CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 222/A - parte II

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISA

il 15 novembre 2010

Disposizioni nei vari settori di intervento
(collegato alla manovra finanziaria 2011-2013)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO II - Opere pubbliche

Articolo 17 - Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza della Regione Sardegna

Comma 1
   
lettera a) In considerazione delle esigenze emerse in ambito applicativo della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, si è riscontrato che non esiste un limite inferiore, in termini di altezza o volume di invaso, che possa escludere, dall'ambito di applicazione della legge, le opere minori aventi importanza e implicazioni estremamente ridotte per la sicurezza. Allo stesso modo alcune fattispecie necessitano di una migliore specificazione per impedire interpretazioni ambigue e difformi all'interno della stessa Amministrazione regionale. Si propone quindi una più puntuale elencazione delle opere facenti parte dell'ambito di applicazione della legge che escluda, come detto, quelle opere che, per natura o dimensioni, abbiano ridotte implicazioni per la sicurezza gestibili più semplicemente con l'applicazione di norme già esistenti (disciplinari delle concessioni di derivazioni, norme sulle costruzioni, ecc.).
   
lettera b) e c) Attualmente sono vigenti le norme tecniche per la progettazione e la costruzione emanate con decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982 (che sostituiscono il decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 - Parte seconda), da applicarsi a tutti gli sbarramenti con altezza superiore a 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinano un invaso superiore a 100.000 metri cubi (compresi quelli di competenza regionale).

Per gli sbarramenti di dimensioni inferiori la premessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 stabilisce che sia l'Ufficio competente a decidere caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, con la facoltà quindi di applicare parzialmente le norme tecniche citate.

La normativa tecnica attualmente riportata nell'allegato A alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, disciplina i procedimenti per l'autorizzazione alla costruzione, la prosecuzione di esercizio, la sanatoria e i controlli durante l'esercizio, ma non fornisce sufficienti elementi per l'istruttoria tecnica dei progetti di sbarramenti di altezza non superiore a 10 metri e volume di invaso non superiore a 100.000 metri cubi. Questi ultimi risultano ancora sottoposti a una disciplina del "caso per caso" che non garantisce omogeneità di applicazione delle prescrizioni tecniche.

Alla luce delle problematiche incontrate in materia, è emersa quindi la necessità di integrare tali norme per arrivare a una omogenea applicazione sul territorio della normativa regionale, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali di riferimento e dei vincoli imposti dalla normativa tecnica vigente, orientando proprio quella valutazione del "caso per caso" prevista per le piccole dighe.

Sui temi della progettazione e della costruzione degli sbarramenti le norme tecniche devono fornire indicazioni di massima, utili per la scelta della tipologia di sbarramento, delle soluzioni per delineare graficamente le dimensioni degli invasi.

Tali norme tecniche sono quindi finalizzate a costituire indirizzi, prescrizioni e semplificazioni ritenute necessarie per una corretta applicazione della legge regionale n. 12 del 2007; le stesse necessitano integrazioni approfondimenti o correzioni, laddove venga ravvisata tale opportunità a seguito dell'applicazione della vigente normativa e/o a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia. Pertanto si è ritenuto opportuno prevedere che tali norme siano aggiornabili con procedure snelle, da approvare con l'emanazione di un decreto assessoriale. Essendo la competenza in materia, secondo le attuali leggi, in capo all'Assessorato dei lavori pubblici, si propone che le norme tecniche di applicazione siano aggiornabili con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici che si avvale in tal caso della consulenza tecnica dell'UTR.

Con analoga procedura si prevede la definizione delle modalità di applicazione delle sanzioni previste per la realizzazione e gestione di sbarramenti di nuova realizzazione ed esistenti in difformità alla legislazione regionale. Difatti la normativa, nell'originaria formulazione, fa riferimento esclusivamente al massimo della sanzione, senza indicare un minimo specifico e non prevede, come previsto dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, l'indicazione di un parametro di commisurazione delle sanzioni amministrative impedendo la determinazione ed il calcolo della sanzione medesima in riferimento alla gravità della violazione. Si rende, pertanto, necessaria l'individuazione dei criteri che, in relazione alla finalità di dissuasione ed al rischio indotto sul territorio dalla realizzazione e/o mantenimento di opere di sbarramento, permettano la determinazione oggettiva delle sanzioni da applicare, la definizione delle quali è rimessa ad un atto regolamentare dell'Assessore competente.

