CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 222/A - parte I

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISA

il 15 novembre 2010

Disposizioni nei vari settori di intervento
(collegato alla manovra finanziaria 2011-2013)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - Demanio e patrimonio regionale, federalismo fiscale e finanza locale

ARTICOLO 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35

Al fine di consentire di accelerare le procedure di dismissione dei beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, cui deve improntarsi l'azione amministrativa, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35. Si ricorda, infatti, che il testo normativo vigente si è dimostrato, nella sua pratica applicazione, in parte inadeguato rispetto alle esigenze di tempestiva valorizzazione del patrimonio regionale.

Modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 1

La predisposizione annuale di un programma di dismissioni avente proiezione quinquennale appare una semplice duplicazione dell'elenco annuale dei beni immobili per i quali si intende avviare la procedura di dismissione. È sufficiente la predisposizione del solo elenco annuale, da presentare ogni anno da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio.

Considerato il costante flusso di acquisizioni degli immobili da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, nonché la recente procedura di acquisizione dei beni dei soppressi enti strumentali (legge regionale n. 7 del 2005) è indispensabile poter aggiornare in qualunque momento il precitato elenco, qualora la Giunta regionale ne ravvisi l'opportunità. L'introduzione di un termine per il rilascio del parere della Commissione consiliare consentirebbe di ridurre i tempi per l'alienazione dei beni.

Modifica ai commi 3 e 4 dell'articolo 1

Si ritiene che il metodo di cui articolo 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), per la vendita degli immobili sia più celere per l'espletamento delle gare.

La determinazione del prezzo a base d'asta, nei casi di asta andata deserta, così come stabilito dall'articolo 591 del Codice di procedura civile, consentirebbe all'ufficio di determinare automaticamente la nuova base d'asta. Si eviterebbe pertanto l'invio alla Commissione tecnica regionale della pratica per la rideterminazione del prezzo, con un conseguente notevole snellimento della procedura, e un alleggerimento di fatto dell'attività degli uffici e della stessa Commissione.

Modifica al comma 5 dell'articolo 1

La legge 2 febbraio 1973, n. 14, è stata abrogata con l'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; si è pertanto ritenuto opportuno far riferimento all'articolo 73, lettera c), del regio decreto n. 827 del 1924, già peraltro richiamato nella precitata norma abrogata.

Modifica al comma 8 bis dell'articolo 1

La modifica al comma 8 bis consentirebbe da un lato agli attuali occupanti degli immobili, che vantano situazioni ormai consolidate negli anni, di poter più agevolmente procedere all'acquisto degli stessi, e dall'altro all'Amministrazione di poter confidare in una dismissione, attenuando le probabilità di un contenzioso sulle procedure in menzione.

Si tratta in sostanza di applicare anche ai fabbricati ed alloggi ad uso abitazione della Regione il disposto di cui al comma 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Comma 9 (di nuova istituzione)

Nel corso degli anni si è riscontrata la difficoltà di procedere all'alienazione degli immobili regionali anche per la presenza negli stessi di abusi edilizi, non sanabili per la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di sanatoria.

Pertanto, al fine di ovviare a tale problematica e consentire di procedere all'alienazione, si è reso necessario prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 40, commi quinto e sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale. Si rappresenta che tale disposizione è prevista ai sensi della legge n. 662 del 1996, anche "per i trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché per i trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali".

Articolo 1 bis - Procedimento di valutazione (nuova istituzione)

Per la valutazione dei beni immobili di proprietà regionale da vendere secondo la procedura di cui all'articolo 1 si prevede l'affidamento di un incarico ad un tecnico abilitato che renderà una perizia giurata di stima. Tale procedura consentirebbe di avere in tempi brevi le stime per poter costituire un'adeguata base d'asta. Si valuti che, come le pregresse esperienze in materia dimostrano, in definitiva, a prescindere dalle valutazioni e stime redatte dagli organi tecnici dell'Amministrazione, il valore di mercato, in un'asta adeguatamente pubblicizzata, viene determinato dalle condizioni del mercato stesso in quel determinato momento economico.

Per valori di stima superiori a 500.000 euro e per i beni suscettibili di vendita con trattativa privata, si prevede, quale ulteriore momento di ponderazione, l'approvazione del suddetto valore di stima da parte della Commissione tecnica regionale.

Modifica all'articolo 2 - Commissione tecnica regionale.

Nel corso degli anni si è assistito ad una limitata operatività della attività della commissione (configurata quale collegio perfetto dall'attuale normativa) dovuta alla mancata partecipazione alle convocazioni ai lavori della commissione, anche se per giustificati motivi, di alcuni componenti; ciò ha comportato aggravi nei tempi di definizione dell'istruttoria delle pratiche.

Pertanto con la modifica di questo articolo, introducendo strumenti di flessibilità nella sua composizione, pur assicurando la rappresentatività degli organismi tecnici coinvolti, si prevede la possibilità di delegare la partecipazione ai lavori a tutti i componenti nel caso in cui siano impossibilitati a partecipare. Ulteriore elemento di flessibilità è costituito dalla possibilità per la commissione di deliberare le proprie valutazioni a maggioranza dei presenti. Si prevede comunque che la commissione possa essere regolarmente insediata ove partecipino la maggioranza degli aventi diritto.

Si è inoltre provveduto ad aggiornare le figure professionali dei componenti la commissione sulla base della normativa vigente.

ARTICOLO 2 - Istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime

Come è noto, a seguito del decreto legislativo n. 234 del 2001, avente ad oggetto il conferimento di funzioni e compiti già attribuiti alle regioni ordinarie con l'articolo 105, lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998, modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il legislatore ha conferito alla Regione sarda le funzioni inerenti la gestione del demanio marittimo e dei porti di interesse regionale e interregionale, con esclusione delle funzioni connesse al diritto dominicale, rimasto in capo allo Stato (vedi articoli 31, 32, 34, 35 e 55 del Codice della navigazione), delle funzioni concernenti le concessioni per l'approvvigionamento di fonti di energia, del Sistema informatizzato del demanio (SID) e delle funzioni strettamente connesse alla sicurezza della navigazione.

A fronte di un conferimento di funzioni tanto ampio, però, lo Stato continua ad incamerare il canone erariale dovuto annualmente dai concessionari nella misura stabilita (per le concessioni aventi finalità turistico - ricreative e di nautica da diporto) nel decreto legge n. 400 del 1993, recentemente modificato con la legge finanziaria per il 2007.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione del demanio marittimo, con determinazione n. 2081/D del 28 dicembre 2001 e con determinazione n. 2220/D del 29 dicembre 2003 l'Amministrazione regionale ha imposto ai titolari di concessioni demaniali marittime il pagamento di un importo annuale definito "sovracanone".

In merito, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, sono state conferite ai comuni le funzioni inerenti il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, aventi ad oggetto aree scoperte o coperte con impianti di facile rimozione, si propone di inserire nella finanziaria 2010 una norma di legge che preveda un canone regionale aggiuntivo sulle concessioni di beni del demanio marittimo che sostituisca il sovracanone istituito con determinazioni dirigenziali, in modo da consentire alle amministrazioni comunali di poter incamerare le risorse necessarie ad assicurare un corretto esercizio delle funzioni conferite.

In favore dei comuni costieri viene inoltre previsto, così come già avveniva ai sensi della determinazione del Servizio centrale del demanio n. 2316/D del 31 dicembre 2003, che parte dei proventi introitati dalla Regione a titolo di canone, venga destinata alle amministrazioni comunali quale contributo per gli oneri finanziari sostenuti per la predisposizione dei servizi essenziali inerenti la balneazione (pulizia spiagge libere, primo soccorso, ecc.) in modo da evitare una modifica in peius delle risorse finanziarie su cui i comuni possono attualmente contare.

La Regione Sardegna ha la competenza di determinare imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri in base a quanto previsto nell'articolo 8, lettera h), dello Statuto speciale con l'unico limite del rispetto della "armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". Il legislatore regionale deve perciò rispettare "lo spirito del sistema tributario dello Stato" e agire in "coerenza e omogeneità con tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono" (cfr. Corte costituzionale sent. n. 102 del 15 aprile 2008).

La Regione Sardegna ha l'unico obbligo di valutare essa stessa la coerenza del sistema regionale con quello statale e conformare, di conseguenza, i propri tributi agli elementi essenziali del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari (cfr. sent. Corte costituzionale n.102 del 2008).

A questo proposito e con riferimento alla misura del canone regionale aggiuntivo, si richiama la legge 16 maggio 1970, n. 281 (emanata per le regioni a statuto ordinario) che prevede l'istituzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e che, al secondo comma, dispone che "le Regioni determinano l'ammontare del canone in misura non superiore al triplo del canone di concessione".

Si ritiene pertanto ragionevole e conforme ai principi del sistema tributario dello Stato stabilire che il canone regionale aggiuntivo sia calcolato in misura pari alla metà dell'importo dovuto a titolo di canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto superfici scoperte, opere di facile e di difficile rimozione ed in misura pari al 5 per cento del canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. Tale differenza è giustificata dal fatto che i titolari di concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate alle predette attività, a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007, che àncora il calcolo ai valori OMI, devono affrontare oggettive difficoltà in quanto l'importo del canone erariale ha subito un incremento pari anche al 1.000 per cento rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa previgente.

Al fine di assicurare comunque un introito congruo per le amministrazioni chiamate alla gestione dei beni demaniali marittimi si è equiparato l'importo minimo del canone regionale a quello stabilito per il canone erariale, con l'unica eccezione delle concessioni di natura temporanea della durata pari o inferiore ai quattordici giorni per cui si è prevista la riduzione alla metà.

ARTICOLO 3 - Successione nelle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e della nautica da diporto

Con la presente norma si intende introdurre una disciplina atta a compensare la perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto concessorio demaniale marittimo. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, viene ad essere sancito l'obbligo di affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica delle concessioni demaniali marittime giunte a scadenza; nel medesimo testo viene esclusa la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni. La direttiva sancisce inoltre la definitiva abrogazione dall'ordinamento italiano del cosiddetto Diritto di insistenza, espressamente abrogato dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. Si intende pertanto prevedere misure atte a compensare la perdita economica relativa agli investimenti effettuati dai concessionari.

ARTICOLO 4 - Attività manutentiva

Il patrimonio immobiliare non funzionale, non utilizzato a fini istituzionali né per l'attività amministrativa, ha assunto una notevole dimensione per effetto dei trasferimenti statali (beni militari) e non (beni ex aziende ferroviarie: SFS, FCS, FMS) oltre che di quelli di ex enti regionali (Ersat, Istituto incremento ippico, ecc.). Ciò richiede un notevole impegno che non può essere supportato dalle attuali strutture di gestione patrimoniale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per cui si ritiene opportuno coinvolgere le strutture del Genio civile che per la loro diffusione nel territorio sono in grado di assicurare gli indispensabili livelli di manutenzione del patrimonio immobiliare.

ARTICOLO 5 - Osservatorio regionale sul demanio costiero

In seguito alla piena operatività del decentramento amministrativo scaturente dal combinato disposto del decreto legislativo n. 234 del 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2007, nonché della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione, e dall'attuazione dei principi sanciti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 89/2006, 90/2006, 255/2007 e 344/2007, la competenza in materia di gestione del demanio marittimo spetta alla Regione autonoma della Sardegna.

Le uniche eccezioni sono costituite dalla perdurante competenza statale operante nei territori ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, nelle zone di interesse per la difesa dello Stato, e nel rilascio di concessioni inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia.

In conseguenza dell'approvazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, e della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nell'intero territorio regionale sono attualmente suddivise tra:
a) comuni, per quanto concerne le concessioni sugli arenili con finalità turistico-ricreative ed aventi ad oggetto aree scoperte e/o impianti di facile rimozione;
b) agenzia della Conservatoria delle coste, per quanto concerne le aree demaniali affidate alla gestione dell'Agenzia;
c) Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, Direzione generale degli enti locali e finanze, per quanto concerne le concessioni sugli arenili non conferite ai comuni o affidate in gestione alla Conservatoria e per tutte quelle ricadenti negli ambiti portuali di interesse regionale.

Considerata tale frammentazione di competenze, emerge la necessità che lo sfruttamento delle coste e del mare territoriale sia monitorato da un Osservatorio che assicuri un momento di sintesi e costituisca un punto di riferimento per tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella gestione del demanio marittimo, oltre che fornire un costante supporto conoscitivo all'attività di rilascio delle concessioni demaniali.

Tramite la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti le trasformazioni che interessano il demanio marittimo, l'Osservatorio potrà monitorare lo stato di salute delle coste e contribuire ad evitare che un eccessivo sfruttamento possa provocare fenomeni di erosione della fascia costiera o danni al suo delicato equilibrio ecologico ed ambientale.

Con la redazione di specifici rapporti trasmessi a tutti i soggetti coinvolti nella gestione o comunque interessati, sarà in grado inoltre di fornire un quadro generale della situazione in cui verranno evidenziati non solo gli aspetti legati allo sfruttamento della costa vista come risorsa economica, ma anche, e soprattutto, quelli legati alle eventuali modificazioni geomorfologiche riscontrate, che i singoli enti chiamati ad operare sul demanio marittimo non potrebbero, da soli, possedere.

ARTICOLO 6 - Vigilanza sulle aree demaniale portuali

Scopo delle disposizioni è quello di assicurare il mantenimento del necessario servizio di vigilanza e di attività amministrativa che sinora era assicurato dalle capitanerie di porto nelle aree portuali di interesse regionale (escluse quindi le aree portuali che ricadono nella competenza delle Autorità portuali di Cagliari ed Olbia). Le stesse capitanerie oggi, per effetto del trasferimento di competenze alla Regione svolgono le sole funzioni di vigilanza a mare e sugli approdi. È quindi urgente ed indispensabile garantire il servizio di vigilanza che, nella struttura organizzativa regionale, non può che essere svolto dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) che già dispone di una rete diffusa su tutti gli ambiti costieri con proprie stazioni attrezzate di imbarcazioni (basi logistiche operative navali). Tale rete di stazioni o basi può garantire altresì quei servizi amministrativi e di sportello necessari per una gestione ottimale delle competenze regionali, in materia di autorizzazioni e permessi, di competenze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

ARTICOLO 7 - Fondi rustici

La Corte costituzionale, con sentenza n. 318 del 1° luglio 2002, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (recante norme sui contratti agrari) concernenti, rispettivamente "Tabella equo canone" e "Revisione degli estimi. Imposte sui terreni".

Il vuoto normativo prodotto dalla citata sentenza ha determinato il blocco dell'attività contrattuale sui fondi rustici di proprietà della Regione, per l'impossibilità di rinnovare i contratti d'affitto scaduti, di volturare eventuali contratti in essere e di stipularne di nuovi. Tutto ciò ha avuto gravi ripercussioni di carattere finanziario a danno della Regione, nonché degli stessi affittuari che non possono accedere a contributi pubblici in mancanza di un valido titolo di detenzione dei terreni in questione, né possono ottenere le autorizzazioni per effettuare interventi di gestione e di utilizzo del soprassuolo forestale.

Si rende necessario, pertanto, provvedere con urgenza a tale riguardo demandando alla Giunta regionale il compito di stabilire adeguati criteri per l'assegnazione in affitto dei fondi rustici di proprietà della Regione e per la determinazione dei relativi canoni.

ARTICOLO 8 - Partecipazioni azionarie

Ai sensi della deliberazione n. 48/8 del 12 ottobre 2005, il deposito delle partecipazioni azionarie avviene unicamente presso la Tesoreria regionale.

In ogni assessorato gestore di partecipazioni azionarie è nominato un referente che provvede alla cura del deposito dei titoli.

Il referente deve comunicare alla Direzione generale degli enti locali e finanze qualunque variazione rispetto alla consistenza e al valore delle partecipazioni azionarie regionali ed, inoltre, l'ammontare delle predette partecipazioni all'inizio e al termine di ciascun anno.

La direzione generale degli enti locali e finanze, conseguentemente, trasmette alla Ragioneria generale i prospetti riepilogativi dei titoli azionari unitamente al conto del patrimonio immobiliare e mobiliare per la predisposizione del rendiconto generale.

Non è espressamente previsto per legge il soggetto di fatto gestore delle partecipazioni.

Al momento fa eccezione l'articolo 30, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, che attribuisce all'Assessorato regionale degli enti locali finanze ed urbanistica le azioni dell'ARST Spa.

Tale norma è però in contraddizione con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/10 del 28 aprile 2009, che affida all'Assessorato dei trasporti il controllo gestionale e strategico della citata società.

ARTICOLO 9 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12

Per permettere la completa assegnazione del personale delle disciolte comunità montane nei ruoli degli enti locali si propone di estendere la platea dei comuni destinatari a tutti quelli facenti capo alla provincia o alle province cui facevano riferimento le comunità disciolte.

Per consentire la chiusura della gestione commissariale delle comunità montane e far fronte agli oneri imprevisti emersi anche successivamente alla costituzione delle unioni dei comuni di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, l'Amministrazione regionale si fa carico delle somme necessarie per la liquidazione delle spettanze eventualmente dovute a terzi da parte delle disciolte comunità montane.

ARTICOLO 10 - Personale delle comunità montane

Al fine di definire le assegnazioni di personale delle soppresse comunità montane, per le quali sussistano situazioni di contenzioso ovvero di mancata sistemazione, si propone di favorirne la mobilità anche verso altri comuni della Regione. In caso in cui non si raggiungano le intese o gli accordi previsti dalla legge n. 12 del 2005, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione.

