l'importanza sociale e culturale delle compagnie barrecellari di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le compagnie dei barracelli in Sardegna).

2. Nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale urbana e rurale ad essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ne promuove e favorisce l'istituzione e il funzionamento presso i comuni.

 

Art. 2
Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari

1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:
a) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dai regolamenti barracellari comunali;
b) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
1) protezione civile;
2) prevenzione e repressione dell'abigeato;
3) prevenzione in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
c) collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
1) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
2) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
3) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
4) caccia e pesca ai sensi dell'articolo 72 legge regionale del 29 luglio 1998 n. 23;
5) prevenzione e repressione degli incendi;
d) salvaguardare il patrimonio e i beni del comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché i beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.

2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di enti locali e di difesa dell'ambiente.

 

Art. 3
Competenza territoriale delle
compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari sono costituite su base comunale ed espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del comune di appartenenza.

2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui agli articoli 5, 11 e 21.

 

Art. 4
Assicurazione e custodia dei beni

1. I proprietari hanno facoltà di assicurare con le compagnie barracellari i beni collegati all'attività produttiva agro-pastorale individuati nei regolamenti comunali, corrispondendo il relativo premio.

2. A tal fine i proprietari interessati denunciano, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei beni per i quali intendono usufruire del servizio.

3. La facoltà di cui al comma 1 può esplicarsi anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Gli altri beni pubblici e privati non compresi nelle disposizioni di cui al comma 1 possono essere affidati alla vigilanza delle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale, nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Art. 5
Altre attività delle compagnie barracellari

1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della presente legge, collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con i carabinieri e le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

2. La polizia locale può avvalersi della collaborazione della compagnia barracellare nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza).

3. Nell'esercizio delle attività previste ai commi 1 e 2 gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

 

Art. 6
Poteri di accertamento

1. Nelle materie di competenza della Regione indicate all'articolo 2, il capitano e gli altri ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito documento, rilasciato dal sindaco del comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

4. In ogni caso la compagnia barracellare è tenuta effettua l'immediata segnalazione delle violazioni rilevate alle autorità competenti per materia.

 

Art. 7
Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari

1. La compagnia barracellare è istituita con deliberazione del consiglio comunale e può essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio. Con la stessa deliberazione è approvato il regolamento barracellare comunale.

2. La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal regolamento comunale della compagnia barracellare e nel rispetto del principio del volontariato.

3. Ogni compagnia è composta dal capitano che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.

4. Il capitano della compagnia barracellare comunica, in via anticipata, alle locali stazioni dei carabinieri e delle forze di polizia dello Stato il calendario delle pattuglie comandate in servizio e le zone da sorvegliarsi.

5. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale con maggiore anzianità di servizio.

6. Il numero complessivo dei componenti nonché il numero degli ufficiali e dei graduati è determinato con deliberazione della giunta comunale in rapporto all'estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale.

7. In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni comune non è inferiore alle dieci unità.

 

Art. 8
Costituzione della compagnia barracellare

1. In fase di prima costituzione il capitano è designato con deliberazione della giunta comunale.

2. Con provvedimento del comune di appartenenza della compagnia, adottato previa comunicazione da parte della Prefettura della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, si provvede alla nomina del capitano, il quale presta giuramento di fronte al sindaco o a un suo delegato, in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicali nel regolamento barracellare comunale e ne delibera la costituzione.

4. Il sindaco informa la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

5. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione della giunta comunale di cui all'articolo 7, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia.

 

Art. 9
Durata delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte della giunta comunale, secondo le modalità indicate nel regolamento di funzionamento della compagnia barracellare.

2. In ogni caso l'incarico è prorogato fino all'immissione in servizio della nuova compagnia.

3. Nel caso di conferma per il successivo triennio, la giunta comunale provvede a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

 

Art. 10
Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

2. In mancanza di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza è indicato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare presta giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco o a un suo delegato, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni dandone contestuale comunicazione alla prefettura, ai carabinieri e alle forze di polizia territorialmente competenti.

5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

6. Ogni componente la compagnia riceve una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

7. Con decreti del medesimo Assessore possono, inoltre, essere stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e di eventuali mezzi in dotazione e il tipo di scritte da utilizzare.

 

Art. 11
Forme di collaborazione fra i comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più comuni, possono essere costituite tra questi apposite forme di intesa, sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.

