CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 340

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FLORIS

il 6 dicembre 2011

Norme sull'organizzazione degli uffici e del lavoro e sulla trasparenza amministrativa. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Premessa

Il disegno di legge è diretto a riformare l'ordinamento del personale e degli uffici regionali nell'ambito dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); ad armonizzare l'ordinamento medesimo alle norme, ricondotte alla materia dell'ordinamento civile, che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; a recepire i principi sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Principi di riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (PA)

I punti cardine della riforma delineata dalla legge n. 15 del 2009 sono ampiamente noti, avendone molto discusso non solo gli appartenenti alle istituzioni e gli specialisti nelle materie trattate, ma anche la stampa quotidiana, sensibile ai temi della meritocrazia e della funzionalità della PA. Peraltro, l'iter di emanazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha avuto un lungo percorso nel quale sono intervenuti con appositi pareri, oltre agli organi di governo e le parti sociali dallo stesso coinvolti, le speciali commissioni parlamentari, il Consiglio nazionale dell'economa e del lavoro e la Conferenza Stato-regioni.

La relazione illustrativa del decreto legislativo mette in evidenza che il testo tende alla "piena affermazione della cultura della valutazione la cui carenza ha sino ad oggi frenato ogni possibilità di produrre un tangibile miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche" e che "in tutte le recenti riforme della PA nei paesi OCSE, la valutazione ha assunto un ruolo di prim'ordine sia dal punto di vista personale che dal punto di vista delle organizzazioni". In sostanza, emerge la necessità che il quadro normativo definito dalle riforme realizzate a partire dai primi anni '90 (legge 23 ottobre 1992, n. 421, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) "venga completato in modo da rimuovere gli ostacoli che hanno impedito di produrre un effettivo salto di qualità ".

Su questa premessa, le nuove disposizioni intervengono organicamente nella disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di dirigenza pubblica, di responsabilità disciplinare nonché in materia di contrattazione collettiva. Secondo l'espressa previsione dell'articolo 3 del decreto legislativo hanno lo scopo di elevare gli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi; tendono quindi a riconoscere i meriti e i risultati, ad incentivare la qualità della prestazione lavorativa, a rendere selettivi i compensi legati al merito e le progressioni economiche, a garantire il rispetto del principio di concorsualità negli avanzamenti di carriera e nell'accesso all'impiego. E, per questi fini, le norme sono dirette ad assicurare una migliore organizzazione del lavoro, a rendere incisivi ruolo e responsabilità della dirigenza, il rispetto degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, rendere trasparente l'operato delle organizzazioni pubbliche.

3. Principi generali e norme dell'ordinamento civile

Per quanto concerne il rapporto tra legge statale e legge regionale, il decreto legislativo n. 150 del 2009 (in particolare l'articolo 74) individua le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, il che rileva ai fini dell'articolo 3, primo comma, dello Statuto speciale della Regione. Sotto questo aspetto, le norme sono raggruppabili in tre categorie:
a) la prima riguarda principi generali dell'ordinamento - la cui attuazione è rimessa all'autonomia del legislatore regionale - recati dagli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9; 15, comma 1; 16, comma 2; 17, comma 2; 18; 23, comma 1; 24, commi 1 e 2; 25; 26; 27, commi 1 e 31; 62, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo n. 150 del 2009;
b) la seconda sancisce principi in materia di trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche, anche a garanzia della legalità, recati dagli articoli 11, commi 1 e 2, e 28, costituenti "livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche", ai sensi dell'articolo 117, lettera m), della costituzione;
c) la terza introduce discipline in materia di ordinamento civile la cui competenza dello Stato è sancita dall'articolo 117, lettera l) della Costituzione; si tratta degli articoli 29, 30 da 33 a 36, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 68, 69, 73, commi 1 e 3, 68 e seguenti; rientrano in tale categoria le norme qualificate tali dal legislatore o dichiarate "imperative" o "non derogabili dalla contrattazione collettiva"; esse sostituiscono automaticamente le eventuali contrastanti disposizioni dei contratti collettivi, queste essendo nulle e non applicabili.

4. Valutazione e valorizzazione del merito

I principi generali di cui alla lettera a) si riferiscono soprattutto alla disciplina della "meritocrazia". Stabiliscono che le amministrazioni sono tenute a valutare e misurare la prestazione complessiva delle strutture organizzative e dei singoli dipendenti (performance) e che i relativi esiti devono costituire condizione necessaria per erogare premi di merito e di produttività, dei quali viene vietata la distribuzione indifferenziata. Meritocrazia significa valorizzazione della professionalità a tutto campo: quindi la valutazione deve essere il criterio anche per l'attribuzione degli incarichi e delle responsabilità; la selettività deve guidare le progressioni economiche all'interno dell'area d'inquadramento; la riserva di aliquote di posti nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro nella PA, sanciti come inderogabili, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale affermatasi nell'interpretazione dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere lo strumento utilizzabile per gli avanzamenti di carriera, ovvero per il passaggio dall'area/categoria d'inquadramento a quella superiore. Questi principi richiedono che si introduca un "sistema di misurazione e valutazione", nel quale i diversi organi devono avere un ruolo preciso. Gli organi d'indirizzo politico devono emanare direttive generali, definire gli obiettivi strategici, assegnare le risorse e, infine, verificare i risultati raggiunti, in un contesto gestionale programmato, coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio, e articolato in fasi. È importante che gli obiettivi vengano predefiniti e rapportati alle risorse disponibili e che i risultati vengano misurati e valutati con idonee garanzie; quindi un organo indipendente, appositamente istituito, deve essere il garante della qualità e dell'oggettività del processo di valutazione.

Ai principi esposti, il disegno di legge tende dare attuazione con le previsioni del titolo I, capo I.

5. Trasparenza

I principi di trasparenza, costituenti livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche (e come tali rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, definiscono la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di valutazione.

Tali principi trovano attuazione con le previsioni del titolo I, capo II, del disegno di legge.

6. Armonizzazione con le norme dell'ordinamento civile

Le norme che rientrano nell'ordinamento civile riguardano le fonti della disciplina in materia di lavoro pubblico e i suoi aspetti sostanziali. Non modificano la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, che rimane di diritto privato. Ridefiniscono invece le regole della contrattazione collettiva e i suoi rapporti con la legge e promuovono la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del settore privato, con particolare riferimento a quelli delle relazioni sindacali. Al fine del "rafforzamento della convergenza sostanziale con il settore privato, le norme rispondono alla necessità di costituire il dirigente come rappresentante del datore di lavoro pubblico identificato in modo ampio nei cittadini utenti e nei contribuenti) e quindi alla necessità di ribadire i poteri del dirigente in quanto responsabile della gestione delle risorse umane e della qualità del prodotto delle pubbliche amministrazioni, indicando chiaramente, in risposta allo specifico principio della legge delega, quali materie rientrano nell'ambito della contrattazione e quali no. A tale finalità, risponde il principio della inderogabilità della legge da parte della contrattazione, a meno di specifica indicazione, posto dal legislatore in apertura della legge 4 marzo 2009, n. 15, a tutela dell'autonomia e responsabilità dirigenziale nei confronti dell'invadenza della contrattazione, evidente nella pratica degli anni recenti".

Secondo la legge di riforma, vige ora il principio secondo cui: "i contratti collettivi potranno disapplicare norme di legge in materia di rapporto di lavoro (...) allorquando la stessa legge espressamente conferirà loro questa facoltà". In secondo luogo, gli ambiti entro cui può svolgersi la contrattazione collettiva non sono più indeterminati, in quanto la contrattazione collettiva deve disciplinare "diritti ed obblighi direttamente attinenti al rapporto di lavoro e le relazioni sindacali" e non può estendersi all'organizzazione degli uffici e alle altre materie attribuite in via esclusiva dalla legge agli organi di gestione, alla nomina e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché alle materie già escluse dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (attuata nella Regione dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998), in quanto "esterne" al rapporto di lavoro. Particolari spazi di competenza sono inoltre attributi, al contratto, in materia di sanzioni disciplinari, di valutazione ai fini del trattamento accessorio, di mobilità e progressioni. Sempre al contratto infine spetta stabilire le modalità della partecipazione sindacale; queste in ogni caso in coerenza con il ridisegno generale in materia di attribuzioni e responsabilità datoriali non potranno incidere sulle competenze assegnate in via esclusiva ai dirigenti. A garanzia del rispetto dei limiti alla competenza assegnata al contratto collettivo, le norme dell'ordinamento civile sanciscono la nullità delle clausole contrattuali che le violano e l'applicazione automatica degli articoli 1339 e 1419 del Codice civile, come previsto in generale per la violazione di norme imperative.

Quanto al procedimento di contrattazione collettiva, disposizioni puntuali ne ridefiniscono fasi e una precisa tempistica, con il divieto di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo o di singole clausole in caso di certificazione non positiva della Corte dei conti.

La contrattazione integrativa, in coerenza col settore privato, viene collegata ad obiettivi di efficienza e a risultati effettivamente conseguiti. A ragioni di efficienza sotto il profilo della continuità delle prestazioni, vanno collegate norme volte ad accelerare la conclusione degli accordi e a tutelare il profilo retributivo dei dipendenti, quali la previsione di erogare in via provvisoria le somme stanziate per i rinnovi contrattuali (voci stipendiali) ovvero la copertura economica del periodo di vacanza contrattuale, secondo misure e modalità stabilite dalla contrattazione e comunque nei limiti della legge finanziaria. Viene poi introdotto un sistema di controlli, allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli di spesa e di competenza della contrattazione integrativa, la cui violazione determina la nullità delle clausole contrattuali. Al sistema dei controlli in senso lato va poi riferito l'obbligo di rendere accessibili agli organi di controllo e al pubblico i contratti e i documenti connessi (relazione tecnica e relazione illustrativa), così si possa valutare quanto la contrattazione sia effettivamente improntata ai principi della produttività e dell'efficienza nell'offerta dei servizi pubblici.

