CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 334
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio,
LA SPISAil 18 novembre 2011
Interventi per la competitività del sistema produttivo regionale
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge intende adeguare la normativa regionale in materia di competitività e sviluppo alle mutate esigenze determinate dall'attuale situazione di crisi economico-finanziaria nella quale versa il sistema produttivo regionale e favorire l'attuazione di politiche e azioni di sviluppo maggiormente incisive attraverso individuazioni di soluzioni organizzative e programmatorie che declinano in azioni gli obiettivi strategici e le politiche individuate nel Programma regionale di sviluppo (PRS).
Linee portanti dell'approccio è la distinzione tra azioni per la competitività e lo sviluppo ed azioni straordinarie di contrasto. Le azioni per la competitività e lo sviluppo intendono attuare le politiche prioritarie individuate negli atti di programmazione, in particolare della programmazione unitaria, a favore del sistema produttivo costituito da imprese, persone e settore pubblico allargato anche attraverso la concessione di aiuti di Stato. Le azioni straordinarie di contrasto sono finalizzate all'istituzione o all'estensione di strumenti atti a fronteggiare situazioni di crisi temporanea o di difficoltà del sistema produttivo costituito da imprese e persone anche attraverso la concessione di aiuti di Stato.
Il disegno di legge specifica metodologicamente le principali innovazioni normativa nell'approccio di sviluppo locale e sostegno al sistema produttivo introdotte in questi ultimi anni nel nostro ordinamento. In particolare, per l'attuazione delle azioni per la competitività e lo sviluppo e le azioni straordinarie di contrasto la Regione privilegia modalità procedurali che favoriscono la coesione territoriale e la concentrazione delle risorse e il coinvolgimento degli investitori privati attraverso i progetti di filiera e sviluppo locale e gli strumenti di ingegneria finanziaria anche in modalità rotativa. Inoltre, l'Amministrazione regionale si impone di operare attraverso strumenti di pianificazione e di valorizzare le risorse degli enti, agenzie e organismi in house avvalendosi del loro supporto tecnico.
I progetti di filiera e sviluppo locale (PFSL) sono finalizzati ad innescare nuovi processi di sviluppo e sono attivati dalla Regione su specifici ambiti territoriali, interessati da situazioni di crisi (area di crisi) o svantaggio di sviluppo o per promuovere o sostenere determinate filiere produttive.
Gli strumenti di ingegneria finanziaria, anche in modalità rotativa, sono un importante strumento per il potenziamento e lo sviluppo del sistema imprenditoriale e una forma innovativa utile ad innescare processi virtuosi che coinvolgono partenariati pubblici e privati.
Punto cardine è pertanto la predisposizione di un Piano di intervento per la competitività e lo sviluppo (PICS) di durata triennale, attuativo delle politiche individuate dal Programma regionale di sviluppo. Il piano è adeguato annualmente entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con gli assessorati competenti per materia e con il supporto degli enti, agenzie e organismi in house.
Il piano include azioni a favore dell'imprenditorialità, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della formazione e dei servizi avanzati. Le azioni sono realizzate privilegiando l'utilizzo di sistemi telematici e con il coinvolgimento della rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive. Il piano definisce le modalità per la costituzione e il funzionamento di una rete di punti unici di contatto e l'implementazione del portale regionale dedicato alle imprese.
Il PICS, in riferimento agli obiettivi e alle politiche individuati dal Programma regionale di sviluppo, indica:
- le azioni attivate in favore di imprese e persone;
- le azioni di contesto funzionali all'attuazione del piano;
- gli strumenti o combinazioni di strumenti utilizzati;
- le azioni di comunicazione;
- gli assetti organizzativi necessari all'attuazione;
- il cronoprogramma degli interventi e le relative fonti di copertura;
- gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto;
- le modalità di realizzazione dell'attività di monitoraggio e controllo.Per attuare le azioni per la competitività e lo sviluppo il disegno di legge individua, in condivisione con il partenariato economico, dimensione d'impresa e mercato di riferimento quali criteri cardine sui quali tarare le politiche e gli strumenti. Questi a loro volta si possono caratterizzare per la settorialità o territorialità dell'intervento o per il coinvolgimento delle persone e dei partenariati pubblici e privati nelle diverse fasi del processo.
