CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURApresentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici,
NONNISil 18 novembre 2011
Sistema regionale di qualificazione degli operatori esecutori di opere e lavori pubblici (OPAR)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premessa
Con il presente disegno di legge, la Regione, in attuazione dell'articolo 3, lettera e) dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, intende definire un nuovo assetto organizzativo e strutturale del sistema regionale di attestazione degli operatori economici, rivolto a garantire una gestione qualificata degli appalti, delle concessioni e degli affidamenti di opere e lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, del trattato dell'Unione europea nonch� dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il sistema di qualificazione delineato � alternativo al sistema statale, aperto a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla localizzazione e, nei suoi aspetti strutturali e funzionali di regolazione, crea le condizioni per l'instaurazione di assetti concorrenziali, in sintonia con il rispetto dei valori comunitari e costituzionali.
L'intervento organico nel settore della qualificazione persegue, in questo senso, l'ulteriore finalit� di superare le difficolt� operative incontrate dalle amministrazioni e dagli operatori economici a seguito del mutato scenario determinatosi, nella normativa regionale di settore, all'indomani della sentenza 17 dicembre 2008, n. 411, della Corte costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - 1a Serie speciale - Corte costituzionale n. 53 del 24 dicembre 2008. Alla citata sentenza n. 411/2008 della Corte - che, pure, non recava alcuna abrogazione implicita della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, (recante "Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale"), ma che pronunciava, piuttosto, l'illegittimit� costituzionale, fra gli altri, degli articoli, di ambito assai circoscritto, 24 e 30, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2007 (recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18 del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) - hanno fatto seguito diverse pronunce del Giudice amministrativo (TAR Sardegna ordinanza n. 798 del 30 settembre 2009; sentenza l0 febbraio 2010, n. 115; ordinanza 13 maggio 2010, n. 238; Consiglio di Stato, ordinanza sospensiva 3028 del 30 giugno 2010).
Nella prassi operativa si � venuta, cos�, delineando una sostanziale disomogeneit� nei comportamenti delle stazioni appaltanti, generata dalla probabile evenienza del contenzioso e dagli incerti esiti dello stesso. L'intervento della Giunta regionale, dapprima con deliberazione 16 gennaio 2009, n. 3/8, e successivamente con deliberazione 12 marzo 2010, n. 10/57, rivolto a confermare l'operativit� dell'Albo regionale appaltatori ha, in parte, ripristinato una difficile situazione di equilibrio nel mercato degli appalti.
In ultimo, con ordinanza 12 novembre 2010, n. 84, il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, Sezione Prima, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata: in relazione all'articolo 3, lettera e), dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'impianto di "qualificazione regionale" delle imprese creato dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 14; in relazione all'articolo 3, lettera e), dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la questione di legittimit� costituzionale dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione � attuato solo da "organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorit�". Nel sospendere il giudizio, il TAR ha disposto, pertanto, il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale delle questioni sollevate, cos� accogliendo le istanze espresse dall'Area legale della Regione. A tale ordinanza, a fatto seguito la direttiva dell'Assessore regionale dei lavori pubblici di cui alla nota prot. n. 2644/Gab/2010, che ha ribadito, in aderenza alla medesima ordinanza, la vigenza della legge regionale n. 14 del 2002.
D'altro canto, con i recenti orientamenti della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 45 dell'8/12 febbraio 2010 e n. 221 del 9 giugno 2010, concernenti, rispettivamente, le leggi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli in materia di appalti, si � assistito a un deciso revirement della Suprema Corte in materia di competenza legislativa esclusiva nel settore dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale che apre nuove prospettive di intervento per le regioni a statuto speciale e per le province autonome anche nella materia de qua e richiede un immediato intervento di compiuta regolazione del sistema regionale di qualificazione, al fine di garantirne l'allineamento al diritto comunitario, ai principi del trattato e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
In particolare, con la pronuncia 8/12 febbraio 2010, n. 45, la Corte costituzionale compie una rimeditazione del rapporto tra le materie affidate dagli statuti speciali alla competenza legislativa esclusiva di regioni e province autonome e le materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" che l'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa statale esclusiva. Con la precedente pronuncia n. 411/2008 la suprema Corte aveva ritenuto che tali materie precludessero anche alle regioni ad autonomia speciale di legiferare sulle procedure di affidamento e sull'esecuzione del contratto, affermando espressamente che la materia statutaria "lavori pubblici di interesse regionale" non potesse abbracciare aspetti rientranti nella tutela della concorrenza e nell'ordinamento civile, e segnatamente le procedure di affidamento e l'esecuzione del contratto. Come evidenziato dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nel parere 24 febbraio 2010, n. 313, sull'emanando regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, punto di partenza del recente percorso argomentativo della Corte nella citata sentenza n. 45 del 2010, � la considerazione che la legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'introdurre la riforma del titolo V della Costituzione e nel riscrivere l'articolo 117 della Costituzione ha, con l'articolo 10, fatto salve le eventuali maggiori competenze gi� attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti. La materia statutaria dei lavori pubblici di interesse regionale o provinciale, di competenza esclusiva, implica, dunque, la possibilit� per regioni a statuto speciale e province autonome di legiferare in un ambito ben pi� ampio di quello lasciato alle regioni ordinarie, con i soli limiti previsti per la competenza legislativa regionale esclusiva. La Corte fa rientrare nella materia dei lavori pubblici di interesse regionale o provinciale non solo la disciplina delle procedure di affidamento, ma anche la disciplina dell'esecuzione del contratto. Vi include, inoltre la progettazione e l'affidamento di incarichi di progettazione di lavori, in quanto strumentali ai lavori pubblici. Questo, sulla scia di un'ampia lettura di tale materia, preesistente alla riforma del titolo V della Costituzione, e che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha fatto salva.
La pronuncia della Corte, naturalmente, ha ripercussioni sull'ambito della potest� regolamentare statale in materia di pubblici appalti, atteso che lo Stato ha potest� regolamentare solo nelle materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva. Cos� come il decreto del presidente della Repubblica n. 34 del 2000 non ricomprende nel proprio ambito soggettivo di applicazione le regioni a statuto speciale e le province autonome, espunte dall'articolo 1, comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 1� marzo 2003, n. 302, analogamente, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 45 del 2010, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel citato parere 24 febbraio 2010, n. 313 "... sicuramente si deve escludere .... che il regolamento statale (di cui all'articolo 5 del codice) possa applicarsi a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto ci� che riguarda qualificazione, procedure di affidamento, progettazione, incarichi di progettazione, afferenti il settore dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale), atteso che tali materie sono state ascritte dalla Corte alla competenza legislativa regionale esclusiva.".
A voler andare indietro nel tempo, la Suprema Corte, gi� con sentenza 26 giugno 2001, n. 207, non escludeva l'ammissibilit� di una regolamentazione regionale della qualificazione, che fosse contenuta entro i limiti discendenti dall'ordinamento comunitario e dalle norme costituzionali. "Una regolamentazione di attivit� di questa natura � di per s� possibile - diceva la Corte - negli stessi limiti discendenti dal diritto comunitario valevoli per il legislatore statale, nonch� entro gli ulteriori limiti che, nei singoli casi, possono discendere, nei confronti delle regioni dalle norme costituzionali o statutarie che ne disciplinano l'autonomia. Ma essa non pu� comunque tradursi nella apposizione di barriere discriminatorie a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale.".
Alla luce di quanto sopra esposto, nel riformato sistema di qualificazione regionale, non esclusivo, ma alternativo agli strumenti di qualificazione previsti dalla vigente normativa statale, le relative funzioni sono affidate ad un organismo pubblico (senza scopo di lucro), incardinato, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Organismo pubblico di attestazione regionale degli esecutori di opere e lavori pubblici (OPAR). Tale scelta istituzionale trova la sua ratio e la sua genesi nelle richiamate pronunce costituzionali, cos� come nella direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi che prevede, all'articolo 52 (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato), che gli stati membri possano instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.
Obiettivi fondamentali del disegno di legge
Il disegno di legge, in attuazione delle disposizioni statutarie, regolamenta la materia della qualificazione, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle norme fondamentali di riforma economico sociale, allocando i relativi processi in un organismo pubblico di attestazione, alternativo alle SOA, e strutturando i requisiti speciali di capacit� secondo i principi di qualit�, di proporzionalit�, di premialit� e di effettivit� nella certificazione dei lavori eseguiti.
L'obiettivo � quello di definire un sistema coerente con le direttive comunitarie e, in questo senso, allineato, nei suoi elementi fondanti, al sistema statale, anche attraverso meccanismi di rinvio dinamico e, fin d'ora, orientato al recepimento delle novit� contenute nel regolamento di attuazione del Codice (di prossima pubblicazione), cos� da garantire una corretta dinamica concorrenziale tra operatori qualificati con il sistema regionale e operatori qualificati con il sistema SOA, senza, tuttavia voler rinunciare alla regolamentazione delle specificit� regionali che connotano il mercato degli appalti. In questo senso vanno le disposizioni che introducono tre classifiche intermedie, la semplificazione della qualificazione per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, la premialit� nel conseguimento dei requisiti e la sostanziale gratuit� dell'attestazione rilasciata dall'OPAR.
