CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 309

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport,
MILIA

il 27 settembre 2011

Modifiche all'articolo 73, comma 3, lettera b), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), con specifico riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di interventi straordinari regionali per le scuole dell'infanzia non statali, prevede l'erogazione di contributi alle scuole materne non statali per:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle amministrazioni comunali della scuola;
b) gli arredamenti e le attrezzature d'uso;
c) le spese di gestione e gli oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali.

Le competenze di cui alle suddette lettere a) e b), per effetto dell'articolo 73, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, spettano alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, mentre i contributi relativi alle spese di gestione di cui alla lettera c) vengono erogati attraverso l'intervento diretto da parte della Regione a favore delle scuole dell'infanzia non statali, per effetto dell'articolo 3, comma 17, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1.

La recente decisione (decreto del Presidente della Repubblica) datata 20 giugno 2011 ha decretato che, al mutamento con legge di bilancio dell'attribuzione di una competenza, osta l'interpretazione secondo cui la legge di bilancio non può contenere disposizioni di tipo ordinamentale. Inoltre ha rilevato che lo stanziamento su un capitolo di bilancio regionale non è idoneo a spostare a favore della Regione la competenza all'erogazione.

Con il disegno di legge in oggetto si intende adeguare l'assetto normativo al fine di conservare in capo all'Amministrazione regionale la competenza in questione.

La salvaguardia della presenza di una rete estesa e qualificata di servizi educativi presuppone, infatti, che la gestione delle risorse in parola ricada in capo ad un unico soggetto, in grado di assicurare una definizione univoca sia per quanto riguarda i criteri di ripartizione, sia per quanto riguarda l'uniformità dell'erogazione delle risorse.

In passato, infatti, la difformità dei criteri stabiliti da ciascuna provincia ha creato non pochi disagi sfociando, in alcuni casi, nella disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono aggiunte le parole: ", ad eccezione delle spese di gestione e oneri per il personale di cui alla lettera c) del medesimo articolo 3. Dette spese rientrano nell'ambito delle competenze della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).".