Per l'attuazione possono essere istituiti nuovi strumenti o, estesi nell'applicazione, nazionali o comunitari a favore del sistema produttivo regionale e, conformemente agli orientamenti, direttive e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Si favorisce la forma degli aiuti in esenzione e le forme di aiuto che incoraggiano la cooperazione con il sistema finanziario regionale, nazionale e comunitario, la riduzione dell'intensità massima dell'aiuto concedibile e l'utilizzo di forme evolute di finanza innovativa. Si chiarisce che sono considerati aiuti di minore importanza quelli concessi in applicazione degli articoli 107 e 108 (ex 87, 88) del Trattato CEE sulla base dei regolamenti "de minimis" e che i contributi di qualsiasi natura concessi alle imprese con un mercato esclusivamente locale che per loro natura non possono avere un impatto sul mercato di riferimento, definiti "interventi di prossimità", non sono soggetti a notifica e non sono considerati aiuti.
Per l'attuazione delle azioni straordinarie di contrasto si opera attraverso la costituzione di un Fondo anticrisi attraverso il quale sono finanziati gli strumenti utilizzati per attuare gli interventi a favore delle imprese e dei lavoratori. Il Fondo anticrisi può intervenire anche ad integrazione di pari interventi statali o di interventi temporanei già autorizzati e nel rispetto degli orientamenti per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
La predisposizione del piano e l'attuazione degli interventi non attuati direttamente dagli assessorati competenti per materia o delegati nell'attuazione ad altri soggetti è attribuita fino al riordino dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale a una Unità strategica per la competitività e lo sviluppo istituita presso il Centro regionale di programmazione. L'Unità strategica per la competitività e lo sviluppo è organizzata in gruppi di lavoro costituiti secondo le esigenze proprie derivanti dall'attuazione delle azioni del piano. L'Unità strategica si avvale di personale regionale, degli enti, agenzie o organismi in house. Per le azioni individuate dal piano, quando queste prevedano l'utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi soggetti l'Unità strategica è individuata quale "Unico centro di responsabilità amministrativa (UCRA)". Il disegno di legge prevede inoltre che gli accordi di programma possano essere stipulati ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, consentendo agli stessi per l'attuazione degli interventi individuati di determinare la variazione degli strumenti urbanistici, sostituire concessioni edilizie e per le opere pubbliche costituire dichiarazione di pubblica utilità.
Per conseguire questi effetti il disegno di legge interviene:
- sull'articolo 25, commi da 1 a 6, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2;
- sulla legge regionale n. 14 del 1995.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Interventi per la competitività del sistema produttivo regionale1. La politica regionale per la competitività e lo sviluppo prevista dal Programma regionale di sviluppo (PRS) della Regione autonoma della Sardegna è realizzata mediante azioni per la competitività e lo sviluppo e azioni straordinarie di contrasto:
a) per azioni per la competitività e lo sviluppo si intendono gli atti e le direttive adottati in attuazione dei commi seguenti, finalizzati all'istituzione o all'estensione di strumenti per la competitività e lo sviluppo con i quali perseguire le politiche individuate come prioritarie dagli atti di programmazione e in particolare della programmazione unitaria a favore del sistema produttivo costituito da imprese, persone e settore pubblico allargato, anche attraverso la concessione di aiuti di Stato;
b) per azioni straordinarie di contrasto si intendono le direttive adottate in attuazione dei commi seguenti, finalizzate all'istituzione o all'estensione di strumenti atti a fronteggiare situazioni di crisi temporanea o di difficoltà del sistema produttivo costituito da imprese e persone anche attraverso la concessione di aiuti di Stato.
Gli strumenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure, concentrazione e integrazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, attuati direttamente o delegati. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico degli enti, agenzie e organismi in house di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), così come modificata dalla presente legge, e successive modifiche ed integrazioni.2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con gli assessorati competenti per materia e sentito il partenariato, con il supporto degli enti, agenzie e organismi in house, predispone un Piano di intervento per la competitività e lo sviluppo (PICS) di durata triennale, attuativo delle politiche individuate dal Programma regionale di sviluppo. Il Piano è adeguato annualmente entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio. Il Piano esplicativo delle azioni indicate al comma 1 include azioni a favore dell'imprenditorialità, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della formazione e dei servizi avanzati volte a favorire il ruolo delle PMI nel sistema produttivo regionale. Le azioni sono realizzate privilegiando metodologie e procedure standardizzate, l'utilizzo di sistemi telematici e con il coinvolgimento della rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive. Il Piano definisce le modalità per la costituzione e il funzionamento di una rete di punti unici di contatto e l'implementazione del portale regionale dedicato alle imprese. Il PICS, in riferimento agli obiettivi e alle politiche individuati dal Programma regionale di sviluppo, indica:
a) le azioni attivate in favore di imprese e persone;
b) le azioni di contesto funzionali all'attuazione del Piano;
c) gli strumenti o combinazioni di strumenti utilizzati;
d) gli assetti organizzativi necessari all'attuazione della struttura e degli altri soggetti coinvolti;
e) il cronoprogramma degli interventi e le relative fonti di copertura,
f) gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto;
g) le modalità di realizzazione dell'attività di monitoraggio e controllo.
