CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 335

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISA

il 18 novembre 2011

Disposizioni nel settore opere pubbliche

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli, il nono è la norma di copertura finanziaria, e prevede:

Art. 1 - Le norme in oggetto introducono uno strumento similare a quello dei "Fondi di rotazione" per la gestione della spesa nella realizzazione di opere pubbliche (in via sperimentale le sole opere di interesse degli enti locali), già ampiamente utilizzati in Regione per l'erogazione delle agevolazioni contributive e finanziamenti in favore delle imprese.

L'utilizzo di questa tipologia di strumenti consentirebbe di ottenere una serie di vantaggi, alcuni dei quali sono riassumibili in:
- alleggerimento della massa di residui ristagnante in bilancio regionale;
- maggiore celerità nei processi di erogazione della spesa; maggiore celerità nei processi di recupero e di rimborso;
- semplificazione delle procedure di spesa con riferimento ad esempio alla riprogrammazione degli interventi che può disporre così di un più agile strumento finanziario.

La norma rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei necessari dettagli di attuazione.

Art. 2 - I trasferimenti al sistema degli enti locali operati sulle risorse del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 non consentono di fatto la realizzazione di quegli interventi di opere pubbliche e di infrastrutture volte a soddisfare le esigenze prioritarie ed a garantire un adeguato livello di servizi di base, difatti spesso l'impegno finanziario richiesto per la realizzazione di questi interventi è spesso esorbitante i flussi di risorse attribuiti a gravare sul fondo, ciò soprattutto si verifica per le piccole comunità locali che in forza dei meccanismi di distribuzione delle risorse appaiono notevolmente svantaggiate.

Le norme, attraverso il superamento del concetto di triennalità dell'orizzonte temporale di realizzazione delle opere pubbliche, consentono il duplice vantaggio di:
- garantire copertura finanziaria agli interventi in opere pubbliche altrimenti non realizzabili dagli enti locali in quanto esorbitanti le risorse effettivamente rese disponibili dal fondo unico;
- avvicinare la programmazione degli stanziamenti di spesa per opere pubbliche alla dinamica dei flussi di pagamenti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori, riducendo così il problema della proliferazione dei residui passivi di bilancio ed impegnando gli stanziamenti annuali solo per le effettive esigenze connesse alla effettiva realizzazione delle opere.

Scopo del programma è quello di porsi come strumento di intervento integrativo finalizzato al soddisfacimento di un fabbisogno documentato di opere pubbliche, altrimenti non realizzabili facendo ricorso esclusivo alle risorse ordinarie recate dal fondo unico a favore degli enti locali.

Art. 3 - Attualmente sono presenti nel database del Catasto dighe di competenza regionale un numero pari a 481 sbarramenti, di cui:
- 8 relativi ad istanze di nuova realizzazione;
- 89 relativi ad istanze di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (articolo 25 dell'allegato A della legge regionale n. 12 del 2007);
- 54 relativi ad istanze di approvazione tecnica in sanatoria finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (articolo 26 dell'allegato A della legge regionale n. 12 del 2007).

Per i restanti 330 sbarramenti censiti nel catasto dighe non risulta presentata alcuna istanza.

Va posto in evidenza che relativamente alle istanze presentate ad oggi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione. Questo accade in generale per l'inottemperanza da parte dei proprietari/gestori a realizzare gli studi e le lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza degli sbarramenti.

