CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 328
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FLORISil 9 novembre 2011
Riforma della disciplina in materia di prestazioni integrative del trattamento di quiescenza e norme per l'erogazione del trattamento di fine rapporto. Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale)
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge, la Giunta regionale intende procedere alla riforma della disciplina del Fondo integrativo del trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
L'ipotesi di riforma si muove su due direttrici fondamentali: da un lato, la regolamentazione del trattamento di fine rapporto viene adeguata ai principi stabiliti in materia dalla legge nazionale, che rinvia alle diposizioni del Codice civile, dall'altro si istituisce un nuovo sistema di erogazione della rendita integrativa di pensione basato sull'equivalenza finanziaria tra versamenti contributivi e correlate rendite vitalizie. Coerentemènte con l'impostazione contributiva del sistema, viene prevista la soppressione delle prestazioni che si discostano da tale presupposto e, ovviamente, quelle di natura assistenziale.
La situazione finanziaria del FITQ è critica per ragioni strutturali: le prestazioni erogate (fondamentalmente l'integrazione di pensione di cui all'articolo 4 e l'indennità di anzianità di cui all'articolo 8 della legge istitutiva) non hanno diretta correlazione con i contributi versati dall'Amministrazione e dal dipendente; il sistema si configura come retributivo puro.
Lo squilibrio, già di per sé insito nel sistema retributivo, si è accentuato per il fatto che, da un lato le prestazioni sono parametrate all'ultima retribuzione del dipendente e quindi su valori che spesso non consentono alcun accumulo contributivo, dall'altro la contrattualizzazione del rapporto di lavoro introdotta nei primi anni '90 e i meccanismi di finanziamento della stessa hanno determinato rilevanti dinamiche retributive (contratti collettivi biennali sul piano economico); i fattori di squilibrio, sono stati particolarmente accentuati laddove i mutamenti di status siano avvenuti in prossimità della fine del rapporto di lavoro, ne sono esempio le progressioni professionali, per il numero dei dipendenti interessati e gli incarichi dirigenziali, e ancora: le progressioni orizzontali e verticali, le selezioni interne e i passaggi spesso automatici di qualifica o di categoria di carriera, gli incarichi individuali.
Ma ai fattori di squilibrio intriseci vanno aggiunti quelli estrinseci, conseguenti a particolari disposizioni di legge, ad esempio: il riconoscimento di benefici economici a dipendenti in pensione agli effetti del trattamento integrativo e dell'indennità di anzianità (progressioni professionali); le iscrizioni retroattive al FITQ di cospicui gruppi di personale, senza la previsione di adeguate coperture contributive o finanziarie (personale trasferito alla Regione dai ministeri o da numerosi enti pubblici, per effetto di norme di attuazione dello Statuto speciale o di leggi di riforma); il trasferimento al FITQ dei dipendenti iscritti nei fondi integrativi di enti regionali soppressi quali, ad esempio l'Esit, gli Ept e le aziende di soggiorno nonché l'Esaf; ai dipendenti dell'Esaf, le cui prestazioni integrative di quiescenza e previdenza erano sostanzialmente carico del bilancio dell'Ente, il legislatore, all'atto della liquidazione dell'Ente e nel contesto del trasferimento del personale del medesimo al gestore del servizio idrico integrato, ha voluto assicurare la prosecuzione del trattamento integrativo tramite iscrizione al FITQ, anziché prevedere altre soluzioni. Sempre in tema d'interventi legislativi, si può citare la maggiore ampiezza delle ipotesi per il ricorso alle anticipazioni dell'indennità di anzianità, che ha causato anch'esso squilibri di gestione, introdotte dell'articolo 3, comma 17, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.
L'obiettivo di riequilibrio del Fondo, pur nella salvaguardia dei diritti acquisiti, deve essere dunque necessariamente perseguito. Sotto tale aspetto sono stati condotti i necessari approfondimenti sul piano giuridico e attuariale che concludono per l'indispensabilità della riforma che deve trasformare l'attuale sistema del FITQ da retributivo in contributivo in modo da correlare le prestazioni ai contributi ad esso versati. Gli approfondimenti peraltro hanno fatto seguito a quelli già condotti dalla Giunta regionale nella precedente legislatura, sulla cui bozza di riforma, tuttavia, non si era realizzato il dovuto confronto sindacale, così che la Giunta medesima si era orientata, nelle more dell'approvazione dello schema di riforma, ad inserire nel disegno di legge finanziaria 2009 (articolo 3, commi da 9 a 15) disposizioni temporanee volte a favorire il riequilibrio del Fondo.
Con la nuova legislatura, la questione della riforma è stata subito posta tra le priorità della Giunta regionale che, a fine giugno 2009, dava inizio alle consultazioni sindacali, concluse però, in questa fase (settembre 2010), senza addivenire ad un'intesa. Confermato l'obiettivo di riforma tra gli interventi della Giunta costituita nell'ottobre 2010, e riprese le consultazioni sindacali nel luglio 2011 (anche a seguito dell'urgenza posta dall'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011), viene ora definito il presente disegno di legge. Esso sancisce:
a) per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, l'adeguamento alla normativa civilistica di cui all'articolo 2120 del Codice civile (operazione necessari per effetto dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122);
b) per quanto riguarda il trattamento integrativo della pensione, un meccanismo di costituzione di una rendita vitalizia esclusivamente formata con l'apporto contributivo a carico del dipendente e dell'Amministrazione.Le norme riformatrici vanno ad inserirsi nel vigente testo n. 15 del 1965 che regola le prestazioni attualmente erogate al personale cessato e che, in parte, continuerà ad operare nei limiti e nei termini stabiliti dalla nuova disciplina, laddove sia prevista la salvaguardia dei diritti acquisiti.
Le norme possono essere illustrate come segue:
- l'articolo 1 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella determinazione del trattamento integrativo, il metodo contributivo; ciò costituisce la vera essenza della riforma in quanto commisura le prestazioni ai contributi versati, fattore intrinseco di equilibrio finanziario, facendo salvi i diritti acquisiti secondo la normativa previgente;
- l'articolo 2 individua la specifica destinazione delle entrate e prevede inoltre un contributo annuale a carico del bilancio regionale a sostegno dell'equilibrio finanziario del fondo in relazione ai diritti maturati dagli iscritti alla data della riforma e fatti oggetto di salvaguardia dalla legge;
- l'articolo 3 elenca le prestazioni che vengono corrisposte dal fondo; ovviamente vengono escluse le prestazioni facoltative che sono in contrasto con l'impostazione contributiva del nuovo sistema;
- l'articolo 4 istituisce il conto individuale per ciascun dipendente, nel quale dal 10 gennaio 2012, sono contabilizzati sia i contributi a carico del datore di lavoro che quelli del dipendente; il montante accumulato nel conto individuale è la base di calcolo per la rendita integrativa di pensione, ma può altresì essere erogato in capitale a richiesta del dipendente; resta fermo il limite temporale dei 15 anni di iscrizione al fondo per maturarne appieno i diritti;
- l'articolo 5 disciplina l'integrazione di pensione spettante per le anzianità maturate siano al 31 dicembre 2011, a salvaguardia dei diritti acquisiti, che va a sommarsi alla prestazione del conto individuale; il calcolo viene effettuato secondo la previgente normativa;
- l'articolo 6 disciplina la rendita indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti dell'iscritto che viene determinata secondo i criteri generali vigenti nell'ordinamento dell'INPDAP;
- l'articolo 7 prevede un diverso criterio di calcolo, rispetto alla previgente normativa, della prestazione spettante in caso di cessazione dal servizio con diritto alla pensione privilegiata; criterio anch'esso agganciato al metodo contributivo;
- l'articolo 8, in sostituzione dell'assegno vitalizio previsto nella precedente normativa, istituisce una erogazione una-tantum nei casi di cessazione senza diritto alle rendite di cui agli articoli 4 e 5, che resta legata al conto individuale, e non all'ultima retribuzione percepita, consentendo in ogni caso all'interessato il recupero dei contributi versati;
- l'articolo 9 introduce il regime privatistico per il calcolo del TFR, in sostituzione dell'attuale indennità di anzianità, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, vincolanti per la Regione, e cristallizza quanto maturato a titolo di indennità di anzianità alla data del 31 dicembre 2011;
- gli articoli dal numero 12 al numero 18 disciplinano aspetti organizzativi ed il funzionamento dell'organo di amministrazione, nell'ambito del quale è stata rafforzata la presenza dei rappresentanti del personale al fine di responsabilizzare maggiormente i diretti interessati, adeguando l'organo stesso all'attuale normativa anche al fine di rendere più snelli i processi gestionali;
- l'articolo 22 dispone sulla copertura finanziaria che non da luogo a maggiori oneri essendo determinata sulla base delle attuali costituzioni degli stanziamenti di bilancio.Le altre disposizioni sopprimono tutte le norme della legge regionale n. 15 del 1965 in contrasto con i principi della riforma basati sul sistema contributivo, tutte quelle ormai desuete, nonché l'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Prestazioni del FITQ1. A decorrere dal 10 gennaio 2012, le prestazioni del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), correlate ai contributi versati dalla medesima data, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate col metodo contributivo ai sensi dell'articolo 4.