Sono strettamente correlati con la pi� generale finalit� di garantire una esecuzione qualificata dell'opera pubblica, in linea con i principi del trattato e della direttiva comunitaria, i seguenti obiettivi fondamentali del disegno di legge:
- armonizzazione del sistema regionale di qualificazione con le direttive comunitarie e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale;
- sufficienza del sistema regionale di qualificazione per tutti i lavori pubblici di interesse regionale di importo superiore ai 150.000 euro, in alternativa rispetto al sistema statale di qualificazione, recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
- economicit�, efficacia, imparzialit�, pubblicit� e trasparenza nell'attivit� amministrativa rivolta alla qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici, anche attraverso la costituzione dell'Organismo pubblico di attestazione regionale (OPAR), presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, titolare del procedimento di qualificazione;
- semplificazione, attraverso l'introduzione di una tempistica certa per l'avvio e la definizione del procedimento di qualificazione e istruttoria accelerata per ogni variazione dell'attestazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche;
- trasparenza e snellimento del processo di qualificazione, da attuare, con il supporto dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, anche attraverso la interconnessione operativa e telematica tra il casellario informatico delle imprese qualificate dall'OPAR, denominato Casellario regionale degli esecutori dei lavori pubblici (CAREL) e il sistema informativo dell'Osservatorio di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007;
- semplificazione e liberalizzazione della qualificazione per gli appalti e affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, con la previsione del solo requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la camera di commercio, ad eccezione delle categorie OS 2, OS 25, OG 2, OG 13;
- sostegno alle piccole-medie imprese, anche attraverso: la sostanziale gratuit� dell'attestazione, subordinata al versamento di un contributo di 300 euro; la previsione di requisiti ridotti di capacit� tecnica per l'accesso alla I e alla II classifica; la previsione di tre classifiche intermedie di qualificazione, III-bis, IV-bis e V-bis, aggiuntive rispetto al precedente sistema della legge regionale n. 14 del 2002; la dimostrazione dell'idoneit� tecnica con i lavori pregressi svolti dal direttore tecnico, fino alla nuova classifica III-bis; la previsione di un regime transitorio per promuovere la qualificazione, consentendo alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, facendo riferimento a un lasso temporale pi� ampio dei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di qualificazione e, pi� precisamente, ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR;
- condivisione dei processi con tutti gli attori coinvolti, attraverso l'istituzione della Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione, costituita dai rappresentanti della Regione e dai rappresentanti delle associazioni di categoria per l'esame di ogni problematica applicativa inerente alla normativa di settore e alla formulazione di proposte di miglioramento della legislazione vigente, validazione delle buone prassi e definizione preventiva delle problematiche che interferiscono con il processo di qualificazione;
- qualit� negli appalti pubblici, attraverso l'introduzione, ai fini della qualificazione, del possesso del sistema di qualit� aziendale, conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II;
- monitoraggio dei requisiti speciali, attraverso la verifica intermedia durante il corso di validit� dell'attestazione di qualificazione, avente durata quinquennale, con l'accertamento triennale del mantenimento dei requisiti;
- premialit� in sede di qualificazione, con l'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante della cifra d'affari, sia alle imprese strutturate sia, a determinate condizioni, alle imprese individuali e alle societ� di persone e, inoltre, anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda;
- "moralizzazione" del mercato, con la previsione del divieto di utilizzazione, in sede di attestazione, da parte dell'OPAR, della documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori, rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- responsabilizzazione delle stazioni appaltanti nel rilascio dei certificati dei lavori, con il richiamo agli articoli 476 e 479 del Codice penale e all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994;
- avvalimento in sede di attestazione di qualificazione;
- qualificazione per progettazione e costruzione per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice.Impianto del disegno di legge
Di seguito si illustra l'impianto complessivo del disegno di legge che detta le regole del sistema regionale di qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici. Esso si pone, nella parte relativa alle disposizioni sui requisiti generali e speciali di capacit�, in termini di sostanziale allineamento, rispettivamente, al Codice dei contratti e alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, di cui riproduce, innanzitutto, categorie di opere generali e specializzate, struttura ed entit� dei requisiti minimi di qualificazione, con opportuni scostamenti, in parte dettati da situazioni di contesto, in parte mutuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", anticipati, nel presente articolato, in ragione del particolare rilievo che essi assumono in termini di qualit� del mercato degli appalti e di promozione del settore delle piccole-medie imprese.
Il disegno di legge si compone di quattro titoli, di 32 articoli e di quattro allegati.
Le nuove regole si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge medesima. Le nuove regole si applicano, altres�, alle procedure e ai contratti per i quali � prevista la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con riferimento all'invio alla Gazzetta medesima e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte (articolo 27, comma 10). L'articolo 27 prevede, tuttavia, un regime transitorio che consente agli operatori economici qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, di presentare all'OPAR, a pena di decadenza dell'attestazione ARA, apposita istanza di convalida dell'attestazione medesima.
Con l'entrata in vigore del disegno di legge, le attestazioni ARA emesse ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, hanno, pertanto, validit� fino alla conclusione del procedimento di convalida, fatta salva la decadenza automatica delle attestazioni ARA con categorie di lavoro fino all'importo di 154.937 euro (I classifica di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2002). In tal caso gli operatori economici, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012, possono partecipare agli appalti e agli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro con il solo requisito della iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento che prevedano speciali abilitazioni nelle fasi dell'affidamento e/o dell'esecuzione.
�, inoltre, prevista la retrocessione delle classifiche, a partire dalla IV, ove gli operatori non siano in possesso della certificazione di qualit�. Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, alle concessioni e agli affidamenti di lavori pubblici, le attestazioni emesse a titolo di convalida hanno validit� fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012. Trascorso tale termine, le attestazioni ARA convalidate decadono automaticamente.
I termini del procedimento di convalida sono improrogabili e, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, sono previsti termini sollecitatori rivolti agli operatori che intendano conseguire la qualificazione, i quali dovranno inoltrare la relativa domanda di qualificazione all'OPAR entro tre mesi dalla ricezione dell'attestazione ARA, emessa dall'OPAR a titolo di convalida.
Il titolo I, recante "Disposizioni generali", all'articolo 1 individua le finalit� della legge nella disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici di interesse regionale, di importo superiore a l50 mila euro, appaltati, concessi o affidati dalle stazioni appaltanti, che operano nell'ambito del territorio regionale. La finalit� � quella di armonizzare la normativa regionale in materia di qualificazione con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto delle norme di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'articolo 2 contiene le definizioni adoperate nel disegno di legge mentre l'articolo 3 individua l'ambito di applicazione della legge. Il sistema regionale di qualificazione, comunque alternativo rispetto al sistema statale, diviene obbligatorio per tutti i lavori pubblici di interesse regionale, con essi intendendo, secondo il decreto ministeriale n. 20 del 2001, tutti quelli realizzati sul territorio regionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti, di importo sia inferiore, sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del codice e, comunque, di importo superiore a 150.000 euro. Conseguentemente, tutte le stazioni appaltanti (Regione ed enti o aziende regionali, enti locali, amministrazioni statali, imprese pubbliche, enti aggiudicatori, soggetti privati sovvenzionati, concessionari, ecc.), come individuate ai commi 2 e 3, devono ammettere alle gare, alle concessioni e agli affidamenti, gli operatori qualificati con il sistema regionale, cos� come gli operatori qualificati SOA. Il richiamo, contenuto nel comma 5, ai criteri di economicit�, di efficacia, di imparzialit�, di pubblicit� e di trasparenza nello svolgimento dell'attivit� amministrativa rivolta alla qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici, in conformit� alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, recante "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivit� amministrativa" nonch� ai principi dell'ordinamento comunitario, enfatizza gli aspetti procedurali del sistema, come la definizione di una tempistica certa e contenuta in un massimo di centotrenta giorni, per lo svolgimento delle attivit� istruttorie di prima qualificazione e in un massimo di settantacinque giorni per la verifica intermedia triennale, l'obbligatoriet� del contraddittorio nei casi di decadenza dall'attestazione, la previsione di una procedura di reclamo avverso le determinazioni dell'UTR e di procedure accelerate e semplificate per il caso di variazioni non sostanziali.
L'articolo 4 mutua dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 il sistema delle categorie di opere generali e specializzate e definisce un pi� articolato sistema delle classifiche, con la previsione di tre classifiche intermedie di qualificazione, III-bis, IV-bis e V-bis, aggiuntive rispetto al precedente sistema della legge regionale n. 14 del 2002, con la finalit� di sostenere le piccole-medie imprese nell'accesso alla qualificazione. Con l'articolo 5 sono definiti requisiti ridotti di capacit� per i contratti di opere e lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro: iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio, come requisito base, e requisiti aggiuntivi, con rinvio ai requisiti previsti dalla normativa statale, per le categorie OG 2, OS 2, OS 25, concernenti i beni sottoposti a tutela. L'articolo 6 introduce il sistema di qualit� aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa statale, ad esclusione delle classifiche I e II, il cui possesso in capo agli operatori richiedenti, � verificato dall'OPAR che deve riscontrare la regolarit� dei certificati di qualit� mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).
Il titolo II individua i soggetti della nuova qualificazione: all'articolo 7, l'Organismo pubblico di attestazione regionale degli esecutori di opere e lavori pubblici (OPAR) e all'articolo 8 la Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale. L'OPAR, istituito presso la competente struttura organizzativa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con un organico minimo formato da almeno dieci unit�, fra ingegneri, architetti, geometri, contabili e amministrativi, ha il compito di verificare la veridicit� e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, presentate dagli operatori cui rilasciare l'attestazione, nonch� il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale e rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e regolarmente verificata. L'attestazione � trasmessa dall'OPAR all'Osservatorio entro quindici giorni dal rilascio. Nello svolgimento della propria attivit� di valutazione e verifica della qualificazione, l'OPAR acquisisce i dati di carattere economico-finanziario nonch� le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, prevalentemente dalle banche-dati degli enti competenti. L'OPAR ha, inoltre, il compito di redigere, sulla base dei dati forniti dal casellario informatico di cui all'articolo 24 (CAREL), una relazione ricognitiva circa l'andamento del comparto degli operatori qualificati secondo il sistema regionale e in ordine allo stato di applicazione della normativa di settore e del suo possibile sviluppo, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, quale momento di condivisione dei processi con tutti gli attori coinvolti �, inoltre, costituita una commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale, presieduta dall'Assessore, o da un suo delegato, di composizione mista Regione - associazioni di categoria. Alla nomina dei componenti della commissione, che durano in carica tre anni, provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici. La commissione, ove richiesto dall'OPAR, esprime il proprio parere nella definizione di particolari problematiche che interferiscano con il processo di qualificazione, esamina i problemi applicativi della normativa di settore e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; valida le buone prassi in materia di qualificazione e fornisce il proprio parere, ove richiesto, nella procedura di reclamo avverso le determinazioni dell'OPAR, innanzi al direttore generale dell'Assessorato.
Il titolo III contiene la regolamentazione dei requisiti per la qualificazione. In particolare l'articolo 9 disciplina le modalit� di presentazione all'OPAR della domanda di qualificazione, rinviando ad un successivo decreto assessoriale la definizione di apposite procedure telematiche per la gestione della procedura. Nella fase della istruttoria e degli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, � previsto l'accesso diretto dell'OPAR alle strutture aziendali dell'impresa istante al fine di verificare, fra l'altro, l'effettiva operativit� della struttura e l'esistenza di macchinari, equipaggiamenti e attrezzature dichiarate. La procedura di rilascio dell'attestazione deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione e pu� essere sospesa, per chiarimenti o integrazioni documentali, per un periodo complessivamente non superiore a quaranta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centotrenta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione, l'OPAR � tenuto a rilasciare l'attestazione di qualificazione o, comunque, il diniego di rilascio della stessa. L'OPAR informa l'Osservatorio regionale, nei successivi trenta giorni, della presentazione della domanda di qualificazione e del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione.
Particolare rilievo assume, dunque, nell'articolato normativo, l'interconnessione, telematica e operativa, tra le attivit� dell'OPAR e quelle dell'Osservatorio, in ogni fase del procedimento di qualificazione.
Al fine di evitare la possibilit� che l'impresa cedente possa, nel breve periodo, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale gi� trasferiti in capo al cessionario, nel comma 11 � previsto che, in caso di cessione di azienda, o del suo ramo, l'impresa cedente possa chiedere all'OPAR una nuova attestazione relativa all'attivit� ceduta non prima che siano trascorsi cinque anni dall'atto di cessione.
L'articolo 10 introduce una procedura accelerata e semplificata per ogni variazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche (variazione della denominazione sociale, degli amministratori, del direttore tecnico, ecc.). L'articolo 11 disciplina modalit�, requisiti strutturali e tempi della verifica intermedia, allo scadere del triennio, dell'attestazione quinquennale, riproducendo, in larga parte, il testo dell'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e tenendo conto di quanto disposto dall'emanando regolamento di cui all'articolo 5 del Codice. In particolare, vengono chiarite le conseguenze della mancata verifica alla scadenza del triennio (qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validit� dell'attestazione, la stessa non pu� partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo) e, inoltre, � stabilito, al comma 6, il dies a quo di efficacia della verifica sia positiva, sia negativa (l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica). L'articolo 12 definisce la procedura per la presentazione dell'istanza di riesame al direttore generale avverso le determinazioni assunte dall'OPAR in merito alle domande di qualificazione e l'articolo 13, al fine dell'individuazione dei requisiti di ordine generale per conseguire la qualificazione, rinvia alle corrispondenti disposizioni del Codice, articoli 38 e 39, comma 2. In particolare, il comma 2 pone in capo all'OPAR, in caso di presentazione di falsa documentazione, l'obbligo di segnalare il fatto all'Osservatorio, che ne ordina l'iscrizione nel CAREL, ai fini dell'interdizione dell'operatore al conseguimento dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsit� della documentazione sia rilevata in corso di validit� dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte dell'OPAR che ne d� comunicazione all'Osservatorio che provvede all'iscrizione nel CAREL, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia. L'articolo 14 regolamenta i requisiti speciali di capacit� economico-finanziaria e tecnico-organizzativa occorrenti per la qualificazione, ricalcando, in gran parte, il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, con opportuni scostamenti rivolti a promuovere l'accesso delle piccole-medie imprese al sistema di qualificazione. In particolare, per la qualificazione nelle classifiche I e II, l'adeguata idoneit� tecnica � dimostrata, oltrech� dalla presenza di idonea direzione tecnica, con l'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 100 per cento di quello della classifica richiesta, senza alcuna dimostrazione dei lavori di punta, richiesti, invece, dalla III classifica in poi (comma 5) nonch� con la dimostrazione dell'idoneit� tecnica anche attraverso i lavori pregressi svolti dal direttore tecnico, negli ultimi venti anni, fino alla nuova classifica III-bis (comma 14). Il comma 4, formulato tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5 del Codice, definisce le modalit� di dimostrazione della capacit� economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all'attivit� indiretta delle imprese. Il comma 7 definisce i requisiti di idoneit� tecnica che devono essere posseduti dagli operatori economici che eseguono lavori pubblici attraverso i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice. Per questi ultimi la norma prevede, oltre alla presenza di uno staff tecnico di progettazione, compresa la figura del geologo per le categorie in cui � prevista la sua competenza, anche il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando di gara. Al comma 8 si attribuisce un maggior peso, rispetto alla originaria formulazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, all'elemento rappresentato dall'attrezzatura a noleggio, consentendo alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per dotarsi di attrezzature, in funzione delle commesse acquisite e garantendo, in tal modo, l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate. Il comma 16 stabilisce che la falsit� della documentazione e il certificato di esecuzione dei lavori falso, presentato dall'operatore all'OPAR, ai fini della qualificazione, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione da parte dell'OPAR, che ne d� comunicazione all'Osservatorio. A salvaguardia dell'interesse pubblico, qualora l'impresa abbia prodotto documentazione falsa, l'azione amministrativa � avviata senza attendere l'accertamento in via definitiva da parte dell'Autorit� penale.
L'articolo 15 riproduce, con adattamenti, in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 relativa all'incremento convenzionale premiante. Trattasi di un meccanismo che consente all'impresa, che sia in possesso del sistema di qualit� e di almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari - patrimonio netto, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale; indice di liquidit�, pari o superiore a 0,5; indice di economicit�, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre; adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo - di ottenere l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato C, della cifra di affari, dei lavori eseguiti e dei lavori di punta. Gli importi cos� figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti suddetti. Il comma 2 chiarisce che il beneficio premiale pu� applicarsi anche alle ditte individuali e alle societ� di persone che, in quanto non tenute alla redazione del bilancio, devono dimostrare i relativi requisiti di premialit�, mediante copia conforme all'originale, a firma del legale rappresentante, del libro degli inventari o del bilancio di verifica, riclassificato ai sensi della vigente normativa civilistica e vidimato da un professionista abilitato. Il comma 3 consente di ridimensionare l'incidenza della cifra d'affari in lavori, necessaria per ottenere l'attestazione di qualificazione dall'OPAR, a favore di elementi maggiormente significativi dell'affidabilit� dell'impresa quali il patrimonio netto, l'indice di liquidit�, l'indice di economicit� e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature. Il comma 4 prevede che il suddetto incremento convenzionale premiante si applichi anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda, purch� siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 10 della legge.
L'articolo 16 rinvia all'articolo 36, comma 7 del Codice in materia di qualificazione dei consorzi stabili mentre l'articolo 17 riproduce integralmente il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 che detta disposizioni relative alla rivalutazione, ai fini della qualificazione degli esecutori, dell'importo dei lavori eseguiti. L'articolo 18, concernente la determinazione del periodo di attivit� documentabile e dei relativi importi e certificati, riproduce, con adattamenti, in aderenza a quanto previsto dall'emanando regolamento di cui all'articolo 5 del Codice, quanto gi� previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Il comma 7 prevede un obbligo di informativa in capo all'OPAR che, ove rilevi l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, provvede a darne comunicazione all'Osservatorio e ai soggetti interessati. Tali certificati non sono utilizzabili fino al loro inserimento. Inoltre, in attuazione dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del Codice, viene introdotto il divieto per l'OPAR, ai fini del rilascio dell'attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso. La novit� legislativa introdotta dalla citata norma � rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori sono acquisiti, non gi� direttamente dalle stazioni appaltanti, bens� unicamente dall'Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse. Al comma 8 � stata prevista una norma "moralizzatrice" del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non � utilizzabile dall'OPAR, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. Inoltre, � disposto che la documentazione contabile non �, altres�, utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
L'articolo 19 individua modalit� e criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero, riproponendo, con adattamenti, la norma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.