Ai descritti principi rispondono le previsioni del titolo II, capo II nel disegno di legge.

7. Dirigenza, organizzazione degli uffici e accesso al lavoro nella Regione

Altre norme del disegno di legge riguardano la dirigenza regionale, l'organizzazione degli uffici e l'accesso all'impiego regionale.

Quanto alla dirigenza, anche in coerenza con gli orientamenti seguiti dalle regioni che già hanno dato attuazione ai principi generali di riforma, le diverse norme sono state modificate o integrate in modo da meglio delineare i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni dirigenziali e i rapporti reciproci, al fine di rendere più incisive le funzioni di direzione e coordinamento e più lineare la distinzione dei ruoli tra organi d'indirizzo e dirigenza; in questo contesto si inserisce anche l'istituzione della figura del segretario generale della presidenza. Il ricorso alla dirigenza esterna è stato confermato con una norma più rigorosa e stringente anche sotto il profilo economico.

Una particolare attenzione merita l'istituzione della vice dirigenza, che sarà possibile entro ambiti numerici e criteri predefiniti e sarà configurata sotto forma d'incarico temporaneo, per compiti di collaborazione e vicari del dirigente, attribuibile a funzionari qualificati. La struttura e l'operatività della vice dirigenza è però collegata alla riduzione e accorpamento degli uffici dirigenziali, il che risponde ad esigenze di contenimento della spesa oltre che di razionalizzazione e funzionalità degli uffici. Per la conseguente maggiore ampiezza dei compiti, il dirigente potrà avvalersi del supporto del vice dirigente.

Quanto all'organizzazione degli uffici, sono state semplificate le procedure d'istituzione, mantenendo sostanzialmente invariato il modello esistente (direzioni generali e servizi). Invece, è stata radicalmente ridisciplinata la norma sulle dotazioni organiche, per renderla più rispondente a logiche di programmazione triennale fondata sulle priorità dell'azione amministrativa e sul rispetto dei vincoli della spesa nel periodo programmato. In un'ottica di semplificazione e ampia flessibilità, sono state riscritte procedure e modalità per la mobilità del personale in particolare all'interno del comparto Amministrazione, agenzie, enti, con ciò superando rigidità e vincoli nei rapporti reciproci di collaborazione.

La struttura organizzativa della presidenza, viene ridelineata per renderla più adeguata al ruolo del Presidente ma anche per esigenze di razionalizzazione e chiarezza del quadro organizzativo complessivo. In tal modo, la struttura della Presidenza risulta formata dalla Direzione generale costituita in Segretariato generale con compiti di coordinamento, dalla Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica, dalla Direzione generale per la comunicazione e dall'Avvocatura regionale istituita, questa, come ufficio speciale, dalle norme del successivo titolo V. Vengono invece trasferite ad assessorati competenti per materia la Direzione generale della ragioneria (bilancio), la Direzione generale della Protezione civile (ambiente), l'Agenzia del distretto idrografico (lavori pubblici).

Sempre con riferimento al ruolo del Presidente viene poi istituito l'ufficio del cerimoniale, unità organizzativa speciale, numericamente contenuta, che opera, sotto il profilo organizzativo, nell'ambito della Direzione generale, e in raccordo funzionale con l'Ufficio di gabinetto dello stesso Presidente. Detto ufficio va dunque a potenziare gli uffici di collaborazione diretta del Presidente già rafforzati per effetto dell'articolo 8 ter (supporti specialistici del Presidente).

La disciplina dell'accesso al lavoro nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie è stata riformulata o integrata per esigenze di organicità, razionalizzazione e semplificazione. È stato confermato il concorso unico per l'Amministrazione, le agenzie e gli enti; è stata ridefinita la riserva dei posti nella misura del 40 per cento, aliquota massima consentita a favore degli interni, che equilibra l'esclusività del concorso pubblico per l'accesso alle categorie superiori.

Di particolare significato per l'interesse pubblico che riveste è l'obbligo per le società pubbliche regionali in house, o che svolgono nei confronti dell'Amministrazione funzioni amministrative di natura pubblicistica, di conformarsi ai principi generali vigenti per l'accesso nell'Amministrazione regionale per le assunzioni del loro personale e per il conferimento di incarichi esterni.

La descritta disciplina è contenuta nel titolo III, capi I, II e III e nel titolo IV (Accesso) del disegno di legge.

8. Avvocatura regionale

In linea con quanto già avvenuto in altre regioni, si prevede d'istituire un distinto ufficio, esclusivamente preposto alla trattazione degli affari legali, denominato Avvocatura della Regione. Lo richiedono ragioni di opportunità sotto il profilo istituzionale e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche per la progressiva e continua crescita del contenzioso regionale; non va infatti sottovalutato a questo riguardo il risparmio che l'Ufficio legale della Regione consente di conseguire per la trattazione del contenzioso senza il ricorso a professionisti esterni ed in rapporto al numero delle cause vinte. Attualmente, le funzioni connesse al contenzioso giudiziale e stragiudiziale sono svolte dalla Direzione generale dell'Area legale della Presidenza, tramite dipendenti regionali, avvocati in possesso dell'abilitazione professionale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato); la stessa Direzione svolge inoltre funzioni di consulenza giuridico amministrativa. Ma per la predetta Direzione generale non è stata sinora prevista un'organica disciplina atta a costituirla in Avvocatura regionale.

A tale carenza dunque s'intende ovviare con le disposizioni del presente titolo (articoli 68 - 72). Va premesso che costituiscono requisiti necessari per un corretto funzionamento degli uffici legali degli enti pubblici: a) l'esistenza presso l'ente pubblico di un ufficio legale costituente un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica; b) lo svolgimento da parte degli addetti, con libertà ed autonomia, delle funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione d'indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione; c) l'esercizio nell'interesse esclusivo dell'ente dell'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 19 agosto 2009 n. 18359); per cui su questi presupposti la Regione viene dotata di una struttura organica, posta in posizione autonoma ed equiordinata rispetto alle restanti strutture di massimo livello dell'Amministrazione, denominata Avvocatura della Regione. Il soggetto che di tale struttura ha la responsabilità, denominato Avvocato generale della Regione, è collocato in una posizione apicale, con status dirigenziale, al quale si applicano le norme dei direttori generali della Regione. Con l'Avvocato generale opera un contingente di avvocati per il cui inquadramento giuridico e trattamento economico si rinvia ai contratti collettivi stipulati in apposite sezioni della contrattazione regionale.

9. Struttura del disegno di legge

Sotto il profilo sistematico il disegno di legge consta di cinque titoli.

Il titolo I riguarda i temi della valutazione della prestazione organizzativa e individuale e dei risultati, la valorizzazione del merito e la trasparenza amministrativa. È formato da due capi e 18 articoli che costituiscono una disciplina organica e del tutto nuova rispetto alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni. Le previsioni normative sono così ordinate:

Capo I - Valutazione e valorizzazione del merito
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Valutazione e merito
Art. 3 Ruolo e responsabilità degli organi di indirizzo
Art. 4 Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati
Art. 5 Obiettivi e indicatori. Monitoraggio
Art. 6 Sistema di misurazione e valutazione della prestazione
Art. 7 Ambiti di valutazione della prestazione organizzativa
Art. 8 Ambiti di valutazione della prestazione individuale
Art. 9 Piano della prestazione e dei risultati
Art. 10 Organismo indipendente di valutazione (OIV)
Art. 11 Criteri per la valorizzazione del merito e l'incentivazione
Art. 12 Progressioni economiche
Art. 13 Progressioni di carriera
Art. 14 Attribuzione di incarichi e responsabilità
Art. 15 Inderogabilità delle norme in materia di valutazione

Capo II - Trasparenza e semplificazione
Art. 16 Trasparenza dell'organizzazione
Art. 17 Pubblicazione dei provvedimenti
Art. 18 Siti istituzionali (web)

I titoli II, III e IV sono costituiti dagli articoli da 19 a 67, redatti sotto forma di modifiche, soppressioni o integrazioni di disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 citata, dato che la sua disciplina, che nelle linee fondamentali trae origine dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche, risulta ancora attuale in materia di contrattualizzazione del rapporto di lavoro e di principi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Le previsioni contenute nei predetti titoli seguono l'ordine sistematico della legge regionale n. 31 del 1998. Fanno eccezione le previsioni del capo II (Norme in materia di lavoro e di contrattazione collettiva) del titolo II che sono state unificate in ragione delle discipline previste, ricondotte tutte all'ambito dell'ordinamento civile. In particolare:

Il titolo II introduce modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 relative alle fonti, ai criteri generali di organizzazione del lavoro e integra la legge stessa per quanto concerne le attività di diretta collaborazione del Presidente e degli assessori e riforma la materia dei controlli interni (capo I) e armonizza l'ordinamento regionale con le norme in materia di rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche e di contrattazione collettiva; le previsioni sono così ordinate:

Capo I - Ambito di applicazione e norme generali per la gestione e per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica
Art. 19 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)
Art. 20 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998 (Gestione delle risorse umane)
Art. 21 Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità)
Art. 22 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disposizioni per le attività di supporto al Presidente e agli Assessori)
Art. 23 Modifiche agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998 (Controlli)

