CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 222

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISA

il 15 novembre 2010

Disposizioni nei vari settori di intervento
(collegato alla manovra finanziaria 2011-2013)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - Demanio e patrimonio regionale, federalismo fiscale e finanza locale

ARTICOLO 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35

Al fine di consentire di accelerare le procedure di dismissione dei beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, cui deve improntarsi l'azione amministrativa, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35. Si ricorda, infatti, che il testo normativo vigente si è dimostrato, nella sua pratica applicazione, in parte inadeguato rispetto alle esigenze di tempestiva valorizzazione del patrimonio regionale.

Modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 1

La predisposizione annuale di un programma di dismissioni avente proiezione quinquennale appare una semplice duplicazione dell'elenco annuale dei beni immobili per i quali si intende avviare la procedura di dismissione. È sufficiente la predisposizione del solo elenco annuale, da presentare ogni anno da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio.
Considerato il costante flusso di acquisizioni degli immobili da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, nonché la recente procedura di acquisizione dei beni dei soppressi enti strumentali (legge regionale n. 7 del 2005) è indispensabile poter aggiornare in qualunque momento il precitato elenco, qualora la Giunta regionale ne ravvisi l'opportunità. L'introduzione di un termine per il rilascio del parere della Commissione consiliare consentirebbe di ridurre i tempi per l'alienazione dei beni.

Modifica ai commi 3 e 4 dell'articolo 1

Si ritiene che il metodo di cui articolo 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), per la vendita degli immobili sia più celere per l'espletamento delle gare.

La determinazione del prezzo a base d'asta, nei casi di asta andata deserta, così come stabilito dall'articolo 591 del Codice di procedura civile, consentirebbe all'ufficio di determinare automaticamente la nuova base d'asta. Si eviterebbe pertanto l'invio alla Commissione tecnica regionale della pratica per la rideterminazione del prezzo, con un conseguente notevole snellimento della procedura, e un alleggerimento di fatto dell'attività degli uffici e della stessa Commissione.

Modifica al comma 5 dell'articolo 1

La legge 2 febbraio 1973, n. 14, è stata abrogata con l'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; si è pertanto ritenuto opportuno far riferimento all'articolo 73, lettera c), del regio decreto n. 827 del 1924, già peraltro richiamato nella precitata norma abrogata.

Modifica al comma 8 bis dell'articolo 1

La modifica al comma 8 bis consentirebbe da un lato agli attuali occupanti degli immobili, che vantano situazioni ormai consolidate negli anni, di poter più agevolmente procedere all'acquisto degli stessi, e dall'altro all'Amministrazione di poter confidare in una dismissione, attenuando le probabilità di un contenzioso sulle procedure in menzione.

Si tratta in sostanza di applicare anche ai fabbricati ed alloggi ad uso abitazione della Regione il disposto di cui al comma 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Comma 9 (di nuova istituzione)

Nel corso degli anni si è riscontrata la difficoltà di procedere all'alienazione degli immobili regionali anche per la presenza negli stessi di abusi edilizi, non sanabili per la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di sanatoria.

Pertanto, al fine di ovviare a tale problematica e consentire di procedere all'alienazione, si è reso necessario prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 40, commi quinto e sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale. Si rappresenta che tale disposizione è prevista ai sensi della legge n. 662 del 1996, anche "per i trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché per i trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali".

Articolo 1 bis - Procedimento di valutazione (nuova istituzione)

Per la valutazione dei beni immobili di proprietà regionale da vendere secondo la procedura di cui all'articolo 1 si prevede l'affidamento di un incarico ad un tecnico abilitato che renderà una perizia giurata di stima. Tale procedura consentirebbe di avere in tempi brevi le stime per poter costituire un'adeguata base d'asta. Si valuti che, come le pregresse esperienze in materia dimostrano, in definitiva, a prescindere dalle valutazioni e stime redatte dagli organi tecnici dell'Amministrazione, il valore di mercato, in un'asta adeguatamente pubblicizzata, viene determinato dalle condizioni del mercato stesso in quel determinato momento economico.

Per valori di stima superiori a 500.000 euro e per i beni suscettibili di vendita con trattativa privata, si prevede, quale ulteriore momento di ponderazione, l'approvazione del suddetto valore di stima da parte della Commissione tecnica regionale.

Modifica all'articolo 2 - Commissione tecnica regionale.

Nel corso degli anni si è assistito ad una limitata operatività della attività della commissione (configurata quale collegio perfetto dall'attuale normativa) dovuta alla mancata partecipazione alle convocazioni ai lavori della commissione, anche se per giustificati motivi, di alcuni componenti; ciò ha comportato aggravi nei tempi di definizione dell'istruttoria delle pratiche.

Pertanto con la modifica di questo articolo, introducendo strumenti di flessibilità nella sua composizione, pur assicurando la rappresentatività degli organismi tecnici coinvolti, si prevede la possibilità di delegare la partecipazione ai lavori a tutti i componenti nel caso in cui siano impossibilitati a partecipare. Ulteriore elemento di flessibilità è costituito dalla possibilità per la commissione di deliberare le proprie valutazioni a maggioranza dei presenti. Si prevede comunque che la commissione possa essere regolarmente insediata ove partecipino la maggioranza degli aventi diritto.

Si è inoltre provveduto ad aggiornare le figure professionali dei componenti la commissione sulla base della normativa vigente.

ARTICOLO 2 - Istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime

Come è noto, a seguito del decreto legislativo n. 234 del 2001, avente ad oggetto il conferimento di funzioni e compiti già attribuiti alle regioni ordinarie con l'articolo 105, lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998, modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il legislatore ha conferito alla Regione sarda le funzioni inerenti la gestione del demanio marittimo e dei porti di interesse regionale e interregionale, con esclusione delle funzioni connesse al diritto dominicale, rimasto in capo allo Stato (vedi articoli 31, 32, 34, 35 e 55 del Codice della navigazione), delle funzioni concernenti le concessioni per l'approvvigionamento di fonti di energia, del Sistema informatizzato del demanio (SID) e delle funzioni strettamente connesse alla sicurezza della navigazione.

A fronte di un conferimento di funzioni tanto ampio, però, lo Stato continua ad incamerare il canone erariale dovuto annualmente dai concessionari nella misura stabilita (per le concessioni aventi finalità turistico - ricreative e di nautica da diporto) nel decreto legge n. 400 del 1993, recentemente modificato con la legge finanziaria per il 2007.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione del demanio marittimo, con determinazione n. 2081/D del 28 dicembre 2001 e con determinazione n. 2220/D del 29 dicembre 2003 l'Amministrazione regionale ha imposto ai titolari di concessioni demaniali marittime il pagamento di un importo annuale definito "sovracanone".

In merito, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 2006, sono state conferite ai comuni le funzioni inerenti il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, aventi ad oggetto aree scoperte o coperte con impianti di facile rimozione, si propone di inserire nella finanziaria 2010 una norma di legge che preveda un canone regionale aggiuntivo sulle concessioni di beni del demanio marittimo che sostituisca il sovracanone istituito con determinazioni dirigenziali, in modo da consentire alle amministrazioni comunali di poter incamerare le risorse necessarie ad assicurare un corretto esercizio delle funzioni conferite.

In favore dei comuni costieri viene inoltre previsto, così come già avveniva ai sensi della determinazione del Servizio centrale del demanio n. 2316/D del 31 dicembre 2003, che parte dei proventi introitati dalla Regione a titolo di canone, venga destinata alle amministrazioni comunali quale contributo per gli oneri finanziari sostenuti per la predisposizione dei servizi essenziali inerenti la balneazione (pulizia spiagge libere, primo soccorso, ecc.) in modo da evitare una modifica in peius delle risorse finanziarie su cui i comuni possono attualmente contare.

La Regione Sardegna ha la competenza di determinare imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri in base a quanto previsto nell'articolo 8, lettera h), dello Statuto speciale con l'unico limite del rispetto della "armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". Il legislatore regionale deve perciò rispettare "lo spirito del sistema tributario dello Stato" e agire in "coerenza e omogeneità con tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono" (cfr. Corte costituzionale sent. n. 102 del 15 aprile 2008).

La Regione Sardegna ha l'unico obbligo di valutare essa stessa la coerenza del sistema regionale con quello statale e conformare, di conseguenza, i propri tributi agli elementi essenziali del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari (cfr. sent. Corte costituzionale n.102 del 2008).

A questo proposito e con riferimento alla misura del canone regionale aggiuntivo, si richiama la legge 16 maggio 1970, n. 281 (emanata per le regioni a statuto ordinario) che prevede l'istituzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e che, al secondo comma, dispone che "le Regioni determinano l'ammontare del canone in misura non superiore al triplo del canone di concessione".

Si ritiene pertanto ragionevole e conforme ai principi del sistema tributario dello Stato stabilire che il canone regionale aggiuntivo sia calcolato in misura pari alla metà dell'importo dovuto a titolo di canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto superfici scoperte, opere di facile e di difficile rimozione ed in misura pari al 5 per cento del canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. Tale differenza è giustificata dal fatto che i titolari di concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate alle predette attività, a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007, che àncora il calcolo ai valori OMI, devono affrontare oggettive difficoltà in quanto l'importo del canone erariale ha subito un incremento pari anche al 1.000 per cento rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa previgente.

Al fine di assicurare comunque un introito congruo per le amministrazioni chiamate alla gestione dei beni demaniali marittimi si è equiparato l'importo minimo del canone regionale a quello stabilito per il canone erariale, con l'unica eccezione delle concessioni di natura temporanea della durata pari o inferiore ai quattordici giorni per cui si è prevista la riduzione alla metà.

ARTICOLO 3 - Successione nelle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e della nautica da diporto

Con la presente norma si intende introdurre una disciplina atta a compensare la perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto concessorio demaniale marittimo. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, viene ad essere sancito l'obbligo di affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica delle concessioni demaniali marittime giunte a scadenza; nel medesimo testo viene esclusa la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni. La direttiva sancisce inoltre la definitiva abrogazione dall'ordinamento italiano del cosiddetto Diritto di insistenza, espressamente abrogato dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. Si intende pertanto prevedere misure atte a compensare la perdita economica relativa agli investimenti effettuati dai concessionari.

ARTICOLO 4 - Attività manutentiva

Il patrimonio immobiliare non funzionale, non utilizzato a fini istituzionali né per l'attività amministrativa, ha assunto una notevole dimensione per effetto dei trasferimenti statali (beni militari) e non (beni ex aziende ferroviarie: SFS, FCS, FMS) oltre che di quelli di ex enti regionali (Ersat, Istituto incremento ippico, ecc.). Ciò richiede un notevole impegno che non può essere supportato dalle attuali strutture di gestione patrimoniale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per cui si ritiene opportuno coinvolgere le strutture del Genio civile che per la loro diffusione nel territorio sono in grado di assicurare gli indispensabili livelli di manutenzione del patrimonio immobiliare.

ARTICOLO 5 - Osservatorio regionale sul demanio costiero

In seguito alla piena operatività del decentramento amministrativo scaturente dal combinato disposto del decreto legislativo n. 234 del 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2007, nonché della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione, e dall'attuazione dei principi sanciti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 89/2006, 90/2006, 255/2007 e 344/2007, la competenza in materia di gestione del demanio marittimo spetta alla Regione autonoma della Sardegna.

Le uniche eccezioni sono costituite dalla perdurante competenza statale operante nei territori ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, nelle zone di interesse per la difesa dello Stato, e nel rilascio di concessioni inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia.

