CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 277
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria,
CHERCHIil 19 aprile 2011
Piano energetico ambientale regionale (PEARS)
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La definizione nell'ambito regionale di un approccio organico in materia di uso dell'energia in tutte le sue forme deve essere una priorità della politica regionale, considerato il ruolo strategico che riveste la materia. Rientra pertanto nelle tematiche fondamentali del Piano energetico ambientale regionale il raggiungimento degli obiettivi europei: il cosiddetto 20-20-20 (risparmio energetico, rinnovabili, risparmio CO2), la necessità di garantire la sicurezza della disponibilità energetica e di definire la compatibilità e sostenibilità ambientale della produzione e dell'utilizzo dell'energia, nonché di prevedere l'utilizzo dell'energia pulita nel settore dei trasporti.
Nelle more della definizione di tale piano si pone come fondamentale operare una riflessione sulla situazione reale cui oggi si opera, al fine di non vanificare l'intento programmatorio da attuarsi.
In relazione alla potenza complessiva installata in Sardegna, si riporta di seguito la situazione degli impianti presenti o in fase di realizzazione al 31 dicembre 2010:
- impianti termoelettrici: 14 impianti, 30 sezioni, con una potenza efficiente di 2.627,7 MW;
- impianti eolici: 19 impianti, con una potenza efficiente di circa 1.000 MW;
- impianti fotovoltaici: 7.565 impianti, con una potenza efficiente di circa 220 MW;
- impianti a biomassa: 8 impianti, con una potenza efficiente di circa 80 MWe.Da questi dati sono stati esclusi quelli relativi agli impianti idroelettrici (che sviluppano una potenza efficiente pari a circa 460 MW) e la parte di energia relativa all'autoconsumo, riservata alle esigenze degli impianti stessi per il loro funzionamento.
Al quadro di cui sopra va aggiunto il nuovo gruppo a carbone della Centrale Eon di Fiumesanto da 410 MW, di recente autorizzazione.
Inoltre, va rilevato che ad oggi é pervenuto agli uffici competenti un ingente numero di istanze di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché di valutazione di impatto ambientale, per una potenzialità di circa 4.000 MW.
A fronte di un così ampio e articolato parco impianti di produzione, si dispone invece di una rete di distribuzione e di trasporto dell'energia elettrica praticamente isolata dal punto di vista strutturale. Le interconnessioni con il resto della rete di trasmissione nazionale, che permettono uno scambio dell'eventuale esubero di produzione, si limitano infatti a:
- cavo sottomarino Sardegna Corsica Italia (Sacoi) di potenzialità pari a 250 MW;
- cavo sottomarino Sardegna Corsica (Sarco) di potenzialità pari a 50 MW;
- cavo sottomarino (SAPEI) di potenzialità paria 1.000 MW.Si può pertanto affermare che, a fronte di una capacità potenziale di esportazione di circa 1.300 MW, si dispone ad oggi di un parco impianti di produzione in esercizio della potenza complessiva di circa 4.188 MW. Da ciò si può desumere che il sistema elettrico della Regione è condizionato dalla capacità di esportazione, giacché i fabbisogni energetici interni sono già soddisfatti dagli impianti esistenti. Infatti un sistema energetico isolato come quello sardo determina che la stabilità della rete venga sì preservata, ma la frequenza con cui gli eventi critici tendono a manifestarsi aumenta con l'aumento della potenza eolica installata, determinando, conseguentemente, un peggioramento della qualità della fornitura dell'energia elettrica e rendendo quindi il sistema energetico non funzionale all'apparato produttivo in assenza di una pianificazione di sviluppo del sistema energetico elettrico. La limitata capacità di esportazione impone pertanto una riflessione: la realizzazione dei nuovi impianti deve essere rigorosamente pianificata.
In assenza di tale pianificazione, per il sistema elettrico sopra descritto l'energia elettrica prodotta potrebbe rimanere inutilizzata, con ripercussioni di tipo economico che ricadono sulla collettività, alla luce dell'obbligo di remunerazione dell'energia eolica non prodotta in caso di criticità del sistema elettrico. Ciò in quanto la stabilità della rete elettrica viene garantita scollegando gli impianti di produzione la cui energia prodotta non è dispacciabile.