Lo scenario che si viene a produrre è il seguente:
- ai proprietari/gestori che hanno presentato istanza a norma delle legge n. 12 del 2007, ma non hanno ottemperato alle richieste istruttorie dovrà essere necessariamente dato il diniego alla richiesta di autorizzazione e conseguentemente prescritta la demolizione dello sbarramento come previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge. Si evidenzia inoltre che per diversi sbarramenti sono state riscontrate condizioni tali da non garantire la sicurezza, questo ha condotto alla necessità di ordinare lo svaso talvolta parziale, talvolta totale degli stessi sbarramenti. Tali circostanze ancorché obbligate da superiori ragioni di sicurezza implicano inevitabilmente la perdita di risorsa idrica particolarmente preziosa per la campagna antincendi;
- ai proprietari/gestori che non hanno presentato istanza, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge, ad avvenuto controllo e verbalizzazione da parte del corpo forestale, dovranno applicarsi le sanzioni di demolizione e pecuniarie; risultano numerosi i verbali trasmessi dal corpo forestale ai Geni civili; occorre sottolineare che per questi invasi ad oggi non si ha notizia riguardo lo stato di efficienza idraulica, statica e di manutenzione; questa incertezza in merito allo stato di consistenza di tali sbarramenti va a scapito della sicurezza della popolazione.

Com'è stato sottolineato dalle associazioni di categoria degli agricoltori ed anche da parte di alcune amministrazioni comunali, l'applicazione della legge n. 12 del 2007 comporta uno sforzo economico e gestionale al quale sia il comparto agricolo, per il quale gran parte degli invasi sono destinati, sia il comparto pubblico, non riescono a fare fronte.

Affinché possa darsi applicazione alla legge limitando i disagi ed i costi per i gestori pubblici e privati si propone di attivare una procedura per l'attribuzione di contributi de minimis per il finanziamento delle progettazioni e delle opere necessarie alla messa in sicurezza degli sbarramenti.

Si evidenzia che sono numerose le piccole dighe realizzate con contributi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Per quanto riguarda l'uso antincendio si è riscontrato che l'Ente foreste gestisce numerosi sbarramenti che necessitano di interventi di messa a norma.

Affinché si dia impulso all'applicazione della legge si propone di finanziare i progetti di adeguamento e le relative opere.

L'accesso al contributo sarà in conformità alle previsioni della legge n. 12 del 2007 e perciò sarà rivolto a coloro che presenteranno o abbiano già presentato istanza di:
- demolizione dello sbarramento (articolo 31 dell'allegato A della legge);
- autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (articolo 25 dell'allegato A della legge);
- approvazione tecnica in sanatoria (articolo 26 dell'allegato A della legge).

Potranno essere esclusi dal bando gli sbarramenti facenti parte del Sistema idrico multisettoriale regionale in quanto essendo gestiti dall'ENAS hanno la possibilità di usufruire di altri canali di finanziamento pubblico.

Art. 4 - L'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005 ha soppresso, a far data dal 29 luglio 2005, l'Ente sardo acquedotti e fognature disponendo la relativa liquidazione e fissando in 24 mesi la durata della stessa a decorrere dall'approvazione del programma di liquidazione da parte della Giunta regionale.

Con le leggi regionali n. 3 del 2008 e n. 12 del 2010 il termine è stato ulteriormente prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, scaduto il quale secondo il dettato dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale n. 4 del 2006: "alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESAF .... l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge".

Essendo venuta a cessare la gestione liquidatoria si è reso necessario attivare le iniziative per il governo delle numerose problematiche ancora aperte.

In considerazione di ciò, per il più celere prosieguo delle attività legate alla regolarizzazione dei lavori in capo all'Ente, soprattutto con riguardo alle numerose procedure espropriative ancora aperte, si propone la riapertura dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n 10 del 2005, ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale delle figure strettamente necessarie alla prosecuzione delle procedure in corso.

Art. 5 - La legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" ha previsto l'istituzione, nella Regione Sardegna, dell'Autorità di bacino regionale i cui organi sono: il comitato istituzionale (presieduto dal Presidente della Regione e di cui fanno parte, tra gli altri, gli Assessori regionali dei lavori pubblici, della difesa dell'ambiente e dell'agricoltura e riforma agro-pastorale) e la nuova direzione generale denominata "Direzione generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna" (D.G. ADIS).

In attuazione della citata norma, ed a seguito della costituzione della suddetta nuova Direzione generale ADIS insediata presso la Presidenza della Regione, alcune competenze (in precedenza svolte, tra gli altri, dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici nelle materie della difesa del suolo, del servizio idrico integrato e degli interventi emergenziali in regime commissariale) sono state accentrate presso la nuova direzione generale, pur persistendo ad oggi alcune aree di attività, tra loro complementari, svolte distintamente dalle due direzioni generali e di seguito brevemente riassunte.