La predisposizione del Piano e l'attuazione degli interventi non attuati direttamente dagli assessorati competenti per materia o delegati nell'attuazione ad altri soggetti è attribuita fino al riordino dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale all'Unità strategica per la competitività e lo sviluppo istituita presso il Centro regionale di programmazione. L'Unità strategica per la competitività e lo sviluppo è organizzata in gruppi di lavoro costituiti secondo le esigenze proprie derivanti dall'attuazione delle azioni del Piano. L'Unità strategica si avvale di personale regionale, degli enti, agenzie o organismi in house. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la spesa quando ci sia l'utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi centri di responsabilità anche di diversi assessorati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa e, a tal fine, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. Per le azioni individuate dal Piano, quando queste prevedano l'utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi soggetti l'Unità strategica è individuata quale "Unico centro di responsabilità amministrativa (UCRA)", salvo diversamente previsto.
Con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, per attuare le azioni per la competitività e lo sviluppo possono essere istituiti nuovi strumenti o estesi nell'applicazione strumenti nazionali o comunitari a favore del sistema produttivo regionale e conformemente agli orientamenti, direttive e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Quando possibile, si favorisce la forma degli aiuti in esenzione e le forme di aiuto che incoraggiano la cooperazione con il sistema finanziario regionale, nazionale e comunitario, la riduzione dell'intensità massima dell'aiuto concedibile e l'utilizzo di forme evolute di finanza innovativa. Gli aiuti di minore importanza sono concessi in applicazione degli articoli 107 e 108 (ex 87, 88) del Trattato CEE (2007/C 306/01) del 17 dicembre 2007, sulla base dei regolamenti "de minimis". In ogni caso, i contributi di qualsiasi natura concessi alle imprese con un mercato esclusivamente locale che per loro natura non possono avere un impatto sul mercato di riferimento, definiti "interventi di prossimità", non sono soggetti a notifica e non sono considerati aiuti. Gli strumenti per la competitività e lo sviluppo sono articolati in base alla dimensione e al mercato di riferimento delle imprese e si possono caratterizzare per la settorialità o territorialità dell'intervento o per il coinvolgimento delle persone e dei partenariati pubblici e privati nelle diverse fasi del processo.
Con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, per attuare le azioni straordinarie di contrasto possono essere istituiti nuovi strumenti o estesi nell'applicazione strumenti nazionali o comunitari a favore del sistema produttivo regionale finalizzati a superare situazioni temporanee di crisi economica e finanziaria generale o situazioni di forte squilibrio finanziario e patrimoniale di specifici comparti produttivi o di singole imprese in difficoltà. Gli strumenti sono adottati in attuazione della normativa ordinaria o di deroghe temporanee previste della normativa comunitaria ai sensi dell'articolo 107 (ex 87), comma 3, lettera b), del Trattato CEE del 2007 o nel rispetto degli orientamenti per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Per queste finalità è autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dal fondo per la competitività e lo sviluppo, la costituzione di un fondo anticrisi con una dotazione valutata in euro 10.000.000 annui attraverso il quale sono finanziati gli strumenti utilizzati per attuare gli interventi a favore delle imprese e dei lavoratori. Il Fondo anticrisi può intervenire anche ad integrazione di pari interventi statali o di interventi temporanei già autorizzati.3. Per l'attuazione degli interventi la Regione privilegia modalità procedurali che favoriscono la coesione territoriale e la concentrazione delle risorse e il coinvolgimento degli investitori privati attraverso i progetti di filiera e sviluppo locale e gli strumenti finanziari in particolare a modalità rotativa. I progetti di filiera e sviluppo locale (PFSL) sono finalizzati ad innescare nuovi processi di sviluppo e sono attivati dalla Regione su specifici ambiti territoriali, interessati da situazioni di crisi (area di crisi) o svantaggio di sviluppo o per promuovere o sostenere determinate filiere produttive. L'area di crisi e i relativi territori svantaggiati nonché le filiere locali e le priorità di intervento sono definite dalla Giunta regionale. Il programma degli interventi per l'attuazione dei progetti di filiera e sviluppo locale è recepito in un accordo di programma valido anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e può prevedere azioni di politica attiva del lavoro, investimenti produttivi e infrastrutture, servizi pubblici e privati nonché azioni di contesto anche a carico degli altri enti coinvolti nell'accordo. I PFSL, realizzano un approccio integrato, costituito da una pluralità di interventi in grado di contrastare gli effetti prodotti dalla crisi o agire sui fattori di svantaggio territoriale o sui fattori che condizionano il rafforzamento e lo sviluppo di specifiche filiere produttive. I progetti presuppongono l'avvio di una procedura di concertazione con gli attori locali o regionali che concorre ad individuare le priorità e il programma degli interventi. Il programma degli interventi comprende in ogni caso azioni di qualificazione e riqualificazione del capitale umano, concentrazione di risorse da qualunque fonte proveniente e l'utilizzo sinergico di tutti gli strumenti locali o regionali anche attraverso l'attribuzione di priorità o riserve di fondi sugli strumenti regionali in favore delle imprese individuate come prioritarie. Per la realizzazione delle attività di sviluppo locale la Regione si avvale di Sardegna impresa e sviluppo - BIC Sardegna Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).