In conseguenza dell'approvazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, e della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nell'intero territorio regionale sono attualmente suddivise tra:
a) comuni, per quanto concerne le concessioni sugli arenili con finalità turistico-ricreative ed aventi ad oggetto aree scoperte e/o impianti di facile rimozione;
b) agenzia della Conservatoria delle coste, per quanto concerne le aree demaniali affidate alla gestione dell'Agenzia;
c) Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, Direzione generale degli enti locali e finanze, per quanto concerne le concessioni sugli arenili non conferite ai comuni o affidate in gestione alla Conservatoria e per tutte quelle ricadenti negli ambiti portuali di interesse regionale.

Considerata tale frammentazione di competenze, emerge la necessità che lo sfruttamento delle coste e del mare territoriale sia monitorato da un Osservatorio che assicuri un momento di sintesi e costituisca un punto di riferimento per tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella gestione del demanio marittimo, oltre che fornire un costante supporto conoscitivo all'attività di rilascio delle concessioni demaniali.

Tramite la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti le trasformazioni che interessano il demanio marittimo, l'Osservatorio potrà monitorare lo stato di salute delle coste e contribuire ad evitare che un eccessivo sfruttamento possa provocare fenomeni di erosione della fascia costiera o danni al suo delicato equilibrio ecologico ed ambientale.

Con la redazione di specifici rapporti trasmessi a tutti i soggetti coinvolti nella gestione o comunque interessati, sarà in grado inoltre di fornire un quadro generale della situazione in cui verranno evidenziati non solo gli aspetti legati allo sfruttamento della costa vista come risorsa economica, ma anche, e soprattutto, quelli legati alle eventuali modificazioni geomorfologiche riscontrate, che i singoli enti chiamati ad operare sul demanio marittimo non potrebbero, da soli, possedere.

ARTICOLO 6 - Vigilanza sulle aree demaniale portuali

Scopo delle disposizioni è quello di assicurare il mantenimento del necessario servizio di vigilanza e di attività amministrativa che sinora era assicurato dalle capitanerie di porto nelle aree portuali di interesse regionale (escluse quindi le aree portuali che ricadono nella competenza delle Autorità portuali di Cagliari ed Olbia). Le stesse capitanerie oggi, per effetto del trasferimento di competenze alla Regione svolgono le sole funzioni di vigilanza a mare e sugli approdi. È quindi urgente ed indispensabile garantire il servizio di vigilanza che, nella struttura organizzativa regionale, non può che essere svolto dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) che già dispone di una rete diffusa su tutti gli ambiti costieri con proprie stazioni attrezzate di imbarcazioni (basi logistiche operative navali). Tale rete di stazioni o basi può garantire altresì quei servizi amministrativi e di sportello necessari per una gestione ottimale delle competenze regionali, in materia di autorizzazioni e permessi, di competenze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

ARTICOLO 7 - Fondi rustici

La Corte costituzionale, con sentenza n. 318 del 1° luglio 2002, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (recante norme sui contratti agrari) concernenti, rispettivamente "Tabella equo canone" e "Revisione degli estimi. Imposte sui terreni".

Il vuoto normativo prodotto dalla citata sentenza ha determinato il blocco dell'attività contrattuale sui fondi rustici di proprietà della Regione, per l'impossibilità di rinnovare i contratti d'affitto scaduti, di volturare eventuali contratti in essere e di stipularne di nuovi. Tutto ciò ha avuto gravi ripercussioni di carattere finanziario a danno della Regione, nonché degli stessi affittuari che non possono accedere a contributi pubblici in mancanza di un valido titolo di detenzione dei terreni in questione, né possono ottenere le autorizzazioni per effettuare interventi di gestione e di utilizzo del soprassuolo forestale.

Si rende necessario, pertanto, provvedere con urgenza a tale riguardo demandando alla Giunta regionale il compito di stabilire adeguati criteri per l'assegnazione in affitto dei fondi rustici di proprietà della Regione e per la determinazione dei relativi canoni.

ARTICOLO 8 - Partecipazioni azionarie

Ai sensi della deliberazione n. 48/8 del 12 ottobre 2005, il deposito delle partecipazioni azionarie avviene unicamente presso la Tesoreria regionale.

In ogni assessorato gestore di partecipazioni azionarie è nominato un referente che provvede alla cura del deposito dei titoli.

Il referente deve comunicare alla Direzione generale degli enti locali e finanze qualunque variazione rispetto alla consistenza e al valore delle partecipazioni azionarie regionali ed, inoltre, l'ammontare delle predette partecipazioni all'inizio e al termine di ciascun anno.

La direzione generale degli enti locali e finanze, conseguentemente, trasmette alla Ragioneria generale i prospetti riepilogativi dei titoli azionari unitamente al conto del patrimonio immobiliare e mobiliare per la predisposizione del rendiconto generale.

Non è espressamente previsto per legge il soggetto di fatto gestore delle partecipazioni.

Al momento fa eccezione l'articolo 30, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, che attribuisce all'Assessorato regionale degli enti locali finanze ed urbanistica le azioni dell'ARST Spa.

Tale norma è però in contraddizione con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/10 del 28 aprile 2009, che affida all'Assessorato dei trasporti il controllo gestionale e strategico della citata società.

ARTICOLO 9 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12

Per permettere la completa assegnazione del personale delle disciolte comunità montane nei ruoli degli enti locali si propone di estendere la platea dei comuni destinatari a tutti quelli facenti capo alla provincia o alle province cui facevano riferimento le comunità disciolte.

Per consentire la chiusura della gestione commissariale delle comunità montane e far fronte agli oneri imprevisti emersi anche successivamente alla costituzione delle unioni dei comuni di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, l'Amministrazione regionale si fa carico delle somme necessarie per la liquidazione delle spettanze eventualmente dovute a terzi da parte delle disciolte comunità montane.

ARTICOLO 10 - Personale delle comunità montane

Al fine di definire le assegnazioni di personale delle soppresse comunità montane, per le quali sussistano situazioni di contenzioso ovvero di mancata sistemazione, si propone di favorirne la mobilità anche verso altri comuni della Regione. In caso in cui non si raggiungano le intese o gli accordi previsti dalla legge n. 12 del 2005, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione.

ARTICOLO 11 - Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4

Al fine di definire le situazioni di contenzioso pendenti tra le varie province in ordine alla assegnazione del patrimonio delle province preesistenti, si propone una procedura di composizione mediata dall'Amministrazione regionale; in caso che questa non abbia buon fine si propone che tali situazioni siano definite con decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 12 - Modifiche alla legge regionale 22 agosto 2007, n. 9

L'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), istituisce il Comitato tecnico regionale con funzioni consultive.

Per il funzionamento del Comitato è necessario prevedere che ai componenti venga corrisposto il gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

ARTICOLO 13 - Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2

L'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, demanda alla Giunta regionale la costituzione di un'apposita commissione di studio per la definizione di testi legislativi inerenti la riforma delle autonomie locali e relativa legislazione. Per il funzionamento della commissione è necessario prevedere che ai componenti venga corrisposto il gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

ARTICOLO 14 - Contributi agli enti locali per sofferenze finanziarie

Si propone di intervenire a favore degli enti locali che, a seguito di contenziosi legali per opere pubbliche ed espropri, versino in condizioni di sofferenza finanziaria, con un contributo commisurato all'effettivo fabbisogno necessario per evitare situazioni di dissesto finanziario.

ARTICOLO 15 - Fondo sviluppo urbano e territoriale

Di fronte alle crescenti iniziative orientate ad aree specifiche con progetti integrati di sviluppo e forme di partenariato pubblico privato (PPP), si assiste a una sempre più accentuata carenza di risorse finanziarie pubbliche per gli investimenti degli enti locali, che sono così portati a ricercare nuove forme di collaborazione con quei privati interessati alla realizzazione di iniziative connotate da redditività e in tal caso disponibili a indebitarsi con modalità di finanziamento adeguate. A tale scopo sono state avviate in molte regioni operazioni finanziarie per lo sviluppo urbano sperimentando modalità e percorsi innovativi. Tra questi i suggerimenti provenienti anche dalla Commissione europea (regolamento n. 1083, articolo 44, e regolamento n. 1828/06 articoli 43 e 46) con la proposta dello strumento "Jessica". Risultano di particolare interesse gli strumenti di ingegneria finanziaria quali i fondi per lo sviluppo urbano (FSU), costituiti da partenariati fra istituzioni pubbliche e investitori privati per il finanziamento di progetti integrati di sviluppo. I FSU sono uno strumento di ingegneria finanziaria che fornisce finanziamenti rimborsabili, anche sotto forma di garanzie, ai partenariati operativi tra settore pubblico e privato e ad altri progetti inclusi in un piano integrato di sviluppo. I progetti finanziari possono beneficiare di contributi pubblici per la quota di spesa non coperta dal finanziamento. Il fondo può rimborsare e remunerare con modalità diverse gli investitori pubblici e quelli privati.

Il FSU potrà intervenire per il finanziamento di:
- infrastrutture urbane, tra cui trasporti, risorse idriche/trattamento di acque reflue, energia, ecc.;
- elementi del patrimonio storico o culturale, per finalità turistiche o altri utilizzi sostenibili;
- riconversione di siti industriali abbandonati, comprese le opere di bonifica e decontaminazione;
- spazi ad uso ufficio per le piccole e medie imprese (PMI) e per aziende di settori quali informatica e R&ST;
- edifici universitari, comprese le strutture mediche, biotecnologiche e di altri ambiti specialistici;
- miglioramento dell'efficienza energetica.

Potranno essere previste inoltre operazioni realizzate direttamente dagli enti locali o da operatori privati con gli enti locali attraverso strumenti del partenariato pubblico privato e/o del project financing.

Articolo 16. È la copertura finanziaria al presente capo.

CAPO II - Opere pubbliche

Articolo 17 - Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza della Regione Sardegna

Comma 1

lettera a) In considerazione delle esigenze emerse in ambito applicativo della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, si è riscontrato che non esiste un limite inferiore, in termini di altezza o volume di invaso, che possa escludere, dall'ambito di applicazione della legge, le opere minori aventi importanza e implicazioni estremamente ridotte per la sicurezza. Allo stesso modo alcune fattispecie necessitano di una migliore specificazione per impedire interpretazioni ambigue e difformi all'interno della stessa Amministrazione regionale. Si propone quindi una più puntuale elencazione delle opere facenti parte dell'ambito di applicazione della legge che escluda, come detto, quelle opere che, per natura o dimensioni, abbiano ridotte implicazioni per la sicurezza gestibili più semplicemente con l'applicazione di norme già esistenti (disciplinari delle concessioni di derivazioni, norme sulle costruzioni, ecc.).
lettera b) e c) Attualmente sono vigenti le norme tecniche per la progettazione e la costruzione emanate con decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982 (che sostituiscono il decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 - Parte seconda), da applicarsi a tutti gli sbarramenti con altezza superiore a 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinano un invaso superiore a 100.000 metri cubi (compresi quelli di competenza regionale).

Per gli sbarramenti di dimensioni inferiori la premessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 stabilisce che sia l'Ufficio competente a decidere caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, con la facoltà quindi di applicare parzialmente le norme tecniche citate.

La normativa tecnica attualmente riportata nell'allegato A alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, disciplina i procedimenti per l'autorizzazione alla costruzione, la prosecuzione di esercizio, la sanatoria e i controlli durante l'esercizio, ma non fornisce sufficienti elementi per l'istruttoria tecnica dei progetti di sbarramenti di altezza non superiore a 10 metri e volume di invaso non superiore a 100.000 metri cubi. Questi ultimi risultano ancora sottoposti a una disciplina del "caso per caso" che non garantisce omogeneità di applicazione delle prescrizioni tecniche.

