CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 294
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria,
CHERCHIil 13 luglio 2011
Ordinamento delle aziende locali di sviluppo industriale (ALSI)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La riforma organica delle politiche locali e regionali a favore dello sviluppo economico delle imprese costituisce una necessità imprescindibile per la realizzazione dell'effettiva crescita dell'economia regionale.
Nell'ambito di tale prospettiva il presente disegno di legge è, in primo luogo, finalizzato a contribuire allo sviluppo competitivo delle imprese regionali, attualmente caratterizzate, in prevalenza, da dimensioni estremamente modeste e concentrate in settori tradizionali fortemente esposti alla concorrenza globale.
Si deve rendere, pertanto, la funzione delle aree industriali più moderna, innovativa, efficace ed efficiente, in modo che agiscano concretamente e celermente secondo i principi di legalità, trasparenza, qualità, economicità, virtuosità per favorire la ripresa socio-economica e produttiva dell'intera Regione.
Tale obiettivo è perseguito per mezzo dell'individuazione di una nuova governance del sistema di promozione, infrastrutturazione e gestione degli insediamenti produttivi della Regione, attraverso un percorso di aziendalizzazione degli enti di sviluppo industriale. Questo aspetto per la sua rilevanza, è infatti senza dubbio meritevole di una misura legislativa autonoma e coerente nei contenuti, in grado di perseguire le finalità di politica industriale nel rispetto del pubblico interesse e dello sviluppo economico-sociale-occupazionale funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche di promozione dello sviluppo economico.
Quanto sopra anche in ossequio della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che imponeva alla Giunta regionale di riformare la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10.
L'obiettivo di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese è perseguito in concreto attraverso la revisione ed il completamento delle innovazioni apportate con la legge regionale n. 10 del 2008, concernente il riordino delle funzioni in materia di aree industriali la quale, come noto, aveva previsto l'individuazione di 8 consorzi provinciali nei quali confluivano i diversi consorzi di dimensione locale.
In particolare, con il presente disegno di legge si prevede la costituzione dei consorzi provinciali previsti dalla legge regionale n. 10 del 2008, in aziende locali di sviluppo industriale, enti pubblici economici con autonomia finanziaria patrimoniale, amministrativa e contabile, personalità giuridica e patrimonio proprio, propri organismi di gestione e controllo, bilanci propri ed autonomia imprenditoriale, in grado di operare secondo le regole di diritto privato, ma dotate anche di funzioni pubbliche di programmazione dello sviluppo economico anche attraverso l'adozione di specifici strumenti di pianificazione urbanistica. È fatta salva, per la sua portata innovatrice, la legge regionale n. 10 del 2008, ovviamente nelle parti in cui non contrasta con il testo normativo in oggetto.
Si procede di seguito all'illustrazione in dettaglio delle singole disposizioni.
Con l'articolo 1 si individua la finalità della legge nella disciplina dei nuovi organismi denominati Aziende locali di sviluppo industriale (ALSI).
L'articolo 2 delinea la natura delle ALSI prevedendo che siano dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. Sono anche previsti i principi amministrativo-contabili cui l'attività delle aziende deve essere improntata. Si individua nell'atto generale di organizzazione, da adottarsi da parte del direttore generale, la fonte principale per la conduzione dell'azienda. L'atto generale di organizzazione è uno strumento che, proprio in ottica aziendalistica, tende a snellire le regole e le procedure dell'azienda e sottolinea la notevole autonomia affidata al direttore generale.
L'articolo 3 reca in primo luogo un'elencazione degli atti e delle attività che possono essere posti in essere dalle ALSI nel perseguimento dei fini istituzionali; la lettera o) del comma 1 consente un'interpretazione aperta delle attività da porre in essere, prevedendo la possibilità di assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali. È inoltre prevista la possibilità della conclusione di accordi con soggetti pubblici e privati e la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese per la gestione di servizi alle aree produttive. Ancora, sono delineate le attività necessariamente di diritto pubblico delle aziende e fra queste, in particolare, gli atti di pianificazione urbanistica nell'ambito delle aree produttive.
In merito all'articolo 4, esso individua gli organi dell'azienda nell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali, nel direttore generale, e nell'organo di controllo costituito dal collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 5 tratta dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali nel cui territorio opera l'Azienda locale di sviluppo industriale. Questo organo è competente per la definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività.
Inoltre l'assemblea esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla Regione le relative osservazioni.