Comma 2

La norma proposta, che modifica l'autorizzazione di spesa già recata con l'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2009, nasce dalla necessità di consentire alla Regione di far fronte, finanziariamente, alle operazioni di demolizione o di messa in sicurezza degli sbarramenti per i quali risulta l'oggettiva impossibilità di individuare il titolare responsabile dell'opera o per i quali sia stata acquisita la gestione.

Comma 3

La legge regionale n. 9 del 2006, nel disciplinare il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali, ha previsto:
- all'articolo 60 (Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione), comma 1, lettera d), che spettano alla Regione i compiti e funzioni relativi alla "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria";
- all'articolo 61 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali), comma 1, lettera c), che sono attribuiti alle province compiti e funzioni relativi alla "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale delle opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione".

La legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, …), all'articolo 6, comma 12, lettera a), prevede, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche, la competenza dell'Amministrazione regionale sulle opere idrauliche di seconda e terza categoria.

Tale previsione normativa, pur in contrasto con la legge regionale n. 9 del 2006, era stata mutuata dalla precedente legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).

Si rende pertanto necessario risolvere l'incongruenza creatasi tra la legge regionale n. 9 del 2006, che ha definito il più generale quadro dei conferimenti e compiti degli enti locali, e la legge regionale n. 5 del 2007, prevedendo in quest'ultima la competenza dell'Amministrazione regionale per le sole opere idrauliche di seconda categoria, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale

Comma 1

Con la legge regionale n. 12 del 2006, sono state emanate norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e sono stati trasformati gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

Monitorando l'attività dell'AREA si pone, tra gli altri, il problema di fornire all'Azienda la possibilità di operare sul mercato anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, qualora tale tipologia di intervento possa ritenersi più efficiente ed efficace rispetto, ad esempio, alla nuova costruzione, prevedendo in tal caso la congruità del costo di acquisto rispetto ai valori stimati dall'Agenzia del territorio.

La possibilità di acquisto di immobili è prevista limitatamente all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, e all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita.

Comma 2

Con gli istituti di credito convenzionati per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale n. 32 del 1985 è stata stipulata apposita convenzione che, all'articolo 8, dispone che la Regione autorizza gli istituti medesimi al prelevamento dal fondo di quanto dovuto sia a titolo di ammortamento che preammortamento, riconoscendo la valuta corrispondente alle date del 1° gennaio e del 1° luglio per le erogazioni effettuate nel semestre immediatamente precedente.

Pertanto, qualora tali prelevamenti avvengano successivamente alla data di valuta, con apposita autorizzazione la Regione riconosce i relativi interessi (cosiddetti "scarti di valuta") per il periodo intercorrente tra la data di valuta e quella di autorizzazione al prelevamento dal fondo. Tali interessi gravano pertanto sulle risorse del fondo distogliendo parte di esse destinate invece ai beneficiari di agevolazioni, sebbene gli stessi conti correnti maturino a loro volta interessi che, secondo la norma in vigore, vengono invece versati nel conto dell'entrata del bilancio regionale anziché rimanere nella disposizione del fondo stesso.

In deroga a quanto disposto all'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale n. 32 del 1985 istitutiva del Fondo regionale per l'edilizia, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario il tesoriere della Regione provvede a versare gli interessi attivi maturati negli appositi conti correnti vincolati presso lo stesso tesoriere ed intestati agli istituti di credito convenzionati.

Articolo 19 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5

Il comma 9 dell'articolo 47 del testo vigente della legge regionale n. 31 del 1998, prevede che le norme in materia di incentivi a suo tempo introdotte dalla legge quadro n. 109 del 1994, ed oggi regolate a livello nazionale dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito regionale dall'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2007, trovino applicazione anche nell'Amministrazione e negli enti.