Capo II - Norme in materia di rapporto di lavoro e di contrattazione collettiva
Art. 24 Oggetto, ambito e finalità
Art. 25 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1998 (Fonti)
Art. 26 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1998 (Potere di organizzazione)
Art. 27 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rapporti sindacali)
Art. 28 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 1998 (Trattamento economico)
Art. 29 Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 31 del 1998 (Incompatibilità)
Art. 30 Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 31 del 1998 (Infrazioni e sanzioni disciplinari)
Art. 31 Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)
Art. 32 Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva)
Art. 33 Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)
Art. 34 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Tutela retributiva)
Art. 35 Modifiche all'articolo 65 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contrattazione integrativa)

Il titolo III è diviso in tre capi. Il primo introduce alcune modifiche in materia di organizzazione degli uffici e di razionalizzazione delle strutture della Presidenza della Regione e nuove modalità e criteri per la definizione delle dotazioni organiche. Il secondo modifica e integra l'ordinamento della dirigenza. Il terzo detta una normativa organica sulla mobilità. Le norme sono così ordinate:

Capo I - Organizzazione degli uffici e dotazioni organiche
Art. 36 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative)
Art. 37 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 (Istituzione delle strutture)
Art. 38 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture della Presidenza della Regione)
Art. 39 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro)
Art. 40 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Variazione delle dotazioni organiche delle direzioni generali)
Art. 41 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti)

Capo II - Dirigenza
Art. 42 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 (Qualifica dirigenziale e funzioni)
Art. 43 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998 (Responsabilità dirigenziale)
Art. 44 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Organo di garanzia)
Art. 45 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente)
Art. 46 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del direttore generale)
Art. 47 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo del direttore generale della Presidenza)
Art. 48 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del direttore di servizio)
Art. 49 Modifiche all'articolo 26 delle legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche)
Art. 50 Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente ispettore)
Art. 51 Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali)
Art. 52 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)
Art. 53 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Vice dirigente)
Art. 54 Modifiche e integrazioni all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
Art. 55 Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 31 del 1998 (Trattamento economico dei dirigenti)
Art. 56 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza)

Capo III - Trasferimenti - Assegnazioni temporanee - Mobilità
Art. 57 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni del comparto)
Art. 58 Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 (Comandi di personale)

Il Titolo IV detta una disciplina organica in materia di accesso al lavoro, articolata nelle seguenti previsioni:
Art. 59 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Assunzioni. Tipologie contrattuali)
Art. 60 Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 (Modalità di accesso)
Art. 61 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Requisiti di assunzione)
Art. 62 Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 (Requisiti e procedure di assunzione)
Art. 63 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Avviamento a selezione)
Art. 64 Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 (Concorsi unici)
Art. 65 Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 (Riserva di posti)
Art. 66 Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Società pubbliche regionali)
Art. 67 Abrogazioni

Il Titolo V prevede l'istituzione dell'Avvocatura regionale e ne regola la struttura, con una disciplina organica e distinta rispetto alla legge regionale n. 31 del 1998 che si applica in via integrativa. È articolata nelle seguenti previsioni:
Art. 68 Istituzione e compiti
Art. 69 Avvocato generale della Regione
Art. 70 Personale dell'Avvocatura regionale
Art. 71 Accesso all'Avvocatura regionale
Art. 72 Disposizioni transitorie di adeguamento

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni per la valutazione e la valorizzazione del merito e la trasparenza

Capo I
Valutazione e valorizzazione del merito

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge reca norme:
a) di attuazione dei principi generali per la valutazione e la valorizzazione del merito del personale dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti da essa dipendenti e per la trasparenza delle amministrazioni regionali;
b) di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme dell'ordinamento civile in materia di contrattazione collettiva e di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
c) modificative e integrative della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), concernenti l'organizzazione degli uffici e la dirigenza.

2. La legge è diretta ai seguenti fini:
a) migliorare l'organizzazione del lavoro e incentivare la produttività e la qualità della prestazione lavorativa;
b) valorizzare le capacità e riconoscere il merito, anche attraverso la concorsualità e la selettività delle progressioni di carriera, nonché le capacità e i risultati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
c) rendere chiari i distinti ruoli e le responsabilità degli organi di indirizzo politico o amministrativo e della dirigenza;
d) assicurare la trasparenza dell'operato delle amministrazioni anche a garanzia della legalità e la diffusione e conoscibilità degli atti a rilevanza esterna;
e) assicurare il rispetto degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva.

3. Nel presente titolo la parola "amministrazioni" è riferita all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti da essa dipendenti.

 

Art. 2
Valutazione e merito

1. Le amministrazioni sono tenute a misurare ed a valutare la prestazione lavorativa con riferimento all'organizzazione complessiva e alle strutture organizzative in cui si articola e ai singoli dirigenti e dipendenti, attenendosi a criteri connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

2. La valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative sono realizzate in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

3. La misurazione e la valutazione sono condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito, alla prestazione lavorativa e ai relativi risultati e sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali.

4. Le amministrazioni adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la trasparenza delle informazioni concernenti i sistemi di valutazione e i risultati.

5. La Giunta regionale promuove la cultura della responsabilità, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

 

Art. 3
Ruolo e responsabilità degli organi di indirizzo

1. Sono organi d'indirizzo politico-amministrativo il Presidente, la Giunta regionale e gli assessori.

2. Sono organi d'indirizzo amministrativo i presidenti e i consigli d'amministrazione degli enti regionali nonché i direttori generali delle agenzie regionali, fermi restando i poteri d'indirizzo e controllo spettanti al Presidente, alla Giunta regionale e agli assessori.

3. Sono organi di direzione amministrativa e di gestione i dirigenti.

4. Gli organi di indirizzo:
a) emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi e gli obiettivi strategici;
b) definiscono, sentiti i dirigenti di vertice dell'Amministrazione, il piano e la relazione di cui all'articolo 9;
c) verificano il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definiscono i programmi per la trasparenza e l'integrità.

 

Art. 4
Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati

1. Le amministrazioni, in modo coerente con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, avviano e sviluppano il ciclo di gestione della prestazione organizzativa e individuale, articolato nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo e ai vertici delle amministrazioni nonché ai soggetti interessati e ai cittadini, nelle forme di comunicazione previste dalle disposizioni del presente titolo.

 

Art. 5
Obiettivi e indicatori. Monitoraggio

1. Gli organi di indirizzo, sentiti i dirigenti di vertice che a loro volta consultano gli altri dirigenti, programmano gli obiettivi su base triennale in coerenza con quelli della programmazione economico finanziaria e di bilancio. Il conseguimento degli obiettivi costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, al programma di governo, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard predefiniti a livello nazionale nonché da comparazioni con altre amministrazioni pubbliche e in particolare con le altre regioni;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3. Gli organi di indirizzo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento della prestazione organizzativa e dei risultati rispetto agli obiettivi durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli organi di indirizzo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.

 

Art. 6
Sistema di misurazione e valutazione della prestazione

1. Le amministrazioni valutano annualmente la prestazione organizzativa e individuale e i risultati; a tale fine, adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, in coerenza con i principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Il provvedimento indica:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, in conformità alle disposizioni della presente legge;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

3. La funzione di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e dei risultati è svolta:
a) dall'organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 10;
b) dal Presidente e dagli assessori nei confronti dei dirigenti di vertice dell'Amministrazione regionale che fanno capo ad essi;
c) dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nei confronti dei direttori generali delle agenzie regionali;
d) dall'organo d'indirizzo nei confronti dei dirigenti di vertice degli enti regionali;
e) dal direttore generale nei confronti dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture.

4. La funzione di misurazione e valutazione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è svolta avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di cui all'articolo 10.

 

Art. 7
Ambiti di valutazione della prestazione organizzativa

1. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e dei risultati riguarda:
a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
b) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi e all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

 

Art. 8
Ambiti di valutazione della prestazione individuale

1. La misurazione e la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti è collegata:
a) agli indicatori relativi agli obiettivi assegnati all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla prestazione complessiva della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla prestazione individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 6 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla prestazione complessiva dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione individuale non incidono i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

 

Art. 9
Piano della prestazione e dei risultati

1. Gli organi d'indirizzo, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e dei risultati, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, adottano annualmente:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, il Piano della prestazione organizzativa con gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi che definisce, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori sono inserite all'interno nel Piano;
b) entro il 30 giugno la Relazione sulla prestazione organizzativa e sui risultati che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. In caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 1 non è erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti.

 

Art. 10
Organismo indipendente di valutazione (OIV)

1. È istituito l'Organismo indipendente di valutazione della prestazione organizzativa e dei risultati (OIV), unico per il personale dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti. L'OIV:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità e dei controlli interni, elabora una relazione annuale sullo stato del sistema e informa tempestivamente sulle criticità riscontrate gli organi d'indirizzo e di vertice amministrativo;
b) valida la Relazione sulla prestazione organizzativa e sui risultati di cui all'articolo 9 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo delle premialità secondo quanto previsto dalla presente legge, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
d) supporta gli organi di cui all'articolo 5 nella valutazione annuale dei dirigenti di vertice e nell'attribuzione ad essi delle premialità;
e) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti ai fini della valutazione in coerenza con le linee generali definite dalla commissione nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità delle amministrazioni;
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

2. La validazione della Relazione sulla prestazione organizzativa e sui risultati di cui al comma 1, lettera b), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

3. L'OIV è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa col Presidente, ed è formato da tre componenti, dotati dei requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Non possono essere nominati soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. L'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il provvedimento di nomina e il curriculum di ciascuno è pubblicato sul sito istituzionale all'atto dell'assunzione dell'incarico. Il compenso dei componenti dell'OIV è determinato dalla Giunta regionale.

4. L'OIV per le attività funzionali si avvale della struttura regionale competente in materia di personale, appositamente dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della valutazione misurazione della prestazione organizzativa nelle amministrazioni pubbliche.