L'articolo 20, concernente l'utilizzabilit� dei lavori affidati in subappalto ai fini della qualificazione, riproduce, con modifiche e adattamenti, in aderenza al parere del Consiglio di Stato n. 313/2010, la corrispondente previsione del regolamento di cui all'articolo 5 del Codice. In particolare, ai fini della qualificazione, l'appaltatore pu� utilizzare l'importo dei lavori di ciascuna delle categorie scorporabili per l'intero importo, se le lavorazioni sono subappaltate entro i limiti del 30 per cento ovvero del 40 per cento, riferito a ciascuna categoria scorporabile, a seconda che si tratti di categoria a qualificazione non obbligatoria o a qualificazione obbligatoria; se il subappalto � avvenuto oltre i predetti limiti, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente le suddette quote del 30 per cento o del 40 per cento e l'importo dei lavori cos� determinato pu� essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente. Tale nuova previsione tiene conto del generale principio in materia di qualificazione, secondo cui le imprese devono essere certificate in base alle lavorazioni effettivamente eseguite, cos� che operino nel mercato solo quelle imprese che siano effettivamente in grado di garantire la migliore qualit� delle opere da realizzare. Il comma 3, chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione.
L'articolo 21 nel definire i criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi riproduce, con adattamenti, in aderenza alla corrispondente disposizione dell'emanando regolamento di cui all'articolo 5 del Codice, la norma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, attribuendo una maggiore responsabilit� sia al committente, sia al direttore dei lavori, nell'ambito della certificazione inerente all'edilizia abitativa e per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza. In particolare, l'ultimo periodo del comma 1 precisa che, qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, incorre nella responsabilit� prevista dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego e di responsabilit� penale del pubblico ufficiale, ai sensi degli articoli 476 e 479 del Codice penale. In tali casi si applica, altres�, l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994. I commi 2 e 3 pongono in capo ai servizi del Genio civile dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici le attivit� istruttorie in ordine alla verifica dei certificati di esecuzione dei lavori da svolgersi tenendo conto delle corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura. Sulla base delle risultanze di tale attivit� istruttoria, l'OPAR attribuisce le categorie dei lavori e i relativi importi, in sede di qualificazione. Per i lavori eseguiti in proprio, e non su committenza, il competente Servizio del Genio civile dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo � valutato nella misura del 100 per cento. La disposizione, inoltre, responsabilizza sia il committente, sia il direttore dei lavori, nell'ambito della certificazione inerente all'edilizia abitativa e per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza. Ai sensi del comma 7, l'impresa deve, infatti, presentare la certificazione di esecuzione dei lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori e i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno, altres�, presentare copia del contratto stipulato. Il comma 9 precisa che, per i lavori eseguiti fuori dal territorio regionale ma in ambito nazionale, il Direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, individua il Servizio del Genio civile competente nello svolgimento delle attivit� istruttorie di cui al presente articolo.
Con l'articolo 22 � disciplinata la direzione tecnica cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Il comma 2 individua i soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico, distinguendo i titoli di studio in base alle classifiche di importo richieste. Per la qualificazione in categorie con classifica di importo inferiore alla IV, in alternativa al possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, � ammesso il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, attestino un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore al 50 per cento della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti. Il comma 3 afferma il principio di unicit� dell'incarico mentre il comma 4 precisa che la qualificazione fino alla III classifica di importo, conseguita mediante i requisiti di adeguata idoneit� tecnico-organizzativa e di adeguata attrezzatura, dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta � stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, � collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione pu� essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneit�. Il comma 5 stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, mentre il comma 6 stabilisce che in ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione all'OPAR che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
L'articolo 23 introduce la qualificazione mediante avvalimento, prevedendo la possibilit� che un'impresa possa conseguire l'attestazione presso l'OPAR avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purch� appartenente allo stesso gruppo societario, con rinvio all'articolo 50, comma 1, del Codice. � previsto l'obbligo per l'impresa ausiliaria e per l'impresa ausiliata, di comunicare all'OPAR e all'Osservatorio le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda. Nel comma 2 si � esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile. L'aspetto pi� significativo del nuovo articolo � dato dalla previsione, di cui al comma 4, che l'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare all'OPAR di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonch� tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall'impresa ausiliaria. L'introduzione del suddetto obbligo � stata dettata dalla necessit� di evitare che, per effetto dell'avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale gi� posseduti dall'impresa ausiliaria non siano pi� sottoposti a nuova verifica da parte dell'OPAR a causa del mero utilizzo dell'attestazione. Il comma 5 del presente articolo prevede, altres�, che l'impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dall'OPAR, dal titolo III del disegno di legge.
L'articolo 24 introduce il casellario informatico degli operatori qualificati dall'OPAR, denominato Casellario regionale esecutori dei lavori pubblici (CAREL), costituito presso l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. In particolare, il CAREL � formato sulla base delle attestazioni trasmesse, per via telematica, dall'OPAR e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dall'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. Il comma 2 suddivide il CAREL in quattro sezioni: a) consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice; b) imprese individuali; c) societ�; d) imprese non qualificate. I dati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione delle stazioni appaltanti per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, nonch� dell'OPAR per lo svolgimento dell'attivit� di attestazione, di verifica e controllo. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
L'articolo 25 individua le ipotesi in cui l'OPAR dichiara la decadenza dell'attestazione di qualificazione. L'articolo prevede, al comma 2, che le attestazioni di cui sia stata disposta la decadenza, dall'OPAR o dall'Osservatorio, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell'Osservatorio o previa segnalazione dell'OPAR. Il comma 3 impone l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare, durante l'esecuzione dei lavori, che non sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore e del subappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Detta verifica viene effettuata attraverso la consultazione del casellario informatico.
Con l'articolo 26 viene rinviata a successivo decreto assessoriale la definizione dei contenuti delle attestazioni rilasciate dall'OPAR, che dovranno riportare il riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 13 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14 e indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
Il titolo IV reca disposizioni transitorie, finanziarie e finali. L'articolo 27, ai commi da 1 a 9, come gi� evidenziato, introduce un sistema transitorio, valido fino al 31 dicembre 2012, consistente nell'avvio di una procedura semplificata e accelerata rivolta alla convalida delle attestazioni ARA gi� rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 11 fa salve tutte le istanze di qualificazione che, a termini della legge regionale n. 14 del 2002, risultino presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della legge purch� successivamente integrate della documentazione concernente i requisiti di ordine generale e speciale prescritti, secondo le modalit� e i tempi che saranno stabiliti con direttiva dell'Assessore dei lavori pubblici. In tal caso la documentazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa � riferita al quinquennio antecedente alla data della istanza di qualificazione gi� presentata. Il comma 12, in relazione all'articolo 14, concernente i requisiti di ordine speciale, introduce una norma di carattere transitorio che, fino al 31 dicembre 2012, consente alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento a un lasso temporale pi� ampio dei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di qualificazione e, pi� precisamente, ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR.
Il comma 13, in relazione all'articolo 23 sull'avvalimento in sede di qualificazione, differisce l'applicazione della norma fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 14, in relazione all'articolo 4, precisa che il sistema delle categorie di opere generali e speciali, mutuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, si applica fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e tenuto conto del regime transitorio ivi previsto, con le modifiche e integrazioni che saranno disposte con successiva legge regionale, anche al fine di garantirne la compatibilit� con la legge.
L'articolo 28 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sono stabiliti i criteri, le modalit� e le procedure telematiche per l'acquisizione e la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture da utilizzarsi ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione emesse dall'OPAR.
L'articolo 29 concerne lo stanziamento per le spese di tenuta del casellario informatico mentre l'articolo 30 contiene il rinvio alla normativa statale per quanto non disposto dalla legge. In particolare, si precisa che per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici concernenti le categorie CS 25, CS 2 e OG 2 di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, si applica l'articolo 201 e il comma 30 dell'articolo 253 del Codice. Si tratta di materia afferenti ai beni sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. L'articolo 31 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 14 del 2002 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fissata, dall'articolo 32, nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalit�1. In attuazione dell'articolo 3, lettera e) dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la presente legge disciplina il sistema regionale di qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici di interesse regionale, appaltati, concessi o affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, che operano nell'ambito del territorio regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, del trattato dell'Unione europea nonch� dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. La presente legge si applica a chiunque esegua opere e lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell'articolo 3, da eseguirsi sul territorio regionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti, di importo sia inferiore, sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche e, comunque, di importo superiore a 150.000 euro.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti che intendono appaltare, concedere o affidare opere o lavori pubblici da eseguire nel territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5;
b) procedimento di qualificazione: la sequenza della pluralit� di atti susseguenti, disciplinati dalle norme della presente legge, preordinati all'accertamento, in capo agli operatori economici, del possesso di requisiti di ordine generale e speciale, necessari per realizzare opere e lavori pubblici e conseguente attestazione degli stessi;
c) Organismo pubblico di attestazione regionale di seguito "OPAR": l'organismo regionale, costituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, che accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente legge;
d) Commissione: la Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale, costituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, prevista dall'articolo 8;
e) Assessorato: l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici;
f) Assessore: l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici;
g) attestazione di qualificazione ovvero "attestazione": il documento rilasciato dall'OPAR, che dimostra il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 13 e 14;
h) attestazione ARA: l'attestazione rilasciata ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione degli operatori economici per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale);
i) attestazione SOA: l'attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici);
j) Osservatorio: l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/1 8/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto);
k) operatore economico: gli esecutori di opere e lavori pubblici;
l) CAREL: Casellario regionale degli esecutori di lavori pubblici qualificati dall'OPAR;
m) requisiti di ordine speciale: i requisiti di capacit� tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui all'articolo 14.
