CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 322/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
MILIAil 27 ottobre 2011
Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18
(Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende apportare alcune modifiche alla vigente legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna), al fine di renderla pienamente operativa sin dal 2012, stanti le diverse difficoltà applicative incontrate durante la sua vigenza. In particolare le modifiche riguardano:
a) l'articolo 3 (Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo):
- al comma 2 è previsto che per l'adozione del Documento di programmazione non debba esserci il parere del Comitato regionale per le attività di spettacolo ma tale organo, così come previsto dalla modifica dell'articolo 5, formuli proposte sulla cui base dovrà essere redatto il citato Documento di programmazione;
- il comma 4 viene abrogato in relazione alla introduzione dell'articolo 4 bis;
b) l'articolo 4 bis (Commissione tecnico-artistica):
in sostituzione della figura dei revisori dello spettacolo previsti dall'articolo 3, comma 4, di cui si è avuta difficoltà di applicazione e che mal si adatta al settore spettacolo, così come ipotizzato nella previsione normativa, si è introdotta la Commissione tecnico-artistica composta da 5 componenti esperti nei vari comparti (musica, danza, teatro) più un componente esperto di valutazione economica finanziaria dei progetti di spettacolo e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-enti locali (tale componente avrà il compito di valutare la ricaduta nel territorio dei progetti di spettacolo); i componenti della commissione non potranno essere beneficiari dei finanziamenti della presente legge e avranno il compito di effettuare la valutazione qualitativa (artistica ed economico-finanziaria) dei progetti presentati dagli operatori, sulla base dei parametri stabiliti nel documento di programmazione;
c) l'articolo 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo):
si propone un comitato più snello composto dai rappresentanti degli operatori dello spettacolo nei comparti della lirica, della musica, del teatro e della danza operanti nel territorio regionale, e dal direttore dell'Osservatorio dello spettacolo e al quale possono partecipare senza diritto di voto i membri della Commissione tecnico-artistica che, poiché effettuano la valutazione dei progetti, possono costituire un utile supporto consulenziale all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per quanto riguarda la programmazione delle attività del settore, la Commissione costituisce lo strumento tecnico di consultazione dell'Assessorato per la definizione delle politiche del settore.
d) l'articolo 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale):
si propone la modifica del titolo dell'articolo tale da renderlo coerente con le modifiche introdotte, ed in considerazione che gli iscritti al registro non siano solo gli organismi di rilevanza regionale, ma tutti gli organismi operanti nel territorio regionale;
- al comma 1, la modifica appare opportuna affinché la composizione del registro prefiguri una sorta di albo regionale degli organismi di spettacolo in cui confluiscono tutti gli operatori professionisti ed amatori al fine di possedere un quadro generale di tutti gli organismi operanti in Sardegna sulla cui base potrà essere effettuata una programmazione del settore non solo da parte dell'Amministrazione regionale, ma anche da parte degli altri enti locali territoriali;
- il comma 3 viene abrogato in quanto è inopportuno che i beneficiari dei contributi presentino un progetto che deve essere la base del documento di programmazione mentre dovrebbe essere il documento a dettare le linee di programma della Regione, sulla base del quale poi i beneficiari presenteranno il loro progetti;
e) l'articolo 9 (Modalità di erogazione dei contributi):
le modifiche proposte prevedono l'abrogazione di una parte del comma 1 e l'abrogazione dei commi 2 e 3 in quanto tali previsioni normative sono materia di dettaglio che può variare nel tempo, pertanto sono oggetto di previsione normativa di secondo livello e potranno essere contenute nel documento di programmazione triennale di cui all'articolo 2.***************
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai consiglieri
SANJUST, Presidente e relatore - SECHI, Vice presidente - CONTU Mariano Ignazio, Segretario - ESPA, Segretario - AMADU - BIANCAREDDU - BRUNO - CUCCU- DEDONI - RODIN - COCCO Daniele Secondo
pervenuta il 7 maggio 2012
L'Ottava Commissione permanente nella seduta del 5 aprile 2012, ha approvato a maggioranza il seguente testo che nasce da un disegno di legge della Giunta regionale, col quale si intendono apportare alcune modifiche alla vigente legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna). Nella seduta antimeridiana del 29 marzo 2012 la Terza Commissione ha espresso parere favorevole in merito ai profili finanziari del provvedimento.