  1. A seguito della costituzione organizzativa della nuova direzione, dell'attribuzione delle risorse umane e strumentali e del trasferimento delle pratiche relative alle nuove competenze, sono proseguite, transitoriamente, da parte degli uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici, alcune delle attività svolte originariamente al fine di assicurare, transitoriamente, il necessario supporto operativo agli uffici di nuova costituzione. Allo svolgimento di tali attività da parte degli uffici territoriali dell'Assessorato dei lavori pubblici (e concernenti, sostanzialmente, l'esame degli studi di compatibilità idraulica e geologica delle opere di realizzazione del Piano di assetto idrogeologico PAI), fa attualmente seguito la conclusione dei procedimenti da parte della D.G. ADIS.

  2. Gli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici svolgono le attività, rientranti nelle competenze dell'Assessorato, in materia di programmazione ed attuazione di opere pubbliche regionali, tra le quali quelle interessate dalle competenze di pianificazione e di gestione commissariale in capo alla D.G. ADIS. Tra queste assumono rilievo, anche per le aspettative riposte delle comunità locali interessate, le opere necessarie per la messa in sicurezza, dal punto di vista idrogeologico, del territorio del Comune di Capoterra e di numerosi comuni dell'Isola, interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2008.

  3. L'Assessore dei lavori pubblici esercita, a termini dell'articolo 21, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, i compiti di rappresentanza della Regione nella compagine societaria del Gestore unico del servizio idrico integrato regionale la cui Autority (Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna) è sottoposta, a termini della richiamata legge regionale n. 19 del 2006, articolo 13, alle attività di verifica e controllo regionali esercitate dalla direzione ADIS.

Per quanto sopra esposto allo scopo di assicurare unitarietà di verifica, coordinamento ed indirizzo, delle attività svolte dagli uffici la norma prevede l'incardinamento della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 6 - Le modifiche proposte, che riguardano la composizione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente acque della Sardegna, si rendono necessarie in forza dell'intervenuta abrogazione del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2006 che aveva già sostituito integralmente l'articolo 24 della legge regionale n. 20 del 1995 che regolava la materia. Pertanto, al fine di colmare il vuoto normativo creatosi si introduce, con la presente proposta, una norma che, attraverso l'integrale riscrittura dell'articolo 24 della legge regionale n. 20 del 1995, restituisca contenuto operativo alla medesima norma di legge.

Art. 7 - Il disegno di legge in oggetto propone modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

L'articolo in esame nasce dall'esigenza, manifestata con la precedente proposta di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 222/A, di riordinare, semplificare e razionalizzare la distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo in materia di assetto idrogeologico, intervenendo sulla legge regionale n. 9 del 2006, che ha attribuito agli enti locali anche compiti e funzioni in materia di interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico.