Art. 3
Ambito di applicazione1. I soggetti esecutori di cui all'articolo 1, sono qualificati ai sensi della presente legge o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia.
2. I soggetti di seguito indicati che intendono appaltare, concedere o affidare opere o lavori pubblici da eseguire nel territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ammettono alle relative procedure sia gli operatori economici in possesso della sola qualificazione regionale, conseguita ai sensi della presente legge, sia gli operatori economici in possesso della sola qualificazione statale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) amministrazioni aggiudicatrici come definite dagli articoli 3, comma 25, e 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) imprese pubbliche ovvero imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perch� ne sono proprietarie o perch� vi hanno una partecipazione finanziaria o in virt� delle norme che disciplinano dette imprese, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) enti aggiudicatori ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virt� di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorit� competente secondo l'articolo 3, comma 29, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) concessionari di lavori pubblici, come definiti dall'articolo 3, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) soggetti privati sovvenzionati, come definiti dall'articolo 32, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 163 del 2006.3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altres�, ai soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006.
4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma della presente legge costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di ordine speciale ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.
5. L'attivit� amministrativa rivolta alla qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici � retta da criteri di economicit�, di efficacia, di imparzialit�, di pubblicit� e di trasparenza, secondo le modalit� previste dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivit� amministrativa), nonch� dai principi dell'ordinamento comunitario.
Art. 4
Categorie e classifiche1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonch� per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione; sono, inoltre, classificati, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A1, in vigore fino all'applicazione del sistema delle categorie di opere generali e speciali di cui all'allegato A2, ai sensi dell'articolo 27, comma 14. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, la qualificazione per le categorie di cui all'allegato A2 � disciplinata secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e successive modifiche.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
a) I fino a euro 258.000
b) II fino a euro 516.000
c) III fino a euro 1.033.000
d) III-bis fino a euro 1.500.000
e) IV fino a euro 2.582.000
f) IV-bis fino a euro 3.500.000
g) V fino a euro 5.165.000
h) V-bis fino a euro 7.500.000
i) VI fino a euro 10.329.000
j) VII fino a euro 15.494.000
k) VIII oltre a euro 15.494.0005. La soglia limite di importo della classifica VIII (illimitata), ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, � convenzionalmente stabilita pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivit� diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito � comprovato secondo quanto previsto all'articolo 14, commi 3 e 4, ed � soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
7. Per gli operatori economici stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui alla presente legge non � condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonch� per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tali imprese l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare di appalto, alle concessioni e agli affidamenti che si svolgono nel territorio regionale, � accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione �, comunque, consentita, alle stesse condizioni richieste per gli operatori economici italiani, anche agli operatori economici stabiliti negli stati aderenti all'Unione europea.
8. Gli operatori economici che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea, secondo quanto stabilito dalla normativa statale in materia.
Art. 5
Requisiti per i contratti di opere e lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti, concessioni e affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, se in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per una attivit� lavorativa adeguata a quella dei lavori oggetto dell'appalto, concessione o affidamento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, concernenti i lavori e le opere di ingegneria naturalistica di cui alla categoria OG 13 dell'allegato A1, si applica l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, concernenti beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e gli scavi archeologici di cui alle categorie, rispettivamente, OG 2 e OS 25 di cui all'allegato A1, si applica l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 201, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
4. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, relativi alle superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico di cui alla categoria OS 2 dell'allegato A1, si applica l'articolo 10 del decreto del Ministero dei beni e attivit� culturali 3 agosto 2000, n. 294 (Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 201, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalit� di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); la loro sussistenza � accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Per le finalit� di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalit� vigenti nel paese di origine, in uno dei registri equivalenti a quello della camera di commercio.
7. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento che prevedono speciali abilitazioni nelle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
8. Nel caso di imprese gi� in possesso dell'attestazione SOA ovvero dell'attestazione ARA, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 27, ovvero dell'attestazione di qualificazione rilasciata dall'OPAR, relativa ai lavori da eseguire, non � richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.
Art. 6
Sistema di qualit� aziendale1. Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono possedere il sistema di qualit� aziendale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa statale, ad esclusione delle classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualit� aziendale � riferita agli aspetti gestionali dell'operatore economico nel suo complesso, con riferimento alla globalit� delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualit� aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, � attestato dall'OPAR.
4. La regolarit� dei certificati di qualit� � accertata dall'OPAR mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA). L'OPAR ha l'obbligo dell'immediata comunicazione all'Osservatorio del riscontrato annullamento ovvero della decadenza della certificazione di qualit�, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 24.
Titolo II
Soggetti della qualificazioneArt. 7
Organismo pubblico di attestazione regionale (OPAR)1. Per lo svolgimento dell'attivit� di attestazione della qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici, � istituito, presso la competente struttura organizzativa dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Organismo pubblico di attestazione regionale, di seguito denominato OPAR.
2. Gli operatori economici che intendono partecipare agli appalti, concessioni e affidamenti di opere e lavori pubblici di cui all'articolo 1, presentano domanda di qualificazione all'OPAR, secondo le modalit� e le procedure previste dal titolo III.
3. L'organico minimo dell'OPAR � costituito da almeno dieci unit�, di cui:
a) una unit� di categoria D, dipendente dell'Amministrazione regionale, con laurea in ingegneria o in architettura, abilitato all'esercizio della professione e dotato di adeguata esperienza, almeno quinquennale, nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilit� direttiva, nell'attivit� di controllo tecnico dei cantieri quali l'organizzazione, la qualit�, lo stato di avanzamento lavori e i costi;
b) tre unit� di categoria D, dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui una con laurea in ingegneria o architettura o equipollente o di laurea breve, una con laurea in giurisprudenza ed una con laurea in economia e commercio dotati di adeguata esperienza in materia di valutazione della capacit� economico-finanziaria degli operatori economici;
c) quattro unit� di categoria C, dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui due di area amministrativa e due di area contabile;
d) due unit� di categoria C, dipendenti dell'Amministrazione regionale, di area tecnica.4. Nello svolgimento della propria attivit� l'OPAR:
a) verifica la veridicit� e i contenuti delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 13 e 14, presentate dagli operatori economici cui rilasciare l'attestazione, nonch� il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 13;
b) rilascia l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera a).5. Nello svolgimento della propria attivit� di valutazione e verifica della qualificazione, l'OPAR acquisisce i dati di carattere economico-finanziario nonch� le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, fra l'altro, dalla banca dati delle camere di commercio, dal collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e con lo Sportello unico previdenziale.
6. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo � soggetta al pagamento di un contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario informatico di cui all'articolo 24, pari all'importo fisso di 300 euro.
7. L'OPAR trasmette all'Osservatorio, in via telematica, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni di qualificazione.
8. L'OPAR comunica all'Osservatorio, in via telematica, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti degli operatori economici; il relativo esito del procedimento � comunicato all'Osservatorio entro il termine di dieci giorni.
9. L'OPAR redige, sulla base dei dati forniti dal casellario informatico di cui all'articolo 24, una relazione ricognitiva circa l'andamento del comparto degli operatori economici qualificati secondo il sistema regionale e in ordine allo stato di applicazione della normativa di settore e del suo possibile sviluppo, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 8
Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale1. Presso l'Assessorato � costituita la Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, o da un suo delegato, e cos� composta:
a) direttore generale dell'Assessorato o un suo delegato;
b) direttore del servizio competente dell'Assessorato o un suo delegato;
c) un rappresentante delle province sarde, designato dall'Unione regionale delle province;
d) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;
e) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani Sardegna;
f) direttori dei servizi degli uffici del Genio civile di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia/Tempio;
g) quattro rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui:
1) uno designato dall'Associazione nazionale costruttori edili Sardegna;
2) uno designato dall'Associazione nazionale imprese edili e Associazione piccole e medie industrie della Sardegna;
3) uno designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della Sardegna;
4) uno designato dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle societ� cooperative pi� rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle maggiori associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali, regionali o provinciali di lavoro per i dipendenti degli operatori economici edili ed affini o di comparto;
i) previo accordo, direttore del Settore ispezione della Direzione regionale del lavoro o da un suo delegato.2. Le attivit� di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente ed appartenente almeno alla categoria C.
3. La mancata designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera g), entro trenta giorni dalla richiesta, non costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.
4. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, ad eccezione dei componenti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere riconfermati per un solo quadriennio.
5. Alla nomina dei componenti della Commissione provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore. In caso di dimissioni di uno o pi� componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, si provvede alla loro sostituzione con le stesse modalit� previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
6. La Commissione � convocata dal presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.
7. Ove richiesto dall'OPAR, la Commissione esprime il proprio parere nella definizione di particolari problematiche che interferiscano con la qualificazione. La Commissione esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto. Se l'OPAR si discosta dal parere espresso dalla Commissione, ne d� conto nel relativo provvedimento.
8. La Commissione ha, inoltre, il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di settore e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) validare le buone prassi in materia di qualificazione;
c) fornire il proprio parere, ove richiesto, nella procedura di reclamo di cui all'articolo 12.