L'ultima parte del comma 9 ter del medesimo articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 ("e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi.") prevede una sostanziale non cumulabilità tra gli incentivi e le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi regionali.

Ciò pare in contrasto con lo spirito del combinato disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2007 e dal comma 9 dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, che hanno introdotto tali incentivi per l'effettuazione, nell'ambito delle strutture regionali, di attività, altrimenti esternalizzate, richiedenti specifiche professionalità tecniche al fine di conseguire una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

In tal senso contrasta la non cumulabilità, da parte dei singoli dipendenti, degli emolumenti incentivanti in parola, erogati a fronte dell'espletamento di specifiche attività, non immediatamente riconducibili ai compiti d'istituto, e comportanti responsabilità dirette e personali (anche di rilevanza penale), con il percepimento della retribuzione di risultato o di rendimento, legata all'efficiente svolgimento dei propri doveri d'ufficio.

Peraltro allo stato attuale i dipendenti regionali non avrebbero, di fatto, nessun interesse a svolgere attività tecnico-professionali aggiuntive alla normale attività tecnico-amministrativa, con le conseguenti responsabilità soprarichiamate, a fronte di un mancato riconoscimento economico dell'attività svolta a servizio dell'Amministrazione.

La seconda parte del comma 9 ter dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 appare, quindi "disincentivare" il personale regionale che verrebbe portato, nei fatti, a non espletare le attività tecnico-professionali di cui sopra.

Pare invece più corretto tenere conto dell'impegno temporale che i dipendenti dedicano alle attività tecnico-professionali aggiuntive come ulteriore parametro per definire il livello di incumulabilità dei relativi compensi.

Articolo 20 - Riprogrammazione fondi viabilità

La norma ha la finalità di impiegare somme derivanti da assegnazioni statali destinate a interventi di viabilità sulla rete viaria fondamentale della Sardegna di competenza ANAS, che resterebbero non utilizzate in quanto allocate su strade in fase di realizzazione la cui spesa è già coperta interamente da finanziamento, per destinarle ad opere urgenti e improcrastinabili di viabilità di interesse degli enti locali.

Le somme relative al programma di spesa di viabilità statale ancorché impegnate, pertanto, sono destinate ad altri interventi urgenti di viabilità da realizzarsi mediante affidamento ad enti attuatori. Alla programmazione dei finanziamenti si procede con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 21 - Proroga termini opere pubbliche

La norma ha la finalità di prorogare i termini di impegnabilità previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, qualora venga, con deliberazione della Giunta regionale, confermata la validità dell'assegnazione o la riprogrammazione della spesa a favore di altri soggetti.

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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE, URBANISTICA, VIABILITÀ E TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI

composta dai consiglieri

SANNA Matteo, Presidente - MORICONI, Vice presidente - LOTTO, Segretario - BARDANZELLU - CONTU Felice - MANCA - MELONI Francesco - MURGIONI - PERU - SANNA Giacomo - STOCHINO, relatore.

Relazione di maggioranza

On.le Stochino

pervenuta il 4 maggio 2011

Come più volte è accaduto nel corso delle precedenti manovre finanziarie, le disposizioni in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche necessitano di correzioni e integrazioni per consentire che la fase applicativa sia più celere e per un miglior impiego da parte dei fruitori delle stesse leggi.

Non a caso, nel corso dei lavori della Quarta Commissione, a seguito delle audizioni richieste dal Presidente della Commissione e dai commissari, sono state evidenziate esigenze di modificare ed integrare il testo proposto dalla Giunta, con l'esplicitazione di alcuni articoli e l'introduzione ex novo di altri.

Il disegno di legge in oggetto introduce con l'articolo 17 disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza regionale all'interno del quale si segnalano le modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, recante norme in materia di bacini di accumulo di competenza regionale, andando a meglio precisare le caratteristiche di quei bacini che, per natura o dimensioni, abbiano ridotte implicazioni per la sicurezza e che sono esclusi dal campo di applicazione della legge regionale n. 12 del 2007.