5. Le amministrazioni provvedono alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi del sistema di valutazione.

 

Art. 11
Criteri per la valorizzazione del merito e l'incentivazione

1. Le amministrazioni promuovono il miglioramento della prestazione organizzativa e individuale, anche attraverso l'introduzione di sistemi premianti volti a valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori prestazioni, con l'attribuzione d'incentivi sia economici che di carriera.

2. I sistemi premianti sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.

 

Art. 12
Progressioni economiche

1. Le amministrazioni riconoscono selettivamente, ad una quota limitata di dipendenti, le progressioni economiche dei dipendenti, nella categoria o qualifica di appartenenza, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

 

Art. 13
Progressioni di carriera

1. Per la progressione di carriera le amministrazioni, nei concorsi pubblici, riservano sino al 40 per cento dei posti messi a concorso al personale interno che, nel biennio solare precedente al bando di concorso, abbia conseguito una valutazione positiva nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

 

Art. 14
Attribuzione di incarichi e responsabilità

1. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e delle responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

 

Art. 15
Inderogabilità delle norme in materia
di valutazione

1. Le disposizioni del presente titolo hanno carattere imperativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Organismo di cui all'articolo 10 definisce, entro il 30 giugno 2012, i sistemi di valutazione di cui all'articolo 5 in modo da assicurarne l'operatività a decorrere dal l° gennaio 2013. La commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'articolo 10.

 

Capo II
Trasparenza e semplificazione

Art. 16
Trasparenza dell'organizzazione

1. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione conformano la loro attività al principio di trasparenza, che è attuato attraverso le azioni positive e gli strumenti previsti nella presente legge. Per trasparenza si intende l'accessibilità, anche attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei dati indicativi delle risultanze dell'attività di valutazione svolta dagli organi competenti.

2. Sono in particolare oggetto di informazione attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali:
a) le dotazioni organiche complessive distinte per categorie o qualifiche e aree e le relative consistenze;
b) gli uffici di livello dirigenziale con i relativi titolari; il curriculum e la retribuzione annua lorda di ciascun dirigente;
c) la retribuzione media lorda annua del personale, distinta per categoria o qualifica o area, e dei titolari di incarichi di posizione organizzativa;
d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle premialità e di quelle effettivamente distribuite;
e) i giorni medi assenza per malattia e per motivi diversi dalle ferie di ciascuna categoria o qualifica o area;
f) la distribuzione degli esiti della valutazione riferita a ciascuna categoria o qualifica o area;
g) gli incarichi retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti e ai soggetti privati.

3. Sono inoltre pubblicate sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica di competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, ivi comprese le informazioni relative ai requisiti culturali, professionali e alle retribuzioni.

4. La Giunta regionale definisce e aggiorna, previo parere dell'Organismo di cui all'articolo 10, i criteri generali per l'attuazione del comma 1, indicando le modalità anche formali di rappresentazione delle informazioni significative e tempi per le pubblicazioni, nonché le azioni a favore della legalità e per lo sviluppo della cultura dell'integrità.

 

Art. 17
Pubblicazione dei provvedimenti

1. Al fine del perseguimento del principio di trasparenza di cui all'articolo 16 e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, i provvedimenti delle amministrazioni a contenuto generale e a rilevanza esterna sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

2. Resta fermo quanto, previsto dalle disposizioni vigenti in ordine alla pubblicità dei contratti di consulenza, di lavoro occasionale o autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa nonché in materia d'incarichi conferiti ai dipendenti delle amministrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai provvedimenti amministrativi soggetti ad obbligo di notifica o di comunicazione personale agli interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, a quelli individuati con deliberazione della Giunta regionale per i quali siano definite forme diverse di comunicazione nonché gli atti soggetti alla protezione dei dati personali.

4. La pubblicazione sul sito istituzionale degli atti amministrativi dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti da essa dipendenti assolve, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività nonché in materia di processo civile), gli obblighi di pubblicità legale prescritti dalla normativa vigente. Sono fatte salve le specifiche forme di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi prescritte dalla normativa dell'Unione europea e statale.

 

Art. 18
Siti istituzionali (web)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, organizzano una specifica area nel proprio sito istituzionale dedicata alle tematiche della trasparenza dell'azione amministrativa, strutturata in modo da consentire la pubblicazione dei commenti dei cittadini e delle loro associazioni, di organi di informazione e di organizzazioni di categoria. Le modalità di funzionamento del sito sono definite dalla Giunta regionale.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i provvedimenti amministrativi esclusi dall'obbligo di pubblicazione e disciplina le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

 

Titolo II
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 e adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Capo I
Ambito di applicazione e norme generali per la gestione e per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica

Art. 19
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

1. All'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro del personale dipendente:
a) dell'Amministrazione regionale;
b) dell'Agenzia Laore Sardegna;
c) dell'Agenzia Agris Sardegna;
d) dell'Agenzia Argea Sardegna;
e) dell'Agenzia Sardegna Promozione;
f) dell'istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
g) dell'Ente acque della Sardegna (ENAS);
h) degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
i) dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), nei limiti previsti dalla legge istitutiva;
j) dell'Agenzia Conservatoria delle coste
k) dell'Agenzia regionale per il lavoro.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La presente legge si applica alle aziende e agli enti pubblici regionali non aventi natura economica, con esclusione di quelli per i quali le leggi istitutive prevedano l'applicazione al personale da essi dipendente di specifici contratti collettivi di lavoro e specifiche discipline in materia di organizzazione degli uffici.".

 

Art. 20
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998 (Gestione delle risorse umane)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998, è aggiunta la seguente:
"d bis) possono erogare i premi legati alla prestazione lavorativa e al merito a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alla misurazione, valutazione e trasparenza.".

 

Art. 21
Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità)

1. L'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere lo richiedano, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità culturale, tecnica o scientifica, qualora non sia possibile farvi fronte con le risorse professionali presenti alloro interno. Si applicano i limiti dell'articolo 51 bis, comma 3.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere in generale durata complessiva superiore a dodici mesi; possono avere durata sino a ventiquattro mesi esclusivamente gli incarichi attribuiti per specifici progetti la cui attuazione sia programmata per un tempo pari o superiore e gli incarichi per progetti finanziati con fondi comunitari o statali.
4. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti da ciascuna direzione generale interessata sulla base di procedure di selezione pubblica conformi ai principi di trasparenza e imparzialità, fondate sulla comparazione dei requisiti professionali indicati al comma 1.
5. Il direttore generale preposto alla struttura interessata:
a) accerta con propria determinazione la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1;
b) dà comunicazione del conferimento dell'incarico alla direzione generale dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale.
6. Ciascuna direzione generale trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente in materia di personale, una relazione contenente le informazioni sui contratti stipulati specificandone la natura, il numero, la durata, le professionalità, i costi, le procedure selettive utilizzate, la sussistenza dei presupposti che giustificano le deroghe ai limiti temporali di cui al comma 3.
7. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle rispettive banche dati accessibili al pubblico per via telematica gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo nonché gli altri incarichi indicati nell'articolo 98 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992), indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.
8. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa stabilite dalle norme vigenti, costituisce illecito disciplinare. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo dei contratti di cui al presente articolo non è erogata la retribuzione di risultato.".

 

Art. 22
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disposizioni per le attività di supporto al Presidente e agli assessori)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8 bis (Uffici ausiliari)
1. Il Presidente, per le attività di segreteria e di diretto supporto all'esercizio delle sue funzioni nonché per le relazioni esterne e interne, dispone:
a) dell'ufficio di gabinetto di cui agli articoli 26 e seguenti della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), e successive modifiche;
b) di dirigenti, sino a tre unità, per compiti di studio, ricerca e consulenza ai quali per le attività di collaborazione possono essere assegnati, nel limite delle risorse stanziate per il personale addetto agli uffici di supporto degli organi di direzione politica, sino a complessive sei unità;
c) del portavoce o del capo ufficio stampa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
d) dell'ufficio del cerimoniale, istituito presso la direzione generale della Presidenza della Regione.
2. Gli assessori per i compiti di diretto supporto all'esercizio delle loro funzioni dispongono degli uffici di gabinetto e di segreteria secondo le disposizioni citate nel comma 1. Ciascun assessore può disporre di un dirigente per compiti di studio ricerca e consulenza al quale, per le attività di collaborazione, possono essere assegnati sino a sei dipendenti, nel limite delle risorse appositamente stanziate per il funzionamento degli uffici di supporto da definire con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8 ter (Supporti specialistici per il Presidente)
1. Per approfondimenti specialistici di elevato contenuto professionale su questioni istituzionali connesse alle proprie funzioni e per il supporto consultivo su progetti attuativi del programma di governo, il Presidente può avvalersi di esperti, in numero non superiore contemporaneamente a due unità, scelti, previa individuazione dell'ambito istituzionale d'intervento, tra i docenti universitari, i dirigenti che abbiano svolto o svolgano le relative funzioni nel settore pubblico o privato di rilevante dimensione, i liberi professionisti di riconosciuta competenza. L'incarico di esperto è attribuito con decreto motivato del Presidente che ne definisce tempi, modalità di svolgimento e compenso; ha natura fiduciaria e cessa alla scadenza dalla carica del medesimo; è regolato da un contratto di diritto privato.".