La novella è stata concepita per fare fronte alle difficoltà applicative della normativa vigente, derivanti dalla complessità di alcuni istituti e dalla molteplicità degli organi operativi.
Per porre rimedio a tale situazione la Giunta regionale ha proposto le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 2 si modifica l'articolo 3 della legge n. 18 del 2006 relativo al "Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo", la cui procedura di adozione viene resa più snella, laddove al comma 2 è previsto che non debba più esserci il parere del Comitato regionale per le attività di spettacolo ma tale organo formuli proposte sulla cui base dovrà essere redatto il citato Documento di programmazione;
b) nell'articolo 3 si istituisce la Commissione tecnico-artistica, che sostituisce la macchinosa figura dei revisori dello spettacolo previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 18 del 2006, di cui si è registrata difficoltà di applicazione e che mal si adatta al settore spettacolo; di conseguenza viene introdotta la Commissione tecnico-artistica composta da soli cinque componenti esperti nei vari comparti (musica, danza, teatro) più un componente esperto di valutazione economico-finanziaria dei progetti di spettacolo e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-enti locali, i quali non potranno essere beneficiari dei finanziamenti della legge e avranno il compito di effettuare la valutazione qualitativa (artistica ed economico-finanziaria) dei progetti presentati dagli operatori;
c) nell'articolo 4 si modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2006 relativo al Comitato regionale per le attività di spettacolo, che si presenta come organo più snello rispetto al precedente poiché composto dai soli rappresentanti degli operatori dello spettacolo nei comparti della lirica, della musica, del teatro e della danza operanti nel territorio regionale e dal direttore dell'Osservatorio dello spettacolo;
d) nell'articolo 5 si modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 relativo al Registro degli organismi di rilevanza regionale, che viene modificato in considerazione che gli iscritti al registro non siano solo gli organismi di rilevanza regionale, ma tutti gli organismi operanti nel territorio regionale;
e) nell'articolo 6 si modifica, infine, l'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2006, infine, relativo alle modalità di erogazione dei contributi, che saranno previste in un secondo momento nel documento di programmazione, con la previsione che l'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio e con l'ulteriore previsione che gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.L'Ottava Commissione, pertanto, ha approvato a maggioranza tale iniziativa della Giunta con l'auspicio che la novella possa di fatto rivitalizzare il settore dello spettacolo dal vivo, anch'esso purtroppo duramente colpito dalla grave crisi congiunturale in atto.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 29 marzo 2012, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18
(Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna)1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola spettacolo è inserito l'aggettivo "dal vivo".
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18
(Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna)(identico)
Art. 2
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 18 del 20061. All'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, dalle parole "acquisiti i pareri" alla parola "competente", è così modificato: "acquisito il parere della Commissione consiliare competente" e dopo le parole "articolo 6" sono aggiunte le parole "e delle proposte del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5";
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 2
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 18 del 2006
(identico)Art. 3
Inserimento dell'articolo 4 bis
nella legge regionale n. 18 del 20061. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2006, è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Commissione tecnico-artistica)
1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente, la Commissione tecnico-artistica per le attività di spettacolo, strumento tecnico dell'Assessorato regionale con funzioni valutative, di seguito definita Commissione.
2. La Commissione esamina la coerenza e la corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal Documento di programmazione, di cui all'articolo 3, secondo i requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 3, lettera d), effettuando una valutazione artistica economica e finanziaria dei progetti di spettacolo presentati dagli operatori del settore.
3. La Commissione rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Commissione è composta dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo:
a) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto musica;
b) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto teatro;
c) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto danza;
d) un esperto in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti di spettacolo dal vivo;
e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-enti locali con competenze nel settore culturale.
5. I componenti la Commissione e gli organismi di cui, eventualmente, gli stessi ne facciano parte, per la durata del loro mandato, non possono beneficiare di alcuna agevolazione o contributo previsto dalla presente legge.
6. Ai componenti la Commissione, per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), ed un gettone di presenza nella misura massima fissata dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).".
