CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 254

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione,
CAPPELLACCI
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FLORIS

il 17 febbraio 2011

Intervento regionale a favore delle vittime di atti ritorsivi o intimidatori a causa dell'esercizio delle loro funzioni e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per ragioni di servizio

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 1 "Finalità"

Tale articolo trova la sua ragione nella necessità di evidenziare la ratio della concessione della provvidenza. Occorre, infatti, chiarire che la Regione interviene non a fini risarcitori, trattandosi di fatto illecito causato da terzi e per il quale non sussiste alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione regionale, ma a fini esclusivamente solidaristici e per attenuare le conseguenze negative di natura patrimoniale subite dalla vittima.

Articolo 2 "Ambito di applicazione"

L'articolo riproduce il testo fino ad oggi vigente.

Le vittime sono i soggetti che rivestono cariche istituzionali o che svolgono funzioni attinenti la cura e il controllo del territorio e che sono particolarmente esposti, a causa delle loro funzioni, ad atti intimidatori.

Rispetto al precedente testo si è sostituto il termine attentato, di accezione strettamente penalistica, con la dicitura "atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria" in quanto maggiormente corrispondente alla tipologia di fatti che si verificano sul territorio regionale e rispetto ai quali l'Amministrazione regionale intende intervenire. Si è preferito, inoltre, evitare un termine che riconducesse alla materia dell'ordinamento penale, di competenza esclusiva statale.

Il comma 5 costituisce una innovazione giustificata dalla necessità di rimarcare il rapporto diretto tra il bene oggetto dell'atto lesivo e il soggetto richiedente. L'esclusione delle persone giuridiche dal novero dei possibili beneficiario dell'indennizzo deve essere spiegata in considerazione del collegamento con l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte dal danneggiato. Nel caso di danneggiamento di un bene societario verrebbe meno la presunzione in quanto il fatto delittuoso potrebbe anche essere diretto a colpire soci che non rivestono cariche pubbliche o direttamente la società al fine di danneggiare un concorrente di mercato.

Articolo 3 "Misure dell'intervento"

La nuova versione specifica la misura dell'intervento riferendosi espressamente alla mera perdita patrimoniale (cosiddetto danno emergente), al danno biologico e alle spese strettamente necessarie correlate a conferma della natura non risarcitoria del beneficio; il ristoro riconosciuto consiste in un intervento riparatore economico non necessariamente commisurato alla effettiva entità del danno sopportato dalla vittima, ma a parametri prestabiliti dalla legge e dalla successiva deliberazione della Giunta regionale. Si è ritenuto congruo continuare a garantire un ristoro anche per le lesioni fisiche e psicologiche riportate a seguito degli atti lesivi. Si tratta delle lesioni riconducibili alla nozione di danno biologico, attualmente ricondotta dalla giurisprudenza all'interno della categoria del danno non patrimoniale.

Articolo 4 "Procedure per l'erogazione della provvidenza"

Sono confluite in questo articolo le disposizioni contenute in testi diversi e successivi rispetto alla legge n. 21 del 1998 e precisamente: previsione del termine a pena di decadenza per la presentazione della domanda, presentazione della denuncia dell'evento, anticipazione sulla provvidenza. Con riguardo a quest'ultimo punto è stato eliminato il riferimento alle garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa) in quanto l'esperienza diretta ha dimostrato essere di difficile applicazione ed eccessivamente onerosa per il soggetto richiedente.

Articolo 5 "Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione della provvidenza"

La determinazione dei criteri di concessione e quantificazione della provvidenza è demandata ad una successiva deliberazione della Giunta regionale.

Tali criteri sono finalizzati a disciplinare in misura più analitica il procedimento di erogazione del beneficio ed in particolare a stabilire la tipologia del danno indennizzabile e la relativa quantificazione.
La scelta di demandare ad una deliberazione della Giunta regionale tali criteri risponde all'esigenza di consentire all'Amministrazione di adeguare tali parametri in tempi più rapidi rispetto all'iter di approvazione di una legge.

Al fine di riaffermare il potere discrezionale dell'Amministrazione, il nuovo testo richiama espressamente la possibilità di stabilire dei tetti massimi nell'erogazione del beneficio e la subordinazione dell'intervento di sostegno alla disponibilità finanziaria della Regione.

Deve essere chiaro, infatti, ancora una volta, il carattere solidaristico dell'intervento; la vittima non vanta alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione regionale che non è responsabile del fatto delittuoso. Pertanto, laddove non vi siano fondi disponibili, la vittima non potrà avanzare alcuna pretesa.

Articolo 6 "Assunzioni per chiamata diretta nominativa"

Il comma 1 prevede il riferimento non alla legge 2 aprile 1968, n. 482, ormai abrogata, bensì alla vigente legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il comma 2 introduce la dicitura "atti violenti di natura ritorsiva e intimidatoria", conservando il beneficio dell'assunzione per chiamata diretta e nominativa nei confronti del coniuge o di uno dei figli dei soggetti deceduti, elencati nell'articolo 2.