 

Art. 23
Modifiche agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998 (Controlli)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Ferma la disciplina concernente il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati e il sistema di misurazione e valutazione delle strutture, dei dirigenti e del personale, nonché le competenze degli organi in essa previste, i controlli interni rispondono alle seguenti finalità:
a) valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, redigendo periodicamente appositi rapporti in ordine ai risultati dell'attività di controllo, così da fornire ai competenti direttori generali e agli organi di direzione politica gli elementi conoscitivi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;
b) garantire la legittimità, la regolarità la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Le verifiche di cui al comma 1, lettera b), devono rispondere, in quanto applicabili, ai principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
3. Alla finalità di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante apposito servizio che, inserito sotto il profilo organizzativo nella direzione generale competente in materia di organizzazione, opera in posizione di autonomia funzionale rispetto alla direzione medesima e risponde del suo operato direttamente all'organo di direzione politica; il servizio è diretto da un dirigente che può essere coadiuvato da altri dirigenti con funzioni di cui all'articolo 26. Alle finalità di cui comma 1, lettera b), si provvede con gli organi appositamente definiti dalle norme vigenti, i dirigenti ispettori appositamente incaricati allo scopo, la ragioneria generale e gli uffici di ragioneria delle agenzie e degli enti nonché con gli organi di revisione.
4. La Giunta regionale detta le linee generali per l'attuazione dei controlli di cui al comma 1, lettera a), anche per il collegamento con il sistema di valutazione.".

2. L'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

 

Capo II
Norme in materia di rapporto di lavoro e di contrattazione collettiva

Art. 24
Oggetto, ambito e finalità

1. Le disposizioni del presente capo modificano e integrano le norme della legge regionale n. 31 del 1998, in materia di rapporto di lavoro e di contrattazione collettiva. Esse sono dirette ad armonizzare la legislazione regionale alle disposizioni aventi carattere imperativo in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e hanno la finalità di migliorare l'organizzazione del lavoro e di render chiari i ruoli e le responsabilità mediante la distinzione delle materie sottoposte alla legge o rimesse, sulla base della legge, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle demandate alla contrattazione collettiva.

 

Art. 25
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1998 (Fonti)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"4. Eventuali disposizioni di legge o regolamento, che introducano discipline dei rapporti di lavoro, qualora derogate da successivi contratti collettivi, per la parte derogata, non sono applicabili solo se ciò sia espressamente previsto dalla legge.".

 

Art. 26
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1998 (Potere di organizzazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione alle organizzazioni sindacali, ove prevista nei contratti collettivi regionali. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.".

 

Art. 27
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rapporti sindacali)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Rapporti sindacali)
1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali, fermo restando quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 3.".

 

Art. 28
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 1998 (Trattamento economico)

1. L'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Trattamento economico)
1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla prestazione individuale;
b) alla prestazione organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle strutture organizzative in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
4. Per premiare il merito e il miglioramento della prestazione lavorativa dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro.
5. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.".

 

Art. 29
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 31 del 1998 (Incompatibilità)

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunta la seguente:
"f bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.".

 

Art. 30
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 31 del 1998 (Infrazioni e sanzioni disciplinari)

1. L'articolo 49 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Infrazioni e sanzioni disciplinari)
1. Salvo quando previsto in materia di responsabilità e di sanzioni disciplinari dalle disposizioni facenti parte dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni per il personale dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti è definita dai contratti collettivi
2. Per le infrazioni per le quali sono previste sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, provvede il responsabile della struttura di livello dirigenziale in cui il dipendente lavora; negli altri casi provvede la direzione generale competente in materia di personale.".

 

Art. 31
Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)

1. L'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Contratti collettivi)
1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione regionale delle agenzie e degli enti da essa dipendenti è regionale e integrativa. La contrattazione collettiva regionale si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dalle disposizioni dell'ordinamento civile concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; essa determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva, le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 5, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 3, commi 2 e 24, e 23, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Il personale dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.
3. Per specifiche figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, possono essere costituite apposite sezioni contrattuali nell'ambito dei contratti di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.
4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.
5. Il personale non dirigente inquadrato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce apposita area separata di contrattazione all'interno del comparto a decorrere dal primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
6. La contrattazione collettiva regionale disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i contratti collettivi regionali e quelli integrativi e la loro durata in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
7. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.".

 

Art. 32
Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva)

1. Nel comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole "o nella separata area di contrattazione per la dirigenza" sono sostituite dalle parole "o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza e per il corpo forestale e di vigilanza ambientale".

 

Art. 33
Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (Procedimento di contrattazione)

1. L'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 63 (Procedimento di contrattazione collettiva)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, emana, prima di ogni rinnovo contrattuale, gli indirizzi cui deve attenersi il Comitato per la rappresentanza negoziale nella contrattazione collettiva nonché appositi atti d'indirizzo in tutti gli altri casi in cui é richiesta un'attività negoziale.
2. Il Comitato per la rappresentanza negoziale nella contrattazione collettiva regionale informa costantemente la Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di personale, sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il Comitato la trasmette alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, corredata dalla relazione sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti. La Giunta regionale esprime il suo parere vincolante entro venti giorni dall'inoltro dell'ipotesi di accordo da parte del Comitato. Acquisito il parere favorevole, il giorno successivo il Comitato trasmette il testo dell'ipotesi di accordo e la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
4. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati, e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, nei termini previsti dall'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte al Comitato e alla Giunta regionale.
5. Se la certificazione è positiva, il Comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti, le parti contraenti non procedono alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo; in questo caso, il Presidente del Comitato informa la Giunta regionale, la quale può dettare indirizzi aggiuntivi, e provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
7. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo, il Comitato avvia la procedura di certificazione prevista dai commi 3, 4, 5 e 6. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti collettivi regionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione oltre che sul sito istituzionale della Regione.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.".

 

Art. 34
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Tutela retributiva)

1. Dopo l'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 é inserito il seguente:
"Art. 63 bis (Tutela retributiva per i dipendenti)
1. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo regionale di lavoro, qualora lo stesso non sia stato ancora rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti, nella misura e con le modalità stabilite dal contratto regionale, un'anticipazione dei benefici complessivi da attriburirsi all'atto del rinnovo contrattuale.".

 

Art. 35
Modifiche all'articolo 65 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contrattazione integrativa)

1. All'articolo 65 della legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: "Essa può riguardare più amministrazioni del comparto. I contratti collettivi regionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede integrativa. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Al fine favorire la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, le amministrazioni possono provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dal presente articolo.";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Resta ferma l'applicazione degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice civile, nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva.".

 

Titolo III
Organizzazione

Capo I
Organizzazione degli uffici e dotazioni organiche

Art. 36
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative)

1. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove si ravvisi, nell'ambito di una direzione generale, l'esigenza dell'esercizio decentrato di funzioni, le competenze sono ricondotte ad un unico servizio polifunzionale per provincia o unificato per più province.".

 

Art. 37
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 (Istituzione delle strutture)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Istituzione delle strutture)
1. All'istituzione, modificazione o soppressione delle direzioni generali si provvede con legge.
2. I servizi sono istituiti modificati o soppressi con deliberazione della Giunta regionale su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale di concerto con il componente della Giunta preposto al ramo dell'amministrazione cui il servizio fa capo, previo parere del direttore generale competente.
3. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 24, lettera h), nel limite delle risorse ripartite tra le direzioni generali, per la loro organizzazione interna, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. I direttori generali dispongono di un ufficio di direzione.".

 

Art. 38
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture della Presidenza della Regione)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:
"Art. 14 bis (Strutture della Presidenza)
1. La Presidenza della Regione è costituita dalle seguenti strutture:
a) Direzione generale - segretariato generale della Presidenza;
b) Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica;
c) Direzione generale per la comunicazione;
d) Avvocatura regionale.
2. Nella direzione generale della Presidenza é istituito l'Ufficio del cerimoniale della Regione, unità organizzativa di carattere speciale e di livello dirigenziale, che opera in raccordo funzionale con la segreteria del Presidente. L'ufficio cura il cerimoniale per il Presidente e per la Giunta regionale nelle funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione, assiste i medesimi organi in tutti gli eventi anche fuori del territorio regionale in cui ne sia richiesta la rappresentanza istituzionale; organizza la presenza del gonfalone della Regione alle cerimonie pubbliche. L'ufficio é costituito da un numero di addetti stabilito con decreto del Presidente fino a un massimo di 6 unità ed è diretto da un dirigente o, con specifica motivazione in ordine alle capacità richieste per le funzioni da svolgere, da un funzionario della categoria D, al quale per la durata dell'incarico è corrisposta la retribuzione di posizione del direttore di servizio. Sino all'introduzione di apposite norme nel contratto collettivo, ai dipendenti assegnati è corrisposta, come remunerazione per il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e gli orari disagevoli, un'indennità mensile pari al compenso commisurato a trenta ore di lavoro straordinario.".

2. La Direzione generale della ragioneria generale è trasferita all'Assessorato competente in materia di bilancio. La Direzione generale della protezione civile, istituita con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è trasferita all'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente. La Direzione generale del distretto idrografico della Sardegna, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e di bacini idrografici), è trasferita all'Assessorato competente in materia di lavori pubblici.

3. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis) servizi di ragioneria.".

4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 19 del 2006, le parole "della Presidenza della Giunta" sono sostituite dalle parole: "dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ".

 

Art. 39
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale - dotazioni organiche)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, approva, con periodicità triennale, il Piano del fabbisogno di personale, sulla base del quale determina ed aggiorna la dotazione organica generale dell'Amministrazione. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica con riferimento agli obiettivi e alle priorità dell'azione amministrativa le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra gli uffici dirigenziali generali.
2. Per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Giunta regionale approva, secondo i criteri del comma 1, un distinto Piano del fabbisogno e la relativa dotazione organica su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in materia di ambiente.".

2. Il limite massimo della dotazione organica dirigenziale è determinato in 170 unità; entro detto limite, la Giunta regionale definisce e aggiorna l'articolazione delle posizioni dirigenziali della Presidenza e degli assessorati tenendo conto del fabbisogno direzionale derivante dalla complessità e della rilevanza istituzionale delle funzioni e delle responsabilità, degli obiettivi e delle priorità assegnate e delle risorse necessarie.