Nello specifico si riporta di seguito quanto indicato, in merito, nella relazione della Giunta al disegno di legge succitato:
"Articolo 25 - Disposizioni in materia di governo del territorio
Commi 1, 2 e 3. La gestione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) comporta attività di pianificazione e di programmazione degli interventi di mitigazione dei rischi sul territorio, svolta a livello centrale, ma anche attività meramente attuative ed operative derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione del Piano sulle aree classificate pericolose a vari livelli (in particolare istruttorie di approvazione degli studi di compatibilità idraulica/geotecnica), svolte dai servizi del Genio civile ubicati nei quattro capoluoghi delle province storiche.
Successivamente, con l'operatività della struttura tecnica dell'Autorità di bacino (Direzione generale della Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna), istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di bacini idrografici), le competenze sono transitate dall'Assessorato dei lavori pubblici alla nuova direzione generale. Tale evoluzione organizzativa dell'Amministrazione regionale al momento ha prodotto un appesantimento ed un accertamento di procedimenti amministrativi susseguenti alla applicazione delle previsioni normative del PAI, con l'effetto di allungare la tempistica di risposta all'utenza finale, mantenere la cultura della prevenzione di pericoli e di rischi in seno alla sola Amministrazione regionale senza giusto coinvolgimento delle amministrazioni locali, paralizzare l'attività pianficatoria e di programmazione da parte dell'organo tecnico dell'Autorità di bacino a causa della innumerevole quantità di procedimenti istruttori che pervengono agli uffici.
È evidente che la situazione richiede l'assunzione di giusti correttivi per conseguire l'efficacia della azione amministrativa sia dal punto di vista della corretta gestione del territorio che da quello del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.
Al riguardo si propone di integrare le previsioni dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, relativo alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti locali in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con la attribuzione ai comuni ed alle province della verifica ed autorizzazione degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, e degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche di interesse pubblico, la cui ammissibilità è puntualmente definita dalle norme tecniche di attuazione del PAI negli articoli 27, 28, 29, 31, 32 e 33 relativi alla disciplina delle aree a pericolosità idraulica e da frana. Tale ipotesi normativa, peraltro riscontrabile anche in altre regioni d'Italia, attraverso la devoluzione di talune competenze consentirebbe, con un puntuale riscontro a livello locale, un governo del territorio più attento, indirizzando e verificando in loco gli interventi nelle aree pericolose.
Inoltre tale conferimento di funzioni consentirebbe l'approfondimento a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica, favorendo una maggiore sensibilizzazione degli enti locali ed un accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico ed attuando una politica di prevenzione del rischio condivisa, e soprattutto attuata in accordo con i principi di leale concertazione e cooperazione di tutte le amministrazioni e le istituzioni pubbliche competente, a vario titolo, in materi di difesa del suolo.
Infine, l'attribuzione agli enti locali dell'approvazione degli studi di compatibilità inerenti le sopra evidenziate categorie di interventi ammessi dal PAI (interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ed interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico) consentirebbe anche un tangibile e concreto snellimento dell'attività amministrativa con sensibile riduzione dei tempi di risposta al cittadino, oltre che in una ottimizzazione delle risorse, con conseguente riduzione dei costi a carico della pubblica amministrazione.
Nel rispetto della legge regionale n. 19 del 2006, rimarrà ferma la competenza dell'Autorità di bacino, e delle sue strutture tecniche, in merito al controllo e gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione.
In particolare tra le attività di esclusiva competenza dell'Autorità di bacino attraverso la sua struttura tecnica, si richiamano, oltre che quelle prescritte dalla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di pianificazione di bacino, anche tutte le altre di cui alla disciplina delle norme tecniche di attuazione del PAI (escluse le sole approvazioni degli studi di compatibilità degli interventi indicati nella proposta di norma di cui trattasi) e le varianti e modifiche al PAI ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione PAI, l'approvazione degli studi del territorio di cui all'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi di compatibilità degli interventi interprovinciali in materia di infrastrutture a rete, in materia di attività estrattive, di sistemazione idrografica, ed in generale in materia di interventi rivolti alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico.
In corso di esame la prima Commissione consiliare ha ritenuto "condivisibile l'intento di riordinare, semplificare e razionalizzare la distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo in materia di assetto idrogeologico. Apprezza inoltre la volontà di intervenire attraverso la modifica e l'integrazione della legge regionale "ordinamentale" sulle funzioni degli enti locali (legge regionale n. 9 del 2006). Sotto il profilo tecnico ritiene, tuttavia, inidoneo rinviare alle norme di attuazione del PAI la definizione delle competenze regionali, provinciali e comunali. Le suddette competenze dovrebbero, infatti, essere definite direttamente dalla legge.".

Tenuto conto delle suindicate osservazioni e delle ulteriori sollecitazioni degli amministratori locali per un snellimento dell'attività amministrativa volto a ridurre i tempi di risposta al cittadino, si propone di integrare gli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006 con la specifica attribuzione di competenze ai diversi livelli di governo. In particolare, al comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge si individuano le funzioni trattenute in capo alla Regione, al comma 2 le funzioni attribuite alle province ed al comma 3 le funzioni attribuite ai comuni.

