CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 221
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, LA SPISAil 15 novembre 2010
Interventi volti alla gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
ed all'incremento della domanda lavorativa
(collegato alla manovra finanziaria 2011-2013)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La manovra finanziaria 2011-2013 copre il periodo di piena attività della legislatura in corso e deve, contestualmente, misurarsi con un ciclo economico non positivo, aggravato in Sardegna dell'ancora incompleta risoluzione dei nodi strutturali che ne rallentano lo sviluppo.
Nel corso delle interlocuzioni con le amministrazioni locali e le forze economiche e sociali dell'Isola, parallele alla stesura materiale dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2011 è, così, emersa l'esigenza di mettere in atto ogni sforzo possibile idoneo ad invertire questa fase negativa. Il governo regionale ha ritenuto di dover accogliere le sollecitazioni pervenute, avviando, con il presente disegno di legge collegato alla finanziaria, un insieme di azioni orientate, soprattutto, ad incrementare l'occupazione.
Le operazioni ipotizzate sono tutte inquadrate nelle strategie del PRS 2010-2014 e si dovranno raccordare con gli altri strumenti già avviati dal collegato alla finanziaria 2009 (legge regionale 7 agosto 2009, n. 3) e da alcune disposizioni della finanziaria per l'anno in corso (in particolare articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5), i cui primi risultati autorizzano un cauto ottimismo. Con le disposizioni già in essere, infatti, si è, soprattutto, voluto dare una risposta alle esigenze di efficientamento del sistema produttivo, mentre con il presente disegno di legge il governo regionale vuole affrontare l'attuale processo di contrazione della base occupativa.
Gli interventi proposti attuano, altresì, l'Accordo quadro sui temi dello sviluppo e del lavoro (firmato il 4 giugno 2010 dal Presidente della Regione e dai segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil), completando il percorso che sarà avviato dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria 2011, con l'autorizzazione di un primo robusto insieme di provvedimenti, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro.
Commento all'articolato
Il comma 1 dell'articolo 1 sintetizza gli obiettivi strategici da raggiungere, con particolare attenzione per le azioni di contrasto alla disoccupazione e di valorizzazione delle potenzialità produttive dei territori; il comma definisce anche il percorso concertativo propedeutico all'individuazione ed attuazione degli obiettivi, inquadrati, tra l'altro, nella vigente legislazione sulle politiche attive del lavoro (legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20)
I successivi commi 2, 3 e 4 disciplinano le modalità di approvazione ed attuazione del piano, tracciandone in sintesi i contenuti più significativi.
Il comma 2, in particolare, dispone che il Piano attuativo delle azioni indicate dal comma 1 sia approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, di concerto con gli altri Assessori interessati e previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
Il comma 3 precisa che l'attuazione del Piano dovrà dispiegarsi attraverso ricognizioni progettuali e analitiche dello stato di fatto dell'economia e del lavoro in Sardegna, con un costante monitoraggio dei risultati attesi. I risultati dovranno conseguire, secondo quanto disposto dallo stesso comma, dall'adozione, da un lato, di azioni di riqualificazione e ricollocazione di forza lavoro e, dall'altro, di progetti volti alla riconversione del tessuto imprenditoriale e alla nascita di nuove imprese.
Il successivo comma 4 precisa gli strumenti attuativi, tra i quali figurano incentivi atti a favorire le assunzioni e la creazione d'impresa, con una particolare attenzione ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali.
L'articolo si conclude con il comma 5 che autorizza la Giunta ad avvalersi dell'Agenzia regionale del lavoro e di esperti del settore, esterni all'Amministrazione regionale.
L'articolo 2 inserisce un nuovo comma 2 bis dopo il comma 2 dell'articolo 6 (Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale) della legge finanziaria per l'anno 2008. La norma introduce forme d'incentivazione finanziaria delle migliori buone pratiche messe in atto dalle province, finalizzate a favorire la crescita occupazionale del loro territorio, in rapporto alle risorse messe a disposizione. La valutazione delle buone pratiche è demandata al SIL e all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, con il supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Il comma 1 dell'articolo 3 fissa in euro 135.000.000 l'investimento complessivo posto in essere nel triennio, in ragione di 45 milioni/anno, allocati, in forza di quanto stabilito dal seguente comma 2, in un fondo che dovrà essere ripartito dall'Assessore del bilancio, previa delibera di Giunta. Come ricordato, detto stanziamento, unitamente ai 65 milioni di euro autorizzati dall'articolo 3 del disegno di legge finanziaria per il 2011, porta a 200 milioni l'ammontare dell'investimento quadriennale.
L'articolo 4, infine, assicura alla norma la dovuta copertura finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi
difficoltà occupazionali1. La Regione promuove, previa concertazione con le province, gli altri enti locali interessati e le parti sociali, azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare le azioni previste dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), in particolare con riferimento alle politiche attive del lavoro;
b) prevenire e affrontare le problematiche legate a situazioni di grave difficoltà occupazionale, comprese le azioni volte a fronteggiare i problemi dei lavoratori in esubero;
c) gestire le situazioni di crisi sul territorio e sul mercato del lavoro;
d) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;
e) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione professionale, di concerto con gli Assessori competenti nei rami dell'Amministrazione coinvolti nelle differenti azioni, approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano. Il Piano è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di venti giorni dall'invio, decorsi i quali si prescinde dallo stesso.
3. Il Piano costituisce un intervento integrato, condiviso e partecipato con i diversi livelli istituzionali coinvolti e con le parti sociali e persegue la finalità di risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso contiene, tra l'altro:
a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause, nonché il costante monitoraggio del conseguimento dei risultati attesi, anche al fine della loro tempestiva rimodulazione;
b) progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, anche attraverso idonee misure di accompagnamento;
c) progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;
d) misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali.4. La Giunta regionale, per l'attuazione del Piano, prevede, in particolare, i seguenti interventi:
a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di formazione e di riqualificazione;
d) misure speciali volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.5. La Giunta regionale, nell'ambito della predisposizione e del coordinamento dell'attuazione del Piano, si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro, nonché di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'orientamento, nelle azioni di ricollocazione e di riqualificazione dei lavoratori e nella animazione economica, da nominare con decreto del Presidente della Regione.
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 31. All'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Nella ripartizione del Fondo regionale per l'occupazione, la Regione assegna, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio condotte tramite il SIL e l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, anche tramite il supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro, una quota aggiuntiva di finanziamenti, non inferiore al 5 per cento delle risorse complessive, alle province che abbiano raggiunto i migliori risultati in termini di efficienza e di efficacia per quanto attiene alla crescita occupazionale del loro territorio in rapporto alle risorse a disposizione. I risultati sono misurati sulla base di idonei indicatori, omogenei su base territoriale, individuati dalla Giunta regionale.".
Art. 3
Fondo per politiche del lavoro1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un apposito fondo, con una dotazione complessiva di euro 135.000.000 in ragione di euro 45.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, da ripartirsi tra i vari interventi individuati nel Piano di cui all'articolo 1.
2. Alla ripartizione del fondo provvede l'Assessore competente in materia di bilancio, previa deliberazione della Giunta regionale approvata su proposta degli Assessorati competenti.
Art. 4
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 45.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e fanno carico all'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2011/2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011/2013 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 45.000.000
2013 euro 45.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011;
in aumento
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2011 euro ---
2012 euro 45.000.000
2013 euro 45.000.000