L'articolo 17 prevede poi la sospensione dell'applicazione delle sanzioni amministrative in attesa che con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici sia meglio precisata la disciplina sanzionatoria e delle demolizioni e introduce il principio secondo cui le norme tecniche che stabiliscono indirizzi, prescrizioni e semplificazioni ritenute necessarie per una corretta applicazione della legge regionale n. 12 del 2007 siano aggiornate con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

L'articolo 18 prevede disposizioni in materia di edilizia residenziale, ed è stato integrato e arricchito di ulteriori commi rispetto al testo originario presentato in Commissione.

Nello specifico: la legge regionale n. 12 del 2006 ha emanato norme in materia di edilizia residenziale pubblica e ha trasformato gli Istituti autonomi case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Nel corso dei successivi anni ci si è resi conto che quest'ultimo ente aveva la necessità di essere adattato alle esigenze della Sardegna nel campo immobiliare, e da questa riflessione è emersa la possibilità che AREA operasse direttamente sul mercato, anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

Le disposizioni contenute all'articolo 18, chiariscono meglio che la possibilità di acquisto di immobili è prevista limitatamente all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale, alle categorie sociali a minor reddito, e all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita.

Altre integrazioni in riferimento all'articolo 18 presentato dalla Giunta regionale, riguardano gli interventi di cui alla legge regionale n. 32 del 1985 a favore dei nuclei familiari costituiti da giovani coppie, percettori di reddito sino ad euro 40.775.

A questi ultimi, con l'approvazione di questo disegno di legge, si dà la possibilità di acquistare e ristrutturare abitazioni situate nei centri storici o nei centri storici matrice, con il riconoscimento dell'agevolazione anche sotto forma di contributo a fondo perduto per una quota massima del 10 per cento rispetto al mutuo regionale richiesto non eccedente euro 10.000, oltre la riduzione del tasso bancario d'interesse nella misura del 50 per cento sulla restante quota massima di mutuo di euro 110.000, o in alternativa, mediante la riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 70 per cento. Inoltre si conferma che negli interventi di acquisto con recupero nei "centri storici" o "centri matrice" la quota di mutuo destinata all'acquisto è ammessa entro il limite massimo del 50 per cento di quella destinata al recupero. Con questo tipo di incentivo si vuole introdurre una leva importante per il ripopolamento dei centri storici in Sardegna, che nel corso degli ultimi decenni sono afflitti da un progressivo spopolamento a favore delle zone periferiche delle città o dei paesi.

L'articolo 19 precisa le modalità di corresponsione degli incentivi per la progettazione di lavori da corrispondere ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della componente temporale delle attività professionali svolte, in rapporto alla prestazione lavorativa complessiva posta a base della retribuzione di risultato e rendimento riconosciuta.

Un'altra importante modifica introdotta dalla presente legge in questo articolo, si trova al comma 2, e riguarda le economie e i ribassi di gara delle opere delegate, più volte richieste dagli enti locali imbrigliati nella legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, che è lacunosa relativamente alla destinazione delle economie dei ribassi d'asta. Il comma disciplina questo aspetto, precisando che le economie e i ribassi d'asta restano a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli enti beneficiari del finanziamento per il completamento dell'opera.

L'articolo 20 disciplina il finanziamento del controllo della velocità nelle strade di competenza regionale e provinciale, con l'obiettivo di ridurre il numero degli incidenti. Infatti recenti indagini effettuate sulla rete stradale nazionale hanno evidenziato che si è verificata una significativa riduzione dell'incidentalità, in conseguenza della installazione di sistemi di rilevamento della velocità media dei veicoli, che consentono l'acquisizione e l'archiviazione dei dati ed il sanzionamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità.

All'articolo 21 si introduce un'eccezione alla disciplina della revoca dell'assegnazione dei finanziamenti delle opere pubbliche e, modificando il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, si consente la proroga degli impegni di spesa nei casi in cui, con deliberazione della Giunta regionale sia confermata la validità programmatica della relativa spesa ovvero proposta la riprogrammazione delle risorse a favore di altri beneficiari, purché sussistenti nelle scritture contabili.

