CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 327/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FLORISil 9 novembre 2011
Integrazione alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge, formato da un unico articolo, si rende necessario per superare la situazione di difficoltà operativa in cui si è venuta a trovare l'Amministrazione nella gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie e statali a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
Alcuni interventi, infatti, necessitano di apporti supplementari di tipo qualificato o specialistico, non sempre disponibili nell'Amministrazione, per i quali la forma giuridica più adeguata e possibile, nel quadro che disciplina le assunzioni nella pubblica amministrazione, risulta quella della collaborazione coordinata e continuativa che l'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, regola puntualmente mutuandone la disciplina dal decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, articolo 7, comma 6 e seguenti.
La citata norma della legge regionale n. 16 del 2011, dopo aver previsto che l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione presenti annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento della dotazione organica stabilito, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009 ¹ dispone che, nel limite del 3 per cento, rientrino tutte le forme di lavoro a termine e le forme contrattuali flessibili o atipiche (compresa quella cosiddetta interinale).
In tal modo vengono inclusi nella tipologia delle "assunzioni di personale a tempo determinato" anche gli incarichi di lavoro autonomo di elevata professionalità regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo la disciplina dell'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3, e 28 dicembre 2009, n. 1. Tipologia lavorativa, questa, che secondo la qualificazione legislativa dei rapporti di lavoro, non rientra nell'accezione del tempo determinato, ma che la legge n. 16 del 2011 fa comunque rientrare nel contingente del 3 per cento come sopra prescritto.
Al riguardo, è utile ricordare che il citato articolo 6 bis disciplina in modo organico gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; la norma ha in particolare: a) limitato il ricorso ai casi in cui la complessità o la straordinarietà del problemi da risolvere richiedano particolari professionalità non presenti nell'Amministrazione; b) imposto procedure di selezione comparativa per l'attribuzione degli incarichi (sulle quali, successivamente, è stato introdotto li parere vincolante della Direzione del personale); c) previsto la pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione delle agenzie e degli enti e nel Bollettino ufficiale della Regione, dei dati relativi agli incarichi conferiti (nel sito dell'Amministrazione, sezione "trasparenza", risultano pubblicati tutti i dati degli incarichi e collaborazioni attribuiti dall'anno 2006 in poi).
Inoltre, la stessa legge regionale n. 2 del 2007 (articolo 7, comma 2), ha previsto che le spese per gli incarichi disciplinati dal predetto articolo 6 bis non possano superare, nell'anno 2007 e seguenti "il 50 per cento delle risorse destinate a tali finalità nell'anno 2006; fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali finalità vincolate".
La materia è stata fatta oggetto di apposite e organiche direttive per definire i limiti e i presupposti per il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative e per contenerne la spesa (circolari dell'Assessore n. 27910 dell'8 ottobre 2007 e n. 13864 del 5 maggio 2008; deliberazioni della Giunta regionale n. 45/15 del 7 novembre 2007 e n. 50/21 del 10 novembre 2009).
Infine con le deliberazioni n. 13/10 del 15 marzo 2011 e n. 20/12 del 26 aprile 2011, la Giunta regionale ha dato attuazione alle disposizioni del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, laddove ha previsto che la spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, o a convenzione, o di collaborazione coordinata e continuativa, non debba superare il 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità, escludendo dal limite i contratti finanziati con risorse all'Unione europea (sul punto è intervenuta con un atto di indirizzo la Conferenza delle regioni e province autonome).
Da tutto quanto detto emerge che, sinora, tutti gli interventi legislativi riguardo ai rapporti di lavoro atipici (l'Amministrazione non ha più fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato) sono stati finalizzati al contenimento e al monitoraggio della spesa; mentre la legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, ha introdotto l'ulteriore limite numerico al quale tali rapporti sono assoggettati. Limite che prescinde da valutazioni sulla spesa e sulla relativa fonte di finanziamento ed è da ricondurre ad obiettivi di contenimento del lavoro flessibile e atipico e del conseguente tendenziale impatto derivante dalle aspettative di stabilizzazione dei lavoratori.
Ma come si è detto l'attuale impedimento ad attivare nuove collaborazioni coordinate e continuative, derivante dalla saturazione dei contingente del 3 per cento previsto dalla nuova norma, sta creando difficoltà nell'attuazione di progetti comunitari e statali a finanziamento UE e FAS per superare il quale viene predisposto il presente intervento normativo.