Alla luce delle problematiche incontrate in materia, è emersa quindi la necessità di integrare tali norme per arrivare a una omogenea applicazione sul territorio della normativa regionale, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali di riferimento e dei vincoli imposti dalla normativa tecnica vigente, orientando proprio quella valutazione del "caso per caso" prevista per le piccole dighe.

Sui temi della progettazione e della costruzione degli sbarramenti le norme tecniche devono fornire indicazioni di massima, utili per la scelta della tipologia di sbarramento, delle soluzioni per delineare graficamente le dimensioni degli invasi.

Tali norme tecniche sono quindi finalizzate a costituire indirizzi, prescrizioni e semplificazioni ritenute necessarie per una corretta applicazione della legge regionale n. 12 del 2007; le stesse necessitano integrazioni approfondimenti o correzioni, laddove venga ravvisata tale opportunità a seguito dell'applicazione della vigente normativa e/o a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia. Pertanto si è ritenuto opportuno prevedere che tali norme siano aggiornabili con procedure snelle, da approvare con l'emanazione di un decreto assessoriale. Essendo la competenza in materia, secondo le attuali leggi, in capo all'Assessorato dei lavori pubblici, si propone che le norme tecniche di applicazione siano aggiornabili con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici che si avvale in tal caso della consulenza tecnica dell'UTR.

Con analoga procedura si prevede la definizione delle modalità di applicazione delle sanzioni previste per la realizzazione e gestione di sbarramenti di nuova realizzazione ed esistenti in difformità alla legislazione regionale. Difatti la normativa, nell'originaria formulazione, fa riferimento esclusivamente al massimo della sanzione, senza indicare un minimo specifico e non prevede, come previsto dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, l'indicazione di un parametro di commisurazione delle sanzioni amministrative impedendo la determinazione ed il calcolo della sanzione medesima in riferimento alla gravità della violazione. Si rende, pertanto, necessaria l'individuazione dei criteri che, in relazione alla finalità di dissuasione ed al rischio indotto sul territorio dalla realizzazione e/o mantenimento di opere di sbarramento, permettano la determinazione oggettiva delle sanzioni da applicare, la definizione delle quali è rimessa ad un atto regolamentare dell'Assessore competente.

Comma 2

La norma proposta, che modifica l'autorizzazione di spesa già recata con l'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2009, nasce dalla necessità di consentire alla Regione di far fronte, finanziariamente, alle operazioni di demolizione o di messa in sicurezza degli sbarramenti per i quali risulta l'oggettiva impossibilità di individuare il titolare responsabile dell'opera o per i quali sia stata acquisita la gestione.

Comma 3

La legge regionale n. 9 del 2006, nel disciplinare il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali, ha previsto:
- all'articolo 60 (Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione), comma 1, lettera d), che spettano alla Regione i compiti e funzioni relativi alla "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria";
- all'articolo 61 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali), comma 1, lettera c), che sono attribuiti alle province compiti e funzioni relativi alla "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale delle opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione".

La legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, …), all'articolo 6, comma 12, lettera a), prevede, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche, la competenza dell'Amministrazione regionale sulle opere idrauliche di seconda e terza categoria.

Tale previsione normativa, pur in contrasto con la legge regionale n. 9 del 2006, era stata mutuata dalla precedente legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).

Si rende pertanto necessario risolvere l'incongruenza creatasi tra la legge regionale n. 9 del 2006, che ha definito il più generale quadro dei conferimenti e compiti degli enti locali, e la legge regionale n. 5 del 2007, prevedendo in quest'ultima la competenza dell'Amministrazione regionale per le sole opere idrauliche di seconda categoria, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale

Comma 1

Con la legge regionale n. 12 del 2006, sono state emanate norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e sono stati trasformati gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

Monitorando l'attività dell'AREA si pone, tra gli altri, il problema di fornire all'Azienda la possibilità di operare sul mercato anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, qualora tale tipologia di intervento possa ritenersi più efficiente ed efficace rispetto, ad esempio, alla nuova costruzione, prevedendo in tal caso la congruità del costo di acquisto rispetto ai valori stimati dall'Agenzia del territorio.

La possibilità di acquisto di immobili è prevista limitatamente all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, e all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita.

Comma 2

Con gli istituti di credito convenzionati per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale n. 32 del 1985 è stata stipulata apposita convenzione che, all'articolo 8, dispone che la Regione autorizza gli istituti medesimi al prelevamento dal fondo di quanto dovuto sia a titolo di ammortamento che preammortamento, riconoscendo la valuta corrispondente alle date del 1° gennaio e del 1° luglio per le erogazioni effettuate nel semestre immediatamente precedente.

Pertanto, qualora tali prelevamenti avvengano successivamente alla data di valuta, con apposita autorizzazione la Regione riconosce i relativi interessi (cosiddetti "scarti di valuta") per il periodo intercorrente tra la data di valuta e quella di autorizzazione al prelevamento dal fondo. Tali interessi gravano pertanto sulle risorse del fondo distogliendo parte di esse destinate invece ai beneficiari di agevolazioni, sebbene gli stessi conti correnti maturino a loro volta interessi che, secondo la norma in vigore, vengono invece versati nel conto dell'entrata del bilancio regionale anziché rimanere nella disposizione del fondo stesso.

In deroga a quanto disposto all'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale n. 32 del 1985 istitutiva del Fondo regionale per l'edilizia, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario il tesoriere della Regione provvede a versare gli interessi attivi maturati negli appositi conti correnti vincolati presso lo stesso tesoriere ed intestati agli istituti di credito convenzionati.

Articolo 19 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5

Il comma 9 dell'articolo 47 del testo vigente della legge regionale n. 31 del 1998, prevede che le norme in materia di incentivi a suo tempo introdotte dalla legge quadro n. 109 del 1994, ed oggi regolate a livello nazionale dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito regionale dall'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2007, trovino applicazione anche nell'Amministrazione e negli enti.

L'ultima parte del comma 9 ter del medesimo articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 ("e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi.") prevede una sostanziale non cumulabilità tra gli incentivi e le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi regionali.

Ciò pare in contrasto con lo spirito del combinato disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2007 e dal comma 9 dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, che hanno introdotto tali incentivi per l'effettuazione, nell'ambito delle strutture regionali, di attività, altrimenti esternalizzate, richiedenti specifiche professionalità tecniche al fine di conseguire una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
In tal senso contrasta la non cumulabilità, da parte dei singoli dipendenti, degli emolumenti incentivanti in parola, erogati a fronte dell'espletamento di specifiche attività, non immediatamente riconducibili ai compiti d'istituto, e comportanti responsabilità dirette e personali (anche di rilevanza penale), con il percepimento della retribuzione di risultato o di rendimento, legata all'efficiente svolgimento dei propri doveri d'ufficio.

Peraltro allo stato attuale i dipendenti regionali non avrebbero, di fatto, nessun interesse a svolgere attività tecnico-professionali aggiuntive alla normale attività tecnico-amministrativa, con le conseguenti responsabilità soprarichiamate, a fronte di un mancato riconoscimento economico dell'attività svolta a servizio dell'Amministrazione.

La seconda parte del comma 9 ter dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 appare, quindi "disincentivare" il personale regionale che verrebbe portato, nei fatti, a non espletare le attività tecnico-professionali di cui sopra.

Pare invece più corretto tenere conto dell'impegno temporale che i dipendenti dedicano alle attività tecnico-professionali aggiuntive come ulteriore parametro per definire il livello di incumulabilità dei relativi compensi.

Articolo 20 - Riprogrammazione fondi viabilità

La norma ha la finalità di impiegare somme derivanti da assegnazioni statali destinate a interventi di viabilità sulla rete viaria fondamentale della Sardegna di competenza ANAS, che resterebbero non utilizzate in quanto allocate su strade in fase di realizzazione la cui spesa è già coperta interamente da finanziamento, per destinarle ad opere urgenti e improcrastinabili di viabilità di interesse degli enti locali.
Le somme relative al programma di spesa di viabilità statale ancorché impegnate, pertanto, sono destinate ad altri interventi urgenti di viabilità da realizzarsi mediante affidamento ad enti attuatori. Alla programmazione dei finanziamenti si procede con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 21 - Proroga termini opere pubbliche

La norma ha la finalità di prorogare i termini di impegnabilità previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, qualora venga, con deliberazione della Giunta regionale, confermata la validità dell'assegnazione o la riprogrammazione della spesa a favore di altri soggetti.

CAPO III - Attività produttive

Articolo 22 - Interventi in materia di attività produttive

Comma 1

Lo stanziamento richiesto è finalizzato ad assicurare la necessaria attività di supporto al Coordinamento regionale per gli sportelli unici istituito presso l'Assessorato dell'industria - Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale il quale, nelle more della costituzione dell'Ufficio regionale SUAP di cui alle legge regionale n. 3 del 2008, è stato individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 dell'11 aprile 2008 quale ufficio competente a fornire l'assistenza ai SUAP, nonché a monitorare l'attuazione dell'articolo 1, commi 16-32, della legge regionale n. 3 del 2008.

Comma 2

Il comma proposto costituisce un primo recepimento della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, già recepita dallo Stato italiano attraverso il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che delinea un iter procedurale spesso più oneroso rispetto all'iter consolidato di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, commi 16-32. Tale recepimento da parte della Regione Sardegna, conforme all'articolo 84 del decreto legislativo n. 59 del 2010, permette di estendere l'ambito di applicazione della legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, commi 16-32, a tutti i prestatori di servizi e di confermare per tutti i procedimenti amministrativi relativi alla produzione di beni e servizi le procedure di maggior favore previste dalla vigente normativa regionale.

Comma 3

Il comma ha la finalità di individuare un'ulteriore tutela per l'imprenditore in caso di inadempienza da parte della pubblica amministrazione nell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, commi 16-32; tale norma è in linea con le disposizioni previste nel regolamento attuativo dell'articolo 38 del decreto legge n. 112 del 2008 (decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010).

Comma 4

Lo stanziamento è diretto a garantire all'Amministrazione regionale un supporto tecnico-giuridico (anche tramite l'individuazione di un advisor) con riferimento alla procedura di gara finalizzata all'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica.

Comma 5

L'ulteriore stanziamento si rende necessario in considerazione del fatto che lo stanziamento ordinario già previsto è stato definito sulla base delle risorse assegnate a suo tempo, e, pertanto, tiene conto solo parzialmente del budget previsionale presentato dalle società. Data la disponibilità di nuove risorse si ritiene di dover, quindi, meglio supportare la gestione delle richiamate controllate, nella misura esposta in norma, come meglio sotto specificato:
IGEA Spa euro 1,0 ML
Carbosulcis Spa euro 4,0 ML

Comma 6

Lo stanziamento è finalizzato alla ricapitalizzazione della società Sotacarbo Spa al fine di erogare le risorse necessarie alla realizzazione di un programma di ricerche finalizzato a sviluppare e implementare tecnologie sull'utilizzo "pulito" della risorsa carbone e di quello "sulcis" in particolare, anche nella prospettiva di sfruttamento esteso del bacino carbonifero del Sulcis.

Si evidenzia che tali attività sono in linea con l'azione lanciata dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto "Clima ed energia" sulla generazione sostenibile di energia da combustibili fossili. Le attività in parola, inoltre, grazie alla realizzazione di un progetto di innovazione tecnologica per la produzione da carbone "sulcis" di energia elettrica ad emissioni zero, darebbero attuazione alle previsioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia energetica), relativamente alla promozione dell'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione dei gas effetto serra.