L'articolo 21 bis del disegno di legge n. 222/A, parte II, sostiene la competitività delle imprese isolane mediante incentivi nella misura del 50 per cento a fondo perduto con un massimale di euro 4.000 del costo complessivo dell'investimento per la certificazione di qualità delle imprese, che al giorno d'oggi è un requisito fondamentale per essere competitivi in Europa e nel mondo.

I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale con una disponibilità finanziaria di euro 2.000.000 sul bilancio regionale 2012, mentre per gli anni successivi la spesa sarà disposta con legge finanziaria.

L'articolo 21 ter tratta la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali. È quindi chiara la finalità di questo articolo: ripristinare lo stanziamento per gli interventi già previsti dalle precedenti finanziarie regionali, volti alla realizzazione di opere essenziali, eliminate con le leggi n. 14 del 2010 e n. 1 del 2011. Queste ultime hanno colpito anche opere già programmate ed impegnate per circa euro 1.400.000 causando notevoli disagi agli enti locali sempre meno ricchi di risorse.

Il comma 2 dello stesso articolo modifica il comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2001, prevedendo che: "A integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per la realizzazione di opere di loro interesse". Le risorse sono assegnate su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

L'articolo 21 quater riporta disposizioni per fronteggiare le problematiche relative alla interruzione della procedura di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF).

Con l'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005 è soppresso, a far data dal 29 luglio 2005, l'Ente sardo acquedotti e fognature, disposta la relativa liquidazione e fissata in 24 mesi a decorrere dall'approvazione del programma di liquidazione da parte della Giunta regionale.

Il termine ultimo per la liquidazione è stato spostato, nel corso degli anni 2008-2010, fino alla data del 31 dicembre 2010, scaduto il quale, secondo l'articolo 21, comma 5, della legge regionale n. 4 del 2006, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. Essendo venuta a cessare la gestione liquidatoria, si rende necessario attivare con immediatezza le iniziative per il governo delle numerose problematiche ancora aperte. Di fatto, la procedura di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature ha attualmente in carico numerosi contenziosi, e il completamento della rendicontazione di opere pubbliche finanziate dal ministero delle infrastrutture. Pertanto tutte le vertenze appena citate, oltre a necessitare dell'apporto attivo delle strutture dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, richiedono adeguata copertura finanziaria per fronteggiare spese di diversa natura.

Per questo motivo la norma autorizza l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ad apportare le necessarie variazioni in entrata ed in spesa al bilancio regionale.

Gli altri commi dello stesso articolo sono finalizzati a rimuovere problemi ostativi che non rendono celere la liquidazione delle stesso ente e la conclusione di procedure ancora pendenti come espropri, o l'introduzione della Regione quale soggetto titolare di crediti, visto il subentro ope legis all'ex ESAF in liquidazione.

L'articolo 21 quinquies disciplina l'entrata in vigore della legge.

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La Commissione Bilancio, interpellata con nota n. 2902 dell'11 marzo 2011 ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del Regolamento, non ha espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 45, comma 10 del medesimo Regolamento.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni nei vari settori di intervento (collegato alla manovra finanziaria 2011-2013)

Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF

 

Capo II
Opere pubbliche

 

Capo II
Opere pubbliche


(soppresso)

 

Art. 17
Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza della Regione Sardegna

1. Nella legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è così sostituito:
"b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche in cemento armato o in muratura fuori alveo; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 m e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;";
b) il comma 4 dell'articolo 4 ed il comma 2 dell'articolo 5 sono abrogati;
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Applicazione delle sanzioni ed aggiornamento dell'Allegato A)
1. Fatti salvi gli aspetti penali, le sanzioni da applicarsi relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti sono determinate, con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono aggiornati i contenuti dell'Allegato A, previa acquisizione, per i soli aspetti tecnici, del parere dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.".

2. Nel comma 9, dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale ) dopo le parole "con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a spese dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) nei casi di opere acquisite al demanio regionale".

3. Nella lettera a), del comma 12, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), le parole "le opere idrauliche di seconda e terza categoria" sono sostituite dalle parole: "le opere idrauliche di seconda categoria".