Gli strumenti finanziari sono un importante strumento per il potenziamento e lo sviluppo del sistema imprenditoriale e una forma innovativa utile ad innescare processi virtuosi che coinvolgono partenariati pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a costituire e partecipare a:
a) fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;
b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva, per ciascun nuovo strumento o per la modifica di uno strumento esistente, specifiche direttive di attuazione, nel rispetto delle modalità attuative previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni. Le direttive di attuazione definiscono per ciascuno strumento:
a) oggetto e finalità;
b) soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
c) settori di attività ammissibili;
d) tipologie di aiuti ammissibili;
e) spese ammissibili;
f) forma e intensità di aiuto;
g) criteri di valutazione;
h) procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande;
i) procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo.
Le direttive di attuazione, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale, sono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.5. Per il finanziamento delle azioni per la competitività e lo sviluppo, di cui al presente articolo, sono utilizzate le risorse della programmazione unitaria come definita dal Quadro comunitario di sostegno, dal bilancio regionale, dagli accordi di programma quadro stipulati con lo Stato, oltre a risorse individuate in specifici accordi di programma e procedure di programmazione negoziata, risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri enti pubblici e risorse del fondo per la competitività e lo sviluppo. Le economie di spesa realizzate sugli interventi finanziati a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010) e sulle leggi di incentivazione, purché sussistenti nelle scritture contabili, sono ricondotte al medesimo fondo; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Per la gestione degli interventi previsti dal presente articolo, possono essere istituiti uno o più fondi presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), da selezionare con procedura di evidenza pubblica o presso, agenzie e organismi in house.
Art. 2
Integrazioni alla legge regionale n. 14 del 19951. Al fine di coordinare il testo della legge regionale 14 maggio 1995, n. 14, (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), con le modifiche introdotte con successivi provvedimenti normativi con i quali sono stati soppressi enti o sono stati individuati nuovi soggetti incaricati di svolgere attività nell'interesse esclusivo della Regione, la legge regionale n. 14 del 1995 è modificata come segue:
a) nell'articolo 1, le parole "sugli enti" sono sostituite dalle seguenti "sui soggetti che svolgono attività nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale enti, agenzie e organismi in house";
b) dopo il comma 1 dell'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Gli atti sottoposti a controllo preventivo e le procedure per l'esercizio del controllo degli organismi in house elencati nella tabella A sono individuati con deliberazione della Giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4. Agli organismi in house in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 si applicano le norme in materia di revisione previste dal Codice civile.
1 ter. Nel rispetto della specifica regolamentazione contrattuale sono consentiti distacchi del personale tra gli organismi in house al fine di consentire processi di razionalizzazione ed efficientamento dell'attività o per l'attuazione di programmi o piani straordinari previsti da legge.
1 quater. Le attività degli organismi in house sono realizzate con oneri a carico degli stessi programmi ad essi affidati dall'Amministrazione regionale sulla base di una convenzione quadro della durata della legislatura, e sino a nuova revisione, che stabilisce i costi operativi, le modalità di esecuzione, il monitoraggio e la verifica, anche in termini di risultato economico conseguito e delle attività svolte dagli organismi. Per la copertura degli oneri per attività di studio preliminare o di assistenza tecnica non imputabili ad uno specifico programma è autorizzata la spesa valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S01.03.010). Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.".2. La tabella A è così sostituita:
"Presidenza
SFIRS Spa
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Sardegna ricerche
Sardegna Impresa e Sviluppo (BIC Sardegna Spa)
Difesa dell'ambiente
Ente foreste della Sardegna Conservatoria delle Coste della Sardegna Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)
Agricoltura e riforma agro-pastorale
Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
LAORE Sardegna
Turismo, artigianato e commercio
Sardegna promozione
Lavori pubblici
Ente acque Sardegna (ENAS)
Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)
Lavoro
Agenzia regionale per il lavoro
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)
Igiene, sanità e assistenza sociale
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)
Affari generali, personale e riforma della Regione
SardegnaIT Srl"
Art. 3
Abrogazioni1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono abrogati, fatti salvi gli effetti degli atti adottati in attuazione degli stessi.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).