2. Per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2011, alle predette prestazioni sono unitariamente aggiunte quelle previste dall'articolo 5.
3. I dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2012 sono iscritti al FITQ, salvo recesso da esercitarsi inderogabilmente entro un anno dalla data di assunzione limitatamente all'applicazione dell'articolo 4. In caso di recesso, i medesimi, ai fini del trattamento di fine rapporto, sono iscritti, con decorrenza dalla data di assunzione nell'Amministrazione regionale, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP). I contributi a carico dei dipendenti versati fino alla data del recesso sono restituiti agli stessi al netto di quanto da loro dovuto per la regolarizzazione della contribuzione pregressa per l'iscrizione.
4. I dipendenti con un'anzianità di iscrizione al FITQ inferiore ai 15 anni possono recedere dall'iscrizione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data del recesso i medesimi, ai fini del trattamento di fine rapporto, sono iscritti all'INPDAP. Il trattamento maturato alla data del recesso è determinato e corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 9.
Art. 2
Entrate1. Il FITQ provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:
a) contributo in misura pari a quello fissato con legge statale in materia, e comunque non inferiore al 6,91 per cento, a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda, destinato a fronteggiare gli oneri derivanti dall'erogazione del trattamento maturato dal l° gennaio 2012 dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro;
b) contributo aggiuntivo in misura non inferiore allo 0,59 per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda, destinato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 4;
c) contributo del 5 per cento a carico del personale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda, destinato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 4;
d) somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
e) redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
f) rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;
g) ogni altra entrata eventuale;
h) le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.2. Per il personale nei confronti del quale continua, a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'INPDAP, le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto; per il medesimo personale, la posizione individuale di cui all'articolo 4 é altresì alimentata dell'importo corrispondente al contributo a suo carico versato a favore dell'INPDAP, a valere sull'importo residuo del contributo di cui al comma 1, lettera a).
3. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario del FITQ conseguente alla salvaguardia dei diritti acquisiti, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, dal personale iscritto alla data del 31 dicembre 2011, nonché a iscrizioni o riconoscimenti di anzianità pregresse non interamente coperti da contribuzione, disposti, entro la data del 1° settembre 2011, a favore di specifiche categorie di personale da disposizioni di legge regionale, è corrisposto al medesimo FITQ un contributo annuale il cui importo è determinato dalla legge finanziaria.
Art. 3
Tipologia delle prestazioni1. Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:
a) importo determinato ai sensi dell'articolo 4 in forma di rendita aggiuntiva al trattamento di base o in forma di capitale;
b) importo determinato ai sensi dell'articolo 5;
c) integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità, ai sensi dell'articolo 6;
d) pensione privilegiata diretta e di reversibilità, ai sensi dell'articolo 7;
e) una tantum ai sensi dell'articolo 8;
f) trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 9;
g) concessione di piccoli prestiti ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 11.
Art. 4
Istituzione del conto individualizzato1. Con effetto dal 1° gennaio 2012, é istituito per ciascun dipendente un conto individuale nel quale sono contabilizzati:
a) i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dovuti a decorrere dalla predetta data;
b) l'importo della rivalutazione annua del saldo del conto individuale fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione dal servizio, ottenuto applicando il tasso di rendimento netto del Fondo.2. All'atto del collocamento in quiescenza e con almeno quindici anni complessivi di iscrizione al FITQ, il montante accumulato nel conto individuale è trasformato in una rendita vitalizia mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione utilizzati dall'INPDAP.
3. A domanda del dipendente il montante di cui al comma 2 è liquidato in forma di capitale secondo le modalità stabilite dal regolamento di gestione.