 

Art. 17
Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza regionale

1. Nella legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è così sostituita:
"b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;";
b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis (Applicazione delle sanzioni ed aggiornamento dell'allegato A)
1. Fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti, è sospesa fino all'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono aggiornati i contenuti dell'allegato A, previa acquisizione, per i soli aspetti tecnici, del parere dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.".

2. Nel comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), dopo le parole "con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a spese dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) nei casi di opere acquisite al demanio regionale".

3. Nella lettera a) del comma 12, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), le parole "le opere idrauliche di seconda e terza categoria" sono sostituite dalle parole: "le opere idrauliche di seconda categoria".

4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 5, al comma 1 dell'articolo 25 dell'allegato A e al comma 1 dell'articolo 26 dell'allegato A, della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono rideterminati al 30 giugno 2012. Fino a detto termine sono estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti.

5. Il comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:
"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni, delle spese di istruttoria, delle spese generali di controllo e dal versamento delle cauzioni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), per le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali invasi, vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni AIB.".

6. Le funzioni di controllo e di vigilanza sulle autorizzazioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono da intendersi attribuite alle province anche con riferimento alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

 

Art. 18
Disposizioni in materia di edilizia residenziale

1. Nella legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), all'articolo 8, comma 1, le lettera a) e c) sono così sostituite:
"a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita deve essere conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;
c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita deve essere conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;".

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) istitutiva del Fondo regionale per l'edilizia, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario il tesoriere della Regione provvede a versare gli interessi attivi maturati negli appositi conti correnti vincolati presso lo stesso tesoriere ed intestati agli istituti di credito convenzionati.

 

Art. 18
Disposizioni in materia di edilizia residenziale

1. Nella legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), all'articolo 8, comma 1, le lettere a) e c) sono così sostituite:
"a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;
c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;".

2. Le residue risorse disponibili a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) sono destinate per la prosecuzione delle iniziative rivolte all'housing sociale in coerenza con le linee di intervento individuate dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa).

3. Gli interventi di cui alla legge regionale n. 32 del 1985 a favore dei nuclei familiari percettori di reddito sino ad euro 40.775, costituiti da giovani coppie ovvero a favore di interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate nei centri storici o nei centri matrice, sono riconosciuti, entro il tetto massimo del mutuo concedibile, secondo le seguenti opzioni alternative:
a) una quota massima del 10 per cento, non eccedente euro 10.000, dell'importo del mutuo concesso quale contributo a fondo perduto, oltre la riduzione del tasso bancario d'interesse nella misura del 50 per cento sulla residua quota dello stesso importo di mutuo;
b) la riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 70 per cento sul mutuo concesso.

 

Art. 19
Modifiche all'articolo 12 della
legge regionale n. 5 del 2007

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2007, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4 bis. Le modalità di corresponsione degli incentivi previsti dal presente articolo, come definite dall'articolo 47, comma 9 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, si applicano tenendo conto della componente temporale delle attività professionali svolte, come certificata dal dirigente del competente servizio, in rapporto alla prestazione lavorativa complessiva posta a base della retribuzione di risultato e rendimento riconosciuta.".

 

Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2007

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2007, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4 bis. Le modalità di corresponsione degli incentivi previsti dal presente articolo, come definite dall'articolo 47, comma 9 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), si applicano tenendo conto della componente temporale delle attività professionali svolte, come certificata dal dirigente del competente servizio, in rapporto alla prestazione lavorativa complessiva posta a base della retribuzione di risultato e rendimento riconosciuta.".

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, dopo il comma 13 è introdotto il seguente:
"13 bis. I ribassi di gara e le ulteriori economie realizzati sulle opere di cui al presente articolo restano a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli enti per il completamento dell'opera medesima ovvero per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento.".