Nella formulazione della norma si è ritenuto di mantenere il capo alla Regione la verifica dell'ammissibilità e l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica degli interventi maggiormente significativi e rilevanti quali gli interventi di sistemazione idraulica, gli interventi di riqualificazione degli ambienti fluviali, gli interventi di mitigazione del rischio geologico-geotecnico e le opere di carattere infrastrutturale soggette a valutazione di impatto ambientale.

Altresì continuano a permanere in capo alla Regione i compiti connessi alla predisposizione, approvazione ed aggiornamento dei piano di bacino e dei piani stralcio tra i quali si citano il Piano di assetto idrogeologico (PAI), il Piano stralcio fasce fluviali, il Piano di gestione distretto idrografico, il Piano di tutela delle acque e le rispettive varianti e/o aggiornamenti.

Art. 8 - La norma disciplina la realizzazione di opere di beni culturali e/o strutture religiose di proprietà di enti ecclesiastici e il cofinanziamento regionale.

Art. 9 - È la norma di copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Fondo speciale per l'attuazione delle politiche di intervento a favore degli enti locali

1. È istituito a decorrere dall'anno 2012 un fondo speciale per il finanziamento dei programmi di opere pubbliche di interesse degli enti locali il cui fabbisogno non trova copertura sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), da realizzarsi mediante affidamento degli interventi agli enti attuatori.

2. Nel fondo confluiscono tutte le risorse regionali attinenti ai programmi in corso per la realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture di interesse degli enti locali.

3. Il fondo si avvale di un apposito conto corrente aperto presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS Spa, denominato "Assessorato regionale dei lavori pubblici - Fondo speciale per l'attuazione delle politiche di intervento a favore degli enti locali" nel quale sono versate tutte le somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché ancora sussistenti nelle scritture contabili e non assoggettate al disposto di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, le erogazioni derivanti da successive autorizzazioni di spesa recate con legge finanziaria nonché i riversamenti delle somme corrispondenti agli importi individuati in qualità di economie in corso d'opera.

4. In caso di mancata attuazione degli interventi nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia o dai provvedimenti di affidamento l'Amministrazione regionale è tenuta al recupero, con conseguente riversamento al fondo speciale delle somme erogate ed anticipate senza oneri aggiunti, anche mediante l'utilizzo dell'istituto della compensazione amministrativa, da effettuarsi sui trasferimenti regionali a favore dei soggetti interessati.

5. Alle spese di gestione del fondo si fa fronte con le risorse recuperate in applicazione, dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) e dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)).

6. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici sono approvate le direttive per l'istituzione ed il funzionamento del fondo e la programmazione dei nuovi interventi nei limiti delle risorse non destinate.

 

Art. 2
Programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali

1. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 (UPB S07.10.005) per la realizzazione di un programma pluriennale in ragione di:
a) euro 1.000.000 per l'anno 2012;
b) euro 2.000.000 per l'anno 2013;
c) euro 3.000.000 per l'anno 2014;
d) euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
e) euro 4.000.000 per l'anno 2017.

2. All'attuazione degli interventi si provvede mediante affidamento in delega agli enti beneficiari per l'intero importo finanziato nel programma, articolato, in termini di effettivo fabbisogno di cassa generato dallo stato di avanzamento delle opere, sull'intero periodo pluriennale.

3. Il programma, corredato del piano finanziario relativo agli interventi da realizzare, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, ed è predisposto tenuto conto del fabbisogno documentato dagli enti pubblici per quelle opere che non trovano realizzazione mediante utilizzo delle risorse recate dal fondo unico.