ARTICOLO 11 - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4

Al fine di definire le situazioni di contenzioso pendenti tra le varie province in ordine alla assegnazione del patrimonio delle province preesistenti, si propone una procedura di composizione mediata dall'Amministrazione regionale; in caso che questa non abbia buon fine si propone che tali situazioni siano definite con decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 12 - Modifiche alla legge regionale 22 agosto 2007, n. 9

L'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), istituisce il Comitato tecnico regionale con funzioni consultive.

Per il funzionamento del Comitato è necessario prevedere che ai componenti venga corrisposto il gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

ARTICOLO 13 - Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2

L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, demanda alla Giunta regionale la costituzione di un'apposita commissione di studio per la definizione di testi legislativi inerenti la riforma delle autonomie locali e relativa legislazione. Per il funzionamento della commissione è necessario prevedere che ai componenti venga corrisposto il gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

ARTICOLO 14 - Contributi agli enti locali per sofferenze finanziarie

Si propone di intervenire a favore degli enti locali che, a seguito di contenziosi legali per opere pubbliche ed espropri, versino in condizioni di sofferenza finanziaria, con un contributo commisurato all'effettivo fabbisogno necessario per evitare situazioni di dissesto finanziario.

ARTICOLO 15 - Fondo sviluppo urbano e territoriale

Di fronte alle crescenti iniziative orientate ad aree specifiche con progetti integrati di sviluppo e forme di partenariato pubblico privato (PPP), si assiste a una sempre più accentuata carenza di risorse finanziarie pubbliche per gli investimenti degli enti locali, che sono così portati a ricercare nuove forme di collaborazione con quei privati interessati alla realizzazione di iniziative connotate da redditività e in tal caso disponibili a indebitarsi con modalità di finanziamento adeguate. A tale scopo sono state avviate in molte regioni operazioni finanziarie per lo sviluppo urbano sperimentando modalità e percorsi innovativi. Tra questi i suggerimenti provenienti anche dalla Commissione europea (regolamento n. 1083, articolo 44, e regolamento n. 1828/06 articoli 43 e 46) con la proposta dello strumento "Jessica". Risultano di particolare interesse gli strumenti di ingegneria finanziaria quali i fondi per lo sviluppo urbano (FSU), costituiti da partenariati fra istituzioni pubbliche e investitori privati per il finanziamento di progetti integrati di sviluppo. I FSU sono uno strumento di ingegneria finanziaria che fornisce finanziamenti rimborsabili, anche sotto forma di garanzie, ai partenariati operativi tra settore pubblico e privato e ad altri progetti inclusi in un piano integrato di sviluppo. I progetti finanziari possono beneficiare di contributi pubblici per la quota di spesa non coperta dal finanziamento. Il fondo può rimborsare e remunerare con modalità diverse gli investitori pubblici e quelli privati.

Il FSU potrà intervenire per il finanziamento di:
- infrastrutture urbane, tra cui trasporti, risorse idriche/trattamento di acque reflue, energia, ecc.;
- elementi del patrimonio storico o culturale, per finalità turistiche o altri utilizzi sostenibili;
- riconversione di siti industriali abbandonati, comprese le opere di bonifica e decontaminazione;
- spazi ad uso ufficio per le piccole e medie imprese (PMI) e per aziende di settori quali informatica e R&ST;
- edifici universitari, comprese le strutture mediche, biotecnologiche e di altri ambiti specialistici;
- miglioramento dell'efficienza energetica.

Potranno essere previste inoltre operazioni realizzate direttamente dagli enti locali o da operatori privati con gli enti locali attraverso strumenti del partenariato pubblico privato e/o del project financing.

Articolo 16. È la copertura finanziaria al presente capo.

 

CAPO III - Attività produttive

Articolo 22 - Interventi in materia di attività produttive

Comma 1

Lo stanziamento richiesto è finalizzato ad assicurare la necessaria attività di supporto al Coordinamento regionale per gli sportelli unici istituito presso l'Assessorato dell'industria - Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale il quale, nelle more della costituzione dell'Ufficio regionale SUAP di cui alle legge regionale n. 3 del 2008, è stato individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 dell'11 aprile 2008 quale ufficio competente a fornire l'assistenza ai SUAP, nonché a monitorare l'attuazione dell'articolo 1, commi 16-32, della legge regionale n. 3 del 2008.

Comma 2

Il comma proposto costituisce un primo recepimento della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, già recepita dallo Stato italiano attraverso il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che delinea un iter procedurale spesso più oneroso rispetto all'iter consolidato di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, commi 16-32. Tale recepimento da parte della Regione Sardegna, conforme all'articolo 84 del decreto legislativo n. 59 del 2010, permette di estendere l'ambito di applicazione della legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, commi 16-32, a tutti i prestatori di servizi e di confermare per tutti i procedimenti amministrativi relativi alla produzione di beni e servizi le procedure di maggior favore previste dalla vigente normativa regionale.

Comma 3

Il comma ha la finalità di individuare un'ulteriore tutela per l'imprenditore in caso di inadempienza da parte della pubblica amministrazione nell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, commi 16-32; tale norma è in linea con le disposizioni previste nel regolamento attuativo dell'articolo 38 del decreto legge n. 112 del 2008 (decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010).

Comma 4

Lo stanziamento è diretto a garantire all'Amministrazione regionale un supporto tecnico-giuridico (anche tramite l'individuazione di un advisor) con riferimento alla procedura di gara finalizzata all'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica.

Comma 5

L'ulteriore stanziamento si rende necessario in considerazione del fatto che lo stanziamento ordinario già previsto è stato definito sulla base delle risorse assegnate a suo tempo, e, pertanto, tiene conto solo parzialmente del budget previsionale presentato dalle società. Data la disponibilità di nuove risorse si ritiene di dover, quindi, meglio supportare la gestione delle richiamate controllate, nella misura esposta in norma, come meglio sotto specificato:

IGEA Spa euro 1,0 ML
Carbosulcis Spa euro 4,0 ML

 

Comma 6

Lo stanziamento è finalizzato alla ricapitalizzazione della società Sotacarbo Spa al fine di erogare le risorse necessarie alla realizzazione di un programma di ricerche finalizzato a sviluppare e implementare tecnologie sull'utilizzo "pulito" della risorsa carbone e di quello "sulcis" in particolare, anche nella prospettiva di sfruttamento esteso del bacino carbonifero del Sulcis.

Si evidenzia che tali attività sono in linea con l'azione lanciata dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto "Clima ed energia" sulla generazione sostenibile di energia da combustibili fossili. Le attività in parola, inoltre, grazie alla realizzazione di un progetto di innovazione tecnologica per la produzione da carbone "sulcis" di energia elettrica ad emissioni zero, darebbero attuazione alle previsioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia energetica), relativamente alla promozione dell'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione dei gas effetto serra.

Sotacarbo Spa, società partecipata regionale, sta già realizzando un progetto di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo finalizzato alla messa a punto di tecnologia di cattura e di confinamento della CO2. Al fine, pertanto, di attivare un più ampio programma di studio e sperimentazione utile anche per individuare possibili utilizzi del carbone, e in attuazione delle previsioni della citata legge n. 99 del 2009, si ritiene di proporre uno stanziamento finalizzato alla ricapitalizzazione di Sotacarbo Spa per un importo di euro 1.000.000, per lo sviluppo di attività di studio e sperimentazione sull'utilizzo ecocompatibile del carbone, e di quello "sulcis" in particolare.

Comma 7

Lo stanziamento è finalizzato al supporto della gestione delle richiamate controllate, nella misura esposta in norma, come meglio sotto specificato:

SIGMA Invest Spa euro 1,1 ML
Fluorite di Silius Spa euro 3,0 ML

 

Comma 8

Lo stanziamento proposto assicura la custodia ed il mantenimento in sicurezza della miniera di Genna Tres Montis fino al momento dell'assegnazione ad un nuovo concessionario, previo espletamento di apposito bando di assegnazione, ovvero della chiusura definitiva.

Comma 9

Con l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3, e 25 luglio 2008, n. 10, la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo economico e territoriale, ha disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali che ha interessato, tra l'altro, la riforma dei consorzi industriali. La legge n. 3 del 2008, all'articolo 7, comma 42, prevede uno stanziamento da destinare alla copertura degli oneri relativi alla chiusura delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR della Sardegna, avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della medesima legge regionale n. 3 del 2008. La legge regionale n. 10 del 2008, all'articolo 8, prevede che per l'attuazione della riordino delle funzioni in materia di aree industriali in essa normato, si ricorra alle risorse di cui all'articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008.

L'articolo 1, comma 50, ultimo capoverso, della legge regionale n. 1 del 2009, nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione, ha previsto, quindi, la possibilità di impiegare le suddette risorse anche per le spese di funzionamento dei consorzi ZIR in liquidazione. Si propone pertanto lo stanziamento in parola per far fronte alle diverse necessità derivanti dalle previsioni di legge sopra richiamate.

Comma 10

L'articolo 24, comma 17, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, prevede la concessione, in favore del Consorzio industriale della Valle del Tirso, del contributo di euro 850.000 per il completamento della sede del centro servizi dello stesso Consorzio (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0615).

Con nota prot. n. 6 del 12 gennaio 2010, il commissario liquidatore del Consorzio evidenzia che il completamento di detto intervento non sarebbe un investimento produttivo in quanto la struttura sarebbe sovradimensionata rispetto alle attuali e future esigenze del Consorzio, e nel contempo chiede che i fondi residui del finanziamento sopra richiamato, pari a euro 271.400, vengano destinati all'ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti, di proprietà consortile.

Il commissario evidenzia altresì che, considerato il sovradimensionamento della struttura, una sua partizione consentirebbe, inoltre, di ricavare ambienti diversi per poi metterli in vendita o darli in affitto agli operatori economici, alcuni dei quali sarebbero interessati ad acquistarli nello stato in cui si trovano (rustico). La piattaforma per la quale si propone l'ampliamento è una struttura funzionante, collocata in una posizione baricentrica rispetto all'area di interesse, che a causa delle ridotte dimensioni viene utilizzata da un bacino di utenza piuttosto ristretto.

Comma 11

Il comma prevede la conservazione della somma, pari a complessivi euro 7.415.000, impegnata nell'anno 2008 e destinata alla copertura degli oneri relativi alla chiusura delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR della Sardegna, avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008. In esito alle suddette procedure, la vigente normativa prevede che i comuni, ovvero i consorzi industriali provinciali, subentrino nella titolarità del patrimonio consortile. In seguito al subentro i suddetti enti non devono infatti farsi carico di eventuali saldi patrimoniali negativi in quanto il richiamato articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, prevede che le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni.

Comma 12

Con il presente comma si prevede che le funzioni industriali dei Comuni di Suni e Isili, non inclusi ai sensi della legge regionale n. 10 del 2008 nel Consorzio provinciale di Nuoro, possano essere svolte dai rispettivi consorzi industriali competenti per territorio.

Comma 13

L'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2009, ha previsto uno specifico stanziamento per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlativi allo sviluppo delle attività produttive. Tuttavia il relativo fondo non è ancora operativo. I recenti bandi emanati dall'Assessorato dell'industria ai sensi dell'articolo 7, comma 44, della legge regionale n. 3 del 2008, hanno evidenziato l'interesse riposto per la sovvenzione in argomento, destinata per lo più alle opere di urbanizzazione primaria, da parte degli enti beneficiari.

Benché le singole sovvenzioni erogate in occasione dei recenti bandi non siano state di importo rilevante, le stesse hanno comunque rivestito una grande importanza dal punto di vista strategico, in quanto hanno consentito di soddisfare una parte del fabbisogno di infrastrutture necessarie per l'insediamento delle aziende di piccole dimensioni di interesse locale.

Detta necessità, unitamente alla celerità dei tempi per l'approvazione del programma di spesa e l'erogazione dei finanziamenti, ha fatto sì che in seguito all'emanazione degli ultimi bandi PIP siano pervenute richieste di finanziamento per importi decisamente superiori alle risorse disponibili. Il citato articolo 7, comma 44, della legge regionale n. 3 del 2008, tuttora vigente, prevede che dette sovvenzioni vengano concesse a regime.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 11 del 2006, nelle more dell'implementazione del programma pluriennale di infrastrutture e di servizi sopra richiamato, la presente norma prevede la copertura legislativa dello stanziamento di bilancio per l'esercizio 2011, finalizzato alla concessione di sovvenzioni ai comuni per l'infrastrutturazione di aree destinate ad insediamenti produttivi, con l'obiettivo di razionalizzare e potenziare le infrastrutture delle aree in parola.

Comma 14

Lo stanziamento è finalizzato alla prosecuzione di interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza per i quali negli ultimi anni sono stati avviati i piani della caratterizzazione e i primi interventi di messa in sicurezza d'urgenza delle aree considerate prioritarie.

Comma 15

Lo stanziamento è destinato alla realizzazione della cartografia geologica del polo estrattivo graniti nord Sardegna (Gallura e Buddusò - Alà dei Sardi), da elaborare secondo gli standard scientifici del Progetto di cartografia geologica nazionale (CARG).

L'areale del polo estrattivo, confinante con i fogli geologici Arzachena, Tempio e S. Teresa Gallura già finanziati e realizzati nell'ambito del Progetto CARG, interessa circa 15 tavolette topografiche IGM, per un totale di circa 2.500 kmq, in cui è concentrata la maggior parte delle attività estrattive dei graniti della Sardegna.

La cartografia geologica, realizzata su supporto informatico, e la banca dati ad essa associata, contenente tutti i dati geologici rilevati e cartografati, rappresentano lo strumento tecnico-scientifico di base per una adeguata programmazione territoriale, finalizzata alla corretta e responsabile gestione del suolo e del sottosuolo. Tale cartografia costituisce, inoltre, valido supporto per le aziende che operano nell'industria estrattiva dei lapidei di pregio, fornendo loro tutti gli elementi utili per una adeguata valutazione delle georisorse, il loro razionale utilizzo e la loro valorizzazione.

Comma 16

Lo stanziamento è destinato alla predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1989. Il PRAE rappresenta lo strumento di programmazione nel settore dell'attività di cava e di riferimento operativo per la gestione di tale attività e ha l'obiettivo di indirizzare e valorizzare l'attività di cava, individuando le aree da destinare all'attività estrattiva nel rispetto dell'ambiente, della pianificazione paesaggistica regionale e nella prospettiva del recupero delle stesse. A tal fine occorre pertanto:
- determinare i beni paesistici, culturali, ambientali e scientifici, nonché gli interessi naturalistici, storici e socio-economici presenti nel territorio;
- accertare i vincoli di legge e le necessarie tutele che impongono preclusioni o limitazioni all'uso e alla trasformazione delle risorse del territorio;
- individuare e localizzare le aree precluse all'attività estrattiva e quelle in cui è consentita, mediante adeguata cartografia;
- definire le norme necessarie per la corretta gestione delle nuove attività estrattive di cava e per l'adeguamento delle attività pregresse.

Comma 17

Lo stanziamento richiesto per il 2011 è finalizzato ad assicurare la necessaria attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale e per l'istruttoria delle istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili.

Comma 18

Lo stanziamento inizialmente destinato a favore del bando "Contributi per impianti fotovoltaici - persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese", era di euro 3.000.000, con il quale sono state soddisfatte solo 1.000 richieste, una percentuale minima rispetto al numero complessivo delle domande positivamente istruite (6.300) per un totale di circa euro 25 milioni, e ciò a danno dei cittadini che hanno colto l'opportunità offerta dalle attività proposte dall'Amministrazione a favore della diffusione delle energie rinnovabili e di promozione della cultura della tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale. Nell'ottica di una politica generale di razionalizzazione della spesa, imposta dalla legislazione nazionale e comunitaria in tema di risanamento dei conti pubblici e in base al plafond di risorse regionali disponibile, si ritiene ragionevole proporre lo stanziamento di una somma pari a euro 5.000.000 e l'integrazione delle risorse disponibili con le economie risultanti dai bandi espletati nel 2008, che ammontano a circa euro 8.900.000, che consentirebbe comunque di influire in maniera incisiva sullo sviluppo dell'energia rinnovabile in Sardegna, favorendo la realizzazione di ulteriori 6.300 impianti fotovoltaici.

Comma 19

Il presente comma consente la conservazione automatica nel conto dei residui delle somme stanziate a favore della realizzazione dei bandi fotovoltaici, in modo da garantire ai soggetti aventi i requisiti di beneficiare dei relativi contributi.

Articolo 23 - Copertura finanziaria

 

CAPO IV - Interventi in campo ambientale

Articolo 24 - Disposizioni in materia ambientale

Comma 1

Con la deliberazione n. 15/32 del 30 marzo 2004 la Giunta regionale ha istituito il meccanismo premialità-penalità per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Tale meccanismo ha previsto uno sgravio tariffario per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato per i comuni che hanno attivato efficaci sistemi di separazione secco/umido e un surplus tariffario per i comuni che non hanno operato una significativa differenziazione dell'umido e continuano a conferire il rifiuto indifferenziato agli impianti. Il predetto meccanismo prende come riferimento il 50 per cento di raccolta differenziata, ottenuta considerando le frazioni merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro ed imballaggio in metallo di piccola pezzatura (lattine e barattolame), nonché almeno il 15 per cento di umido; i meccanismi premianti sono strutturati in modo da esaltare le situazioni più virtuose stabilendo due livelli di premialità, commisurati alle tariffe degli impianti di smaltimento. A partire dalla sua istituzione il fondo premialità/penalità si è autoalimentato con le penalità comminate ai comuni non virtuosi.

Lo strumento della premialità/penalità si è rivelato efficace, atteso che da un livello di raccolta differenziata del 2,8 per cento del 2002 si è arrivati, nel 2009, ad una percentuale di raccolta differenziata di circa il 40 per cento. Il risultato è stato tuttavia ottenuto mediante raggiungimento delle premialità soprattutto da parte dei comuni della fascia demografica medio-bassa, indice del fatto che la trasformazione dei servizi di raccolta è ancora parziale ed a bassa efficienza di intercettamento dei materiali a valorizzazione specifica per i comuni della fascia demografica alta.

