CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 198
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica,
ASUNISil 29 settembre 2010
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e
le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni.
Misure di sostegno per i piccoli comuni)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, la Giunta regionale intende migliorare la funzionalità dell'assemblea dell'unione di comuni, la cui composizione è attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) che testualmente recita "L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro-tempore degli stessi".
Il sindaco e gli assessori, a causa degli innumerevoli impegni di carattere istituzionale e amministrativo nei rispettivi comuni, non riescono a garantire una loro continua e costante partecipazione all'attività svolta da questo importante ente sovracomunale, pregiudicando da un lato l'operatività dell'organo assembleare, e dall'altro la rappresentatività dell'ente locale di riferimento.
Con la modifica di cui al presente disegno di legge si introduce, pertanto, la possibilità che a rappresentare il comune in seno all'assemblea dell'unione dei comuni possa essere anche un consigliere comunale e non solo il sindaco o l'assessore.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 20051. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) è sostituito dal seguente:
"4. L'assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci, gli assessori e i consiglieri pro-tempore degli stessi.".