 

Art. 40
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Variazione delle dotazioni organiche delle direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Variazione delle dotazioni organiche delle direzioni generali)
1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma restando la dotazione organica dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, in seguito a:
a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
c) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui ai punti a) e b) o in seguito a cessazioni dal servizio o a collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato.
2. La direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dando adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di domande, d'ufficio.
3. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti dei contingenti definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 15.".

2. L'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 è abrogato.

 

Art. 41
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti)
1. Le agenzie e gli enti definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quelle specificamente concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.
2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).".

 

Capo II
Dirigenza

Art. 42
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 (Qualifica dirigenziale e funzioni)

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai dirigenti competono funzioni di direzione degli uffici dirigenziali, ispettive, di studio ricerca e consulenza.";
b) il comma 9 è abrogato.

 

Art. 43
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998 (Responsabilità dirigenziale)

1. All'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: "2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, accertati secondo il sistema di valutazione previsto dalla presente legge, sono contestati con atto scritto.";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I provvedimenti sanzionatori sono adottati dall'organo competente all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, su proposta dell'organo che ha formulato le contestazioni.".

 

Art. 44
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Organo di garanzia)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 22 bis (Comitato dei garanti).
1. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 5, sono adottati sentito il Comitato dei garanti. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti é composto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, designato dal presidente del Tribunale amministrativo della Sardegna, che lo presiede, da un dirigente eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali e da un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, scelto dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nomina il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.".

 

Art. 45
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente)

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modiche:
a) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g bis) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. I dirigenti sono responsabili per l'omessa segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare, per le violazioni del codice di comportamento e delle norme in materia di incompatibilità dei dipendenti assegnati ai rispettivi uffici nonché per l'omessa vigilanza sulla produttività e sull'efficienza dei propri uffici. In tali casi, la retribuzione di risultato può subire decurtazioni proporzionate alla gravità delle inadempienze riscontrate.".

 

Art. 46
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del direttore generale)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b bis) riferisce al competente organo di direzione politica sull'attività svolta correntemente e nei casi in cui il medesimo organo lo richieda o lo ritenga opportuno;
b ter) presenta annualmente all'organo di direzione politica la relazione finale sull'attività della direzione generale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, indicando le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati, le misure correttive adottate o che si intendono adottare;";
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) verifica periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività della struttura e dei dipendenti assegnati e, tenuto conto delle priorità e dei piani da realizzare, assegna e trasferisce ai servizi o direttamente alla direzione generale i dipendenti medesimi e segnala eventuali esuberi alla direzione generale competente in materia di personale;";
c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g bis) valuta il personale della direzione generale, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti, della progressione economica e dello sviluppo professionale;";
d) nella lettera h) dopo le parole "gestione del personale" sono aggiunte le parole ", cura i rapporti sindacali".

 

Art. 47
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo del direttore generale della Presidenza)

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 24 bis (Segretario generale)
1. Il direttore generale della Presidenza della Regione assume la denominazione e il ruolo di Segretario generale della Presidenza e, ferme le funzioni attribuite dall'articolo 24, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e, su indicazione del medesimo, svolge, nel quadro delle competenze e delle responsabilità dei direttori generali, compiti di coordinamento e raccordo tra i medesimi, per favorire la coerenza e l'integrazione degli interventi con le direttive del Presidente.".

 

Art. 48
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del direttore di servizio)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b bis) riferisce al direttore generale sull'attività svolta correntemente e nei casi in cui il medesimo direttore lo richieda o lo ritenga opportuno;
b ter) presenta annualmente al direttore generale la relazione finale sull'attività del servizio e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, indicando le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati;";
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis) propone la valutazione del personale assegnato al servizio, nel rispetto del principio del merito, ai fini dello sviluppo professionale, della corresponsione di indennità e premi incentivanti e della progressione economica;".

 

Art. 49
Modifiche all'articolo 26 delle legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche)
1. I dirigenti ai quali non sia attribuita la direzione di uffici dirigenziali svolgono funzioni di studio, ricerca e consulenza e altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento nella struttura presso cui hanno svolto l'ultimo incarico o in quella assegnata ai sensi del comma 2. In particolare, essi svolgono compiti di studio sulle questioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica nelle materie di competenza della struttura cui sono assegnati; predispongono documenti, relazioni, pareri e proposte; elaborano schemi di atti normativi e documenti generali; collaborano alla definizione di obiettivi e strategie di intervento.
2. I dirigenti di cui al comma 1 sono assegnati, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, al Presidente o agli assessori che ne facciano richiesta e secondo criteri numerici stabiliti dalla Giunta regionale, ovvero alle direzioni generali dell'Amministrazione.".

 

Art. 50
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del dirigente ispettore)

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Dirigente con funzioni ispettive)
1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive provvede, su disposizione o autorizzazione del Presidente, alle inchieste e alle ispezioni che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile. Nello svolgimento delle attività ispettive egli può verificare ed acquisire atti e ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale.
2. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando eventualmente le proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti ritenuti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
3. I dirigenti ispettori, nel numero stabilito dalla Giunta regionale, sono inseriti sotto il profilo organizzativo nella direzione generale della Presidenza ma rispondono sotto il profilo funzionale esclusivamente al Presidente anche agli effetti degli articoli 9 e 22 e delle disposizione concernenti la valutazione della prestazione.".

 

Art. 51
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 (Attribuzione delle funzioni dirigenziali)

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori" sono soppresse; nel medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al Direttore generale della Presidenza sono contestualmente conferite le funzioni di Segretario generale.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni di direttore generale sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o delle agenzie e degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.";
c) nel comma 3 le parole "Alla direzione generale dell'area legale" sono sostituite dalle parole "All'Avvocatura regionale";
d) nel comma 4, dopo le parole "direzione di servizio" sono inserite le parole "e di ispettore" e le parole "sentito il" sono sostituite dalle parole "previo parere del";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e caratteristiche della funzione da conferire nonché alla complessità della struttura interessata e agli obiettivi da realizzare, delle attitudini e capacità professionale, delle specifiche competenze organizzative, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione e della relativa valutazione, nonché delle esperienze dirigenziali precedentemente maturate, purché attinenti all'incarico da conferire.";
f) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6 bis. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono conoscibili sul sito istituzionale le strutture dirigenziali vacanti e rendono noti mediante apposito avviso gli incarichi che intendono attribuire, acquisiscono le disponibilità dei dirigenti interessati e le valutano.";
g) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7 bis. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci a copertura delle funzioni dirigenziali, quando il numero di dirigenti si presenti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, possono attribuire le funzioni di direzione di servizio e quelle di studio a dirigente di altra amministrazione o ente pubblico collocato in comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza; l'attribuzione ha durata triennale rinnovabile una sola volta.";
h) nel comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al dirigente revocato è attribuita altra funzione di direzione, se possibile economicamente equivalente, ovvero altra funzione dirigenziale, conservando in questo caso la retribuzione di funzione dell'originario incarico fino alla scadenza dello stesso se il dirigente lo abbia già svolto per almeno tre anni, o per dodici mesi negli altri casi.".

 

Art. 52
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

1. All'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, primo periodo, le parole "ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali" sono sostituite dalle parole "e che abbiano svolto in qualifica dirigenziale le relative funzioni per almeno un quinquennio";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro del direttore generale esterno è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto dì lavoro subordinato a tempo determinato. La Giunta regionale approva lo schema tipo del contratto di lavoro, indicandovi gli elementi negoziali essenziali, le clausole di risoluzione anticipata ivi compresa quella conseguente all'applicazione del comma 9 dell'articolo 28, e le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta. Il trattamento economico, articolato in una parte fissa ed una variabile legata agli esiti del sistema di valutazione, è determinato secondo quanto previsto per i direttori generali a tempo indeterminato dell'Amministrazione e può essere integrato, motivatamente, da una indennità in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alla specifica competenza professionale posseduta; l'importo complessivo non può comunque superare del 30 per cento quello attribuito ai direttori generali a tempo indeterminato.";
c) il comma 4 è abrogato.

 

Art. 53
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Vice dirigente)

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art 30 bis (Razionalizzazione organizzativa - vice dirigente)
1. Per finalità di razionalizzazione ed efficienza organizzativa, attraverso il ridimensionamento delle strutture dirigenziali, e per favorire lo sviluppo delle competenze professionali, è istituita la figura del vice dirigente nell'ambito della qualifica apicale prevista dal contratto collettivo dei dipendenti e ferma l'applicazione del medesimo.
2. La Giunta regionale predefinisce le condizioni organizzative, riferite all'ampiezza, alla complessità ed alla rilevanza esterna della struttura nonché le caratteristiche professionali richieste per l'attribuzione dell'incarico ed istituisce i posti di vice dirigente, complessivamente non superiore a quello dei direttori di servizio.
3. Il vice dirigente coadiuva il direttore di servizio nell'esercizio delle sue funzioni, svolgendo compiti di particolare responsabilità ed elevata complessità professionale ed organizzativa nonché quelli delegati dal direttore medesimo, che il vice dirigente sostituisce in caso di assenza o impedimento. La delega, da disporsi con atto scritto e motivato, individua specificamente le funzioni delegate tra quelle previste dall'articolo 25.
4. L'incarico è attribuito, con provvedimento motivato, prioritariamente ai dipendenti titolari di posizione organizzativa, in possesso dei requisiti generali per l'accesso alla dirigenza, in servizio presso la direzione generale che lo dispone, ha durata minima di un anno e massima di tre, ed è rinnovabile e revocabile. All'attribuzione e alla cessazione degli incarichi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
5. Per la durata dell'incarico, al vice dirigente è corrisposta un'indennità integrativa di quella spettante quale titolare di posizione organizzativa il cui importo è determinato dal contratto collettivo. Sino alla disciplina contrattuale, al vice dirigente è corrisposta: a) un'indennità il cui importo è pari al 50 per cento della retribuzione di funzione del direttore di servizio, comprensiva della retribuzione della posizione organizzativa in godimento, del compenso per lavoro straordinario e di ogni altra indennità correlata a incarichi e funzioni ad eccezione degli incentivi di cui all'articolo 47; b) un'integrazione della retribuzione di rendimento correlata agli esiti del sistema di valutazione annuale pari al 20 per cento dell'importo massimo della retribuzione di risultato del direttore del servizio.".