Considerato che la maggior parte dei comuni sardi consegue stabilmente le premialità, il fondo premialità/penalità si è ridotto notevolmente, perciò occorre che la Regione lo rimpingui con risorse proprie per premiare i comuni virtuosi, incentivandoli a conseguire migliori performance di raccolta differenziata, e abbattendo le tariffe di smaltimento.

Comma 2

Con deliberazione n. 32/20 del 4 giugno 2008 la Giunta regionale aveva dato mandato ai competenti uffici dell'Assessorato di predisporre un avviso, rivolto ai comuni, per il finanziamento di centri di raccolta. L'obiettivo è quello di dotare le amministrazioni di punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, con la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e incrementare le percentuali e la qualità della raccolta differenziata. Tale avviso era destinato a tutte le amministrazioni comunali con l'esclusione di quelle che in precedenza avevano ricevuto finanziamenti per la realizzazione delle medesime tipologie di opere, nonché quelle il cui territorio ricade nel Parco geominerario, beneficiarie di altra similare iniziativa a regia regionale e pari a 81 comuni. Al predetto avviso, nell'ambito dei fondi di cui al PO FESR 2007-2013 - Asse IV e a valere sull'UPB S04.06.008, sono state destinate risorse per complessivi euro 13.142.000.

A valere sul predetto avviso sono stati finanziati 167 interventi. Alla luce delle numerose richieste pervenute successivamente alla scadenza del predetto avviso, al fine di consentire gli ambiziosi obiettivi che la Regione si prefigge in materia di raccolta differenziata, si rende necessario stanziare ulteriori risorse per garantire la realizzazione di ulteriori ecocentri nei comuni non finanziati.

Comma 3

In materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo e degli animali, negli ultimi due esercizi finanziari, è stata assegnata al Servizio tutela del suolo e politiche forestali la somma complessiva di euro 9.450.000 a valere sull'UPB. S05.01.013. Concorrevano alla formazione di detta somma, destinata alle funzioni di cui alla legge regionale n. 21 del 1999, l'ammontare di euro 8.600.000 (ex legge regionale n. 2 del 2007) ai quali (ex legge regionale n. 3 del 2009, articolo 3, comma 9) si sono aggiunti euro 850.000 per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione.
Del primo importo (pari ad euro 8.600.000) euro 7.200.000 erano assegnati in delega alle province ai fini dell'attuazione delle funzioni ad esse trasferite in materia, ed euro 1.200.000 erano utilizzati per la campagna aerea annuale contro le entomofaune forestali.

Ai fini della prossima programmazione, per garantire le attività annuali di lotta e prevenzione fitosanitaria contro gli agenti patogeni e contro gli insetti nocivi alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali sull'UPB S05.01.013 risulta necessario prevedere in bilancio la disponibilità di euro 1.500.000 per lo sviluppo delle attività gestite sotto il diretto controllo del Servizio tutela del suolo e politiche forestali che prevedano in particolare quelle relative alla lotta agli insetti fitofagi e defogliatori delle piante forestali i cui attacchi in Sardegna assumono dimensioni ragguardevoli e di particolare intensità su specie, per citare qualche esempio, quali la sughera e il leccio, ad opera della Lymantria dispar, il castagno, ad opera del Cinipide galligeno, la palma, ad opera del punteruolo rosso.

Comma 4

La norma si rende necessaria per il cofinanziamento del progetto "patto tra le isole" presentato dall'Agenzia energetica di Sassari nel quale la Regione, attraverso l'Assessore della difesa dell'Ambiente, si è impegnata nel comitato di indirizzo locale in qualità di partecipante e coordinatore.

Comma 5

La norma si rende necessaria per dare operatività alle esigenze che verranno manifestate dal tavolo di coordinamento e gestione del SIRA, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 53/35 del 4 dicembre 2009. Come previsto dalla delibera le attività da porre in essere saranno tese a dare operatività alle esigenze che verranno manifestate dal tavolo di coordinamento dando avvio anche ad adeguamenti normativi e strutturali del sistema per garantire anche il flusso informativo (Punto focale regionale) dei dati verso Ministero, ISPRA e Comunità europea, e la gestione dei procedimenti autorizzativi dei catasti ambientali del SIRA.

In seguito all'avvio del sistema anche in fase sperimentale, è necessario provvedere a garantire la qualità dei dati inseriti nel sistema informativo regionale ambientale (SIRA), attraverso operazioni di bonifica avanzata dei dati ad opera di esperi del settore (aria, acqua, rifiuti, bonifiche, ecc.), provvedere a garantirne la continua implementazione attraverso un'azione diretta della Regione, piuttosto che un supporto agli utenti istituzionali produttori del dato da inserire nel sistema (strutture regionali, province, agenzie).

È inoltre necessario garantire una assistenza continua agli utenti istituzionali del SIRA, che dopo l'avvenuto trasferimento di competenze devono prendere dimestichezza con il sistema e garantire con continuità l'inserimento dei dati nel sistema in tempi ridotti rispetto alla produzione del dato stesso.

È inoltre necessario, affinché il sistema diventi pienamente operativo, avviare l'attività di promozione delle sue potenzialità attraverso presentazioni pubbliche, seminari tecnici, esemplificazioni pubblicistiche.

Comma 6

Lo stanziamento di euro 400.000 per gli anni 2011 e successivi, nell'UPB S04.08.016, si rende indispensabile al fine di poter disporre, a favore delle province e degli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, dei trasferimenti necessari a far fronte rispettivamente alle attività di recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre e della fauna marina.

Comma 7

Al fine di garantire la valorizzazione e la fruibilità dei parchi nazionali e regionali, pur nel rispetto di un'ottica di sostenibilità ambientale, si rende necessario provvedere al finanziamento di opere strutturali ed infrastrutturali da realizzarsi nell'ambito degli stessi parchi.

Comma 8

Al fine di proseguire gli interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti regionali contaminati, vengono stanziate risorse per complessivi euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Articolo 25 - Disposizioni in materia di governo del territorio

Commi 1, 2 e 3

La gestione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) comporta attività di pianificazione e di programmazione degli interventi di mitigazione dei rischi sul territorio, svolta a livello centrale, ma anche attività meramente attuative ed operative derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione del Piano sulle aree classificate pericolose a vari livelli (in particolare istruttorie ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica/geotecnica), svolte dai servizi del Genio civile ubicati nei quattro capoluoghi delle province storiche.

Successivamente, con l'operatività della struttura tecnica dell'Autorità di bacino (Direzione generale della Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna), istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di bacini idrografici), le competenze sono transitate dall'Assessorato dei lavori pubblici alla nuova direzione generale.

Tale evoluzione organizzativa dell'Amministrazione regionale al momento ha prodotto un appesantimento ed un accentramento dei procedimenti amministrativi susseguenti alla applicazione delle previsioni normative del PAI, con l'effetto di allungare la tempistica di risposta all'utenza finale, mantenere la cultura della prevenzione dei pericoli e dei rischi in seno alla sola Amministrazione regionale senza un giusto coinvolgimento delle amministrazioni locali, paralizzare l'attività pianificatoria e di programmazione da parte dell'organo tecnico dell'Autorità di bacino a causa della innumerevole quantità di procedimenti istruttori che pervengono agli uffici.

È evidente che la situazione richiede l'assunzione di giusti correttivi per conseguire l'efficacia della azione amministrativa sia dal punto di vista della corretta gestione del territorio che da quello del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

Al riguardo si propone di integrare le previsioni dell'articolo 61 della legge regionale n. 19 del 2006, relativo alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti locali in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con la attribuzione ai comuni ed alle province della verifica ed autorizzazione degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, e degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, la cui ammissibilità è puntualmente definita dalle norme tecniche di attuazione del PAI negli articoli 27, 28, 29, 31, 32 e 33, relativi alla disciplina delle aree a pericolosità idraulica e da frana.

Tale ipotesi normativa, peraltro riscontrabile anche in altre regioni d'Italia, attraverso la devoluzione di talune competenze consentirebbe, con un puntuale riscontro a livello locale, un governo del territorio più attento, indirizzando e verificando in loco gli interventi nelle aree pericolose.

Inoltre tale conferimento di funzioni consentirebbe l'approfondimento a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica, favorendo una maggiore sensibilizzazione degli enti locali ed un accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico ed attuando una politica di prevenzione del rischio condivisa, e soprattutto attuata in accordo con i principi di leale concertazione e cooperazione di tutte le amministrazioni e le istituzioni pubbliche competenti, a vario titolo, in materia di difesa del suolo.

Infine, l'attribuzione agli enti locali dell'approvazione degli studi di compatibilità inerenti le sopra evidenziate categorie di interventi ammessi dal PAI (interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ed interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico) consentirebbe anche un tangibile e concreto snellimento dell'attività amministrativa con sensibile riduzione dei tempi di risposta al cittadino, oltre che in una ottimizzazione delle risorse, con conseguente riduzione dei costi a carico della pubblica amministrazione.

Nel pieno rispetto della legge regionale n. 19 del 2006, rimarrà ferma la competenza dell'Autorità di bacino, e delle sue strutture tecniche, in merito al controllo e gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione.

In particolare tra le attività di esclusiva competenza dell'Autorità di bacino attraverso la sua struttura tecnica, si richiamano, oltre che quelle prescritte dalla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di pianificazione di bacino, anche tutte le altre di cui alla disciplina delle norme tecniche di attuazione del PAI (escluse le sole approvazioni degli studi di compatibilità degli interventi indicati nella proposta di norma di cui trattasi) e le varianti e modifiche al PAI ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi sul territorio di cui all'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi di compatibilità degli interventi interprovinciali in materia di infrastrutture a rete, in materia di attività estrattive, di sistemazione idrografica, ed in generale in materia di interventi rivolti alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico.

Comma 4

In coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2010-2014 che prevede l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque e il completamento della redazione il Piano di gestione del distretto idrografico previsto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva n. 2000/60/CE) è proposta la presente norma quale misura propedeutica e conoscitiva per l'elaborazione di detti piani.

Il monitoraggio delle acque è presupposto fondamentale alle elaborazioni del Piano di tutela e del Piano di gestione del distretto idrografico. Il Piano di gestione rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.

L'effettuazione del monitoraggio della qualità delle acque in capo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), istituzionalmente deputata al monitoraggio ambientale, risulta ampliata ed aggravata in termini qualitativi e quantitativi dall'obbligo dell'adeguamento delle modalità di monitoraggio alle nuove disposizioni normative nazionali e comunitarie in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni ed alla direttiva n. 2000/60/CE.

Sulla base, quindi, del programma e della relativa rete regionale di monitoraggio della qualità delle acque, elaborata dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità, si propone l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per l'assegnazione di risorse ai dipartimenti provinciali dell'ARPAS per l'aggiornamento e l'integrazione delle necessarie attività di gestione del nuovo monitoraggio delle acque derivante dall'attuazione delle ultime disposizioni normative nazionali e comunitarie.

Si evidenzia che tale attività è finalizzata agli adempimenti obbligatori di livello comunitario prescritti dalla direttiva n. 2000/60/CE e successive modifiche e integrazioni.

Comma 5

In coerenza con il PRS 2010-2014 che prevede l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque ed il completamento della redazione il Piano di gestione del distretto idrografico previsto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva n. 2000/60/CE) è in fase di attuazione anche il Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione della direttiva comunitaria n. 676/91/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Tale Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, impone che la Provincia di Oristano e il dipartimento ARPAS di competenza effettuino, in aggiunta all'ordinario, attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso Programma e per le quali è stata fortemente manifestata la necessità di risorse umane e finanziarie dedicate; a tal fine, si ritiene opportuno e necessario prevedere la spesa di euro 400.000 per l'annualità 2011 da programmare e trasferire a copertura dei relativi costi.

Comma 6

Nel presente comma si prevede un finanziamento di euro 50.000 per l'anno 2011 del sistema informativo ZVN, anche finalizzato alle procedure di inserimento nel sistema di ulteriori zone vulnerabili a seguito dell'attività del Piano di tutela delle acque, in coerenza con il PRS, nelle more del completamento del SIRA.

Commi 7 e 8

La norma è proposta in coerenza con il PRS 2010-2014 che prevede "Interventi per il riuso delle acque reflue depurate" attraverso un apposito Programma d'azione per il riutilizzo delle acque reflue depurate per vari usi. Il Piano di riutilizzo dei reflui contribuisce ad un uso sostenibile della risorsa idrica tramite la riduzione dello sfruttamento della risorsa, (sia convenzionale che da approvvigionamenti di acque sotterranee) e dei costi per l'approvvigionamento idrico, nonché evitando lo scarico a mare dei reflui, contribuendo alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione.

La norma proposta quindi si prefigge l'obiettivo di dare concreta attuazione al riuso delle acque reflue depurate per fini irrigui, industriali e civili ambientali (non potabili), come la rivitalizzazione dei corpi idrici, su tutto il territorio regionale.

Si intende quindi promuovere l'utilizzo razionale delle risorse idriche con la predisposizione di un Piano di gestione del riutilizzo (studio di fattibilità) per ciascuno degli impianti di depurazione ritenuti "prioritari"di cui alla direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" (deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008).

Nel PRS si prevede, inoltre, la realizzazione delle opere necessarie all'effettuazione del riutilizzo, in coerenza con quanto contemplato nei piani di gestione. Gli interventi da attuare saranno relativi sia all'adeguamento ed all'implementazione dei cicli depurativi degli impianti di trattamento sia alla realizzazione di sistemi di accumulo temporaneo della risorsa idrica depurata, atti a garantire la gestione delle oscillazioni temporali di breve periodo della domanda e della produzione, al fine di ottimizzare lo sfruttamento della risorsa stessa.

Il riutilizzo delle acque reflue depurate contribuisce al raggiungimento degli obiettivi volti alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, alla limitazione dei prelievi dalle acque superficiali e sotterranee ed alla riduzione degli impatti sui corpi idrici recettori degli scarichi. Il risparmio idrico attraverso il riuso dei reflui depurati è una misura infrastrutturale già prevista in tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, che trova attuazione attraverso la Direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" (deliberazione n. 75/15 del 30 dicembre 2008).

Con tale direttiva si prevede di fornire un contributo al soddisfacimento dei fabbisogni idrici attraverso il riuso di risorse idriche non convenzionali recuperabili dagli impianti di depurazione cosiddetti "prioritari" (Allegato 1 della direttiva) distribuiti sull'intero territorio regionale ed aventi potenzialità di trattamento superiore ai 10.000 a.e.

L'articolo 17 della direttiva in questione prevede che la Regione Sardegna attui politiche di sostegno al riutilizzo dei reflui depurati, anche attraverso misure quali:
- contributi finanziari per l'elaborazione dei Piani di gestione;
- contributi finanziari per la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo, in coerenza con i relativi piani di gestione.

Si prevede pertanto una spesa stanziamento di euro 2.500.000 per ognuna delle citate misure, per ciascuna annualità 2011 e 2012, al fine dell'erogazione dei suddetti contributi agli enti deputati.

Comma 9

In coerenza con il PRS e con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, che prevede lo svolgimento da parte della direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico di tutte le attività propedeutiche necessarie allo sviluppo della pianificazione di bacino distrettuale si propone il finanziamento integrativo alla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 5, comma 15, per consentire, in considerazione della grande rilevanza e complessità delle attività, lo svolgimento delle attività di studio necessarie.

Comma 10

Considerata l'entità e la complessità delle attività da mettere in atto per rispondere alle esigenze derivanti sia dalla necessità di attuazione del PRS e sia dagli adempimenti richiesti dalla direttiva europea n. 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, si prevede il finanziamento integrativo alla legge regionale n. 3 del 2009 di euro 500.000 all'anno.

Comma 11

In coerenza con le previsioni del PRS che prevede l'attuazione orientata alla rielaborazione delle norme urbanistiche e del Piano paesaggistico regionale (PPR) con il coinvolgimento delle popolazioni e delle amministrazioni per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali (PUC) al Piano di assetto idrogeologico e del Piano paesaggistico regionale, si prevede uno stanziamento destinato all'assegnazione di risorse finanziare, sotto forma di contributi, ai comuni per il recepimento del PAI (articolo 4 delle norme di attuazione del PAI) e per la redazione di appositi studi inerenti le criticità idrogeologiche sul proprio territorio da predisporre in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo, in ottemperanza all'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI.

L'obiettivo finale è l'attuazione di una politica di prevenzione dei pericoli e rischi idrogeologici mediante la verifica degli indirizzi insediativi in rapporto all'assetto idrogeologico del territorio. Quanto sopra discende dalla finalità normativa di completare il quadro conoscitivo del PAI attraverso l'approfondimento ed il completamento dell'ambito territoriale studiato da tale Piano e comporta pertanto l'obbligo dello studio anche per i comuni che non presentano attualmente aree pericolose definite dal PAI.

Si rappresenta, infatti, che tale attività è finalizzata all'accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico regionale oltre che l'individuazione a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica consentendo, altresì, una maggiore sensibilizzazione in ambito locale di tali criticità.

Si sottolinea che l'attività di redazione e/o modifica degli strumenti urbanistici comunali è attualmente particolarmente attiva e diffusa in quanto sollecitata anche dalla necessità di recepimento del PPR negli stessi strumenti urbanistici.

Nel presente comma si prevede l'erogazione di contributi a favore degli enti locali per le attività di competenza relative agli adempimenti di cui alle norme di attuazione del PAI nell'ambito della pianificazione locale, con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000 per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013.

Si rappresenta inoltre che tale attività è finalizzata all'accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico regionale oltre che l'individuazione a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica consentendo, altresì, una maggiore sensibilizzazione in ambito locale di tali criticità.

