CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 216
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Vicepresidente della Regione,
LA SPISAl'11 novembre 2010
Disposizioni in materia di voto domiciliare. Integrazione alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali). Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di coordinare le norme elettorali in caso di svolgimento contemporaneo di referendum regionali ed elezioni comunali e provinciali, recependo altresì la normativa statale in materia di voto domiciliare.
L'articolo 1 estende alle consultazioni elettorali regionali (elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e referendum popolari regionali) la disciplina che consente l'esercizio del voto domiciliare a particolari categorie di aventi diritto, impossibilitate a recarsi al seggio per gravi e comprovati motivi di salute (articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46).
Allo stato attuale, l'ambito di applicazione di tale normativa è, infatti, espressamente limitato alle elezioni politiche, all'elezione del Parlamento europeo e ai referendum statali, nonché alle elezioni comunali e provinciali.
In occasione delle elezioni regionali del 15/16 febbraio 2009, l'applicazione di tale disciplina in ambito regionale è stata disposta in via d'urgenza con decreto del Presidente della Regione n. 21 del 4 febbraio 2009.
Allo stato attuale, e tenendo conto del sopravvenuto ampliamento delle categorie di aventi diritto, si ritiene necessario prevederne l'estensione in via definitiva alle consultazioni elettorali regionali, in ossequio al principio del favor voti costituzionalmente tutelato dall'articolo 48 della Costituzione.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 3 bis della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 e, in particolare, sulla composizione dell'ufficio elettorale di sezione in occasione del secondo turno delle elezioni amministrative, aumentando da tre a quattro il numero degli scrutatori nelle ipotesi di raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di cento posti letto.
Occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la raccolta del voto in tali casi avviene ad opera di tre componenti dell'ufficio di sezione (presidente, segretario e uno scrutatore) e che comunque tre membri dell'ufficio devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio elettorale (articolo 25 del medesimo decreto).
Considerato che l'articolo 3 bis della citata legge regionale n. 2 del 2005, al comma 1, prevede per il secondo turno delle elezioni amministrative un seggio elettorale composto da cinque membri (presidente, segretario e tre scrutatori), occorre integrarne la composizione nel senso indicato dal presente disegno di legge, al fine di garantire il rispetto della composizione numerica indicata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
L'articolo 3 detta disposizioni per lo svolgimento dei referendum regionali da tenersi nell'anno 2011 (nella fattispecie, un referendum consultivo), prevedendo il possibile abbinamento con il primo turno delle elezioni comunali e provinciali indette nella Regione Sardegna.
La ratio della norma si rinviene in esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzandosi nella fattispecie un significativo risparmio di spesa sia per la Regione che per gli enti locali che rinnovano i propri organi nella primavera 2011. Le spese derivanti da adempimenti comuni ai referendum regionali e alle elezioni comunali e provinciali sono, infatti, ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla legge per particolari voci di spesa.
Ulteriori benefici sono rappresentati dalla chiamata alle urne degli elettori per una sola volta e dal minor impatto sul calendario scolastico degli istituti sedi di seggio elettorale.
La previsione dell'abbinamento per la sola tornata elettorale 2011, sul modello già adottato dal legislatore statale con la legge n. 40 del 2009, si fonda sulla necessità di non incidere strutturalmente e organicamente sulla vigente normativa in materia di referendum regionali, alla luce di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna. Ai sensi di tale norma, infatti, la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo è rimessa ad una legge regionale rinforzata, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed eventualmente sottoposta a referendum "confermativo".
L'articolo 3, al comma 1, indica la normativa applicabile all'ipotesi di abbinamento, in relazione alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, nonché la sequenza delle operazioni di scrutinio: considerato che i referendum coinvolgono tutte le sezioni elettorali del territorio regionale, mentre le consultazioni comunali e provinciali coinvolgono solo una parte di queste, dovranno essere scrutinate prima le schede inerenti i referendum ed in seguito le schede inerenti le elezioni amministrative.
Da ultimo, si è inteso derogare al termine finale del 30 gennaio per l'indizione del referendum (articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20), al fine di uniformarlo alla scadenza prevista per la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali e provinciali, fissata al cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.
Si rileva, infine, che le spese elettorali sono annoverate tra le spese obbligatorie e che il presente disegno di legge non necessita di norma di copertura finanziaria, non comportando oneri aggiuntivi per le amministrazioni interessate.
La ripartizione delle spese derivanti dall'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni amministrative non è espressamente disciplinata dal presente disegno di legge, in quanto segue le regole generali già delineate dalle leggi statali e regionali vigenti in materia. In concreto, si provvederà a dare attuazione alle suddette regole tramite apposite circolari esplicative, previo accordo con il Ministero dell'interno.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e ai referendum popolari regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche).
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore sia iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimori in un comune della Regione.
Art. 2
Integrazione alla legge regionale
17 gennaio 2005, n. 2
(Indizione delle elezioni comunali e provinciali)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), è inserito il seguente:
"1 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento posti letto e per gli uffici di sezione presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.".
Art. 3
Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni
comunali e provinciali1. Limitatamente all'anno 2011, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum regionali con le elezioni dei consigli comunali e provinciali e con il primo turno delle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province, alle consultazioni referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti le elezioni amministrative.
2. Per i referendum regionali da tenersi nell'anno 2011, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), i referendum sono indetti con decreto del Presidente della Regione non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.
3. Nel caso di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative alle elezioni dei consigli comunali e provinciali e alle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio relative ai referendum regionali.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).