Titolo III
Requisiti per la qualificazioneArt. 9
Domanda di qualificazione1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dal presente titolo. Ad esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono, altres�, possedere la certificazione del sistema di qualit� di cui all'articolo 6.
2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione presenta domanda di qualificazione all'OPAR, utilizzando l'apposita modulistica approvata con decreto dell'Assessore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto dell'Assessore, le procedure telematiche per la presentazione della domanda di qualificazione.
3. L'OPAR svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore economico istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione. La procedura pu� essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a quaranta giorni. Trascorso un periodo complessivo non superiore a centotrenta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione, l'OPAR rilascia l'attestazione di qualificazione ovvero rigetta l'istanza.
4. Della presentazione della domanda di qualificazione, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione, l'OPAR informa l'Osservatorio regionale nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione � pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli articoli 13 e 14. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione presenta la relativa domanda di qualificazione all'OPAR.
6. Il rinnovo dell'attestazione pu� essere richiesto anche prima della scadenza, sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione gi� acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalit� previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Costituisce rinnovo di attestazione e determina conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione, ogni variazione che produce effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; ogni altra variazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche, � soggetta alle procedure accelerate e semplificate di cui all'articolo 10.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo operatore economico pu� avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario pu� avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, l'operatore economico richiedente l'attestazione, presenta all'OPAR una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, che in caso di societ� di capitali � nominato dal tribunale competente per territorio. Dalla perizia di stima si evincono i requisiti di ordine speciale cos� come delineati dall'articolo 14.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo operatore economico, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, l'OPAR accerta quali requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso di cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, l'operatore cedente pu� richiedere all'OPAR una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
Art. 10
Procedura accelerata e semplificata1. Per ogni variazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche, l'OPAR svolge l'istruttoria entro venti giorni dalla presentazione della domanda di variazione. La procedura pu� essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a dieci giorni. Trascorso un periodo complessivo non superiore a trenta giorni dalla presentazione della domanda di variazione, l'OPAR rilascia l'attestazione di qualificazione recante le richieste variazioni.
2. L'operatore che ha presentato all'OPAR, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, la domanda di variazione di cui al comma 1, nelle more del rilascio dell'attestazione di qualificazione aggiornata, partecipa alle procedure di affidamento, presentando alla stazione appaltante relativa dichiarazione, resa con le modalit� di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente l'intervenuta variazione ovvero, in alternativa, la documentazione a comprova dell'intervenuta variazione.
Art. 11
Verifica triennale1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico si sottopone alla verifica di mantenimento dei requisiti presso I'OPAR, presentando apposita domanda di revisione. Se l'operatore economico si sottopone a verifica dopo la scadenza del triennio di validit� dell'attestazione, non pu� partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. L'OPAR, nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione della domanda di revisione, compie la procedura di verifica triennale. La procedura pu� essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a trenta giorni. Trascorso un periodo complessivo non superiore a settantacinque giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione, l'OPAR dichiara l'esito della procedura secondo le modalit� di cui al comma 6.
3. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 13.
4. I requisiti di capacit� speciale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 14, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
5. La verifica di congruit� tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 14, comma 16, � effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente alla scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 14, comma 16, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari � ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui � effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla operatore economico in sede di verifica triennale.
6. Dell'esito della procedura di verifica l'OPAR informa l'operatore economico, inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 2, secondo le modalit� telematiche stabilite con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'Osservatorio l'eventuale esito negativo. In questo ultimo caso, la decadenza dell'attestazione di qualificazione ha efficacia dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione. Ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
Art. 12
Procedura di riesame1. Avverso la comunicazione dei motivi ostativi l'accoglimento della domanda di qualificazione, a seguito del procedimento di qualificazione svolto dall'OPAR, gli operatori economici possono presentare istanza di riesame al direttore del servizio competente in materia di qualificazione, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima.
2. Avverso il provvedimento finale � ammesso ricorso gerarchico al direttore generale dell'Assessorato, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche, entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento.
3. Il direttore generale, sentita, ove ritenuto necessario, la Commissione di cui all'articolo 8 e acquisite le informazioni conseguenti, si pronuncia entro sessanta giorni sul ricorso di cui al comma 2.
Art. 13
Requisiti di ordine generale1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli stabiliti dagli articoli 38 e 39, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. L'OPAR non rilascia l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1. L'OPAR, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, segnala il fatto all'Osservatorio che ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia. Se la falsit� della documentazione � rilevata in corso di validit� dell'attestazione di qualificazione, essa comporta, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d), la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'operatore economico da parte dell'OPAR che ne d� comunicazione all'Osservatorio. L'Osservatorio dispone l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia.
Art. 14
Requisiti di ordine speciale1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacit� economica e finanziaria;
b) adeguata idoneit� tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.2. La adeguata capacit� economica e finanziaria � dimostrata dal possesso di tutti i seguenti elementi:
a) idonee referenze bancarie;
b) cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 18, realizzata con lavori svolti mediante attivit� diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) patrimonio netto, di valore positivo, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del Codice civile, riferito all'ultimo bilancio regolarmente depositato, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio.3. La cifra di affari in lavori relativa all'attivit� diretta � comprovata da parte dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del Codice civile e seguenti, con i dati desunti dai bilanci regolarmente depositati, mentre da parte dei soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, con i dati desunti dalle dichiarazioni annuali IVA regolarmente presentate.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivit� indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'operatore economico richiedente, ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e alle societ� fra imprese riunite, � comprovata con la presentazione dei bilanci, redatti ai sensi dell'articolo 2423 del Codice civile e seguenti e regolarmente depositati ovvero con le dichiarazioni annuali IVA regolarmente presentate, nel caso in cui i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci, dei medesimi consorzi e societ� fra imprese riunite, dei quali l'operatore economico richiedente fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneit� tecnica � dimostrata dal possesso di tutti i seguenti elementi:
a) idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 22;
b) esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo � determinato secondo quanto previsto dall'articolo 17;
c) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 18.6. Fermo restando quanto previsto alla lettera a), l'adeguata idoneit� tecnica richiesta per l'accesso alle classifiche di importo I e II, � dimostrata dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 100 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo � determinato secondo quanto previsto dall'articolo 17.
7. L'esecuzione dei lavori � documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolio18, commi 4 e 19, indicati dall'operatore economico e acquisiti dall'OPAR ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonch� secondo quanto previsto dall'articolo 21.
8. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero in concessione, � necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il requisito dell'idoneit� tecnica � altres� dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui � prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da soggetti in possesso di laurea breve e diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la met� in possesso di laurea, � stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.
9. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in propriet� o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale � terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla met� della sua durata. L'ammortamento figurativo � calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
10. L'ammortamento � comprovato da parte dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 del Codice civile e seguenti, con i dati desunti dai bilanci, mentre da parte dei soggetti non tenuti alla redazione del bilancio con i dati desunti dalla dichiarazione annuale dei redditi regolarmente presentata. L'ammortamento � inoltre comprovato con la presentazione di copia conforme all'originale, a firma del legale rappresentante, del registro dei beni ammortizzabili ovvero del libro inventari, regolarmente tenuti ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, corredati da dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica.
11. L'adeguato organico medio annuo � dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo pu� essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societ� di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci � pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
12. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, � comprovato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 del Codice civile e seguenti, con il bilancio regolarmente depositato, mentre dagli altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio con la dichiarazione annuale dei redditi, regolarmente presentata. Il bilancio e le dichiarazioni annuali dei redditi sono corredati da dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'operatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo in essi indicato.
13. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'operatore economico, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societ� di cui al comma 4.
14. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
15. Per ottenere la qualificazione fino alla classifica di importo III-bis, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta � stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolt� pu� essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gi� iscritte all'Albo nazionale dei costruttori (ANC) ovvero gi� qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 o qualificate ai sensi delle leggi regionali n. 14 del 2002 e la legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 (Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche), o ai sensi della presente legge, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi svolti nella funzione di operatore economico. Lo svolgimento delle funzioni in questione � dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'ANC o dell'attestazione SOA ovvero dell'attestazione ARA di cui alla legge regionale n. 13 del 1984 e alla legge regionale n. 14 del 2002, nonch� dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici � stato responsabile. La valutazione dei lavori � effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 1.500.000 euro. Un direttore tecnico non pu� dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), se non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
16. Se la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa � figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cos� figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Se la non congruit� della cifra di affari dipende da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, l'OPAR informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro territorialmente competente e la commissione, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.
17. L'OPAR non rilascia l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta. L'OPAR segnala il fatto all'Osservatorio che ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia. Se la falsit� della documentazione � rilevata in corso di validit� dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'operatore economico da parte dell'OPAR che ne d� comunicazione all'Osservatorio. L'Osservatorio ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia.
Art. 15
Incremento convenzionale premiante1. L'operatore economico ottiene l'incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato C, se, oltre al possesso del sistema di qualit� di cui all'articolo 6, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidit�, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidit� e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidit� comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c) indice di economicit�, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del Codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiore ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10.2. Gli importi cos� figurativamente rideterminati, ai sensi del comma 1, valgono per la dimostrazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c).
3. Per le ditte individuali e le societ� di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante i dati desunti dalla copia conforme all'originale, a firma del legale rappresentante, del libro degli inventari regolarmente tenuto ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale ovvero dal bilancio di verifica riclassificato ai sensi degli articoli 2423 del Codice civile e seguenti e vidimato da un professionista abilitato.