A riprova di ciò la Giunta regionale, con la deliberazione n. 66/24 del 27 novembre 2008, aveva già fornito degli indirizzi circa i limiti di potenza installabile da fonte eolica, prevedendo, al 2012, con una potenza installabile di 1.500 MW, una decurtazione pari al 6,4 di energia eolica non ritirabile, al fine di garantire la sicurezza della rete.
Anche la recente deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 5/10 del 25 gennaio 2010 dispone, in particolare per gli impianti eolici, che "i costi sostenuti dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la quantificazione della mancata produzione eolica (derivante dall'attuazione degli ordini di dispacciamento) siano posti a carico della collettività tramite la componente tariffaria A3".
In buona sostanza, dunque, nel prevedere alcuni parametri di ordine generale volti a contenere, un insediamento incontrollato di impianti energetici, come quelli eolici e da biomassa di forte impatto paesaggistico-ambientale, la Regione, pur riconoscendo e osservando i principi normativi generali della materia, ritiene di dover, nell'ambito delle proprie competenze, tutelare il territorio isolano, pur rispettando il principio di diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili che, dai dati sopra riportati, dimostrano sicuramente la necessità di incentivare in questo momento la fonte fotovoltaica, meno invasiva per il territorio e, nel contempo, immediatamente utilizzabile sia dal privato che dal comparto produttivo, al fine dell'abbattimento dei costi dell'energia. In tal modo, viene scongiurato il rischio che venga prodotta più energia elettrica di quanto il sistema di trasmissione possa sopportare, così che la stessa vada perduta, a fronte di una compromissione gravissima ed inutile del paesaggio che si potrebbe avere con un impianto eolico.
Per quanto concerne gli impianti alimentati da biomassa e considerate le potenze termiche richieste, appare molto difficile ipotizzare una filiera locale di produzione di energia per impianti di tali dimensioni, mentre risulta molto evidente che occorre fare ricorso massiccio all'importazione di olio e biomasse legnose di provenienza extra isolana, vanificando di fatto gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica degli impianti proposti.
Entro la quota percentuale prevista di produzione di energia da fonti rinnovabili è pertanto doveroso perseguire la tutela del territorio, nell'esercizio delle prerogative statutarie riconosciute alla Regione dalla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2006, differenziando le fonti di produzione di energia a favore di impianti meno impattanti ed evitando così di "consumare" il paesaggio e di alimentare una produzione che andrà di fatto persa, pur essendo remunerata con risorse a carico dei cittadini.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Adozione del PEARS1. La Regione adotta il Piano energetico ambientale regionale (PEARS) che ricomprende anche il Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
2. Il PEARS, aggiornato con frequenza triennale, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e l'Assessore regionale dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni consiliari da esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il parere si intende reso.
3. Il PEARS, nel rispetto degli indirizzi di politica energetica comunitari e nazionali, definisce:
a) i consumi energetici ed i fabbisogni regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivi, residenziali e dei servizi;
c) gli obiettivi di sostenibilità energetica nel settore dei trasporti;
d) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
e) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, nel rispetto della valorizzazione delle risorse locali;
f) gli obiettivi di qualità e riqualificazione dei servizi energetici;
g) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;
h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi del piano e le risorse necessarie.
Art. 2
Norme transitorie1. Nelle more dell'approvazione del PEARS sono sospesi i procedimenti di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e di valutazione di impatto ambientale relativi agli impianti di produzione di energia da fonte eolica di potenza complessiva superiore ad 1 Megawatt, nonché di nuovi impianti termici di potenza complessiva superiore ad 1 Megawattelettrico alimentati con biomassa, il cui bacino di approvvigionamento sia extra regionale.
2. La sospensione delle procedure di cui al comma 1, finalizzata alla realizzazione di impianti efficienti che immettano effettivamente in rete l'energia prodotta, senza limiti di dispacciamento derivanti dalle problematiche della rete di distribuzione e di trasporto dell'energia elettrica connesse alle condizioni di insularità della Regione Sardegna, non ha comunque durata superiore ad un anno.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli impianti di produzione di energia da fonte eolica destinati a soddisfare il fabbisogno energetico in regime di auto produzione.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).