Sotacarbo Spa, società partecipata regionale, sta già realizzando un progetto di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo finalizzato alla messa a punto di tecnologia di cattura e di confinamento della CO2. Al fine, pertanto, di attivare un più ampio programma di studio e sperimentazione utile anche per individuare possibili utilizzi del carbone, e in attuazione delle previsioni della citata legge n. 99 del 2009, si ritiene di proporre uno stanziamento finalizzato alla ricapitalizzazione di Sotacarbo Spa per un importo di euro 1.000.000, per lo sviluppo di attività di studio e sperimentazione sull'utilizzo ecocompatibile del carbone, e di quello "sulcis" in particolare.

Comma 7

Lo stanziamento è finalizzato al supporto della gestione delle richiamate controllate, nella misura esposta in norma, come meglio sotto specificato:
SIGMA Invest Spa euro 1,1 ML
Fluorite di Silius Spa euro 3,0 ML

Comma 8

Lo stanziamento proposto assicura la custodia ed il mantenimento in sicurezza della miniera di Genna Tres Montis fino al momento dell'assegnazione ad un nuovo concessionario, previo espletamento di apposito bando di assegnazione, ovvero della chiusura definitiva.

Comma 9

Con l'approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3, e 25 luglio 2008, n. 10, la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo economico e territoriale, ha disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali che ha interessato, tra l'altro, la riforma dei consorzi industriali. La legge n. 3 del 2008, all'articolo 7, comma 42, prevede uno stanziamento da destinare alla copertura degli oneri relativi alla chiusura delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR della Sardegna, avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della medesima legge regionale n. 3 del 2008. La legge regionale n. 10 del 2008, all'articolo 8, prevede che per l'attuazione della riordino delle funzioni in materia di aree industriali in essa normato, si ricorra alle risorse di cui all'articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008.

L'articolo 1, comma 50, ultimo capoverso, della legge regionale n. 1 del 2009, nelle more della conclusione delle procedure di liquidazione, ha previsto, quindi, la possibilità di impiegare le suddette risorse anche per le spese di funzionamento dei consorzi ZIR in liquidazione. Si propone pertanto lo stanziamento in parola per far fronte alle diverse necessità derivanti dalle previsioni di legge sopra richiamate.

Comma 10

L'articolo 24, comma 17, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, prevede la concessione, in favore del Consorzio industriale della Valle del Tirso, del contributo di euro 850.000 per il completamento della sede del centro servizi dello stesso Consorzio (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0615).

Con nota prot. n. 6 del 12 gennaio 2010, il commissario liquidatore del Consorzio evidenzia che il completamento di detto intervento non sarebbe un investimento produttivo in quanto la struttura sarebbe sovradimensionata rispetto alle attuali e future esigenze del Consorzio, e nel contempo chiede che i fondi residui del finanziamento sopra richiamato, pari a euro 271.400, vengano destinati all'ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti, di proprietà consortile.

Il commissario evidenzia altresì che, considerato il sovradimensionamento della struttura, una sua partizione consentirebbe, inoltre, di ricavare ambienti diversi per poi metterli in vendita o darli in affitto agli operatori economici, alcuni dei quali sarebbero interessati ad acquistarli nello stato in cui si trovano (rustico). La piattaforma per la quale si propone l'ampliamento è una struttura funzionante, collocata in una posizione baricentrica rispetto all'area di interesse, che a causa delle ridotte dimensioni viene utilizzata da un bacino di utenza piuttosto ristretto.

Comma 11

Il comma prevede la conservazione della somma, pari a complessivi euro 7.415.000, impegnata nell'anno 2008 e destinata alla copertura degli oneri relativi alla chiusura delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR della Sardegna, avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008. In esito alle suddette procedure, la vigente normativa prevede che i comuni, ovvero i consorzi industriali provinciali, subentrino nella titolarità del patrimonio consortile. In seguito al subentro i suddetti enti non devono infatti farsi carico di eventuali saldi patrimoniali negativi in quanto il richiamato articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, prevede che le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni.

Comma 12

Con il presente comma si prevede che le funzioni industriali dei Comuni di Suni e Isili, non inclusi ai sensi della legge regionale n. 10 del 2008 nel Consorzio provinciale di Nuoro, possano essere svolte dai rispettivi consorzi industriali competenti per territorio.

Comma 13

L'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2009, ha previsto uno specifico stanziamento per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlativi allo sviluppo delle attività produttive. Tuttavia il relativo fondo non è ancora operativo. I recenti bandi emanati dall'Assessorato dell'industria ai sensi dell'articolo 7, comma 44, della legge regionale n. 3 del 2008, hanno evidenziato l'interesse riposto per la sovvenzione in argomento, destinata per lo più alle opere di urbanizzazione primaria, da parte degli enti beneficiari.

Benché le singole sovvenzioni erogate in occasione dei recenti bandi non siano state di importo rilevante, le stesse hanno comunque rivestito una grande importanza dal punto di vista strategico, in quanto hanno consentito di soddisfare una parte del fabbisogno di infrastrutture necessarie per l'insediamento delle aziende di piccole dimensioni di interesse locale.

Detta necessità, unitamente alla celerità dei tempi per l'approvazione del programma di spesa e l'erogazione dei finanziamenti, ha fatto sì che in seguito all'emanazione degli ultimi bandi PIP siano pervenute richieste di finanziamento per importi decisamente superiori alle risorse disponibili. Il citato articolo 7, comma 44, della legge regionale n. 3 del 2008, tuttora vigente, prevede che dette sovvenzioni vengano concesse a regime.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 11 del 2006, nelle more dell'implementazione del programma pluriennale di infrastrutture e di servizi sopra richiamato, la presente norma prevede la copertura legislativa dello stanziamento di bilancio per l'esercizio 2011, finalizzato alla concessione di sovvenzioni ai comuni per l'infrastrutturazione di aree destinate ad insediamenti produttivi, con l'obiettivo di razionalizzare e potenziare le infrastrutture delle aree in parola.

Comma 14

Lo stanziamento è finalizzato alla prosecuzione di interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza per i quali negli ultimi anni sono stati avviati i piani della caratterizzazione e i primi interventi di messa in sicurezza d'urgenza delle aree considerate prioritarie.

Comma 15

Lo stanziamento è destinato alla realizzazione della cartografia geologica del polo estrattivo graniti nord Sardegna (Gallura e Buddusò - Alà dei Sardi), da elaborare secondo gli standard scientifici del Progetto di cartografia geologica nazionale (CARG).

L'areale del polo estrattivo, confinante con i fogli geologici Arzachena, Tempio e S. Teresa Gallura già finanziati e realizzati nell'ambito del Progetto CARG, interessa circa 15 tavolette topografiche IGM, per un totale di circa 2.500 kmq, in cui è concentrata la maggior parte delle attività estrattive dei graniti della Sardegna.

La cartografia geologica, realizzata su supporto informatico, e la banca dati ad essa associata, contenente tutti i dati geologici rilevati e cartografati, rappresentano lo strumento tecnico-scientifico di base per una adeguata programmazione territoriale, finalizzata alla corretta e responsabile gestione del suolo e del sottosuolo. Tale cartografia costituisce, inoltre, valido supporto per le aziende che operano nell'industria estrattiva dei lapidei di pregio, fornendo loro tutti gli elementi utili per una adeguata valutazione delle georisorse, il loro razionale utilizzo e la loro valorizzazione.

Comma 16

Lo stanziamento è destinato alla predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1989. Il PRAE rappresenta lo strumento di programmazione nel settore dell'attività di cava e di riferimento operativo per la gestione di tale attività e ha l'obiettivo di indirizzare e valorizzare l'attività di cava, individuando le aree da destinare all'attività estrattiva nel rispetto dell'ambiente, della pianificazione paesaggistica regionale e nella prospettiva del recupero delle stesse. A tal fine occorre pertanto:
- determinare i beni paesistici, culturali, ambientali e scientifici, nonché gli interessi naturalistici, storici e socio-economici presenti nel territorio;
- accertare i vincoli di legge e le necessarie tutele che impongono preclusioni o limitazioni all'uso e alla trasformazione delle risorse del territorio;
- individuare e localizzare le aree precluse all'attività estrattiva e quelle in cui è consentita, mediante adeguata cartografia;
- definire le norme necessarie per la corretta gestione delle nuove attività estrattive di cava e per l'adeguamento delle attività pregresse.

Comma 17

Lo stanziamento richiesto per il 2011 è finalizzato ad assicurare la necessaria attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale e per l'istruttoria delle istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili.

Comma 18

Lo stanziamento inizialmente destinato a favore del bando "Contributi per impianti fotovoltaici - persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese", era di euro 3.000.000, con il quale sono state soddisfatte solo 1.000 richieste, una percentuale minima rispetto al numero complessivo delle domande positivamente istruite (6.300) per un totale di circa euro 25 milioni, e ciò a danno dei cittadini che hanno colto l'opportunità offerta dalle attività proposte dall'Amministrazione a favore della diffusione delle energie rinnovabili e di promozione della cultura della tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale. Nell'ottica di una politica generale di razionalizzazione della spesa, imposta dalla legislazione nazionale e comunitaria in tema di risanamento dei conti pubblici e in base al plafond di risorse regionali disponibile, si ritiene ragionevole proporre lo stanziamento di una somma pari a euro 5.000.000 e l'integrazione delle risorse disponibili con le economie risultanti dai bandi espletati nel 2008, che ammontano a circa euro 8.900.000, che consentirebbe comunque di influire in maniera incisiva sullo sviluppo dell'energia rinnovabile in Sardegna, favorendo la realizzazione di ulteriori 6.300 impianti fotovoltaici.

Comma 19

Il presente comma consente la conservazione automatica nel conto dei residui delle somme stanziate a favore della realizzazione dei bandi fotovoltaici, in modo da garantire ai soggetti aventi i requisiti di beneficiare dei relativi contributi.

Articolo 23 - Copertura finanziaria

CAPO IV - Interventi in campo ambientale

Articolo 24 - Disposizioni in materia ambientale

Comma 1

Con la deliberazione n. 15/32 del 30 marzo 2004 la Giunta regionale ha istituito il meccanismo premialità-penalità per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Tale meccanismo ha previsto uno sgravio tariffario per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato per i comuni che hanno attivato efficaci sistemi di separazione secco/umido e un surplus tariffario per i comuni che non hanno operato una significativa differenziazione dell'umido e continuano a conferire il rifiuto indifferenziato agli impianti. Il predetto meccanismo prende come riferimento il 50 per cento di raccolta differenziata, ottenuta considerando le frazioni merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro ed imballaggio in metallo di piccola pezzatura (lattine e barattolame), nonché almeno il 15 per cento di umido; i meccanismi premianti sono strutturati in modo da esaltare le situazioni più virtuose stabilendo due livelli di premialità, commisurati alle tariffe degli impianti di smaltimento. A partire dalla sua istituzione il fondo premialità/penalità si è autoalimentato con le penalità comminate ai comuni non virtuosi.

Lo strumento della premialità/penalità si è rivelato efficace, atteso che da un livello di raccolta differenziata del 2,8 per cento del 2002 si è arrivati, nel 2009, ad una percentuale di raccolta differenziata di circa il 40 per cento. Il risultato è stato tuttavia ottenuto mediante raggiungimento delle premialità soprattutto da parte dei comuni della fascia demografica medio-bassa, indice del fatto che la trasformazione dei servizi di raccolta è ancora parziale ed a bassa efficienza di intercettamento dei materiali a valorizzazione specifica per i comuni della fascia demografica alta.

Considerato che la maggior parte dei comuni sardi consegue stabilmente le premialità, il fondo premialità/penalità si è ridotto notevolmente, perciò occorre che la Regione lo rimpingui con risorse proprie per premiare i comuni virtuosi, incentivandoli a conseguire migliori performance di raccolta differenziata, e abbattendo le tariffe di smaltimento.

Comma 2

Con deliberazione n. 32/20 del 4 giugno 2008 la Giunta regionale aveva dato mandato ai competenti uffici dell'Assessorato di predisporre un avviso, rivolto ai comuni, per il finanziamento di centri di raccolta. L'obiettivo è quello di dotare le amministrazioni di punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, con la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e incrementare le percentuali e la qualità della raccolta differenziata. Tale avviso era destinato a tutte le amministrazioni comunali con l'esclusione di quelle che in precedenza avevano ricevuto finanziamenti per la realizzazione delle medesime tipologie di opere, nonché quelle il cui territorio ricade nel Parco geominerario, beneficiarie di altra similare iniziativa a regia regionale e pari a 81 comuni. Al predetto avviso, nell'ambito dei fondi di cui al PO FESR 2007-2013 - Asse IV e a valere sull'UPB S04.06.008, sono state destinate risorse per complessivi euro 13.142.000.

A valere sul predetto avviso sono stati finanziati 167 interventi. Alla luce delle numerose richieste pervenute successivamente alla scadenza del predetto avviso, al fine di consentire gli ambiziosi obiettivi che la Regione si prefigge in materia di raccolta differenziata, si rende necessario stanziare ulteriori risorse per garantire la realizzazione di ulteriori ecocentri nei comuni non finanziati.

Comma 3

In materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo e degli animali, negli ultimi due esercizi finanziari, è stata assegnata al Servizio tutela del suolo e politiche forestali la somma complessiva di euro 9.450.000 a valere sull'UPB. S05.01.013. Concorrevano alla formazione di detta somma, destinata alle funzioni di cui alla legge regionale n. 21 del 1999, l'ammontare di euro 8.600.000 (ex legge regionale n. 2 del 2007) ai quali (ex legge regionale n. 3 del 2009, articolo 3, comma 9) si sono aggiunti euro 850.000 per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfestazione.
Del primo importo (pari ad euro 8.600.000) euro 7.200.000 erano assegnati in delega alle province ai fini dell'attuazione delle funzioni ad esse trasferite in materia, ed euro 1.200.000 erano utilizzati per la campagna aerea annuale contro le entomofaune forestali.

Ai fini della prossima programmazione, per garantire le attività annuali di lotta e prevenzione fitosanitaria contro gli agenti patogeni e contro gli insetti nocivi alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali sull'UPB S05.01.013 risulta necessario prevedere in bilancio la disponibilità di euro 1.500.000 per lo sviluppo delle attività gestite sotto il diretto controllo del Servizio tutela del suolo e politiche forestali che prevedano in particolare quelle relative alla lotta agli insetti fitofagi e defogliatori delle piante forestali i cui attacchi in Sardegna assumono dimensioni ragguardevoli e di particolare intensità su specie, per citare qualche esempio, quali la sughera e il leccio, ad opera della Lymantria dispar, il castagno, ad opera del Cinipide galligeno, la palma, ad opera del punteruolo rosso.

Comma 4

La norma si rende necessaria per il cofinanziamento del progetto "patto tra le isole" presentato dall'Agenzia energetica di Sassari nel quale la Regione, attraverso l'Assessore della difesa dell'Ambiente, si è impegnata nel comitato di indirizzo locale in qualità di partecipante e coordinatore.

Comma 5

La norma si rende necessaria per dare operatività alle esigenze che verranno manifestate dal tavolo di coordinamento e gestione del SIRA, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 53/35 del 4 dicembre 2009. Come previsto dalla delibera le attività da porre in essere saranno tese a dare operatività alle esigenze che verranno manifestate dal tavolo di coordinamento dando avvio anche ad adeguamenti normativi e strutturali del sistema per garantire anche il flusso informativo (Punto focale regionale) dei dati verso Ministero, ISPRA e Comunità europea, e la gestione dei procedimenti autorizzativi dei catasti ambientali del SIRA.

In seguito all'avvio del sistema anche in fase sperimentale, è necessario provvedere a garantire la qualità dei dati inseriti nel sistema informativo regionale ambientale (SIRA), attraverso operazioni di bonifica avanzata dei dati ad opera di esperi del settore (aria, acqua, rifiuti, bonifiche, ecc.), provvedere a garantirne la continua implementazione attraverso un'azione diretta della Regione, piuttosto che un supporto agli utenti istituzionali produttori del dato da inserire nel sistema (strutture regionali, province, agenzie).

È inoltre necessario garantire una assistenza continua agli utenti istituzionali del SIRA, che dopo l'avvenuto trasferimento di competenze devono prendere dimestichezza con il sistema e garantire con continuità l'inserimento dei dati nel sistema in tempi ridotti rispetto alla produzione del dato stesso.

È inoltre necessario, affinché il sistema diventi pienamente operativo, avviare l'attività di promozione delle sue potenzialità attraverso presentazioni pubbliche, seminari tecnici, esemplificazioni pubblicistiche.

Comma 6

Lo stanziamento di euro 400.000 per gli anni 2011 e successivi, nell'UPB S04.08.016, si rende indispensabile al fine di poter disporre, a favore delle province e degli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, dei trasferimenti necessari a far fronte rispettivamente alle attività di recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre e della fauna marina.

Comma 7

Al fine di garantire la valorizzazione e la fruibilità dei parchi nazionali e regionali, pur nel rispetto di un'ottica di sostenibilità ambientale, si rende necessario provvedere al finanziamento di opere strutturali ed infrastrutturali da realizzarsi nell'ambito degli stessi parchi.

Comma 8

Al fine di proseguire gli interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti regionali contaminati, vengono stanziate risorse per complessivi euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Articolo 25 - Disposizioni in materia di governo del territorio

Commi 1, 2 e 3

La gestione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) comporta attività di pianificazione e di programmazione degli interventi di mitigazione dei rischi sul territorio, svolta a livello centrale, ma anche attività meramente attuative ed operative derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione del Piano sulle aree classificate pericolose a vari livelli (in particolare istruttorie ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica/geotecnica), svolte dai servizi del Genio civile ubicati nei quattro capoluoghi delle province storiche.

Successivamente, con l'operatività della struttura tecnica dell'Autorità di bacino (Direzione generale della Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna), istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di bacini idrografici), le competenze sono transitate dall'Assessorato dei lavori pubblici alla nuova direzione generale.

Tale evoluzione organizzativa dell'Amministrazione regionale al momento ha prodotto un appesantimento ed un accentramento dei procedimenti amministrativi susseguenti alla applicazione delle previsioni normative del PAI, con l'effetto di allungare la tempistica di risposta all'utenza finale, mantenere la cultura della prevenzione dei pericoli e dei rischi in seno alla sola Amministrazione regionale senza un giusto coinvolgimento delle amministrazioni locali, paralizzare l'attività pianificatoria e di programmazione da parte dell'organo tecnico dell'Autorità di bacino a causa della innumerevole quantità di procedimenti istruttori che pervengono agli uffici.

È evidente che la situazione richiede l'assunzione di giusti correttivi per conseguire l'efficacia della azione amministrativa sia dal punto di vista della corretta gestione del territorio che da quello del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

Al riguardo si propone di integrare le previsioni dell'articolo 61 della legge regionale n. 19 del 2006, relativo alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti locali in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con la attribuzione ai comuni ed alle province della verifica ed autorizzazione degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, e degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, la cui ammissibilità è puntualmente definita dalle norme tecniche di attuazione del PAI negli articoli 27, 28, 29, 31, 32 e 33, relativi alla disciplina delle aree a pericolosità idraulica e da frana.

Tale ipotesi normativa, peraltro riscontrabile anche in altre regioni d'Italia, attraverso la devoluzione di talune competenze consentirebbe, con un puntuale riscontro a livello locale, un governo del territorio più attento, indirizzando e verificando in loco gli interventi nelle aree pericolose.

Inoltre tale conferimento di funzioni consentirebbe l'approfondimento a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica, favorendo una maggiore sensibilizzazione degli enti locali ed un accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico ed attuando una politica di prevenzione del rischio condivisa, e soprattutto attuata in accordo con i principi di leale concertazione e cooperazione di tutte le amministrazioni e le istituzioni pubbliche competenti, a vario titolo, in materia di difesa del suolo.

Infine, l'attribuzione agli enti locali dell'approvazione degli studi di compatibilità inerenti le sopra evidenziate categorie di interventi ammessi dal PAI (interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ed interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico) consentirebbe anche un tangibile e concreto snellimento dell'attività amministrativa con sensibile riduzione dei tempi di risposta al cittadino, oltre che in una ottimizzazione delle risorse, con conseguente riduzione dei costi a carico della pubblica amministrazione.

Nel pieno rispetto della legge regionale n. 19 del 2006, rimarrà ferma la competenza dell'Autorità di bacino, e delle sue strutture tecniche, in merito al controllo e gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione.

In particolare tra le attività di esclusiva competenza dell'Autorità di bacino attraverso la sua struttura tecnica, si richiamano, oltre che quelle prescritte dalla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di pianificazione di bacino, anche tutte le altre di cui alla disciplina delle norme tecniche di attuazione del PAI (escluse le sole approvazioni degli studi di compatibilità degli interventi indicati nella proposta di norma di cui trattasi) e le varianti e modifiche al PAI ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi sul territorio di cui all'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi di compatibilità degli interventi interprovinciali in materia di infrastrutture a rete, in materia di attività estrattive, di sistemazione idrografica, ed in generale in materia di interventi rivolti alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico.

Comma 4

In coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2010-2014 che prevede l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque e il completamento della redazione il Piano di gestione del distretto idrografico previsto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva n. 2000/60/CE) è proposta la presente norma quale misura propedeutica e conoscitiva per l'elaborazione di detti piani.

Il monitoraggio delle acque è presupposto fondamentale alle elaborazioni del Piano di tutela e del Piano di gestione del distretto idrografico. Il Piano di gestione rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.

L'effettuazione del monitoraggio della qualità delle acque in capo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), istituzionalmente deputata al monitoraggio ambientale, risulta ampliata ed aggravata in termini qualitativi e quantitativi dall'obbligo dell'adeguamento delle modalità di monitoraggio alle nuove disposizioni normative nazionali e comunitarie in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni ed alla direttiva n. 2000/60/CE.

Sulla base, quindi, del programma e della relativa rete regionale di monitoraggio della qualità delle acque, elaborata dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità, si propone l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per l'assegnazione di risorse ai dipartimenti provinciali dell'ARPAS per l'aggiornamento e l'integrazione delle necessarie attività di gestione del nuovo monitoraggio delle acque derivante dall'attuazione delle ultime disposizioni normative nazionali e comunitarie.

Si evidenzia che tale attività è finalizzata agli adempimenti obbligatori di livello comunitario prescritti dalla direttiva n. 2000/60/CE e successive modifiche e integrazioni.

Comma 5

In coerenza con il PRS 2010-2014 che prevede l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque ed il completamento della redazione il Piano di gestione del distretto idrografico previsto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva n. 2000/60/CE) è in fase di attuazione anche il Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione della direttiva comunitaria n. 676/91/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Tale Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, impone che la Provincia di Oristano e il dipartimento ARPAS di competenza effettuino, in aggiunta all'ordinario, attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso Programma e per le quali è stata fortemente manifestata la necessità di risorse umane e finanziarie dedicate; a tal fine, si ritiene opportuno e necessario prevedere la spesa di euro 400.000 per l'annualità 2011 da programmare e trasferire a copertura dei relativi costi.

Comma 6

Nel presente comma si prevede un finanziamento di euro 50.000 per l'anno 2011 del sistema informativo ZVN, anche finalizzato alle procedure di inserimento nel sistema di ulteriori zone vulnerabili a seguito dell'attività del Piano di tutela delle acque, in coerenza con il PRS, nelle more del completamento del SIRA.

Commi 7 e 8

La norma è proposta in coerenza con il PRS 2010-2014 che prevede "Interventi per il riuso delle acque reflue depurate" attraverso un apposito Programma d'azione per il riutilizzo delle acque reflue depurate per vari usi. Il Piano di riutilizzo dei reflui contribuisce ad un uso sostenibile della risorsa idrica tramite la riduzione dello sfruttamento della risorsa, (sia convenzionale che da approvvigionamenti di acque sotterranee) e dei costi per l'approvvigionamento idrico, nonché evitando lo scarico a mare dei reflui, contribuendo alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione.

La norma proposta quindi si prefigge l'obiettivo di dare concreta attuazione al riuso delle acque reflue depurate per fini irrigui, industriali e civili ambientali (non potabili), come la rivitalizzazione dei corpi idrici, su tutto il territorio regionale.

Si intende quindi promuovere l'utilizzo razionale delle risorse idriche con la predisposizione di un Piano di gestione del riutilizzo (studio di fattibilità) per ciascuno degli impianti di depurazione ritenuti "prioritari"di cui alla direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" (deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008).

Nel PRS si prevede, inoltre, la realizzazione delle opere necessarie all'effettuazione del riutilizzo, in coerenza con quanto contemplato nei piani di gestione. Gli interventi da attuare saranno relativi sia all'adeguamento ed all'implementazione dei cicli depurativi degli impianti di trattamento sia alla realizzazione di sistemi di accumulo temporaneo della risorsa idrica depurata, atti a garantire la gestione delle oscillazioni temporali di breve periodo della domanda e della produzione, al fine di ottimizzare lo sfruttamento della risorsa stessa.

Il riutilizzo delle acque reflue depurate contribuisce al raggiungimento degli obiettivi volti alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, alla limitazione dei prelievi dalle acque superficiali e sotterranee ed alla riduzione degli impatti sui corpi idrici recettori degli scarichi. Il risparmio idrico attraverso il riuso dei reflui depurati è una misura infrastrutturale già prevista in tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, che trova attuazione attraverso la Direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" (deliberazione n. 75/15 del 30 dicembre 2008).

Con tale direttiva si prevede di fornire un contributo al soddisfacimento dei fabbisogni idrici attraverso il riuso di risorse idriche non convenzionali recuperabili dagli impianti di depurazione cosiddetti "prioritari" (Allegato 1 della direttiva) distribuiti sull'intero territorio regionale ed aventi potenzialità di trattamento superiore ai 10.000 a.e.

L'articolo 17 della direttiva in questione prevede che la Regione Sardegna attui politiche di sostegno al riutilizzo dei reflui depurati, anche attraverso misure quali:
- contributi finanziari per l'elaborazione dei Piani di gestione;
- contributi finanziari per la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo, in coerenza con i relativi piani di gestione.

Si prevede pertanto una spesa stanziamento di euro 2.500.000 per ognuna delle citate misure, per ciascuna annualità 2011 e 2012, al fine dell'erogazione dei suddetti contributi agli enti deputati.

Comma 9

In coerenza con il PRS e con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, che prevede lo svolgimento da parte della direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico di tutte le attività propedeutiche necessarie allo sviluppo della pianificazione di bacino distrettuale si propone il finanziamento integrativo alla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 5, comma 15, per consentire, in considerazione della grande rilevanza e complessità delle attività, lo svolgimento delle attività di studio necessarie.

Comma 10

Considerata l'entità e la complessità delle attività da mettere in atto per rispondere alle esigenze derivanti sia dalla necessità di attuazione del PRS e sia dagli adempimenti richiesti dalla direttiva europea n. 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, si prevede il finanziamento integrativo alla legge regionale n. 3 del 2009 di euro 500.000 all'anno.

Comma 11

In coerenza con le previsioni del PRS che prevede l'attuazione orientata alla rielaborazione delle norme urbanistiche e del Piano paesaggistico regionale (PPR) con il coinvolgimento delle popolazioni e delle amministrazioni per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali (PUC) al Piano di assetto idrogeologico e del Piano paesaggistico regionale, si prevede uno stanziamento destinato all'assegnazione di risorse finanziare, sotto forma di contributi, ai comuni per il recepimento del PAI (articolo 4 delle norme di attuazione del PAI) e per la redazione di appositi studi inerenti le criticità idrogeologiche sul proprio territorio da predisporre in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo, in ottemperanza all'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI.

L'obiettivo finale è l'attuazione di una politica di prevenzione dei pericoli e rischi idrogeologici mediante la verifica degli indirizzi insediativi in rapporto all'assetto idrogeologico del territorio. Quanto sopra discende dalla finalità normativa di completare il quadro conoscitivo del PAI attraverso l'approfondimento ed il completamento dell'ambito territoriale studiato da tale Piano e comporta pertanto l' obbligo dello studio anche per i comuni che non presentano attualmente aree pericolose definite dal PAI.

Si rappresenta, infatti, che tale attività è finalizzata all'accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico regionale oltre che l'individuazione a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica consentendo, altresì, una maggiore sensibilizzazione in ambito locale di tali criticità.

Si sottolinea che l'attività di redazione e/o modifica degli strumenti urbanistici comunali è attualmente particolarmente attiva e diffusa in quanto sollecitata anche dalla necessità di recepimento del PPR negli stessi strumenti urbanistici.

Nel presente comma si prevede l'erogazione di contributi a favore degli enti locali per le attività di competenza relative agli adempimenti di cui alle norme di attuazione del PAI nell'ambito della pianificazione locale, con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000 per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013.

Si rappresenta inoltre che tale attività è finalizzata all'accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico regionale oltre che l'individuazione a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica consentendo, altresì, una maggiore sensibilizzazione in ambito locale di tali criticità.

Articolo 26 - Copertura finanziaria

CAPO V - Disposizioni varie

Articolo 27 - Disposizioni varie

Comma 1

Il comma 1 reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, concernente "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna":
- si inseriscono tra le opere ammissibili anche film e serie televisive finora escluse in considerazione della notevole ricaduta in termini di promozione dell'immagine della Sardegna;
- si provvede alla riduzione della percentuale del contributo massimo dal 60 per cento al 50 per cento; tale modifica è stata richiesta dalla Commissione europea Direzione generale Concorrenza nell'ambito delle procedura di notifica della legge e consente di erogare contributi al di fuori del regime de minimis;
- si stabilisce quale unica modalità di sostegno ai lungometraggi la partecipazione diretta della Regione alla produzione;
- si prevede lo snellimento delle procedure di composizione della Commissione, anche facendo coincidere la scadenza del mandato con la conclusione della legislatura;
- si ridefinisce la quota con cui la Regione partecipa alla coproduzione di lungometraggi;
- si rende obbligatoria la presentazione del curriculum per i contributi ai lungometraggi e per la distribuzione, mentre per i cortometraggi il distributore può non essere presente o già individuato;
- si individua la coproduzione regionale quale unica forma di sostegno alle opere di lungometraggio;
- si prevede la possibilità di erogare anticipazioni anche agli eventi di promozione della cultura cinematografica e ai progetti didattici e di ricerca; finora la legge riservava infatti l'anticipazione ai soli progetti di produzione di cui agli articoli 5, 6 e 9;
- si prevede lo snellimento delle procedure nella programmazione delle risorse finanziarie in materia;
- si dispone l'abrogazione di una serie di norme con la conseguente possibilità di effettuare una programmazione più organica e più immediatamente rispondente alle esigenze del settore cinematografico caratterizzato da frequenti innovazioni.

Comma 2

Con la previsione di euro 600.000 nel bilancio 2011 si provvede a finanziare i progetti presentati dagli enti di servizio civile accreditati all'albo regionale che verranno approvati ma non finanziati dallo Stato per carenza di risorse, con il conseguente avvio ed impiego di ulteriori 100 volontari rispetto a quelli previsti dall'ufficio nazionale del Servizio civile e finanziabili con i fondi statali.

In attesa dell'avvio del servizio civile volontario regionale, si dovrà seguire la procedura prevista dal comma 1, lettera b), e dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 64 del 2001, con il trasferimento di risorse regionali al Fondo nazionale del servizio civile, scelta già seguita nel 2009 dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise Toscana e dalle Province di Bolzano e Trento.

Articolo 28 - Copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Demanio e patrimonio regionale, federalismo fiscale e finanza locale

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35 del 1995

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali) sono sostituiti dai seguenti:
"1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali e degli enti strumentali, delle Agenzie regionali, o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono di norma alienati.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'elenco è aggiornato in corso d'esercizio, qualora la Giunta regionale ne ravvisi l'opportunità. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare per il proprio parere l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla sua trasmissione; decorso tale termine senza che la Commissione competente lo abbia reso, il parere si intende positivamente espresso.
3. La vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dall'articolo 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Al fine di garantire l'interesse pubblico, l'Amministrazione regionale valuta l'opportunità di procedere alla vendita attraverso il pubblico incanto con l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dall'articolo 591, secondo comma, del Codice di procedura civile.".

2. Il periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995: "ed ai sensi della lettera a), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14" è così sostituito: "e con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".

3. Al comma 8 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995 è aggiunta la seguente espressione:
"Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995, è aggiunto il seguente:
"8.1. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) si applicano anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale.".

5. Dopo l'articolo 1, della legge regionale n. 35 del 1995, è inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Procedimento di valutazione)
1. Nell'ipotesi di valutazione di beni immobili di proprietà regionale da vendere secondo la procedura di cui all'articolo 1, il valore è determinato tramite perizia giurata di stima da un professionista iscritto all'albo dei periti e consulenti tecnici presso il tribunale della provincia in cui si trovano i beni da alienare.
2. Per i beni di valore stimato superiore a 500.000 euro, determinato ai sensi del comma 1, nonché per i beni suscettibili di vendita a trattativa privata, la stima è sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 3.
3. I compensi spettanti per le prestazioni rese sono determinati sulla base del tariffario approvato con decreto del Ministero della giustizia in relazione agli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
4. Gli oneri finanziari per l'applicazione delle disposizioni che precedono sono quantificati in euro 600.000 per l'anno 2011, in euro 400.000 per l'anno 2012 e in euro 300.000 per l'anno 2013 (UPB S01.05.001).".

6. L'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 1995 è così sostituito:
"Art. 2 (Commissione tecnica regionale)
1. La Commissione tecnica regionale è composta da:
a) il direttore generale della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con funzioni di Presidente o un suo delegato;
b) il direttore generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o un suo delegato;
c) il direttore del Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente della Direzione generale degli enti locali e finanze o un suo delegato;
d) il direttore del Servizio del Genio civile dell'Assessorato dei lavori pubblici territorialmente competente o un suo delegato;
e) il direttore della Agenzia del territorio o un suo delegato.
2. La Commissione è regolarmente costituita ove siano presenti la maggioranza degli aventi diritto ed esprime la proprie valutazioni a maggioranza dei presenti. Alle sedute della Commissione può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, il tecnico abilitato incaricato di effettuare la valutazione dei beni immobili di proprietà regionale. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal Direttore generale dell'ente o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio centrale demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla C.
3. L'Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.
4. Per la corresponsione dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti la Commissione si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 2
Istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime

1. È istituito il canone regionale sulle concessioni demaniali marittime.

2. Sono soggette al canone, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, le concessioni, anche di natura temporanea, aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, rilasciate o rinnovate, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, sia per finalità turistico-ricreative che per finalità legate alla nautica da diporto. Con la medesima decorrenza, il canone sostituisce l'obbligo del pagamento del sovracanone dovuto dai titolari delle concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il canone regionale è dovuto direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale ed è riscosso ed acquisito ai rispettivi bilanci, dagli enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni. Ai medesimi enti sono conferite le funzioni di controllo, accertamento, e rappresentanza in giudizio negli eventuali contenziosi collegati alla riscossione del canone regionale.

4. La misura del canone regionale è pari al 50 per cento del canone dovuto allo Stato.

5. Per le pertinenze demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), la misura del canone regionale è pari al 5 per cento del canone erariale.

6. L'importo del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime non può essere inferiore al 100 per cento del canone minimo erariale di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tale canone è ridotto del 50 per cento per le concessioni temporanee aventi una durata pari o inferiore a quattordici giorni.

7. Quale contributo per garantire i servizi essenziali a supporto della balneazione, il 30 per cento dei proventi incassati direttamente dall'Amministrazione regionale, per ambiti provinciali, dal canone regionale sulle concessioni demaniali marittime è devoluto ai comuni costieri secondo i seguenti criteri: per una percentuale pari al 50 per cento dell'importo complessivo in misura eguale a tutti i comuni costieri ricadenti nell'ambito provinciale; il restante 50 per cento in proporzione allo sviluppo di litorale costiero ricadente nel territorio di ciascun comune.

 

Art. 3
Successione nelle concessioni demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative
e della nautica da diporto

1. Qualora alla scadenza della concessione, comportante l'occupazione di aree demaniali marittime scoperte o destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione, il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 1 si applica alle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e relative alla nautica da diporto.

3. Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e duodecennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione.

 

Art. 4
Attività manutentiva

1. La gestione delle attività manutentive relative al patrimonio immobiliare non funzionale dell'Amministrazione regionale o dei cespiti affidati in gestione alla stessa è demandata ai Servizi territoriali del Genio civile.

 

Art. 5
Osservatorio regionale sul demanio costiero

1. È istituito, presso l'Assessorato competente, l'Osservatorio sul demanio costiero della Sardegna al fine di garantire il necessario supporto conoscitivo all'attività di rilascio delle concessioni demaniali marittime e di tutti gli interventi che ricadano sulle coste e sul mare territoriale.

2. L'Osservatorio rileva, raccoglie ed elabora i dati delle trasformazioni che interessano il demanio costiero in relazione alle varie tipologie di utilizzo consentite ed in particolare quelli riguardanti l'erosione costiera ed il suo equilibrio ecologico ed ambientale. Esso redige specifici rapporti da trasmettere alla Giunta regionale, agli assessorati regionali, agli enti locali ed a tutti i soggetti interessati.

3. L'attività dell'Osservatorio è svolta in collaborazione con l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPAS), l'Agenzia della Conservatoria delle coste e con le università o altri centri di ricerca con modalità da determinarsi sulla base di specifici programmi di monitoraggio da approvarsi dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali.

 

Art. 6
Vigilanza sulle aree demaniali portuali

1. Ai fini della gestione delle aree portuali di interesse regionale i competenti Servizi dell'Assessorato degli enti locali e finanze e urbanistica, si avvalgono, per le attività di vigilanza ed istruttoria amministrativa, delle strutture periferiche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

 

Art. 7
Fondi rustici

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e di patrimonio, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva i criteri per l'assegnazione in affitto dei fondi rustici di proprietà della Regione e per la determinazione dei relativi canoni.

 

Art. 8
Partecipazioni azionarie

1. La gestione dei titoli azionari di proprietà della Regione nelle società dalla stessa partecipate è attribuita alla direzione generale competente per materia che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Permane in capo alla direzione generale degli enti locali e finanze la competenza sulla custodia dei titoli.

3. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) le parole "Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica" sono sostituite con le seguenti "Assessorato dei trasporti".

 

Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, ovvero ai comuni della provincia in cui insistevano, anche in parte, le predette comunità montane.".

2. All'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Gli oneri conseguenti ad eventuali situazioni di contenzioso esistenti al momento della sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 5, ovvero che dovessero essere notificati successivamente, sono posti a carico del bilancio della Regione nei limiti di uno stanziamento pari ad euro 400.000.".

 

Art. 10
Personale delle comunità montane

1. Il personale delle comunità montane, soppresse ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, già assegnato agli enti locali anche per mobilità volontaria, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia presentato domanda di trasferimento è assegnato all'ente locale prescelto, previa deliberazione di accoglimento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). Per il personale delle comunità montane, soppresse ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005, che non abbia trovato collocazione negli enti locali secondo le procedure previste dalla legge medesima, si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sua assegnazione ad un ente locale della Regione. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008.

 

Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1997

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), è sostituito dal seguente:
"4. Decorso tale termine l'Assessore competente in materia di enti locali ordina l'acquisizione degli atti relativi alla regolazione dei rapporti patrimoniali e finanziari e non ancora definiti, e provvede, anche mediante l'avvalimento di strutture esterne, a formulare una proposta di composizione dei rapporti pendenti da sottoporre alla province interessate. Qualora non si pervenga, entro novanta giorni dalla notifica della proposta, ad un accordo tra le province interessate, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana un decreto di ripartizione delle risorse patrimoniali e finanziarie tra le suddette province ed il cui contenuto è recepito nei successivi sessanta giorni nei documenti contabili delle province.".

 

Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2007

1. Nell'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Ai componenti il Comitato tecnico regionale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.".

 

Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007

1. Nella legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai componenti della Commissione di studio di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.".

 

Art. 14
Contributi agli enti locali a copertura di sofferenze finanziarie

1. È autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 100.000 a favore degli enti locali che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

 

Art. 15
Fondo di sviluppo urbano e territoriale

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, quale strumento fondamentale per la realizzazione di piani di investimento territoriali e infrastrutturali, un fondo di sviluppo urbano e territoriale, coerente con la normativa comunitaria di settore. Il fondo è alimentato da risorse comunitarie nazionali e regionali ed è finalizzato anche a favorire il partenariato pubblico e privato nella realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali.

2. Le modalità di costituzione e i criteri di funzionamento sono adottati con propria deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione.

 

Art. 16
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 1.115.000 per l'anno 2011, in euro 415.000 per l'anno 2012 e in euro 315.000 per l'anno 2013, fanno carico alle UPB S01.05.001 e S01.06.001 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e gli anni 2012 e 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 1.115.000
2012 euro 415.000
2013 euro 315.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2011 euro 600.000
2012 euro 400.000
2013 euro 300.000

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2011 euro 515.000
2012 euro 15.000
2013 euro 15.000

 

Capo II
Opere pubbliche

Art. 17
Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza della Regione Sardegna

1. Nella legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è così sostituito:
"b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche in cemento armato o in muratura fuori alveo; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 m e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;";
b) il comma 4 dell'articolo 4 ed il comma 2 dell'articolo 5 sono abrogati;
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Applicazione delle sanzioni ed aggiornamento dell'Allegato A)
1. Fatti salvi gli aspetti penali, le sanzioni da applicarsi relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti sono determinate, con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono aggiornati i contenuti dell'Allegato A, previa acquisizione, per i soli aspetti tecnici, del parere dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.".

2. Nel comma 9, dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale ) dopo le parole "con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a spese dell'Amministrazione regionale (spesa obbligatoria) nei casi di opere acquisite al demanio regionale".

3. Nella lettera a), del comma 12, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), le parole "le opere idrauliche di seconda e terza categoria" sono sostituite dalle parole: "le opere idrauliche di seconda categoria".

 

Art. 18
Disposizioni in materia di edilizia residenziale

1. Nella legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), all'articolo 8, comma 1, le lettera a) e c) sono così sostituite:
"a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita deve essere conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;
c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita deve essere conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;".

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) istitutiva del Fondo regionale per l'edilizia, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario il tesoriere della Regione provvede a versare gli interessi attivi maturati negli appositi conti correnti vincolati presso lo stesso tesoriere ed intestati agli istituti di credito convenzionati.

 

Art. 19
Modifiche all'articolo 12 della
legge regionale n. 5 del 2007

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2007, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4 bis. Le modalità di corresponsione degli incentivi previsti dal presente articolo, come definite dall'articolo 47, comma 9 ter, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, si applicano tenendo conto della componente temporale delle attività professionali svolte, come certificata dal dirigente del competente servizio, in rapporto alla prestazione lavorativa complessiva posta a base della retribuzione di risultato e rendimento riconosciuta.".

 

Art. 20
Riprogrammazione fondi viabilità

1. Le somme relative al programma di spesa di viabilità statale, ancorché impegnate, o oggetto di perenzione sono destinate ad altri interventi urgenti di viabilità da realizzarsi mediante affidamento ad enti attuatori anche differenti da quelli per i quali sono stati assunti gli originali impegni di spesa. Alla riprogrammazione dei finanziamenti si procede con deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 21
Proroga termini opere pubbliche

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), dopo le parole: "è disposta la revoca della loro assegnazione" sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi i casi in cui, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente, sia confermata la validità programmatica della relativa spesa, ovvero proposta la riprogrammazione delle risorse a favore di altri beneficiari senza economia delle relative somme".

 

Capo III
Interventi produttivi

Art. 22
Interventi in materia di attività produttive

1. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 150.000 per le attività di supporto al Coordinamento regionale per gli sportelli unici presso l'Assessorato dell'industria (UPB S04.01.001).

2. Per l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi inerenti attività di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, si applicano le disposizioni procedurali di cui all'articolo 1, commi dal 16 al 32, della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, dopo le parole "attività economiche e produttive di beni e servizi" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva n. 2006/123/CE".

3. Al comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, è aggiunto il periodo: "Nelle more di tale designazione, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale del comune stesso.".

4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 300.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021).

5. Al fine della ricapitalizzazione e della copertura perdite delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, è autorizzata nell'esercizio 2011 l'ulteriore spesa di euro 5.000.000, da ripartire per euro 1.000.000 a favore di IGEA Spa e per euro 4.000.000 a favore di Carbosulcis Spa (UPB S06.03.024).

6. È autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 1.000.000 da destinare alla Sotacarbo Spa in conto futuro aumento di capitale per lo sviluppo di un programma di studio e sperimentazione sull'utilizzo ecocompatibile del carbone, e di quello Sulcis in particolare (UPB S06.03.024).

7. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e Fluorite di Silius Spa, è autorizzata, nell'esercizio 2011, la spesa complessiva di euro 4.100.000 (UPB S06.03.024).

8. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è autorizzata nell'esercizio 2011 la spesa complessiva di euro 2.700.000 (UPB S06.03.023).

9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 3.520.000, di cui euro 3.500.000 per le finalità di cui al comma 42 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.03.029).

10. Il contributo concesso al Consorzio industriale della Valle del Tirso ai sensi dell'articolo 24, comma 17, della legge regionale n. 2 del 2007, è destinato, in parte, al completamento e/o ampliamento di impianti destinati a finalità di pubblico interesse, ricompresi nel patrimonio consortile.

11. Nelle more della conclusione delle procedure liquidatorie avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto con la norma sopra richiamata, le risorse sussistenti nel conto residui del capitolo SC06.0763 (UPB S06.03.029), pari a euro 7.415.000, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2011.