Art. 5
Riconoscimento e calcolo
dell'assegno integrativo1. Ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, che al momento della cessazione dal servizio abbiano diritto al trattamento di quiescenza, è corrisposta, unitamente alla prestazione di cui all'articolo 4, una rendita determinata rapportando l'assegno integrativo, come calcolato al comma 2, all'anzianità d'iscrizione al FITQ maturata alla data del 31 dicembre 2011.
2. L'assegno integrativo è determinato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro integrando il trattamento di base fino a raggiungere, qualora il dipendente conti quindici anni di effettiva iscrizione al Fondo, il 50 per cento della media delle retribuzioni annue lorde percepite nell'ultimo quinquennio di servizio regionale; tale aliquota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale, con un massimo di trentacinque anni.
Art. 6
Integrazione della pensione diretta
o di reversibilità1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già pensionato, spetta un'integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricorrano e finché sussistano i requisiti soggettivi per l'erogazione del trattamento di base.
2. L'importo dell'integrazione ai superstiti è calcolato sulla base della rendita aggiuntiva che sarebbe spettata al dante causa, ovvero in corso di erogazione, maggiorata eventualmente della rendita di cui all'articolo 5, nella misura corrispondente alle aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall'INPDAP e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.
Art. 7
Pensione privilegiata1. In caso di cessazione dal servizio con diritto alla pensione privilegiata nel regime di base, il conto individuale di cui all'articolo 4 è maggiorato di una somma pari al contributo versato dall'Amministrazione regionale nei dodici mesi precedenti la cessazione per il numero di anni mancanti al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, fino ad un massimo di 35 annualità contributive complessive, comprese quelle fino al 31 dicembre 2011.
2. Il conto individuale come definito al comma 1 è trasformato in rendita aggiuntiva privilegiata mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 4.
3. Per i dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, alla prestazione di cui al comma 1, si aggiunge una rendita ottenuta secondo le previsioni di cui all'articolo 5.
4. Ai superstiti del titolare di rendita aggiuntiva privilegiata spetta la reversibilità come previsto dall'articolo 6.
Art. 8
Riconoscimento "una tantum"1. Nel caso di cessazione dell'iscrizione al FITQ con un'anzianità complessiva inferiore ai quindici anni è corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione, una somma "una tantum" determinata avendo riguardo ai contributi versati dal dipendente dal 1° gennaio 2012, rivalutati fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione sulla base del tasso di rendimento del FITQ.
2. La somma una tantum, ripartita secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura, ai superstiti dell'iscritto deceduto senza diritto alla rendita a carico del FITQ.
Art. 9
Cessazione del rapporto di lavoro1. Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto al dipendente un trattamento pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sulla retribuzione annua lorda, rivalutato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del Codice civile.
2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo dell'importo pari alla media delle retribuzioni annue lorde percepite nell'ultimo quinquennio di servizio regionale, per ogni anno di servizio effettivo nell'Amministrazione regionale, maturato alla medesima data.
3. Dal trattamento, così determinato, è portata in detrazione l'indennità eventualmente corrisposta allo stesso titolo dall'INPDAP, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).
4. Il trattamento di cui ai commi 1, 2 e 3, ripartito secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura, ai superstiti dell'iscritto deceduto.
5. Il dipendente in congedo parentale non retribuito può chiedere, ai sensi degli articoli 5 e 32, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), l'anticipazione del trattamento maturato, che è corrisposto mensilmente nella misura pari all'intera retribuzione. L'importo complessivamente liquidato è portato in detrazione dal trattamento dovuto all'atto della cessazione dal servizio.
Art. 10
Anticipazione dell'indennità di anzianità1. Il personale con almeno quindici anni di iscrizione al FITQ può chiedere, in costanza del rapporto di impiego, una anticipazione non superiore all'80 per cento sulla indennità di anzianità cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
2. Le richieste sono soddisfatte annualmente, entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al comma 1, e comunque entro i limiti del 4 per cento del numero totale del personale in servizio iscritto al FITQ.
3. La richiesta è giustificata dalla necessità di:
a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari documentati dalle competenti strutture pubbliche;
c) ristrutturazione o completamento della prima casa di abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima casa di abitazione, da documentare con atto notarile o equipollente.4. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto d'impiego ed è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
5. Il Comitato di cui all'articolo 12 delibera i criteri per l'erogazione dell'anticipazione al fine di determinare la graduatoria degli aventi titolo ed assicurare l'erogazione nel corso dell'anno di competenza.