Articolo 26 - Copertura finanziaria

 

CAPO V - Disposizioni varie

Articolo 27 - Disposizioni varie

Comma 1

Il comma 1 reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, concernente "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna":
- si inseriscono tra le opere ammissibili anche film e serie televisive finora escluse in considerazione della notevole ricaduta in termini di promozione dell'immagine della Sardegna;
- si provvede alla riduzione della percentuale del contributo massimo dal 60 per cento al 50 per cento; tale modifica è stata richiesta dalla Commissione europea Direzione generale Concorrenza nell'ambito delle procedura di notifica della legge e consente di erogare contributi al di fuori del regime de minimis;
- si stabilisce quale unica modalità di sostegno ai lungometraggi la partecipazione diretta della Regione alla produzione;
- si prevede lo snellimento delle procedure di composizione della Commissione, anche facendo coincidere la scadenza del mandato con la conclusione della legislatura;
- si ridefinisce la quota con cui la Regione partecipa alla coproduzione di lungometraggi;
- si rende obbligatoria la presentazione del curriculum per i contributi ai lungometraggi e per la distribuzione, mentre per i cortometraggi il distributore può non essere presente o già individuato;
- si individua la coproduzione regionale quale unica forma di sostegno alle opere di lungometraggio;
- si prevede la possibilità di erogare anticipazioni anche agli eventi di promozione della cultura cinematografica e ai progetti didattici e di ricerca; finora la legge riservava infatti l'anticipazione ai soli progetti di produzione di cui agli articoli 5, 6 e 9;
- si prevede lo snellimento delle procedure nella programmazione delle risorse finanziarie in materia;
- si dispone l'abrogazione di una serie di norme con la conseguente possibilità di effettuare una programmazione più organica e più immediatamente rispondente alle esigenze del settore cinematografico caratterizzato da frequenti innovazioni.

Comma 2

Con la previsione di euro 600.000 nel bilancio 2011 si provvede a finanziare i progetti presentati dagli enti di servizio civile accreditati all'albo regionale che verranno approvati ma non finanziati dallo Stato per carenza di risorse, con il conseguente avvio ed impiego di ulteriori 100 volontari rispetto a quelli previsti dall'ufficio nazionale del Servizio civile e finanziabili con i fondi statali.

In attesa dell'avvio del servizio civile volontario regionale, si dovrà seguire la procedura prevista dal comma 1, lettera b), e dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 64 del 2001, con il trasferimento di risorse regionali al Fondo nazionale del servizio civile, scelta già seguita nel 2009 dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise Toscana e dalle Province di Bolzano e Trento.

Articolo 28 - Copertura finanziaria

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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZA E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente e relatore di maggioranza - BARRACCIU, Vice presidente - LAI, Segretario - SALIS, Segretario - BRUNO - CAPPAI - CUCCUREDDU - DIANA Mario - LOCCI - PORCU - SABATINI - SANJUST - STERI - URAS - VARGIU - ZEDDA Alessandra

Relazione di maggioranza

On.le Maninchedda

pervenuta il 29 aprile 2011

La Commissione bilancio, nella seduta del 15 aprile 2011, ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione dei gruppi di minoranza, il disegno di legge n. 222, parte I, (Disposizioni nei vari settori di intervento - collegato alla manovra finanziaria 2011-2013).

Con ordine del giorno del Consiglio regionale n. 46 del 12 gennaio 2011, il disegno di legge in esame, approvato dalla Giunta regionale in data 15 novembre 2010, è stato individuato quale disegno di legge da collegare alla manovra economico-finanziaria 2011-2013.

Con nota dell'11 febbraio 2011, la Presidente del Consiglio ha assegnato alla Terza Commissione l'esame delle disposizioni contenute nei capi I, III, IV e V classificando il testo come disegno di legge n. 222, parte I, e ha riservato alla Quarta Commissione l'esame del capo II, classificando il testo come disegno di legge n. 222, parte II.

Poiché le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 222, parte I, coinvolgevano le competenze delle altre Commissioni consiliari permanenti, la Presidente ha prescritto che, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, la Commissione bilancio, prima dell'inizio della discussione del provvedimento, richiedesse il parere delle altre commissioni. La Commissione bilancio ottemperava a tale disposto con nota del 15 febbraio 2011.

Nell'attesa della ricezione dei predetti pareri, la Commissione ha iniziato i lavori con l'audizione dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il quale, sottolineato preliminarmente il carattere essenzialmente di manutenzione legislativa del provvedimento in discussione, ha illustrato i punti più salienti dello stesso soffermandosi in particolare sulla prevista istituzione di un fondo di sviluppo urbano e territoriale e sulle misure di ricapitalizzazione delle società a partecipazione regionale.

La Commissione ha sentito quindi l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, il quale segnatamente ha riferito in merito alla proposta di istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime e riguardo alla disciplina della successione nelle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e relative alla nautica da diporto.

La Commissione ha audito, inoltre, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative e, infine, i rettori delle università sarde.

Nel corso della discussione generale è emersa la volontà di provvedere alla abrogazione delle disposizioni inerenti la disciplina delle concessioni demaniali marittime, la quale, si è evidenziato, necessita di essere ricondotta nell'ambito di un disegno di legge organico comprensivo anche della materia della portualità turistica e del turismo nautico.

Alla luce delle risultanze emerse nel corso delle audizioni e della discussione generale, si è addivenuti alla decisione di prevedere specifici interventi a favore delle università sarde, dei giornalisti disoccupati e della Società bonifiche sarde.

Si è deciso, altresì, di intervenire sugli articoli 3 (Misure a favore dei comuni montani) e 7 (Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato) della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) col precipuo intento di superare i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dal Governo dinanzi alla Consulta con ricorso del 21 marzo 2011.

Nel corso dell'esame del provvedimento la Commissione ha provveduto all'abrogazione dei seguenti articoli: 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35 del 1995), 2 (Istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime), 3 (Successione nelle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e della nautica da diporto), 4 (Attività manutentiva), 5 (Osservatorio regionale sul demanio costiero), 6 (Vigilanza sulle aree demaniali portuali), 7 (Fondi rustici), 8 (Partecipazioni azionarie), 9 (Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005), 10 (Personale delle comunità montane), 11 (Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1997), 12 (Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2007), 13 (Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007), 14 (Contributi agli enti locali a copertura di sofferenze finanziarie) e, infine, 16 (Copertura finanziaria). Sono stati soppressi, inoltre, i commi 9 e 10 dell'articolo 25.

Il disegno di legge esitato dalla Commissione bilancio risulta suddiviso in 7 capi così denominati: I (Disposizioni di carattere finanziario e autorizzazioni di spesa), II (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica), III (Interventi nei settori produttivi), IV (Disposizioni in materia di ambiente e agricoltura), V (Modifiche legislative), VI (Disposizioni in materia di personale e di superamento del precariato), VII (Disposizioni varie e norme finali).

Il provvedimento prevede una spesa di euro 59.969.000 per l'anno 2011, di euro 45.050.000 per l'anno 2012, di euro 41.550.000 per l'anno 2013 e di euro 21.580.000 per gli anni successivi. Non avendo il fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente e di conto capitale sufficiente disponibilità per l'integrale copertura finanziaria dei suddetti oneri, la Commissione ha dato mandato alla Giunta regionale di provvedere all'individuazione delle risorse mancanti.

I gruppi di minoranza, pur condividendo alcuni interventi approvati in Commissione, hanno manifestato perplessità sul disegno di legge nel suo complesso.

La maggioranza, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto e nel dare atto dell'atteggiamento collaborativo e propositivo assunto dai gruppi di minoranza durante l'intero iter in Commissione, ha auspicato un'approvazione rapida e ampiamente condivisa del disegno di legge in esame da parte dell'Aula.

 

PARERI DELLE COMMISSIONI

La Prima Commissione, nella seduta dell'8 marzo 2011 ha espresso, all'unanimità, il seguente parere.

PREMESSA

Limitatamente alle parti di propria competenza la Commissione ritiene che la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 222, parte I, assuma valore di "manutenzione" di alcune leggi esistenti. La maggior parte delle disposizioni del disegno di legge interviene, infatti, sia per far fronte a disguidi e incongruenze sorti con l'applicazione di singole leggi di settore, sia per rispondere a sopravvenute esigenze derivanti dall'esercizio di nuove funzioni attribuite e dallo sviluppo di nuove politiche.

La Commissione ritiene utile adottare una legislazione di manutenzione delle leggi esistenti, purché l'attività di revisione venga svolta con carattere metodico, attraverso l'individuazione periodica della normativa sulla quale intervenire e la puntuale individuazione delle disposizioni da sostituire, da integrare o da abrogare in modo che la normativa non risulti frammentaria, ma continui ad essere raccolta in specifiche norme di settore.

In tal senso la Commissione non ravvisa nel cosiddetto collegato alla manovra finanziaria lo strumento più idoneo ad attuare la cosiddetta manutenzione delle leggi in vigore, sia perché esso ha come principale finalità quella di sviluppare la legge finanziaria di riferimento, sia per la procedura con la quale il provvedimento generalmente si adotta.

Relativamente alle principali disposizioni di propria competenza, la Commissione esprime le considerazioni che seguono:

ART. 5: OSSERVATORIO REGIONALE SUL DEMANIO COSTIERO

In riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 5, riguardanti l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul demanio costiero, la Commissione, pur apprezzando la volontà di rendere agevole ed efficace l'applicazione della normativa e, in particolare, le procedure di rilascio delle concessioni demaniali, rileva che la natura e le funzioni dell'organo risultano simili a quelle di altri organismi già esistenti (ad esempio la Conservatoria delle coste) ai quali le nuove funzioni potrebbero essere attribuite, eventualmente prevedendo maggiori poteri di indirizzo in capo all'Assessorato competente, al fine di coordinare le differenti attività relative al governo del territorio costiero.

ART. 6: VIGILANZA SULLE AREE DEMANIALI PORTUALI - AVVALIMENTO DEL CORPO FORESTALE

Pur condividendo l'obiettivo di potenziare gli interventi in materia di gestione delle aree portuali, la Commissione ritiene che la disposizione contenuta all'articolo 6 non tenga conto della disponibilità di organico attualmente presente nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sopratutto in riferimento all'attività di istruttoria amministrativa.

ART. 9 E 10: PERSONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

La Commissione condivide il tentativo di condurre a termine le procedure di assegnazione del personale delle soppresse comunità montane (articoli 9 e 10). In tal senso auspica che la disciplina proposta risponda all'esigenza di risolvere le sole questioni ancora aperte in seguito all'applicazione delle procedure già previste nella legge regionale n. 12 del 2005 evitando che vengano favorite situazioni irregolari imputabili al mancato rispetto della procedura già in vigore.

ART.12 E 13: GETTONI DI PRESENZA

La Commissione ritiene che l'intento sotteso alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, sia quello di contribuire a garantire il funzionamento del comitato e della commissione indicati. In considerazione della congiuntura economica e della volontà di ridurre i costi degli apparati pubblici, sottolinea tuttavia l'opportunità di limitare gli emolumenti al solo rimborso delle spese sostenute dai componenti che non siano dipendenti dalle amministrazioni coinvolte nelle attività del comitato o della commissione o che non ricevano rimborsi, per la partecipazione alle riunioni, dalle amministrazioni di appartenenza.

ART. 14: CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

La Commissione ritiene che la disposizione contenuta nell'articolo 14 abbia il merito di evidenziare un problema realmente esistente relativo alla copertura delle sofferenze finanziarie degli enti locali. Considera, tuttavia, insufficiente lo stanziamento previsto all'articolo 14 ed evidenzia il rischio di una eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri che dovranno prevedersi per l'assegnazione dei contributi. Sul punto ritiene necessario un intervento complessivo anche a carattere pluriennale della Regione che riconduca la problematica a livelli fisiologici anche attraverso la previsione di un fondo finanziato, eventualmente, con forme di indebitamento.

ART. 25: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

In riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 25, commi 1, 2 e 3, la Commissione ritiene condivisibile l'intento di riordinare, semplificare e razionalizzare la distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo in materia di assetto idrogeologico. Apprezza inoltre la volontà di intervenire attraverso la modifica e l'integrazione della legge regionale "ordinamentale" sulle funzioni degli enti locali (legge regionale n. 9 del 2006). Sotto il profilo tecnico ritiene, tuttavia, inidoneo rinviare alle norme di attuazione del PAI la definizione delle competenze regionali, provinciali e comunali. Le suddette funzioni dovrebbero, infatti, essere definite direttamente dalla legge e non da uno strumento amministrativo che non offre sufficienti garanzie per via delle procedure di approvazione e per l'ampia discrezionalità delle scelte che con esso possono essere operate. La Commissione, inoltre, rileva che alcuni riferimenti alle norme di attuazione del Piano, cui la disposizione fa rinvio, non risultano precisi.

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La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta pomeridiana del 1° marzo 2011, ha espresso, a maggioranza e con il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi di minoranza, parere favorevole sulle parti di competenza del disegno di legge n. 222, parte I (Disposizioni nei vari settori di intervento - collegato alla manovra economico-finanziaria 2011-2013).

La Commissione si è, in particolare soffermata, sul contenuto dell'articolo 25 e, dopo averne apprezzato le finalità, si è soffermata sulla formulazione proposta che, se non opportunamente integrata o puntualizzata, potrebbe ingenerare rilevanti difficoltà applicative e non perseguire le finalità auspicate.
Infatti la Commissione ha evidenziato che:
a) la competenza degli enti locali in materia non è direttamente stabilita dalla legge citata, ma è determinata per relationem con un atto amministrativo (qual è il Piano di assetto idrogeologico) le cui eventuali modifiche si ripercuoterebbero direttamente sulle competenze degli enti locali; ciò potrebbe ingenerare incertezze e dubbi applicativi;
b) l'esame puntuale delle norme richiamate ha fatto emergere errori nelle citazioni e nei riferimenti legislativi; tale circostanza, se si dovesse ripetere anche nei numerosi ed intricati riferimenti alle norme tecniche di attuazione del PAI, potrebbe creare effetti deleteri in un delicato settore come quello dell'assetto idrogeologico del territorio.

Con tali motivazioni si invita la Commissione Terza ad una rivisitazione della norma di cui all'articolo 25 del disegno di legge n. 222, parte I.

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La Quinta Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 3 marzo 2011, ha espresso, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento interno, il proprio parere favorevole, con il voto contrario della minoranza, sul collegato alla manovra finanziaria 2011-2013, relativamente agli aspetti di competenza con le osservazioni di seguito esplicitate.

In relazione all'articolo 7, la Commissione ritiene che, trattandosi di fondi rustici, è opportuno che il parere sui criteri per l'assegnazione in affitto dei fondi rustici e per la determinazione dei relativi canoni elaborati dalla Giunta regionale sia espresso dalla Quinta Commissione.

Per quanto concerne i commi 5, 6, 7 e 14 dell'articolo 22, la Commissione ha rilevato l'esigenza che siano verificati i bilanci 2010 affinché l'erogazione dei finanziamenti previsti corrisponda all'effettiva necessità finanziaria dei soggetti beneficiari.

Infine, in relazione al comma 8 dell'articolo 24, la Commissione ha evidenziato l'esigenza che tali interventi siano inseriti all'interno di un piano regionale di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.

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La Sesta Commissione, nella seduta pomeridiana del 9 marzo 2011, ai sensi degli articoli 33 bis e 34 del Regolamento interno, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sugli argomenti di propria competenza in merito al disegno di legge n. 222, parte I, formulando nel contempo le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento agli stanziamenti disposti a favore delle società partecipate dalla Regione, si osserva che l'eccessiva concentrazione della quasi totalità delle risorse a disposizione solo in alcuni territori dell'Isola rischia di creare profonde disparità nella doverosa attenzione che la Regione deve riservare alle numerose, e altrettanto gravi, emergenze sociali ed economiche diffuse sul territorio.

Pertanto, pur prendendo atto della necessità di salvaguardare le realtà lavorative che da tali soggetti dipendono, si ritiene che, per l'immediato futuro, occorra rendere disponibili le risorse ivi impegnate per investimenti in altri settori produttivi.

Si ritiene, infatti, che il governo regionale, con la collaborazione fattiva della scrivente Commissione consiliare, debba meditare in tempi estremamente brevi sul destino di tali società e attuare un programma di valorizzazione nel lungo periodo dei territori interessati.

Tale passaggio presuppone la verifica delle effettive esigenze di spesa di tali società, dei risultati degli investimenti in esse effettuati e, soprattutto, delle possibilità di riqualificazione di tali aree nell'ambito di un nuovo piano di sviluppo economico. In tal senso, si reputa che una migliore informazione circa alcune scelte fondamentali per le aree in questione, quali quelle attinenti all'attuazione delle bonifiche ambientali, avrebbe senz'altro giovato, in vista di un maggiore contributo da parte della Commissione, per l'adozione delle decisioni ad esse relative.

Ulteriormente, si nutrono forti perplessità sui lunghi tempi di attuazione della legge regionale n. 10 del 2008 e si richiama l'esigenza di chiudere senza ulteriore indugio nel corso del 2011 le procedure di liquidazione degli ZIR attualmente in essere.

La Commissione, soprattutto, esprime preoccupazione per l'assenza di un sostegno ai settori produttivi dell'economia isolana, in particolare all'artigianato, al commercio e al turismo.

Per il futuro, stante la gravità degli scenari occupazionali ed economici che la Regione si trova ad affrontare, tenuto conto dell'esigenza di ripartire nel modo più efficace possibile le risorse a disposizione, la Commissione rinnova il proprio impegno nello svolgere un ruolo attivo nella definizione delle prospettive strategiche per garantire un'effettiva ripresa dell'Isola. A tale proposito si suggerisce una modalità operativa di raccordo con la Giunta regionale, in particolare per le manovre finanziarie, che sia basata su una migliore comunicazione di tutti i supporti informativi opportuni per una migliore definizione degli interventi.

