CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 232

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
FLORIS

il 25 novembre 2010

Destinazione di risorse per le progressioni professionali del personale del comparto dei dipendenti dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Col presente disegno di legge si destinano alle progressioni professionali dei dipendenti dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie del comparto regionale di contrattazione collettiva di cui all'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, risorse già stanziate, nel bilancio pluriennale 2010-2013, per far fronte agli oneri derivanti dai contratti collettivi relativi al triennio 2010-2012.

Le progressioni professionali, previste nel contratto collettivo dei dipendenti regionali (così come nei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) consistono, com'è noto, in procedure periodiche volte a far conseguire un livello retributivo superiore, nell'ambito della medesima categoria o area d'inquadramento, ai dipendenti che abbiano maturato determinati titoli; lo scopo evidente è quello di valorizzarne la professionalità, dando riconoscimento alle maggiori competenze e conoscenze acquisite nel corso dell'attività lavorativa e accrescere la motivazione per una maggiore produttività dell'organizzazione.

Il contratto collettivo regionale contiene, in merito, una specifica normativa che sinora ha avuto, tuttavia, un'applicazione parziale, quanto a periodicità e a soggetti beneficiari: e ciò anche per le modalità limitate per l'alimentazione del fondo (rispetto a quelle dei contratti nazionali) previste nella disciplina regionale; in questa manca, infatti, una disposizione che consenta il reintegro delle risorse del fondo quando cessano dal servizio i dipendenti che ne abbiano beneficiato. Le limitate risorse hanno dato luogo a fasi di stallo nella contrattazione collettiva, in merito a questo specifico istituto, e a discontinuità nelle procedure di progressione; le ultime infatti hanno avuto decorrenza dal 2006, pur realizzate, di fatto, nel 2009.

Il presente disegno di legge assolve dunque a questa finalità: autorizzare in via straordinaria una fase di contrattazione collettiva, rigorosamente limitata nell'oggetto (e compatibile con le limitazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78). Infatti, con essa, da un lato, si trasferisce alla contrattazione regionale (e quindi dare criteri valevoli per tutte le amministrazioni del comparto) quella parte della disciplina che, nella pluralità delle sedi di contrattazione integrativa, non ha superato le difficoltà per essere portata a compimento; dall'altro si integrano le risorse sussistenti nei fondi per le progressioni professionali con riferimento agli anni 2007-2010, risultate scarse per una concreta attuazione della normativa contrattuale. Le risorse vengono allo scopo integrate dal 1° gennaio 2010 e, a parziale compensazione, vengono soppresse le progressioni previste per gli anni 2007-2008-2009 con conseguente cancellazione delle relative risorse, che formeranno dunque economia di bilancio; dette risorse ammontano ad euro 5.147.486,53, nel bilancio della Regione, ed euro 2.939.758,43, nei bilanci degli enti e delle agenzie regionali (incluse ENAS e AREA).

In relazione a ciò, il disegno di legge prevede:
- la destinazione alle progressioni professionali delle risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2010, ai sensi dell'articolo 62 (Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 pari euro 6.548.000, di cui parte (euro 3.236.000) a reintegro del fondo progressioni, nell'entità corrispondente all'utilizzo avvenuto a favore dei dipendenti cessati dal servizio, e una parte (euro 3.312.000) per consentire un più ampio programma di progressioni professionali, anche a compensazione del triennio 2007-2009, ed equilibrare le consistenze dei fondi delle agenzie di nuova costituzione rispetto a quelli;
- la conservazione in conto residui, sino al 2011, delle predette risorse e di quelle già stanziate negli appositi fondi per le progressioni professionali dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie per l'anno 2010, in deroga alle nuove norme di contabilità regionale, per l'autorizzazione ad una fase di contrattazione collettiva regionale, volta a integrare, secondo criteri di selettività, la disciplina delle progressioni professionali attualmente demandata alla contrattazione integrativa.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Risorse per le progressioni professionali

1. Al fine di adeguare le modalità di alimentazione dei fondi per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali a quelle previste dai contratti nazionali di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le somme corrispondenti agli incrementi di livello retributivo, conseguiti dai dipendenti mediante procedure di progressione professionale finanziate con le risorse dei relativi fondi, sono riassegnate a detti fondi a seguito della cessazione dal servizio a qualunque titolo dei dipendenti che ne abbiano fruito.

2. In attuazione del comma 1, a valere sul fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva del bilancio della Regione 2010-2012 (UPB S01.02.003) sono destinate alle progressioni professionali risorse pari ad euro 3.236.000, in corrispondenza delle cessazioni intervenute sino al 31 dicembre 2009, e risorse aggiuntive pari ad euro 3.312.000 per consentire in misura più ampia le progressioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2010, anche a parziale compensazione della soppressione di ogni altra decorrenza anteriore prevista dal contratto collettivo.

3. Le risorse di cui al comma 2, nonché quelle già sussistenti nei fondi per le progressioni professionali dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie sono conservate nel conto dei residui, sino al 31 dicembre 2011, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

4. Le risorse di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzate per l'attuazione delle progressioni professionali, previste dal contratto collettivo vigente, i cui criteri applicativi sono definiti in sede di contrattazione regionale anziché in quella integrativa, limitandone la decorrenza dal 1° gennaio 2010.

5. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla finalità dei commi 1 e 2 attenendosi ai criteri e ai parametri utilizzati per il personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali.