CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 198

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica,
ASUNIS

il 29 settembre 2010

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e
le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni.
Misure di sostegno per i piccoli comuni)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, la Giunta regionale intende migliorare la funzionalità dell'assemblea dell'unione di comuni, la cui composizione è attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) che testualmente recita "L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro-tempore degli stessi".

Il sindaco e gli assessori, a causa degli innumerevoli impegni di carattere istituzionale e amministrativo nei rispettivi comuni, non riescono a garantire una loro continua e costante partecipazione all'attività svolta da questo importante ente sovracomunale, pregiudicando da un lato l'operatività dell'organo assembleare, e dall'altro la rappresentatività dell'ente locale di riferimento.

Con la modifica di cui al presente disegno di legge si introduce, pertanto, la possibilità che a rappresentare il comune in seno all'assemblea dell'unione dei comuni possa essere anche un consigliere comunale e non solo il sindaco o l'assessore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) è sostituito dal seguente:
"4. L'assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci, gli assessori e i consiglieri pro-tempore degli stessi.".