L'articolo 6 individua i requisiti che deve possedere il direttore generale. In particolare sono stabilite la durata in carica (cinque anni) e la sua responsabilità; egli è responsabile della gestione complessiva dell'azienda; inoltre è previsto che siano attribuiti al direttore generale tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale delle aziende. In particolare il direttore generale è competente alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività. La nomina è attribuita al Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria. Il direttore generale è scelto tra i soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dallo stesso Assessorato. L'articolo 6 individua, inoltre, i requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti alla carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore tecnico. Questi ultimi forniscono parere di legittimità e di conformità alle norme tecniche istituzionali al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Sono inoltre previste norme per la tutela dei dipendenti pubblici nominati direttori generali, tecnici e amministrativi e le relative procedure. Infine è prevista la risoluzione del contratto di lavoro dei direttori generali ad opera della Regione nei casi di gravi inadempienze.
L'articolo 7 disciplina l'organo di controllo, costituito dal collegio dei revisori dei conti, e composto da tre membri nominati dalla Regione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
L'articolo 8, in materia di personale, opera un rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria dei consorzi ed enti di sviluppo industriale, sia per quanto concerne le modalità di reclutamento sia per il trattamento economico. Altre norme in materia di personale sono contenute nell'articolo 12 relativo alle norme transitorie.
L'articolo 9 classifica i mezzi finanziari delle aziende locali di sviluppo industriale in mezzi derivati, trasferimenti ed in mezzi propri dovuti alla gestione caratteristica. Include inoltre la possibilità di indebitamento e la possibilità di accesso ai fondi comunitari.
L'articolo 10 individua gli atti di programmazione economico-finanziaria dell'azienda stabilendo cadenze e criteri informatori della programmazione in quelli tipici di efficacia, efficienza ed economicità, di equilibrio tra i costi globalmente derivanti dall'attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
L'articolo 11 dispone in merito all'attività di controllo e vigilanza della Regione prevedendo che essa si esplica in particolare sul programma triennale di attività e sul piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.
L'articolo 12 contiene le norme transitorie riguardanti in particolare la costituzione dei consorzi provinciali individuati dalla legge regionale n. 10 del 2008, in aziende locali di sviluppo industriale, regolando anche gli aspetti patrimoniali. Inoltre, prevedendo il presente disegno di legge la figura del direttore generale a tempo determinato, sono introdotte notevoli misure di tutela per il personale assunto a tempo indeterminato dai consorzi di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, con qualifica di direttore generale. È, inoltre, costituito un fondo regionale di rotazione per il risanamento finanziario delle aziende locali di sviluppo industriale (in quanto subentranti ai consorzi provinciali) e sono rinviate ad atto amministrativo (deliberazione della Giunta regionale) le direttive per il funzionamento e per l'accesso al fondo.
L'articolo 13, infine, dispone l'abrogazione delle norme della legge regionale n. 10 del 2008 non compatibili con il presente disegno di legge e di ogni altra disposizione incompatibile o in contrasto con esso.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la presente legge disciplina l'ordinamento delle Aziende locali di sviluppo industriale (ALSI).
Art. 2
Natura delle aziende locali di sviluppo industriale1. I consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), sono trasformati in aziende locali di sviluppo industriale per la promozione dello sviluppo economico, l'infrastrutturazione e la gestione delle aree produttive. Le ALSI sono:
a) ALSI n. 1 Cagliari, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Cagliari;
2) Comune di Elmas;
3) Comune di Assemini;
4) Comune di Uta;
5) Comune di Capoterra;
6) Comune di Sarroch;
7) Comune di Sestu;
b) ALSI n. 2 Carbonia-Iglesias, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Carbonia;
2) Comune di Gonnesa;
3) Comune di Portoscuso;
4) Comune di Carloforte;
5) Comune di Sant'Antioco;
6) Comune di Iglesias;
7) Comune di Giba;
c) ALSI n. 3 Medio Campidano, costituita dal seguente comune:
1) Comune di Villacidro;
d) ALSI n. 4 Nuoro, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Nuoro;
2) Comune di Borore,
3) Comune di Macomer;
4) Comune di Noragugume;
5) Comune di Galtellì;
6) Comune di Lula;
7) Comune di Siniscola;
8) Comune di Ottana;
9) Comune di Bolotana;
e) ALSI n. 5 Ogliastra, costituita dal seguente comune:
1) Comune di Tortolì;
f) ALSI n. 6 Gallura, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Olbia;
2) Comune di Monti;
3) Comune di Buddusò;
g) ALSI n. 7 Oristano, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Oristano;
2) Comune di Santa Giusta;
h) ALSI n. 8 Provincia di Sassari, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Sassari;
2) Comune di Porto Torres;
3) Comune di Alghero.2. Le aziende locali di sviluppo industriale subentrano ai consorzi industriali provinciali nella titolarità dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio di tutte le funzioni dei consorzi medesimi. Alle aziende locali di sviluppo industriale è attribuita la titolarità di tutti i beni di ogni e qualsiasi natura di proprietà dei consorzi industriali provinciali.