2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui al comma 1, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune.

3. Delle intese di cui al comma 1 è data preventiva comunicazione al sindaco, alle forze di polizia e ai carabinieri dei comuni interessati.

 

Art. 12
Nomina del segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dall'assemblea.

2. Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili e degli altri registri previsti dalle direttive regionali, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

3. Nel provvedimento di nomina può essere previsto un compenso commisurato alla difficoltà delle mansioni attribuite.

 

Art. 13
Contabilità e amministrazione

1. Il periodo triennale di attività della compagnia barracellare à suddiviso in esercizi annuali che decorrono dal 1° gennaio e scadono il 31 dicembre. Tale scadenza opera anche per l'esercizio in corso, per le compagnie attualmente operanti e per le nuove compagnie che vengono immesse in servizio.

2. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre per il primo anno dalla data di immissione in servizio della compagnia e per gli anni successivi dal 1° gennaio, e da un rendiconto contabile dal quale risulti, tra l'altro, il fondo cassa iniziale, le entrate riscosse, i prelievi, i pagamenti eseguiti ed il fondo cassa finale.

3. Il bilancio annuale di previsione é approvato dall'assemblea dei barracelli appositamente convocata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce; il rendiconto annuale è approvato con le stesse modalità entro il 30 marzo dell'anno successivo e trasmesso per il tramite del comune all'Assessorato regionale competente in materia di enti locali.

4. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
a) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
b) dai diritti di assicurazione per i beni di cui all'articolo 4;
c) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto n. 403 del 1898;
d) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

5. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

6. L'organo di revisione del comune svolge le sue funzioni anche nei confronti delle compagnie barracellari.

7. Il comune esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

8. La Regione dispone controlli a campione diretti a verificare l'esatta destinazione dei contributi concessi.

 

Art. 14
Responsabilità della compagnia

1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi dei beni assicurati di cui ai comma 1 dell'articolo 4, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

2. La compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori. Negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia appositamente costituito suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate.

4. Il rimanente 30 per cento, unitamente alle entrate di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 13, costituisce il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

5. Nelle altre ipotesi non risponde dei furti o dei danni ai proprietari, ma vigila perché questi non si verifichino.

 

Art. 15
Tariffe e indennità

1. Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento della compagnia barracellare la giunta comunale fissa ogni tre anni le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

 

Art. 16
Controversie

1. Eventuali controversie derivanti dalla gestione della compagnia sono risolte in via amministrativa dal sindaco.

 

Art. 17
Scioglimento delle compagnie barracellari

1. Lo scioglimento delle compagnie barracellari è deliberato dalla giunta comunale qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare il funzionamento delle stesse.

 

Art. 18
Regolamento barracellare comunale

1. I comuni adottano il regolamento di funzionamento della compagnia barracellare con delibera del consiglio comunale. Il regolamento si attiene ai principi dettati dalla presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 27, al fine di assicurare livelli omogenei di svolgimento del servizio in tutto il territorio regionale.

2. L'adozione del regolamento in conformità alle direttive è condizione per poter accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 19.

3. Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna).

4. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modificazione della compagnia barracellare, è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di enti locali entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

 

Art. 19
Contributi e premi regionali

1. Allo scopo di favorirne la costituzione e il mantenimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle compagnie barracellari, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo forfettario annuo per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati con la presente legge.

2. Il contributo è determinato per ciascuna compagnia, sulla base di una quota fissa di 10.000 euro per compagnia e di 500 euro per ciascun barracello, entro il tetto massimo di euro 35.000.

3. Alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo annuo a titolo di premialità in rapporto all'entità e alla qualità del servizio svolto, tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le compagnie.

4. La premialità é attribuita alla fine di ciascun esercizio finanziario previa deliberazione della Giunta regionale.

5. Tutti i contributi sono assegnati dall'Assessorato regionale competente in materia di enti locali secondo i criteri e le modalità fissati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).

6. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico, secondo le rispettive competenze, le spese di iscrizione ai corsi annuali di tiro a segno e i costi per le certificazioni e le spese mediche che i barracelli sostengono per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo.