La minoranza della Commissione esprime parere contrario alla manovra finanziaria in discussione.

La minoranza, in particolare, rimarca la totale assenza di un qualunque intervento a sostegno dei settori vitali dell'economia isolana, venendo con ciò meno la funzione originaria del disegno di legge in esame, ovvero quella di strumento di superamento della profonda crisi economica e sociale che attualmente colpisce la Sardegna.

Inoltre, reputa impossibile formulare una valutazione sull'attività delle società partecipate a causa della mancata disponibilità dei relativi bilanci e piani industriali e finanziari. Su tale fronte, si reputa opportuno l'utilizzo della società IGEA per lo svolgimento delle attività di bonifica, contemplate nell'oggetto sociale di detto soggetto, su tutto il territorio regionale, in funzione di riqualificazione dei territori e rilancio dell'economia.

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La Settima Commissione consiliare permanente nella seduta dei 22 febbraio 2011 ha espresso a maggioranza, con il parere contrario dei componenti dei gruppi di opposizione e del consigliere Capelli, parere favorevole sulle parti di competenza (articolo 27, comma 2), del disegno di legge n. 222, parte I, recante Disposizioni nei vari settori di intervento (collegato alla manovra economica-finanziaria 2011-2013).

I commissari dei gruppi di minoranza, giudicando insufficienti i provvedimenti assunti per la sanità e per le politiche sociali, hanno evidenziato come l'esiguità delle entrate, minori rispetto a quelle attese, si ripercuota negativamente sulle risorse a disposizione per assumere decisioni utili per i cittadini; contestualmente hanno rappresentato l'esigenza che il collegato sia utilizzato per affrontare il problema del precariato nella sanità.

Il consigliere Capelli ha evidenziato l'assenza d'interventi utili ai fini della riduzione della spesa corrente e la disattenzione verso quegli interventi che si sarebbero dovuti assumere per la sanità e per le politiche sociali, nonostante gli impegni presi in sede di discussione della manovra finanziaria che ha demandato allo strumento del collegato i provvedimenti da adottare in materia. Il Consigliere, infine, nel rimarcare che il collegato sottrae tempo prezioso all'analisi di questioni più urgenti, ha rilevato come nel provvedimento non ci sia alcun intervento sui centri d'indebitamento e in particolare su quelli della sanità, con la conseguente impossibilità, nonostante i consistenti investimenti già effettuati, di conoscere in tempo reale l'andamento della spesa e lo stato dell'indebitamento.

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L'Ottava Commissione permanente, esaminato il provvedimento nelle parti di competenza e sentito in merito l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, ha espresso all'unanimità, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Regolamento interno, il seguente parere.

In relazione all'articolo 27 del testo in esame, si è rilevato, in totale condivisione della relazione dell'Assessore, che le modifiche ivi apportate alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), necessitino di ulteriori approfondimenti e riflessioni, specie in rapporto alla ruolo e alla centralità da attribuire all'istituto della Film commission.

Si ritiene pertanto che il testo dell'articolo 27 del disegno di legge n. 222, parte I, vada ampliamente emendato, pensando alla giusta riqualificazione da attribuire alla suddetta commissione che è preposta a svolgere una fondamentale politica di sviluppo della cinematografia incentrata sulla salvaguardia e promozione delle risorse ambientali e territoriali della Sardegna.

Allo stesso modo si è unanimemente ravvisata, all'indomani dell'approvazione del bilancio regionale, la necessità di apportare ulteriori correttivi alla manovra 2011, che i componenti della Commissione formuleranno in veste di emendamenti al collegato.

In particolare urge intervenire sui settori drasticamente penalizzati dai tagli, pur necessitati dall'emergenza finanziaria di questo periodo.

In sintesi, la Commissione ha deliberato di presentare, fra gli altri, emendamenti relativi alla gestione dei beni culturali e allo spettacolo, nonché un correttivo alla manovra finanziaria 2011 che ripristini gli stanziamenti iniziali, già previsti l'anno precedente e irragionevolmente venuti meno, nei settori strategici della cultura e della formazione professionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
Demanio e patrimonio regionale, federalismo fiscale e finanza locale

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35 del 1995

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali) sono sostituiti dai seguenti:
"1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali e degli enti strumentali, delle Agenzie regionali, o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono di norma alienati.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'elenco è aggiornato in corso d'esercizio, qualora la Giunta regionale ne ravvisi l'opportunità. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare per il proprio parere l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla sua trasmissione; decorso tale termine senza che la Commissione competente lo abbia reso, il parere si intende positivamente espresso.
3. La vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dall'articolo 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Al fine di garantire l'interesse pubblico, l'Amministrazione regionale valuta l'opportunità di procedere alla vendita attraverso il pubblico incanto con l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dall'articolo 591, secondo comma, del Codice di procedura civile.".

2. Il periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995: "ed ai sensi della lettera a), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14" è così sostituito: "e con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".

3. Al comma 8 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995 è aggiunta la seguente espressione:
"Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995, è aggiunto il seguente:
"8.1. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) si applicano anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale.".

5. Dopo l'articolo 1, della legge regionale n. 35 del 1995, è inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Procedimento di valutazione)
1. Nell'ipotesi di valutazione di beni immobili di proprietà regionale da vendere secondo la procedura di cui all'articolo 1, il valore è determinato tramite perizia giurata di stima da un professionista iscritto all'albo dei periti e consulenti tecnici presso il tribunale della provincia in cui si trovano i beni da alienare.
2. Per i beni di valore stimato superiore a 500.000 euro, determinato ai sensi del comma 1, nonché per i beni suscettibili di vendita a trattativa privata, la stima è sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 3.
3. I compensi spettanti per le prestazioni rese sono determinati sulla base del tariffario approvato con decreto del Ministero della giustizia in relazione agli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
4. Gli oneri finanziari per l'applicazione delle disposizioni che precedono sono quantificati in euro 600.000 per l'anno 2011, in euro 400.000 per l'anno 2012 e in euro 300.000 per l'anno 2013 (UPB S01.05.001).".

6. L'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 1995 è così sostituito:
"Art. 2 (Commissione tecnica regionale)
1. La Commissione tecnica regionale è composta da:
a) il direttore generale della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con funzioni di Presidente o un suo delegato;
b) il direttore generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o un suo delegato;
c) il direttore del Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente della Direzione generale degli enti locali e finanze o un suo delegato;
d) il direttore del Servizio del Genio civile dell'Assessorato dei lavori pubblici territorialmente competente o un suo delegato;
e) il direttore della Agenzia del territorio o un suo delegato.
2. La Commissione è regolarmente costituita ove siano presenti la maggioranza degli aventi diritto ed esprime la proprie valutazioni a maggioranza dei presenti. Alle sedute della Commissione può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, il tecnico abilitato incaricato di effettuare la valutazione dei beni immobili di proprietà regionale. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal Direttore generale dell'ente o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio centrale demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla C.
3. L'Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.
4. Per la corresponsione dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti la Commissione si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e
autorizzazioni di spesa

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35 del 1995


(soppresso)

 

Art. 2
Istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime

1. È istituito il canone regionale sulle concessioni demaniali marittime.

2. Sono soggette al canone, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, le concessioni, anche di natura temporanea, aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, rilasciate o rinnovate, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, sia per finalità turistico-ricreative che per finalità legate alla nautica da diporto. Con la medesima decorrenza, il canone sostituisce l'obbligo del pagamento del sovracanone dovuto dai titolari delle concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il canone regionale è dovuto direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale ed è riscosso ed acquisito ai rispettivi bilanci, dagli enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni. Ai medesimi enti sono conferite le funzioni di controllo, accertamento, e rappresentanza in giudizio negli eventuali contenziosi collegati alla riscossione del canone regionale.

4. La misura del canone regionale è pari al 50 per cento del canone dovuto allo Stato.

5. Per le pertinenze demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), la misura del canone regionale è pari al 5 per cento del canone erariale.

6. L'importo del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime non può essere inferiore al 100 per cento del canone minimo erariale di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tale canone è ridotto del 50 per cento per le concessioni temporanee aventi una durata pari o inferiore a quattordici giorni.

7. Quale contributo per garantire i servizi essenziali a supporto della balneazione, il 30 per cento dei proventi incassati direttamente dall'Amministrazione regionale, per ambiti provinciali, dal canone regionale sulle concessioni demaniali marittime è devoluto ai comuni costieri secondo i seguenti criteri: per una percentuale pari al 50 per cento dell'importo complessivo in misura eguale a tutti i comuni costieri ricadenti nell'ambito provinciale; il restante 50 per cento in proporzione allo sviluppo di litorale costiero ricadente nel territorio di ciascun comune.

 

Art. 2
Istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime


(soppresso)

 

Art. 3
Successione nelle concessioni demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative
e della nautica da diporto

1. Qualora alla scadenza della concessione, comportante l'occupazione di aree demaniali marittime scoperte o destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione, il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 1 si applica alle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e relative alla nautica da diporto.

3. Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e duodecennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione.

 

Art. 3
Successione nelle concessioni demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative
e della nautica da diporto


(soppresso)

 

Art. 4
Attività manutentiva

1. La gestione delle attività manutentive relative al patrimonio immobiliare non funzionale dell'Amministrazione regionale o dei cespiti affidati in gestione alla stessa è demandata ai Servizi territoriali del Genio civile.

 

Art. 4
Attività manutentiva


(soppresso)

 

Art. 5
Osservatorio regionale sul demanio costiero

1. È istituito, presso l'Assessorato competente, l'Osservatorio sul demanio costiero della Sardegna al fine di garantire il necessario supporto conoscitivo all'attività di rilascio delle concessioni demaniali marittime e di tutti gli interventi che ricadano sulle coste e sul mare territoriale.

2. L'Osservatorio rileva, raccoglie ed elabora i dati delle trasformazioni che interessano il demanio costiero in relazione alle varie tipologie di utilizzo consentite ed in particolare quelli riguardanti l'erosione costiera ed il suo equilibrio ecologico ed ambientale. Esso redige specifici rapporti da trasmettere alla Giunta regionale, agli assessorati regionali, agli enti locali ed a tutti i soggetti interessati.

3. L'attività dell'Osservatorio è svolta in collaborazione con l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPAS), l'Agenzia della Conservatoria delle coste e con le università o altri centri di ricerca con modalità da determinarsi sulla base di specifici programmi di monitoraggio da approvarsi dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali.

 

Art. 5
Osservatorio regionale sul demanio costiero


(soppresso)

 

Art. 6
Vigilanza sulle aree demaniali portuali

1. Ai fini della gestione delle aree portuali di interesse regionale i competenti Servizi dell'Assessorato degli enti locali e finanze e urbanistica, si avvalgono, per le attività di vigilanza ed istruttoria amministrativa, delle strutture periferiche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

 

Art. 6
Vigilanza sulle aree demaniali portuali


(soppresso)

 

Art. 7
Fondi rustici

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e di patrimonio, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva i criteri per l'assegnazione in affitto dei fondi rustici di proprietà della Regione e per la determinazione dei relativi canoni.

 

Art. 7
Fondi rustici


(soppresso)

 

Art. 8
Partecipazioni azionarie

1. La gestione dei titoli azionari di proprietà della Regione nelle società dalla stessa partecipate è attribuita alla direzione generale competente per materia che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Permane in capo alla direzione generale degli enti locali e finanze la competenza sulla custodia dei titoli.

3. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) le parole "Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica" sono sostituite con le seguenti "Assessorato dei trasporti".

 

Art. 8
Partecipazioni azionarie


(soppresso)

 

Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, ovvero ai comuni della provincia in cui insistevano, anche in parte, le predette comunità montane.".

2. All'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Gli oneri conseguenti ad eventuali situazioni di contenzioso esistenti al momento della sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 5, ovvero che dovessero essere notificati successivamente, sono posti a carico del bilancio della Regione nei limiti di uno stanziamento pari ad euro 400.000.".

 

Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005


(soppresso)

 

Art. 10
Personale delle comunità montane

1. Il personale delle comunità montane, soppresse ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, già assegnato agli enti locali anche per mobilità volontaria, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia presentato domanda di trasferimento è assegnato all'ente locale prescelto, previa deliberazione di accoglimento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). Per il personale delle comunità montane, soppresse ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, che non abbia trovato collocazione negli enti locali secondo le procedure previste dalla legge medesima, si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sua assegnazione ad un ente locale della Regione. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008.

 

Art. 10
Personale delle comunità montane


(soppresso)

 

Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1997

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), è sostituito dal seguente:
"4. Decorso tale termine l'Assessore competente in materia di enti locali ordina l'acquisizione degli atti relativi alla regolazione dei rapporti patrimoniali e finanziari e non ancora definiti, e provvede, anche mediante l'avvalimento di strutture esterne, a formulare una proposta di composizione dei rapporti pendenti da sottoporre alla province interessate. Qualora non si pervenga, entro novanta giorni dalla notifica della proposta, ad un accordo tra le province interessate, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana un decreto di ripartizione delle risorse patrimoniali e finanziarie tra le suddette province ed il cui contenuto è recepito nei successivi sessanta giorni nei documenti contabili delle province.".

 

Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1997


(soppresso)

 

Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2007

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Ai componenti il Comitato tecnico regionale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.".

 

Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2007


(soppresso)

 

Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007

1. Nella legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai componenti della Commissione di studio di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.".

 

Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007


(soppresso)

 

Art. 14
Contributi agli enti locali a copertura di sofferenze finanziarie

1. È autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 100.000 a favore degli enti locali che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

 

Art. 14
Contributi agli enti locali a copertura di sofferenze finanziarie


(soppresso)

 

Art. 15
Fondo di sviluppo urbano e territoriale

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, quale strumento fondamentale per la realizzazione di piani di investimento territoriali e infrastrutturali, un fondo di sviluppo urbano e territoriale, coerente con la normativa comunitaria di settore. Il fondo è alimentato da risorse comunitarie nazionali e regionali ed è finalizzato anche a favorire il partenariato pubblico e privato nella realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali.

2. Le modalità di costituzione e i criteri di funzionamento sono adottati con propria deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione.

 

Art. 15
Fondo di sviluppo urbano e territoriale


(identico)

 

 

Art. 15 bis
Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

 

Art. 15 ter
Norme in tema di accertamento delle entrate e riprogrammazione della spesa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 dello Statuto, così come sostituito dal comma 834 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), ancorché in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall'anno 2010 gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari.

2. Le risorse liberate di cui alla programmazione comunitaria 2000-2006, sono ricondotte, al fine di accelerarne l'utilizzo, in appositi capitoli nell'ambito dell'UPB S01.03.010 per essere destinate, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione di concerto con gli Assessori interessati, a interventi ammissibili dal quadro comunitario di sostegno.

3. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2012 dall'articolo 6, comma 11, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è anticipata all'anno 2011.

4. Gli stanziamenti recati dalle UPB S04.06.005 e S04.09.003 in conto residui e in conto competenza per l'anno 2011, possono essere utilizzati per lo scorrimento, rispettivamente, delle graduatorie dei bandi 2009 "LITUS" e "Premio per i programmi integrati per il paesaggio".

 

Art. 15 quater
Autorizzazioni di spesa

1. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000 per l'acquisizione al patrimonio regionale di beni immobili di proprietà della Società bonifiche sarde (UPB S01.05.002).

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15), è autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna l'ulteriore spesa di euro 400.000; a decorrere dall'anno 2014 la spesa è valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.02.001).

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra l'Università della Sardegna), è autorizzata, nell'anno 2011, l'ulteriore spesa di euro 6.000.000 (UPB S02.01.009).

4. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per interventi in opere da destinare al settore della cultura; il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali) (UPB S05.04.005).

5. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 200.000 a favore del Comune di Oristano per la realizzazione di un'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del palazzo del Tribunale (UPB S07.10.001).

6. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 250.000 a favore del Comune di Alghero per l'organizzazione dell'evento mondiale "Sardegna marathon 2011" (UPB S05.04.001).

7. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2011, è autorizzata, per l'anno 2011, a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S05.01.001, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000.

8. A valere sulle disponibilità recate dal Fondo sanitario regionale è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 per le prestazioni sanitarie integrative ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

9. È autorizzata la concessione di un contributo di euro 100.000, per l'anno 2011, a favore delle associazioni organizzatrici dei campionati italiani ed europei per disabili affetti da sindrome di Down da tenersi a Cagliari nel mese di giugno 2011 (UPB S05.04.001).

10. Per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.03.009, la spesa di euro 500.000. Le somme sussistenti in conto residui destinate alle medesime finalità possono essere utilizzate anche per soddisfare richieste riferite all'esercizio 2011.

11. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale ed incrementare la partecipazione dei giovani ad un'esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 600.000. Tale somma è trasferita al Fondo nazionale del servizio civile secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), con vincolo di destinazione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati all'albo regionale approvati ma non finanziati dallo Stato (UPB S05.03.001).

12. I contributi da erogare agli organismi di cui all'articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), affluiscono in apposito capitolo del bilancio regionale (UPB S05.03.005).

13. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.03.006 è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 100.000 a favore dell'Associazione onlus "Ut unum sint" di Nuoro per il completamento del centro sociale della Parrocchia Beata Maria Gabriella destinato all'assistenza e al ricovero dei detenuti in affido.

14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport d'intesa con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, è autorizzata a stipulare convenzioni con il Segretariato generale della Giustizia amministrativa aventi a oggetto la concessione in uso gratuito di locali da adibire a centri deputati alla formazione dei giudici amministrativi e allo svolgimento di altre attività di alta formazione di interesse della Regione; la relativa spesa è valutata in euro 50.000 annui (UPB S01.03.009).

15. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione della Presidenza del Tribunale amministrativo della Sardegna, a favore dei giovani di cui al presente comma (UPB S02.01.013).".

 

Art. 15 quinquies
Fondazione "Stazione dell'Arte" di Ulassai

1. Al fine di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica contemporanea, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), e in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, è autorizzata, a favore della Fondazione "Stazione dell'Arte" di Ulassai, la concessione di un contributo annuo di euro 80.000 per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.01.003).

2. Per la concessione del contributo lo statuto della fondazione prevede obbligatoriamente:
a) che nella composizione del consiglio direttivo sia previsto un rappresentante della Regione;
b) la presentazione nel mese di gennaio, all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di una relazione annuale, di previsione e di consuntivo, di merito e finanziaria.

3. Il contributo, di cui al comma 1, può essere sospeso per gravi e reiterate violazioni delle norme statutarie.

4. Il rappresentante della Regione è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

 

Capo I bis
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

Art. 15 sexies
Modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino di sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108), si applicano nella Regione, salvo quanto previsto agli articoli 15 septies, 15 octies e 15 nonies.

 

Art. 15 septies
Ammodernamento e ampliamento dei punti vendita esclusivi esistenti

1. I possessori e/o concessionari di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica presenti nel territorio regionale possono ampliare la superficie autorizzata esistente fino alla misura massima del 100 per cento, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti pianificatori comunali vigenti, purché la superficie complessiva dell'esercizio non superi la misura massima di 150 metri quadri. Gli ampliamenti e le opere necessari alla ristrutturazione dei punti vendita esclusivi esistenti sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA) e contestuale comunicazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali). La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro quarantotto mesi dalla medesima data.

2. Per gli interventi di ristrutturazione nonché di modernizzazione tecnologica di cui al comma 1 i possessori e/o concessionari possono fruire delle agevolazioni di cui alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio).

3. I possessori e/o concessionari di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica sono autorizzati alla vendita dei seguenti prodotti non alimentari o alimentari non deperibili, purché la superficie di vendita a essi destinata non superi il 30 per cento di quella complessivamente autorizzata:
a) generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per l'ottenimento delle relative autorizzazioni;
b) pastigliaggi, generi alimentari non deperibili senza necessità di particolari trattamenti di conservazione, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
c) biglietti per l'accesso al trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali;
d) articoli di cancelleria e cartoleria, moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate alle pubbliche amministrazioni, moduli per contratti, tessere e schede prepagate per servizi vari;
e) articoli per l'igiene e la cura della persona.

 

Art. 15 octies
Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio a condizione che sia rispettata la disposizione relativa alle distanze di cui al comma 3;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali i cui esercizi abbiano una superficie minima pari a 1.500 metri quadri;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle strade statali e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, con esclusione di altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), nonché dall'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006, con esclusione degli esercizi di vicinato e, pertanto, i cui esercizi abbiano una superficie minima pari a 250 metri quadri;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, i cui esercizi abbiano una superficie minima pari a 120 metri quadri;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 170 del 2001 da compiere sulla base degli indirizzi e piani di cui all'articolo 15 nonies.

3. Nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti la distanza minima tra i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi di stampa quotidiana e periodica non è inferiore ai 300 metri; nei comuni con popolazione superiore a 10.000 unità, la suddetta distanza non è inferiore a 150 metri.

 

Art. 15 nonies
Piani comunali di localizzazione dei
punti vendita

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei rivenditori, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio d'intesa con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono approvati gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, sulla base dei seguenti criteri: valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

2. I comuni adottano i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I comuni riformulano detti piani a seguito dell'emanazione, da parte della Regione, degli indirizzi di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1 e dei piani comunali di cui al comma 2, limitatamente al profilo autorizzatorio commerciale, le domande di apertura di nuovi punti vendita sono definite, sulla base dei criteri di cui al comma 1, previo parere reso da una commissione paritetica regionale costituita presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio d'intesa con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La commissione è composta in misura paritetica da funzionari regionali e da rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di cui al comma 1. La commissione si dota di un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento. Ai rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni per la partecipazione alle riunioni della commissione compete il rimborso spese di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e un gettone di presenza pari a euro 50 per la partecipazione alle sedute dell'organismo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue.

4. La commissione paritetica regionale ha competenza relativamente alla:
a) definizione delle domande di apertura dei nuovi punti vendita esclusivi, ricadenti nei comuni sprovvisti di piano di localizzazione;
b) individuazione dei requisiti minimi e certi che i prodotti distribuiti alle rivendite devono possedere per poter essere definiti "prodotti editoriali", al fine della corretta applicazione delle percentuali di remunerazione;
c) definizione di criteri condivisi che, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, consentano alle rivendite esclusive:
1) di rifiutare la fornitura da parte dei distributori di prodotti editoriali già oggetto di alte percentuali di invenduto;
2) di escludere dalla vendita i prodotti forniti dai distributori che non rientrano nella definizione di "prodotto editoriale";
3) la definizione di accordi tra le rispettive rappresentanze che regolino i rapporti contrattuali tra i diversi livelli delle distribuzioni, con particolare riferimento al contratto estimatorio tipico di cui all'articolo 1556 e seguenti del Codice civile.

5. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 30.000 per l'anno 2011 (UPB S06.03.009).

 

Art. 16
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 1.115.000 per l'anno 2011, in euro 415.000 per l'anno 2012 e in euro 315.000 per l'anno 2013, fanno carico alle UPB S01.05.001 e S01.06.001 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e gli anni 2012 e 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 1.115.000
2012 euro 415.000
2013 euro 315.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2011 euro 600.000
2012 euro 400.000
2013 euro 300.000

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2011 euro 515.000
2012 euro 15.000
2013 euro 15.000

 

Art. 16
Copertura finanziaria


(soppresso)

 

Capo III
Interventi produttivi

Art. 22
Interventi in materia di attività produttive

1. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 150.000 per le attività di supporto al Coordinamento regionale per gli sportelli unici presso l'Assessorato dell'industria (UPB S04.01.001).

2. Per l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi inerenti attività di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, si applicano le disposizioni procedurali di cui all'articolo 1, commi dal 16 al 32, della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, dopo le parole "attività economiche e produttive di beni e servizi" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva n. 2006/123/CE".

3. Al comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, è aggiunto il periodo: "Nelle more di tale designazione, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale del comune stesso.".

4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 300.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021).

5. Al fine della ricapitalizzazione e della copertura perdite delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, è autorizzata nell'esercizio 2011 l'ulteriore spesa di euro 5.000.000, da ripartire per euro 1.000.000 a favore di IGEA Spa e per euro 4.000.000 a favore di Carbosulcis Spa (UPB S06.03.024).

6. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 1.000.000 da destinare alla Sotacarbo Spa in conto futuro aumento di capitale per lo sviluppo di un programma di studio e sperimentazione sull'utilizzo ecocompatibile del carbone, e di quello Sulcis in particolare (UPB S06.03.024).

7. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e Fluorite di Silius Spa, è autorizzata, nell'esercizio 2011, la spesa complessiva di euro 4.100.000 (UPB S06.03.024).

8. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è autorizzata nell'esercizio 2011 la spesa complessiva di euro 2.700.000 (UPB S06.03.023).

9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 3.520.000, di cui euro 3.500.000 per le finalità di cui al comma 42 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.03.029).

10. Il contributo concesso al Consorzio industriale della Valle del Tirso ai sensi dell'articolo 24, comma 17, della legge regionale n. 2 del 2007, è destinato, in parte, al completamento e/o ampliamento di impianti destinati a finalità di pubblico interesse, ricompresi nel patrimonio consortile.

11. Nelle more della conclusione delle procedure liquidatorie avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto con la norma sopra richiamata, le risorse sussistenti nel conto residui del capitolo SC06.0763 (UPB S06.03.029), pari a euro 7.415.000, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2011.

12. Entro sessanta giorni a partire dalla data di approvazione della presente legge, i comuni di Suni e Isili, che ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), non fanno più parte del Consorzio provinciale di Nuoro, possono deliberare che le funzioni in materia di aree industriali quali conferite dal comma 1 dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 10 del 2008, siano svolte dai rispettivi consorzi industriali provinciali competenti per territorio.

13. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 44, della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 3.000.000 (UPB S06.03.020).

14. Al fine di proseguire l'attività di bonifica dei siti inquinati dalla pregressa attività estrattiva, è autorizzata nell'esercizio 2011, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.06.005).

15. È autorizzata una spesa complessiva di euro 1.500.000, in ragione di euro 250.000 per l'anno 2011 ed euro 625.000 per gli anni 2012 e 2013, finalizzata alla realizzazione della cartografia geologica del polo estrattivo graniti nord Sardegna (Gallura e Buddusò - Alà dei Sardi) (UPB S06.03.021).

16. È autorizzata una spesa complessiva di euro 1.200.000 in ragione di euro 850.000 per l'anno 2011 ed euro 350.000 per l'anno 2012, finalizzata all'elaborazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e per le istruttorie delle istanze in materia di attività estrattiva (UPB S06.03.021).

17. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 150.000 per le attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale e per l'istruttoria delle istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili (UPB S04.01.001).

18. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, e ad integrazione del bando fotovoltaico 2009, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S04.01.003).

19. Le somme sussistenti nel conto dei residui dei capitoli SC04.0026 e SC04.0034 (UPB S04.01.003), costituenti economie di spese sui bandi fotovoltaici indetti, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2007, in favore dei privati ed imprese, ancorché non impegnate, possono essere utilizzate in favore dei beneficiari del bando fotovoltaico 2009 - Persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese.

 

Capo III
Interventi nei settori produttivi

Art. 22
Interventi in materia di attività produttive

1. Al fine della ricapitalizzazione e della copertura perdite delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, è autorizzata nell'esercizio 2011 l'ulteriore spesa di euro 5.000.000, da ripartire per euro 1.000.000 a favore di IGEA Spa e per euro 4.000.000 a favore di Carbosulcis Spa (UPB S06.03.024).

2. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 1.000.000 da destinare alla Sotacarbo Spa in conto futuro aumento di capitale per lo sviluppo di un programma di studio e sperimentazione sull'utilizzo ecocompatibile del carbone, e di quello Sulcis in particolare (UPB S06.03.024).

3. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e Fluorite di Silius Spa, è autorizzata, nell'esercizio 2011, la spesa complessiva di euro 4.100.000 (UPB S06.03.024).

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è autorizzata nell'esercizio 2011 la spesa complessiva di euro 2.700.000 (UPB S06.03.023).

5. È autorizzata la spesa complessiva di euro 3.520.000, di cui euro 3.500.000 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 42, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.03.029).

6. Al fine di proseguire l'attività di bonifica dei siti inquinati dalla pregressa attività estrattiva, è autorizzata nell'esercizio 2011, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.06.005).

 

 

Art. 22 bis
Politiche di sviluppo

1. La Regione pone a fondamento delle politiche di sviluppo l'approccio territoriale e assicura, nell'attuazione dei programmi, il coinvolgimento diretto del partenariato istituzionale, economico e sociale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) garantire idonee procedure di concertazione con gli attori locali al fine di condividere l'individuazione delle priorità di intervento;
b) assicurare la concentrazione delle risorse e l'integrazione degli strumenti di intervento in modo da favorire l'azione combinata sui fattori di svantaggio territoriale e di eventuale crisi;
c) privilegiare le azioni di creazione e potenziamento delle imprese locali e la qualificazione e riqualificazione del capitale umano;
d) assicurare che gli interventi infrastrutturali siano direttamente connessi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale.

2. I progetti di sviluppo locale, a seguito della concertazione territoriale, sono formalizzati mediante accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione regionale e dal partenariato istituzionale locale.

3. Per le attività di animazione territoriale e assistenza tecnica finalizzate allo sviluppo locale e per quelle di orientamento, promozione e assistenza tecnica finalizzate alla creazione e allo sviluppo d'impresa in ambito regionale, la Regione si avvale della società in house Sardegna impresa e sviluppo - BIC Sardegna Spa.

4. Nell'ambito dei programmi definiti dalla Regione o dagli enti locali la società di cui al comma 3 può assumere il ruolo di soggetto attuatore anche attraverso protocolli di collaborazione con le amministrazioni locali e le agenzie locali nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione e con oneri a carico degli stessi programmi.

5. I progetti e le attività realizzate dal soggetto attuatore in esecuzione dei programmi sono sottoposti al controllo della Regione.

 

Art. 22 ter
Trasferimento di funzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144), anche al fine di incrementare lo sviluppo del sistema produttivo isolano tramite l'erogazione di servizi finalizzati alla creazione e al consolidamento d'impresa, all'attrazione degli investimenti nel territorio regionale e all'assistenza tecnica nella pubblica amministrazione, la società in house BIC Sardegna Spa è autorizzata ad acquisire dalla società Sviluppo Italia Sardegna, società per azioni controllata da Invitalia, il ramo d'azienda necessario all'esercizio delle funzioni di cui sopra, costituito dai contratti di lavoro del personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data della messa in liquidazione della società Sviluppo Italia Sardegna e dai contratti di servizio.

2. Al fine di assicurare la massima efficacia e integrazione degli strumenti nell'attuazione dei progetti e programmi la società Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna Spa si avvale, inoltre, del personale di INSAR Sardegna, che è assorbito sulla base delle esigenze derivanti dall'attuazione dei programmi di sviluppo affidati dalla Regione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'anno 2011, a favore del BIC Sardegna l'ulteriore contributo valutato in euro 500.000 annui (UPB S01.04.002)

 

Art. 23
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 28.020.000 per l'anno 2011, in euro 975.000 per l'anno 2012 e euro 625.000 per l'anno 2013, fanno carico alle UPB S04.01.001, S04.01.003, S04.06.005, S06.03.020, S06.03.021, S06.03.023, S06.03.024 e S06.03.029 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e per gli anni 2012 e 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 7.920.000
2012 euro 975.000
2013 euro 625.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2011 euro 20.100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S04.01.001
Interventi in materia energetica - Parte corrente
2011 euro 300.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.01.003
Interventi in materia energetica
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.06.005
Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - Investimenti
2011 euro 4.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.020
Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.021
Interventi per le attività di cava, torbiera e mineraria
2011 euro 1.400.000
2012 euro 975.000
2013 euro 625.000

UPB S06.03.023
Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - Spese correnti
2011 euro 2.700.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.024
Partecipazioni azionarie del settore industriale
2011 euro 10.100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.029
Interventi per le aree industriali
2011 euro 3.520.000
2012 euro ---
2013 euro ---

 

Art. 23
Copertura finanziaria


(soppresso)

 

Capo IV
Interventi in campo ambientale e del territorio

Art. 24
Disposizioni in materia ambientale

1. É autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2011 e la spesa di euro 3.000.000 per gli anni 2012 e 2013 al fine di garantire il funzionamento del meccanismo premialità-penalità e lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.05.001).

2. È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) (UPB S04.05.002). Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente.

3. È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 1.500.000 per garantire la gestione da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali (UPB S05.01.013).

4. La Regione è autorizzata al cofinanziamento, nell'anno 2011, di euro 79.000 a favore della agenzia energetica di Sassari per la realizzazione del progetto comunitario "Patto fra le isole dell'Europa" sul tema energia sostenibile e i piani di azione a sostegno di un patto tra le isole d'Europa (UPB S04.07.007).

5. Per la bonifica e l'implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva e la formazione degli utenti istituzionali del Sistema informativo regionale ambientale, è autorizzata una spesa valutata in euro 500.000 annui (UPB S04.07.005).

6. Al fine di assicurare le attività di recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre, da parte delle province, nonché per la conservazione della fauna marina ad opera degli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, in attuazione delle disposizioni previste all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e all'articolo 5, comma 19, della legge regionale n. 3 del 2009, è autorizzata per l'anno 2011 e successivi la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province ed ai suddetti enti (UPB S04.08.016).

7. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali ed investimenti in genere, nell'ambito dei parchi regionali e nazionali, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013 (UPB S04.08.002).

8. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare, quanto ad euro 9.950.000, ad interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 50.000 per la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori (UPB S04.06.001).
9. Nel comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2009, la parola "indennizzi" è sostituita dalla parola "risarcimenti".

 

Capo IV
Disposizioni in materia di ambiente e agricoltura

Art. 24
Disposizioni in materia ambientale

1. Per garantire il funzionamento del meccanismo premialità-penalità e lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2011 e la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.05.001).

2. È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche). Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.05.002).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 1.500.000 per garantire la gestione da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali (UPB S05.01.013).

4. La Regione è autorizzata al cofinanziamento, nell'anno 2011, di euro 79.000 a favore della agenzia energetica di Sassari per la realizzazione del progetto comunitario "Patto fra le isole dell'Europa" sul tema energia sostenibile e i piani di azione a sostegno di un patto tra le isole d'Europa (UPB S04.07.007).

5. Per la bonifica e l'implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva e la formazione degli utenti istituzionali del Sistema informativo regionale ambientale, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 per l'anno 2011 e in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.07.005).

6. Al fine di assicurare le attività di recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre da parte delle province, nonché per la conservazione della fauna marina ad opera degli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, in attuazione delle disposizioni previste all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e all'articolo 5, comma 19, della legge regionale n. 3 del 2009 è autorizzata, per l'anno 2011 e successivi, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province ed ai suddetti enti. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.08.016).

7. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali e investimenti in genere nell'ambito dei parchi regionali e nazionali, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2011 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.08.002).

8. È autorizzata per l'anno 2011 la spesa complessiva di euro 5.000.000 da destinare, quanto a euro 4.950.000, a interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 50.000 per la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori. Per le medesime finalità è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, la spesa di euro 10.000.000 da ripartire sulla base di un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.06.006).