4. Se l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualit� di cui all'articolo 6, presenta un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), nonch� i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anzich� l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cos� figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 14.
5. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 11.
Art. 16
Consorzi stabili1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 17
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A1, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori e la data di presentazione della domanda di qualificazione.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, nonch� gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
Art. 18
Determinazione del periodo di attivit� documentabile e dei relativi importi e certificati1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 14, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione.
2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
3. L'importo dei lavori � costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato B.
4. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformit� dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 2, OS 2, OS 25 e OG 13, contiene l'attestato rilasciato dalle autorit� eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio con le modalit� telematiche previste dall'articolo 24, comma 8.
6. L'OPAR trasmette all'Osservatorio, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, secondo le modalit� telematiche stabilite con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 21, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 o eseguiti in proprio. L'Osservatorio provvede ai necessari riscontri a campione.
7. Se l'OPAR nella attivit� di qualificazione rileva l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ne d� comunicazione ai soggetti interessati e all'Osservatorio. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 24.
8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'operatore economico esecutore non � utilizzabile dall'OPAR, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non � altres� utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Art. 19
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce all'OPAR la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione � acquisita dall'interessato direttamente presso il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi � prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione � acquisita dall'interessato direttamente presso l'organismo pubblico. In entrambi i casi l'interessato richiede la relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da convenzioni internazionali che sopprimono la legalizzazione, quando lo stato estero vi abbia aderito. La legalizzazione � rilasciata dalle autorit� consolari italiane all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi non � prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione � rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, con spese a carico dell'operatore economico, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonch� la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
3. Alla certificazione legalizzata dalla autorit� consolare o non legalizzata, nei casi individuati al comma 2, ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano � allegata una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. In tutti i casi, il richiedente, una volta conseguita la certificazione in uno dei modi indicati al comma 2, la trasmette all'OPAR che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 24.
Art. 20
Lavori eseguiti dall'operatore economico affidatario e dall'operatore economico subappaltatore affidati a terzi dal contraente generale1. Ai fini della qualificazione degli operatori economici che hanno affidato lavorazioni in subappalto e degli operatori economici subappaltatori l'OPAR si attiene ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dagli operatori economici subappaltatori sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A1; l'operatore economico subappaltatore pu� utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'operatore economico affidatario pu� utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del 30 per cento di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, per l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A1, per le quali non � prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del 30 per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, � decurtato della quota eccedente il 30 per cento e pu� essere, cos� decurtato, utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente;
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A1, per le quali � prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del 40 per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, � decurtato della quota eccedente il 40 per cento e pu� essere, cos� decurtato, utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.2. L'OPAR, nella attivit� di attestazione, attribuisce la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, l'OPAR verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A1 non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonch� nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Nelle more della implementazione del sistema informativo dell'Osservatorio, detta documentazione � richiesta dall'OPAR alla stazione appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. L'OPAR segnala all'Osservatorio eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori.
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascun operatore economico riunito.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 18, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalit� telematiche previste dall'articolo 24, comma 8.
Art. 21
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi1. L'attribuzione nel certificato lavori, da parte della stazione appaltante, delle categorie di qualificazione individuate dalla tabella di cui all'allegato A1, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonch� con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Se il responsabile del procedimento riporta nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, incorre nelle responsabilit� previste dall'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della presente legge, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dall'OPAR, sulla base delle risultanze dell'attivit� istruttoria, svolta dal competente servizio del Genio civile dell'Assessorato tenendo conto delle corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A1 e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.
3. L'attivit� lavorativa eseguita in proprio ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto del medesimo operatore economico o perch� l'opera finita rimane di propriet� dell'operatore economico esecutore per i fini connessi all'esercizio dell'azienda o perch� l'opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.
4. Per i lavori eseguiti in proprio, l'accertamento non pu� riferirsi alle fatture che rispecchiano solo il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in s� considerata.
5. L'accertamento dei lavori eseguiti in proprio � effettuato dal competente servizio del Genio civile dell'Assessorato, al netto di ogni utile di impresa, in stretta connessione con i costi sostenuti dall'operatore economico per la sola costruzione quali le forniture dei materiali e la mano d'opera, sulla base dei seguenti elementi di riferimento:
a) parametri fisici quale il costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo, secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento, in via generale, alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 56/74 (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 4, lettera g). Definizione dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e loro aggiornamento);
b) progetto approvato;
c) contabilit� dei lavori, ove esistente.6. Per i casi pi� complessi di accertamento dei lavori eseguiti in proprio, il Servizio del Genio civile competente per territorio, pu� disporre i sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale. Il servizio del Genio civile che effettua l'accertamento conserva nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati.
7. L'esito favorevole dell'accertamento dei lavori eseguiti in proprio � annotato dal servizio del Genio civile competente, sul certificato dei lavori, mediante apposizione della dicitura di rito che contiene la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all'asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi dei lavori eseguiti per conto dei committenti privati.
8. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivit�, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.9. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 6, lettere a) e d), nonch� dalle fatture, o da diversa documentazione, corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.
10. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7, nel caso indicato al comma 2, l'operatore economico presenta la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori. I firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali presentano altres� la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione � rilasciata direttamente dal direttore lavori.
11. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile � attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 20, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, l'OPAR acquisisce la deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.
12. In relazione ai lavori di cui ai commi 1 e 2, eseguiti fuori dal territorio regionale, ma in ambito nazionale, il direttore generale dell'Assessorato, individua il Servizio del Genio civile competente nello svolgimento delle attivit� istruttorie di cui al presente articolo.
Art. 22
Direzione tecnica1. La direzione tecnica � l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica pu� essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da pi� soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra. Per le classifiche inferiori � ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere, da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, attestino un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore al 50 per cento della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e a tal fine producono una dichiarazione di unicit� di incarico. Se il direttore tecnico � persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 14, comma 15, � collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione pu� essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'operatore economico provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneit�.
5. Se l'operatore economico non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, l'OPAR dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'operatore economico dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'operatore economico ne d� comunicazione all'OPAR che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
Art. 23
Qualificazione mediante avvalimento1. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'impresa ausiliata, presenta all'OPAR la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validit� della attestazione di qualificazione rilasciata mediante avvalimento.
2. Per le finalit� di cui al comma 1, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare all'OPAR il rapporto di controllo tra gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di comunicare all'OPAR e all'Osservatorio entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. Entro il successivo termine di quindici giorni, l'OPAR comunica all'Osservatorio le informazioni di cui al comma 2 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.
4. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, comporta la sospensione dell'attestazione, dichiarata dall'OPAR, sia nei confronti dell'impresa ausiliaria, sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
5. L'attestazione di qualificazione mediante avvalimento determina la responsabilit� solidale dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
6. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve possedere:
a) i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 13 in proprio;
b) i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.7. L'impresa ausiliata � sottoposta a tutti gli obblighi previsti per gli operatori economici attestati dall'OPAR, secondo le disposizioni della presente legge.
8. L'OPAR attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione, predisposto e approvato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore, che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Art. 24
Casellario informatico degli operatori economici qualificati dall'OPAR1. Presso l'Osservatorio � istituito il casellario informatico degli operatori economici qualificati dall'OPAR, denominato Casellario regionale degli esecutori di lavori pubblici (CAREL). Il CAREL � formato sulla base delle attestazioni trasmesse, per via telematica, dall'OPAR ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e delle comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. I processi di interconnessione operativa con il CAREL all'interno del sistema informativo dell'Osservatorio sono implementati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalit� definite con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.
2. Il CAREL � suddiviso in quattro sezioni:
a) consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) imprese individuali;
c) societ�;
d) imprese non qualificate.3. Nel CAREL. sono inseriti per ogni operatore economico qualificato i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) generalit�, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente alla data dell'ultima attestazione conseguita;
f) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente alla data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
g) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente alla data dell'ultima qualificazione conseguita;
h) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
i) elenco dell'attrezzatura tecnica in propriet� o in locazione finanziaria;
j) stato di liquidazione o cessazione di attivit�;
k) procedure concorsuali pendenti;
l) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate delle stazioni appaltanti.
m) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
n) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati delle stazioni appaltanti;
o) falsit� nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;
p) l'elenco dei direttori tecnici degli operatori economici attestate dall'OPAR ai fini del rispetto dell'unicit� di incarico prevista dall'articolo 22, comma 3;
q) gli operatori economici delle imprese ausiliate in possesso dell'attestazione di qualificazione, nonch� l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 14 messi a disposizione dall'operatore economico dell'impresa ausiliaria;
r) le certificazioni di qualit� aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione, l'annullamento o la decadenza delle stesse;
s) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
t) falsit� nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 14, comma 16;
u) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
v) tutte le altre notizie riguardanti gli operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualit� aziendale; il venir meno del rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice civile in caso di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 23, la decadenza dell'attestazione di qualificazione nei casi di cui all'articolo 25.4. I dati di cui al comma 3, lettere da a) a i), da p) a r) e t), sono inseriti da parte dell'OPAR, secondo le modalit� telematiche previste con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I dati di cui al comma 3, lettere da i) a t), s) e v), sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti. I dati di cui al comma 3, lettera u), sono inseriti dall'OPAR a seguito di segnalazione da parte delle autorit� competenti.