Art. 11
Piccoli prestiti1. I piccoli prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), non superano l'importo fino a sei dodicesimi dell'ultima retribuzione annua e sono recuperati in un numero di rate mensili non superiore a sessanta.
2. Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo pari alla media trimestrale dei tassi euribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento calcolato al primo gennaio di ogni anno e le rate d'ammortamento sono determinate secondo il criterio a rate costanti.
3. In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge.
4. Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1952, n. 38 (Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni).
Art. 12
Comitato amministrativo1. Il FITQ è amministrato da un comitato amministrativo composto:
a) dal direttore della Direzione generale del personale, che lo presiede;
b) dal direttore della Direzione generale dell'Assessorato competente in materia di programmazione e bilancio;
c) dal direttore generale della Ragioneria generale;
d) dal dirigente del servizio della Direzione generale del personale competente in materia di previdenza;
e) da tre rappresentanti del personale in servizio;
f) da un rappresentante del personale in quiescenza.2. Il comitato è nominato con decreto dell'Assessore competente in materia di personale e dura in carica quattro anni.
3. I componenti di cui al comma 1, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati.
4. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed i relativi supplenti sono nominati dall'Assessore del personale su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 13
Attività del comitato amministrativo1. Il comitato si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente, o tre dei suoi membri, lo ritengano necessario.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente.
4. Funge da segretario del comitato un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di personale.
Art. 14
Funzioni del comitato amministrativo1. Sono di competenza del comitato:
a) l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto e del conto patrimoniale;
b) l'approvazione del bilancio pluriennale;
c) le deliberazioni concernenti gli appalti e l'affidamento degli incarichi esterni;
d) le direttive generali e i criteri per l'adozione degli atti di gestione del Fondo e per l'erogazione delle prestazioni;
e) l'approvazione dei regolamenti;
f) il conferimento delle deleghe necessarie per porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate.2. Le deliberazioni relative alle prestazioni del FITQ sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione al comitato che decide in via definitiva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
3. Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il comitato decida definitivamente.
Art. 15
Emissione mandati di pagamento1. Al FITQ affluiscono tutte le entrate di cui all'articolo 2.
2. I pagamenti a carico del FITQ sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal dirigente della struttura competente nella materia e controfirmati dal funzionario responsabile della ragioneria del fondo.
3. Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposita convenzione, è affidato ad un istituto di credito operante in Sardegna a seguito di procedura di evidenza pubblica.
Art. 16
Bilancio e rendiconto1. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio preventivo del FITQ è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
3. Il rendiconto annuale della gestione del FITQ, unitamente al conto patrimoniale, è approvato dal comitato entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Il bilancio pluriennale di previsione copre un periodo di tempo non inferiore ai tre anni, è approvato con la delibera di approvazione del bilancio annuale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione di quello annuale ed è ricostituito nella sua estensione temporale.
Art. 17
Collegio dei revisori1. Le funzioni di revisione sulla gestione del FITQ sono esercitate da un collegio di revisori costituito da un magistrato della Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, che lo presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione regionale, almeno uno dei quali di qualifica dirigenziale.
2. Per ognuno dei componenti effettivi è nominato un membro supplente.
3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore competente in materia di personale e dura in carica quattro anni.
Art. 18
Gestione1. Alla gestione del FITQ si provvede nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e con personale della medesima. Le restanti spese per il funzionamento sono a carico del FITQ.
Art. 19
Norma transitoria1. Nelle more della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da parte degli istituti indicati nella presente legge, il FITQ può liquidare e corrispondere acconti sino a quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza e previdenza presumibilmente spettante, salvo conguaglio.
Art. 20
Abrogazioni1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30 della legge regionale n. 15 del 1965, e tutte le disposizioni della medesima legge comunque incompatibili con la presente legge nonché l'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011 n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
Art. 21
Assegni in godimento e limiti
alle prestazioni1. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.
2. Le prestazioni corrisposte dal FITQ al personale non dipendente dell'Amministrazione regionale o nella stessa transitato, non possono superare l'importo massimo conseguibile dal personale dell'Amministrazione regionale di categoria o qualifica equiparabile, secondo il trattamento economico previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro.
Art. 22
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 10.250.000 annui per gli anni dal 2011 al 2013, si fa fronte con le risorse già autorizzate per l'applicazione dell'articolo 20, comma 19, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), e fanno carico all'UPB S01.02.002 del bilancio della Regione.