Si è proceduto, inoltre, ad apportare alcune modifiche di natura formale, in applicazione del manuale sul drafting legislativo.

Articolo 7 "Norma transitoria"

La disposizione risponde all'esigenza di chiarire quali criteri saranno applicati dall'Amministrazione durante il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione dei nuovi criteri.

Articolo 8 "Abrogazione finale"

La disposizione abroga la legge regionale n. 21 del 1998 e le disposizioni che hanno inciso sulla stessa contenute nelle leggi finanziarie citate.

Articolo 9 "Norma finanziaria"

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria.

FONTI NORMATIVE:
a) normativa dello Stato
- Articolo 117, comma 4, della Costituzione - potestà legislativa regionale residuale (Politiche socio sanitarie e culturali):
b) normativa regionale sarda:
- legge regionale 3 luglio 1998, n. 21;
- articolo 41, comma 11, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7;
- articolo 18, commi 18 e 19, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6;
- articolo 32, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.
c) altri riferimenti in materia:
- Cassazione, sezioni unite, n. 13331/2010;
- Cassazione, sezioni unite, n. 559/2000;
- Cassazione, sezioni unite, n. 1098/1998.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. L'Amministrazione regionale, per rafforzare la solidarietà nei confronti delle vittime di atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria ed attenuarne le conseguenze negative, interviene per rifondere, nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge, i danni subiti in conseguenza di detti eventi.

 

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La Regione rifonde, nella misura di cui all'articolo 3, il danno provocato da atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria contro persone o cose subiti da:
a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
d) componenti delle compagnie barracellari;
e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;
f) veterinari del Servizio sanitario nazionale con compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti.

2. La provvidenza spetta per gli eventi dannosi subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

3. Gli atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria si presumono subiti in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.

4. La provvidenza compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza dell'atto lesivo rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

5. Il beneficio non può essere concesso laddove il bene oggetto dell'atto lesivo sia di proprietà di una persona giuridica.

6. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

 

Art. 3
Misura dell'intervento

1. L'intervento dell'Amministrazione è diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite a causa degli atti indicati nell'articolo 2 e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale. La misura dell'intervento è determinata in base ai criteri previsti dall'articolo 5.

2. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di indennizzo o risarcimento dovute per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. Il beneficio da parte della Regione compete per la parte del danno emergente eventualmente non risarcita.

 

Art. 4
Procedure per l'erogazione della provvidenza

1. Il beneficio è erogato dall'Assessorato competente in materia di affari generali e personale, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari della vittima dell'atto lesivo o dei suoi eredi.

2. Il termine per la presentazione dell'istanza è fissato, a pena di decadenza, in quattro mesi dalla data dell'evento.

3. La domanda contiene gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o da percepire, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili. Alla domanda è allegata una copia della denuncia dell'evento presentata all'autorità competente e la documentazione attestante la titolarità dei beni danneggiati.

4. I comproprietari e i familiari sottoscrivono la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

5. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano la perdita del diritto al beneficio, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

6. La conclusione del procedimento è subordinata alla produzione, da parte dell'interessato, del certificato di chiusura indagine. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge, qualora trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza, le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, il soggetto danneggiato può richiedere all'Amministrazione un'anticipazione sulla provvidenza per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione.

7. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni previsti nell'articolo 2, affidando in tal caso la gestione della procedura ad una compagnia assicuratrice.

8. Qualora la gestione della procedura non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incarica un soggetto professionalmente qualificato per lo svolgimento delle operazioni di accertamento del danno e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato può avvalersi di tutte le facoltà che competono all'Amministrazione regionale, ivi compresa quella di chiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

 

Art. 5
Determinazione dei criteri di concessione
e quantificazione della provvidenza

1. L'Amministrazione determina i criteri per la concessione delle provvidenze con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, nella fissazione dei criteri, stabilisce gli importi massimi da erogare, anche tenuto conto della tipologia di bene danneggiato.

3. L'erogazione del beneficio è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria nel bilancio regionale.

 

Art. 6
Assunzioni per chiamata diretta nominativa

1. La Regione chiama, con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dagli elenchi degli iscritti al collocamento obbligatorio previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.

2. La Regione procede con le stesse modalità previste al comma 1 per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 2 deceduti a seguito di atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria.

3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo da proporsi nel termine perentorio di due anni dal verificarsi del decesso.

5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.

 

Art. 7
Norma transitoria

1. Gli atti indicati dall'articolo 2 commessi prima dell'approvazione dei nuovi criteri stabiliti secondo quanto indicato dall'articolo 5, sono valutati sulla base dei criteri indicati dalla deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 21/24 (Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi).

 

Art. 8
Abrogazione

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio);
b) l'articolo 41, comma 11, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
c) l'articolo 32, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) modificativo della legge regionale n. 21 del 1998.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 300.000 annui, si fa fronte con le risorse già autorizzate dalla legge regionale n. 21 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, di cui si prevede l'abrogazione all'articolo 8, ed iscritte in conto della UPB S01.03.009 del bilancio della Regione per gli anni 2011, 2012 e 2013 e sulle corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).