 

Art. 20
Riprogrammazione fondi viabilità

1. Le somme relative al programma di spesa di viabilità statale, ancorché impegnate, o oggetto di perenzione sono destinate ad altri interventi urgenti di viabilità da realizzarsi mediante affidamento ad enti attuatori anche differenti da quelli per i quali sono stati assunti gli originali impegni di spesa. Alla riprogrammazione dei finanziamenti si procede con deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 20
Finanziamento del controllo della velocità, della progettazione di opere regionali e della viabilità provinciale

1. È autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di un sistema di rilevamento della velocità media e del sorpasso nelle arterie stradali sarde a più elevata incidentalità (UPB S07.01.002). L'autorizzazione di spesa di euro 1.100.000 di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 (Agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali) è rideterminata, per l'anno 2011, in euro 600.000 (UPB S01.06.002).

2. Le modalità di utilizzo del finanziamento sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

3. Per la progettazione di opere di competenza della Regione di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2007, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (UPB S01.04.001).

4. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002). Le risorse sono ripartite tra le province sulla base delle estese chilometriche delle strade di rispettiva competenza.

COPERTURA FINANZIARIA

in diminuzione

UPB S01.03.010
Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA
2011 euro 8.000.000
2012 euro 8.000.000
2013 euro 8.000.000

UPB S01.06.002
Trasferimento agli enti locali - Investimenti
cap. SC01.1110
2011 euro 500.000
2012 euro ---
2013 euro ---

in aumento

UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000

UPB S07.01.002
Infrastrutture di trasporto di interesse degli enti locali
2011 euro 5.500.000
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000

 

Art. 21
Proroga termini opere pubbliche

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), dopo le parole: "è disposta la revoca della loro assegnazione" sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi i casi in cui, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente, sia confermata la validità programmatica della relativa spesa, ovvero proposta la riprogrammazione delle risorse a favore di altri beneficiari senza economia delle relative somme".

 

Art. 21
Proroga termini opere pubbliche

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), dopo le parole: "è disposta la revoca della loro assegnazione" sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi i casi in cui, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente, sia confermata la validità programmatica della relativa spesa, ovvero proposta la riprogrammazione delle risorse a favore di altri beneficiari purché sussistenti nelle scritture contabili".

 

 

Art. 21 bis
Incentivi alla certificazione di qualità

1. Al fine di incentivare l'innovazione e la competitività degli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, a termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è disposta la concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento ammesso e con la previsione di un massimale di euro 4.000. I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Per l'attuazione della presente norma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

COPERTURA FINANZIARIA

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S07.10.001
Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali
2011 euro ---
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000

 

Art 21 ter
Finanziamenti di opere pubbliche
degli enti locali

1. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato l'ulteriore o stanziamento di euro 9.000.000 nell'anno 2011, di euro 10.000.000 nell'anno 2012 e di euro 5.000.000 nell'anno 2013. Il relativo programma di intervento, riservato agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici (UPB S07.10.005).

2. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) è così sostituito:
"12. Ad integrazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito un fondo unico di investimenti destinato ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la realizzazione di opere di loro interesse con lo stanziamento di euro 16.000.000 per l'esercizio 2011; alla determinazione degli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche ed integrazioni, determina i criteri di assegnazione ripartendo la metà delle risorse ai comuni in parti uguali e la restante metà in ragione di euro 6,99 per abitante.".

COPERTURA FINANZIARIA

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 5.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 5.000.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

UPB S01.06.002
Trasferimenti agli enti locali - Investimenti
2011 euro 4.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

in aumento

UPB S07.10.005
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse
2011 euro 9.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 5.000.000

 

Art. 21 quater
Disposizioni conseguenti all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF

1. Per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto, ad operare le necessarie variazioni nell'entrata e nella spesa del bilancio regionale.

2. Alla gestione dei rapporti ancora in corso al termine della gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

3. È disposto il trasferimento a favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna dei crediti da tariffa e canoni vantati dal cessato ESAF, per le forniture effettuate a tutto il 31 dicembre 2004, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora da incassare.

4. Per il potenziamento dell'organico destinato alle attività connesse alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESAF, l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione esamina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le istanze presentate, entro trenta giorni dalla medesima data, dal personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15), ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nell'ambito della dotazione organica.

 

Art. 21 quinquies
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).