 

Art. 3
Contributi ai proprietari/gestori per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo delle dighe di competenza regionale legge regionale n. 12 del 2007

1. Al fine di assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione in attuazione della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), per la realizzazione delle progettazioni e delle opere necessarie alla messa in sicurezza degli sbarramenti è disposta la concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento ammesso e con la previsione di un massimale di 20.000 euro. I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Per l'attuazione della presente norma è autorizzata, a valere sull'UPB S07.07.004, la spesa di euro 2.000.000 sul bilancio regionale 2012; a quella per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

 

Art. 4
Disposizioni per fronteggiare le problematiche relative alla interruzione della procedura di liquidazione dell'Ente sardo
acquedotti e fognature

1. Per il potenziamento dell'organico destinato alle attività connesse alla cessazione della gestione liquidatoria l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione esamina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le istanze presentate, entro trenta giorni dalla medesima data, dal personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2005, n 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15), ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 5
Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1. Al fine di garantire unitarietà di verifica, coordinamento ed indirizzo all'attività di pianificazione, programmazione, controllo ed attuazione degli interventi in materia di risorse idriche e bacini idrografici, la Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, istituita con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è incardinata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che, pertanto, è articolato nelle due seguenti direzioni generali, le cui rispettive competenze, attribuite dalla vigente normativa, rimangono immutate:
a) Direzione generale dei lavori pubblici;
b) Direzione generale del distretto idrografico della Sardegna.

 

Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1995

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 23 bis (Ente acque della Sardegna)
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) è composto da tre esperti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nel settore idrico, nella gestione di servizi pubblici e sistemi organizzativi complessi; il presidente ed i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.".

2. L'articolo 24 della legge regionale n. 20 del 1995 è soppresso.

 

Art. 7
Integrazioni alla legge regionale n. 9 del 2006

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 (Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), è aggiunta la seguente:
"i bis) rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, previste dal Piano di bacino o dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative a norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, per gli interventi, ricadenti nelle aree perimetrale a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica, di sistemazione idraulica, di riqualificazione degli ambienti fluviali, di mitigazione del rischio geologico-geotecnico nonché per le opere di carattere infrastrutturale, ricadenti anch'esse nelle medesime suindicate aree perimetrale, qualora soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni.".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali) della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunta la seguente:
"c bis) rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni, previste dal Piano di bacino o dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, per gli interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale provinciale, ricadenti nelle aree perimetrale a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerche e prelievi idrici, ad esclusione di quelli previsti al comma 3 bis. Qualora gli interventi interessino l'ambito territoriale di più province la competenza è attribuita alla Regione.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) della legge regionale n. 9 del 2006 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni, previste dal Piano di bacino o dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, per gli interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree perimetrale a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico. Qualora gli interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni la competenza è attribuita alla provincia di appartenenza.".

 

Art. 8
Realizzazione di opere riguardanti beni culturali

1. Al fine di garantire un efficiente e celere utilizzo delle risorse, la Regione cofinanzia la realizzazione di opere riguardanti beni culturali e/o strutture religiose, aventi funzione sociale, culturale ed educativa, di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

2. Gli enti di cui al comma 1 oltre a curare direttamente, in qualità di enti attuatori, la progettazione e l'esecuzione dei progetti, assicurano la loro compartecipazione, tramite risorse proprie o derivate, al finanziamento delle opere da realizzare con risorse comunitarie, statali e regionali, nella misura di quanto previsto dai regolamenti e dalle norme della Conferenza episcopale italiana per i beni culturali ecclesiastici e per l'edilizia di culto.

3. Gli enti attuatori applicano per la realizzazione e la successiva gestione dei progetti e per l'utilizzo dei finanziamenti le procedure individuate dalla Regione e quanto previsto dalle normative statali e comunitarie operanti in materia di appalti pubblici e rendicontazione delle spese.

 

Art. 9
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 3.000.000 per l'anno 2012, euro 2.000.000 per l'anno 2013, euro 3.000.000 per l'anno 2014, euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 4.000.000 per l'anno 2017.

2. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse già iscritte in conto delle UPB:
a) S07.07.004 per euro 2.000.000 per l'anno 2012;
b) S07.10.005 del bilancio della Regione per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente per euro 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000, e alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.