CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 310/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport,
MILIAil 27 settembre 2011
Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessione di assegni di merito per gli studenti
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge in oggetto affronta le problematiche relative ai bandi "Assegni di merito", (articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008) e ai contributi finalizzati all'abbattimento dei costi del fitto casa (articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007).
Si osserva come l'elevato numero di domande che ordinariamente pervengono e la tempistica necessaria alla definizione delle graduatorie definitive non consentano di poter rispettare i termini previsti dall'articolo 2 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1.
Al riguardo la Giunta regionale, con la deliberazione n. 30/28 del 12 luglio 2011, ha già disposto che per i bandi relativi all'intervento "Assegni di merito" nonché per i bandi riguardanti i contributi finalizzati all'abbattimento dei costi del fitto casa, i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2011 si rideterminano, secondo le diverse cadenze temporali successive alla data del 30 settembre.
Inoltre l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, stabilisce che: "Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati.".
Orbene, solo la definizione delle graduatorie definitive consente di individuare gli studenti beneficiari degli assegni di merito e dei contributi finalizzati all'abbattimento dei costi del fitto casa, ossia dei creditori determinati, al fine della formalizzazione dell'impegno della spesa per l'esercizio finanziario di competenza.
Posto che le cadenze temporali dell'anno accademico (i crediti formativi oggetto di merito sono maturati entro il 30 settembre di ogni anno e le iscrizioni all'università sono aperte sino al 31 ottobre), e i tempi tecnici necessari per l'espletamento dei procedimenti amministrativi non consentono la formulazione della graduatoria definitiva entro l'esercizio finanziario di riferimento, si rende necessario prevedere un'apposita norma derogatoria alle prescrizioni previste dall'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 2006.
Si fa presente inoltre che gli stanziamenti relativi agli "Assegni di merito" (UPB S02.01.009 SC02.0183) e ai "Contributi finalizzati all'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa a studenti universitari" (UPB S02.01.009 SC02.0169), hanno subito una riduzione rispettivamente di euro 4.750.000 e di euro 2.200.000 e che, pertanto, non sono sufficienti a coprire la previsione di spesa peri bandi a valere sull'esercizio finanziario 2011.
Si rende pertanto necessaria una norma che consenta di utilizzare le risorse disponibili allocate nel conto residui al 31 dicembre 2011 dei medesimi capitoli SC02.0169 e SC02.0183 (UPB S02.01.009) al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie.
Con il presente disegno di legge si intende proporre:
- all'articolo 1 una norma che, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007 (contributi finalizzati all'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa a studenti universitari) e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 (assegni di merito), consenta di derogare alle prescrizioni previste dall'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 2006;
- all'articolo 2 una norma che consenta l'utilizzazione delle risorse disponibili nel conto dei residui al 31 dicembre 2011 in conto dell'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0169 e SC02.0183) per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2011 degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007 (contributi finalizzati all'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa, a studenti universitari) e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008 (assegni di merito).***************
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai Consiglieri
SANJUST, Presidente e relatore - SECHI, Vice Presidente - CONTU Mariano Ignazio, Segretario - ESPA, Segretario - AMADU - BIANCAREDDU - BRUNO - CUCCU - DEDONI - RODIN
pervenuta il 16 dicembre 2011L'Ottava Commissione permanente, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 310 accogliendo i suggerimenti della Terza Commissione.
Il provvedimento, composto di un solo articolo, consente di disporre delle risorse finanziarie del 2011, destinate all'intervento relativo agli assegni di merito e all'abbattimento dei costi del fitto casa riservato agli studenti fuori sede.
La Commissione ha unanimemente condiviso la necessità di modificare urgentemente la normativa che disciplina l'erogazione degli assegni di merito e dei contributi finalizzati all'abbattimento dei costi affrontati dagli studenti per il fitto casa, apportando per l'anno accademico e finanziario in corso opportune modifiche che consentono di erogare per tempo i predetti benefici economici ai destinatari, individuabili soltanto all'esito della pubblicazione delle rispettive graduatorie, ergo vincitori delle relative procedure concorsuali.
Tali modifiche sono assolutamente necessarie per poter impegnare le risorse e non deludere le aspettative degli studenti universitari beneficiari dei contributi in oggetto.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha espresso a maggioranza il parere, con le seguenti osservazioni.