3. Le aziende locali di sviluppo industriale hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia patrimoniale, economico-contabile, organizzativa, amministrativa, tecnica e di gestione.
4. L'attività delle aziende locali di sviluppo industriale risponde ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e rispetta il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi. Esse agiscono nel rispetto delle norme legislative ed istituzionali delle aziende.
5. L'organizzazione ed il funzionamento delle aziende locali di sviluppo industriale sono disciplinati con l'atto generale di organizzazione adottato dal direttore generale. Tale atto è approvato preventivamente dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione.
Art. 3
Funzioni e attività delle aziende locali di sviluppo industriale1. Le aziende locali di sviluppo industriale provvedono:
a) all'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali;
b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;
c) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;
d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate; il direttore generale con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione delle imprese all'interno delle aree e fabbricati di competenza delle aziende locali di sviluppo industriale;
f) alla costruzione e gestione diretta di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi, nonché urbani fino all'approvazione della normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
g) alla realizzazione e alla gestione diretta di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo); ove ricorrano ragioni di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;
i) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
j) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;
k) alla gestione diretta degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione nelle more dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali);
l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in spin-off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;
m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dalle aziende locali di sviluppo industriale;
n) alla redazione, in conformità alle indicazioni dei piani regionali di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree;
o) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto; la costituzione di tali organismi è approvata preventivamente dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione; è comunque inibita la partecipazione delle ALSI al capitale di rischio di società o imprese che svolgano qualsiasi attività produttiva.2. Le ALSI promuovono e sottoscrivono accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali, previa autorizzazione del Presidente della Regione.
3. Le ALSI possono promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l'erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell'attività produttiva nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, secondo le procedure comunitarie, previa autorizzazione del Presidente della Regione.
4. Le aziende locali di sviluppo industriale operano in forma imprenditoriale, fatti salvi gli atti relativi a:
a) redazione e variazione dei piani regolatori territoriali degli agglomerati e dei nuclei industriali;
b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
c) acquisizione di beni e servizi;
d) procedure espropriative;
e) locazione e alienazione di terreni e fabbricati.5. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dalle aziende locali di sviluppo industriale dalle società da esse partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.
Art. 4
Organi delle Aziende locali di sviluppo industriale1. Gli organi delle ALSI sono:
a) l'assemblea;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Assemblea1. L'assemblea dei rappresentanti è costituita dai legali rappresentanti degli enti locali di cui all'articolo 2. L'assemblea dura in carica cinque anni. Qualora in tale periodo un rappresentante cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica nell'ente locale, è sostituito dal nuovo rappresentante legale di detto ente.
2. L'assemblea provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla Regione le relative osservazioni; verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla Regione.
Art. 6
Direttore generale, direttore tecnico e direttore amministrativo1. Il direttore generale dura in carica cinque anni, può essere riconfermato una sola volta, ed è responsabile della gestione complessiva dell'azienda locale di sviluppo industriale.
2. Il direttore generale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di industria tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o tecniche;
b) aver svolto per almeno otto anni negli ultimi dieci funzioni di direzione amministrativa o tecnica in enti, aziende (pubbliche o private) di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.3. L'Assessore regionale competente in materia di industria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale.
4. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza delle aziende locali di sviluppo industriale, sono riservati al direttore generale. Ad esso compete, in particolare, verificare mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività.
5. Il direttore generale:
a) è il legale rappresentante dell'azienda;
b) è titolare di tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attività dell'azienda, di cui ha la responsabilità generale;
c) approva il programma triennale ed il piano annuale delle attività;
d) approva il bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
e) approva, secondo i principi contenuti nella presente legge, l'atto generale di organizzazione;
f) predispone annualmente una relazione informativa sulla gestione e sulle attività poste in essere dall'azienda, da sottoporre alla Giunta regionale, che ne valuta l'operato.
g) convoca e presiede l'assemblea.6. Il direttore generale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla presente legge all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze del collegio dei revisori.
7. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'ALSI.
8. Il direttore tecnico è un laureato in discipline tecniche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti di ruolo per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di una pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente tecnico;
b) essere dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione e con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea in discipline tecniche;
c) essere dirigenti tecnici in strutture private, purché con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, nella qualifica stessa;
d) esercitare una libera professione ed avere almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo per l'iscrizione al quale è richiesta l'abilitazione successiva al conseguimento del titolo della laurea in materie tecniche.9. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti di ruolo per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di una pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente amministrativo/contabile;
b) essere dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione e con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea in discipline giuridico/economiche;
c) essere dirigenti amministrativo/contabili in strutture private, purché con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, nella qualifica stessa;
d) esercitare una libera professione ed avere almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo per l'iscrizione al quale è richiesta l'abilitazione successiva al conseguimento del titolo della laurea in materie giuridico/economiche.10. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore tecnico determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere all'azienda locale di sviluppo industriale interessata, la quale procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.
11. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto di lavoro dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
12. Quando ricorrano gravi motivi o per giusta causa il direttore generale risolve il contratto del direttore amministrativo e del direttore tecnico dichiarandone la decadenza.
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti1. L'Assessore regionale competente in materia di industria nomina, per ogni azienda locale di sviluppo industriale, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente e tre supplenti, determinandone i compensi. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
2. I componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Art. 8
Personale1. Al personale delle ALSI si applicano le modalità di reclutamento ed il trattamento economico previsti dai contratti nazionali di categoria stipulati tra Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) e le rappresentanze dei lavoratori.
Art. 9
Mezzi finanziari1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti da:
a) contributi versati dagli enti locali e dalla Regione;
b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività dell'azienda;
d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali delle aziende locali di sviluppo industriale;
e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
Art. 10
Bilanci e piani economico-finanziari1. L'esercizio delle ALSI inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Nell'esercizio della loro attività le ALSI si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibro tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
3. Le ALSI predispongono e approvano con atto del direttore generale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma triennale di attività e un piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale, Il piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
4. I piani e il bilancio, corredati della relazione dei revisori dei conti, sono fatti pervenire all'Assessorato regionale competente in materia di industria entro dieci giorni dalla loro approvazione.
Art. 11
Controllo e vigilanza1. L'Assessorato regionale competente in materia di industria esercita il controllo su:
a) il programma triennale di attività;
b) il piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s'intendono approvati.
3. Al fine del controllo di cui al comma 1 l'Assessorato regionale competente in materia di industria può richiedere la trasmissione degli atti adottati dalle aziende locali di sviluppo industriale.
4. L'Assessore regionale competente in materia di industria, previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, dispone la nomina di un commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.
Art. 12
Norme transitorie1. In sede di prima applicazione l'Assessore regionale competente in materia di industria o un suo delegato entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca l'Assemblea.
2. Il fondo di dotazione delle aziende locali di sviluppo industriale comprende il fondo di dotazione dei consorzi preesistenti.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, i direttori generali provvedono:
a) alla ricognizione del patrimonio dei consorzi preesistenti;
b) all'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;
c) alla determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area dell'azienda locale di sviluppo industriale, fissando le relative modalità di riscossione;
d) alla determinazione dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'azienda locale di sviluppo industriale.4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le gestioni liquidatorie di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2008, passano alle aziende locali di sviluppo industriale; la relativa liquidazione è completata entro il termine di cui al comma 3.
5. Il personale assunto a tempo indeterminato dai consorzi di cui alla legge regionale n. 10 del 2008 con qualifica di direttore generale è iscritto di diritto nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, ed è ricollocato presso le ALSI con qualifica dirigenziale, ovvero è ricollocato, a domanda, presso il ruolo unico dei dipendenti regionali con qualifica dirigenziale; in entrambi i casi è garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento presso il consorzio anche attraverso l'attribuzione di assegno ad personam non riassorbibile. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza. Resta ferma l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008.
6. È costituito un fondo di rotazione per il risanamento finanziario delle aziende locali di sviluppo industriale. Possono beneficiare del fondo, producendo formale richiesta, le ALSI che abbiano approvato un piano di risanamento che preveda il ricorso allo strumento di cui al presente comma e che consenta il risanamento in un periodo massimo di 5 anni.
7. La Giunta regionale, emana le direttive per il funzionamento e per l'accesso al fondo di risanamento.
Art. 13
Abrogazioni1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2008 in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.