 

Art. 20
Utilizzo dei contributi

1. I contributi regionali di cui all'articolo 19 sono destinati alla copertura delle seguenti spese:
a) oneri per l'assicurazione obbligatoria dei componenti le compagnie barracellari contro gli infortuni subiti e per l'assicurazione per danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni barracellari;
b) equipaggiamento, attrezzature e mezzi;
c) rimborsi spese ai componenti le compagnie barracellari per la svolgimento dei compiti di istituto;
d) spese generali di funzionamento della compagnia.

2. L'Amministrazione regionale può richiedere tutte le informazioni relative all'utilizzo dei contributi allo scopo di monitorarne l'impiego.

 

Art. 21
Servizio antincendio

1. Per l'organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i comuni singoli o associati e le comunità montane si avvalgono principalmente, nell'ambito dei rispettivi territori, delle compagnie barracellari ivi costituite ed operanti, coordinandone l'attività con le squadre volontarie antincendio operanti nel territorio con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo 2.

2. Per lo svolgimento di tale attività le compagnie barracellari beneficiano di una quota dei finanziamenti erogati dalla Regione in base alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio antincendio, per interventi di forestazione e di salvaguardia dei laghi salsi). La Regione dispone le modalità attraverso le quali le compagnie barracellari autonomamente utilizzano le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.

 

Art. 22
Riconoscimento del servizio barracellare

1. L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'Amministrazione regionale ed é valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.

2. Ai medesimi fini, i comuni e le comunità montane possono prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.

 

Art. 23
Formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale promuove ed incentiva, anche in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione di base e i corsi in materia di antincendio, l'aggiornamento e l'addestramento professionale con l'organizzazione e l'attuazione di appositi corsi finalizzati, nell'ambito dei piani di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), ai quali i componenti delle compagnie barracellari sono tenuti a partecipare.

 

Art. 24
Sovrintendenza e coordinamento

1. L'Assessore regionale competente in materia di enti locali convoca ogni tre anni una conferenza regionale, allo scopo di verificare lo stato ed i problemi di applicazione della presente legge, l'attività e le diverse questioni relative al funzionamento ed al coordinamento delle compagnie barracellari.

 

Art. 25
Commissione regionale per
le compagnie barracellari

1. É istituita la commissione regionale per le compagnie barracellari quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.

2. La commissione dura in carica cinque anni, svolge le sue funzioni sino al rinnovo ed è così composta:
a) direttore generale dell'Assessorato competente in materia di enti locali, o un suo delegato che la presiede;
b) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
c) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
d) due esperti designati dalle prefetture della Sardegna;
h) due sindaci designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) anche in rappresentanza dei comuni ed enti montani;
i) due capitani di compagnia barracellare designati dalla Giunta regionale, sulla base delle candidature espresse dalle stesse compagnie.

3. Funge da segretario della commissione un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali.

4. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di enti locali il quale, in caso di mancata designazione di alcuni membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Assessore, con decreto, provvede ugualmente alla nomina dei componenti designati.

6. In tal caso la commissione risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati e può regolarmente operare.

7. Ai componenti della commissione spetta il rimborso delle spese sostenute.

8. La commissione regionale può formulare proposte in tutte le materie inerenti le compagnie barracellari.

 

Art. 26
Contributi diversi da quelli regionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attività svolte dalle compagnie barracellari.

2. In corrispondenza con gli accertamenti effettuati in entrata di detti contributi, sono autorizzate le iscrizioni in aumento allo stanziamento previsto per le stesse finalità.

3. A tali iscrizioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, secondo le modalità previste dalla norme vigenti.

 

Art. 27
Direttive regionali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva le direttive che disciplinano il funzionamento delle compagnie barracellari.

2. Le direttive di cui al comma 1 individuano inoltre:
a) modalità e accertamento delle violazioni;
b) requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari;
c) requisiti e attribuzioni del capitano;
d) periti ed arbitrato;
e) infrazioni e sanzioni disciplinari;
f) sospensione cautelare;
g) procedimento disciplinare del capitano.

 

Art. 28
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 4.364.000 annui, fanno carico alla UPB S04.03.007 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 29
Norme transitorie e finali

1. I comuni adeguano i propri regolamenti alle direttive di cui all'articolo 27 entro centottanta giorni dalla loro approvazione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), ad eccezione degli articoli 7, 11, 15, 21, 23, 24 e 25 che continuano a trovare applicazione sino all'adeguamento dei rispettivi regolamenti e, in ogni caso, non oltre il termine di cui al comma 1.