2. La disposizione del comma 1 si applica successivamente alla ridefinizione di un nuovo assetto delle strutture dirigenziali prevedendo un numero di servizi non superiore complessivamente a 110 unità, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'applicazione del presente articolo, non derivano incrementi di spesa per il bilancio regionale; agli oneri conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli relativi alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, utilizzando i risparmi derivanti dalla riduzione dei servizi.

 

Art. 54
Modifiche e integrazioni all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)
1. Il direttore generale è sostituito in ogni sua assenza dal dirigente a ciò incaricato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), ovvero, qualora egli non provveda, dal dirigente che da più lungo tempo esercita le funzioni di direttore di servizio presso la direzione generale o, in mancanza di direttore di servizio, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.
2. In caso di vacanza del titolare, il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica esercita le funzioni di direttore generale, salvo che l'organo di direzione politica non incarichi altro dirigente della direzione generale.
3. Il direttore di servizio, in ogni sua assenza, è sostituito dal vice dirigente. In mancanza del vice dirigente, qualora non provveda il direttore generale, è sostituito dal funzionario individuato dal direttore di servizio tra quelli che ricoprono le posizioni organizzative più elevate. Se neppure il direttore di servizio provvede, le funzioni sono svolte dal funzionario che da più lungo tempo ricopre la posizione organizzativa più elevata all'interno del servizio.
4. Nei casi di assenza a qualunque titolo superiore a sei mesi nell'arco di dodici, con la sola esclusione dei periodi di congedo di maternità e di paternità disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità o della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), la titolarità del relativo incarico può essere assegnata ad altro dirigente. Il dirigente assente mantiene il diritto al trattamento economico corrispondente all'incarico nei termini di cui all'articolo 28, comma 9, fermo il trattamento economico previsto per i casi di assenza dalla normativa vigente.
5. In caso di vacanza del titolare le funzioni di direttore di servizio, sono esercitate nell'ordine:
a) dal dirigente individuato dal direttore generale ai sensi dell'articolo 24;
b) dal dirigente della direzione generale con maggiore anzianità nella qualifica;
c) dal vice dirigente del servizio;
d) dal funzionario che da più lungo tempo ricopre una delle posizioni organizzative più elevate all'interno del servizio che può esercitare le funzioni per un periodo non superiore a sei mesi, decorsi i quali si provvede secondo criteri di rotazione.
6. In caso di pari anzianità di funzione si applica il criterio della maggiore età.
7. Al dirigente che, in caso di assenza o vacanza superiore a quarantacinque giorni consecutivi del titolare ne svolga le funzioni è attribuita, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la retribuzione di posizione più favorevole. Analogo trattamento è riconosciuto al funzionario che svolga le funzioni di direzione in sostituzione del direttore di servizio; detto trattamento retributivo non è cumulabile con compensi corrisposti per la titolarità di posizione organizzativa.".

 

Art. 55
Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 31 del 1998 (Trattamento economico dei dirigenti)

1. All'articolo 31 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 le parole "e alle connesse responsabilità" sono sostituite dalle parole ", alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2 bis. Il trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti è definito dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da svolgere, assumendo come parametri di base i valori massimi previsti dal contratto per l'area dirigenziale e applicando, per la determinazione del trattamento accessorio legato alla funzione e ai risultati conseguiti, i parametri medi relativi ad equivalenti figure della dirigenza pubblica. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, predetermina i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità, ai fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione, le agenzie e gli enti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di personale.".

 

Art. 56
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Al concorso pubblico per esami o per titoli ed esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione, i soggetti in possesso di diploma di laurea e rivestenti una delle seguenti posizioni lavorative:
a) dipendente di una pubblica amministrazione che abbia compiuto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno 5 anni di servizio effettivo in qualifica per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea;
b) dipendente a tempo indeterminato della pubblica amministrazione con qualifica di dirigente;
c) dipendente di organismi pubblici o privati con qualifica di dirigente, purché con una anzianità di servizio effettivo nella qualifica stessa di almeno 5 anni;
d) libero professionista, in possesso del diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, con iscrizione al correlato ordine professionale e almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività professionale maturata nel decennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'esercizio dell'attività libero professionale non è cumulabile con le esperienze lavorative di cui alle precedenti lettere a), b) e c).".

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti che abbiano maturato 5 anni di servizio effettivo in qualifica per il cui accesso sia previsto il diploma di laurea è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.".

3. Nel comma 4 le parole "35 anni" sono sostituite dalle parole "45 anni".

4. Nel comma 5 le parole "18 mesi" e "due anni" sono sostituite rispettivamente dalle parole "dodici mesi" e "diciotto mesi".

5. Nel comma 8 le parole "decreto del Presidente della Giunta previa conforme" sono soppresse e, nella lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel concorso è accertata, secondo modalità stabilite nei bandi, la conoscenza di almeno una lingua straniera.".

 

Capo III
Trasferimenti - Assegnazioni temporanee - Mobilità

Art. 57
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni del comparto)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni del comparto)
1. Nella programmazione triennale del fabbisogno di personale la Giunta regionale stabilisce, in misura non superiore al 10 per cento del contingente di personale da reclutare, i posti che possono essere coperti mediante passaggio diretto di dipendenti a tempo indeterminato della medesima categoria e qualificazione professionale in servizio presso le agenzie e gli enti del comparto di contrattazione disciplinato dalla presente legge, che facciano domanda di trasferimento. Le agenzie e gli enti applicano la presente disposizione senza il predetto limite percentuale.
2. I posti da ricoprire mediante passaggio diretto sono resi pubblici preventivamente, i criteri per l'esame delle domande sono stabiliti nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Il passaggio è disposto previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al personale dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti del comparto di contrattazione collettiva regionale in ogni caso di inquadramento a seguito di procedure di mobilità, d'ufficio o a domanda, è assicurato il trattamento giuridico, previdenziale ed economico in atto, escluso quello di natura accessoria, nonché il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti nell'ente di provenienza.".

 

Art. 58
Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 (Comandi di personale)

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)
1. La mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali è criterio generale di organizzazione per la migliore funzionalità degli uffici e la utilizzazione delle risorse ed è disposta, sentito il dipendente interessato nonché il direttore generale della struttura di provenienza, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta del direttore generale della struttura di destinazione. Analoga procedura è seguita in caso di richiesta del dipendente. Si prescinde dai pareri e si procede d'ufficio nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale.
2. Il personale dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti può essere comandato o temporaneamente assegnato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse per un periodo non superiore a dodici mesi, motivatamente rinnovabile sino a tre anni. Gli oneri finanziari connessi sono a carico dell'ente presso il quale il personale funzionalmente opera. Il provvedimento è adottato sentito il dipendente interessato.
3. L'Amministrazione può avvalersi di personale comandato o temporaneamente assegnato dalle agenzie e dagli enti; può inoltre avvalersi, nel numero massimo di 15 unità, di personale comandato o temporaneamente assegnato da altre amministrazioni pubbliche per un periodo non superiore a dodici mesi, motivatamente rinnovabile sino a tre anni. Gli oneri finanziari relativi al personale comandato e in temporanea assegnazione sono posti a carico del bilancio regionale. Le agenzie e gli enti possono avvalersi di personale comandato o temporaneamente assegnato da amministrazioni esterne al comparto regionale sino a 5 unità.
4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti possono stipulare tra loro e con pubbliche amministrazioni intese, per la temporanea assegnazione o l'avvalimento di dipendenti ai fini dell'attuazione di progetti di comune interesse. Le intese stabiliscono oneri, compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio.
5. I provvedimenti previsti nei commi 2, 3 e 4 sono adottati dando specifica motivazione delle relative esigenze nell'ambito delle eventuali direttive generali definite ai sensi dell'articolo 8 con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno e alle risorse utilizzabili a tali finalità.
6. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti possono consentire a domanda il passaggio mediante cessione del contratto dei propri dipendenti ad altre amministrazioni pubbliche.".

 

Titolo IV
Accesso al lavoro

Art. 59
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Assunzioni. Tipologie contrattuali)

1. Nel Titolo V della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente articolo:
"Art. 51 bis (Assunzioni a tempo indeterminato e determinato)
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, l'Amministrazione, le agenzie e gli enti assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dalla presente legge.
2. Per esigenze temporanee e straordinarie l'Amministrazione, le agenzie e gli enti possono avvalersi esclusivamente di dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e a tal fine utilizzano prioritariamente le graduatorie in corso di efficacia per il reclutamento a tempo indeterminato.
3. Nel limite numerico di cui al comma 2 rientrano le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 6 bis.
4. Le selezioni del personale da assumere a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
a) per il personale delle categorie A e B, mediante avviamento a selezione, da effettuarsi secondo le modalità previste nell'articolo 53 bis, tramite i servizi per l'impiego;
b) per il personale delle categorie C e D mediante selezione pubblica per titoli o per titoli ed esami o per esami.
5. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.
6. Il limite numerico entro cui l'Amministrazione, le agenzie e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata a continuativa ai sensi dell'articolo 6 bis è stabilito nel 3 per cento delle rispettive dotazioni organiche.".