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nota
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - COCCO Pietro, Vice Presidente - MELONI Francesco, Segretario - AGUS, Segretario - CAMPUS - CAPELLI - CONTU Mariano Ignazio - CUCCUREDDU - GRECO - PITEA - SORU - STERI, relatore - TOCCO
pervenuta il 7 giugno 2012
La Prima Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge n. 327 nella seduta del 29 maggio 2012 e ha licenziato il testo nella seduta pomeridiana del 6 giugno 2012 in seguito all'acquisizione del parere finanziario.
Rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale, il testo esitato contiene ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa e al personale che si rendono necessarie, da un lato, per agevolare l'interpretazione di alcune norme in vigore, dall'altro, per consentire la prosecuzione di alcune misure già adottate.
L'articolo 1 (che resta identico al testo del proponente) contiene una disposizione che consente all'Amministrazione regionale di ricorrere al conferimento di incarichi di elevata professionalità per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari, senza il vincolo del limite massimo previsto per l'assunzione a tempo determinato.
L'articolo 2 prevede alcune misure per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale consentendo la prosecuzione dell'attività del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline".
Gli articoli 3 e 4 chiariscono alcuni dubbi interpretativi relativi ai requisiti di accesso alla dirigenza e al piano per il superamento del precariato.L'articolo 5 prevede un contributo straordinario in favore dell'ARPAS per l'espletamento del programma Master and back.
L'articolo 6 contiene, infine, la norma finanziaria.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 6 giugno 2012, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento. La Commissione ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Integrazione alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative
Titolo: Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative
Art. 1
Modifiche alle disposizioni per il superamento del precariato1. Nell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
"1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari.".2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 1
Collaborazioni coordinate e continuative - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 20111. Nell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
"1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi statali e comunitari.".2. I rapporti attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge non costituiscono in alcun modo presupposto per l'assunzione a tempo indeterminato.
Art. 1 bis
Salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari1. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari è autorizzata a decorrere dall'anno 2012 una spesa valutata in euro 1.600.000 annui (UPB S04.08.005).
2. Il Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline", di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 (Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline"), entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge predispone tutti gli atti inerenti l'organizzazione funzionale del parco, approva la pianta organica del personale ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale e provvede alla copertura delle figure professionali previste.
3. Il Consorzio, per l'espletamento delle suddette funzioni e al fine di assicurare nel frattempo la gestione degli ecosistemi presenti nel parco, è autorizzato a rinnovare per un periodo di sei mesi il contratto di lavoro del personale precario con coloro che già operavano alla data del 31 marzo 2012, privilegiando, in caso di scelta, l'anzianità di servizio maturata alla predetta data.
Art. 1 ter
Concorso dirigenti: requisiti da applicare1. Le riserve aventi ad oggetto il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza contenute nella graduatoria definitiva del concorso per n. 57 dirigenti approvata con determinazione N.P. 19691/482 dell'8 luglio 2011 sono risolte positivamente qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 32 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
Art. 1 quater
Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni1. Il personale del "Progetto Sfera", promosso nell'ambito di misure PON di assistenza tecnica e POR Sardegna relative al QCS 2000/2006, in quanto sottoposto a procedure selettive di natura concorsuale attestate dal direttore generale della struttura presso cui originariamente è stato selezionato, è inquadrato a domanda, in attuazione del piano di cui all'articolo 36, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), aggiornato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
2. Dall'attuazione del presente articolo non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 1 quinquies
Rinnovo contratti ex articolo 4, comma 45, della legge regionale n. 6 del 20121. Per l'anno 2012 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 880.000 in favore dell'ARPAS per l'attuazione dell'articolo 4, comma 45, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) (UPB S04.07.001).
Art. 1 sexies
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 2.480.000 per l'anno 2012 ed in euro 1.600.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2012-2014:
in aumento
UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente
2012 euro 1.600.000
2013 euro 1.600.000
2014 euro 1.600.000UPB S04.07.001
Agenzia regionale protezione ambiente della Sardegna (ARPAS)
2012 euro 880.000
2013 euro ---
2014 euro ---in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo speciale nuovi oneri legislativi - parte corrente
2012 euro 1.600.000
2013 euro 1.600.000
2014 euro 1.600.000
mediante corrispondente riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012)UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2012 euro 880.000
2013 euro ---
2014 euro ---
mediante corrispondente riduzione dal capitolo SC06.0177 - Spese per la promozione del turismo in Sardegna (articolo 2, legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), e articolo 26, legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005)).2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2012-2014 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.