CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 308/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FLORISil 7 settembre 2011
Differimento dell'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16
(Norme in materia di organizzazione e personale)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di differire l'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, che dà luogo a notevoli e complesse problematiche di ordine applicativo, operativo e finanziario.
La cristallizzazione del fondo dal 10 settembre 2011 comporta la sistemazione previdenziale in blocco dei 3.852 dipendenti iscritti presso l'INPDAP, con il versamento al medesimo istituto dei relativi contributi a carico del dipendente e dell'Amministrazione, e con la contestuale cessazione delle medesime contribuzioni a favore del fondo. Il che determina gravi criticità di ordine finanziario nel bilancio del fondo, non in grado di fronteggiare, in assenza di un flusso di entrata di circa 1.300.000 euro mensili l'erogazione delle prestazioni pensionistiche a 3.077 pensionati.
Il differimento proposto è volto dunque a consentire l'analisi della situazione e a formulare proposte per l'adozione di misure adeguate.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
PITTALIS, Presidente - AGUS, Vice presidente - GRECO, Segretario - STERI, Segretario e relatore - CAMPUS - COSSA - CUCCUREDDU - PITEA - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SORU - TOCCO
pervenuta il 1° ottobre 2011
La Prima Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 308 nella seduta del 29 settembre 2011 e ha licenziato, a maggioranza, il testo con alcune modifiche. Durante il dibattito in Commissione l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ha evidenziato la necessità di differire l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011 la quale prescrive la cessazione dell'iscrizione al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza. Nel suo intervento l'Assessore ha sottolineato che la necessità del differimento è imputabile a ragioni di carattere organizzativo e, soprattutto, di carattere finanziario in quanto l'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011 comporta un aggravio di spese a carico dell'Amministrazione regionale per far fronte all'erogazione delle prestazioni pensionistiche.
La Commissione, condividendo quanto evidenziato dall'Assessore e prendendo atto della situazione, ha apportato alcune modifiche al testo presentato dalla Giunta regionale che specificano l'operatività del differimento dell'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011 al 1° gennaio 2012.
Rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale (composto da un solo articolo e da un solo comma), nel testo della Commissione si sottolinea, secondo quanto emerso dal dibattito, la natura di carattere organizzativo e finanziario che rende difficoltosa l'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011. Inoltre, nel testo della Commissione, sono stati aggiunti altri due commi: uno in cui si precisa il carattere retroattivo del differimento dell'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011 (il comma 2) e uno in cui si affida alla Giunta regionale il compito di adottare gli atti amministrativi che provvedano alle situazioni eventualmente sorte nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2011 (il comma 3).
Tenendo presente che il testo approvato rappresenta un rimedio temporaneo, la Commissione auspica l'approvazione in tempi rapidi, e comunque entro la scadenza del differimento, di una riforma organica della materia che tenga conto dell'esigenza del contenimento della spesa e delle tendenze in atto nel sistema previdenziale.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. In ragione delle complessità derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), l'applicazione della medesima disposizione è differita al 1° gennaio 2012.
Art. 1
Finalità1. Per motivi organizzativi e finanziari, l'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è differita al 1° gennaio 2012.
2. Il differimento di cui al comma 1 ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2011.
3. L'Amministrazione regionale adotta gli atti idonei ad adeguare gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011 a quanto previsto dal comma 2.