5. Nel CAREL sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 8:
a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 18, comma 5;
b) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) la comunicazione dell'OPAR, di cui all'articolo 6, comma 4;
d) le attestazioni di qualificazione trasmesse dall'OPAR ai sensi degli articoli 7, comma 7 e 11, comma 6;
e) le certificazioni di esecuzione lavori di cui all'articolo 19;
f) i certificati di lavori di cui all'articolo 21, comma 7, trasmessi dall'OPAR, ai sensi dell'articolo 18, comma 6;
g) le relazioni dettagliate sul comportamento degli operatori economici di cui al comma 7.6. I dati di cui al comma 5, lettere a) e g), sono inseriti nel CAREL dalle stazioni appaltanti. I dati di cui al comma 5, lettera b), sono inseriti, a cura dell'Osservatorio a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte delle stazioni appaltanti. I dati di cui al comma 5, lettera c), sono inseriti a cura dell'OPAR a seguito del riscontrato annullamento ovvero della decadenza della certificazione di qualit�. I dati di cui al comma 5, lettere d), e) ed f) sono inseriti dall'OPAR.
7. Per gli operatori economici non qualificati, esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nella sezione relativa di cui al comma 2, lettera d), sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti, i dati di cui al comma 3, lettere a), b), k), l), m), n), o), s), t), u), nonch� i dati di cui al comma 5, lettera c). Sono altres� inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.
8. Gli operatori economici qualificati per i lavori sono tenuti a comunicare all'OPAR, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 13 nonch� ogni altra variazione di cui all'articolo 10.
9. Per gli operatori economici qualificati per i lavori, le stazioni appaltanti inviano, dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale relazione � predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed � trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.
10. Le stazioni appaltanti e l'OPAR, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 4, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalit� telematiche previste con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 18, comma 5, entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, trasmesse dalle stazioni appaltanti, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;
c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 19, debitamente vistati dall'autorit� competente;
d) i certificati di cui all'articolo 21, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte dell'OPAR;
e) le relazioni dettagliate sul comportamento degli operatori economici di cui al comma 7, nel termine ivi previsto;
f) la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), segnalata da parte dell'OPAR;
g) le attestazioni di qualificazione di cui al comma 4, lettera d), nei termini previsti dagli articoli 7, comma 6, e 11, comma 7.11. Fermo quanto previsto dal comma 10, i dati aggregati del CAREL sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio. I dati elaborati dal CAREL sono a disposizione delle stazioni appaltanti per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori nonch� dell'OPAR per lo svolgimento dell'attivit� di attestazione e di verifica e controllo.
12. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
13. Per l'inserimento dei dati nel casellario, l'OPAR assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche.
Art. 25
Decadenza dell'attestazione di qualificazione1. Costituiscono cause di decadenza dell'attestazione di qualificazione:
a) la cessazione dell'attivit�;
b) il decesso del titolare dell'impresa individuale;
c) l'aver presentato documentazione falsa o dichiarazioni mendaci in relazione ai requisiti speciali di cui all'articolo 14, ai sensi dell'articolo 14, comma 17;
d) l'aver presentato documentazione falsa o dichiarazioni mendaci in relazione ai requisiti generali di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
e) grave e ripetuta negligenza nell'esecuzione dei lavori accertata dalle amministrazioni competenti;
f) tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni di legge in materia di qualificazione ed esecuzione di opere pubbliche.2. Se l'OPAR o l'Osservatorio dispongono la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi degli articoli 9 o 23, l'Osservatorio, direttamente o previa segnalazione da parte dell'OPAR, provvede a darne pubblicit� nel casellario informatico di cui all'articolo 24.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 24, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Se interviene la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Se interviene la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 24.
Art. 26
Contenuti delle attestazioni rilasciate dall'OPAR1. L'Assessore individua, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione rilasciate dall'OPAR, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 13 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14.
2. Le attestazioni indicano espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
Titolo IV
Disposizioni transitorie, finanziarie e finaliArt. 27
Attestazione a titolo di convalida. Norme transitorie1. Gli operatori economici qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell'attestazione ARA, istanza di convalida dell'attestazione medesima, secondo le modalit� stabilite nel presente articolo.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge, le attestazioni ARA emesse ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, fatto salvo quanto previsto al comma 8, hanno validit� fino alla conclusione del procedimento di convalida di cui al comma 4.
3. L'OPAR procede alla convalida dell'attestazione entro il termine di 40 giorni dalla presentazione dell'istanza di convalida di cui al comma 1.
4. La convalida dell'attestazione ARA avviene secondo le seguenti modalit�:
a) gli operatori economici in possesso delle classifiche II e III di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2002 allegano all'istanza di convalida la dichiarazione, resa con le modalit� di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 13;
b) gli operatori economici qualificati a partire dalla classifica IV dell'articolo 7, della legge regionale n. 14 del 2002, allegano all'istanza di convalida la certificazione di qualit� di cui all'articolo 6 e la dichiarazione, resa con le modalit� di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 13.5. L'OPAR non procede alla convalida dell'attestazione ARA nei confronti degli operatori economici che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 4, accertate nel corso delle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In tal caso si applica l'articolo 13, comma 2.
6. In caso di mancata presentazione della certificazione di qualit� di cui alla lettera b) del comma 4, l'OPAR procede alla variazione dell'attestazione ARA, con l'attribuzione della classifica III di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2002.
7. Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, alle concessioni e agli affidamenti di lavori pubblici, le attestazioni emesse a titolo di convalida hanno validit� fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012. Trascorso tale termine, le attestazioni ARA convalidate decadono automaticamente
8. Con l'entrata in vigore della presente legge decadono automaticamente le attestazioni ARA con categorie di lavoro fino all'importo di 154.937 euro (I classifica di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2002). In tal caso gli operatori economici, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012, possono partecipare agli appalti e agli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro con il solo requisito della iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 5.
9. Considerata la improrogabilit� del termine di cui ai commi 7 e 8, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, l'operatore economico che intende conseguire la qualificazione ai sensi del titolo III della presente legge, inoltra la relativa domanda di qualificazione all'OPAR entro tre mesi dalla ricezione dell'attestazione ARA emessa a titolo di convalida.
10. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altres�, alle procedure e ai contratti per i quali � prevista la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con riferimento all'invio alla Gazzetta medesima e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
11. Sono fatte salve tutte le istanze di qualificazione che, a' termini della legge regionale n. 14 del 2002, siano state presentate all'Assessorato prima dell'entrata in vigore della presente legge purch� successivamente integrate della documentazione concernente i requisiti di ordine generale e speciale di cui agli articoli 13 e 14 e, se del caso, dell'articolo 6, secondo le modalit� e i tempi stabiliti con direttiva dell'Assessore. In tal caso la documentazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa � riferita al quinquennio antecedente alla data della istanza di qualificazione gi� presentata.
12. In relazione all'articolo 14, fino al 31 dicembre 2012, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attivit� diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivit� documentabile � quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2012, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalit� ivi previste.
13. In relazione all'articolo 23, la qualificazione mediante avvalimento si applica a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. In relazione all'articolo 4, comma 3, il sistema delle categorie di opere generali e speciali di cui all'allegato A1, si applica fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e tenuto conto del regime transitorio ivi previsto. Con la fine del regime transitorio di cui all'articolo 357, comma 12 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si applica il sistema delle categorie di opere generali e speciali di cui all'allegato A2 e, da tale momento, � soppresso l'allegato A1.
15. In relazione agli articoli 9, comma 2; 11, comma 6; 18, commi 6 e 7; 24, commi 1, 3 e 8; 28, in sede di prima applicazione, nelle more della definizione con decreto dell'Assessore, delle modalit� telematiche per la gestione delle comunicazioni, informazioni e, in generale, delle procedure concernenti il sistema di qualificazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di comunicazioni, informazioni e notificazioni non telematiche.
Art. 28
Certificati di esecuzione dei lavori1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore, sono stabiliti i criteri, le modalit� e le procedure telematiche per l'acquisizione e la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture dei lavori privati da utilizzarsi ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione emesse dall'OPAR.
Art. 29
Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 (Casellario informatico), valutati in euro 20.000 annui, si fa fronte con le risorse annualmente gi� previste per gli interventi di cui alla legge regionale n. 14 del 2002, abrogata dal successivo articolo 31, iscritte in conto dell'UPB S07.10.001 (capitolo SC07.1171) del bilancio regionale per gli anni 2011-2013 ed in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 30
Rinvio alla normativa statale1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e successive modifiche e integrazioni nonch� la normativa statale in materia.
2. Per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici concernenti "scavi archeologici", "superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico" nonch� "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), corrispondenti, rispettivamente, alle categorie OS 25, CS 2 e OG 2 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, recepito nell'allegato A1 della presente legge, si applicano l'articolo 201 e l'articolo 253, comma 30, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a integrazione e completamento di quanto stabilito con la presente legge.
3. Ai fini della redazione dei bandi di gara, si rinvia alle disposizioni generali in materia di categorie da opere generali e specializzate concernenti strutture, impianti e opere speciali; condizioni per la partecipazione alle gare; criteri di affidamento delle opere generali e specializzate non eseguite direttamente, contenute negli articoli 107, 108, 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 31
Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge � abrogata la legge regionale n. 14 del 2002.
Art. 32
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
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