 

Art. 60
Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 (Modalità di accesso)

1. L'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Modalità di accesso).
1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione, nelle agenzie e negli enti avviene, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno, con contratto individuale di lavoro:
a) mediante concorso pubblico aperto a tutti per esami e per esami e titoli, conforme ai principi del comma 2;
b) mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste dei centri per l'impiego per le categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità; é facoltà dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'Amministrazione, le agenzie e gli enti, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere;
d) mediante concorso pubblico secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
2. Le procedure concorsuali si conformano ai principi di pubblicità, imparzialità, tempestività, economicità e celerità di espletamento, col ricorso, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
3. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) o nel sito istituzionale. La presentazione delle domande di partecipazione al concorso e le comunicazioni ai candidati aventi carattere generale e comunque quelle concernenti l'ammissione, l'esclusione e l'esito delle prove, possono avvenire o con lettera raccomandata o per via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.".

 

Art. 61
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Requisiti di assunzione)

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 52 bis (Requisiti di assunzione)
1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali sono:
a) la cittadinanza italiana, i cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'accesso dei medesimi agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) l'età non inferiore a 18 anni; qualora la natura del servizio o necessità oggettive lo richiedano, l'Amministrazione regionale può prevedere limiti massimi di età per la partecipazione al concorso da indicare nel bando;
c) l'idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;
d) il godimento dei diritti politici; non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per motivi disciplinari, e coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
e) il titolo di studio prescritto dal bando.
2. Per l'ammissione a particolari figure professionali l'Amministrazione regionale può prescrivere ulteriori requisiti.
3. Le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali.".

 

Art. 62
Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 (Requisiti e procedure
di assunzione)

1. L'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Procedure concorsuali)
1. I concorsi per esami e per titoli ed esami si articolano in una o più prove scritte e in una prova orale tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati. La prova scritta può avere contenuto teorico o teorico-pratico e può consistere in una serie di quesiti a risposta predeterminata, con modalità che consentano la valutazione con sistemi automatizzati, o a risposta sintetica. Nel corso della prova orale è accertata, secondo modalità stabilite nei bandi, compresi quelli per l'accesso alla dirigenza, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. Per particolari figure professionali, il bando di concorso può prevedere che la prova orale consista in prove attitudinali.
2. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile. La valutazione dei titoli, nei concorsi per titoli ed esami, è effettuata dopo le prove scritte e per i soli candidati ammessi alla prova orale, fermo l'obbligo di definire i criteri di valutazione prima dello svolgimento della prova scritta. Gli esiti sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento della prova orale assieme al punteggio riportato nelle prove scritte, i titoli e le pubblicazioni devono essere documentabili.
3. La votazione finale del concorso è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo ottenuto nelle prove d'esame.
4. L'Amministrazione, per la predisposizione e la valutazione automatizzata dei quesiti e per il supporto tecnico organizzativo nelle prove preselettive e nelle prove scritte consistenti in quesiti a risposta predeterminata, può avvalersi di organismi specializzati nel settore.".

 

Art. 63
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Avviamento a selezione)

1. Dopo l'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 53 bis (Avviamento a selezione)
1. La richiesta di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste dei centri-servizi per il lavoro territorialmente competenti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), è effettuata per un numero di iscritti maggiorato del 100 per cento per le assunzioni sino a 5 unità, del 50 per cento per le assunzioni sino a 10 unità e del 30 per cento per le assunzioni di numero superiore. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie dei centri territorialmente competenti o di tutti i centri della Regione a seconda dell'ambito territoriale di competenza degli uffici di destinazione dei lavoratori.
2. La selezione di cui al comma 1 consiste in prove attitudinali o in sperimentazioni lavorative per accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni della figura professionale ascritta alla categoria di assunzione.
3. La commissione giudicatrice è composta da tre membri di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione verbalizzante.
4. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua una selezione riservata ai dipendenti in servizio di categoria inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire, applicando le percentuali indicate nel medesimo comma 1 e rispettando l'ordine di anzianità di servizio regionale e, in caso di pari anzianità di servizio, l'ordine di maggiore età. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. I dipendenti risultati idonei, ma non utilmente collocati, sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per la medesima figura professionale. La medesima procedura si applica prima di dar luogo alle assunzioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 52, riservando la selezione ai dipendenti appartenenti alle categorie protette ivi indicate.".

 

Art. 64
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 (Concorsi unici)

1. Nell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 i commi 01, 2 e 3 sono soppressi.

 

Art. 65
Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 (Riserva di posti)

1. Nel comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento".

 

Art. 66
Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1998 (Società pubbliche regionali)

1. Nella legge regionale n. 31 del 1998 dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
"Art. 57 bis (Società pubbliche regionali)
1. Le società a partecipazione regionale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano attività nei confronti dell'Amministrazione regionale a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni conformi ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità dell'avviso di selezione;
b) modalità di svolgimento che ne garantiscano l'imparzialità;
c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, per la verifica dei requisiti attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
d) rispetto delle pari opportunità;
e) composizione delle commissioni esaminatrici nell'osservanza dei criteri previsti nell'articolo 55.".

 

Art. 67
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

Titolo V
Istituzione dell'Avvocatura regionale

Art. 68
Istituzione e compiti

1. Presso la Presidenza della Regione è istituita l'Avvocatura regionale, che risponde del suo operato direttamente al Presidente.

2. L'Avvocatura regionale:
a) rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nei procedimenti arbitrali e dinnanzi ad ogni altro organo giurisdizionale;
b) formula pareri legali richiesti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli assessori e dalle direzioni generali, assiste e fornisce consulenza alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
c) propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno con parere motivato da incompatibilità, particolare carico di lavoro o specificità della materia trattata.

 

Art. 69
Avvocato generale della Regione

1. All'Avvocatura regionale è preposto l'Avvocato generale della Regione nominato per cinque anni con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente.

2. L'Avvocato generale della Regione è scelto tra gli avvocati dell'Avvocatura regionale abilitati al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, ovvero tra gli avvocati esterni alla Regione abilitati al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, in possesso di comprovata esperienza professionale.

3. L'Avvocato generale della Regione esercita le funzioni previste dagli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 31 del 1998; egli coordina l'attività degli avvocati affidando loro gli affari legali tenendo conto dei livelli di specializzazione e professionalità acquisiti, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione.

4. Nei casi di assenza o impedimento dell'Avvocato generale della Regione, le funzioni sono svolte dall'avvocato dirigente o dall'avvocato regionale con più anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dall'avvocato regionale più anziano di età.

5. All'Avvocato generale si applicano le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico dei direttori generali dell'Amministrazione compatibili con le disposizioni del presente titolo.

 

Art. 70
Personale dell'Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale è composta dall'Avvocato generale della Regione e dagli avvocati regionali, nonché da un Avvocato dirigente che coadiuva l'Avvocato generale nelle funzioni di direzione. Il numero degli avvocati e il contingente del personale amministrativo necessario per il funzionamento dell'ufficio sono determinati con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998.

2. Gli avvocati regionali svolgono le proprie mansioni professionali in autonomia, nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.

3. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli avvocati regionali sono definiti in una apposita sezione dei contratti collettivi di comparto.

4. Agli avvocati si applica la disciplina di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), contenente il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 9 ter, della legge regionale n. 31 del 1998; il comma 9 bis del medesimo articolo 47 è abrogato.

 

Art. 71
Accesso all'Avvocatura regionale

1. All'Avvocatura regionale si accede mediante concorso pubblico secondo la disciplina che regola l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale e le disposizioni del presente titolo.

 

Art. 72
Disposizioni transitorie di adeguamento

1. La Direzione generale dell'Area legale è soppressa con effetto dalla data di nomina dell'Avvocato generale di cui all'articolo 69. Le competenze in materia di affari legislativi e giuridico amministrativi sono attribuite alla Direzione generale della Presidenza alla quale è trasferito il relativo servizio già operante presso l'Area legale.

2. Il personale già in servizio presso l'Area legale è ripartito tra l'Avvocatura generale e la Direzione generale della Presidenza in relazione alle attività cui esso è stabilmente adibito alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 70, comma 3, i dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, conservano il trattamento in godimento. Ai dipendenti della categoria D che svolgono in via continuativa le funzioni di avvocato è riconosciuta, dalla data di costituzione dell'Avvocatura regionale, l'indennità mensile di alta professionalità prevista dal contratto collettivo dei dipendenti regionali. La maggiore spesa è quantificata in euro 40.000.

4. Per quanto non previsto espressamente dalle disposizioni del presente titolo si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 in quanto compatibili.

 

Titolo VI
Norme finali e copertura finanziaria

Art. 73
Coordinamento normativo

1. Nella legge regionale n. 31 del 1998 le parole "Amministrazione ed enti" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Amministrazione, agenzie ed enti".

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dispone la pubblicazione del testo coordinato della legge regionale n. 31 del 1998 con le modifiche intervenute successivamente alla sua entrata in vigore evidenziate con caratteri particolari.

 

Art. 74
Copertura finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio della Regione; gli oneri conseguenti all'applicazione degli articoli 10 (OIV), 22 (Supporti specialistici per il Presidente), 38 (Cerimoniale), 44 (Comitato dei garanti), 47 (Segretario generale) e 72 (Avvocati) sono valutati in euro 913.000. Ad essi si fa fronte con le minori spese conseguenti all'applicazione dell'articolo 22 (riduzione addetti staff Assessori), valutati in euro 1.250.000.