9. Per le finalità di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è autorizzata, per l'anno 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.500.000 (UPB S04.03.005).

10. Per l'attuazione dell'accordo di collaborazione tra la Regione autonoma della Sardegna e il Ministero dell'interno, sottoscritto dal Presidente della Regione in data 12 luglio 2010, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, una spesa valutata in euro 600.000 annui (UPB S04.08.013).

11. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)), le parole: "o a canna rigata" sono sostituite dalle seguenti: "o a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".

12. Per l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture necessarie per la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 650.000. Tali stanziamenti possono essere utilizzati per l'acquisizione delle aree di sedime delle postazioni di avvistamento della rete regionale di avvistamento, anche mediante espropriazione di pubblica utilità, per la realizzazione e l'adeguamento infrastrutturale delle stesse postazioni, nonché per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per il regolare funzionamento delle medesime postazioni (UPB S04.08.012).

13. La Regione adotta e applica all'intero territorio regionale le linee guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse, approvate con ordinanze del 12 aprile 2010, n. 5, e del 16 dicembre 2010, n. 29, dal commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese; con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sono emanate le direttive tecniche di attuazione.

14. Nell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali, comunali e alle ASL risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per gli interventi di bonifica dell'amianto su immobili o infrastrutture pubbliche e di aree dì smaltimento di amianto in fibre libere; la misura del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento. Il contributo è concesso nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.";
b) nel comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammessa a finanziamento ma, comunque, non è superiore ad euro 12.000. Tutte le spese di cui ai precedenti periodi relative alla progettazione e comprensive di piano di lavoro, di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza sono liquidate fino ad un massimo del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'intervento complessivo.".

15. Nella legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Organizzazioni o associazioni di volontariato civile)
1. È considerata organizzazione o associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i "Gruppi comunali di protezione civile", che svolge o promuove, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi previsti nell'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), nonché relativa attività di formazione e addestramento.";
b) l'articolo 18 è abrogato.

16. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana direttive in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in conformità del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e successive modifiche ed integrazioni.

17. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) è autorizzata a favore delle province, a decorrere dall'anno 2012, la spesa di euro 450.000 per la concessione di contributi e rimborso spese alle associazioni di volontariato di protezione civile, regolarmente iscritte al registro regionale e censite operativamente (UPB S04.03.005).

18. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008 è abrogato.

19. La legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), è così modificata:
a) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola: "promuove" è inserita la parola: "anche";
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, è inserita la seguente:
"g bis) gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica (ex URF articolo 101 della legge regionale n. 23 del 1998).";
c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Compiti del direttore generale)
1. Il direttore generale svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.".

20. In attesa dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS), e comunque per un periodo massimo non superiore a un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta la sospensione nell'intero territorio regionale dei procedimenti di autorizzazione unica e di valutazione di impatto ambientale di nuovi impianti di produzione di energia da fonte eolica, degli ampliamenti di quelli esistenti, nonché di nuovi impianti termici di potenza complessiva superiore a 1 MW e alimentati con combustibili rinnovabili, il cui bacino di approvvigionamento risulti, anche parzialmente, extra-regionale. La sospensione non si applica agli impianti eolici di potenza complessiva uguale o inferiore a 1 MW, nonché agli impianti eolici destinati a soddisfare il fabbisogno energetico in regime di autoproduzione, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, la realizzazione degli stessi è consentita nelle aree ammissibili individuate ai sensi dell'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. La presente disposizione, attesi i problemi connessi alla rete di distribuzione e di trasporto dell'energia elettrica derivanti dalle condizioni di insularità e le specificità paesaggistico-ambientali del territorio regionale, persegue la finalità di consentire la realizzazione di impianti efficienti che possano immettere effettivamente in rete l'energia prodotta senza limiti di dispacciamento.

21. Per consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e implementare la filiera della raccolta differenziata e del recupero, anche tramite accordi di programma, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 60.000 per l'anno 2011, e di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.05.001).

 

Art. 25
Disposizioni in materia di governo del territorio

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:
"i bis) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti nel territorio di più province, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), e comma 4, lettera b), ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6, 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6, 7; 32, comma 1; 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le seguenti:
"c bis) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 4, lettera b), ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6, 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6, 7; 32, comma 1; 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI;
c ter) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di ricerche e prelievi idrici, ricadenti nel territorio provinciale, ed indicati negli articoli 27, commi 5 bis, 6; 28, comma 1; 29, comma 1; 30; 31, commi 5 bis, 6; 32, comma 1; 33, comma 1; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

3. Nell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Sono, inoltre, attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
a) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ricadenti interamente nel territorio comunale, ed indicati negli articoli 27, commi 2, 6, 7; 28 commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8; 29, commi 1, 2, 3; 30; 31, commi 2, 6 e 7; 32, commi 1, 3, 4; 33, commi 1, 2, 5; e 34, delle norme di attuazione del PAI;
b) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti interamente nel territorio comunale, ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6 e 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6 e 7; 32, comma 1, 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

4. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quale contributo all'ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2010, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (UPB S04.02.001).

5. È autorizzato nell'anno 2011 il contributo di euro 400.000, da destinare agli enti competenti al controllo e monitoraggio dell'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 per il necessario svolgimento delle attività di controllo senza soluzione di continuità (UPB S04.02.001).

6. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2011 per la realizzazione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio ed alla verifica dell'efficacia del "Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea", di cui all'articolo 22, comma 17, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S04.02.002).

7. Per la redazione dei piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti di cui all'articolo 3 della direttiva medesima (UPB S04.02.001).

8. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti competenti alla realizzazione delle opere previste dai piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale di cui al comma 7 (UPB S04.02.002).

9. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale rifinanziamento dell'articolo 5, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2009, nonché per gli adempimenti previsti dalla direttiva n. 2000/60/CE, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.02.001).

10. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 quale rifinanziamento dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2009, per attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino prevista dalla direttiva n. 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.004).

11. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da destinare a contributi agli enti locali per la gestione del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI (UPB S04.03.004).

 

Art. 25
Disposizioni in materia di governo del territorio

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:
"i bis) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti nel territorio di più province, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), e comma 4, lettera b), ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6, 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1;30; 31, commi 3, 6, 7; 32, comma 1; 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le seguenti:
"c bis) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 4, lettera b), ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6, 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6, 7; 32, comma 1; 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI;
c ter) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di ricerche e prelievi idrici, ricadenti nel territorio provinciale, ed indicati negli articoli 27, commi 5 bis, 6; 28, comma 1; 29, comma 1; 30; 31, commi 5 bis, 6; 32, comma 1; 33, comma 1; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

3. Nell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Sono, inoltre, attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
a) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ricadenti interamente nel territorio comunale, ed indicati negli articoli 27, commi 2, 6, 7; 28 commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8; 29, commi 1, 2, 3; 30; 31, commi 2, 6 e 7; 32, commi 1, 3, 4; 33, commi 1, 2, 5; e 34, delle norme di attuazione del PAI;
b) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti interamente nel territorio comunale, ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6 e 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6 e 7; 32, comma 1, 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

4. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quale contributo all'ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2010, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (UPB S04.02.001).

5. È autorizzato nell'anno 2011 il contributo di euro 400.000, da destinare agli enti competenti al controllo e monitoraggio dell'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 per il necessario svolgimento delle attività di controllo senza soluzione di continuità (UPB S04.02.001).

6. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2011 per la realizzazione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio ed alla verifica dell'efficacia del "Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea", di cui all'articolo 22, comma 17, della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S04.02.002).

7. Per la redazione dei piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti di cui all'articolo 3 della direttiva medesima (UPB S04.02.001).

8. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti competenti alla realizzazione delle opere previste dai piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale di cui al comma 7 (UPB S04.02.002).

9. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da destinare a contributi agli enti locali per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI (UPB S04.03.004).

 

 

Art. 25 bis
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 36 della legge regionale n. 3 del 2009 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la sclassificazione è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. L'utilizzo dei terreni è coerente con la programmazione urbanistica comunale.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 (Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli), è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 1.000.000; le agevolazioni sono erogate ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (S06.04.017).

3. Il contributo già erogato a favore del Consorzio di bonifica del Cixerri a' termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 si considera sin dall'origine destinato all'abbattimento dei costi diretti e indiretti attinenti l'attività istituzionale dell'ente, sostenuti per le annualità dal 2002 al 2008.

4. Ai fini della corresponsione delle indennità previste al comma 2 dell'articolo 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), è autorizzata, per l'anno 2011, a favore delle cooperative agricola affittuarie di terreni del monte dei pascoli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale), una spesa non superiore a euro 500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dall'UPB S06.04.004. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, determina le relative modalità e i criteri di erogazione.

5. A valere sulle risorse recate dal capitolo SC04.0193 (UPB S04.02.003) e per le finalità previste dall'articolo 5, comma 12, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), una quota pari a euro 2.000.000 dello stanziamento iscritto nell'anno 2011 è destinata al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale; la relativa erogazione può avvenire anche in difetto dell'avvio della procedura di esproprio forzato.

6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), possono essere portati a compimento i piani di ricomposizione e riordino fondiario in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale; resta ferma la necessità di acquisire il parere di cui al comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva uno specifico piano volto a individuare ulteriori interventi di riordino fondiario.

7. Al fine del compimento della procedura di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e sue modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni. È fatta salva la possibilità da parte degli interessati di presentare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale sia indicato anche in che modo essi sono venuti in possesso delle particelle immobiliari che hanno in godimento, allegando nel caso alla suddetta dichiarazione tutti gli eventuali atti anche informali mediante i quali hanno acquisito la proprietà delle particelle. Di tali dichiarazioni non si tiene conto in caso di contestazione.

 

Art. 26
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 24.179.000 per l'anno 2011, in euro 24.250.000 per l'anno 2012 e 20.500.000 per l'anno 2013, fanno carico alle UPB S04.02.001, S04.02.002, S04.03.004, S04.05.001, S04.05.002, S04.06.001, S04.07.005, S04.07.007, S05.01.013, S04.08.002 e S04.08.016 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e gli anni 2012 e 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 15.129.000
2012 euro 14.250.000
2013 euro 13.000.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2011 euro 9.050.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 7.500.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2011 euro 2.650.000
2012 euro 2.250.000
2013 euro 1.000.000

UPB S04.02.002
Spese per la tutela delle acque - Investimenti
2011 euro 2.550.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro ---

UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - Investimenti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000

UPB S04.05.001
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000

UPB S04.05.002
Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000

UPB S04.06.001
Interventi di bonifica e disinquinamento - Spese correnti
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000

UPB S04.07.005
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S04.07.007
Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese correnti
2011 euro 79.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - Investimenti
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2011 euro 400.000
2012 euro ---
2013 euro ---

 

Art. 26
Copertura finanziaria


(soppresso)

 

Capo V
Disposizioni varie

Art. 27
Disposizioni varie

1. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta le seguente:
"c bis) alla produzione di film e serie per la TV;";
b) nell'articolo 4, comma 2, dopo le parole "le opere" sono inserite le seguenti ", ad eccezione di quelle di cui alla lettera c bis)";
c) all'articolo 5, comma 3, le parole "nella misura massima del 60 per cento" sono sostituite da "nella misura massima del 50 per cento";
d) l'articolo 7 è così sostituito:
"Art. 7 (Produzione di lungometraggi)
1. La Regione partecipa alla produzione delle opere cinematografiche di lungometraggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso gli interventi previsti dall'articolo 12, comma 4, acquisendo i diritti sulle opere coprodotte in misura percentuale non inferiore alla quota di partecipazione.";
e) l'articolo 8 è abrogato; sono fatti salvi gli interventi finanziati ai sensi delle disposizioni normative in vigore al 31 dicembre 2008;
f) nell'articolo 11, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "scelto tra docenti universitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di categoria o personalità di chiara fama";
g) nell'articolo 12 il comma 3 è così sostituito: "3. I componenti della commissione di cui al comma 1 rimangono in carica per la durata della legislatura e non possono essere immediatamente riconfermati. La presente disposizione non si applica ai componenti della commissione nominati antecedentemente alla data del 31 dicembre 2009.";
h) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera e) dopo le parole "contributo richiesto" sono aggiunte le parole "e/o della quota di partecipazione stabilita";
2) la lettera f) del comma 2 è così sostituita:
"f) curriculum del produttore per le richieste di cui all'articolo 6 e del produttore e del distributore per le richieste di cui agli articoli 7 e 9;
3) il comma 4, è così sostituito:
"4. La commissione tecnico-artistica redige la graduatoria dei progetti di lungometraggio di cui all'articolo 7, alla cui produzione la Regione partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del costo complessivo, fino ad un ammontare massimo di euro 600.000 per progetto, elevabili ad euro 1.000.000 in caso di coproduzioni internazionali. Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 9. La Giunta regionale, nel rispetto di detta graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall'Assessore regionale competente.";
4) il comma 6 è abrogato;
i) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
"16 bis (Anticipazioni finanziarie da parte della Regione)
1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, commi 1, 2 e 3, è concessa, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione delle iniziative, previa presentazione del rendiconto delle spese e dei risultati del progetto finanziato";
j) l'articolo 22 è abrogato;
k) nell'articolo 24, comma 1, dopo la parola "competente" sono soppresse le parole ", sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 22";
l) nell'articolo 26 il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale ed incrementare la partecipazione dei giovani ad un'esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 600.000. Tale somma è trasferita al Fondo nazionale del servizio civile secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), con vincolo di destinazione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati all'albo regionale approvati ma non finanziati dallo Stato (UPB S05.03.001).

3. I contributi da erogare agli organismi di cui all'articolo 32, commi 4 e 13 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) affluiscono in apposito capitolo del bilancio regionale (UPB S05.03.005).

 

Capo V
Modifiche legislative

Art. 27
Modifiche e integrazioni di
disposizioni legislative vigenti

1. Nel primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), le parole: "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "fino a sei dodicesimi" e le parole: "rate mensili superiori a 24" sono sostituite dalle parole: "rate mensili non superiori a 48".

2. Alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) all'articolo 12, commi 1 e 2, la parola: "complessiva" è sostituita dalla parola: "minima";
b) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2 bis. Le farmacie rurali con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti restano aperte per una durata minima di trenta ore settimanali.".

3. Le provvidenze di cui al secondo alinea dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; alla relativa spesa, valutata in euro 100.000 annui, si fa fronte mediante le disponibilità recate dall'UPB S05.03.007.

4. Nella rubrica del titolo della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57 (Concessione di un contributo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS)), e negli articoli 1, 2 e 4 della predetta legge dopo la parola: "(UAPS)" sono aggiunte le seguenti: "e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)".

5. Nella legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono abrogati;
b) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"4 bis. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Ente delle risorse idriche della Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna"; nel comma 1 del medesimo articolo le parole: "Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)", sono sostituite dalle seguenti: "Ente acque della Sardegna (ENAS)".

6. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Una sezione dell'albo regionale dello sport è riservata alle società professionistiche isolane con sede in Sardegna e una alle associazione affiliate alla federazione sportiva riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Entrambe le sezioni sono gestite direttamente dalla Regione.";
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2 bis. L'iscrizione all'albo regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999.";
c) l'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:
"Art. 11 bis (Contributi e priorità per le unioni di comuni)
1. L'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il comitato di cui all'articolo 6 e su proposta dell'unione dei comuni, predispone annualmente un programma di interventi per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti sportivi da destinare a uso sovra comunale.
2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 sono innalzate, rispettivamente del 90, 75 e 60 per cento dei costi globali.";
d) il comma 7 ter dell'articolo 27 è abrogato;
e) dopo il comma 6 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Per le squadre partecipanti alle coppe europee, è prevista una premialità pari al 50 per cento del contributo assegnato nel precedente esercizio finanziario.".
f) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI)
1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, pari al 6 per cento dello stanziamento dell'UPB S05.04.001, a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal comitato regionale del CONI, nonché di quelle realizzate in collaborazione con la Regione.
2. Il programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo sono approvati dalla Giunta regionale sul proposta dell'Assessore competente.
3. È autorizzata un'anticipazione sul contributo in misura non superiore al 60 per cento.".

7. Nella legge regionale n. 24 del 1999, dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nei territori colpiti da eventi calamitosi alluvionali, appositamente dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ente è soggetto attuatore degli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, di rimboschimento e rinsaldamento e delle opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale dei boschi, dei rii e degli sbarramenti sugli stessi. A tal fine l'ente acquisisce in concessione a titolo gratuito, per un periodo non superiore a trenta anni, le aree pubbliche o private interessate e vi insedia propri cantieri specificamente finalizzati, salvo il ricorso alle procedure di realizzazione delle opere previste dal comma 2.".

8. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), il periodo: "; tali disposizioni non si applicano ai contributi assegnati agli enti locali, per i quali permangono le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 9 agosto 2002, n. 15" è abrogato.

9. A decorrere dall'anno 2011, il contributo di cui all'articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni è concesso a favore della ASL n. 8 di Cagliari.

10. Nella legge regionale n. 9 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera f), del comma 1 dell'articolo 52, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";
b) nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole: "incidenti rilevanti industriali", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.";
c) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 6, in fine, è inserito il seguente periodo: "Competono alle amministrazioni provinciali tutte le procedure di approvazione delle attività di caratterizzazione e bonifica nelle aree ricadenti fra più comuni della medesima provincia, nonché gli interventi sostitutivi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 250. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le province possono istituire un apposito fondo di rotazione e rivalersi in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento.";
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. I comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, così come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 166 del 2009."

11. Nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9 del 2006, le province destinano una quota non inferiore al 2,50 per cento del fondo loro spettante a' termini dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, alle associazioni pro-loco.