Il presente disegno di legge introduce all'articolo 1, comma 1, modifiche all'articolo 38 (Impegno delle spese) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (legge regionale di contabilità), come modificato da ultimo con decorrenza dall'anno 2011 dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14.
Il vigente articolo 38 stabilisce al comma 1 che "Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati. L'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria".
L'attuale definizione, in parte analoga a quella prevista per lo Stato e le regioni, è stata elaborata nell'ambito degli interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa stabiliti con legge regionale n. 14 del 2010 al fine di ridurre al massimo il fenomeno della formazione di residui passivi.
L'articolo in esame, viceversa, prevede che in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede (articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2008) così come in materia di concessione di assegni di merito per gli studenti, possa costituire titolo di impegno la sola pubblicazione dei relativi bandi.
Siffatta deroga non è condivisibile per le seguenti ragioni:
a) modifica impropriamente l'articolo 38 della legge regionale di contabilità;
b) apporta una deroga permanente i cui effetti sarebbero la prevedibile e sensibile proliferazione di residui passivi "impropri", con conseguente accumulo di risorse inutilizzate;
c) si pone in evidente contrasto con la ratio dell'articolo 2 (accelerazione della spesa) della legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011) il quale impone che la pubblicazione dei bandi per l'ammissione a misure di aiuto nei settori economico-produttivo, sociale e dell'istruzione, costituisce obiettivo prioritario ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998.L'articolo 2 (utilizzazione delle risorse) dispone che le risorse "disponibili" nel conto dei residui al 31 dicembre 2011 in conto dell'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0169 e SC02.0183), possano essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2011.
Al riguardo si evidenzia che il capitolo SC02.0183 (assegni di merito) ha iscritto in conto competenza 2011 lo stanziamento finale di euro 9.750.000 sul quale, a oggi, non risultano assunti ancora atti di impegno. Sul conto dei residui, viceversa, sono iscritti euro 29.499. 677 di residui formali a fronte dei quali risultano pagamenti estinti per soli euro 10.816.757; risultano da pagare euro 18.682.919.
Il capitolo SC02.0169 (contributi a sostegno delle spese per fitto casa) ha uno stanziamento finale di euro 3.800.000, tutt'ora da impegnare, e residui formali pari a euro 7.516.190 rispetto al quale sono stati disposti pagamenti per soli euro 2.023.323; risultano ancora da pagare, quindi, euro 5.492.866.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione esprime:
a) parere contrario verso la proposta di modifica dell'articolo 38 della legge regionale di contabilità;
b) parere contrario, in ragione del principio contabile di competenza finanziaria, sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2.Al riguardo, si fa presente comunque che le esigenze di conservazione delle risorse cui si ispirano le disposizioni del disegno di legge n. 310 potrebbero essere soddisfatte dall'articolo 1, comma 13, del disegno di legge finanziaria all'esame di questa Commissione il quale, precisamente, così dispone:
"Per garantire la copertura di spesa dei bandi relativi all'erogazione di contributi e sovvenzioni non perfezionati nell'esercizio di competenza, in termini di impegnabilità ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), possono essere utilizzate le risorse stanziate nell'esercizio successivo.".Ove la Commissione VIII ravvisi la immediata e inderogabile necessità di disporre delle risorse relative all'anno 2011 nell'anno 2012, si suggerisce al più di prevedere una norma specifica, che facendo riferimento alla sola annualità 2011, autorizzi l'impegnabilità delle predette risorse sulla scorta della sola pubblicazione del bando lasciando ad un successivo coordinamento con la norma del disegno di legge finanziaria su riportata una soluzione complessiva più ponderata.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 111. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), è inserito il seguente:
"1 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessione di assegni di merito per gli studenti, costituiscono titolo di impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, la pubblicazione dei relativi bandi.".
Art. 1
Disposizioni in materia di contributi
a favore degli studenti universitari1. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), in materia di concessione di assegni di merito per gli studenti, costituisce titolo di impegno, per la sola annualità 2011, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, la pubblicazione dei relativi bandi.
Art. 2
Utilizzazione delle risorse1. Le risorse disponibili nel conto dei residui al 31 dicembre 2011 in conto dell'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0169 e SC02.0183), possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi 2011 degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
Art. 2
Utilizzazione delle risorse
(soppresso)