Art. 3
Commissione tecnico-artistica
per le attività di spettacolo dal vivo1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2006, è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Commissione tecnico-artistica per le attività di spettacolo dal vivo)
1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente, la Commissione tecnico-artistica per le attività di spettacolo dal vivo, con funzioni valutative, di seguito definita Commissione.
2. La Commissione verifica la coerenza e la corrispondenza dei progetti rispetto ai criteri stabiliti nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), ed effettua la valutazione artistica, economica e finanziaria dei progetti di spettacolo presentati dagli operatori del settore.
3. La Commissione è composta dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo:
a) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto musica;
b) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto teatro;
c) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto danza;
d) un esperto in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti di spettacolo dal vivo;
e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-enti locali con competenze nel settore culturale.
4. La Commissione rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. I componenti della Commissione e gli organismi ai quali eventualmente gli stessi appartengano, per la durata del loro mandato, non possono beneficiare di alcuna agevolazione o contributo previsto dalla presente legge.
6. Ai componenti della Commissione, per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e un gettone di presenza, sempre nella misura massima fissata nell'articolo 6 del citato decreto legge.".
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 18 del 20061. L'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:
"Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo dal vivo)
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico dell'Assessorato regionale con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) supporta l'Assessorato nelle definizioni delle politiche concernenti il settore dello spettacolo dal vivo;
b) formula proposte sul Documento di programmazione di cui all'articolo 3.
3. Il Comitato, rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo:
a) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto lirica;
b) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto musica;
c) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto teatro;
d) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto danza;
e) il direttore dell'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della Commissione tecnico-artistica.
6. Ai componenti il Comitato, per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987, ed un gettone di presenza nella misura massima fissata dall'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, modificato dalla legge n. 122 del 2010.".
Art. 4
Comitato regionale
per le attività di spettacolo dal vivo1. L'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:
"Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo dal vivo)
1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente il Comitato regionale per le attività di spettacolo dal vivo, con funzioni tecnico-consultive, di seguito definito Comitato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) supporta l'Assessorato nelle definizioni delle politiche concernenti il settore dello spettacolo dal vivo;
b) formula proposte sul Documento di programmazione previsto nell'articolo 3.
3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente o da un dirigente dell'Assessorato appositamente delegato ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo:
a) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto lirica;
b) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto musica;
c) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto teatro;
d) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto danza;
e) il direttore dell'Osservatorio regionale dello spettacolo previsto nell'articolo 6.
4. Il Comitato, rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della Commissione prevista nell'articolo 4 bis.
6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e un gettone di presenza, sempre nella misura massima fissata nell'articolo 6 del citato decreto legge.".
Art. 4 bis
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 18 del 20061. Alla rubrica dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola spettacolo sono inserite le parole "dal vivo".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "Osservatorio regionale dello spettacolo" sono inserite le parole "dal vivo".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2006 è inserito il seguente:
"2 bis. L'Osservatorio redige e rende pubblici i rapporti annuali e li trasmette al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.".
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale n. 18 del 20061. L'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006è così sostituito:
"Art. 7 (Registro regionale degli organismi di spettacolo)
1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo e aventi sede legale ed operativa in Sardegna.
2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.
3. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel Registro, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 5
Registro regionale degli organismi
di spettacolo dal vivo1. L'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:
"Art. 7 (Registro regionale degli organismi di spettacolo dal vivo)
1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo dal vivo a cui sono iscritti, a domanda, i soggetti operanti nel settore e aventi sede legale e operativa in Sardegna.
2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.
3. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nel Registro, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente,.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 9
della legge regionale n. 18 del 20061. L'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:
"Art. 9 (Modalità di erogazione dei contributi)
1. Con il Documento di programmazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio.
2. Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.".
Art. 6
Modifiche alle modalità
di erogazione dei contributi1. L'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2006 è così sostituito:
"Art. 9 (Modalità di erogazione dei contributi)
1. Nel Documento di programmazione previsto nell'articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio.
2. Gli interventi, che si configurano come aiuti di Stato, sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.".
Art. 6 bis
Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 3.000 annui, a decorrere dall'anno 2012, si fa fronte sulle risorse iscritte in conto della UPB S05.04.003 del bilancio regionale per gli anni 2012-2014 e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 6 ter
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).