12. A decorrere dall'anno 2012 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, relativi allo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni; la spesa è valutata in euro 900.000 annui (UPB S05.04.003).

13. Nel comma 10 dell'articolo 60 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), dopo le parole "quali cofinanziamento regionale" sono inserite le seguenti: "e quelle correlate a entrate comunitarie e statali riscosse".

14. Nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le modifiche dello statuto di mero recepimento di disposizioni normative sono approvate con decreto del Presidente della Regione.";
b) il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso.

15. A decorrere dall'anno 2011, una quota fino al 3 per cento del fondo unico assegnato ai comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

16. Nella legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4 dell'articolo 5 l'espressione: "nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta" è sostituita con l'espressione: "fino al 95 per cento della spesa sostenuta";
b) dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai consorzi di bonifica mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. Al fine dell'individuazione della misura del 40 per cento di tale contributo, i consorzi di bonifica provvedono alla determinazione della spesa di funzionamento per la gestione degli impianti consortili effettivamente sostenute escludendo le spese contabilizzate e/o rendicontate ai fini dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo o in ogni caso al fine dell'ottenimento di qualsivoglia altro finanziamento pubblico da chiunque erogato.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuate le risorse da destinare alle finalità di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 4 bis e alla finalità di cui agli articoli 6 e 46, comma 2, i relativi criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti, nonché la possibilità da parte dell'Amministrazione di provvedere all'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso, a esclusione degli interventi che i consorzi stessi eseguono sulla base di programmi autorizzati, per l'esecuzione dei quali sono previsti pagamenti in base a stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della legge regionale n. 5 del 2007.".

17. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il periodo da "Tale spesa" a "S06.05.003)." è sostituito dal seguente: "Tale spesa è ripartita dalla Giunta regionale, assumendo come parametri di riferimento il capitale sociale versato dai soci, l'ammontare degli affidamenti garantiti, i nuovi affidamenti rilevati dall'ultimo bilancio approvato, la struttura territoriale dell'organizzazione.".

18. Le borse di studio di cui all'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2009, sono estese anche a favore dei laureati in farmacia.

19. Le borse di studio di cui all'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2009 sono da considerarsi contributi alle università della Sardegna per la frequenza delle scuole di specializzazione in favore dei laureati medici e non medici. A tal fine i criteri di attribuzione previsti dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), si intendono estesi anche al personale non medico e ai farmacisti.

20. Nel comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009 le parole: "in scienze infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "in professioni sanitarie".

21. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione favorisce, con forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale, la partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche regionali ai piani, ai programmi e ai progetti di rilievo internazionale promossi da organismi nazionali, dall'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali. Le modalità di supporto alla partecipazione sono disciplinate dalla Giunta regionale, che individua annualmente le aree prioritarie d'intervento, le modalità, i criteri di attuazione e la quota di finanziamento. Per tale finalità, a valere sulle disponibilità recate dal fondo competitività e sviluppo di cui all'UPB S01.03.010, è destinata una quota valutata in euro 1.000.000 annui.".

22. Nell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle disciolte comunità montane per le quali è in corso, da parte della gestione commissariale, l'assegnazione definitiva dei beni, del personale e dei procedimenti agli enti destinatari di cui all'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.";
b) nel comma 2 sono soppresse le parole: "In quest'ultimo caso".

23. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), dopo le parole: "peste suina" sono aggiunte le seguenti: "o nei comuni nei quali sia stata riscontrata la presenza di focolai di peste suina".

24. Nella legge regionale n. 1 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Misure di sostegno dei piccoli comuni)
1. La presente disposizione ha lo scopo di promuovere e di sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli comuni. Ai fini della presente disposizione sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto all'ultimo censimento;
c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d). In questi casi gli interventi previsti fanno riferimento alle frazioni.
2. Non sono comunque considerati piccoli comuni quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con importanti aree urbane.
3. Per favorire il riequilibrio anagrafico è concesso alle famiglie residenti in un piccolo comune un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo.
4. Per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni;
b) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006.
5. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire le somme già corrisposte, maggiorate degli interessi legali, in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, definisce l'elenco dei piccoli comuni e le modalità attuative degli interventi, individuando in particolare le tipologie di attività economiche ammesse ai benefici e l'entità dei contributi. La deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per il parere delle competenti Commissioni consiliari, da esprimersi entro un mese dalla data di assegnazione, decorso il quale se ne prescinde.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, cui si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono valutati in complessivi euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2012 in ragione di:
a) euro 1.000.000 per i contributi previsti nel comma 3 (UPB S05.03.005);
b) euro 2.000.000 per i contributi previsti nella lettera a) del comma 4 (UPB S05.03.010);
c) euro 7.000.000 per i contributi previsti nella lettera b) del comma 4 (UPB S06.03.011).";
b) al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: "competenti per materia", sono inserite le seguenti: "previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde,".

 

 

Capo V bis
Disposizioni in materia di personale e di superamento del precariato

Art. 27 bis
Disposizioni in materia di personale iscritto all'ordine dei giornalisti

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 2009 sono da intendersi come di seguito:
a) che non si determina alcuna risoluzione o interruzione del rapporto di lavoro in essere tra l'Amministrazione regionale, quella degli enti o agenzie e i dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti che abbiano chiesto l'inserimento nel contingente di cui al comma 2 dell'articolo 11;
b) che ai medesimi dipendenti si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) a far data dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del citato articolo 11, ivi compreso l'articolo 10 del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e si provvede conseguentemente all'attribuzione delle qualifiche rispettivamente di vice capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica inferiore a dieci anni e superiore ai cinque, di capo redattore se in possesso di un'anzianità di attività giornalistica superiore;
c) che i predetti dipendenti mantengono la previdenza integrativa dei fondi presso i quali risultano iscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009; a favore degli stessi si provvede alla ricongiunzione previdenziale presso l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI), senza alcun onere aggiuntivo a carico dei medesimi; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.02.002);
d) nelle more della definizione del contratto integrativo aziendale previsto dal CNLG agli stessi dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti di cui agli articoli 86 (servizio mensa) e 99 (retribuzione di rendimento) del contratto di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali.

 

Art. 27 ter
Interpretazione autentica, modifiche e integrazioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009 così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è da intendersi come segue:
"Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, stabilisce che l'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 3, è autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali che prevedano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prevedono l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla loro approvazione da effettuarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge. I predetti programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione interpretativa, modificativa e integrativa, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi a far data dal 1° gennaio 2002.".

2. Il comma 1 quater dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011, è così modificato:
"1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. Alle assunzioni si provvede ai sensi di legge anche ai fini delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 è inserito il seguente:
"3 bis. Il personale di cui al comma 3 partecipa a un corso-concorso di formazione professionale, da concludersi con una prova sulle materie oggetto del corso, il mancato superamento del quale comporta il venir meno della qualifica attribuita; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti contenuto e modalità di svolgimento dei corsi-concorso.".

 

Art. 27 quater
Superamento del precariato

1. Al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), ancora impegnati in attività socialmente utili, l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente in materia di lavoro, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma nell'ambito del quale siano previste le misure da adottarsi.

2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, il programma può anche finanziare specifiche iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto di società in house della Regione costituite o in via di costituzione.

3. Il programma tiene conto dell'attuale collocazione territoriale dei lavoratori interessati, avuto prioritariamente riguardo agli attuali enti utilizzatori che possono, secondo le vigenti norme, continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio.

4. Alla spesa prevista per l'attuazione del presente articolo, valutata in euro 1.500.000 per l'anno 2011, e di euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le disponibilità recate al fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S06.06.004).

 

Art. 27 quinquies
Disposizioni a favore delle cooperative di giornalisti disoccupati o in cassa integrazione e/o mobilità

1. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti de minimis, è autorizzata, a favore delle cooperative editrici costituite da giornalisti disoccupati o che si trovino in cassa integrazione e/o in mobilità, per la produzione di quotidiani, la spesa complessiva di euro 900.000, in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed f), della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi a favore dell'editoria) (UPB S03.02.003).

 

Capo V ter
Disposizioni varie e norme finali

Art. 27 sexies
Disposizioni in tema di distribuzione dei farmaci e di erogazione di servizi da parte delle farmacie

1. In attuazione dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 2 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2010, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private e con le associazioni di categoria dei distributori farmaceutici intermedi, al fine di garantire che i farmaci di cui alla menzionata determinazione dell'AIFA siano distribuiti, utilizzando i distributori intermedi presenti sul territorio regionale, attraverso le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico della Regione, secondo le modalità indicate negli accordi medesimi. In attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e, segnatamente dell'articolo 2, nonché in attuazione del decreto del Ministero della salute del 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009), l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale favorisce e garantisce lo svolgimento, da parte delle farmacie pubbliche e private, delle prestazioni e dell'assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale. A tal fine, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la disciplina delle modalità di erogazione dei servizi da parte delle farmacie. Con gli accordi di cui al presente articolo possono essere, altresì, definite ulteriori forme di collaborazione con le farmacie convenzionate.

 

Art. 27 septies
Interventi vari

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi educativi nei servizi pubblici e nel privato sociale con l'apporto di competenze specialistiche i cui requisiti siano accertati, e al fine di consentire alle istituzioni pubbliche e private di disporre di un apposito strumento di conoscenza delle professionalità presenti sul territorio, la Regione istituisce il Registro regionale dei dottori specialisti e magistrali dell'area pedagogica; per l'iscrizione al registro è pubblicato un apposito bando.

2. Ai fini della promozione, valorizzazione e sviluppo socio-economico dei territori della Sardegna, i collegamenti ferroviari esercitati su linee di scartamento ridotto e qualificati come "Trenino verde" sono individuati quali servizi turistici di linea di livello regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono individuati i collegamenti ferroviari, definiti i contenuti dei relativi programmi di esercizio e stabilita la politica tariffaria unitamente ai criteri e modalità di erogazione delle risorse finanziarie. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua valutata in euro 4.000.000 per l'anno 2011 e in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni successivi (UPB S07.06.001).

3. Il termine di cinque anni, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ai soli fini della decadenza del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, è calcolato al netto della sospensiva o annullamento, se riformato in secondo grado, dichiarato dal giudice amministrativo.

4. Gli oneri previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti collocati, a decorrere dal 1° luglio 2004, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 40 della legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modificazioni, qualora non siano coperti mediante la contribuzione figurativa di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sono interamente a carico dell'Amministrazione regionale per tutto il periodo di aspettativa, nella misura rispettivamente prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del datore di lavoro e per la quota a carico del lavoratore, in aggiunta al trattamento spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), e successive modificazioni. L'Amministrazione regionale provvede al versamento delle relative somme agli enti previdenziali di appartenenza. Alla relativa spesa si fa fronte a valere sulle risorse recate dall'UPB S01.01.002.

5. In attesa dell'approvazione del Piano sanitario regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde, è autorizzata a disporre per una sola volta l'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie pubbliche e private. L'accreditamento è autorizzato esclusivamente nelle ASL, nel cui ambito territoriale si abbia un rapporto posti letto per mille abitanti inferiore alla media regionale.

 

Art. 28
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 600.000 per l'anno 2011, fanno carico all'UPB S05.03.001 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro euro 600.000
2012 euro euro ---
2013 euro euro ---
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2011 euro 600.000
2012 euro ---
2013 euro ---

 

Art. 28
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 59.969.000 per l'anno 2011, in euro 45.050.000 per l'anno 2012, in euro 41.550.000 per l'anno 2013 e in euro 21.580.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 e in quello per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S01.01.002
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto
2011 euro 10.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2011 euro 500.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.02.003
Altre spese per il personale
2011 euro 1.050.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.02.004
Spese per il personale effettuate nell'interesse dell'Amministrazione regionale
2011 euro 750.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi
2011 euro 600.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.02.006
Spese di funzionamento - Parte corrente
2011 euro 140.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.03.001
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e collaborazione internazionale
2011 euro 350.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.03.003
Funzionamento organismi d'interesse regionale
2011 euro 260.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.03.006
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a incontri
2011 euro 150.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2011 euro 295.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2011 euro 390.000
2012 euro 20.000
2013 euro 20.000

UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali
2011 euro 740.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.04.003
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale - Spese per investimenti
2011 euro 30.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.04.004
Relazioni con il pubblico e comunicazione interna
2011 euro 220.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2011 euro 850.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2011 euro 550.000
2012 euro 1.750.000
2013 euro 1.750.000

UPB S02.02.004
Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.03.003
Tutela e difesa del suolo - Spese correnti
2011 euro 410.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.03.006
Protezione civile - Investimenti
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.03.011
Servizio idrografico - Parte corrente
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.03.012
Servizio idrografico - Investimenti
2011 euro 10.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.05.001
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.06.002
Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio - Investimenti
2011 euro 500.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.07.005
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.07.007
Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese correnti
2011 euro 210.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - Investimenti
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia delle zone umide dei laghi salsi - parte corrente
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.08.017
Investimenti a tutela della fauna
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.10.003
Edilizia abitativa. Parte corrente
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2011 euro 80.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S05.03.004
Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni
2011 euro 100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.02.001
Enti turistici - Spese di funzionamento
2011 euro 300.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.02.006
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - Spese correnti
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.001
Incentivazioni alle attività artigiane
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane
2011 euro 1.145.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.008
Sostegno alle attività commerciali - Investimenti
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.028
Investimenti a favore della cooperazione e dell'imprenditoria giovanile
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.04.004
Interventi per favorire l'accesso al mercato finanziario e agli investimenti delle imprese agricole
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - Parte corrente
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.04.012
Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - Spese correnti
2011 euro 1.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.04.021
Consorzi di bonifica - Investimenti
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.06.006
Credito di imposta per le imprese
2011 euro ---
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000

UPB S07.07.004
Interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico
2011 euro 50.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 21.074.000
2012 euro 21.230.000
2013 euro 16.280.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011:
voce 2:
2011 euro 6.940.000
2012 euro 6.090.000
2013 euro 2.840.000
voce 3:
2011 euro 14.134.000
2012 euro 15.140.000
2013 euro 13.440.000

UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2011 euro 20.370.000
2012 euro 12.050.000
2013 euro 13.500.000
mediante riduzione della voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale n. 1 del 2011.

UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2011 euro 3.385.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S08.02.003
Versamento alle contabilità speciali
2011 euro 300.000
2012 euro ---
2013 euro ---

in aumento

UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000

UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2011 euro 50.000
2012 euro 50.000
2013 euro 50.000

UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2011 euro 2.500.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S02.01.009
Formazione universitaria
2011 euro 6.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S02.01.013
Formazione integrata
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
2013 euro 100.000

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Spese correnti
2011 euro 80.000
2012 euro 80.000
2013 euro 80.000

UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2011 euro 300.000
2012 euro 300.000
2013 euro 300.000

UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2011 euro 2.400.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 1.000.000

UPB S04.02.002
Spese per la tutela delle acque - Investimenti
2011 euro 2.550.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro ---

UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - Investimenti
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000

UPB S04.03.005
Protezione civile - Spese correnti
2011 euro 1.500.000
2012 euro 450.000
2013 euro 450.000

UPB S04.05.001
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti
2011 euro 4.060.000
2012 euro 3.020.000
2013 euro 3.020.000

UPB S04.05.002
Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000

UPB S04.06.005
Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - Investimenti
2011 euro 4.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.06.006
Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
2011 euro 5.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000

UPB S04.07.005
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2011 euro 100.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S04.07.007
Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese correnti
2011 euro 79.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - Investimenti
2011 euro 100.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
2011 euro 650.000
2012 euro 650.000
2013 euro 650.000

UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi - Spese correnti
2011 euro 600.000
2012 euro 600.000
2013 euro 600.000

UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000

UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000

UPB S05.02.001
Istituto zooprofilattico e osservatorio veterinario - Parte corrente
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000

UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2011 euro 600.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2011 euro ---
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000

UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2011 euro ---
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000

UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - Spese correnti
2011 euro 350.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2011 euro ---
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000

UPB S05.04.005
Strutture teatrali
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.009
Sostegno alle attività commerciali - Spese correnti
2011 euro 30.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.011 (NI)
Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema dei servizi
2011 euro ---
2012 euro 7.000.000
2013 euro 7.000.000

UPB S06.03.023 (DV)
Liquidazione EMSA, commesse RAS e bonifica siti minerari
2011 euro 2.700.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.024 (DV)
Gestione partecipate RAS
2011 euro 10.100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.029
Agenzie provinciali per le aree industriali
2011 euro 3.520.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.04.017 (NI)
Regolazione catastale dei terreni agricoli e usi civici
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2011 euro 4.000.000
2012 euro 7.000.000
2013 euro 7.000.000

UPB S07.10.004
Edilizia patrimoniale e opere di competenza regionale, anche delegata
2011 euro 200.000
2012 euro ---
2013 euro ---

3. Le spese previste per la attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 

Art. 28 bis
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2011
(Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013)

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e in quello pluriennale per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

STRATEGIA 03

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
mediante riduzione della voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011.

STRATEGIA 06

UPB S06.04.010 (soppresso)
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - Investimenti
2011 euro ---
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000

STRATEGIA 08

UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo di pagare
2011 euro 5.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

in aumento

STRATEGIA 04

UPB S04.05.002 (DV)
Investimenti per la gestione dei rifiuti e per il revamping dei termovalorizzatori

STRATEGIA 05

UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

per incrementare i seguenti capitoli:
SC05.0909 euro 500.000
SC05.0911 euro 2.500.000

STRATEGIA 06

UPB S06.04.009
Incentivi per il potenziamento della produzione zootecnica - Investimenti
2011 euro ---
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000

STRATEGIA 08

UPB S08.01.001
Fondo riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2011 euro 5.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

 

Art. 28 ter
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).