12. Entro sessanta giorni a partire dalla data di approvazione della presente legge, i comuni di Suni e Isili, che ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), non fanno più parte del Consorzio provinciale di Nuoro, possono deliberare che le funzioni in materia di aree industriali quali conferite dal comma 1 dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 10 del 2008, siano svolte dai rispettivi consorzi industriali provinciali competenti per territorio.

13. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 44, della legge regionale n. 3 del 2008, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 3.000.000 (UPB S06.03.020).

14. Al fine di proseguire l'attività di bonifica dei siti inquinati dalla pregressa attività estrattiva, è autorizzata nell'esercizio 2011, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.06.005).

15. È autorizzata una spesa complessiva di euro 1.500.000, in ragione di euro 250.000 per l'anno 2011 ed euro 625.000 per gli anni 2012 e 2013, finalizzata alla realizzazione della cartografia geologica del polo estrattivo graniti nord Sardegna (Gallura e Buddusò - Alà dei Sardi) (UPB S06.03.021).

16. È autorizzata una spesa complessiva di euro 1.200.000 in ragione di euro 850.000 per l'anno 2011 ed euro 350.000 per l'anno 2012, finalizzata all'elaborazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e per le istruttorie delle istanze in materia di attività estrattiva (UPB S06.03.021).

17. È autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 150.000 per le attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale e per l'istruttoria delle istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili (UPB S04.01.001).

18. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, e ad integrazione del bando fotovoltaico 2009, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S04.01.003).

19. Le somme sussistenti nel conto dei residui dei capitoli SC04.0026 e SC04.0034 (UPB S04.01.003), costituenti economie di spese sui bandi fotovoltaici indetti, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2007, in favore dei privati ed imprese, ancorché non impegnate, possono essere utilizzate in favore dei beneficiari del bando fotovoltaico 2009 - Persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese.

 

Art. 23
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 28.020.000 per l'anno 2011, in euro 975.000 per l'anno 2012 e euro 625.000 per l'anno 2013, fanno carico alle UPB S04.01.001, S04.01.003, S04.06.005, S06.03.020, S06.03.021, S06.03.023, S06.03.024 e S06.03.029 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e per gli anni 2012 e 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 7.920.000
2012 euro 975.000
2013 euro 625.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2011 euro 20.100.000
2012 euro ---
2013 euro ---
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S04.01.001
Interventi in materia energetica - Parte corrente
2011 euro 300.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.01.003
Interventi in materia energetica
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S04.06.005
Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - Investimenti
2011 euro 4.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.020
Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate
2011 euro 3.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.021
Interventi per le attività di cava, torbiera e mineraria
2011 euro 1.400.000
2012 euro 975.000
2013 euro 625.000

UPB S06.03.023
Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - Spese correnti
2011 euro 2.700.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.024
Partecipazioni azionarie del settore industriale
2011 euro 10.100.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S06.03.029
Interventi per le aree industriali
2011 euro 3.520.000
2012 euro ---
2013 euro ---

 

Capo IV
Interventi in campo ambientale e del territorio

Art. 24
Disposizioni in materia ambientale

1. É autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2011 e la spesa di euro 3.000.000 per gli anni 2012 e 2013 al fine di garantire il funzionamento del meccanismo premialità-penalità e lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (UPB S04.05.001).

2. È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) (UPB S04.05.002). Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente.

3. È autorizzata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa di euro 1.500.000 per garantire la gestione da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali (UPB S05.01.013).

4. La Regione è autorizzata al cofinanziamento, nell'anno 2011, di euro 79.000 a favore della agenzia energetica di Sassari per la realizzazione del progetto comunitario "Patto fra le isole dell'Europa" sul tema energia sostenibile e i piani di azione a sostegno di un patto tra le isole d'Europa (UPB S04.07.007).

5. Per la bonifica e l'implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva e la formazione degli utenti istituzionali del Sistema informativo regionale ambientale, è autorizzata una spesa valutata in euro 500.000 annui (UPB S04.07.005).

6. Al fine di assicurare le attività di recupero e conservazione della fauna selvatica terrestre, da parte delle province, nonché per la conservazione della fauna marina ad opera degli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, in attuazione delle disposizioni previste all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e all'articolo 5, comma 19, della legge regionale n. 3 del 2009, è autorizzata per l'anno 2011 e successivi la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province ed ai suddetti enti (UPB S04.08.016).

7. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali ed investimenti in genere, nell'ambito dei parchi regionali e nazionali, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013 (UPB S04.08.002).

8. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare, quanto ad euro 9.950.000, ad interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 50.000 per la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori (UPB S04.06.001).

9. Nel comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2009, la parola "indennizzi" è sostituita dalla parola "risarcimenti".

 

Art. 25
Disposizioni in materia di governo del territorio

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:
"i bis) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti nel territorio di più province, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d), e comma 4, lettera b), ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6, 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6, 7; 32, comma 1; 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le seguenti:
"c bis) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 4, lettera b), ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6, 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6, 7; 32, comma 1; 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI;
c ter) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di ricerche e prelievi idrici, ricadenti nel territorio provinciale, ed indicati negli articoli 27, commi 5 bis, 6; 28, comma 1; 29, comma 1; 30; 31, commi 5 bis, 6; 32, comma 1; 33, comma 1; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

3. Nell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Sono, inoltre, attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
a) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ricadenti interamente nel territorio comunale, ed indicati negli articoli 27, commi 2, 6, 7; 28 commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8; 29, commi 1, 2, 3; 30; 31, commi 2, 6 e 7; 32, commi 1, 3, 4; 33, commi 1, 2, 5; e 34, delle norme di attuazione del PAI;
b) verifica dell'ammissibilità ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI, degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti interamente nel territorio comunale, ed indicati negli articoli 27, commi 3, 6 e 7; 28, commi 1, 7, 8; 29, comma 1; 30; 31, commi 3, 6 e 7; 32, comma 1, 33, commi 1, 3, 5; e 34 delle norme di attuazione del PAI.".

4. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, quale contributo all'ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2010, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (UPB S04.02.001).

5. È autorizzato nell'anno 2011 il contributo di euro 400.000, da destinare agli enti competenti al controllo e monitoraggio dell'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 per il necessario svolgimento delle attività di controllo senza soluzione di continuità (UPB S04.02.001).

6. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2011 per la realizzazione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio ed alla verifica dell'efficacia del "Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea", di cui all'articolo 22, comma 17, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S04.02.002).

7. Per la redazione dei piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti di cui all'articolo 3 della direttiva medesima (UPB S04.02.001).

8. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale contributo finanziario agli enti competenti alla realizzazione delle opere previste dai piani di gestione degli impianti prioritari ai sensi della direttiva regionale di cui al comma 7 (UPB S04.02.002).

9. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 quale rifinanziamento dell'articolo 5, comma 15, della legge regionale n. 3 del 2009, nonché per gli adempimenti previsti dalla direttiva n. 2000/60/CE, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.02.001).

10. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 quale rifinanziamento dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2009, per attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino prevista dalla direttiva n. 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.004).

11. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da destinare a contributi agli enti locali per la gestione del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI (UPB S04.03.004).

 

Art. 26
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 24.179.000 per l'anno 2011, in euro 24.250.000 per l'anno 2012 e 20.500.000 per l'anno 2013, fanno carico alle UPB S04.02.001, S04.02.002, S04.03.004, S04.05.001, S04.05.002, S04.06.001, S04.07.005, S04.07.007, S05.01.013, S04.08.002 e S04.08.016 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e gli anni 2012 e 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 15.129.000
2012 euro 14.250.000
2013 euro 13.000.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2011 euro 9.050.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 7.500.000
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente
2011 euro 2.650.000
2012 euro 2.250.000
2013 euro 1.000.000

UPB S04.02.002
Spese per la tutela delle acque - Investimenti
2011 euro 2.550.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro ---

UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - Investimenti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000

UPB S04.05.001
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000

UPB S04.05.002
Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro 2.000.000

UPB S04.06.001
Interventi di bonifica e disinquinamento - Spese correnti
2011 euro 10.000.000
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000

UPB S04.07.005
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S04.07.007
Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese correnti
2011 euro 79.000
2012 euro ---
2013 euro ---

UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - Investimenti
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000

UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2011 euro 400.000
2012 euro ---
2013 euro ---

 

Capo V
Disposizioni varie

Art. 27
Disposizioni varie

1. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta le seguente:
"c bis) alla produzione di film e serie per la TV;";
b) nell'articolo 4, comma 2, dopo le parole "le opere" sono inserite le seguenti ", ad eccezione di quelle di cui alla lettera c bis)";
c) all'articolo 5, comma 3, le parole "nella misura massima del 60 per cento" sono sostituite da "nella misura massima del 50 per cento";
d) l'articolo 7 è così sostituito:
"Art. 7 (Produzione di lungometraggi)
1. La Regione partecipa alla produzione delle opere cinematografiche di lungometraggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso gli interventi previsti dall'articolo 12, comma 4, acquisendo i diritti sulle opere coprodotte in misura percentuale non inferiore alla quota di partecipazione.";
e) l'articolo 8 è abrogato; sono fatti salvi gli interventi finanziati ai sensi delle disposizioni normative in vigore al 31 dicembre 2008;
f) nell'articolo 11, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "scelto tra docenti universitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di categoria o personalità di chiara fama";
g) nell'articolo 12 il comma 3 è così sostituito: "3. I componenti della commissione di cui al comma 1 rimangono in carica per la durata della legislatura e non possono essere immediatamente riconfermati. La presente disposizione non si applica ai componenti della commissione nominati antecedentemente alla data del 31 dicembre 2009.";
h) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera e) dopo le parole "contributo richiesto" sono aggiunte le parole "e/o della quota di partecipazione stabilita";
2) la lettera f) del comma 2 è così sostituita:
"f) curriculum del produttore per le richieste di cui all'articolo 6 e del produttore e del distributore per le richieste di cui agli articoli 7 e 9;
3) il comma 4, è così sostituito:
"4. La commissione tecnico-artistica redige la graduatoria dei progetti di lungometraggio di cui all'articolo 7, alla cui produzione la Regione partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del costo complessivo, fino ad un ammontare massimo di euro 600.000 per progetto, elevabili ad euro 1.000.000 in caso di coproduzioni internazionali. Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 9. La Giunta regionale, nel rispetto di detta graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall'Assessore regionale competente.";
4) il comma 6 è abrogato;
i) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
"16 bis (Anticipazioni finanziarie da parte della Regione)
1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, commi 1, 2 e 3, è concessa, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione delle iniziative, previa presentazione del rendiconto delle spese e dei risultati del progetto finanziato";
j) l'articolo 22 è abrogato;
k) nell'articolo 24, comma 1, dopo la parola "competente" sono soppresse le parole ", sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 22";
l) nell'articolo 26 il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale ed incrementare la partecipazione dei giovani ad un'esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva, è autorizzata, nell'anno 2011, la spesa di euro 600.000. Tale somma è trasferita al Fondo nazionale del servizio civile secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), con vincolo di destinazione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati all'albo regionale approvati ma non finanziati dallo Stato (UPB S05.03.001).

3. I contributi da erogare agli organismi di cui all'articolo 32, commi 4 e 13 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) affluiscono in apposito capitolo del bilancio regionale (UPB S05.03.005).

 

Art. 28
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, valutati in euro 600.000 per l'anno 2011, fanno carico all'UPB S05.03.001 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro euro 600.000
2012 euro euro ---
2013 euro euro ---
mediante pari riduzione della somma di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;

in aumento

UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2011 euro 600.000
2012 euro ---
2013 euro ---